Lo Priore - Lucidi Pdva - Spg Bari 2008

  • Uploaded by: Corrado Lo Priore
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Lo Priore - Lucidi Pdva - Spg Bari 2008 as PDF for free.

More details

  • Words: 1,744
  • Pages: 24
S.P.G. - I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica Bari – Palazzo Ateneo - 25/27 Settembre 2008

Il Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa (PDVA) Una proposta pragmatica e deontologica per la psicodiagnosi nei casi di presunto abuso sessuale collettivo

Dr. Corrado Lo Priore, PhD, PsyD Psicologo, Psicoterapeuta Docente a contratto al Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense, Università di Padova Pubblicato sotto licenza Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/

www.lopriore.it corradolopriore.wordpress.com

Abstract I casi di presunto abuso sessuale collettivo ritualizzato (PASCR) su gruppi di bambini, possono rispondere a due verità fattuali tra loro alternative ed inconciliabili: l’ipotesi dell’abuso e l’ipotesi della suggestione (o falso abuso). Fino alla formulazione di una verità processuale definitiva, non rientra nel ruolo e nelle possibilità degli operatori psicosociali coinvolti (consulente tecnico, terapeuta, operatore assistenziale ecc.) quella di sciogliere la riserva sui fatti traumatici presunti, neanche a fronte di indizi percepiti come evidenti. Ciò ostacola la valutazione psicodiagnostica, esplicita o implicita nell’intervento. Nella prassi, si è finora preteso di risolvere questa empasse con un appello alla neutralità: nella presente relazione si argomenterà rispetto alla assurdità logica di tale soluzione, ispirata ad una astratta correttezza di maniera, tuttavia intraducibile in scelte diagnostiche e interventi viabili. La via della neutralità epistemologica è una chimera; a dimostrazione di tale assunto verranno analiticamente disegnati i due distinti campi di possibilità diagnostica (secondo criteri DSM-IV-TR), evidenziando la netta biforcazione e l’assenza di aree di sovrapposizione. Si concluderà che, laddove l’astensione dalla valutazione sarebbe deontologicamente corretta, ma pragmaticamente inaccettabile (sul fronte degli interventi psicologici comporta assoluta inoperabilità), di contro la formulazione di una qualsiasi valutazione psicologica univoca non può che comportare pregiudizialità (sebbene nascosta) ed assunzione di responsabilità improprie. Nella seconda parte della relazione, verrà proposto un nuovo Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa (PDVA) come soluzione originale dell’empasse, scientificamente e deontologicamente valida, nonché pragmaticamente mirata a fornire una completa informazione diagnostica e prognostica al committente (giudice, servizio, famiglia), congrua a trasferire a quest’ultimo l’onere delle decisioni critiche.

Focus PDVA: psicodiagnostica abusi sessuali collettivi presunti Ambito CLINICO

Ambito FORENSE

Psicologi, Psicoterapeuti Medici, NPI Assist. sociali (SSN + privati + centri antiabuso)

Perito, CTU (del GIP, del PM)

Non si applica: C.T. di parte

Carta di Noto (1996) • 5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

Ipotesi A: ABUSO

Ipotesi B: SUGGESTIONE

DIAGNOSI

DIAGNOSI

D.P.T.S.

Nessun disturbo

Altre nevrosi d’ansia reatt. Disturbi dissociativi

(contagio dichiarativo)

Disturbo fittizio o per procura (Munchausen)

Altre possibilità rare negli abusi collettivi: •Gravi disturbi pensiero (psicosi/autismo) •Isteria di conversione •Simulazione

3 ostacoli • DIAGNOSI DIFFERENZ. IMPOSSIBILE (no sintomi patognomonici; no test dirimenti; indagine giudiziaria come imprescindibile atto diagnostico)

CARTA DI NOTO (1996): 8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso. 9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Soluzioni “deboli” • Appello a: – neutralità – obiettività – impersonalità

• “Non esprimere un giudizio personale, ma solo i fatti” • Terapia/intervento senza esplicitare la diagnosi

3 ostacoli • DIAGNOSI DIFFERENZ. IMPOSSIBILE (no sintomi patognomonici; no test dirimenti; indagine giudiziaria come imprescindibile atto diagnostico)

• SCELTA DELLA TERAPIA MAI NEUTRA (no terapie/interventi ambi-efficaci e innocui)

Ipotesi A: ABUSO DIAGNOSI

TERAPIA / SETTING

D.P.T.S. M: psyter/individ Altre nevrosi + tempo sereno d’ansia reatt. G: counseling Disturbi dissociativi

Ipotesi B: SUGGESTIONE DIAGNOSI Nessun disturbo (contagio dichiarativo)

Disturbo fittizio o per procura (Munchausen)

TERAPIA / SETTING M: tempo sereno G: counseling + controllo d’autorità M: tempo sereno + allontanamento(?) + sostegno(?) G: psichiatria+ provv. restrittivi

Altre possibilità rare negli abusi collettivi: •Gravi disturbi pensiero (psicosi/autismo) •Isteria di conversione •Simulazione

Terapie per traumi da abuso

Terapie per traumi da abuso

Terapie per disturbi fittizi

Terapie per disturbi fittizi

3 ostacoli • DIAGNOSI DIFFERENZ. IMPOSSIBILE (no sintomi patognomonici; no test dirimenti; indagine giudiziaria come imprescindibile atto diagnostico)

• SCELTA DELLA TERAPIA MAI NEUTRA (no terapie/interventi ambi-efficaci e innocui)

• NON SI PUO’ ASPETTARE (la salute è un diritto urgente)

CISMAI (2007): “Il diritto alla cura in particolare non può essere disatteso come condizione pregiudizievole in vista della raccolta della testimonianza, e il giudizio dei terapeuti sui tempi in cui il bambino può rendere testimonianza deve essere tenuto in conto, pena la violazione del principio costituzionale del diritto alla salute e del principio del superiore interesse del minore, previsto dalla Convenzione ONU, ratificata anche dall’Italia”.

“Neutralità”: 3 ostacoli = utopia 1. Scelta diagnostica impossibile, nonché proibita 3. Non esiste la panacea 5. Non c’è tempo per aspettare, la salute è un diritto urgente

Empasse irrisolvibile

La proposta: PDVA • CARTA DI NOTO (1996) • 5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui. “condurre separatamente un percorso valutativo/propositivo completo per ciascuna delle ipotesi alternative (almeno due, di cui almeno una postuli un vero abuso sessuale, e almeno una postuli un meccanismo puramente suggestivo)”.

“par condicio” vs. falsa neutralità

PDVA: elementi cruciali • Valutazione (almeno) doppia, su ipotesi alternative • Par condicio: due valutazioni equipotenti, entrambe complete (ipotesi eziologiche, elementi osservativi, diagnosi, prognosi, proposta terapeutica dettagliata) • Non anticipare la rottura della “simmetria diagnostica” (spostamento di ogni ipotesi decisionale sulla diagnosi, rigorosamente a dopo la doppia relazione scritta) • Consenso informato al trattamento (trasferimento dell’onere decisionale, dal clinico, a chi detiene la tutela: genitori, ente affidatario, curatore speciale…)

Codice Deontologico degli Psicologi Articolo 7 (…) lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati (…). Articolo 24 Lo psicologo (…) opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato (…).

2 vantaggi “collaterali” Lo specialista “sa” fin dall’inizio che dovrà scrivere due relazioni di segno opposto: – costringe gli operatori a formulare fin da subito congetture in entrambe le direzioni, cercare riscontri per entrambe (dichiarazioni, sintomi, segni, ipotesi) ed interpretarli in ambo i sensi; – costringe gli specialisti alla formazione professionale in entrambi i campi del sapere (abusologia; fenomeni suggestivi)

Gli appelli servono? Protocollo di Venezia (2007) 2. Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato, devono essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica.

PDVA: linee di prossimo sviluppo • Estensione ed adattamento della prassi suggerita dal PDVA, anche alle valutazioni condotte in sede forense/peritale sul minore presunta vittima di abuso sessuale, da parte dei consulenti incaricati dal magistrato (due risposte ad ogni quesito peritale?) • Discussione sulle possibilità di estendere i principi e le prassi del PDVA anche alla psicodiagnosi ed alle valutazioni su minori presunte vittime di abusi noncollettivi.

Conclusioni La prassi psicodiagnostica e valutativa suggerita dal Protocollo a Doppia Valutazione Alternativa (PDVA) viene sottoposta all’esame ed alla validazione da parte della comunità scientifica. Conseguentemente, essa viene proposta per l’inclusione nei futuri aggiornamenti delle principali linee guida sulla valutazione del minore vittima di presunto abuso sessuale, tra cui: •Linee Guida della SINPIA •Carta di Noto •Protocollo di Venezia •Documento di Consenso del CISMAI

Appendice: Codice Deontologico Psicologi (estratto) Articolo 3 - Lo psicologo (…) in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace (…). Articolo 4 - Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni (...). Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. (…) In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. Articolo 5 - Lo psicologo (…) riconosce i limiti della propria competenza (…). Lo psicologo (…) non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. Articolo 7 - (…) lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 24 - Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse (…). Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato (…). Articolo 31 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. (…) Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. Articolo 32 - Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento. Articolo 37 - Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista. Articolo 39 - Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria (…) competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Related Documents

Bari
November 2019 21
Bari
October 2019 20
Lo Lo Lo Lo
December 2019 84
Bari Labour
May 2020 9
Bari Sx
October 2019 15

More Documents from ""