CAPITOLO 7 INTRODUZIONE: I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI PAR. 42 GENERALITA’ SUI PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI. CENNI SUI PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI O INTERINALI, SUI TITOLI ESECUTIVI SENZA GIUDICATO . L’attività cautelare ha una funzione non autonoma, ma strumentale rispetto alla cognizione e all’esecuzione. Non ha caratteri strutturali specifici. Presenta in un primo momento caratteri paragonabili a quelli della cognizione, e in un ulteriore momento caratteri paragonabili a quelli dell’esecuzione. Nella fase assimilabile alla cognizione, ossia il momento della autorizzazione della misura cautelare, l’azione cautelare è condizionata sia dalla sussistenza di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto e sia da una approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso. Nella fase assimilabile all’esecuzione, che è quella dell’attuazione della misura cautelare, il provvedimento di autorizzazione assume un ruolo in qualche misura paragonabile a quello del titolo esecutivo nell’esecuzione forzata. Ci sono anche altri procedimenti caratterizzati dalla funzione cautelare, come i procedimenti d’urgenza, che sono caratterizzati dalla sussidiarietà, ossia dalla attitudine ad operare al di fuori delle situazioni tipiche in relazione alle quali sono disciplinati i singoli procedimenti cautelari. La l. 353/1990 ha introdotto una serie di disposizioni dedicate ai procedimenti cautelari in generale. La legge non attribuisce alcun particolare rilievo al fatto che in taluni procedimenti cautelari la funzione strumentale viene conseguita attribuendo al provvedimento cautelare la portata interinale caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui si vuole assicurare la fruttuosità e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio [revocabili ma non impugnabili]. Questo non deve far confondere i provvedimenti cautelari, caratterizzati dalla loro strumentalità e quindi dall’appartenenza ad un tipo di tutela autonomo dalla cognizione, e provvedimenti anticipatori in senso proprio, caratterizzati dall’anticipazione dei medesimi effetti della sentenza definitiva, previa cognizione non definitiva, ancorché potenzialmente piena, nell’ambito di un processo di cognizione ordinario o speciale e quindi nel quadro della tutela di cognizione. I provvedimenti anticipatori coglitori con taluni caratteri cautelari danno la possibilità di aprire subito la via alla tutela esecutiva indipendentemente dalla loro efficacia di giudicato. Il modello concreto è offerto dal rèfèrè francese che è in sostanza un provvedimento che,da un lato, costituisce titolo esecutivo, mentre dall’altro, non presuppone l’urgenza ed è privo dell’efficacia di giudicato; ciò nel senso che un eventuale futuro giudizio a cognizione piena può sottrargli l’efficacia esecutiva o attribuirgli l’efficacia di giudicato. SEZIONE II LE DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI PAR.43 LA NUOVA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE. LA DOMANDA. LA COMPETENZA. IL PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE.
La disciplina introdotta dalla legge del 1990 sui procedimenti cautelari in generale è da integrarsi con quella dei singoli procedimenti cautelari contenuta nelle successive sezioni del codice. Si tratta di una disciplina unitaria che da un lato è generale, nel senso che si applica a tutti i procedimenti cautelari,ulteriormente e specificamente disciplinati dalle successive sezioni seconda, terza e quinta, e in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal cc e da leggi speciali. Questa disciplina però non è esaustiva. Si articola in tre fasi: 1) la fase di autorizzazione del provvedimento cautelare che si sviluppa nella disciplina del regime di stabilità del provvedimento stesso; 2) la fase della sua attuazione o esecuzione; 3) la fase di impugnazione con reclamo. Non c’è più la fase di convalida. PRIMA FASE: la fase di autorizzazione ha caratteristiche strutturali simili a quelle dell’attività di cognizione, e si svolge, su domanda dell’interessato, in funzione della pronuncia di un provvedimento. Tale provvedimento, che ha la forma talora del decreto e talora dell’ordinanza, ha il contenuto di una pronuncia di autorizzazione della misura cautelare. Precisamente, con tale provvedimento il giudice, previo riscontro dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione cautelare, autorizza la misura, oppure nega tale autorizzazione. Nel caso di autorizzazione il provvedimento non assume alcuna incontrovertibilità e può essere revocato o dichiarato inefficace; mentre in caso di negazione dell’autorizzazione, la riproposizione dell’istanza non è priva di limiti. Il provvedimento autorizzativi apre l’adito immediatamente alla seconda fase. SECONDA FASE: la fase di esecuzione, detta ora di attuazione, della misura cautelare ha caratteristiche strutturali assimilabili a quelle dell’esecuzione forzata. Rispetto ad essa il provvedimento autorizzativi sta in un rapporto assimilabile a quello che sussiste tra titolo esecutivo ed esecuzione forzata. TERZA FASE: la fase di impugnazione è una novità che consente un controllo sul provvedimento autorizzativi la cui attuazione può incidere durevolmente e talora irreparabilmente sulla situazione tra le parti. PRIMA FASE Art.669/bis: FORMA DELLA DOMANDA La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il ricorso deve contenere i requisiti generali di cui all’art.125 cpctra cui: - la procura; - le condizioni proprie dell’azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora); - il provvedimento cautelare richiesto;
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l’indicazione, nel caso di domanda ante causam, degli elementi individuatori della proponenda azione per il merito.
COMPETENZA Art. 669/ter:COMPETENZA ANTERIORE ALLA CAUSA 1° comma: prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. [il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura. Di regola questa procura riguarda solo il procedimento cautelare, che è autonomo da quello di merito. La competenza del giudice rimane anche se dopo la proposizione del ricorso l’azione venga esercitata in sede penale. Nei casi in cui è competente la corte d’appello in primo e unico grado, la competenza spetta al collegio.] 2° comma: se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. 3° comma: se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. 4° comma: a seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato a cui è affidata la trattazione del procedimento.[questa trattazione spetta dunque sempre ad un giudice unico, salvo i casi in cui il giudice di primo grado operi sempre in veste collegiale.] Art.669/quater: COMPETENZA IN CORSO DI CAUSA 1° comma: quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.[causa pendente per il merito è soltanto quella che ha ad oggetto la pretesa che si intende tutelare e non altra pretesa ancorché proposta o connessa. È pendente anche la causa cancellata dal ruolo o sospesa] 2° comma: se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è stato ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’art.669 ter. 3° comma: se la causa pende davanti al giudice di pace la domanda si propone al tribunale. 4° comma: in pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. 5° comma: se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’art.669 ter. 6° comma: il terzo comma dell’art.669 tersi applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale. [la legge non prende in considerazione l’ipotesi che la causa penda innanzi alla corte di appello. Poiché innanzi alla corte non esiste più il giudice istruttore e la trattazione è collegiale si deve ritenere che l’istanza vada proposta al collegio, in camera di consiglio. Dopo la cassazione, dove il giudice competente è il giudice a quo, la domanda va rivolta al giudice di rinvio che, se in sede di gravame, si pronuncerà con l’organo collegiale]. Art.669/quinquies: COMPETENZA IN CASO DI GIUDIZIO DI FRONTE AD ARBITRI
Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.[ perché secondo l’art.818 cpc l’arbitro non può emettere provvedimenti cautelari]. PROCEDIMENTO. Art.669/sexies 1° comma: il giudice, sentite le parti[con la pronuncia di un decreto da notificarsi alla controparte], omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.[nulla sembra impedire l’intervento del terzo che si assume pregiudicato dal richiesto provvedimento cautelare. Il carattere è quello di un procedimento sommario, nel senso che per la prova del fumus boni iuris e del periculum in mora il giudice può basarsi solo sui documenti forniti dalle parti o assumere solo quando occorre sommarie informazioni senza alcuna particolare formalità, o può fondarsi su fonti di semipiena probatio. Le prove così raccolte, nel giudizio di merito, varranno solo come argomenti di prova. Quanto ai documenti, è indubbio che la parte contro la quale sono prodotti è onerata al disconoscimento e/o alla querela di falso, ma è altrettanto indubbio che la sommarietà del procedimento non consente lo svolgimento neppure del giudizio di verificazione che può però essere proposto in via principale. C’è pienezza del contraddittorio, salvo quanto disposto dal secondo comma dove si consente al giudice di provvedere inaudita altera parte.] 2° comma: quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato [è da escludere la reclamabilità di questo decreto, salvo che non contenga la fissazione dell’udienza] assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 gg assegnando all’istante un termine perentorio [in caso di non rispetto si ha inefficacia. È possibile la rimessione in termini.] non superiore a 8 gg per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.[anche in questo caso il contraddittorio va cmq instaurato il più presto possibile in udienza ravvicinata destinata al riesame in contraddittorio del provvedimento, quale che sia il suo contenuto, anche di rigetto.] 3° comma: nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati. La legge non prevede in questo procedimento la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che sembra improponibile anche sotto il profilo sistematico. Infatti, se il processo è gia pendente, la proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla richiesta di una misura cautelare previa delibazione di cui all’art.367 sull’infondatezza dell’eccezione. Se il processo è sospeso la possibilità di pronunciare la misura cautelare è prevista dall’art.669 quater comma 2.
PAR.44 IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO. IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO.L’INEFFICACIA. LA REVOCA E LA MODIFICA IN CORSO DI CAUSA. L’ATTUAZIONE. IL RECLAMO. Di norma il provvedimento ha la forma dell’ordinanza,mentre assume la forma del decreto solo nel caso di provvedimento emesso inaudita altera parte, destinato ad essere confermato, revocato o modificato dalla successiva ordinanza. Ciò si verifica non solo nel caso di cui all’art.669 sexies comma 2, ma anche nelle ipotesi di rigetto immediato della domanda per motivi di rito, ma anche per motivi di merito. CONTENUTO Art.669/septies: PROVVEDIMENTO NEGATIVO 1° comma: l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda.[la cassazione è orientata per l’inammissibilità del regolamento di competenza, infatti ha configurato l’eccezionale ammissibilità del regolamento di competenza ad istanza di parte, nella sola situazione propria del regolamento d’ufficio, ossia nel casa che anche il giudice dichiarato competente dalla prima pronuncia declinatoria, si dichiari a sua volta incompetente. Così come non è ammesso il regolamento di giurisdizione. C’è il reclamo.]L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.[ compresa l’utilizzazione di nuove prove. Ci si può avvalere di ragioni non dedotte ma deducibili. Si delinea così una preclusione che non coincide con l’incontrovertibilità propria del giudicato e che proprio per questo motivo non dovrebbe consentire il ricorso per cassazione.][ quindi è pronunciato sempre con ordinanza] 2° comma: se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.[ questa disposizione deve ritenersi applicabile in tutti i casi di rigetto, ma anche in quelli di accoglimento in cui per errore o per altro motivo, sia stata emessa pronuncia sulle spese. Si ritiene che con questa pronuncia possa essere emessa anche condanna per responsabilità aggravata exart.96 cpc]. 3° comma: la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli artt.645 e ss cpc in quanto applicabili, nel termine perentorio di 20 gg dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. [le sezioni unite hanno optato per l’opponibilità solo dopo l’esaurimento del procedimento di reclamo o la decorrenza dei relativi termini. L’opposizione va proposta innanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento e col rito proprio della causa di merito. È applicabile anche ai provvedimenti di accoglimento.] Art.669/octies: PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO 1° comma: l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 gg per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art.669 novies. [secondo un orientamento il giudizio di merito deve essere proposto davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento anche nel caso di più giudici ugualmente competenti perché, essendo la competenza per il cautelare riferita a quella di merito, la scelta compiuta al momento della
proposizione del ricorso opera anche per il merito. Ma un altro orientamento propende invece per la permanenza della eventuale competenza facoltativa diversa. L’atto introduttivo del giudizio di merito postula una nuova e specifica procura al difensore.] 2° comma: in mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di 60 gg. 3° comma: il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza, altrimenti dalla sua comunicazione. [la disposizione che prevede questo termine, e che non prevede un termine minimo, esclude ogni possibilità per il giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, di passare automaticamente alla trattazione del merito. Con citazione da notificarsi alla parte nel suo domicilio reale.] 4° comma: per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione decorsi 30 gg. 5° comma: nel caso in cui la controversi sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. 6°comma: omissis 7° comma: l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. 8° comma: l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. I commi 5,6 e 7 sono stati aggiunti dalla l.80/2005. per i provvedimenti ivi previsti, viene attenuato il requisito della strumentalità prevedendo che detti provvedimenti restano efficaci,ma di un’efficacia esecutiva che non implica il giudicato, anche in mancanza di proposizione di giudizio di merito. La norma non prevede che il giudice provveda sulle spese. Art.669/undecies :CAUZIONE Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni.[quindi solo a contraddittorio pieno. Il relativo provvedimento deve presentare i requisiti di cui all’art.119 cpc tra i quali la fissazione del termine per la presentazione, dalla cui inosservanza può derivare l’inefficacia del provvedimento. INEFFICACIA Art.669/novies: INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE 1° comma: se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’art.669/octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.[in caso di impugnazione di detto provvedimento l’eventuale riforma e/o annullamento potrà essere fatta valere quale motivo di appello della sentenza] 2° comma: in entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso,dichiara, se non c’è contestazione [quindi anche in caso di mancata
replica o comparizione all’udienza], con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente[comprensive della responsabilità aggravata ma non necessariamente del risarcimento dei danni]. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva [a conclusione di un procedimento ordinario di cognizione, ma autonomo da quello di merito. La legge non precisa qual è l’organo competente per questa pronuncia, ma il riferimento all’ufficio giudiziario indice a ritenere che, in caso di contestazione, il provvedimento vada pronunciato dal collegio], salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’art.669/decies [ossia i provvedimenti di revoca o modifica. Ad opera del giudice istruttore, nel giudizio di merito introdotto popola pronuncia del provvedimento e salvi i casi di cui al secondo comma dell’art.669/decies]. 3° comma: il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata cauzione di cui all’art.669/undecies, ovvero se con sentenza anche non passata in giudicato[il provvedimento perde efficacia se la sentenza è idonea a produrre gli effetti anticipatori], è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. 4° comma: se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti dal primo e dal terzo comma[ossia mancato inizio del giudizio di merito o mancato versamento della cauzione], perde altresì efficacia: 1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del loro arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino di applica il secondo comma. REVOCA O MODIFICA La revoca si basa su mutamenti sopravvenuti, mentre il reclamo contesta l’originaria concedibilità del provvedimento. Art.669/decies 1° comma: salvo che sia stato proposto reclamai sensi dell’art.669/terdecies, nel corso dell’istruzione [quindi mai prima dell’inizio del giudizio di merito, ma per tutto il corso di questo fino alla rimessione o riserva in decisione e non nella pendenza o nella proponibilità del reclamo] il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso,l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. [sembra possibile impugnare in sede di reclamo il provvedimento di revoca o modifica]
Nulla inoltre sembra impedire la revoca in appello, in tal caso il relativo potere spetterebbe al collegio. È da escludere che la revoca possa essere disposta d’ufficio. 2°comma: quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fasi di reclamo proposto ai sensi dell’art.669/terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. 3° comma: se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.[che è il giudice monocratico, anche se il provvedimento era stato pronunciato dal collegio, in sede di reclamo].
SECONDA FASE ATTUAZIONE Art.669/duodecies Salvo il disposto degli artt.677 e ss cpc in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt.491 e ss in quanto compatibili [ossia le forme del pignoramento. Ciò con lo scopo di rispettare la par condicio creditorum, il che conduce a ritenere il richiamo come comprensivo delle disposizioni in tema di intervento di terzi], mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [e non dunque il giudice che lo ha modificato], il quale ne determina anche le modalità di attuazione [con ordinanza reclamabile] e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. Naturalmente le modalità di attuazione non possono coinvolgere terzi, salvo che si tratti di terzi investiti di funzioni nella veste di ausiliari del giudice. Per quanto riguarda le opposizioni queste sembrano essere limitate all’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti e l’opposizione di terzi, a loro volta limitate dalle disposizioni specifiche. È inammissibile il regolamento di competenza. TERZA FASE IMPUGNAZIONE La natura non decisoria e provvisoria dei nuovi provvedimenti dovrebbe escluderne l’impugnabilità, poiché si tratta di provvedimenti destinati ad essere superati ed assorbiti dalla pronuncia sul merito, la cui fruttuosità sono destinati a tutelare. Per questo i provvedimenti di cui trattasi non sono impugnabili col regolamento di competenza. Ma poiché i tempi lunghi del giudizio di merito protraggono l’efficacia dei provvedimenti spesso pronunciati in un affrettato
clima di tensione, il rigore dei principi deve cedere alla più impellente esigenza di consentire un più ponderato riesame di questi provvedimenti. Il legislatore del 1990 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo contro i provvedimenti cautelari, configurandolo come una impugnazione in senso ampio, ma con caratteristiche proprie; ciò in funzione di una nuova pronuncia nell’esercizio degli stessi poteri da parte di un giudice che è diverso da quello che ha pronunciato il primo provvedimento, perché opera in una composizione sempre collegiale, ancorché talora nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario; e tutto ciò con l’attribuzione alla nuova pronuncia della portata di sostituirsi alla prima. Anche questa nuova pronuncia ha il carattere della provvisorietà, che ne implica, oltre che la revocabilità e la modificabilità in pendenza del giudizio e l’inammissibilità di altri mezzi di impugnazione, la naturale caducazione per effetto della pronuncia negativa sul merito. Art.669/terdecies: RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI 1° comma: contro l’ordinanza con la quale [prima dell’inizio della causa di merito, ossia in ogni caso di pendenza del giudizio di merito] è stato concesso o negato il provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nel termine perentorio di 15 gg dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se è anteriore.[sono reclamabili quindi tutte le ordinanza, e quindi esclusi i decreti di cui all’art.669/sexies comma 2]. La dizione della norma escludeva l’impugnabilità con reclamo del provvedimento di rigetto dell’istanza. La corte costituzionale ha ora concesso il reclamo anche contro i provvedimenti di rigetto, ciò che implica anche l’ammissibilità del reclamo incidentale. Successivamente la corte ha precisato che la reclamabilità riguarda ogni provvedimento di diniego, per ogni ragione, compresa l’incompetenza. 2° comma: il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla carte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina. 3° comma: il procedimento è disciplinato dagli artt.737 e 738 cpc.[art.737: i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno la forma del decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. Art.738: il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pm, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni(ma non ha poteri inquisitori)]. 4° comma: le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazione ed acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. 5° comma: il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre 20 gg dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.[nonché, nei casi di reclamo contro il provvedimento di rigetto, concede la misura cautelare qualora ne sussistano i presupposti. Si tratta di un provvedimento a carattere sostitutivo,non propriamente impugnatorio, che implica il riesame della
domanda cautelare nel suo complesso e non solo del provvedimento e che lascia alla riproposizione solo il fondamento su motivi sopravvenuti, esclusa ogni possibilità di rimessione al primo giudice e naturalmente esclusa ogni impugnabilità compresa quella ex 111 cost e salva l’opposizione ex art.645 contro la pronuncia sulle spese]. A chi spettano, in caso di accoglimento del reclamo, i poteri di attuazione del provvedimento, che l’art.669 duodecies riserva al giudice che ha concesso il provvedimento stesso? Il problema dovrebbe essere risolto nel senso che tali poteri spettano al giudice del reclamo, sia per la natura sostitutiva del reclamo stesso e sia per l’ossequio al dettato dell’art.669 duodecies. 6° comma: il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti [in linea logica, quindi una concezione più ampia] il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.[a quanto pare, la pronuncia di questo provvedimento non presuppone l’instaurazione del contraddittorio]. Il provvedimento sul reclamo, certamente non impugnabile, neppure ex art.111 cost, può tuttavia essere revocato ai termini dell’art.669 decies. Va senz’altro ammesso il reclamo nei confronti dei provvedimenti di revoca e di modifica.