La Normativa

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View La Normativa as PDF for free.

More details

  • Words: 2,217
  • Pages: 3
La normativa Quadro di riferimento istituzionale: •

DPR n. 470/82 www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/2005/dpr470-82.htm



DM 21.1.1992 (GU n..32 del 8.2.1992)



Legge n.185 del 12.6.1993 (GU n.137 del 14.6.1993)



Legge n.422 del 2000, art.18 http://www.parlamento.it/leggi/00422l.htm



Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000.



D.L. 31 marzo 2003, n.51 – G.U. n.76 del 1° aprile 2003



Legge 30 maggio 2003, n. 121 - G. U. n. 125 del 31 maggio 2003 http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=leggigu&id=121&anno=03



Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 (G.U. n. 64 del 4 marzo 2006) relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1143_allegato.pdf



Decreto legislativo 11 luglio 2007 n. 94 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1230_allegato.pdf



Dlgs n. 116 del 30 maggio 2008 GU n. 155 del 04.07.2008) http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08116dl.htm

La normativa nazionale che disciplina il programma di sorveglianza della qualità delle acque di balneazione è rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e, successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i criteri e le modalità operative per la determinazione dei requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque e ne assicura la tutela dal punto di vista igienicosanitario. Obiettivo principale del DPR è “garantire ai bagnanti l’uso di acque che escludano l’instaurarsi di eventi patologici”. Detto decreto, emanato in recepimento della Direttiva n. 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975 che mirava alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia dell'ambiente, colmò una lacuna legislativa in materia igienico-sanitaria delle acque di balneazione interne e marine considerato che non esistevano normative precedenti in merito, tranne le disposizioni del Regio Decreto n° 726/1895 sugli stabilimenti balneari, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 e della Circolare del Ministero della Salute del 1979 contenente le prime disposizioni attinenti la balneazione. Il D.P.R. 470/82 stabilisce che, a cura delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale , vengano eseguiti, dal 1° aprile al 30 settembre, accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle Regioni interessate, al fine di verificarne l’idoneità alla balneazione. Le norme tecniche che definiscono le distanze minime tra due punti di prelievo: “di norma non superiore a > 2 km o meno per zone ad alta densità di balneazione”, le modalità di prelevamento dei campioni e le metodiche analitiche per la ricerca dei parametri previsti per la determinazione della qualità delle acque di balneazione sono riportate nell’allegato 2 del decreto. In sintesi viene definito che i prelievi per singolo punto di campionamento devono essere eseguiti: •

opportunamente distanziati nel tempo durante il mese;



ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua;



ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80 - 120 cm;



a non più di 5 metri in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti



in superficie per la ricerca di oli minerali



dalle ore 9 alle ore 15;



dopo almeno due giorni dall'ultima precipitazione atmosferica di rilievo e dall'ultima burrasca

Tale Decreto non ha subito nessuna modifica sostanziale fino alla emanazione della Legge n. 422 del 29 dicembre 2000, (“Legge Comunitaria 2000” ) che, con l’articolo 18 ha dettato criteri nuovi e più restrittivi in materia di acque di balneazione a tutela e miglioramento delle stesse:



quando per i coliformi totali e fecali vengano superati rispettivamente i valori di 10000 e 2000 ufc/100 ml, la percentuale dei campioni conformi passa dall’80 al 95%;



se sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli previsti, la zona dovrà essere vietata alla balneazione per tutta la stagione balneare successiva;

se per due stagioni consecutive un punto dimostra la non conformità alla balneazione, tale zona deve essere vietata e contemporaneamente, devono essere attuate misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell’ inquinamento. Con D.L. n. 51 del 31 marzo 2003, (G.U. n. 76 del 1° aprile 2003) convertito in Legge n. 121 del 30 maggio 2003, (G.U. n. 125 del 31 maggio 2003), inoltre, i tratti di costa risultati non idonei alla balneazione ad inizio stagione balneare, a seguito degli esiti sfavorevoli

dei campionamenti relativi alla precedente stagione balneare, possono ritenersi nuovamente idonei alla balneazione a fronte di esito favorevole di due analisi da eseguire nel mese precedente l’apertura della stagione balneare (aprile). La modifica consente dunque ulteriori accertamenti e, se non è confermata la negatività, può essere revocato il divieto di balneazione. Di ultima emanazione è la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, (G.U. n.64 del 4 marzo 2006) relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE. La necessità di modificare la Direttiva Europea 76/160 si ravvisava da tempo; nel 1994, infatti, il Consiglio dell’Unione Europea aveva presentato una prima proposta di nuova Direttiva respinta nel 1999 da 14 Stati Membri su 15 totali. Successivamente, il 24 Ottobre 2002, la Commissione Acque di Balneazione delle Comunità Europee presentò una nuova proposta che prevedeva un approccio innovativo e conforme alle più recenti politiche di gestione e programmazione ambientale. Il fine era di migliorare ed aggiornare le disposizioni della direttiva vigente tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnologici nonché delle nuove strategie gestionali. (Rif. PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/2005 – 2002/0254 COD). La proposta rendeva più severi gli standard microbiologici ma riduceva il numero di parametri da misurare. Di seguito si riportano le tappe principali che hanno portato all’emanazione della Nuova Direttiva. 21.10.2003 20.12.2004 10.05.2005

07.06.2005 05.07.2005 06.09.2005 27.09.2005

12.10.2005

08.12.2005 19.12.2005 15.02.2006

Il Parlamento adotta la sua posizione in prima lettura Il Consiglio definisce la sua posizione Il Parlamento conclude la seconda lettura e approva 26 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Consiglio non è in grado di accettarli tutti e si procede alla convocazione del comitato di conciliazione Si costituisce il comitato di conciliazione e si avviano negoziati informali con il Consiglio. I problemi aperti sono i seguenti: - Informazione e partecipazione del pubblico - Piani di emergenza e capacità di reazione degli Stati membri Calendari, scadenze e revisioni della direttiva - Comitatologia - Valori più severi per la qualità delle acque di balneazione Si raggiunge un accordo preliminare sull’informazione e la partecipazione al pubblico e sulla climatologia Si raggiunge un accordo su: - Limiti più severi. Il Parlamento approva una categoria supplementare “sufficiente” a condizione che i valori limite per tale categoria vengano aumentati (Enterococchi: 330 per le acque interne e 185 per le acque costiere) Tali valori comportano una riduzione dei rischi per la salute dei bagnanti dal 12% all’8%. Informazione e partecipazione del pubblico. Tramite internet sarà possibile ottenere informazioni aggiornate sulla qualità delle acque e sui siti di balneazione, che saranno consultabili tramite una segnaletica con simboli comuni a tutta l’Unione. - Sviluppi a livello epidemiologico. Il Parlamento Europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di elaborare entro il 2008 considerando non solo gli sviluppi a livello scientifico ed epidemiologico ma anche gli aspetti virologici Constatazione, da parte dei copresidenti, dell’approvazione del progetto comune e trasmissione di quest’ultimo al PE e al Consiglio Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. (Rif. A60415/2005) Emanazione Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicata sulla G.U. n. 64 del 4 marzo 2006.

La nuova direttiva comunitaria, considerando che la normativa sulle acque di balneazione pur essendo di carattere sanitario non può prescindere dagli aspetti ambientali, introduce il concetto di gestione della qualità delle acque di balneazione in relazione agli impatti antropici, all’uso del territorio e alle fonti di inquinamento. Essa, in coerenza con le politiche di programmazione e gestione delle risorse ambientali e in linea con le strategie per lo sviluppo sostenibile, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione e prevede una più ampia partecipazione del pubblico. Le novità più rilevanti rispetto alla normativa a tutt’oggi in vigore (DPR 470/82 e s.m.i.) sono in sintesi sottoriportate:



Valutazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (più specifici come indicatori di contaminazione fecale)



Frequenza dei controlli almeno ogni 4 settimane durante la stagione balneare, secondo un prestabilito calendario, per un numero minimo di 4 campioni all’anno per punto di prelievo



Giudizio di qualità basato su nuovo calcolo statistico (Valutazione del 95° percentile (o 90° percentile) della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati microbiologici)



Classificazione delle acque annuale sulla base dei dati delle ultime 3-4 stagioni balneari



Analisi integrata d’area



Rivalutazione critica e revisione rete di monitoraggio

La definizione di qualità delle acque di balneazione sarà, pertanto, ottenuta non esclusivamente in base alla valutazione analitica della qualità delle acque, che fornisce indicazioni incomplete sui rischi di esposizione, ma terrà conto di tutti quegli elementi che possono influenzare e contribuire alle modifiche e/o al deterioramento della qualità igienico-sanitaria e ambientale delle acque. Saranno da acquisire informazioni sul territorio, sulle caratteristiche geografiche, geomorfologiche, idrogeologiche delle acque, sulla qualità e sulla quantità delle fonti di inquinamento con particolare attenzione alle fonti di inquinamento potenzialmente rischiose per la salute umana e sugli interventi mirati ad assicurare il mantenimento e il miglioramento dell’ambiente naturale e di tutti gli usi connessi alla risorsa mare. La valutazione della qualità delle acque di balneazione verrà effettuata: 1.

in relazione a ciascuna acqua di balneazione

2.

al termine di ciascuna stagione balneare

3.

sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti;

4.

secondo la procedura di cui all’allegato II (Valutazione e classificazione delle acque di Balneazione: Qualità scarsa, sufficiente, buona, eccellente)

Per iniziare ad adottare i criteri previsti dalla nuova direttiva, si fa riferimento alla data della stagione balneare 2009, che comunque fissa l’obbligo di individuare i profili di costa al 2011 e di completare la prima classificazione entro la fine della stagione balneare 2015. Nello stesso documento è prevista l’introduzione di 2 nuovi parametri microbiologici, Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli, considerati più sensibili e significativi per valutare il rischio per la salute pubblica durante l’attività di balneazione e gli altri usi ricreativi della risorsa idrica. Di fatto i nuovi parametri sostituiscono quelli utilizzati fino ad ora, lasciando un ruolo accessorio ad altri già presenti (oli minerali; pH, solo nelle acque interne; fioriture algali, solo nelle zone a rischio) o di nuova introduzione (residui bituminosi, catrame, materiale galleggiante come legname, plastica, vetro, gomma ecc.). Tale riduzione dei parametri determinerà una riduzione dei costi senza comunque ridurre il grado di protezione dei cittadini. La direttiva 2006/7/CE viene parzialmente recepita con il decreto legislativo 11 luglio 2007 n. 94 (GU n. 163 del 16.7.2007) che esclude il parametro dell’ossigeno disciolto, previsto dal DPR 470/82, tra i parametri da considerare ai fini del giudizio di balneabilità in quanto non considerato significativo ai fini sanitari. La determinazione dell’ossigeno disciolto nelle acque di balneazione non è più decisiva per stabilire se un tratto di costa può essere giudicato balneabile o meno, ma bisogna comunque garantite misure adeguate per il controllo delle alghe e per la dovuta informazione ai cittadini. Qualora il profilo delle acque indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, di macroalghe e/o fitoplancton marino, la popolazione verrà subito informata di eventuali rischi per la salute mentre le autorità locali avranno elementi utili per adottare misure adeguate di gestione. Il provvedimento è stato assunto in accordo con le linee guida per la qualità delle acque di balneazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove non viene riportata alcuna correlazione tra i livelli di ossigeno disciolto nelle acque e i possibili effetti sulla salute dei bagnanti. Inoltre, secondo l’OMS il rischio per la salute umana associato alla presenza di alghe tossiche marine durante attività ricreazionali è limitato a poche specie ed aree ed è pertanto inappropriato raccomandare valori guida di carattere generale. Relativamente alle Alghe tossiche Il Ministero della Salute ha emanato le Linee guida nazionali per la difesa dall’inquinamento delle acque costiere da alghe, in particolare dall’alga “Ostreopsis Ovata”. http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_641_allegato.pdf Secondo l’OMS il rischio per la salute umana associato alla presenza di alghe tossiche marine è limitato a poche specie ed aree geografiche. Non si raccomandano pertanto valori guida di carattere generale ma si suggerisce di condurre adeguati piani di sorveglianza nelle aree potenzialmente interessate, ai fini di una valutazione e gestione del rischio, qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino. La direttiva UE viene recepita in maniera definitiva con il Dlgs n. 116 del 30 maggio 2008 (GU n. 155 del 04.07.2008) che però, per motivi tecnico-scientifici non è stato considerato ancora attuabile. Le difficoltà di ottemperare al suddetto decreto orientano le Regioni ad effettuare il monitoraggio per il 2009 e il 2010 ancora ai sensi del DPR 470/82 in attesa che siano varati a livello comunitario i documenti di riferimento. In ogni caso, la valutazione d’idoneità terrà conto solo dei parametri batteriologici previsti dal d.lgs 116/2008. Nel mentre si dovrà avviare tutta una serie di azioni per garantire la partecipazione al pubblico così come impone la direttiva europea 2006/7/CE coinvolgendo le amministrazioni comunali e divulgando con tempestività il grado d’inquinamento dei punti monitorati. Le disposizioni di cui al DPR 470/82 cessano, in ogni caso, di avere efficacia al 31 dicembre 2014 (art.17 dlgs 116/2008).

Related Documents

La Normativa
May 2020 13
Normativa
December 2019 24
Normativa
November 2019 26
Normativa
November 2019 17
Normativa
June 2020 9
Normativa
November 2019 19