Istruzioni Modello Unico Pf 2009 - Fascicolo 1

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UNICO Persone fisiche 2009 FASCICOLO 1

PERIODO D’IMPOSTA 2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE FASCICOLO 1 Dati personali Compilazione del frontespizio Familiari a carico Quadro RA Redditi dei terreni Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RP Quadro RN Quadro RV

Oneri e spese Calcolo dell’IRPEF Addizionale regionale e comunale all’IRPEF Quadro CR Crediti d’imposta Quadro RX Compensazioni e rimborsi Bonus straordinario per famiglie

UNICO MINI UNICO MINI è una versione semplificata del Modello UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse FASCICOLO 2 Quadro RH

Quadro RL Quadro RM

Quadro RT

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate Altri redditi Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva Plusvalenze di natura finanziaria

FASCICOLO 3

MODELLO GRATUITO

Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo

Quadro EC

Quadro RF Quadro RG Quadro CM

Contributi previdenziali Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero Quadro AC Comunicazione dell’amministratore di condominio Persone Guida alla fisiche compilazione del Modello non residenti UNICO 2009 Quadro RD

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS

Quadro RE

Quadro RR Modulo RW

Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi Impresa in contabilità ordinaria Impresa in regime di contabilità semplificata Contribuenti minimi

Quadro RS Quadro RQ

Quadro RU Quadro FC

Quadro CE

Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, CM e RH Imposta sostitutiva di cui all’art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000 Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Credito di imposta per redditi prodotti all’estero

I SERVIZI PER L’ASSISTENZA FISCALE (Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce “Servizi di assistenza al contribuente”)

ASSISTENZA UFFICI LOCALI Nell’Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio “Trova l’Ufficio”, presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare l’ufficio locale di competenza più vicino. Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure telefonando al numero 848.800.444 (Tariffa urbana a tempo ).

ASSISTENZA TELEFONICA 848.800.444 Telefonando all’848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni: • CALL CENTER CON OPERATORE Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). Per comunicazioni di irregolarità, e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di annullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre il servizio fornisce : – Informazioni fiscali generali – Servizio dedicato agli intermediari abilitati per soli “ Avvisi telematici” sulle comunicazioni relative alle dichiarazione dei redditi; – Informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni; – Informazioni relative ai rimborsi. • PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA - “CALL BACK” È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore. La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore. È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite internet. • SERVIZIO AUTOMATICO Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali: – richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell' Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet. – verifica delle partite IVA degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita IVA e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore; – informazioni relative all'Ufficio locale di appartenenza; – richiesta del duplicato del tesserino del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria. • PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazione può essere effettuata attraverso: – internet – cassetto fiscale: esclusivamente sull'ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del codice PIN. ATTENZIONE: – per chiamare con il cellulare il numero da utilizzare è 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore); – per telefonare dall’estero, invece, il numero è 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante)

320.43.08.444 SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul telefonino.

INDICE UNICO 2009 Persone fisiche – FASCICOLO 1 I. 1. 2.

3 3

3. 4. 5. 6. 7. 8.

ISTRUZIONI GENERALI Cos’è il Modello UNICO e chi deve utilizzarlo Come è composto e come si utilizza il Modello UNICO Persone Fisiche Chi è obbligato a presentare la dichiarazione Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Modalità e termini di versamento La compensazione Informativa sul trattamento dei dati personali

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Le novità di quest’anno Informazioni preliminari Compilazione del frontespizio Familiari a carico Quadro RA – Redditi dei terreni Quadro RB – Redditi dei fabbricati Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro RP – Oneri e spese

11 11 11 13 17 19 22 26 30

3 4 4 5 6 9 9

9. 10. 11. 12. 13.

Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF Quadro CR – Crediti d’imposta Quadro RX – Compensazioni e rimborsi Bonus straordinario per le famiglie

52 65 69 73 75

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

76

APPENDICE

80

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2008

92

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

93

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2008 E 2009 SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’8 E DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF La scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l’attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

I-XXXII

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI 1. COS’È IL MODELLO UNICO E CHI DEVE UTILIZZARLO Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate. Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA. A partire da quest’anno, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 52 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente.Si ricorda che non possono essere compresi nella dichiarazione unificata i modelli 770/2009 Semplificato e 770/2009 Ordinario. Non possono, inoltre, presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito. Il modello di dichiarazione da presentare nel 2009 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE Il Modello UNICO Persone Fisiche 2009 si articola a sua volta in due modelli, a seconda del loro utilizzo: • Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R; • Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V. Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da: – FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene: IL FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e una guida sintetica alle istruzioni, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione); il prospetto dei familiari a carico, i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e Bonus straordinario per famiglie – Dichiarazione sostitutiva; – UNICO MINI, una versione semplificata del MODELLO UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse; – FASCICOLO 2 che contiene: i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio); le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti; – FASCICOLO 3 che contiene: i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA. Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO ovvero UNICO MINI per le situazioni più comuni.uAd esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche: • il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; • il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati; • i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale. Se siete titolari di partita IVA, dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi. Se siete tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, dovete compilare il modulo RW contenuto nel FASCICOLO 2. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2009, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello. Se siete tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio, dovete compilare il quadro AC contenuto nel FASCICOLO 2. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2009, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello. I contribuenti che presentano il modello 730/2009, in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono altresì presentare i quadri RM, RT e RW, unitamente al frontespizio del Modello UNICO. Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità sopra descritte possono utilizzare integralmente il Modello UNICO. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l’APPENDICE alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello UNICO PF” nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello UNICO, con riferimento ai rispettivi quadri.

3

I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2008 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell’anno. Il Modello riguardante la dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata è identico a quello previsto per la presentazione della stessa dichiarazione in forma non unificata. Per la compilazione dei quadri del Modello IVA compresi nel Modello UNICO 2009 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tale modello in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2009 Persone Fisiche. Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2009 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell’IVA, il Modello VR/2009 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.

3. CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi: • se avete conseguito redditi nell’anno 2008 e non rientrate nelle condizioni di esonero indicate nel capitolo successivo; • se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito. In particolare, siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi: • se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2009 e/o CUD 2008), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite; • se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nel capitolo successivo; • se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2009 o CUD 2008); • se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); • se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte); • se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33; • se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. ATTENZIONE: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2008 o da acconti versati nello stesso anno.

4. CHI È ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell’anno 2008, avete posseduto: • solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute; • un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute; • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; • redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

4

• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; Consultare • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, in Appendice, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di ac“Redditi esenti e compagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore derendite che non gli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non sucostituiscono periore a euro 7.500,00); reddito”

• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali); • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE: se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009 esclusivamente Come si presenta la in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. dichiarazione Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2009 cartaceo i contribuenti che: • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; • sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. Reperibilità dei modelli

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Si precisa che i FASCICOLI 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali. I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009: • direttamente per via telematica tramite servizio entratel o internet; • tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico; • tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati). I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico 2009, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.

Presentazione I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione in via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate. La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la riceziotelematica ne dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telediretta matica, dall’Agenzia stessa. I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono: – del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; – del servizio telematico Internet, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato. La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, che ne curerà l’invio telematico. Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte III “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”. Presentazione tramite intermediari abilitati

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati. Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 luglio 2009. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di accettare o meno l’incarico. L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo. L’elenco delle categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è presente nella Parte III “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni” al punto 2.1. Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato deve: • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazio-

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ne gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione; • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo, previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate; • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. Si ricorda che eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all’intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica. ATTENZIONE: per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle Entrate). Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale. Presentazione Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e agli uffici che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuenpostali te. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione. La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2009. ATTENZIONE: le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (vedi Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). Dichiarazione La dichiarazione può essere presentata in via telematica anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte III “Servizio telematico di presentazione delle dipresentata chiarazioni”). dall’estero In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il 31 luglio 2009 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente: • cognome e nome del contribuente; • codice fiscale del contribuente; • la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2009 Persone Fisiche”. Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2009 Persone Fisiche deve Quando si presenta la essere presentato entro i termini seguenti: dichiarazione – dal 2 maggio 2009 al 30 giugno 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; – entro il 31 luglio 2009 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

6. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009. ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2008 e prima rata di acconto per il 2009) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (ac-

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conti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. ATTENZIONE: per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali). Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009 Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2009 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN31 “DIFFERENZA”. Se questo importo: • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto; • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN31 risulti pari o superiore ad euro 52. L’acconto così determinato deve essere versato: • in unica soluzione entro il 30 novembre 2009 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2009. Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo “Rateazione”. I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell’Appendice “Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”. Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF dovuto per l’anno 2009 Per l’anno d’imposta 2009 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell’acconto dovuto. I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce dell’Appendice “Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”. Altri acconti Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata vedere nell’Appendice del Fascicolo 2, alla voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.

Saldo IVA

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2009, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2009 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno 2009. Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 16 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta. I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Come si effettuano i versamenti

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità: 1) direttamente: – mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali; – ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane; – utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario. 2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane. I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate. Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale: • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati; • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali; • presso gli uffici postali;

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• con assegni bancari e circolari nelle banche; • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che: • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo; • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo; • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA. 4001: IRPEF saldo Principali codici tributo 4033: IRPEF acconto prima rata 4034: IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 6099: IVA annuale saldo 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario 3801: Addizionale regionale 3844: Addizionale comunale 3843: Addizionale comunale acconto Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento ovvero entro il 31 luglio 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto: Rata

Versamento

Interessi %



16 giugno



30 giugno

0,23

31 luglio

0,23



31 luglio

0,73

31 agosto

0,73

0,00

Versamento (*)

Interessi %

16 luglio

0,00



31 agosto

1,23

30 settembre

1,23



30 settembre

1,73

2 novembre

1,73



2 novembre

2,23

30 novembre

2,23



30 novembre

2,73

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento ovvero, entro il 17 agosto 2009 (in quanto il 16 agosto è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto: Rata

Versamento



16 giugno

Interessi % 0,00

Versamento (*)

Interessi %

16 luglio

0,00



16 luglio

0,50

17 agosto

0,50



17 agosto

1,00

16 settembre

1,00



16 settembre

1,50

16 ottobre

1,50



16 ottobre

2,00

16 novembre

2,00



16 novembre

2,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

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7. LA COMPENSAZIONE Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. ATTENZIONE: il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore. I crediti che risultano dal Modello UNICO 2009 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni: –il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi; –il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. Si precisa che l’errato utilizzo di un credito esistente oltre il limite previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni pari al 30 per cento del credito eccedente. Il credito così ripristinato potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri (vedi risoluzione del 27 novembre 2008, n. 452). È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: Per alcune – in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una esemplificazioni diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di padel modo gamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero; di procedere – in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la comconsultare pensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24. in Appendice “Scelta della compensazione” I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto ri-

sulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2009 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva. I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall’autoliquidazione, 2008/2009 in scadenza al 18 febbraio 2009, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

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Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Finalità del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. Dati sensibili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L’effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 63 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”. L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. Modalità del trattamento La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). Titolari del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Responsabili del trattamento I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Diritti dell’interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma. Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

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PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

. Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

1. LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO La dichiarazione dei redditi Modello UNICO Persone Fisiche 2009 presenta alcune novità. In particolare si evidenzia che: • è prevista la possibilità di richiedere un Bonus straordinario per i contribuenti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito (art. 1 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Prospetto familiari a carico, righi RN39 e RN41, rigo RX5; • è aumentato ad euro 4.000,00 il limite relativo all’ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale su cui applicare la percentuale di detrazione del 19% (comma 202 art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008). Rigo RP7; • è estesa alle spese sostenute per canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, la detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da universitari fuori sede (comma 208 art. 1 Finanziaria 2008). Rigo RP18; • è riconosciuta ai docenti di ogni ordine e grado, per l’attività di autoaggiornamento e formazione, una detrazione d’imposta pari al 19% delle spese sostenute nel 2008 fino ad un importo massimo di 500,00 euro (comma 207 art. 1 Finanziaria 2008). Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 32; • è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (comma 309 art. 1 Finanziaria 2008). Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 33; • è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (comma 77 art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247). Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 34; • è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 2 comma 6, legge 22 dicembre 2008, n. 203 Finanziaria 2009). Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 36; • è aumentato ad euro 3.615,20 il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (comma 197 art. 1 Finanziaria 2008). Rigo RP28 cod. 1; • è stata introdotta, per i dipendenti del settore privato, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento, sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite complessivo di 3.000 euro (art. 2 decreto legge 27 marzo 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126). In alcune specifiche ipotesi tali somme vanno indicate nel rigo RC4; • sono riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni (comma 91 art. 1 Finanziaria 2008). Fascicolo 2 Quadri RT e RM ; • è previsto un regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti “minimi” (commi 96-117 art. 1 Finanziaria 2008). Fascicolo 3 Quadro CM; • è prevista la possibilità di restituire il “bonus incapienti” e il “bonus straordinario per famiglie”, indebitamente percepiti, attraverso la dichiarazione dei redditi (decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159 e Circolare n. 68/E del 14 dicembre 2007; decreto legge 29 novembre 2008, n. 185). Rigo RN36; • è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP 2009 in forma autonoma (comma 52 art. 1 Finanziaria 2008). Si ricorda inoltre che: • è prevista, anche per quest’anno, la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale (art. 63 bis decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Con la stessa norma è stato altresì ampliato il numero dei soggetti destinatari, tra cui sono stati inseriti i Comuni per il sostegno delle attività sociali svolte; • è prorogata fino al 2011 la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (commi 1719 art. 1 Finanziaria 2008 e comma 15 art. 2 Finanziaria 2009); • è prorogata fino al 2010 la detrazione del 20% delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficenza e variatori di velocità (commi 20-24 art. 1 Finanziaria 2008); • è prorogata fino al 2010 la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, con la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci (commi 20-24 art. 1 Finanziaria 2008); • è prorogata fino al 30 giugno 2009 la sospensione degli sfratti per finita locazione (art. 22 ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e art. 1 del DL 20 ottobre 2008, n.158).

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI Correzione del Modello 730/2009

Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2009, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare: • un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 26 ottobre 2009 un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2009, entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso; • un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare un Modello Unico 2009 Persone fisiche: – entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;

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– entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute; – entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute. Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi. Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiaCorrezione del Modello razione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare UNICO 2009 oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 “Compilazione del frontespizio”, alla voce “Tipo di dichiarazione”. CUD 2008/2009

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2009 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento: • al CUD 2009 in possesso della quasi totalità dei contribuenti; • al CUD 2008 in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2008 all’atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2008.

Dichiarazione Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. presentata dagli eredi L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio e sottoscrivere la dichiarazione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”. Consultare in Per le persone decedute nel 2008 o entro il mese di febbraio 2009 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei terAppendice mini ordinari (dal 2 maggio 2009 al 30 giugno 2009). “Crediti Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre 2009 per i versarisultanti dal menti e il 31 dicembre 2009 per la presentazione della dichiarazione. Mod. 730 non rimborsati dal È utile sapere che se nel 2008 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del desostituto ceduto. d’imposta”. Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

Redditi prodotti all’estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Usufrutto legale

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale: • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi); • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte. I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

Consultare il cap. 3 alla voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente” e in Appendice “Redditi dei coniugi”

Conservazione Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essedella docu- re conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2013, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. mentazione Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa. Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

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Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimaModalità di arrotonda- le è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finamento li dopo la virgola. Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, consultare in Appendice, voci “Sanzioni amministrative” e “Sanzioni penali”.

3. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Composizione Il frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche si compone di tre facciate. del frontespizio Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda e la terza facciata comprendono dodici riquadri: i primi sei relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri; i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF, alla firma della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria. Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. ATTENZIONE: al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.

La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Tipo di dichiarazione Il contribuente che presenti la dichiarazione IVA deve barrare la casella “IVA”, mentre quella relativa al “Modulo RW” deve essere barrata se nel 2008 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all’estero. La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2008 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2008 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2009 relativa all’anno 2008. Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative. La casella relativa al “Quadro AC” deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono barrare la casella corrispondente (“Studi di settore”, “Parametri”, “Indicatori”) ed allegare gli appositi modelli. Dichiarazione correttiva nei termini Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito Consultare Integrazione della dichiarazione in Appendice Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le la voce stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello confor“Ravvedimento”

me a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

a) “Dichiarazione integrativa a favore” Tale casella va barrata nei seguenti casi: – presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;

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– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo. b) “Dichiarazione integrativa” Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: – nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; – nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: “1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa; “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”. Luogo e data di nascita Dati del contribuente Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso. Situazione del contribuente Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiarazione. La casella 6 (deceduto) va barrata dall’erede ovvero dal curatore dell’eredità giacente. Accettazione dell’eredità giacente La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In tal caso indicare: – il codice 1 se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata; – il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria. Se siete titolari di partita IVA, indicare il numero nell’apposito spazio. Residenza anagrafica Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare: • i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione; • il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione. Il codice comune è rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”. Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica. Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta. Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Domicilio fiscale

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività. Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”.

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ATTENZIONE: se non avete variato la residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2008”. Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale. Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni. Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008 In questo rigo, la cui compilazione è obbligatoria, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2008. Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio. Domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2008. Se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008 indicare il nuovo domicilio. Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009 In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2009. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio. Domicilio per la notificazione degli atti

Questo riquadro deve essere compilato solo se volete che gli atti o gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica. Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all’estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale. Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti. Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l’invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l’indirizzo comunicato in precedenza. Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all’estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel riquadro dovete indicare: – il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti; – il Comune, la sigla della Provincia, il codice comune, il CAP, l’indirizzo. Il codice comune è rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fiscale ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare: – il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti; – lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero della persona o dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti.

Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate. I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il codice che identifica il tipo di carica che ricopre, la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita, la provincia relativa, il Comune di residenza, la sigla della Provincia, il CAP, la frazione, la via e il numero civico, il numero di telefono (facoltativo). Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno). Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l’attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell’IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l’attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi e dell’IVA anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF del soggetto deceduto. Nella dichiarazione presentata per conto di altri, nel riquadro “Dati del contribuente” deve essere barrata la casella: “6” nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede per il deceduto; in tal caso nel campo “data” indicare il giorno, il mese e l’anno del decesso; “7” nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati; “8” nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.

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TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire Curatore fallimentare Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati Rappresentante fiscale di soggetto non residente Erede Liquidatore (liquidazione volontaria) Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) Amministratore di condominio Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Residenti all’estero

Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno di imposta 2008. Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 “PERSONE FISICHE DENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2009”.

Destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille dell’IRPEF

Potete destinare: • l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa; • il cinque per mille dell’IRPEF a determinate finalità di interesse sociale. Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiore imposta dovuta.

NON RESI-

Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF: • allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario); • alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo); • all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito); • alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo); • alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale); • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate); • all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo). Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta. La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse. Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano. Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità: a) sostegno di: • volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.

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Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 4 “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l’apposita scheda presente nell’ultima pagina di questo FASCICOLO. Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda. La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 31 Luglio 2009: • allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta; • ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, etc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato. La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille dell’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell’IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico. Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione. Firma della dichiarazione In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella “Dichiarazione integrativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario” inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l’avviso telematico all’intermediario. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico” inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54- bis del DPR n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, è inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico). Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta. Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario. La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Impegno alla Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. presentazione L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all’albo, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la firma. telematica Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. Con riferimento alla casella “Ricezione avviso telematico” si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente. Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Certificazione L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. tributaria Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

4. FAMILIARI A CARICO I dati relativi ai familiari che nel 2008 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere inseriti nel presente prospetto. Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda. Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righi RN6, RN7, RN8 e RN9.

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ATTENZIONE: per quanto riguarda detrazioni e deduzioni per le spese sostenute nell’interesse dei familiari si rimanda alle istruzioni per la compilazione del Quadro RP “Oneri e spese”. Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2008 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere considerati, anche se non compresi nel reddito complessivo : • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui “contribuenti minimi” si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: • il coniuge legalmente ed effettivamente separato; • i discendenti dei figli; • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); • i generi e le nuore; • il suocero e la suocera; • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Il prospetto, composto da nove righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante. ATTENZIONE: se nel corso del 2008 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione. Come compilare il rigo relativo al coniuge Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge. Colonna 1: barrare la casella “C”. Colonna 4 (codice fiscale) :indicare il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico. Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2008. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2008, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2008, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere “7”. Colonna 8 (Bonus straordinario per famiglie: Reddito complessivo del coniuge) La compilazione della presente colonna è riservata esclusivamente ai contribuenti che, avendone i requisiti, intendono richiedere il bonus straordinario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 185/2008. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 13 “Bonus straordinario per le famiglie”. Indicare in questa colonna il reddito complessivo del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, relativo all’anno d’imposta 2008. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2009, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione. Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico Righi da 2 a 6: Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio. Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al primo. Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare. Colonna 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio disabile. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Colonna 4 (codice fiscale): scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico. È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine. Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2008, se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2008, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2008, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella dovrete scrivere ‘5’. Colonna 6 (minore di tre anni): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2007 nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2008, indicare ‘5’. Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico, tenendo presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

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Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi: • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; • figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato. Consultare Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non in Appendice ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è le“Casi particolari galmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l’intero di compilazione anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione della casella F1 come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favodel prospetto revole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio. familiari a Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare: carico” • per ogni figlio a carico: – ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle detrazioni previste per figli a carico; – ’50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori; – ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore; – la lettera ‘C‘ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge; • per ogni altro familiare a carico: – ‘100‘ se l’onere grava per intero; – la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto. Colonna 8 (Bonus straordinario per famiglie: Reddito complessivo del familiare) La compilazione della presente colonna è riservata esclusivamente ai contribuenti che, avendone i requisiti, intendono richiedere il bonus straordinario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 185/2008. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 13 “Bonus straordinario per le famiglie”. Indicare in questa colonna il reddito complessivo di ciascun familiare a carico, relativo all’anno d’imposta 2008. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2009, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione. Se nel corso del 2008 è cambiata la situazione del familiare e, pertanto, dovete compilare un rigo per ogni situazione, il reddito complessivo dello stesso familiare va indicato solo nel primo rigo. Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): Potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione. L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN8. Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Rigo 8 (Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente): è necessario indicare il numero di figli residenti all’estero (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale. Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2. Rigo 9 (Bonus straordinario per famiglie: Totale redditi dei familiari): indicare la somma dei redditi complessivi indicati nella colonna 8 dei righi da 1 a 6. Tale importo, sommato al reddito complessivo del dichiarante (RN1 col. 4), deve essere indicato nel riquadro relativo alla richiesta del bonus straordinario, al fine di attestare il reddito complessivo familiare.

5. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI Devono utilizzare questo quadro: • coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;

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• gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto; • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario. Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH. Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri redditi” del Modello UNICO 2009, fascicolo 2. Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario: • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.; • i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali; • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse. Compilazione Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2008 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre del compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 quadro RA per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Per sapere quali Se dovete dichiarare più di otto terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. attività vengono N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo considerate quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1). agricole per la Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui determinazione solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8. del reddito I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corriagrario, sponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”. consultare in I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualifiAppendice “Attività agricole” cazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra. Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati: • dell’80 per cento per i redditi dominicali; • del 70 per cento per i redditi agrari. ATTENZIONE: nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati secondo le percentuali sopra indicate, in quanto nel modello 730 detti redditi sono indicati senza le relative rivalutazioni. La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile in agricoltura. L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3. Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3. Righi da RA1 a RA8 Per ciascun terreno indicare i seguenti dati: Colonna 1 (Reddito dominicale): l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento. Consultare Non deve essere rivalutato il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agein Appendice volazioni per imprenditoria giovanile. “Agevolazioni Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici: imprenditoria “1” proprietario del terreno; giovanile in “2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico); agricoltura” “3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato); “4” conduttore, ma non possessore, del fondo o affittuario; “7” titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare. “8” titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare; “9” titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria. Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7. Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7. Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non deve essere rivalutato il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

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Consultare in Appendice “Riduzione del reddito dei terreni”

Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365. Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero). Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4. Colonna 7 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici: “1” mancata coltivazione del terreno; “2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto; “3” terreno in conduzione associata; “4” terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni; “5” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 4; “6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4. Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario. Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni: A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2008 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso): 1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9: • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 indicare l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1 indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; 2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2: • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4: 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5); 3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate in questa colonna l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate in questa colonna l’importo calcolato al punto 1; • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5: 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5); 3) indicate in questa colonna il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2; • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; 3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3: • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5, indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; 4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2008 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso): • se nella colonna 2 (Titolo) in nessuno dei righi è presente il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo; • se nella colonna 2 (Titolo) in almeno uno dei righi è presente il codice 2 seguite le istruzioni contenute in Appendice, alla voce “Terreni in affitto - Casi particolari”. Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni: 1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 1, 4, 7, 8, 9: • se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); • se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; • se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario) in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto; 2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna. Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

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6. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI Devono utilizzare questo quadro: • i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita; • i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale; • i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa; • coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa; • i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali. CASI PARTICOLARI Redditi da proprietà condominiali I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi. Soci di cooperative edilizie I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc. Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2. Immobili in comodato Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario. Consultare in Appendice “Attività agricole”

Non vanno dichiarati: • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso; • le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo; • gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile; • gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio; • gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione; • gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa. Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo. Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Compilazione Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), va utilizzata per indicare i dati necessari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione. del Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. quadro RB Se nel corso del 2008 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione. Se dovete utilizzare più di otto righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1). Righi da RB1a RB8 SEZIONE I Redditi Colonna 1 (Rendita catastale): indicare l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con dei fabbricati rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. Colonna 2 (Utilizzo) indicare uno dei seguenti codici: “1” se l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stes-

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sa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2. La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata; “2” se l’immobile, ad uso abitativo, è tenuto a disposizione, dunque è posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata; “3” se l’immobile è locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”; “4” se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”; “5” se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); “6” se l’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività; Consultare “8” se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede in Appendice locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). In “Comuni tal caso deve essere obbligatoriamente compilata la Sezione II del presente quadro. ad alta densità “9” se l’immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti. Questo codice deve essere utilizzato, ad esempio, nelle seguenti ipotesi: abitativa” • per unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica; • per una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero; • per l’unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune; • per unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; • per unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici. Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore. Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali ” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 6 (codice 6). Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero). Colonna 5 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa, anche occasionale. Se l’immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfetaria del 15 per cento sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Indicare in questa colonna l’importo del canone al netto della deduzione, calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale. Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali ” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 6 (codice 6). Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula: Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita totale delle rendite Esempio: Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: Canone di locazione totale:

Consultare in Appendice “Immobili inagibili”

Quota del canone relativo alla abitazione:

10.000 x 450 = 9.000 (450 + 50)

Quota del canone relativo alla pertinenza:

10.000 x 50 = 1.000 (450 + 50)

450 50 10.000

Colonna 6 (Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici: “1” se l’immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile; “3” se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;

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“4” se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; “5” se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo; “6” se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9, da ultimo prorogata per il periodo 1° marzo 2008 - 30 giugno 2009. In tal caso per la compilazione del rigo seguire le istruzioni di seguito riportate. Sospensione della procedura esecutiva di sfratto L’art. 22 ter del D.L. 31/12/2007, n. 248 e l’art. 1 del D.L. 20/10/2008, n. 158 hanno previsto la proroga delle disposizioni contenute nella legge 8/2/2007, n. 9, aventi ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi, a decorrere dal 1 marzo 2008 fino al 30 giugno 2009. L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Per usufruire di tale agevolazione devono essere compilati due distinti righi barrando la casella “continuazione” di colonna 7: un rigo riservato all’esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo (1 gennaio – 29 febbraio) in cui non ha operato la detta sospensione e un rigo per l’indicazione dei dati relativi al periodo di sospensione (1 marzo – 31 dicembre). Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare: – nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 306; – nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione; – nella colonna 6 “Casi particolari” il codice “6”. Nell’altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell’anno indicare: – nella colonna 3 il numero dei giorni dell’anno non compresi nel periodo di sospensione; – nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione. Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Colonna 8 (Imponibile): indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni: A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso): • se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se è stato indicato il codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 6 (Casi particolari), il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna. Nel caso di parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale seguire le istruzioni riferite all’immobile locato in regime di libero mercato; • se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare l’importo della rendita catastale (colonna 1) aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); • se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3 nella colonna 2 “Utilizzo”) ovvero è stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Utilizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale) indicare in questa colonna il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; • se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - “equo canone” - (codice 4 nel colonna 2 “Utilizzo”) indicare l’importo del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; • se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8 in colonna 2 “Utilizzo”) calcolare il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); indicare in questa colonna il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento. Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita). Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso. Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna. ATTENZIONE: per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) sul reddito del fabbricato è necessario compilare la sezione “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione” (righi RB12 - RB14). B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2008 l’utilizzo o la quota di possesso): • Canone di locazione non presente in alcun rigo: compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;

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• Canone di locazione presente in almeno un rigo: 1) calcolare per ogni rigo del fabbricato, nel quale non è presente il canone di locazione, la relativa quota di rendita utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati; 2) calcolare per ogni rigo, nel quale è presente il canone di locazione, la relativa quota di canone utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di canone così determinati. 3) Determinazione del reddito del fabbricato: a) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 8: – se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita); – se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone). Riportare l’importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato; b) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell’immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione. c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4, riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone). Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel campo “casi particolari” (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto. Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a) e b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita). Nella colonna 9 (Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il codice comune è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” presente alla fine dell’Appendice. Nella colonna 10 (ICI dovuta per il 2008) indicare, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2008. La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi: – esonero dal pagamento dell’ICI in presenza di cause di esenzione. – in caso di immobili condominiali, qualora l’ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio. ATTENZIONE: a decorrere dall’anno 2008, per effetto dell’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni: • possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale; • iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), ed A/9 (castelli e palazzi); • concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. L’esenzione si estende a tutte le unità immobiliari che il comune ha assimilato alle abitazioni principali. Inoltre, l’esenzione è espressamente riconosciuta anche nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504, del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale e dall’art. 8, comma 4 dello stesso decreto, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP. Per ulteriori chiarimenti vedasi la risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008. Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’ICI indicare l’imposta “dovuta” anche se non versata o versata in misura inferiore. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Rigo RB11 (Totale): indicare il totale degli importi della colonna 8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale dei redditi dei fabbricati può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1). SEZIONE II Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito (codice 8 nel campo “Utilizzo” colonna 2 dei righi da RB1 a RB8), prevista nel caso in cui il fabbricato sia situato in un comune ad alta densità abitativa e sia locato ad un canone “convenzionale” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Righi RB12, RB13 e RB14 Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato; Colonna 2: se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato; Colonne 3, 4 e 5: indicare gli estremi della registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l’imposta di registro); Colonna 6: indicare l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.

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7. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati possono essere ricavati, generalmente, dal CUD 2009 (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, dal CUD 2008, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2008 (prima dell’approvazione del CUD 2009). L’articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d’imposta, per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni relative ai righi da RN10 a RN12. Questo quadro è composto da quattro sezioni: Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno; Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno; Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009 trattenute dal datore di lavoro; Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato. In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righi RN10 e RN11. In particolare, indicare: • i redditi di lavoro dipendente e di pensione; • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”; • le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale; • le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; • i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario); • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; • le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto; • i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento; Consultare • le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale in Appendice (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un “Redditi esenti rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione; e rendite che • le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le innon costituiscono dennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto reddito“ o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa); • le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; • i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.); • le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per: – cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; – collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore; – partecipazioni a collegi e a commissioni. Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino: a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile); b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente; c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. SEZIONE I Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro

ATTENZIONE: non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. Righi da RC1 a RC3. Colonna 1 (Tipologia reddito): la compilazione di questa colonna è obbligatoria. Indicare uno dei seguenti codici: “1” reddito di pensione. Si precisa che se siete titolari di trattamenti pensionistici integrativi (es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) dovete riportare il codice 2;

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Consultare in Appendice “Lavori socialmente utili agevolati”

“2” redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi; “3” compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati. Lavori socialmente utili Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da parte di soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 1 deve essere indicato il codice 3 e nella colonna 3 va riportata la somma di tali due importi. Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2009 è riportato sia l’ammontare delle ritenute IRPEF che l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato. Tali importi devono essere indicati nella Sezione IV del presente quadro rispettivamente nel rigo RC15 (ritenute IRPEF), e nel rigo RC16 ( addizionale regionale trattenuta). Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono stati pertanto assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2009 e le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2009. L’ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi RC10 e RC11. Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF ed all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero compensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso indicate i seguenti codici: “1” se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; “2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato. Colonna 3 (Redditi): indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2009 o del CUD 2008. Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3 in colonna 1), seguite le indicazioni già fornite in colonna 1. È importante sapere che, se nel corso del 2008 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro. Se siete invece in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2009 o del CUD 2008. Rigo RC4 (Lavoro straordinario e premi di produttività) ATTENZIONE: il presente rigo deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte. Premessa L’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, prevede, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, l’applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, individuate ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto; c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento. Le nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel precedente periodo d’imposta (anno 2007) redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Per ulteriori approfondimenti vedere la circolare n. 49/E del 11/07/2008. Le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività sono indicate nei punti 77, 78 e 80 del CUD 2009. ATTENZIONE: se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2009 precedentemente presentato, in tutte le ipotesi sotto descritte nella colonna 3 (Imposta sostitutiva) di questo rigo deve essere compresa, oltre all’importo risultante dal punto 78 del CUD 2009, anche l’imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto d’imposta in sede di assistenza fiscale e risultante dal modello 730-3/2009. COMPILAZIONE OBBLIGATORIA A) Prestazioni di lavoro straordinario assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro 3.000. Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l’ammontare degli straordinari, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l’importo di euro 3.000. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei punti 77 del diversi CUD 2009, per i quali risulta compilato anche il punto 78, sia superiore ad euro 3.000. In questo caso per la compilazione del rigo: • nella colonna 1 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato); • nella colonna 2 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD compilato); • nella colonna 3 riportare il totale dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009;

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• barrare la casella di colonna 5 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per rideterminare l’imposta sostitutiva riconducendo l’ammontare degli straordinari nel limite di 3000 euro (limite previsto dal D.L. 93/2008); • nella colonna 6 indicare il risultato della seguente operazione: RC4 colonna 2 – 3000 Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5; • nella colonna 7 non deve essere indicato alcun importo; • calcolare: RC4 colonna 3 – 300: – se il risulato della precedente operazione è maggiore di zero, riportare tale importo nella colonna 9. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10; – se, invece, il risultato della precedente operazione è minore di zero, riportare tale importo non preceduto dal segno meno nella colonna 8. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. B) Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti. In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007 superiore a 30.000 euro). In questo caso per la compilazione del rigo: • nella colonna 1 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato). In presenza di più CUD riportare la somma degli straordinari risultanti dai punti 77 dei diversi CUD; • nella colonna 2 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD 2009 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma degli straordinari risultanti dai punti 77 dei diversi CUD; • nella colonna 3 riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 78 dei diversi CUD; • barrare la casella di colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria gli straordinari assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva; • nella colonna 6 riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5; • le colonne 7 e 8 non devono essere compilate; • nella colonna 9 riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10. COMPILAZIONE FACOLTATIVA (scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente). C) Applicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati), può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti. In questo caso per la compilazione del rigo: 1. In presenza di un solo CUD: • nella colonna 1 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato); • barrare la casella di colonna 5 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva gli straordinari assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria; • nella colonna 7 riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 1. Detto importo deve esser considerato nel calcolo del rigo RC5; • nella colonna 8 riportare il totale dell’imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 7. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. 2. In presenza di più CUD: • nella colonna 1 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria ( punto 80 del CUD barrato); • nella colonna 2 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD compilato); • nella colonna 3 riportare il totale dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009; • barrare la casella di colonna 5 (Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva gli straordinari assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria; • la colonna 6 non va compilata; • calcolare: capienza = 3000 – RC4 colonna 2 • nella colonna 7 indicare il minore importo tra la capienza e l’importo di colonna 1 detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5; • determinare: base imponibile = RC4 col. 2 + RC4 col. 7; ricondurre a 3.000 se il risultato è superiore; • calcolare: imposta dovuta = base imponibile x 10% • effettuare la seguente operazione: imposta dovuta – RC4 col. 3 – se il risultato della precedente operazione è positivo, riportare tale importo nella colonna 8. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi; – se il risultato è, invece, negativo riportare il risultato non preceduto dal segno meno nella colonna 9. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10. D) Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria. Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati).

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In questo caso per la compilazione del rigo: • nella colonna 1 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, assoggettati a tassazione ordinaria da parte del sostituto (punto 80 del CUD 2009 barrato); • nella colonna 2 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD 2009 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma degli straordinari risultanti dai punti 77 dei diversi CUD; • nella colonna 3 riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009, ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 78 dei diversi CUD; • barrare la casella di colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria gli straordinari assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva; • nella colonna 6 riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5; • le colonne 7 e 8 non devono essere compilate; • nella colonna 9 riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10. Rigo RC5 Totale Nella colonna 2 riportare il risultato della seguente operazione: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 colonna 6 – RC4 colonna 7 Nella colonna 1 riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3. In questo caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Appendice, alla voce “Lavori socialmente utili agevolati” Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1, l’importo indicato nella colonna 2 deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 4 del rigo RN1. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. Consultare in Appendice “Periodo di lavoro - Casi particolari”

Rigo RC6 Periodo di lavoro Nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per l’intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto. Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008. ATTENZIONE: se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola. Lavori socialmente utili Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i giorni da riportare in questa colonna sono pari: – alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato; – al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). Se siete in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili. Nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per l’intero anno). Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2009 o del CUD 2008 . Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. ATTENZIONE: se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

SEZIONE II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN12. In particolare, indicare: a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo; b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.); d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza; e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali; f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;

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g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR. Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Righi RC7 e RC8 Colonna 1: barrate la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)). Per la detrazione spettante consultare le istruzioni relative al rigo RN12; Colonna 2: indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2009 o del CUD 2008. Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 4 del rigo RN1 Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. SEZIONE III Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale e comunale all’IRPEF

In questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro. Rigo RC10: indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2009 o del CUD 2008. In questo rigo deve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 9. ATTENZIONE: se è presente il codice C nel punto 55 del CUD 2009, le ritenute presenti nel punto 5 dello stesso CUD devono essere riportate in questo rigo diminuite dell’importo risultante dalle annotazioni (codice BM). Tale importo infatti si riferisce all’ammontare dei crediti recuperati in sede di conguaglio da parte del sostituto d’imposta con riferimento al credito per famiglie numerose e al credito per canoni di locazione riconosciuti dai precedenti datori di lavoro. Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3. L’importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN30, colonna 3. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN. Rigo RC11 indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2008. L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3. Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3. Rigo RC12: indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2009 o del CUD 2008. L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1. Rigo RC13: indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2009 o del CUD 2008. L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1. Rigo RC14: indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2009. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 5.

SEZIONE IV Ritenute per lavori socialmente utili

In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Rigo RC15: indicare le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3. Rigo RC16: indicare l’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3. Se siete in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.

8. QUADRO RP – ONERI E SPESE Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: – alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta; – altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19% a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”): – spese sanitarie (rigo RP1 col. 2) – spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3); – spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4); – spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

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– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (rigo RP12); – premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001(rigo RP12); – spese per l’istruzione secondaria e universitaria (rigo RP13); – spese per attività sportive praticate da ragazzi (rigo RP16); – spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo RP18); – spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (righi da RP19 a RP21, codice 33). La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi: – per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2); – per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (rigo RP15). – per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP19 a RP21, codice 34). – per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP19 a RP21, codice 36) b) Spese sostenute dal contribuente nel propro interesse: – spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1); – interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7); – interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (rigo RP8); – interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (rigo RP9); – interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (rigo RP10); – interessi per prestiti o mutui agrari (rigo RP11); – spese funebri (rigo RP14); – spese per intermediazione immobiliare (rigo RP17); – erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP19 a RP21, codice 19) – erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP19 a RP21, codice 20) – erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP19 a RP21, codice 21) – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP19 a RP21, codice 22) – erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP19 a RP21, codice 23) – erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP19 a RP21, codice 24) – spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP19 a RP21, codice 25) – erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP19 a RP21, codice 26) – erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP19 a RP21, codice 27) – erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP19 a RP21, codice 28) – spese veterinarie (righi da RP19 a RP21, codice 29) – spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (righi da RP19 a RP21, codice 30) – erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 31) – spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 32) – altri oneri detraibili (righi da RP19 a RP21, codice 35) Spese che danno diritto alla detrazione del 41% (righi da RP35 a RP37) o del 36% (righi da RP39 a RP41): – spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo; – spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. Spese che danno diritto alla detrazione del 20% (rigo RP43): – spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori (colonna 1); – spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza (colonna 2); – spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (colonna 3). Spese che danno diritto alla detrazione del 55% (righi da RP44 a RP47): – spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1); – spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2); – spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3); – spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4). Detrazioni per canoni di locazione: – detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP49 cod. 1); – detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP49 cod. 2); – detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP49 cod. 3); – detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP50). Altre detrazioni (Rigo RP 51): – detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome (codice 1); – detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2); – detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (colonna 3); ONERI DEDUCIBILI

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”): – contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP23); – contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP28 codice 1); – contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP29 a RP33);

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Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP27); b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: – assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP24); – contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP25) – erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP26); – erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP28 codice 2); – erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP28 codice 3); – erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP28 codice 4); – rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP28 codice 5). Spese sostenute per i figli Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa. Spese sostenute dagli eredi Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. Consultare in Appendice “Oneri sostenuti dalle società semplici”

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

Compilazione Il quadro RP è composto da sette sezioni: • Sezione I, oneri e per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento; del • Sezione II, oneri deducibili dal reddito complessivo; quadro RP • Sezione III, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento; • Sezione IV, spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento; • Sezione V, spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento; • Sezione VI, detrazioni per canoni di locazione; • Sezione VII, altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”. SEZIONE I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19%

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%” che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP19, RP20 e RP21. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2009. Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4 Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2008 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio: – le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto; – le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 51 del CUD 2009 o al punto 44 del CUD 2008 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente. Vanno indicate perché rimaste a carico: – le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento); – le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 53 del CUD 2009 o al punto 46 del CUD 2008. Righi da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per i disabili. Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71. Nel rigo RP22 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP22 (colonna 1). Rigo RP1 Spese sanitarie Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). Colonna 2: indicare l’importo delle spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (da riportare, invece, a colonna 1), sostenute per: • prestazioni chirurgiche; • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

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• • • •

prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo RP27); • acquisto di medicinali; • spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); • spese relative al trapianto di organi; • importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per: • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detraConsultare in Appendice zione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la “Spese sanitarie natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Documentazione Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotada conservare” zioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. Colonna 1: Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione della presente colonna è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare: • nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di tali spese; • nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie. Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11 sopra citata, si deve procedere come segue: 1) ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11; 2) se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia. Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN42, colonna 1, del Mod. UNICO di quest’ultimo. L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell’importo indicato nel rigo RP1, colonna 2. Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete: 1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1; 2) se l’importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia; 3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia. Consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per disabili”

Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili Indicare le spese sostenute per l’acquisto: – di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili; – di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

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La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2005, nel 2006 o nel 2007 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante. Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 nel limite dell’importo massimo predetto. Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante. Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP51). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2008, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2005 e nel 2006 e rigo RP22 colonna 2 per le spese sostenute nell’anno 2007 , oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2008, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2005 o nel 2006 e rigo 62 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2007. Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell’anno 2007 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2005 che nel 2006 o nel 2007 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli. Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Consultare in Appendice ”Rinegoziazione di un contratto di mutuo”

Righi da RP7 a RP11 Interessi passivi In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2008 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da: • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione); • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche: – l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); – le spese di perizia; – le spese di istruttoria; – la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; – la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; – la penalità per anticipata estinzione del mutuo; – le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; – le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera; – l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca; – l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. Non sono ammesse alla detrazione: – le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

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– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari); – l’onorario del notaio per il contratto di compravendita; – le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali. Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. Nozione di abitazione principale Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. Importo massimo cui applicare la detrazione Da quest’anno la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. Soggetti ammessi alla detrazione La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario, La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare. Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale Condizioni generali per fruire della detrazione La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. Consultare In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a in Appendice quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri cor“Rinegoziazione relati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. di un contratto Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad di mutuo” abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale. Contratti di mutuo stipulati prima del 1993 Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

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In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Consultare Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua in Appendice ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. “Rinegoziazione In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve esdi un contratto sere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei ridi mutuo” ghi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83. Esempio 1: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo. Esempio 2: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69. Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993 In questo rigo indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione). Consultare Nell’ipotesi di accollo del mutuo da parte dell’erede o dell’acquirente oppure nell’ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o in Appendice dall’impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo “Soggetti ammessi alla detrazione”. “Rinegoziazione Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD di un contratto 2009 e/o del CUD 2008 di mutuo”“ È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio Indicare gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997. La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà. Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 Consultare in Appendice “Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale“

Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale Indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari Indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni). Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni Indicare: – per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; – per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14. Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP13 Spese di istruzione Indicare l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

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Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP14 Spese funebri Indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE II, capitolo 4 “Familiari a carico”. Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP15 Spese per addetti all’assistenza personale Indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 4 “Familiari a carico”. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00. Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi Indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino: – la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione; – la causale del pagamento; – l’attività sportiva praticata; – l’importo corrisposto per la prestazione resa; – i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 Rigo RP17 Spese per intermediazione immobiliare Indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. ATTENZIONE: se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Da quest’anno, la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. L’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. ATTENZIONE: per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. Righi RP19, RP20 e RP21 Altri oneri per i quali spetta la detrazione Indicare in questi righi tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. Riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36 descritti nella seguente tabella “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%” utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo, ad iniziare da RP19.

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ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19% CODICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DESCRIZIONE

Spese sanitarie Spese sanitarie per familiari non a carico Spese sanitarie per portatori di handicap Spese per veicoli per i portatori di handicap Spese per l’acquisto di cani guida Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale Interessi per prestiti o mutui agrari Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza Spese per istruzione Spese funebri Spese per addetti all’assistenza personale Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) Spese per intermediazione immobiliare Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Erogazioni liberali ai partiti politici

CODICE

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

DESCRIZIONE

Erogazioni liberali alle ONLUS Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale Spese veterinarie Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordomuti Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per la formazione Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico Altri oneri detraibili Spese per asili nido

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo. In particolare, indicare i codici relativi ai seguenti oneri: – “19” (Erogazioni liberali ai partiti politici) le erogazioni liberali in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 ed euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si ricorda che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23 Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. – “20” (Erogazioni liberali alle ONLUS) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: • Onlus; • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; • associazioni sindacali di categoria. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2008 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. – “21” (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “22” (Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso) i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di as-

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sicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “23” (Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “24” (Erogazioni liberali a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”) le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “25” (Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico) le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. ATTENZIONE: questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2008, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare. – “26” (Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “27” (Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “28” (Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate: • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; • come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “29” (Spese veterinarie) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. – “30” (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008; – “31” (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

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– “32” (Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per la formazione) le spese sostenute nel corso del 2008 da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per l’autoaggiornamento e per la formazione, fino ad un importo massimo di 500,00 euro. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2009. – “33” (Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) le spese sostenute nel corso dell’anno 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un importo massimo di 250,00 euro. La detrazione spetta anche se sostenuta nell’interesse dei familiari a carico. Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00. Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009. Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria. Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo familiare a carico. Si precisa che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo). Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 19/E del 7 marzo 2008. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2009. – “34” (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea) i contributi versati nell’interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Da quest’anno è prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico. Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2009. – “35” (Altri oneri detraibili) gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento. Con questo codice vanno comprese le somme relative agli “Altri oneri detraibili” indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009 e con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2008; – “36” (Spese per asili nido) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio. Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare, si precisa che nelle annotazioni del CUD 2009 sono riportate con il codice 35 insieme alle spese relative agli “Altri oneri detraibili”, mentre nelle annotazioni del CUD 2008 sono riportate con il codice 33. Rigo RP22 Totale degli oneri sul quale calcolare la detrazione Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. Se la somma delle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71, potete avvalervi della rateazione. In questo caso dovete: – barrare la casella 1; – riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione: RP1, col.1 + RP1 col. 2 + RP2 + RP3 4 Se non effettuate la rateazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3. In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete: – sommare gli importi dei righi da RP4 a RP21 e riportare il totale nella colonna 3; – riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo. Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP22 colonna 4. SEZIONE II Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 44 del CUD 2009 e/o nel punto 37 del CUD 2008 nonché nel punto 45 del CUD 2009 e/o nel punto 38 del CUD 2008. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 46 del CUD 2009 e/o nel punto 39 del CUD 2008 si rinvia alle istruzioni relative ai righi da RP29 a RP33. Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali Indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. ATTENZIONE: i contribuenti che hanno aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117, deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi, per la cui disciplina si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Qualora l’importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale onere deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, e pertanto va indicata nel presente rigo.

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Rientrano in questa voce anche: • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2008 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli; • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa. Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge: Indicare: – nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione; – nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato. Rigo RP25 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari Indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37. Rigo RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose: – Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; – Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; – Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica; – Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese; – Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione; – Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione; – Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati. Ciascuna di tali erogazioni (compresi per le Comunità ebraiche i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo massimo di euro 1.032,91. I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni. Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili Indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per disabili”. Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative: – all’assistenza infermieristica e riabilitativa; – al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; – al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – al personale con la qualifica di educatore professionale; – al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento. ATTENZIONE: in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. È importante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I, nei righi da RP1 a RP4: – spese chirurgiche; – spese per prestazioni specialistiche; – spese per protesi dentarie e sanitarie; – spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili; – spese per i veicoli per i disabili; – spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili.

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Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Rigo RP28 Altri oneri deducibili Indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici. Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo. Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In particolare, indicare con il codice: “1” i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nel computo di tale limite concorre l’importo indicato nel punto 51 del CUD 2009 o nel punto 44 del CUD 2008 La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta. Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4 Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. “2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Poiché, a partire dall’anno 2005, le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it. “3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di: – organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); – associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; – fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). – fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data. ATTENZIONE: Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2008 è prevista, in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo, la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda (vedere le istruzioni della sezione I relativa agli oneri detraibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. “4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali Dette liberalità possono essere dedotte in favore di: – università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388); – istituzioni universitarie pubbliche; – enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; – enti parco; – enti parco regionali e nazionali. “5” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: • gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del c.c.; • i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati; • le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione; • le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2008 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro); • il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2008 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988); • le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; • le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato; • le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;

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• il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Consultare in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri” Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali Nei Righi da RP29 a RP33 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali. ATTENZIONE: il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP29 a RP33 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in cui non sia certificato alcun importo al punto 46 del CUD 2009 o al punto 39 del CUD 2008. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta. ATTENZIONE: nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi da RP29 a RP33, per l’individuazione del limite di deducibilità e dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite nel paragrafo “Iscrizione a più tipologie di fondi pensione”. In presenza di CUD 2009 e/o CUD 2008 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro. In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali sia relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice “1” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni). Colonna 1: indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 48 del CUD 2009 e/o punto 41 del CUD 2008 compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 45 del CUD 2009 e/o del punto 38 del CUD 2008 diminuito dell’importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente. Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:

1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione: punto 46 del CUD 2009 e/o punto 39 del CUD 2008 + somme versate alle forme pensionistiche individuali

2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria: 5.164,57 – l’importo di colonna 1 Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice “3” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Colonna 1: indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile. Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 46 del CUD 2009 e/o al punto 39 del CUD 2008, che il sostituto non ha escluso dall’imponibile e il risultato della seguente operazione: 5.164,57 – l’importo di colonna 1 Rigo RP31 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice “2” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Colonna 1 indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; Colonna 2 indicare l’importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 46 del CUD 2009 e/o al punto 39 del CUD 2008, che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile . Rigo RP32 Contributi versati per familiari a carico Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di 5.164,57 euro. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51

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euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 48 del CUD 2009 e/o il punto 41 del CUD 2008 risulta compilato, indicare: – nella colonna 1, l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008; – nella colonna 2, se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008, e il risultato della seguente differenza: 5.164,57 – l’importo di colonna 1 Rigo RP33 Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell’importo già escluso dal sostituto d’imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo RP29. I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD 2008, se è indicato il codice “4” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008. Indicare: – nella colonna 1, l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; – nella colonna 2, l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 relativo all’ammontare della quota di TFR destinata al fondo; – nella colonna 3, se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, l’importo dei contributi non esclusi dal sostituto d’imposta per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l’importo da indicare in questa colonna, seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce “Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP33”. Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più righi da RP29 a RP33 Se avete compilato più righi da RP29 a RP33 l’ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30 e RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della seguente operazione: Limite di deducibilità = 5.164,57 – ( RP29 col.1 + RP30 col.1 + RP31 col. 1 + RP31 col. 2 + RP32 col.1+ RP33 col.1) Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità. Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l’ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è interamente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare. Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili Somma degli importi deducibili indicati nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3. SEZIONE III A seguito delle modifiche introdotte dalle leggi finanziarie 2008 e 2009: Spese per il – è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio; recupero del – è stata reintrodotta la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione patrimonio o ristrutturazione o da cooperative edilizie (agevolazione che non era stata prorogata per l’anno 2007). Tale agevolazione è edilizio applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e acqui(41% o 36%) stati entro il 30 giugno 2012. In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2008 o negli anni precedenti, relative: – alla ristrutturazione di immobili; – all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro determinate date. Vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi. Consultare in Appendice “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio“ e “Spese di ristrutturazione per prosecuzione lavori - esempi”

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono: • le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; • le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; • le spese di restauro e risanamento conservativo; • altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica). I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Per poter usufruire della detrazione è necessario: – aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara; – avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale. Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.

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La detrazione d’imposta prevista è pari al: • 41 per cento per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006; • 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di • euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002; • euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2008. Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta. Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi. Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare: • coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo; • coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo. Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2006, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2008 , 2009 e 2010. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario. Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura: – del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ovvero dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011; – del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006. La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date. In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di: • euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002; • euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati da 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi. La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato l’atto di acquisto o ricevuta l’assegnazione dell’abitazione. Nel caso in cui siano stati pagati acconti, le detrazioni possono essere fruite nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono stati effettuati i versamenti degli acconti. Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “rideterminazione rate”). Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2002 al 2006. La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di: • euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002; • euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2006. La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

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ATTENZIONE: per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali SEZIONE III-A Detrazione d’imposta del 41 per cento

I righi RP35, RP36, RP37 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righi: – nella colonna 1 (Anno), indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese; – nella colonna 2 (Codice fiscale), indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. – nella colonna 3, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte, indicare il codice: “1” nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno; “4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ed il rogito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006. Le colonne 4, 5 e 6 (Situazioni particolari) sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2008 o hanno rideterminato negli anni 2005, 2006 o 2007 il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti. In particolare: – nella colonna 4 (Codice), riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice: “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate; “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell’anno 2006 o 2007 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate; “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2006 o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate. – nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione; – nella colonna 6 (Rideterminazione rate), deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa. Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata; – nella colonna 7 (Numero rata), Indicare il numero della rata che si utilizza per il 2008 compilando la casella contrassegnata con il numero ”5” se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero “10” se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero “3” se, avendo un’età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2005 o nel 2006 o nel 2007 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 2000 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero “10”, il numero “9”. Il contribuente che nell’anno 2006 aveva un’età non inferiore a 80 anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero “10” nella casella rideterminazione rate e il numero “3” in corrispondenza della casella relativa alla rateazione in tre rate; – nella colonna 8 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7. Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l’importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righi da RP39 a RP41. Rigo RP38 Totale oneri scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35, RP36 e RP37. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN16.

SEZIONE III-B Detrazione di imposta del 36 per cento

I righi RP39, RP40, RP41 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1° ottobre 2006 e per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi: – nella colonna 1 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese; – nella colonna 2 (Codice fiscale) indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori; – nella colonna 3, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte, indicare il codice: “1” nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2008 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno; “2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003; “3” nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006); “4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni: – l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso dell’anno 2008; – sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007; – nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato.

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Consultare in Appendice “Spese per prosecuzione lavori - esempi”

Le colonne 4, 5 e 6 (Situazioni particolari) sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2008 o hanno rideterminato negli anni nel 2005 o nel 2006 o nel 2007, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti. – nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice: “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate; “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2006 o 2007 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate; “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2006 o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate; – nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione; – nella colonna 6 (Rideterminazione rate) deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa; la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5); – nella colonna 7 (Numero rate) indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2008, indicare il numero ‘1’; per una spesa sostenuta nel 2004 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero ‘5’ in questa colonna relativa alla rateazione in 5 rate; – nella colonna 8 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto. Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “4” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “2” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53. Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2008 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni. Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate). Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell’importo delle spese sostenute nell’anno 2007 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7 (3 o 5): importo rata spettante = Totale spese sostenute – somma importi rate già utilizzate 3o5 Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell’anno di spettanza. Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2008 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali. Il rigo deve essere così compilato: Situazioni particolari Codice fiscale

Anno

RP39

1

2003

2

XXXXXXXXXXXXXXXX

Vedere istruzioni 3

Anno

Codice 4

5

2008

Rideterminazione rate 6

10

3 7

1

N. rate 5

10

7

7

Importo rata 8

2.000 ,00

L’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 2.000,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 6.000,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate dal 2003 al 2007 (euro 12.000,00 – euro 6.000,00 = euro 6.000,00). Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti) per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della successive rate (colonne 5 e 6 compilate) Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2008 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 8 del quadro RP, nei righi da RP39 a RP41, del modello UNICO/2008. Se invece nel precedente anno è stato utilizzato il modello 730 è necessario determinare l’ammontare della rata per la quale si è fruito della detrazione; a tal fine procedere come segue: 1) determinare l’importo della rata fruita fino all’anno d’imposta nel quale si è optato per la rideterminazione; l’importo della rata fruita si ottiene dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateazione iniziale); 2) determinare l’importo della spesa residua relativa al periodo successivo a quello nel quale si è optato per la rideterminazione a tal fine utilizzare le seguenti istruzioni: – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2005 (redditi 2004) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2003 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2003)

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– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2006 (redditi 2005) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2004 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2004) – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2007 (redditi 2006) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2005 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2005) – se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2008 (redditi 2007) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2006 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2006) 3) l’importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateazione scelta nella colonna 7 (3 o 5) Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell’anno 2006, ha optato nella dichiarazione 730/2007 per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata. Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali. Il rigo deve essere così compilato: Situazioni particolari Codice fiscale

Anno

RP39

1

2003

2

XXXXXXXXXXXXXXXX

Vedere istruzioni 3

Anno

Codice 4

5

2006

Rideterminazione rate 6

a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.800,00 così determinato: importo della singola rata fruita per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 spesa residua all’anno di imposta 2006 rata spettante per il 2008 (col. 8)

3 7

10

3

N. rate 5

10

7

7

Importo rata 8

2.800 ,00

= 12.000,00 / 10 = 1.200,00 = 12.000,00 – (1.200,00 X 3) = 8.400,00 = 8.400,00 / 3 = 2.800,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate) Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni: – determinare l’importo della singola “rata fruita fino all’anno d’imposta 2006” dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateazione iniziale); – determinare il “totale dell’importo delle rate fruite fino all’anno d’imposta 2006”: totale importo rate fruite fino all’anno 2006 = importo rata fruita fino al 2006 X numero rate fruite fino al 2006 – determinare l’importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l’anno d’imposta 2007: rata fruita nel 2007 = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2006 5 – l’importo da indicare a colonna 8 è pari : rata spettante = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2006 – rata fruita nel 2007 3 Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate. Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali. Il rigo deve essere così compilato: Situazioni particolari Codice fiscale

Anno

RP39

1

2003

2

XXXXXXXXXXXXXXXX

Vedere istruzioni 3

Anno

Codice 4

2

5

2007

Rideterminazione rate 6

10

3 7

1

N. rate 5

10

7

7

Importo rata 8

1.920 ,00

a colonna 8 indicare l’importo di euro 1.920,00 così determinato: importo singola rata fruita per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 = 12.000,00/10 = 1.200,00 totale importo rate fruite per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 = 1.200,00 X 4 = 4.800,00 rata fruita per l’anno d’imposta 2007 = 12.000,00 – 4.800,00 = 7.200,00/5 = 1.440,00 rata spettante per il 2008 (col. 8) = 12.000,00 – 4.800,00 – 1.440,00 = 5.760,00/3 = 1.920,00

Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate) Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un’età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali. Il rigo deve essere così compilato: Situazioni particolari Codice fiscale

Anno

RP39

1

2003

2

XXXXXXXXXXXXXXXX

Vedere istruzioni 3

Anno

Codice 4

1

5

2007

Rideterminazione rate 6

10

3 7

2

N. rate 5

10

7

7

Importo rata 8

2.400 ,00

a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.400,00 così determinato: importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 = 12.000,00/10 = 1.200,00 spesa residua all’anno di imposta 2007 = 12.000,00 – (1.200,00 X 4) = 7.200,00 rata spettante per il 2008 (col. 8) = 7.200,00 / 3 = 2.400,00

Si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2008 o 730/2008) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante). Rigo RP42 Totale oneri in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39, RP40 e RP41. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN17.

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SEZIONE IV Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 20%

La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 20 per cento delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (Inverter). In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2008 per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20 per cento. Rigo RP43 Colonna 1 - Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni Indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati. Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo. Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico. L’importo non può essere superiore ad euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 200,00. Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 della Tabella B presente nelle relative istruzioni. Colonna 2 - Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza Indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti. Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell’allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008. Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall’articolo 3 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella. Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo. Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore. Il contribuente deve inviare all’ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell’allegato B al decreto interministeriale 9 aprile 2008. La trasmissione all’ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il 28 febbraio 2009. L’invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell’anno. A seguito dell’invio telematico verrà rilasciata dall’ENEA apposita ricevuta L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 1.500,00. Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 2 e/o del CUD 2008 con il codice 3 della Tabella B presente nelle relative istruzioni. Colonna 3 - Spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità Indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter). Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall’articolo 6 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella Qualora nello stesso anno il contribuente abbia sostituito più di un motore e per ognuno intenda fruire della detrazione prevista, deve compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo. Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore. Il contribuente deve inviare all’ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell’allegato C al decreto interministeriale 9 aprile 2008. La trasmissione all’ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il 28 febbraio 2009. L’invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell’anno. A seguito dell’invio telematico verrà rilasciata dall’ENEA apposita ricevuta L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 1.500,00. Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 3 e/o del CUD 2008 con il codice 4 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.

SEZIONE V Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55%

La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008. Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2008 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento da ripartire: – per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione; – per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, in tre rate annuali di pari importo. La detrazione spetta entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato. Le tipologie di interventi previste sono: • riqualificazione energetica di edifici esistenti; • interventi sull’involucro di edifici esistenti;

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• installazione di pannelli solari; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile. I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario. La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato. Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso. Documenti necessari per ottenere la detrazione Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti: • la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento; • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. • l’attestato di certificazione (o qualificazione ) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008; ATTENZIONE: Per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2008 l’attestato di certificazione energetica non è richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari. • la scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonchè il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Documenti da conservare Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore. Righi da RP44 a RP47 Nella colonna 1 (Tipo intervento) indicare il codice: “1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti . Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazio-

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ne energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all’allegato C del citato decreto del 19/2/2007. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. “2” Interventi sull’involucro degli edifici esistenti Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nella tabella di cui all’allegato D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall’anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. “3” Installazione di pannelli solari Sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. “4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Nella colonna 2 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese. Nella colonna 3 (Continuazione) barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008. Nella colonna 4 (Rateazione) indicare il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione. Si ricorda che per le spese sostenute a partire dall’anno 2008 la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta del numero di rate è irrevocabile. Nella colonna 5 (n. rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008. Nella colonna 6 (Spesa totale) indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell’intervento: – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00; – interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e Installazione di pannelli solari (codice “3”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 109.090,90 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00. Nella colonna 7 (importo rata) indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (colonna 6), per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 4. Rigo RP48 (Totale) in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da RP44 a RP47. Su questa somma si determina la detrazione del 55 per cento che va riportata nel rigo RN19. SEZIONE VI Detrazioni per canoni di locazione

Vanno indicati in questa sezione i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale. ATTENZIONE: le detrazioni di cui al rigo RP49 (codici 1, 2 e 3) e al rigo RP50 sono alternative e, pertanto, il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente si trovi in situazioni diverse nel corso dell’anno può beneficiare di più detrazioni. Qualora debbano essere indicate diverse tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo RP49 e nella colonna 1 del rigo RP50 non può essere superiore a 365. Rigo RP49 Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione di cui si intende fruire. “1” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l’importo spettante. “2” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti “contratti convenzionali”). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l’importo spettante. “3” Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

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Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e per i contratti stipulati a partire dall’anno 2007. Colonna 2 (n. giorni) : indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Colonna 3 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1 , viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 ed alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP49. Rigo RP50 Detrazione per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Questo rigo va compilato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che siano lavoratori dipendenti e abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2006, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Colonna 1 (n. giorni) : indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale Colonna 2 (percentuale): indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 ed alla percentuale indicata in colonna 2 del rigo RP50. SEZIONE VII Rigo RP51 Altre detrazioni Altre Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo. detrazioni Codice “1“ Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l’importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN20; Codice “2“ Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” La detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN20 deve essere indicato l’ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta. Colonna 3 Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.

9. QUADRO RN - CALCOLO DELL’IRPEF Questo quadro riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l’anno d’imposta 2008. Per i contribuenti residenti in Italia l’imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la “Guida alla compilazione per i non residenti” presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello). Per determinare l’imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti. Al fine di calcolare l’eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d’acconto. Perdite d’impresa Se sono stati compilati i quadri ‘RF’ o ‘RG’ e/o ‘RH’ e/o ‘RE’ e/o ‘RD’ si ricorda che: – da quest’anno, le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti vanno sottratte dall’importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col.4; – le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi; – le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la determinazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 3) e dell’eventuale residuo di perdite compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 2).

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IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE TIPO REDDITO

REDDITI (col. 1) Rigo

PERDITE (col. 2)

Importo

Rigo

1

Dominicali - Quadro RA

RA11 col. 9

,00

2

Agrari - Quadro RA

RA11 col. 10

,00

3

Fabbricati - Quadro RB

RB11

,00

RC5 col. 2

,00

RC9

,00

4 5 6

Lavoro dipendente - Quadro RC

RITENUTE (col. 3)

Importo

Rigo

7 8

Lavoro Autonomo - Quadri RE

9

Impresa in contabilità ordinaria Quadro RF

Impresa in contabilità semplificata 10 Quadro RG

RE 25 se positivo

,00

RF51

,00

RG34 se positivo

,00

RE 25 se negativo

,00

RG34 se negativo

,00

RG26 col. 1

,00

RH14 col.2 RH17 se negativi

,00

RH14 col. 1

,00

Importo

RC10

,00

RC15

,00

RE26 col. 1

,00

RF52 col. 5

,00

RG35 col. 5

,00

RH19

,00

RH14 col. 2 RH17 RH18 se positivi

,00

RT21 + RT27

,00

RT32

,00

13

RL3 col. 2

,00

RL3 col. 3

,00

14

RL4 col. 2

,00

RL4 col. 5

,00

11 Partecipazione - Quadro RH

12

Plusvalenze di natura finanziaria Quadro RT

RL19

,00

RL20

,00

16

RL22 col. 2

,00

RL23 col. 2

,00

17

RL30

,00

RL31

,00

18 Allevamento - Quadro RD

RD15

,00

RD16

,00

RM15 col. 1

,00

RM15 col. 2

,00

15 Altri redditi - Quadro RL

Tassazione separata 19 (con opzione tassazione ordinaria) Quadro RM

TOTALE RITENUTE 20 TOTALE REDDITI

,00 TOTALE PERDITE

,00 Riportare nel

,00

rigo RN30 col.3 21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2) 22

REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 3.

REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21. 23 Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra il punto 21 e il punto 22. Riportare nel rigo RN1 col. 4.

,00 ,00

,00

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 1 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI) 24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22)

,00

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI – Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la colonna 2 del rigo RN1 25 – Se il punto 24 è minore del punto 20 colonna 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24 Riportare nel rigo RN1 col. 2 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 1

,00

Rigo RN1 Reddito complessivo Colonna 1(Credito d’imposta per fondi comuni): questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG, RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi, RF52 col. 2, RG35 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3. Colonna 2 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni): questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un reddito minimo (colonna 3 compilata), derivante dai quadri RE, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 25 e deve essere riportato in questa colonna nei limiti dell’ammontare dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nella col. 1 del presente rigo. Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 1 di questo rigo. Colonna 3 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative): questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali sono stati attribuiti redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione in società “non operative”. In questa ipotesi nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità

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semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n.25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF42 col 3, RG24 col.3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l’importo indicato nel punto 22 dello schema stesso. Colonna 4 (Reddito complessivo) indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno. Se risulta compilata la colonna 3 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito minimo. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l’importo indicato nel punto 23 dello schema stesso. Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce ”Lavori socialmente utili agevolati”. Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale Per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze contraddistinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB. La deduzione per l’abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi: 1. Se l’abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell’attività di impresa o dell’arte e professione, la deduzione spettante deve essere ridotta del 50 per cento. 2. Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di possesso relativa all’abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB. 3. Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, deve essere considerata solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportare la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale. 4. In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell’anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale. 5. Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale. La deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Rigo RN3 Oneri deducibili Riportare la somma degli oneri deducibili, indicata nel rigo RP34. Rigo RN4 Reddito imponibile Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione: RN1 col. 4 + RN1 col. 1 – RN1 col. 2 – RN2 – RN3 Se il risultato è negativo, scrivere “0” (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta). Rigo RN5 Imposta lorda Indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l’imposta utilizzate la seguente tabella “Calcolo dell’IRPEF”. CALCOLO DELL’IRPEF REDDITO (per scaglioni)

Aliquota (per scaglioni)

Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni

fino a euro 15.000,00

23

oltre euro 15.000,00

e fino a euro 28.000,00

27

3.450,00 + 27% parte eccedente

oltre euro 28.000,00

e fino a euro 55.000,00

38

oltre euro 55.000,00

e fino a euro 75.000,00

41

6.960,00 + 38% parte eccedente 17.220,00 + 41% parte eccedente 25.420,00 + 43% parte eccedente

oltre euro 75.000,00

43

23% sull’intero importo

15.000,00 28.000,00 55.000,00 75.000,00

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica Se avete compilato il rigo RL22, colonna 1, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni: • sommate all’importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1; • calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma; • calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dall’imposta sopra determinata; • scrivete l’importo così calcolato in questo rigo RN5. Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500 L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni). In questo caso l’imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo. Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365.

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Se invece, non avete goduto per l’intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all’intero anno operando come di seguito descritto: Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3 per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice “1”; Reddito Pensione Annuale

=

365 giorni di pensione (RC6 col. 2)

x Totale Reddito di pensione

Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00. Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500 Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l’imposta non è dovuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato. Righi da RN6 a RN9 Detrazioni per carichi di famiglia Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta. Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all’aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principale e delle relative pertinenze. Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono: A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000 Calcolare:

Quoziente = Reddito Netto 15.000

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = [800 – (110 x Quoziente)] x mesi a carico 12 Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata. B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000 La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l’importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico. Individuare l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”: Reddito Netto superiore ad euro

Reddito Netto fino a euro

Maggiorazione spettante

15.000

29.000

zero

29.000

29.200

10

29.200

34.700

20

34.700

35.000

30

35.000

35.100

20

35.100

35.200

10

35.200

40.000

zero

La detrazione spettante è pari a: Detrazione spettante = 690 x

mesi a carico + Maggiorazione (come sopra determinata) 12

Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata. C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000 Calcolare: Quoziente = 80.000 – Reddito netto 40.000 Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico 12

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Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata. Infine, se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero. Rigo RN7 Detrazione per figli a carico Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a: – 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni; – 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 “minore di tre anni” del prospetto dei familiari a carico compilata). La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: – 220 euro per ciascun figlio disabile (casella “D” barrata nel prospetto dei familiari a carico); – 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto. Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a: (900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00 Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni: Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre

Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)

Figlio di età inferiore a 3 anni

900,00

Figlio di età superiore o uguale a 3 anni

800,00 1.120,00 (900,00 + 220,00) 1.020,00 (800,00 + 220,00)

Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap

Contribuente con un numero di figli superiore a tre Figlio di età inferiore a 3 anni Figlio di età superiore o uguale a 3 anni Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap

Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale) 1.100,00 (900,00 + 200,00) 1.000,00 (800,00 + 200,00) 1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00) 1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico. Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) 2) Incremento = ( numero di figli a carico – 1 ) x 15.000 3) Quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito Netto (95.000 + Incremento) A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete. B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio. Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali Riportare nel rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata. Con riferimento all’esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed una deduzione per abitazione principale pari ad euro 1.000,00, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente: Reddito Netto = Incremento = Quoziente = Detrazione Spettante =

30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00 (1 – 1) x 15.000 = 0 (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947 433,00 x 0,6947 = 301,00

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Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole. Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore detrazione di euro 1.200. Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo RN7, riportate in questo rigo l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell’ulteriore detrazione. Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella col. 1 del rigo RN27 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione. Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico Per ogni altro familiare a carico (casella “A”barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale. Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) 2) Quoziente = 80.000 – Reddito Netto 80.000 A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete. B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica X Quoziente Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico. Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali. Riportare nel rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata. Righi da RN10 a RN12 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi Per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi, sono previste specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L’importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000. Tale detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito. Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro. La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d’anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell’anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato. Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) o il codice 3 ( lavori socialmente utili) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente). Si precisa che se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultare in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”. Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono: A) Reddito Netto fino ad euro 8.000 Se il reddito netto non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue: Detrazione = 1.840 x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1) 365 Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690. Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.

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Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari ad euro 1.380. Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata. B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000 Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto 7.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = [ 1.338 + (502 x Quoziente) ] x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1) 365 Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata. C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000 Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto 40.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = [ 1.338 x Quoziente x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1) ] 365 3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue: MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Reddito Netto superiore ad euro 23.000 24.000 25.000 26.000 27.700 28.000

Reddito Netto fino a euro

Maggiorazione spettante

23.000 24.000 25.000 26.000 27.700 28.000

zero 10 20 30 40 25 zero

L’importo della Maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l’intero ammontare. Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata. Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero. Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente. • Contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 non ha compiuto 75 anni di età Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto. Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) A) Reddito Netto fino ad euro 7.500 Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690. Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: Detrazione = 1.725 x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2) 365 Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690. B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000 Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto 7.500 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

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2) Detrazione spettante = [1.255 + (470 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2) 365 C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000 Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto 40.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2) 365 Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero. • Contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 ha compiuto 75 anni di età Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) A) Reddito Netto fino ad euro 7.750 Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713. Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: Detrazione = 1.783 x

N. Giorni Pensione (RC6 col. 2) 365

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00. B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000 Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto 7.250 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = [1.297 + (486 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2) 365 Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata. C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000 Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare: 1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto 40.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2) 365 Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata. Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero. Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi: • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC; • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16); • redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4; • altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL; • redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4; • redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD. Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel paragrafo successivo. Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)

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A) Reddito Netto fino ad euro 4.800 La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12. B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000 1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto 50.200 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = 1.104 X Quoziente Riportare nel rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata. Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero. • Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d’imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell’anno. Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto: Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo) A) Reddito Netto fino ad euro 7.500 Se il reddito netto non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1. B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000 1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto 7.500 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = 1.255 + (470 x Quoziente) Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1. C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000 1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto 40.000 Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali. 2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1. Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione è pari a zero. Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nei righi da RN6 a RN12. Rigo RN14 Detrazione per canoni di locazione indicati nella sezione VI del quadro RP Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP. Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell’anno. Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione del residuo della detrazione, si rimanda alle istruzioni relative alla colonna 2 di questo rigo. ATTENZIONE: se nella sezione VI del quadro RP sono stati compilati più righi (ad esempio sono state indicate diverse tipologie di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell’anno la relativa percentuale di spettanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP49 codice 1) Se è stato indicato il codice “1” nel rigo RP49 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4). La detrazione è pari: • a euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; • a euro 150 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.

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Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP49 codice 2) Se è stato indicato il codice “2” nel rigo RP49, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4). La detrazione è pari: • a euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; • a euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione. Per esempio, se il reddito complessivo nel 2008 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a: 247,90 x 50 x 180 = euro 61,13 arrotondata a euro 61,00 100 365 La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1. Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP49 codice 3) Se è stato indicato il codice “3” nel rigo RP49, calcolare la relativa detrazione di euro 991,60 in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1. Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Rigo RP50) Se è stato compilato il rigo RP50, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4). La detrazione è pari: • a euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493, 71; • a euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1. Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita) Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nella colonna 2) , e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto. Calcolare: Capienza = RN5 – RN13 Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata. Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente determinato: • se “Capienza” è maggiore o uguale a RN14 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l’importo di colonna 1; • se invece, “Capienza” è minore di RN14 col. 1: – nella colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN14 col. 1 – Capienza – nella colonna 3 l’ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN14 col. 1 – RN14 col. 2 Rigo RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP Indicare il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22, colonna 4, relativo agli oneri detraibili. . Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella sezione III-A del Quadro RP Indicare il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP38, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio. Rigo RN17 Detrazione per spese indicate nella sezione III-B del Quadro RP Indicare il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP42, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio. Rigo RN18 Detrazione per oneri indicati nella Sezione IV del Quadro RP Indicare il 20 per cento della somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RP43, riguardanti le spese relative alla sostituzione di frigoriferi e congelatori, all’acquisto di motori ad elevata efficienza e all’acquisto di variatori di velocità. Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione V del Quadro RP Indicare il 55 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico. Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VII del Quadro RP Riportare l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP51. Si ricorda che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2, colonna 1) l’importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta. Se è stata barrata la casella di colonna 3 del rigo RP51 indicare in questo rigo euro 516,46. Rigo RN21 Totale detrazioni d’imposta Indicare il risultato della seguente operazione: RN13 + RN14 col. 3 + RN15 + RN16 + RN17 + RN18 + RN19 + RN20

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Rigo RN22 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie Indicare il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1 relativo a spese sanitarie sostenute per particolari patologie. Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP22 barrata). Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN42. Se è stato compilato anche il rigo RN8, devono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN27. Rigo RN23 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7). In tale caso riportare in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo CM13. Rigo RN24 Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione indicato nella colonna 2 del rigo CR9 (Credito 2008) ed il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9). In tale caso, riportare nel presente rigo la somma degli importi del credito indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del rigo CR9 diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti di imposta Indicare la somma degli importi dei righi RN22, RN23 e RN24. Rigo RN26 Imposta netta Per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN21 – RN25 Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero. Rigo RN27 Crediti residui per detrazioni incapienti La colonna 1 può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi: a) se risulta compilato il rigo RN8 va indicato in questa colonna l’ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione; b) se risultano compilati sia il rigo RN8 sia il rigo RN22 in questa colonna va indicato l’ammontare di cui alla lettera a) e nella colonna 1 del rigo RN42 l’ammontare dell’ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 1 del rigo RN42 seguire le istruzioni sotto riportate: Capienza = (RN21 + RN22) – RN5 Se “Capienza” è minore o uguale a zero, l’ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 1 non deve essere compilata. Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo del rigo RN8 con il valore di “Capienza” precedentemente determinato: • se “Capienza” è maggiore di RN8, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell’imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN8. Se risulta compilato anche il rigo RN22, la differenza tra l’importo della “Capienza” e l’importo del rigo RN8, va indicato nella colonna 1 del rigo RN42 , nei limiti dell’importo del rigo RN22; • se “Capienza” è uguale a RN8, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell’imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN8. Se risulta compilato anche il rigo RN22, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN42 non deve essere compilata; • se “Capienza” è minore di RN8, l’ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell’imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo di “Capienza” come sopra determinato; Se risulta compilato anche il rigo RN22, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN42 non deve essere compilata. Se è stato compilato solo il rigo RN22, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN42. Nella colonna 2 va indicato l’importo derivante dal risultato della seguente operazione: RN14 col. 2 + RN27 col. 1 Rigo RN28 Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all’estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d’impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all’estero sono stati prodotti anche redditi d’impresa. In questo rigo va indicato: • nella colonna 1 il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative); • nella colonna 2 il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF52, col. 3 e/o nel rigo RG35, col. 3, e/o nel rigo RH22 e/o nel rigo RL4, col. 4. Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo CM13.

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Rigo RN29 Crediti d’imposta Nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH21 colonna 1; RG35 colonna 2; RF52 colonna 2; RL4 colonna 3; Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo CM13. Nella colonna 2 indicare i seguenti altri crediti di imposta: – il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8; – il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH21; – il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4; – il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF52; – il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35; – il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR). Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 4 del rigo CM13.

Consultare in Appendice “Eventi eccezionali”

Rigo RN30 Ritenute totali Indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri. In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), riportare nella colonna 3 l’importo del rigo RC10. In presenza di altre tipologie di reddito, indicare nella colonna 3 la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile dallo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro. Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia (colonna 1 del rigo RC5 compilata) per la compilazione del rigo RN30 colonna 3, consultare in Appendice la voce ”Lavori socialmente utili agevolati”. Nella colonna 3 devono essere comprese anche le altre ritenute subite già indicate nella colonna 2. Nella colonna 1 indicare l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell’importo di colonna 3. Nella colonna 2 indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE come incentivo all’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario. Rigo RN31 Differenza Indicare l’importo che risulta dalla seguente operazione: RN26 – RN27 col. 2 – RN28 col. 2 – RN29 col. 1 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 Se il risultato è negativo,indicare l’importo preceduto dal segno meno. Rigo RN32 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN31, solo se si usufruisce di crediti d’imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3. Si ricorda che il comma 53 dell’art 1 legge Finanziaria 2008 ha previsto che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000. L’ammontare eccedente è riportato in avanti ed è compensabile per l’intero importo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza. Si rimanda a tal fine alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.

Rigo RN33 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’ICI, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 1, anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN34 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L’importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo. Nella colonna 2 riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2008, relativo all’eccedenza d’imposta per Consultare in Appendice la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se nel 2008 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sosti“Crediti tuto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non risultanti dal rimborsato risultante al punto 26 del CUD 2009 o del CUD 2008. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo mod. 730 non eventualmente indicato nella colonna 1. rimborsati dal Indicare, inoltre, nella presente colonna, l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta sostituto a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell’anno successivo. d’imposta” In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2008 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4): • se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; • se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000). I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH24 (eccedenza d’imposta attribuita al socio dalla società). Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 6 del rigo RF52, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG35 e nella colonna 6 del rigo RL4. Rigo RN34 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN33, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

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Rigo RN35 Acconti La colonna 1, riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1. Nella colonna 2 indicare l’importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese. Nella colonna 3 indicare la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24 (codici tributo “4033” e “4034”, anno di riferimento “2008”). Vanno compresi anche gli importi già indicati nelle colonne 1 e 2 di questo rigo. I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH25 (acconti d’imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio). Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 7 del rigo RF52, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG35 e nella colonna 8 del rigo RL4. In questa colonna deve essere compresa, in quanto scomputata dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 22 del TUIR, anche l’imposta sostitutiva relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanza del 3 marzo 2008 (in attuazione dell’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati. Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nella colonna 3, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2009 o del CUD 2008. Anche in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto. È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’IRPEF per il 2008. Rigo RN36 Restituzione bonus Colonna 1 (Bonus incapienti): I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l’importo non spettante. La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro). Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie): i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa colonna l’importo non spettante. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 4) effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’IRPEF (vedi Parte I, capitolo 6). Rigo RN37 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti Tale rigo è riservato all’esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d’imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda. Nella colonna 1 va riportato l’importo indicato nel punto 32 del CUD 2009 relativo all’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta pari alla quota dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Nella colonna 2 va riportato l’importo indicato nel punto 37 del CUD 2009 relativo all’ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Rigo RN38 IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2009 Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2009 precedentemente presentato. Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 44 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 52 del modello 730-3/2009. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2009 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 44 (ovvero col. 3 del rigo 52 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 44 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 52 del modello 730-3/2009. Rigo RN39 Bonus straordinario per famiglie: indicare l’ammontare del bonus straordinario, di cui all’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, spettante in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, ricavandolo dall’elenco presente nelle istruzioni al riquadro “Bonus straordinario”, paragrafo “Misura del beneficio”.

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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA Righi RN40 e RN41 Imposta a debito o a credito Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: RN31 – RN32 – RN33 col. 2 + RN34 + RN35 col. 1 – RN35 col. 3 + RN36 col. 1 + RN36 col. 2 + RN37 col. 1 + RN37 col. 2 – RN38 col. 1 + RN38 col. 2 + RN38 col. 3 – RN39

Imposta a debito Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l’importo così ottenuto nel rigo RN40. Imposta a credito Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) e non è stato compilato il rigo RN39 (Bonus straordinario per famiglie) riportare l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN41 colonna 2. In tal caso non va indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RN41. L’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN41 va riportato nella colonna 1 del rigo RX1. Se invece è stato compilato il rigo RN39 (Bonus straordinario per famiglie), si deve procedere come di seguito descritto: • se l’importo indicato nel rigo RN39 è maggiore o uguale all’importo di “Credito”, riportare tale risultato nella colonna 1 del rigo RN41. In tal caso riportare l’importo della colonna 1 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX5. La colonna 1 del rigo RX1 non deve essere compilata; • se l’importo indicato nel rigo RN39 è minore dell’importo di “Credito”, riportare l’importo indicato nel rigo RN39 nella colonna 1 del rigo RN41 e nella colonna 2 dello stesso rigo indicare il risultato della seguente operazione: “CREDITO” – RN39 In tal caso riportare l’importo della colonna 1 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX5 e l’importo della colonna 2 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX1. ATTENZIONE: l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata nè può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00. Rigo RN42 Residuo delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN22, RN23 e RN24 Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN22, RN23 e RN24 calcolare la differenza tra l’ammontare dell’imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN21. Se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, questo rigo non deve essere compilato. Se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN22 a RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN42 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il rigo RN8 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN22 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RN42 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN27. In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN42 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN42 diviso 0,19. L’importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito. Esempio di compilazione Imposta lorda Totale detrazioni (rigo RN21) Differenza tra imposta lorda e rigo RN21 (4.000 – 1.000) Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN23) Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN24) Totale altre detrazioni (rigo RN25)

= = = = = =

4.000 1.000 3.000 3.100 500 3.600

Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN21 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN25 (euro 3.600), il contribuente può indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN42 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN42. A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN42: Ipotesi 1: Rigo 42 col. 2 = 600 Ipotesi 2: Rigo 42 col. 2 = 100 Ipotesi 3: Rigo 42 col. 2 = 300

Rigo 42 col. 3 = 0 Rigo 42 col. 3 = 500 Rigo 42 col. 3 = 300

Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN42 in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui al rigo RN24.

10. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF Chi è tenuto al pagamento Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento all’anno 2008, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero semprechè quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

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Chi non è tenuto al pagamento Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se: • possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF; • possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF; • possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo; • avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN21 e RN22, dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, indicati nel rigo RN28, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN29 col. 1, non supera euro 10,33. Domicilio fiscale Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale. L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008. Inoltre è dovuta l’addizionale comunale all’lRPEF a saldo per il 2008, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2008, e in acconto per il 2009, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2009, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale. Per ulteriori chiarimenti consultate PARTE II, capitolo 3, alla voce “Domicilio fiscale” Determinazione e aliquote Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti. L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Consultare l’apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice. Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Versamenti Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’lRPEF. Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno di imposta 2009 nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2008 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2009; si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nella Parte I Capitolo 6 alla voce “Acconti”. SEZIONE I Addizionale regionale all’IRPEF

Rigo RV1 Reddito imponibile Indicare il risultato della seguente operazione: RN1 col. 4 – RN2 – RN3 Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta La casella “Casi particolari addizionale regionale” di colonna 1 è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono: La Regione Veneto in sostituzione delle aliquote per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice, ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,90% a favore di: a) soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2008 non superiore ad euro 45.000,00; b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,90% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00; c) contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00. Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regionale” il codice 1 se vi trovate nei casi descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2 se vi trovate nel caso descritto nel punto c). Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1 (reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella posta alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice. Le regioni di seguito indicate hanno previsto per la determinazione dell’addizionale regionale modalità di calcolo particolari. Regione Liguria La Regione Liguria ha stabilito che per i redditi fino a euro 25.000,00 l’aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi superiori a euro 25.000,00 l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 25.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00. Per i contribuenti aventi almeno quattro figli fiscalmente a carico l’aliquota prevista è del 0,90%. Per i redditi compresi tra euro 25.000,01 ed euro 25.126,77 l’imposta determinata applicando l’aliquota 1,4% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente “0,986” e la differenza tra euro 25.126,77 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente: RV1 x 1,40 _ 0,986 x (25.126,77 – RV1) 100

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Regione Veneto La Regione Veneto ha stabilito che l’aliquota dell’1,4 %, prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.500,00, si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.500,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00. Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 29.501,00 ed euro 29.650,00, l’aliquota da applicare non è dell’1,4% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente “1” il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale. L’aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque. A tal fine determinare l’aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta: aliquota = 1 – (29.235,00 / rigo RV1) L’aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate. L’ammontare dell’addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l’aliquota dell’addizionale regionale come sopra determinata: RV2 = rigo RV1 x aliquota.

Consultare in Appendice, “Eventi eccezionali”

Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta o versata Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari). Nella colonna 2 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. L’importo corrisponde a quello indicato al punto 15 del CUD 2009 o del CUD 2008. Nella colonna 3 indicare l’importo del rigo RC11, relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta se nel 2008 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Detto importo deve essere sommato a quello indicato nel rigo RC16 qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’importo indicato nel rigo RL24, colonna 2. L’importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1. Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione Nella colonna 1 indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007, che trovate nella “Tabella Addizionali regionali all’IRPEF 2008” presente nelle istruzioni di questo quadro RV. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2, anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo. Nella colonna 3 riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2008 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 27 del CUD 2009 o del CUD 2008. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2. Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24. Rigo RV6 Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2009 Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2009 precedentemente presentato. Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 45 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 53 del modello 730-3/2009. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2009 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 45 (ovvero col. 3 del rigo 53 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 45 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 53 del modello 730-3/2009. Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3 • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7; • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8. Riportare l’eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.

SEZIONE II-A Addizionale comunale all’IRPEF

Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune Indicare l’aliquota deliberata per l’anno 2008 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2008. Tale aliquota è rilevabile nella colonna “Saldo 2008 - Aliquota” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009 ” posta alla fine dell’Appendice. Rigo RV10 Addizionale comunale all’IRPEF dovuta Nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta determinato applicando all’importo riportato al rigo RV1, l’aliquota indicata al rigo RV9, tenendo conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune. Se l’importo del rigo RV1 è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “2008 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote

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dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009 ” posta alla fine dell’Appendice, l’addizionale comunale per il 2008 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo del rigo RV1 è maggiore all’importo indicato nella colonna esenzione, l’addizionale comunale è dovuta e l’aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull’intero importo del rigo RV1. Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*” il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/ dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addIRPEF/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 2.

Consultare in Appendice “Eventi eccezionali”

Rigo RV11 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta o versata Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta. Per determinare l’importo da indicare effettuare la seguente operazione: RC12 + RC13 – nella colonna 2 indicare l’importo dell’addizionale comunale trattenuta in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2009; – nella colonna 3, indicare l’importo dell’addizionale comunale versata con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello Unico 2008; – nella colonna 4 indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL ai titolari di redditi agrari; – nella colonna 5 indicare l’addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo Con riferimento alla colonna 1 l’importo corrisponde a quello dei punti 17 e 18 del CUD 2009 ovvero del CUD 2008; – nella colonna 6 indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo. Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione Nella colonna 1 indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007, rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” posto alla fine dell’Appendice. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 di questo rigo anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13 riportare l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo. Nella colonna 3 riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2008 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 28 del CUD 2009 o del CUD 2008. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2. Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24. Rigo RV14 Addizionale comunale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2009 Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2009 precedentemente presentato. Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 46 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 54 del modello 730-3/2009. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2009 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 46 (ovvero col. 3 del rigo 54 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 46 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 54 del modello 730-3/2009. Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all’IRPEF a debito o a credito Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3 • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15; • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16. Riportare l’eventuale credito nel rigo RX3 colonna 1.

SEZIONE II-B Acconto addizionale comunale all’IRPEF per il 2009

Rigo RV17: per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2009 effettuare le seguenti operazioni: • applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2008 ( rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2009; • calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2009); • detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2009 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC14). L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2009, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2009, di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l’importo da indicare nella co-

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lonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare. L’acconto dell’addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce “Rateazione”. Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2009, dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e riportata nella colonna “Acconto 2009 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009” posta alla fine dell’Appendice. Se l’importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “Esenzione” della citata tabella, l’acconto per addizionale comunale 2009 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è maggiore dell’importo indicato nella colonna “Esenzione” della citata tabella, è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2009 e l’aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull’intero importo di colonna 2. Se nella colonna “Esenzione” della citata tabella è riportato un asterisco “*” il Comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addIRPEF/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 4. Colonna 1 (Esenzione): barrare la casella esclusivamente se si usufruisce dell’esenzione per il possesso di requisiti non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare); Colonna 2 (Imponibile): indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2008; corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il 2009, indicare in questa colonna l’imponibile relativo all’anno di imposta 2008 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (consultare in Appendice la voce “Acconti IRPEF e Addizionale comunale – casi particolari); Colonna 3 (Aliquota): indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l’anno 2009, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L’aliquota è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/1/2009 e che è indicata nella colonna “Acconto 2009 – Aliquota” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009” posta alla fine dell’Appendice; Colonna 4 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione: RV17 col. 2 x RV17 col. 3 x 0,3 100 Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite; Colonna 5 (Addizionale comunale 2009 trattenuta dal datore di lavoro) riportare l’importo indicato nel rigo RC14; Colonna 6 (Importo trattenuto o versato) da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare: – l’importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente modello Unico PF 2009; – l’importo indicato nella col. 6 del rigo 50 (ovvero col. 6 del rigo 58 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2009; Colonna 7 (Acconto da versare) riportare il risultato della seguente operazione: RV17 col. 4 – RV17 col. 5 – RV17 col. 6 Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.

11. QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta. Istruzioni comuni alle sezioni I-A e I-B: crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero. La compilazione di queste sezioni è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta. La sezione I-A è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impresa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo. ATTENZIONE: qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2008 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Utili prodotti all’estero” presente nell’APPENDICE del FASCICOLO 2. Può accadere che nel 2008 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno 2008 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.

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Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2008 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta. Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa). Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari. Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B. – La sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante; – la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante. Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario: – ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta; – ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta. SEZIONE I-A Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4. In particolare nei righi da CR1 a CR4 dovete indicare: – nella colonna 1 (Codice Stato estero), il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall’Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell’Appendice; – nella colonna 2 (Anno) l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2008 indicare “2008”; – nella colonna 3 (Reddito estero) il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2008, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione; – nella colonna 4 (Imposta estera) le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/07/2008 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2009, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2009. L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2008 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero). Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente; – nella colonna 5 (Reddito complessivo) il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito). Se l’anno indicato è il 2008 riportare l’importo indicato in colonna 4 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni) e diminuito dell’importo eventualmente indicato nella colonna 2 (residuo perdite compensabili); – nella colonna 6 (Imposta lorda) l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2008 o il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del modello UNICO 2008; se l’anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Modello UNICO Persone Fisiche 2007 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2007; – nella colonna 7 (Imposta netta) l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2008, tale dato è desumibile dal rigo RN26 di questo modello; se l’anno è il 2007 tale dato è desumibile dal rigo RN25 del Modello UNICO 2008; se l’anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Modello UNICO 2007 o dal rigo 22 del modello 730/2007 – nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni) il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2008 o del mod. 730/2007 ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche). Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007 I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2008 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2008. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

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I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2008 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito. Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006 I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2007 il modello UNICO Persone Fisiche 2007 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2007. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito. I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2007 il modello 730/2007 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del mod. 730/2007. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 56 (o 57 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito. – nella colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1) il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1. L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue: Stato Estero

Anno di produzione

Reddito estero

Imposta pagata all’estero

di cui resasi definitiva nel corso del 2007

di cui resasi definitiva nel corso del 2008

Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all’imposta resasi definitiva nel 2007

A

2007

1.000

350

200

150

200

B

2007

2.000

600

600

600

con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’imposta resasi definitiva. Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2008 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l’importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito. Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2008 sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”; Se nella dichiarazione mod. 730/2008 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2008, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo Stato estero; – nella colonna 10 (Quota d’imposta lorda) la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6 Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1; – nella colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda) l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 – colonna 9 SEZIONE I-B Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Con riferimento all’importo indicato nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni. Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2006 ed il terzo rigo relativo all’anno 2007, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno 2006 ed uno per l’anno 2007). In particolare nei righi CR5 e CR6 dovete indicare: – nella colonna 1 (Anno) l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno); – nella colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno) il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo; – nella colonna 3 (Imposta netta residua), l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo; – nella colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione) l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN28.

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Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori: Imposta netta (col. 7)

Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)

di cui relativo Quota di impo- Imposta estera entro il limite allo Stato sta lorda estero di col. 1 dell'imposta (col. 10) (col. 9) lorda (col. 11)

10

50

10

10

10

20

50

10

15

15

2007

20

60

15

20

20

2008

30

20

25

25

Stato (col. 1)

Anno (col. 2)

a

2006

b

2006

c d

Reddito estero (col. 3)

Imposta estera (col. 4)

Reddito complessivo (col. 5)

Imposta lorda (col. 6)

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio. Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori: Anno (col. 1)

Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)

Capienza nell’imposta netta (col. 3) (col. 7 – col. 8 sez. I-A)

Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)

2006

25

40

25

2007

20

45

20

2008

25

20

20

Nella colonna 2 del rigo RN28 dovrà essere riportato l’importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B. Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa. – nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN39, colonna 2, del Mod. UNICO 2008, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 59 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2008; – nella colonna 2 (Credito anno 2008) deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2008, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa; • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa; Consultare • non siano decaduti dal beneficio prima casa. in Appendice L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto age“Credito volato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto; d’imposta per il riacquisto della – nella colonna 3 (Credito compensato nel modello F24) deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. prima casa” Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta: • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina; • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. SEZIONE II Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti

Rigo CR8 Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti Indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti. Consultare in Appendice la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti” SEZIONE III Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

La sezione deve essere compilata in presenza di un credito residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall’art. 63 della legge n. 289 del 2002. Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF. Nel rigo CR9 indicare: – nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel rigo RN39, colonna 3, del Mod. UNICO 2008, ovvero nel rigo 60 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2008; – nella colonna 2 (Credito anno 2008) il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione maturato nell’anno 2008 ai sensi della legge n. 244/2007; – nella colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24) il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV Altri crediti d’imposta

Questa sezione è riservata all’esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d’imposta: – credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta; – credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003. Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli. Rigo CR10 Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta – nella colonna 1 (Codice) indicare il codice 1, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall’applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile

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2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra. In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE. Tuttavia, se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza; – nella colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2008; – nella colonna 3 (Credito) indicare il credito maturato nel 2008, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero importo dell’euroritenuta subita; – nella colonna 4 (Credito compensato nel Mod. F24) indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; – nella colonna 5 (Credito residuo) indicare l’importo del credito residuo così determinato: CR10 col. 2 + CR10 col. 3 – CR10 col. 4 Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza. Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003 – nella colonna 1 indicare il codice 2, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003; – nella colonna 2 indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2008; – nella colonna 3 indicare il credito maturato nel 2008; – nella colonna 4 indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; – nella colonna 5 indicare l’importo del credito residuo così determinato: CR10 col. 2 + CR10 col. 3 – CR10 col. 4 Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

12. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’Iva. Il presente quadro è composto da tre sezioni: • la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione; • la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione; • la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA. I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione. ATTENZIONE: i crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi ad IVA e ad Imposte sostitutive di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1 a RX17, e/o la colonna 4 di uno o più dei righi da RX20 A RX27, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale. ATTENZIONE: il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione (Righi da RX1 a RX17)

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo. Con riferimento all’Irpef, all’addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 13,00 (art. 1 comma 137 Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi righi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l’importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13. Con riferimento alle altre imposte (righi da RX4 a RX17) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso (colonna 3) non può essere inferiore ad euro 11,00. Nella colonna 1, “Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione”, va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare: – al rigo RX1 (IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RN41, colonna 2, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4); – al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV8;

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– al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV16; – al rigo RX4 (IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40 Se sono state compilate più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38; – al rigo RX5 (Bonus straordinario per famiglie) l’importo risultante dalla colonna 1 del rigo RN41; – al rigo RX6 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RT) l’importo di cui al rigo RT31 colonna 3; – al rigo RX8 (Imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l’importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6. – al rigo RX17 (Importo a credito di cui al quadro CM), l’importo a credito di cui al rigo CM17. Il presente rigo può essere utilizzato dai contribuenti che abbiano aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui “contribuenti minimi” si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Nella colonna 2, “Eccedenza di versamento a saldo”, va indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4, salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3. Nella colonna 3, “Credito di cui si chiede il rimborso”, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2009 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata). Nella colonna 4, “Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione”, va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, con riferimento all’IRPEF e all’IVA, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009 senza esporre la compensazione sul Mod. F24. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati. ATTENZIONE: se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Righi da RX20 a RX27)

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione. La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi: 1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un’attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2007 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello UNICO 2008 , in compensazione di altri tributi a debito; 2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze; 3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2008 e/o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX. Nella colonna 1, “Codice tributo”, va indicato, limitatamente ai righi RX24, RX25, RX26 e RX27 il codice tributo dell’importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX20 a RX23. Nella colonna 2, “Eccedenza o credito precedente”, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2008, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2008 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX. Nella colonna 3, “Importo compensato nel Mod. F24”, va indicato l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Per ciascun rigo la differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5. Nella colonna 4, “Importo di cui si chiede il rimborso”, va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 11,00. Nella colonna 5, “Importo residuo da compensare”, va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2008 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

SEZIONE III Saldo annuale IVA (Rigo RX30)

Nella presente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d’azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 3

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del quadro VL (cioè, di una Sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l’importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

13. BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare. La richiesta del bonus straordinario, nel caso in cui lo stesso non sia stato erogato dal sostituto d’imposta e dagli enti pensionistici, può essere presentata: • con la presente dichiarazione o con il modello 730/2009 relativi al periodo d’imposta 2008; • da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno 2009, inviando telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposito modello prelevabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate wwww.agenziaentrate.gov.it. SOGGETTI BENEFICIARI I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie: a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR); b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR); c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio: • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; • compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia: • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; • redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008. MISURA DEL BENEFICIO Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi: • euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00; • euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00; • euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00; • euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00; • euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00; • euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00; • euro 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 12, comma 1, del TUIR con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta: • il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’art. 1 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, descritti nel precedente paragrafo “Soggetti beneficiari”; • che il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai familiari indicati nel Prospetto dei familiari a carico; • il reddito complessivo familiare, risultante dalla seguente operazione: Rigo 9 (Totale redditi dei familiari) del Prospetto familiari a carico + Rigo RN1 col. 4 (Reddito complessivo) • di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel riquadro per la richiesta del bonus. • che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008. FIRMA DEL RICHIEDENTE Inserire la firma del richiedente. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità. Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato D.P.R. n. 445 del 2000. ATTENZIONE: il bonus straordinario non deve essere richiesto con la presente dichiarazione qualora sia già stato richiesto mediante istanza al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici, ovvero mediante istanza presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, con riferimento al periodo d’imposta 2007 o 2008.

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PARTE III: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso: • il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5); • il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6). I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso. I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a. Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all’art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione. Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 “Spiegazione di termini tecnici”. Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario. Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sul sito web dedicato ai servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://assistenza.finanze.it . 1. PRODOTTI SOFTWARE L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di: a) compilare tutti i modelli di dichiarazione; b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un qualunque software disponibile in commercio; c) di autenticare ed inviare i file predisposti. Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it. 2. UTENTI ABILITABILI 2.1 Servizio telematico Entratel L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che: • sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale; • devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; • sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall’art 3, commi 2-bis e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono: • i contribuenti tenuti, nell’anno 2009, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata; • i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto; • i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato); • i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore; • le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d’imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello Unico PF 2009. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle so-

cietà del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono: • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; • gli iscritti negli albi degli avvocati; • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; • i Caf – dipendenti; • i Caf – imprese; • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale; • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; • gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti; • il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte; • le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno. Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica. Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli di Poste italiane S.p.A. Poste italiane S.p.A. può adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati. Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche: • le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione; • gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline) Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque: a) utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline); b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.; c) avvalersi di intermediari abilitati. ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale,, esclusivamente le proprie dichiarazioni. 2.3 Abilitazione soggetti non residenti I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet. Per ottenere l’abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

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Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l’Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento. I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito “unificato”: http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password. Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo. In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato. I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta. 3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte: – compilazione della dichiarazione in formato elettronico; – controllo della dichiarazione; – predisposizione e autenticazione del file da trasmettere; – invio dei dati; – elaborazione dei dati; – gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle Entrate. 3.4 Invio dei dati Per presentare la dichiarazione, l’utente deve: – collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agenziaentrate.gov.it; – inviare il file autenticato. Completata la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file. 3.5 Elaborazione dei dati I dati pervenuti vengono elaborati al fine di: – controllare il codice di autenticazione; – controllare l’univocità del file; – controllare la conformità del file alle specifiche tecniche; – controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse. I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente. I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti. Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione. Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle Entrate. L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico Entratel o un giorno per il servizio telematico Internet.

3.2 Controllo della dichiarazione L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia. I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono, in particolare: – di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione; – di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.; – di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici. Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all’invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.

3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi. Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. A fronte di ciascun invio vengono prodotte: – una ricevuta relativa al file inviato; – tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file. È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell’apposita sezione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti, il messaggio che conferma, contestualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti. Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono: – i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione; – i principali dati contabili; – le segnalazioni; – gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata. Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da: – protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione; – numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione. Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve: – una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni; – una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un’apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

3.3 Predisposizione del file da trasmettere Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la dichiarazione, tramite il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente appone a detto file il codice che consente la verifica dell’identità del responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati.

4. SITUAZIONI ANOMALE Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre: – modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni; – trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico. In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica. Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e che dettagliano: – l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione; – per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.; – i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

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4.1 File scartato Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente. 4.2 Dichiarazioni scartate Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “modello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio. In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi: – la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***”; – la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”. Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l’utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a: – controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione; – confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte. 4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare. Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere all’annullamento della dichiarazione stessa. L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972. Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato. Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. 4.4 Dichiarazioni doppie Periodicamente l’Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all’analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’annullamento. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l’operazione descritta. Per tali richieste, l’Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l’esito della loro elaborazione.

5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL 5.1 Abilitazione al servizio È necessario presentare una domanda a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l’abilitazione. La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale. I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l’accesso al servizio. 5.2 Accesso al servizio Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità: a) via Internet, all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità; b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione. Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all’interno di un’unica connessione. Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle operazioni effettuate. 5.3 Generazione dell’ambiente di sicurezza Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite “una tantum” tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza. La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurezza”, che va eseguita anche quando l’ambiente di sicurezza è scaduto (l’utente ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che accede al sito web del servizio telematico). Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono: – l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione; – il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti. Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Agenzia delle Entrate che il contribuente. Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti. Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titolare, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy disk o memory device us protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro. Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provvedere al “ripristino e ambiente”. Tale funzione è disponibile nella sezione “Profilo utente” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Dopo aver eseguito con successo il “ripristino ambiente”, l’utente dovrà generare nuovamente l’ambiente di sicurezza.

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ATTENZIONE: l’utente è tenuto a recarsi comunque presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione. 5.4 Servizio di assistenza Per la soluzione dei problemi legati a: – connessione al servizio; – installazione delle applicazioni e configurazione della postazione; – utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate; – utilizzo di chiavi e password; – normativa; – scadenze di trasmissione; è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche: • il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center; • avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni; • numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chiavi e password. È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un’analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia. 6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline) 6.1 Abilitazione al servizio È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. L’interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale. Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3. 6.2 Accesso al servizio Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider. 6.3 Codice Pin Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale. Viene utilizzato in particolare: • durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;

• per accedere ai servizi disponibili via Web (es. il “Cassetto fiscale” che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.). L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura. 6.4 Assistenza È possibile contattare il Call Center dell’Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché il sito http://assistenza.finanze.it. 7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI Comunicazione di avvenuta presentazione È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Chiavi asimmetriche È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico. Codice Pin È una sequenza di dieci cifre generate casualmente. Codice di autenticazione È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiudere e “sigillare” la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità: – lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri; – ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza. Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un’altra persona e viene quindi respinto. Dichiarazione in formato elettronico È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati. File È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo. File autenticato È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario. Supporto ottico È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

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APPENDICE

(Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF - casi particolari Soggetti titolari di reddito d’impresa Ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta 2009, non rileva la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 34 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (riduzione coefficiente tabellare ammortamenti) Soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande Ai sensi dell’art. 83, comma 28 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il versamento dell’acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e dell’addizionale comunale all’IRPEF con riferimento al periodo d’imposta 2009, il contribuente deve tener conto delle nuove percentuali di deducibilità relative alle spese per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, previste dall’art. 83, comma 28 quater, del decreto legge citato (vedasi circolare n. 53/E del 5 settembre 2008). Soggetti titolari di reddito d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Adozione di minori stranieri È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998. L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L’Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell’albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l’inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti. Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione. Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che: • non hanno ancora compiuto quaranta anni; • hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto. Si precisa che: • per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso; • per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 1999;

• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che: – l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999; – l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l’acquisisca entro dodici mesi da tale data; – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso. Attività agricole Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali. Compilazione della casella F1 del prospetto “Familiari a carico” – Casi particolari 1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2008 e da tale data sia a carico del proprio coniuge. Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi, esso assume la veste di “primo figlio”. Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”. 2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso dell’anno 2008 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel ri-

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go F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%). 3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2008 Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico” occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”. Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2008. Comuni ad alta densità abitativa Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati: • nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi; • negli altri comuni capoluoghi di provincia; • nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti; • nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta. Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile non rientri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE. Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto: – della rendita catastale degli immobili; – di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale. L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di pre-

sentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1999, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2008. Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa Il credito d’imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa; • l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa”) se dimostrano che alla data d’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso; • non siano decaduti dal beneficio prima casa. L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato. Il credito d’imposta è utilizzabile: • in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina; • in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Ovvero alternativamente: • in diminuzione dall’IRPEF; • in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo RN42, colonna 2, può essere indicata la somma residua non compensata. Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero Compilazione colonna 9 - Casi particolari Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2007 e parte nel corso del 2008 e nella dichiarazione modello UNICO 2008 si è usufruito del credito relativo all’imposta resasi definitiva nel 2008. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all’imposta che si è resa definitiva nel corso del 2008, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d’imposta già fruita nel modello UNICO 2008. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR. In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11 del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2008 relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall’imposta netta relativa all’anno di produzione del reddito. Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta Se il contribuente che nel 2008 si è avvalso dell’assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall’IRPEF dovuta per la presente dichiarazione. Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto. L’importo spettante da indicare al rigo RN33 colonna 2 per il credito IRPEF è indicato al punto 26 del CUD 2009 o del CUD 2008.

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Eventi eccezionali I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici: 1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale. 2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l’art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell’IRPEF, dell’imposta sul patrimonio netto dell’impresa, dell’IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell’art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato. 3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall’evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002 I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall’art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall’art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, successivamente prorogati al 31 dicembre 2006 dall’art. 1, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006). Sono stati prorogati al 31 dicembre 2007 dall’art. 21, comma 4, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006 n. 3559 (G.U. n.1 del 2 gennaio 2007). Sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 2008 dall’art. 6-ter del D.L. del 31/12/2007, n. 248. 4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali Nell’ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell’apposita casella il codice 4. Immobili inagibili Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale. Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’i-

nagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2008 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato. Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all’articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel quadro RA l’intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo. Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta. Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Il titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l’eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l’eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA. Lavori socialmente utili agevolati L’articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22. Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede euro 3.098,74. Per determinare correttamente l’importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue: 1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute

,00

2 Importo di colonna 1 del rigo RC5 ,00 3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2

,00

4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze ,00 5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4 ,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”; riportate nel rigo 2 l’importo della colonna 1 del rigo RC5. Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

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Nel rigo 4 riportate l’importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3. Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5. A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro 9.296,22, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello calcolato nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” (riportato nel rigo 1). L’importo delle ritenute da indicare nel rigo RN30 colonna 3 è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. L’importo dell’addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC16 deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3. B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro 9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l’importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3. L’importo delle ritenute da riportare nel rigo RN30 colonna 3 è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” e quello che avevate indicato al rigo RC15. L’importo dell’addizionale regionale indicato nel rigo RC16 non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3. Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello UNICO persone fisiche. I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2009 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2009: • il quadro RM del Mod. UNICO/2009 Persone fisiche: – se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; – se hanno percepito nel 2008 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; – se nel 2008 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996; • il quadro RT del Mod. UNICO/2009 Persone fisiche: se nel 2008 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2008 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi; • il modulo RW, se nel 2008 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00. Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2009. Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: – l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; – il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Con riferimento a quest’ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione; – l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; – il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile. La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati. Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell’immobile stesso. Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211). Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata. Oneri sostenuti dalle società semplici I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili: • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;

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• contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; • indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; • Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili detrazioni d’imposta: • nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri: – interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari; – interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di immobili; – interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; – spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico; – erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; – erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; – erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; – erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione dei righi RP19–RP21 codice 20); – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14; – costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; – erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia; – erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. • nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel:2008; – spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; – spese per l’acquisto di motori ad elevata efficenza; – spese per l’acquisto di variatori di velocità; • nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006; • nella misura del 55 per cento per le spese sostenute nel 2008 relative a: – riqualificazione energetica di edifici esistenti; – interventi sull’involucro di edifici esistenti; – installazione di pannelli solari; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Periodo di lavoro - Casi particolari Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva. In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6, colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Per l’indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6, colonna 1, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione. Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni. Previdenza complementare – Prospetto per la compilazione del rigo RP33 Al fine di determinare l’ammontare dei contributi versati per i quali è possibile fruire in sede di dichiarazione della relativa deduzione da riportare nella colonna 3 del rigo RP33, utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate. PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP33 CASELLA 1 Esclusi dal sostituto (RP33 col. 1) 2 Quota TFR (RP33 col. 2) 3 Non esclusi dal sostituto 4 Reddito Complessivo 5 Totale redditi di lavoro dipendente 6 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente 7 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente 8 Limite reddituale complessivo 9 Limite assoluto 10 Limite percenutale 11 Contributi deducibili nella presente dichiarazione

IMPORTO

I I I I I I II I I I I

• Nella casella 1 riportare quanto indicato nella colonna 1 del rigo RP33. • Nella casella 2 riportare quanto indicato nella colonna 2 del rigo RP33. • Nella casella 3 riportare l’ammontare dei contributi non esclusi dal sostituto di cui al punto 46 del CUD 2009 se è indicato il codice “4” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 . Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) l’importo da indicare è quello desumibile dalle annotazioni al CUD 2009 . • Nella casella 4 riportare l’ammontare del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 4 del quadro RN. • Nella casella 5 riportare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (codice 2 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). Se è stato compilato anche il rigo RC4 (lavoro straordinario) riportare il risultato della seguente operazione: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 – RC4 col. 7 Qualora siano stati indicati redditi derivanti da lavori socialmente utili (casella di colonna 1 impostata con il codice “3”) tali redditi devono essere sommati agli altri redditi di lavoro dipendente sole se gli stessi hanno concorso alla formazione del reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in Appendice alla voce “Lavori socialmente utili agevolati” (Caso A delle istruzioni in Appendice). • Nella casella 6 calcolare: – il minore importo tra il Totale dei redditi di lavoro dipendente indicati nella casella 5 del presente prospetto ed il doppio dell’ammontare del TFR indicato nella casella 2 del presente prospetto; – sottrarre dall’importo così determinato l’importo indicato nella casella 1 del presente prospetto (importo escluso dal sostituto). Considerare zero se il risultato è negativo. Riportare nella casella 6 del presente prospetto l’importo così determinato. • Nella casella 7 riportare la differenza tra l’importo indicato nella casella 4 (Reddito complessivo) e quanto indicato nella casella 5 (Totale redditi di lavoro dipendente) del presente prospetto. • Nella casella 8 riportare la somma degli importi indicati nelle caselle 6 e 7 del presente prospetto.

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• Nella casella 9 riportare la differenza tra euro 5.164,57 e l’importo indicato nella casella 1 del presente prospetto. • Nella casella 10 riportare il risultato della seguente operazione: (casella 4 x 12/100) – casella 1 • Nella casella 11 determinare l’ammontare dei contributi previdenziali per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione. L’ammontare dei contributi deducibili è pari al minore tra i seguenti quattro importi: – casella 3 (Non esclusi dal sostituto) – casella 8 (limite reddituale complessivo) – casella 9 (limite assoluto) – casella 10 (limite percentuale) L’importo della casella 11 così determinato deve essere riportato nella colonna 3 del rigo RP33. Ravvedimento A) Errori concernenti la dichiarazione L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, da ultimo modificato dall’art. 16 del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti: 1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione. La sanzione del 30 per cento è ridotta al 2,5 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2008 con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3 per cento. 2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto. Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 21, pari ad 1/12 di euro 258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1. 3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta. La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; • venga presentata una dichiarazione integrativa. b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile. La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 10 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; • venga presentata una dichiarazione integrativa. Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata

un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute. B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24 Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate un’istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002). Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a: • codice fiscale; • periodo di riferimento; • codice tributo; • suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo. Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento degli interessi e delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso: 1989: 1994: 1998: 8901: 8902: 8903: 8911:

Interessi ravvedimento IRPEF; Interessi ravvedimento Addizionale regionale all’IRPEF; Interessi ravvedimento Addizionale comunale all’IRPEF; Sanzione pecuniaria IRPEF; Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all’IRPEF; Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all’IRPEF; Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi.

Redditi dei coniugi Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno. I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell’art. 210 del c.c. Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO Società di persone 2009 se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell’attività svolta, mentre l’altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH. Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale): • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio); • le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio. Sono anche esenti: • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative; • l’assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice; • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate; • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata; • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.

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Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407); • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta. Riduzione del reddito dei terreni Mancata coltivazione La mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione. Perdita di prodotto In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento stesso sono esclusi dall’IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di: • dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate; • dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio; • dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni. 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze. 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta, ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall’art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007). 4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462); – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462). 5) L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 18, del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali. Si ricorda che in base al disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall’articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce “Ravvedimento”.

Sanzioni amministrative 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).

Sanzioni penali È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per

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un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti: • l’imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38; • il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l’imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme. Scelta della compensazione Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente: – utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all’acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all’acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24; – utilizzare il credito IRPEF per diminuire l’acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito IRPEF e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. Servizi di assistenza al contribuente Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da: • Uffici locali, i quali garantiscono: – l’informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione; – la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico Persone fisiche; – la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche. Tali servizi sono offerti anche fissando un appuntamento mediante prenotazione telefonica al numero 848.800.444 o attraverso il sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it); • Direzioni Regionali, che curano l’assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione; • Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero 848.800.444 ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, sui rimborsi, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi. Infatti, telefonando all’848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema, è possibile accedere a vari servizi e informazioni: • Call center con operatore Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).Per le comunicazioni di irregolarità, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di annullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre, è anche possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera, per essere contattati telefonicamente da un operatore. • Servizio automatico attivo h 24 Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali: – richiesta del codice personale PIN indispensabile per l’utilizzo dei servizi telematici dell’ Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet. – verifica delle partite IVA degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita IVA e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell’operatore; – informazioni relative all’Ufficio locale di appartenenza; – richiesta del duplicato del tesserino del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria.

• Prenotazione appuntamenti Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, e permette di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazione può essere effettuata attraverso: – internet; – cassetto fiscale: esclusivamente sull’ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del codice PIN. Si può anche telefonare tramite cellulare al numero 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore) oppure dall’estero al numero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante). È, inoltre, possibile inviare un SMS al numero 320.4308444 per chiedere semplici informazioni; • Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali: – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”); – pagamento on line delle imposte; – “cassetto fiscale” (dati fiscali del contribuente). Inoltre, il sito dell’Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali: – “trova l’ufficio”, un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza; – assistenza dedicata alle persone svantaggiate; – web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail); – duplicazione del codice fiscale; – controllo delle partite IVA comunitarie; – prenotazione di richiamata telefonica (web call back). Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento. Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono: – manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali); – manutenzione straordinaria; – restauro e risanamento conservativo; – ristrutturazione edilizia; – eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie); – opere finalizzate alla cablatura degli edifici; – opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico; – opere finalizzate al risparmio energetico; – opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica; – interventi di messa a norma degli edifici; – opere interne; – opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; – opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici; – realizzazione di parcheggi pertinenziali; – le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi; – interventi di bonifica dall’amianto.

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Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per: – progettazione dei lavori; – acquisto dei materiali; – esecuzione dei lavori; – altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento; – relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; – perizie e sopralluoghi; – imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; – oneri di urbanizzazione; – la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; – altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998. È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che: • il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l’apposita casella. Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione; • le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97. • per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario: – i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento; – le spese relative agli oneri di urbanizzazione; – le ritenute di acconto operate sui compensi; – l’imposta di bollo; – i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l’esecuzione dei lavori. Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio dei lavori. In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci. Spese per prosecuzione lavori - Esempi Esempio 1 Contribuente di età inferiore a 75 anni; spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00. L’importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00. Esempio 2 Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateazione in tre rate; spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00. In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione: 48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2006 e 2007 ). Esempio 3 Contribuente di età inferiore a 75 anni; spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00. In questo caso l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’esempio precedente: 48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2007) = 18.000,00. Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2008 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l’importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00. Spese sanitarie – Documentazione da conservare Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme: • per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari; • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

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• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Spese mediche all’estero Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Spese sanitarie per disabili Tra le spese sanitarie rientrano le: • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per: – l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; – le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11; – l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; – la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella; – la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; – l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili. Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP35, RP36, RP37, RP39, RP40 e RP41); • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo RP3); • spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo RP3). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68. La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche: 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento; 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione; 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni. Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certifi-

cato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile. Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità. Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano: • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; • sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno; • sportello scorrevole. Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento. I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima. Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del disabile che dei soggetti cui risulta a carico. Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di: – motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53); – motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53); – motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53). Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono: – autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a)); – autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c)); – autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));

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– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)). Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia: a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia. Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni. 1. Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: • Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni; • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno 2008, si fa riferimento al D.M. 16/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30/01/2008 Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 8.000, ai sensi dell’art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica. 3. Pensioni estere percepite da residenti italiani Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. Belgio - Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. Francia Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati. Australia Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia. Canada Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 4. Borse di studio Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero. Terreni in affitto - Casi particolari Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale. • Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale: a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l’importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%; – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l’importo del reddito dominicale è pari a zero; b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l’importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%; – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l’importo del reddito dominicale è pari a zero; c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l’importo del reddito dominicale è pari a zero. Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”

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• Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto: a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5); b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 4; – se, invece, nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); – se nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice 2 o 6, l’importo del reddito dominicale è pari a zero. Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto. • Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue: a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all’80% del “totale quote reddito dominicale” , riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato; b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, riportate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato. • Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue: 1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale; 2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue: a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5); b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevolato”; c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto: – se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del canone di affitto”; – se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale”.

Variazioni di coltura dei terreni Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire: • dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito; • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario. Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale determini un aumento di reddito). L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l’anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l’attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

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TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2008 REGIONE

Cod. Reg.

Scaglioni di reddito Aliquota oltre euro

fino a euro

Abruzzo

01

Per qualunque reddito

1,40%

Basilicata

02

Per qualunque reddito

0,90%

Bolzano

03

Per qualunque reddito

0,90%

Calabria

04

Per qualunque reddito

1,40%

Campania

05

Per qualunque reddito

1,40%

Emilia Romagna

06 15.000,00 20.000,00 25.000,00

15.000,00 20.000,00 25.000,00

1,10% 1,20% 1,30% 1,40%

Friuli Venezia Giulia

07

Per qualunque reddito

0,90%

Lazio

08

Per qualunque reddito

1,40%

Liguria

09

25.000,00 25.000,00

Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni

NOTE

1,10 % sull'intero importo 1,20 % sull'intero importo 1,30 % sull'intero importo 1,40 % sull'intero importo

0,90%

0,90% sull’intero importo

1,40%

1,40% sull’intero importo

Per i contribuenti aventi almeno 4 figli fiscalmente a carico l’aliquota prevista è del 0,90%. Per i redditi compresi tra 25.000,01 euro e 25.126,77 euro l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 25.126,77 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale (Rigo RV1) RV1 x 1,40 – 0,986 x (25.126,77 – RV1) 100

Lombardia

10 15.493,71 30.987,41

Marche

11 15.500,00 31.000,00

Molise

12

Piemonte

13

0,90% 1,30% 1,40%

0,90% sull’intero importo 139,44 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 340,86 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41

15.500,00 31.000,00

0,90% 1,20% 1,40%

0,90% sull’intero importo 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00

Per qualunque reddito

1,40%

15.000,00 22.000,00

0,90% 1,20% 1,40%

0,90% sull’intero importo 1,20% sull’intero importo 1,40% sull’intero importo

28.000,00 28.000,00

0,90% 1,40%

0,90% sull’intero importo 1,40% sull’intero importo

15.000,00 22.000,00 Puglia

15.493,71 30.987,41

14

Sardegna

15

Per qualunque reddito

0,90%

Sicilia

16

Per qualunque reddito

1,40%

Toscana

17

Per qualunque reddito

0,90%

Trento

18

Per qualunque reddito

0,90%

Umbria

19

Valle d’Aosta

20

Veneto

21

15.000,00

0,90%

0,90% sull’intero importo

15.000,00

1,10%

1,10% sull’intero importo

Per qualunque reddito

0,90%

29.500,00 29.500,00

0,90%

0,90% sull’intero importo

1,40%

1,40% sull’intero importo

Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l’aliquota del 1,10 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.

Per i redditi superiori a euro 29.500,00 l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.500,00. Per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell’Addizionale regionale all’Irpef compreso tra euro 29.501,00 e 29.650,00 (rigo RV1), l’aliquota dell’addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente “1” il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale. Per i casi particolari si rinvia alle precisazioni contenute nel rigo RV2.

92

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI ABU DHABI....................................... 238 AFGHANISTAN ................................. 002 AJMAN ............................................ 239 ALBANIA .......................................... 087 ALDERNEY C.I. ................................. 794 ALGERIA........................................... 003 AMERICAN SAMOA ISOLE ................. 148 ANDORRA........................................ 004 ANGOLA ......................................... 133 ANGUILLA ........................................ 209 ANTIGUA E BARBUDA........................ 197 ANTILLE OLANDESI ............................ 251 ARABIA SAUDITA ............................... 005 ARGENTINA ..................................... 006 ARMENIA ......................................... 266 ARUBA ............................................. 212 ASCENSION .................................... 227 AUSTRALIA........................................ 007 AUSTRIA........................................... 008 AZERBAIGIAN................................... 268 AZZORRE ISOLE ................................ 234 BAHAMAS........................................ 160 BAHRAIN ......................................... 169 BANGLADESH .................................. 130 BARBADOS....................................... 118 BARBUDA ......................................... 795 BELGIO ............................................ 009 BELIZE .............................................. 198 BENIN ............................................. 158 BERMUDA ........................................ 207 BHUTAN .......................................... 097 BIELORUSSIA..................................... 264 BOLIVIA............................................ 010 BOSNIA-ERZEGOVINA....................... 274 BOTSWANA..................................... 098 BOUVET ISLAND................................ 280 BRASILE ............................................ 011 BRUNEI DARUSSALAM ....................... 125 BULGARIA ........................................ 012 BURKINA FASO ................................. 142 BURUNDI ......................................... 025 CAMBOGIA ..................................... 135 CAMERUN ....................................... 119 CAMPIONE D'ITALIA .......................... 139 CANADA ......................................... 013 CANARIE ISOLE................................. 100 CAPO VERDE .................................... 188 CAROLINE ISOLE............................... 256 CAYMAN (ISOLE) .............................. 211 CECA (REPUBBLICA)........................... 275 CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........ 143 CEUTA ............................................. 246 CHAFARINAS.................................... 230 CHAGOS ISOLE................................ 255 CHRISTMAS ISLAND .......................... 282 CIAD ............................................... 144 CILE................................................. 015 CINA............................................... 016 CIPRO.............................................. 101 CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA..... 279 CLIPPERTON ..................................... 223 COCOS (KEELING) ISLAND ................ 281 COLOMBIA ...................................... 017 COMORE......................................... 176 CONGO ......................................... 145 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) ..... 018 COOK ISOLE .................................... 237 COREA (REPUBBLICA DI) ..................... 084 COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) 074

COSTA D'AVORIO ............................. 146 COSTA RICA..................................... 019 CROAZIA ......................................... 261 CUBA .............................................. 020 DANIMARCA .................................... 021 DOMINICA ...................................... 192 DOMINICANA (REPUBBLICA) .............. 063 DUBAI.............................................. 240 EAST TIMOR ..................................... 287 ECUADOR ........................................ 024 EGITTO ............................................ 023 EL SALVADOR .................................... 064 EMIRATI ARABI UNITI .......................... 796 ERITREA ............................................ 277 ESTONIA ......................................... 257 ETIOPIA............................................ 026 FAEROER (ISOLE)................................ 204 FALKLAND (ISOLE) .............................. 190 FIJI ................................................... 161 FILIPPINE........................................... 027 FINLANDIA ....................................... 028 FRANCIA.......................................... 029 FUIJAYRAH ........................................ 241 GABON........................................... 157 GAMBIA .......................................... 164 GEORGIA......................................... 267 GERMANIA ...................................... 094 GHANA........................................... 112 GIAMAICA ....................................... 082 GIAPPONE ....................................... 088 GIBILTERRA ....................................... 102 GIBUTI ............................................. 113 GIORDANIA ..................................... 122 GOUGH .......................................... 228 GRECIA............................................ 032 GRENADA........................................ 156 GROENLANDIA ................................ 200 GUADALUPA ..................................... 214 GUAM ISOLA DI................................ 154 GUATEMALA..................................... 033 GUAYANA FRANCESE ....................... 123 GUERNSEY C.I.................................. 201 GUINEA........................................... 137 GUINEA BISSAU ............................... 185 GUINEA EQUATORIALE ...................... 167 GUYANA ......................................... 159 HAITI ............................................... 034 HEARD AND MCDONALD ISLAND ...... 284 HERM C.I. ....................................... 797 HONDURAS ..................................... 035 HONG KONG ................................. 103 INDIA .............................................. 114 INDONESIA ..................................... 129 IRAN ............................................... 039 IRAQ ............................................... 038 IRLANDA .......................................... 040 ISLANDA .......................................... 041 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........ 252 ISOLE SALOMONE ............................ 191 ISRAELE ............................................ 182 JERSEY C.I. ....................................... 202 KAZAKISTAN .................................... 269 KENYA............................................. 116 KIRGHIZISTAN................................... 270 KIRIBATI ............................................ 194 KUWAIT ........................................... 126 LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136 LESOTHO......................................... 089

LETTONIA......................................... 258 LIBANO ........................................... 095 LIBERIA ............................................. 044 LIBIA ................................................ 045 LIECHTENSTEIN ................................ 090 LITUANIA.......................................... 259 LUSSEMBURGO ................................ 092 MACAO .......................................... 059 MACEDONIA ................................... 278 MADAGASCAR ................................. 104 MADEIRA.......................................... 235 MALAWI........................................... 056 MALAYSIA ........................................ 106 MALDIVE .......................................... 127 MALI................................................ 149 MALTA ............................................. 105 MAN ISOLA...................................... 203 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) ... 219 MAROCCO...................................... 107 MARSHALL (ISOLE) ............................. 217 MARTINICA ...................................... 213 MAURITANIA .................................... 141 MAURITIUS ....................................... 128 MAYOTTE......................................... 226 MELILLA ............................................ 231 MESSICO......................................... 046 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) ......... 215 MIDWAY ISOLE ................................. 177 MOLDOVIA ...................................... 265 MONGOLIA ..................................... 110 MONTENEGRO................................ 290 MONTSERRAT ................................... 208 MOZAMBICO .................................. 134 MYANMAR....................................... 083 NAMIBIA.......................................... 206 NAURU ............................................ 109 NEPAL.............................................. 115 NICARAGUA .................................... 047 NIGER ............................................. 150 NIGERIA........................................... 117 NIUE ............................................... 205 NORFOLK ISLAND ............................. 285 NORVEGIA....................................... 048 NUOVA CALEDONIA ......................... 253 NUOVA ZELANDA ............................. 049 OMAN ............................................ 163 PAESI BASSI ...................................... 050 PAESI NON CLASSIFICATI................... 799 PAKISTAN ......................................... 036 PALAU .............................................. 216 PANAMA ......................................... 051 PANAMA - ZONA DEL CANALE........... 250 PAPUA NUOVA GUINEA .................... 186 PARAGUAY ....................................... 052 PENON DE ALHUCEMAS ................... 232 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ...... 233 PERU' ............................................... 053 PITCAIRN ......................................... 175 POLINESIA FRANCESE ....................... 225 POLONIA ......................................... 054 PORTOGALLO ................................... 055 PORTORICO ..................................... 220 PRINCIPATO DI MONACO ................. 091 QATAR ............................................. 168 RAS EL KAIMAH................................. 242 REGNO UNITO ................................ 031 REPUBBLICA SUDAFRICANA ................ 078 REUNION ........................................ 247

ROMANIA........................................ 061 RUANDA .......................................... 151 RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .................. 262 SAHARA OCCIDENTALE ..................... 166 SAINT KITTS E NEVIS ......................... 195 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ........ 222 SAINTE LUCIA ................................... 199 SAINT-PIERRE E MIQUELON................. 248 SAMOA OCCIDENTALI ...................... 131 SAN MARINO .................................. 037 SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) ... 093 SAO TOME E PRINCIPE ...................... 187 SARK C.I. ......................................... 798 SENEGAL ......................................... 152 SEYCHELLES...................................... 189 SERBIA ............................................. 289 SHARJAH.......................................... 243 SIERRA LEONE .................................. 153 SINGAPORE ..................................... 147 SIRIA................................................ 065 SLOVACCHIA.................................... 276 SLOVENIA ........................................ 260 SOMALIA ......................................... 066 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH. 283 SPAGNA .......................................... 067 SRI LANKA........................................ 085 ST. HELENA ...................................... 254 ST. VINCENTE E LE GRENADINE.......... 196 STATI UNITI ....................................... 069 SUDAN............................................ 070 SURINAM......................................... 124 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS... 286 SVEZIA............................................. 068 SVIZZERA ......................................... 071 SWAZILAND ..................................... 138 TAGIKISTAN...................................... 272 TAIWAN........................................... 022 TANZANIA ....................................... 057 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO .. 180 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE .... 183 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO .. 245 THAILANDIA ..................................... 072 TOGO ............................................. 155 TOKELAU.......................................... 236 TONGA ........................................... 162 TRINIDAD E TOBAGO ........................ 120 TRISTAN DA CUNHA ......................... 229 TUNISIA ........................................... 075 TURCHIA .......................................... 076 TURKMENISTAN ................................ 273 TURKS E CAICOS (ISOLE).................... 210 TUVALU ............................................ 193 UCRAINA ......................................... 263 UGANDA......................................... 132 UMM AL QAIWAIN ........................... 244 UNGHERIA....................................... 077 URUGUAY ........................................ 080 UZBEKISTAN ..................................... 271 VANUATU......................................... 121 VENEZUELA ...................................... 081 VERGINI AMERICANE (ISOLE).............. 221 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............ 249 VIETNAM ......................................... 062 WAKE ISOLE ..................................... 178 WALLIS E FUTUNA ............................. 218 YEMEN ............................................ 042 ZAMBIA ........................................... 058 ZIMBABWE ...................................... 073

93

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2008 E 2009 AVVERTENZA La tabella riporta con riferimento ad ogni Comune sia l’aliquota dell’addizionale relativa all’anno 2008, per il saldo, che quella relativa all’anno 2009, per l’acconto, nonché, con riferimento ad entrambi gli anni, l’eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali. Si precisa che se la soglia di esenzione deliberata è stata determinata sulla base di particolari situazioni, nella relativa colonna è riportato un asterisco.In tal caso per verificare se ricorrono le condizioni per fruire dell’esenzione occorre consultare il sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/ addirpef/index.htm ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa, inoltre, che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 31 dicembre 2008, non hanno comunicato la deliberazione sull’addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell’apposito sito Internet prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l’asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l’eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. CODICE CATASTALE COMUNE

A001 A004 A005 A006 A007 A008 A010 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A023 A024 A025 A026 A027 A029 A028 A031 A032 A033 A034 A035 A039 A038 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A050 A048 A051 A047 A049 M211 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A064 A065 A067 A068 A069 A070 A071 A072 A074 H848 A075 A076 A077 A080 A082 A083 A084 A085 A087 A088 A089 A091 A092 A093 A096 A097 A098 A100 A102 A103 A101 A105 A106 A107 A109 A110 A111 A112 A113 A116 A115 A117 A118 A119 A120 A121 A122 A123 A124 A125 A126 A127 A128 A131

ABANO TERME ABBADIA CERRETO ABBADIA LARIANA ABBADIA SAN SALVATORE ABBASANTA ABBATEGGIO ABBIATEGRASSO ABETONE ABRIOLA ACATE ACCADIA ACCEGLIO ACCETTURA ACCIANO ACCUMOLI ACERENZA ACERNO ACERRA ACI BONACCORSI ACI CASTELLO ACI CATENA ACI SANT’ANTONIO ACIREALE ACQUACANINA ACQUAFONDATA ACQUAFORMOSA ACQUAFREDDA ACQUALAGNA ACQUANEGRA CREMONESE ACQUANEGRA SUL CHIESE ACQUAPENDENTE ACQUAPPESA ACQUARICA DEL CAPO ACQUARO ACQUASANTA TERME ACQUASPARTA ACQUAVIVA COLLECROCE ACQUAVIVA DELLE FONTI ACQUAVIVA D’ISERNIA ACQUAVIVA PICENA ACQUAVIVA PLATANI ACQUEDOLCI ACQUI TERME ACRI ACUTO ADELFIA ADRANO ADRARA SAN MARTINO ADRARA SAN ROCCO ADRIA ADRO AFFI AFFILE AFRAGOLA AFRICO AGAZZANO AGEROLA AGGIUS AGIRA AGLIANA AGLIANO TERME AGLIE’ AGLIENTU AGNA AGNADELLO AGNANA CALABRA AGNONE AGNOSINE AGORDO AGOSTA AGRA AGRATE BRIANZA AGRATE CONTURBIA AGRIGENTO AGROPOLI AGUGLIANO AGUGLIARO AICURZIO AIDOMAGGIORE AIDONE AIELLI AIELLO CALABRO AIELLO DEL FRIULI AIELLO DEL SABATO AIETA AILANO AILOCHE AIRASCA AIROLA AIROLE AIRUNO AISONE ALA ALA’ DEI SARDI ALA DI STURA ALAGNA ALAGNA VALSESIA ALANNO ALANO DI PIAVE ALASSIO ALATRI ALBA ALBA ADRIATICA ALBAGIARA ALBAIRATE ALBANELLA ALBANO DI LUCANIA

SALDO 2008

PROV.

PD LO LC SI OR PE MI PT PZ RG FG CN MT AQ RI PZ SA NA CT CT CT CT CT MC FR CS BS PU CR MN VT CS LE VV AP TR CB BA IS AP CL ME AL CS FR BA CT BG BG RO BS VR RM NA RC PC NA SS EN PT AT TO SS PD CR RC IS BS BL RM VA MI NO AG SA AN VI MI OR EN AQ CS UD AV CS CE BI TO BN IM LC CN TN SS TO PV VC PE BL SV FR CN TE OR MI SA PZ

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,8 0* 0,4 0,6 0* 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,5 0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,6 0* 0,3 0,4 0,5 0* 0,8 0* 0,1 0,5 0,35 0,6 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 0* 0,8 0,8 0,2 0,4 0* 0,6 0* 0* 0,5 0,7 0,3 0,7 0,8 0* 0,5 0,6 0* 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,2 0* 0,5 0,6 0,6 0* 0,6 0* 0,4 0,1 0* 0,5 0* 0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,65 0,2 0,3 0* 0* 0,2 0,5 0* 0,8 0* 0,4 0,2 0,3 0,5 0* 0,25 0,2 0,3 0* 0* 0,35 0,1 0,6 0,8 0,8 0,5 0,3 0,8 0* 0,65 0,5 0,6

10000 12000 10000

7500

10000

8500 *

11336 12000

8000

0,8 0* 0,4 0,6 0* 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,5 0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,6 0* 0,3 0,4 0,5 0* 0,8 0* 0,1 0,5 0,35 0,6 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 0* 0,8 0,8 0,2 0,4 0* 0,6 0* 0* 0,5 0,7 0,3 0,7 0,8 0* 0,5 0,6 0* 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,2 0* 0,5 0,6 0,6 0* 0,6 0* 0,4 0,1 0* 0,5 0* 0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,65 0,2 0,3 0* 0* 0,2 0,5 0* 0,8 0* 0,4 0,2 0,3 0,5 0* 0,25 0,2 0,3 0* 0* 0,35 0,1 0,6 0,8 0,8 0,5 0,3 0,8 0* 0,65 0,5 0,6

10000 12000 10000

7500

10000

8500 *

11336 10000

8000

A132 A129 A130 A134 A137 A135 A138 A139 A143 A145 A146 A149 A150 A153 A154 A155 A158 A157 A159 A160 A161 A162 A163 A164 A166 A165 A167 A171 A172 A173 A175 A176 A177 A178 A179 A180 A182 A183 A181 A184 A185 A186 A187 A188 A189 A191 A192 A193 A194 A201 A195 A196 A197 A198 A199 A200 A202 A203 A204 A206 A205 A207 A208 A210 A211 A214 A216 A217 A218 A220 A221 A222 A223 A224 A225 A226 A228 A229 A227 A230 A231 A233 A234 A235 A236 A237 A238 A239 A240 A241 A242 A243 A244 A246 A245 A249 A251 A252 A253 A254 A255 A256 A257 A258 A259 A260 A261

-I-

ALBANO LAZIALE ALBANO SANT’ALESSANDRO ALBANO VERCELLESE ALBAREDO ARNABOLDI ALBAREDO D’ADIGE ALBAREDO PER SAN MARCO ALBARETO ALBARETTO DELLA TORRE ALBAVILLA ALBENGA ALBERA LIGURE ALBEROBELLO ALBERONA ALBESE CON CASSANO ALBETTONE ALBI ALBIANO ALBIANO D’IVREA ALBIATE ALBIDONA ALBIGNASEGO ALBINEA ALBINO ALBIOLO ALBISOLA SUPERIORE ALBISSOLA MARINA ALBIZZATE ALBONESE ALBOSAGGIA ALBUGNANO ALBUZZANO ALCAMO ALCARA LI FUSI ALDENO ALDINO .ALDEIN. ALES ALESSANDRIA ALESSANDRIA DEL CARRETTO ALESSANDRIA DELLA ROCCA ALESSANO ALEZIO ALFANO ALFEDENA ALFIANELLO ALFIANO NATTA ALFONSINE ALGHERO ALGUA ALI’ ALI’ TERME ALIA ALIANO ALICE BEL COLLE ALICE CASTELLO ALICE SUPERIORE ALIFE ALIMENA ALIMINUSA ALLAI ALLEGHE ALLEIN ALLERONA ALLISTE ALLUMIERE ALLUVIONI CAMBIO’ ALME’ ALMENNO SAN BARTOLOMEO ALMENNO SAN SALVATORE ALMESE ALONTE ALPETTE ALPIGNANO ALSENO ALSERIO ALTAMURA ALTARE ALTAVILLA IRPINA ALTAVILLA MILICIA ALTAVILLA MONFERRATO ALTAVILLA SILENTINA ALTAVILLA VICENTINA ALTIDONA ALTILIA ALTINO ALTISSIMO ALTIVOLE ALTO ALTOFONTE ALTOMONTE ALTOPASCIO ALVIANO ALVIGNANO ALVITO ALZANO LOMBARDO ALZANO SCRIVIA ALZATE BRIANZA AMALFI AMANDOLA AMANTEA AMARO AMARONI AMASENO AMATO AMATRICE AMBIVERE AMBLAR AMEGLIA

PROV.

RM BG VC PV VR SO PR CN CO SV AL BA FG CO VI CZ TN TO MI CS PD RE BG CO SV SV VA PV SO AT PV TP ME TN BZ OR AL CS AG LE LE SA AQ BS AL RA SS BG ME ME PA MT AL VC TO CE PA PA OR BL AO TR LE RM AL BG BG BG TO VI TO TO PC CO BA SV AV PA AL SA VI AP CS CH VI TV CN PA CS LU TR CE FR BG AL CO SA AP CS UD CZ FR CZ RI BG TN SP

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0,1 0,3 0* 0,7 0* 0,4 0,5 0,3 0,6 0,2 0,4 0 0,4 0,1 0,6 0* 0,5 0,6 0,2 0,5 0,4 0,5 0,1 0,8 0,8 0,5 0* 0* 0,3 0,4 0,8 0,6 0* 0* 0* 0,5 0* 0* 0,6 0,2 0,3 0* 0* 0,2 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0* 0,6 0,1 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0* 0,1 0,45 0,2 0,5 0,35 0,5 0,1 0,5 0,3 0,7 0* 0,8 0,7 0,5 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5 0,6 0* 0,4 0,8 0,2 0,4 0,4 0* 0,8

*

*

10500

10000

6000 *

8000

*

*

8000 7000

10500

7500

0,8 0,1 0,3 0* 0,7 0* 0,4 0,5 0,3 0,6 0,2 0,4 0 0,4 0,1 0,6 0* 0,5 0,6 0,2 0,5 0,4 0,5 0,1 0,8 0,8 0,5 0* 0* 0,3 0,4 0,8 0,6 0* 0* 0* 0,5 0* 0* 0,6 0,2 0,3 0* 0* 0,2 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0* 0,6 0,1 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0* 0,1 0,45 0,2 0,5 0,35 0,5 0,1 0,5 0,3 0,7 0* 0,8 0,7 0,5 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5 0,6 0* 0,4 0,8 0,2 0,4 0,4 0* 0,8

*

*

10679

10000

6000 *

8000

*

*

8000 7000

10500

7500

CODICE CATASTALE COMUNE

A262 A263 A264 A265 A267 A268 A269 A270 A271 A272 A274 A273 A275 A278 A280 A281 A282 A283 A284 A285 A286 A287 A288 A290 A291 A292 A293 A294 A295 A297 A296 A299 A301 A302 A303 A304 A306 A305 A309 A312 A313 A314 A315 A317 A318 A319 A320 A321 A323 A324 A325 A326 A327 A328 A329 A330 A333 A332 A334 A335 A337 A338 A339 A340 A341 A343 A344 A346 A347 A348 A350 A351 A352 A354 A357 A358 A359 A360 A363 A365 A366 A367 A369 A370 A371 A372 A373 A374 A375 A376 A377 A379 A380 M213 A382 A383 A385 A386 A387 A388 A389 A390 A391 A392 A393 A394 A396 A397 A398 A399 A400 A401 A402 A403 A405 A407 A409 A412 A413 A414 A415 A418 A419 A424 A421 A422 A425 A427

AMELIA AMENDOLARA AMENO AMOROSI AMPEZZO ANACAPRI ANAGNI ANCARANO ANCONA ANDALI ANDALO ANDALO VALTELLINO ANDEZENO ANDORA ANDORNO MICCA ANDRANO ANDRATE ANDREIS ANDRETTA ANDRIA ANDRIANO .ANDRIAN. ANELA ANFO ANGERA ANGHIARI ANGIARI ANGOLO TERME ANGRI ANGROGNA ANGUILLARA SABAZIA ANGUILLARA VENETA ANNICCO ANNONE DI BRIANZA ANNONE VENETO ANOIA ANTEGNATE ANTERIVO .ALTREI. ANTEY-SAINT-ANDRE’ ANTICOLI CORRADO ANTIGNANO ANTILLO ANTONIMINA ANTRODOCO ANTRONA SCHIERANCO ANVERSA DEGLI ABRUZZI ANZANO DEL PARCO ANZANO DI PUGLIA ANZI ANZIO ANZOLA DELL’EMILIA ANZOLA D’OSSOLA AOSTA APECCHIO APICE APIRO APOLLOSA APPIANO GENTILE APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER. APPIGNANO APPIGNANO DEL TRONTO APRICA APRICALE APRICENA APRIGLIANO APRILIA AQUARA AQUILA D’ARROSCIA AQUILEIA AQUILONIA AQUINO ARADEO ARAGONA ARAMENGO ARBA ARBOREA ARBORIO ARBUS ARCADE ARCE ARCENE ARCEVIA ARCHI ARCIDOSSO ARCINAZZO ROMANO ARCISATE ARCO ARCOLA ARCOLE ARCONATE ARCORE ARCUGNANO ARDARA ARDAULI ARDEA ARDENNO ARDESIO ARDORE ARENA ARENA PO ARENZANO ARESE AREZZO ARGEGNO ARGELATO ARGENTA ARGENTERA ARGUELLO ARGUSTO ARI ARIANO IRPINO ARIANO NEL POLESINE ARICCIA ARIELLI ARIENZO ARIGNANO ARITZO ARIZZANO ARLENA DI CASTRO ARLUNO ARMENO ARMENTO ARMO ARMUNGIA ARNAD ARNARA ARNASCO ARNESANO AROLA

SALDO 2008

PROV.

TR CS NO BN UD NA FR TE AN CZ TN SO TO SV BI LE TO PN AV BA BZ SS BS VA AR VR BS SA TO RM PD CR LC VE RC BG BZ AO RM AT ME RC RI VB AQ CO FG PZ RM BO VB AO PU BN MC BN CO BZ MC AP SO IM FG CS LT SA IM UD AV FR LE AG AT PN OR VC CA TV FR BG AN CH GR RM VA TN SP VR MI MI VI SS OR RM SO BG RC VV PV GE MI AR CO BO FE CN CN CZ CH AV RO RM CH CE TO NU VB VT MI NO PZ IM CA AO FR SV LE VB

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,8 0* 0* 0,3 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,4 0* 0,7 0,5 0,5 0* 0,5 0,6 0* 0* 0* 0,7 0* 0,3 0,2 0,8 0,5 0,8 0,8 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0* 0* 0,2 0,3 0,6 0,4 0,8 0* 0* 0,2 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,3 0,5 0,5 0,7 0,4 0* 0,3 0,65 0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0* 0* 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,4 0,5 0,1 0,7 0* 0* 0,4 0* 0,6 0,8 0* 0,5 0,2 0,55 0,5 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0* 0,8 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0* 0,8 0* 0* 0,4 0,8 0,4 0*

8000

7500

10500

12000

10000 8000

6500

10000

7500

*

10000 8000

12000

0,8 0* 0* 0,3 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,4 0* 0,7 0,5 0,5 0* 0,5 0,6 0* 0* 0* 0,7 0* 0,3 0,2 0,8 0,5 0,8 0,8 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0* 0* 0,2 0,3 0,6 0,4 0,8 0* 0* 0,2 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,3 0,5 0,5 0,7 0,4 0* 0,3 0,65 0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0* 0* 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,4 0,5 0,1 0,7 0* 0* 0,4 0* 0,6 0,8 0* 0,5 0,2 0,55 0,5 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0* 0,8 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0* 0,8 0* 0* 0,4 0,8 0,4 0*

8000

7500

10500

12000

10000 8000

6500

10000

7500

*

* 10000 8000

12000

A429 A430 A431 A432 A433 A434 A435 A437 A436 A438 A439 A441 A443 A444 A445 A446 A447 A448 A449 A451 A452 A453 A440 A454 A455 A456 A458 A459 A460 A461 A462 A463 A464 A465 A467 A466 A470 A471 A473 A474 A475 A476 A477 A478 A479 A480 A481 A482 A484 A485 A486 A487 A488 A489 A490 A491 A492 A493 A494 A495 A496 A497 A499 A501 A502 A503 A506 A507 A508 A509 A511 A512 A514 A515 A516 A517 A518 A519 M258 A520 A521 A522 A523 A094 A108 A525 A526 A527 A530 A529 A528 A531 A532 A533 A534 A535 A536 M214 A537 A540 A538 A539 A541 A542 A544 A546 A547 A552 A551 A550 A553 A555 A557 A560 A564 A565 A567 A568 A566 A570 A572 A574 A573 A569 A571 A575 A576 A577

- II -

ARONA AROSIO ARPAIA ARPAISE ARPINO ARQUA’ PETRARCA ARQUA’ POLESINE ARQUATA DEL TRONTO ARQUATA SCRIVIA ARRE ARRONE ARSAGO SEPRIO ARSIE’ ARSIERO ARSITA ARSOLI ARTA TERME ARTEGNA ARTENA ARTOGNE ARVIER ARZACHENA ARZAGO D’ADDA ARZANA ARZANO ARZENE ARZERGRANDE ARZIGNANO ASCEA ASCIANO ASCOLI PICENO ASCOLI SATRIANO ASCREA ASIAGO ASIGLIANO VENETO ASIGLIANO VERCELLESE ASOLA ASOLO ASSAGO ASSEMINI ASSISI ASSO ASSOLO ASSORO ASTI ASUNI ATELETA ATELLA ATENA LUCANA ATESSA ATINA ATRANI ATRI ATRIPALDA ATTIGLIANO ATTIMIS ATZARA AUDITORE AUGUSTA AULETTA AULLA AURANO AURIGO AURONZO DI CADORE AUSONIA AUSTIS AVEGNO AVELENGO .HAFLING. AVELLA AVELLINO AVERARA AVERSA AVETRANA AVEZZANO AVIANO AVIATICO AVIGLIANA AVIGLIANO AVIGLIANO UMBRO AVIO AVISE AVOLA AVOLASCA AYAS AYMAVILLES AZEGLIO AZZANELLO AZZANO D’ASTI AZZANO DECIMO AZZANO MELLA AZZANO SAN PAOLO AZZATE AZZIO AZZONE BACENO BACOLI BADALUCCO BADESI BADIA .ABTEI. BADIA CALAVENA BADIA PAVESE BADIA POLESINE BADIA TEDALDA BADOLATO BAGALADI BAGHERIA BAGNACAVALLO BAGNARA CALABRA BAGNARA DI ROMAGNA BAGNARIA BAGNARIA ARSA BAGNASCO BAGNATICA BAGNI DI LUCCA BAGNO A RIPOLI BAGNO DI ROMAGNA BAGNOLI DEL TRIGNO BAGNOLI DI SOPRA BAGNOLI IRPINO BAGNOLO CREMASCO BAGNOLO DEL SALENTO BAGNOLO DI PO BAGNOLO IN PIANO BAGNOLO MELLA BAGNOLO PIEMONTE BAGNOLO SAN VITO BAGNONE BAGNOREGIO

PROV.

NO CO BN BN FR PD RO AP AL PD TR VA BL VI TE RM UD UD RM BS AO SS BG NU NA PN PD VI SA SI AP FG RI VI VI VC MN TV MI CA PG CO OR EN AT OR AQ PZ SA CH FR SA TE AV TR UD NU PU SR SA MS VB IM BL FR NU GE BZ AV AV BG CE TA AQ PN BG TO PZ TR TN AO SR AL AO AO TO CR AT PN BS BG VA VA BG VB NA IM SS BZ VR PV RO AR CZ RC PA RA RC RA PV UD CN BG LU FI FC IS PD AV CR LE RO RE BS CN MN MS VT

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,15 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,8 0 0* 0* 0,5 0* 0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,4 0* 0,4 0,4 0,4 0 0,8 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0* 0,6 0* 0,5 0,8 0* 0,6 0,1 0,8 0,5 0,3 0* 0,6 0,5 0* 0,5 0,8 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0* 0 0,8 0,2 0* 0* 0,7 0,6 0,2 0* 0 0,5 0,5 0,15 0,6 0* 0,6 0,7 0* 0* 0,8 0,8 0,8 0* 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0* 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,7 0,5 0,35 0* 0,5 0,5 0,4

10000 16000

12000

8500 8500

10000

8000

8000 6000

* 7500

8000

8000 8000 8000

* 10170 10000 11000 15000

0,15 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,8 0 0* 0* 0,5 0* 0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,4 0* 0,4 0,4 0,4 0 0,8 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0* 0,6 0* 0,5 0,8 0* 0,6 0,1 0,8 0,5 0,3 0* 0,6 0,5 0* 0,5 0,8 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0* 0 0,8 0,2 0* 0* 0,7 0,6 0,2 0* 0 0,5 0,5 0,15 0,6 0* 0,6 0,7 0* 0* 0,8 0,8 0,8 0* 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0* 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,7 0,5 0,35 0* 0,5 0,5 0,4

10000 16000

12000

8500 8500

10000

8000

8000 6000

* 7500

8000

8000 8000 8000

* 10170 10000 11000 15000

CODICE CATASTALE COMUNE

A578 A579 A580 A581 A584 A586 A587 A588 A590 A589 A591 A592 A593 A594 A597 A599 A600 A601 A603 A604 A605 A606 A607 A610 A612 A613 A614 A615 A616 A617 A618 A619 A621 A625 A626 A628 A627 A629 A630 A631 A632 A633 A634 A635 A637 A638 A639 A640 A643 A645 A646 A647 A650 A651 A652 A653 A655 A656 A657 A658 A660 A661 A662 A663 A664 A665 A666 A667 A668 A669 A670 A671 A673 A674 A676 A677 A678 A681 A683 A684 A686 A687 A689 A690 A691 A692 A694 A696 A697 A698 A699 A700 A702 A703 A706 A704 A707 A708 A709 A710 A711 A712 A713 A714 A716 A717 A718 A719 A721 A722 A725 A726 A728 A729 A730 A731 A732 A733 A734 A735 A736 A737 A740 A739 A738 A741 A742 A743

BAGOLINO BAIA E LATINA BAIANO BAIARDO BAIRO BAISO BALANGERO BALDICHIERI D’ASTI BALDISSERO CANAVESE BALDISSERO D’ALBA BALDISSERO TORINESE BALESTRATE BALESTRINO BALLABIO BALLAO BALME BALMUCCIA BALOCCO BALSORANO BALVANO BALZOLA BANARI BANCHETTE BANNIO ANZINO BANZI BAONE BARADILI BARAGIANO BARANELLO BARANO D’ISCHIA BARANZATE BARASSO BARATILI SAN PIETRO BARBANIA BARBARA BARBARANO ROMANO BARBARANO VICENTINO BARBARESCO BARBARIGA BARBATA BARBERINO DI MUGELLO BARBERINO VAL D’ELSA BARBIANELLO BARBIANO .BARBIAN. BARBONA BARCELLONA POZZO DI GOTTO BARCHI BARCIS BARD BARDELLO BARDI BARDINETO BARDOLINO BARDONECCHIA BAREGGIO BARENGO BARESSA BARETE BARGA BARGAGLI BARGE BARGHE BARI BARI SARDO BARIANO BARICELLA BARILE BARISCIANO BARLASSINA BARLETTA BARNI BAROLO BARONE CANAVESE BARONISSI BARRAFRANCA BARRALI BARREA BARUMINI BARZAGO BARZANA BARZANO’ BARZIO BASALUZZO BASCAPE’ BASCHI BASCIANO BASELGA DI PINE’ BASELICE BASIANO BASICO’ BASIGLIO BASILIANO BASSANO BRESCIANO BASSANO DEL GRAPPA BASSANO IN TEVERINA BASSANO ROMANO BASSIANO BASSIGNANA BASTIA MONDOVI’ BASTIA UMBRA BASTIDA DE’ DOSSI BASTIDA PANCARANA BASTIGLIA BATTAGLIA TERME BATTIFOLLO BATTIPAGLIA BATTUDA BAUCINA BAULADU BAUNEI BAVENO BAZZANO BEDERO VALCUVIA BEDIZZOLE BEDOLLO BEDONIA BEDULITA BEE BEINASCO BEINETTE BELCASTRO BELFIORE BELFORTE ALL’ISAURO BELFORTE DEL CHIENTI BELFORTE MONFERRATO BELGIOIOSO BELGIRATE BELLA

SALDO 2008

PROV.

BS CE AV IM TO RE TO AT TO CN TO PA SV LC CA TO VC VC AQ PZ AL SS TO VB PZ PD OR PZ CB NA MI VA OR TO AN VT VI CN BS BG FI FI PV BZ PD ME PU PN AO VA PR SV VR TO MI NO OR AQ LU GE CN BS BA NU BG BO PZ AQ MI BA CO CN TO SA EN CA AQ CA LC BG LC LC AL PV TR TE TN BN MI ME MI UD BS VI VT VT LT AL CN PG PV PV MO PD CN SA PV PA OR NU VB BO VA BS TN PR BG VB TO CN CZ VR PU MC AL PV VB PZ

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,5 0,2 0,2 0,4 0* 0,5 0,7 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,35 0* 0* 0* 0* 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,8 0,8 0,3 0* 0,4 0,4 0* 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,8 0,5 0,5 0* 0* 0,2 0,6 0* 0,4 0* 0,7 0,5 0* 0* 0,7 0,35 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 0,8 0* 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0* 0,2 0* 0* 0,4 0,4 0* 0* 0,3 0,4 0,4 0,5 0* 0,2 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0* 0,6 0,4 0* 0,3 0,6 0,8 0,5 0,1 0,6 0* 0* 0,6 0,7 0,4 0,3 0* 0,5 0,5 0,65 0,45 0,1 0* 0,4 0,6 0,2 0* 0,75 0,2 0,8

* 9000

8000

* 12000

7150

* 10000

10500

8500

10000

11000 12000

12000

7500

12000 10000

14000

0,4 0,5 0,2 0,2 0,4 0* 0,5 0,7 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,35 0* 0* 0* 0* 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,8 0,8 0,3 0* 0,4 0,4 0* 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,8 0,5 0,5 0* 0* 0,2 0,6 0* 0,4 0* 0,7 0,5 0* 0* 0,7 0,35 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 0,8 0* 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0* 0,2 0* 0* 0,4 0,4 0* 0* 0,3 0,4 0,4 0,5 0* 0,2 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0* 0,6 0,4 0* 0,3 0,6 0,8 0,5 0,1 0,6 0* 0* 0,6 0,7 0,4 0,3 0* 0,5 0,5 0,65 0,45 0,1 0* 0,4 0,6 0,2 0* 0,7 0,2 0,8

* 9000

8000

* 12000

7150

* 10000

10500

8500

10000

11000 12000

12000

7500

12000 10000

14000

A744 A745 A746 A747 A749 A750 A751 A752 M294 A755 A756 A757 A759 A762 A763 A761 A765 A764 A760 A766 A768 A772 A774 A773 A769 A770 A776 A777 A778 A779 A780 A781 A782 A783 A784 A785 A786 A787 A788 A789 A791 A792 A793 A794 A795 A796 A798 A799 A801 A802 A804 A805 A806 A808 A809 A810 A811 A812 A813 A816 A817 A815 A818 A819 A820 A821 A823 A825 A826 A827 A831 A832 A834 A835 A836 A837 A839 A841 A842 A843 A844 A845 A846 A847 A848 A849 A850 A851 A852 A853 A854 A855 A856 A859 A861 A863 A864 A866 A870 A872 A874 A876 A877 A878 A880 A881 A882 A883 A884 A885 A887 A889 A891 A892 A893 A894 A895 A896 A897 A898 A901 A902 A903 A857 A904 A905 M268 A906

- III -

BELLAGIO BELLANO BELLANTE BELLARIA-IGEA MARINA BELLEGRA BELLINO BELLINZAGO LOMBARDO BELLINZAGO NOVARESE BELLIZZI BELLONA BELLOSGUARDO BELLUNO BELLUSCO BELMONTE CALABRO BELMONTE CASTELLO BELMONTE DEL SANNIO BELMONTE IN SABINA BELMONTE MEZZAGNO BELMONTE PICENO BELPASSO BELSITO BELVEDERE DI SPINELLO BELVEDERE LANGHE BELVEDERE MARITTIMO BELVEDERE OSTRENSE BELVEGLIO BELVI BEMA BENE LARIO BENE VAGIENNA BENESTARE BENETUTTI BENEVELLO BENEVENTO BENNA BENTIVOGLIO BERBENNO BERBENNO DI VALTELLINA BERCETO BERCHIDDA BEREGAZZO CON FIGLIARO BEREGUARDO BERGAMASCO BERGAMO BERGANTINO BERGEGGI BERGOLO BERLINGO BERNALDA BERNAREGGIO BERNATE TICINO BERNEZZO BERRA BERSONE BERTINORO BERTIOLO BERTONICO BERZANO DI SAN PIETRO BERZANO DI TORTONA BERZO DEMO BERZO INFERIORE BERZO SAN FERMO BESANA IN BRIANZA BESANO BESATE BESENELLO BESENZONE BESNATE BESOZZO BESSUDE BETTOLA BETTONA BEURA-CARDEZZA BEVAGNA BEVERINO BEVILACQUA BEZZECCA BIANCAVILLA BIANCHI BIANCO BIANDRATE BIANDRONNO BIANZANO BIANZE’ BIANZONE BIASSONO BIBBIANO BIBBIENA BIBBONA BIBIANA BICCARI BICINICCO BIDONI’ BIELLA BIENNO BIENO BIENTINA BIGARELLO BINAGO BINASCO BINETTO BIOGLIO BIONAZ BIONE BIRORI BISACCIA BISACQUINO BISCEGLIE BISEGNA BISENTI BISIGNANO BISTAGNO BISUSCHIO BITETTO BITONTO BITRITTO BITTI BIVONA BIVONGI BIZZARONE BLEGGIO INFERIORE BLEGGIO SUPERIORE BLELLO BLERA BLESSAGNO BLEVIO BLUFI BOARA PISANI

PROV.

CO LC TE RN RM CN MI NO SA CE SA BL MI CS FR IS RI PA AP CT CS KR CN CS AN AT NU SO CO CN RC SS CN BN BI BO BG SO PR SS CO PV AL BG RO SV CN BS MT MI MI CN FE TN FC UD LO AT AL BS BS BG MI VA MI TN PC VA VA SS PC PG VB PG SP VR TN CT CS RC NO VA BG VC SO MI RE AR LI TO FG UD OR BI BS TN PI MN CO MI BA BI AO BS NU AV PA BA AQ TE CS AL VA BA BA BA NU AG RC CO TN TN BG VT CO CO PA PD

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,7 0,6 0* 0,5 0* 0,35 0,5 0,8 0,1 0,2 0,6 0,3 0,8 0* 0* 0,6 0* 0,5 0* 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,7 0,5 0* 0,2 0,8 0,5 0,4 0,6 0* 0,4 0* 0* 0,5 0,2 0,6 0,8 0* 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0* 0,6 0* 0,2 0,5 0,1 0* 0,1 0 0* 0,5 0,5 0,4 0,6 0* 0,2 0,4 0,4 0* 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0* 0* 0,4 0,4 0* 0,8 0,5 0,6 0* 0,35 0,5 0,3 0* 0,4 0* 0,3 0* 0,5 0* 0* 0* 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0,45 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,5 0,8 0,3 0* 0,4 0,4 0,5 0* 0* 0,65 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,2

7500

7500 *

10000

8500 *

11500

10000

8000

10000 8000

0* 0,7 0,6 0* 0,5 0* 0,35 0,5 0,8 0,1 0,2 0,6 0,3 0,8 0* 0* 0,6 0* 0,5 0* 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,7 0,5 0* 0,2 0,8 0,5 0,4 0,6 0* 0,4 0* 0* 0,5 0,2 0,6 0,8 0* 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0* 0,6 0* 0,2 0,5 0,1 0* 0,1 0 0* 0,5 0,5 0,4 0,6 0* 0,2 0,4 0,4 0* 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0* 0* 0,4 0,4 0* 0,8 0,5 0,6 0* 0,35 0,5 0,3 0* 0,4 0* 0,3 0* 0,5 0* 0* 0* 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0,45 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,5 0,8 0,3 0* 0,4 0,4 0,5 0* 0* 0,65 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,2

7500

7500 *

10000

8500 *

11500

10000

8000

10000 8000

CODICE CATASTALE COMUNE

A909 A910 A911 A912 A914 A916 A918 A919 A920 A922 A925 A929 A930 A931 A932 A933 A937 A940 A941 A944 A945 A946 A947 A948 A949 A950 A952 A953 A954 A955 A956 A957 A958 A959 A960 A961 A963 A962 A964 A965 A967 A968 A970 A971 A972 A973 A975 A976 A977 A978 A979 A981 A982 A983 A984 A986 A987 A988 A989 A990 A991 A993 A998 A992 A995 A999 B001 B002 B003 B005 B007 B009 B010 B026 B028 B033 B035 B017 B036 B037 B038 B043 B044 B042 B006 A996 B046 B011 B015 B013 B016 B018 B019 B020 B021 B024 B025 B029 B030 B031 B008 B040 B041 B048 B049 B051 B054 B055 B056 B057 B058 B061 B062 B063 B064 B067 B068 B069 B070 B073 B071 B075 B076 B077 B078 B079 B080 B081

BOBBIO BOBBIO PELLICE BOCA BOCCHIGLIERO BOCCIOLETO BOCENAGO BODIO LOMNAGO BOFFALORA D’ADDA BOFFALORA SOPRA TICINO BOGLIASCO BOGNANCO BOGOGNO BOIANO BOISSANO BOLANO BOLBENO BOLGARE BOLLATE BOLLENGO BOLOGNA BOLOGNANO BOLOGNETTA BOLOGNOLA BOLOTANA BOLSENA BOLTIERE BOLZANO .BOZEN. BOLZANO NOVARESE BOLZANO VICENTINO BOMARZO BOMBA BOMPENSIERE BOMPIETRO BOMPORTO BONARCADO BONASSOLA BONATE SOPRA BONATE SOTTO BONAVIGO BONDENO BONDO BONDONE BONEA BONEFRO BONEMERSE BONIFATI BONITO BONNANARO BONO BONORVA BONVICINO BORBONA BORCA DI CADORE BORDANO BORDIGHERA BORDOLANO BORE BORETTO BORGARELLO BORGARO TORINESE BORGETTO BORGHETTO D’ARROSCIA BORGHETTO DI BORBERA BORGHETTO DI VARA BORGHETTO LODIGIANO BORGHETTO SANTO SPIRITO BORGHI BORGIA BORGIALLO BORGIO VEREZZI BORGO A MOZZANO BORGO D’ALE BORGO DI TERZO BORGO PACE BORGO PRIOLO BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN GIACOMO BORGO SAN GIOVANNI BORGO SAN LORENZO BORGO SAN MARTINO BORGO SAN SIRO BORGO TICINO BORGO TOSSIGNANO BORGO VAL DI TARO BORGO VALSUGANA BORGO VELINO BORGO VERCELLI BORGOFORTE BORGOFRANCO D’IVREA BORGOFRANCO SUL PO BORGOLAVEZZARO BORGOMALE BORGOMANERO BORGOMARO BORGOMASINO BORGONE SUSA BORGONOVO VAL TIDONE BORGORATTO ALESSANDRINO BORGORATTO MORMOROLO BORGORICCO BORGOROSE BORGOSATOLLO BORGOSESIA BORMIDA BORMIO BORNASCO BORNO BORONEDDU BORORE BORRELLO BORRIANA BORSO DEL GRAPPA BORTIGALI BORTIGIADAS BORUTTA BORZONASCA BOSA BOSARO BOSCHI SANT’ANNA BOSCO CHIESANUOVA BOSCO MARENGO BOSCONERO BOSCOREALE BOSCOTRECASE BOSENTINO BOSIA BOSIO BOSISIO PARINI

SALDO 2008

PROV.

PC TO NO CS VC TN VA LO MI GE VB NO CB SV SP TN BG MI TO BO PE PA MC NU VT BG BZ NO VI VT CH CL PA MO OR SP BG BG VR FE TN TN BN CB CR CS AV SS SS SS CN RI BL UD IM CR PR RE PV TO PA IM AL SP LO SV FC CZ TO SV LU VC BG PU PV CN BS LO FI AL PV NO BO PR TN RI VC MN TO MN NO CN NO IM TO TO PC AL PV PD RI BS VC SV SO PV BS OR NU CH BI TV NU SS SS GE NU RO VR VR AL TO NA NA TN CN AL LC

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,8 0,5 0* 0,1 0,4 0* 0,5 0,8 0,7 0,8 0* 0,6 0,4 0,2 0,4 0* 0 0,2 0,5 0,7 0,4 0,65 0,4 0* 0,4 0,2 0,2 0,2 0* 0,6 0,5 0,5 0* 0,3 0* 0* 0,2 0,5 0,8 0,6 0* 0* 0,8 0* 0,3 0,8 0,8 0* 0* 0* 0* 0,4 0* 0,2 0,2 0* 0,3 0,4 0,1 0,3 0,8 0,6 0,5 0* 0,8 0,6 0* 0,5 0,2 0,6 0,8 0,4 0* 0,8 0,4 0,5 0,58 0,3 0,55 0,8 0,5 0,5 0,4 0,65 0* 0,4 0,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 0,35 0,2 0,6 0* 0,2 0,4 0,2 0,15 0,8 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,4 0* 0* 0* 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0* 0,3 0* 0,5

12000 7000 28000

8000

8500

8000 10000 11000

8000 8000 10000

* 8000 8208

7500

*

8000

0,8 0,5 0* 0,1 0,4 0* 0,5 0,8 0,7 0,8 0* 0,6 0,4 0,2 0,4 0* 0 0,2 0,5 0,7 0,4 0,65 0,4 0* 0,4 0,2 0,2 0,2 0* 0,6 0,5 0,5 0* 0,3 0* 0* 0,2 0,5 0,8 0,6 0* 0* 0,8 0* 0,3 0,8 0,8 0* 0* 0* 0* 0,4 0* 0,2 0,2 0* 0,3 0,4 0,1 0,3 0,8 0,6 0,5 0* 0,8 0,6 0* 0,5 0,2 0,6 0,8 0,4 0* 0,8 0,4 0,5 0,58 0,3 0,55 0,8 0,5 0,5 0,4 0,65 0* 0,4 0,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 0,35 0,2 0,6 0* 0,2 0,4 0,2 0,15 0,8 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,4 0* 0* 0* 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0* 0,3 0* 0,5

12000 7000 28000

8000

8500

8000 10000 14000

8000 8000 10000

* 8000 8208

7500

*

8000

B082 B083 B084 B085 B086 B088 B091 B094 B097 B099 B098 B100 B101 B102 A720 B104 B105 B106 B107 B109 B110 B111 B112 B114 B115 B116 B117 B118 B120 B121 B123 B124 B126 B128 B131 B132 B134 B135 B136 B137 B138 B140 B141 B142 B143 B144 B145 B149 B150 B152 B153 B154 B156 B157 B158 B159 B160 B161 B162 B165 B166 B167 B169 B171 B172 B173 B175 B176 B178 B179 B180 B181 B182 B183 B184 B185 B187 B188 B191 B192 B193 B194 B195 B196 B197 B198 B200 B201 B202 B203 B204 B205 B207 B209 B212 B213 B214 B215 B216 B217 B218 B219 B220 B221 B223 B225 B227 B228 B229 B230 B232 B234 B235 B236 B237 B238 B239 B240 B242 B243 B246 B247 B248 B249 B250 B251 B255 B256

- IV -

BOSNASCO BOSSICO BOSSOLASCO BOTRICELLO BOTRUGNO BOTTANUCO BOTTICINO BOTTIDDA BOVA BOVA MARINA BOVALINO BOVEGNO BOVES BOVEZZO BOVILLE ERNICA BOVINO BOVISIO-MASCIAGO BOVOLENTA BOVOLONE BOZZOLE BOZZOLO BRA BRACCA BRACCIANO BRACIGLIANO BRAIES .PRAGS. BRALLO DI PREGOLA BRANCALEONE BRANDICO BRANDIZZO BRANZI BRAONE BREBBIA BREDA DI PIAVE BREGANO BREGANZE BREGNANO BREGUZZO BREIA BREMBATE BREMBATE DI SOPRA BREMBILLA BREMBIO BREME BRENDOLA BRENNA BRENNERO .BRENNER. BRENO BRENTA BRENTINO BELLUNO BRENTONICO BRENZONE BRESCELLO BRESCIA BRESIMO BRESSANA BOTTARONE BRESSANONE .BRIXEN. BRESSANVIDO BRESSO BREZ BREZZO DI BEDERO BRIAGLIA BRIATICO BRICHERASIO BRIENNO BRIENZA BRIGA ALTA BRIGA NOVARESE BRIGNANO GERA D’ADDA BRIGNANO-FRASCATA BRINDISI BRINDISI MONTAGNA BRINZIO BRIONA BRIONE BRIONE BRIOSCO BRISIGHELLA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA BRISSOGNE BRITTOLI BRIVIO BROCCOSTELLA BROGLIANO BROGNATURO BROLO BRONDELLO BRONI BRONTE BRONZOLO .BRANZOLL. BROSSASCO BROSSO BROVELLO-CARPUGNINO BROZOLO BRUGHERIO BRUGINE BRUGNATO BRUGNERA BRUINO BRUMANO BRUNATE BRUNELLO BRUNICO .BRUNECK. BRUNO BRUSAPORTO BRUSASCO BRUSCIANO BRUSIMPIANO BRUSNENGO BRUSSON BRUZOLO BRUZZANO ZEFFIRIO BUBBIANO BUBBIO BUCCHERI BUCCHIANICO BUCCIANO BUCCINASCO BUCCINO BUCINE BUDDUSO’ BUDOIA BUDONI BUDRIO BUGGERRU BUGGIANO BUGLIO IN MONTE BUGNARA

PROV.

PV BG CN CZ LE BG BS SS RC RC RC BS CN BS FR FG MI PD VR AL MN CN BG RM SA BZ PV RC BS TO BG BS VA TV VA VI CO TN VC BG BG BG LO PV VI CO BZ BS VA VR TN VR RE BS TN PV BZ VI MI TN VA CN VV TO CO PZ CN NO BG AL BR PZ VA NO BS TN MI RA VA AO PE LC FR VI VV ME CN PV CT BZ CN TO VB TO MI PD SP PN TO BG CO VA BZ AT BG TO NA VA BI AO TO RC MI AT SR CH BN MI SA AR SS PN NU BO CA PT SO AQ

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 0,6 0,4 0,8 0,2 0* 0,4 0,8 0* 0,6 0* 0* 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0* 0,4 0,4 0,8 0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0,2 0,2 0,8 0* 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6 0* 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0* 0,4 0,6 0,5 0* 0,5 0* 0,5 0,7 0,2 0* 0,4 0,5 0,7 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,8 0* 0,6 0,5 0* 0,7 0* 0* 0,4 0* 0,4 0,7 0* 0,6 0* 0,45 0,5 0,8 0,4 0* 0,8 0,8 0* 0* 0,1 0,6 0* 0,2 0,4 0,5 0,5 0* 0,2

10000

10000 8500 7500

10000 10000

15000 10000 8000

* 8000

10000

10000

7500 7500

10000

11000 8500

10000 12000

9000

15000

7500

10000 * 8000

0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 0,6 0,4 0,8 0,2 0* 0,4 0,8 0* 0,6 0* 0* 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0* 0,4 0,4 0,8 0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0,2 0,2 0,8 0* 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6 0* 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0* 0,4 0,6 0,5 0* 0,5 0* 0,5 0,7 0,2 0* 0,4 0,5 0,7 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,8 0* 0,6 0,5 0* 0,7 0* 0* 0,4 0* 0,4 0,7 0* 0,6 0* 0,45 0,5 0,8 0,4 0* 0,8 0,8 0* 0* 0,1 0,6 0* 0,2 0,4 0,5 0,5 0* 0,2

10000

10000 8500 7500

10000 10000

15000 10000 8000

* 8000

10000

10000

7500 7500

10000

11000 8500

10000 12000

9000

15000

7500

10000 * 8000

CODICE CATASTALE COMUNE

B258 B259 B261 B262 B264 B265 B266 B267 B269 B270 B272 B274 B275 B276 B278 B279 B280 B281 B282 B283 B284 B285 B286 B287 B288 B289 B292 B293 B294 B295 B296 B297 B300 B301 B302 B303 B304 B305 B306 B309 B320 B311 B313 B314 B315 B319 B326 B328 B332 B335 B345 B346 B347 B349 B350 B351 B352 B354 B355 B358 B357 B359 B360 B361 B362 B364 B365 B366 B367 B368 B369 B371 B374 B375 B376 B377 B378 B379 B380 B381 B382 B383 B384 B385 B386 B388 B389 B390 B391 B392 B393 B394 B395 B396 B397 B398 B399 B400 B402 B403 B404 B405 B406 B408 B410 B409 B413 B415 B416 B417 B418 B419 B423 B424 B425 B426 B427 B428 B429 B430 B431 B432 B433 B434 B435 B436 B437 B439

BUGUGGIATE BUJA BULCIAGO BULGAROGRASSO BULTEI BULZI BUONABITACOLO BUONALBERGO BUONCONVENTO BUONVICINO BURAGO DI MOLGORA BURCEI BURGIO BURGOS BURIASCO BUROLO BURONZO BUSACHI BUSALLA BUSANA BUSANO BUSCA BUSCATE BUSCEMI BUSETO PALIZZOLO BUSNAGO BUSSERO BUSSETO BUSSI SUL TIRINO BUSSO BUSSOLENGO BUSSOLENO BUSTO ARSIZIO BUSTO GAROLFO BUTERA BUTI BUTTAPIETRA BUTTIGLIERA ALTA BUTTIGLIERA D’ASTI BUTTRIO CA’ D’ANDREA CABELLA LIGURE CABIATE CABRAS CACCAMO CACCURI CADEGLIANO-VICONAGO CADELBOSCO DI SOPRA CADEO CADERZONE CADONEGHE CADORAGO CADREZZATE CAERANO DI SAN MARCO CAFASSE CAGGIANO CAGLI CAGLIARI CAGLIO CAGNANO AMITERNO CAGNANO VARANO CAGNO CAGNO’ CAIANELLO CAIAZZO CAINES .KUENS. CAINO CAIOLO CAIRANO CAIRATE CAIRO MONTENOTTE CAIVANO CALABRITTO CALALZO DI CADORE CALAMANDRANA CALAMONACI CALANGIANUS CALANNA CALASCA-CASTIGLIONE CALASCIBETTA CALASCIO CALASETTA CALATABIANO CALATAFIMI CALAVINO CALCATA CALCERANICA AL LAGO CALCI CALCIANO CALCINAIA CALCINATE CALCINATO CALCIO CALCO CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE. CALDAROLA CALDERARA DI RENO CALDES CALDIERO CALDOGNO CALDONAZZO CALENDASCO CALENZANO CALESTANO CALICE AL CORNOVIGLIO CALICE LIGURE CALIMERA CALITRI CALIZZANO CALLABIANA CALLIANO CALLIANO CALOLZIOCORTE CALOPEZZATI CALOSSO CALOVETO CALTABELLOTTA CALTAGIRONE CALTANISSETTA CALTAVUTURO CALTIGNAGA CALTO CALTRANO CALUSCO D’ADDA CALUSO CALVAGESE DELLA RIVIERA CALVANICO CALVATONE

SALDO 2008

PROV.

VA UD LC CO SS SS SA BN SI CS MI CA AG SS TO TO VC OR GE RE TO CN MI SR TP MI MI PR PE CB VR TO VA MI CL PI VR TO AT UD CR AL CO OR PA KR VA RE PC TN PD CO VA TV TO SA PU CA CO AQ FG CO TN CE CE BZ BS SO AV VA SV NA AV BL AT AG SS RC VB EN AQ CA CT TP TN VT TN PI MT PI BG BS BG LC BZ MC BO TN VR VI TN PC FI PR SP SV LE AV SV BI AT TN LC CS AT CS AG CT CL PA NO RO VI BG TO BS SA CR

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,5 0* 0,4 0,18 0* 0* 0,5 0* 0,2 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0* 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0* 0,5 0,6 0,6 0* 0,5 0,75 0,4 0,2 0,25 0,5 0,4 0,55 0,4 0,2 0,2 0,3 0,65 0* 0,5 0* 0,4 0,5 0,8 0* 0,5 0,6 0,4 0,1 0* 0,5 0,6 0,7 0* 0* 0,2 0,1 0* 0,5 0,3 0* 0* 0,2 0* 0,5 0,7 0,8 0,4 0,8 0,5 0,2 0,2 0,6 0,4 0* 0* 0,4 0,2 0,8 0* 0,8 0* 0,8 0* 0,4 0* 0,4 0,5 0,45 0* 0,3 0,5 0* 0,4 0,3 0* 0,1 0,3 0,4 0* 0,4 0,6 0,2 0* 0,6 0,4 0* 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,6 0,6 0,4 0,4 0,8 0,2 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2

11000

10000

10000

8000 7500 8000 6000 * 11000

10000 10000

*

7500

8000 10000

9000

15000 9000

7500

19000

7500

0,5 0* 0,4 0,18 0* 0* 0,5 0* 0,2 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0* 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0* 0,5 0,6 0,6 0* 0,5 0,75 0,4 0,2 0,25 0,5 0,4 0,55 0,4 0,2 0,2 0,3 0,65 0* 0,5 0* 0,4 0,5 0,8 0* 0,5 0,6 0,4 0,1 0* 0,5 0,6 0,7 0* 0* 0,2 0,1 0* 0,5 0,3 0* 0* 0,2 0* 0,5 0,7 0,8 0,4 0,8 0,5 0,2 0,2 0,6 0,4 0* 0* 0,4 0,2 0,8 0* 0,8 0* 0,8 0* 0,4 0* 0,4 0,5 0,45 0* 0,3 0,5 0* 0,4 0,3 0* 0,1 0,3 0,4 0* 0,4 0,6 0,2 0* 0,6 0,4 0* 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,6 0,6 0 0,4 0,8 0,2 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2

11000

10000

10000

8000 7500 8000 6000 * 11000

10000 10000

*

7500

8000 10000

9000

15000 9000

7500

19000

7500

B440 B441 B442 B443 B444 B446 B445 B447 B448 B450 B452 B453 B455 B456 B457 B460 B461 B462 B463 B465 B467 B468 B469 B471 B472 B470 B473 B474 B476 B477 B479 B481 B482 B483 B484 B485 B486 B489 B490 B492 B493 B496 B497 B498 B499 B500 B501 B502 B504 B505 B507 B506 B508 B511 B509 B512 B513 B514 B515 B516 B526 B529 B538 B553 B564 B570 B519 B520 B521 B522 B524 B525 B527 B528 B530 B531 B533 B532 B534 B535 B536 B537 B539 B541 B543 B542 B544 B545 B546 B547 B549 B550 B551 B554 B555 B556 B557 B559 B562 B561 B563 B565 B566 B567 B569 B572 B577 B573 B574 B576 B578 B579 B580 B581 B582 B584 B586 B588 B587 B589 B590 B591 B592 B593 B594 B597 B598 B599

-V-

CALVELLO CALVENE CALVENZANO CALVERA CALVI CALVI DELL’UMBRIA CALVI RISORTA CALVIGNANO CALVIGNASCO CALVISANO CALVIZZANO CAMAGNA MONFERRATO CAMAIORE CAMAIRAGO CAMANDONA CAMASTRA CAMBIAGO CAMBIANO CAMBIASCA CAMBURZANO CAMERANA CAMERANO CAMERANO CASASCO CAMERATA CORNELLO CAMERATA NUOVA CAMERATA PICENA CAMERI CAMERINO CAMEROTA CAMIGLIANO CAMINATA CAMINI CAMINO CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMISANO CAMISANO VICENTINO CAMMARATA CAMO CAMOGLI CAMPAGNA CAMPAGNA LUPIA CAMPAGNANO DI ROMA CAMPAGNATICO CAMPAGNOLA CREMASCA CAMPAGNOLA EMILIA CAMPANA CAMPARADA CAMPEGINE CAMPELLO SUL CLITUNNO CAMPERTOGNO CAMPI BISENZIO CAMPI SALENTINA CAMPIGLIA CERVO CAMPIGLIA DEI BERICI CAMPIGLIA MARITTIMA CAMPIGLIONE FENILE CAMPIONE D’ITALIA CAMPITELLO DI FASSA CAMPLI CAMPO CALABRO CAMPO DI GIOVE CAMPO DI TRENS .FREIENFELD. CAMPO LIGURE CAMPO NELL’ELBA CAMPO SAN MARTINO CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS. CAMPOBASSO CAMPOBELLO DI LICATA CAMPOBELLO DI MAZARA CAMPOCHIARO CAMPODARSEGO CAMPODENNO CAMPODIMELE CAMPODIPIETRA CAMPODOLCINO CAMPODORO CAMPOFELICE DI FITALIA CAMPOFELICE DI ROCCELLA CAMPOFILONE CAMPOFIORITO CAMPOFORMIDO CAMPOFRANCO CAMPOGALLIANO CAMPOLATTARO CAMPOLI APPENNINO CAMPOLI DEL MONTE TABURNO CAMPOLIETO CAMPOLONGO AL TORRE CAMPOLONGO MAGGIORE CAMPOLONGO SUL BRENTA CAMPOMAGGIORE CAMPOMARINO CAMPOMORONE CAMPONOGARA CAMPORA CAMPOREALE CAMPORGIANO CAMPOROSSO CAMPOROTONDO DI FIASTRONE CAMPOROTONDO ETNEO CAMPOSAMPIERO CAMPOSANO CAMPOSANTO CAMPOSPINOSO CAMPOTOSTO CAMUGNANO CANAL SAN BOVO CANALE CANALE D’AGORDO CANALE MONTERANO CANARO CANAZEI CANCELLARA CANCELLO ED ARNONE CANDA CANDELA CANDELO CANDIA CANAVESE CANDIA LOMELLINA CANDIANA CANDIDA CANDIDONI CANDIOLO CANEGRATE CANELLI CANEPINA CANEVA CANEVINO

PROV.

PZ VI BG PZ BN TR CE PV MI BS NA AL LU LO BI AG MI TO VB BI CN AN AT BG RM AN NO MC SA CE PC RC AL UD CR VI AG CN GE SA VE RM GR CR RE CS MI RE PG VC FI LE BI VI LI TO CO TN TE RC AQ BZ GE LI PD BZ CB AG TP CB PD TN LT CB SO PD PA PA AP PA UD CL MO BN FR BN CB UD VE VI PZ CB GE VE SA PA LU IM MC CT PD NA MO PV AQ BO TN CN BL RM RO TN PZ CE RO FG BI TO PV PD AV RC TO MI AT VT PN PV

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0* 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0* 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0* 0,2 0,4 0,3 0 0,2 0* 0* 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0* 0* 0,8 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,8 0,4 0,8 0* 0,4 0* 0,4 0,4 0* 0,4 0,2 0,2 0,7 0* 0* 0* 0,4 0,3 0,8 0,5 0,2 0* 0,6 0* 0,8 0,5 0,8 0,6 0* 0* 0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,6 0* 0,6 0,5 0,8 0,7 0* 0,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0* 0,4 0,4

8000

8500

7500

10000

7500

7500

13500

10500

7500 10000

10000 10000

0* 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0* 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0* 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0* 0,2 0,4 0,3 0 0,2 0* 0* 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0* 0* 0,8 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,8 0,4 0,8 0* 0,4 0* 0,4 0,4 0* 0,4 0,2 0,2 0,7 0* 0* 0* 0,4 0,3 0,8 0,5 0,2 0* 0,6 0* 0,8 0,5 0,8 0,6 0* 0* 0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,6 0* 0,6 0,5 0,8 0,7 0* 0,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0* 0,4 0,4

8000

8500

7500

10000

7500

7500

13500

10500

7500 10000

10000 10000

CODICE CATASTALE COMUNE

B602 B603 B604 B605 B606 B607 B608 B609 B610 B613 B612 B615 B616 B617 B618 B619 B620 B621 C669 B624 B626 B627 B628 B631 B629 B630 B633 B634 B635 B636 B637 B639 B640 B641 B642 B643 B644 B645 B646 B647 B648 B649 B650 B651 B653 B655 B656 B658 B660 B661 B664 B666 B663 B667 B669 B670 B671 B672 B674 B675 B676 B677 B679 B680 B678 B681 B682 B684 B685 B686 B688 B687 B690 B691 B692 B693 B694 B696 B695 B697 B698 B701 B703 B704 B705 B706 B707 B708 B710 B709 B711 B712 B715 B716 B718 B717 B719 B720 B722 B723 B724 B725 B726 B727 B729 B730 B731 B732 B733 B734 B735 B741 B740 B739 B736 B742 B743 B744 B745 B748 B749 B752 B754 B755 M285 B756 B758 B759

CANICATTI’ CANICATTINI BAGNI CANINO CANISCHIO CANISTRO CANNA CANNALONGA CANNARA CANNERO RIVIERA CANNETO PAVESE CANNETO SULL’OGLIO CANNOBIO CANNOLE CANOLO CANONICA D’ADDA CANOSA DI PUGLIA CANOSA SANNITA CANOSIO CANOSSA CANSANO CANTAGALLO CANTALICE CANTALUPA CANTALUPO IN SABINA CANTALUPO LIGURE CANTALUPO NEL SANNIO CANTARANA CANTELLO CANTERANO CANTIANO CANTOIRA CANTU’ CANZANO CANZO CAORLE CAORSO CAPACCIO CAPACI CAPALBIO CAPANNOLI CAPANNORI CAPENA CAPERGNANICA CAPESTRANO CAPIAGO INTIMIANO CAPISTRANO CAPISTRELLO CAPITIGNANO CAPIZZI CAPIZZONE CAPO DI PONTE CAPO D’ORLANDO CAPODIMONTE CAPODRISE CAPOLIVERI CAPOLONA CAPONAGO CAPORCIANO CAPOSELE CAPOTERRA CAPOVALLE CAPPADOCIA CAPPELLA CANTONE CAPPELLA DE’ PICENARDI CAPPELLA MAGGIORE CAPPELLE SUL TAVO CAPRACOTTA CAPRAIA E LIMITE CAPRAIA ISOLA CAPRALBA CAPRANICA CAPRANICA PRENESTINA CAPRARICA DI LECCE CAPRAROLA CAPRAUNA CAPRESE MICHELANGELO CAPREZZO CAPRI CAPRI LEONE CAPRIANA CAPRIANO DEL COLLE CAPRIATA D’ORBA CAPRIATE SAN GERVASIO CAPRIATI A VOLTURNO CAPRIE CAPRIGLIA IRPINA CAPRIGLIO CAPRILE CAPRINO BERGAMASCO CAPRINO VERONESE CAPRIOLO CAPRIVA DEL FRIULI CAPUA CAPURSO CARAFFA DEL BIANCO CARAFFA DI CATANZARO CARAGLIO CARAMAGNA PIEMONTE CARAMANICO TERME CARANO CARAPELLE CARAPELLE CALVISIO CARASCO CARASSAI CARATE BRIANZA CARATE URIO CARAVAGGIO CARAVATE CARAVINO CARAVONICA CARBOGNANO CARBONARA AL TICINO CARBONARA DI NOLA CARBONARA DI PO CARBONARA SCRIVIA CARBONATE CARBONE CARBONERA CARBONIA CARCARE CARCERI CARCOFORO CARDANO AL CAMPO CARDE’ CARDEDU CARDETO CARDINALE CARDITO

SALDO 2008

PROV.

AG SR VT TO AQ CS SA PG VB PV MN VB LE RC BG BA CH CN RE AQ PO RI TO RI AL IS AT VA RM PU TO CO TE CO VE PC SA PA GR PI LU RM CR AQ CO VV AQ AQ ME BG BS ME VT CE LI AR MI AQ AV CA BS AQ CR CR TV PE IS FI LI CR VT RM LE VT CN AR VB NA ME TN BS AL BG CE TO AV AT BI BG VR BS GO CE BA RC CZ CN CN PE TN FG AQ GE AP MI CO BG VA TO IM VT PV NA MN AL CO PZ TV CA SV PD VC VA CN NU RC CZ NA

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,8 0,4 0* 0,3 0* 0* 0,3 0* 0,5 0,4 0 0* 0,2 0,4 0,4 0,8 0* 0,2 0* 0,8 0,4 0,4 0,8 0,45 0,5 0,7 0,2 0* 0,6 0,4 0* 0,4 0,8 0,8 0* 0,8 0,5 0* 0,4 0,5 0,75 0* 0* 0,5 0,5 0,52 0* 0* 0* 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,4 0,8 0* 0,1 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0,35 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,8 0* 0,6 0,5 0* 0* 0,4 0,4 0,2 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,7 0,6 0* 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8 0,5 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,7 0,4 0,8 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,8 0* 0,4

8000

10000

13500

*

*

8000

10000

10000

13000

0,4 0,8 0,4 0* 0,3 0* 0* 0,3 0* 0,5 0,4 0 0* 0,2 0,4 0,4 0,8 0* 0,2 0* 0,8 0,4 0,4 0,8 0,45 0,5 0,7 0,2 0* 0,6 0,4 0* 0,4 0,8 0,8 0* 0,8 0,5 0* 0,4 0,5 0,75 0* 0* 0,5 0,5 0,52 0* 0* 0* 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,4 0,8 0* 0,1 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0,35 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,8 0* 0,6 0,5 0* 0* 0,4 0,4 0,2 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,7 0,6 0* 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8 0,5 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,7 0,4 0,8 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,8 0* 0,4

8000

10000

13500

*

*

8000

10000

10000

13000

B760 B762 B763 B765 B766 B767 B768 B769 B771 B772 B774 B776 B777 B778 B779 B780 B781 B782 B783 B784 B785 B787 B788 B789 B790 B791 B792 B794 B795 B796 B798 B801 B802 B803 B804 B805 B807 B808 B809 B810 B812 B813 B814 B816 B817 B818 B819 B820 B822 B823 B825 B827 B828 B826 B829 B830 B832 B835 B836 B838 B839 B840 B841 B842 B844 B845 B846 B847 B848 B850 B851 B853 B854 B856 B857 B858 B859 B860 B870 B872 B895 B861 B862 B864 B865 B866 B867 B868 B869 B871 B873 B876 B881 B877 B875 B878 B885 B879 B880 B882 B883 B886 B889 B890 B887 B888 B891 B892 B893 B894 B896 B897 B898 B899 B900 B901 B902 B905 B904 B907 B910 B911 B912 B916 B917 B918 B919 B920

- VI -

CAREGGINE CAREMA CARENNO CARENTINO CARERI CARESANA CARESANABLOT CAREZZANO CARFIZZI CARGEGHE CARIATI CARIFE CARIGNANO CARIMATE CARINARO CARINI CARINOLA CARISIO CARISOLO CARLANTINO CARLAZZO CARLENTINI CARLINO CARLOFORTE CARLOPOLI CARMAGNOLA CARMIANO CARMIGNANO CARMIGNANO DI BRENTA CARNAGO CARNATE CAROBBIO DEGLI ANGELI CAROLEI CARONA CARONIA CARONNO PERTUSELLA CARONNO VARESINO CAROSINO CAROVIGNO CAROVILLI CARPANETO PIACENTINO CARPANZANO CARPASIO CARPEGNA CARPENEDOLO CARPENETO CARPI CARPIANO CARPIGNANO SALENTINO CARPIGNANO SESIA CARPINETI CARPINETO DELLA NORA CARPINETO ROMANO CARPINETO SINELLO CARPINO CARPINONE CARRARA CARRE’ CARREGA LIGURE CARRO CARRODANO CARROSIO CARRU’ CARSOLI CARTIGLIANO CARTIGNANO CARTOCETO CARTOSIO CARTURA CARUGATE CARUGO CARUNCHIO CARVICO CARZANO CASABONA CASACALENDA CASACANDITELLA CASAGIOVE CASAL CERMELLI CASAL DI PRINCIPE CASAL VELINO CASALANGUIDA CASALATTICO CASALBELTRAME CASALBORDINO CASALBORE CASALBORGONE CASALBUONO CASALBUTTANO ED UNITI CASALCIPRANO CASALDUNI CASALE CORTE CERRO CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CASALE DI SCODOSIA CASALE LITTA CASALE MARITTIMO CASALE MONFERRATO CASALE SUL SILE CASALECCHIO DI RENO CASALEGGIO BOIRO CASALEGGIO NOVARA CASALEONE CASALETTO CEREDANO CASALETTO DI SOPRA CASALETTO LODIGIANO CASALETTO SPARTANO CASALETTO VAPRIO CASALFIUMANESE CASALGRANDE CASALGRASSO CASALINCONTRADA CASALINO CASALMAGGIORE CASALMAIOCCO CASALMORANO CASALMORO CASALNOCETO CASALNUOVO DI NAPOLI CASALNUOVO MONTEROTARO CASALOLDO CASALPUSTERLENGO CASALROMANO CASALSERUGO CASALUCE CASALVECCHIO DI PUGLIA CASALVECCHIO SICULO CASALVIERI CASALVOLONE

PROV.

LU TO LC AL RC VC VC AL KR SS CS AV TO CO CE PA CE VC TN FG CO SR UD CA CZ TO LE PO PD VA MI BG CS BG ME VA VA TA BR IS PC CS IM PU BS AL MO MI LE NO RE PE RM CH FG IS MS VI AL SP SP AL CN AQ VI CN PU AL PD MI CO CH BG TN KR CB CH CE AL CE SA CH FR NO CH AV TO SA CR CB BN VB CR PD VA PI AL TV BO AL NO VR CR CR LO SA CR BO RE CN CH NO CR LO CR MN AL NA FG MN LO MN PD CE FG ME FR NO

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,2 0,3 0* 0,48 0,5 0* 0* 0* 0* 0,4 0,2 0,5 0,35 0,4 0,4 0,8 0* 0* 0,2 0* 0,5 0,4 0,4 0,1 0,4 0,7 0,2 0* 0,4 0,6 0,8 0,8 0* 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,27 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0* 0,5 0* 0,2 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0* 0* 0* 0* 0,2 0,6 0,2 0,3 0,8 0* 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,5 0,8 0,8 0,2 0,8 0,5 0,1 0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0* 0,2 0,8 0,2 0* 0,2 0* 0,25 0,3 0,5 0,4 0,5 0* 0,2 0,2 0,35 0,1 0,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0*

7500

*

12500

10000

13200

8000 5000

10000 8000

12000

10000 * 10000

0* 0,2 0,3 0* 0,48 0,5 0* 0* 0* 0* 0,4 0,2 0,5 0,35 0,4 0,4 0,8 0* 0* 0,2 0* 0,5 0,4 0,4 0,1 0,4 0,7 0,2 0* 0,4 0,6 0,8 0,8 0* 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,27 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0* 0,5 0* 0,2 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0* 0* 0* 0* 0,2 0,6 0,2 0,3 0,8 0* 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,5 0,8 0,8 0,2 0,8 0,5 0,1 0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0* 0,2 0,8 0,2 0* 0,2 0* 0,25 0,3 0,5 0,4 0,5 0* 0,2 0,2 0,35 0,1 0,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0*

7500

*

12500

10000

* 13200

8000 5000

10000 8000

12000

10000 * 10000

CODICE CATASTALE COMUNE

B921 B922 B923 B924 B925 B928 B927 B929 B932 M260 B933 B934 B935 B936 B937 B938 B940 B939 B941 B942 B943 B945 B946 B947 B948 B949 A559 B950 B953 B954 B955 B956 B959 B961 B958 B960 B963 B965 B966 B967 B971 B974 B977 B978 B980 B979 B982 B983 B984 B985 B988 B987 B989 B990 B991 A472 B993 B994 B996 C002 C003 B998 B997 C004 C005 B999 C006 C007 C014 C020 C024 C022 C027 C030 C033 C034 C037 C038 C041 C044 C045 C046 C049 C047 C048 C050 C052 C053 C055 C056 C058 C064 C065 B494 C040 C071 C183 C075 C076 C078 C082 C083 C085 C086 B969 C090 C091 C093 C094 C096 C097 C098 C102 C114 C115 C116 C117 C118 C121 C203 C204 C208 C211 C252 C253 C255 C259 C261

CASALZUIGNO CASAMARCIANO CASAMASSIMA CASAMICCIOLA TERME CASANDRINO CASANOVA ELVO CASANOVA LERRONE CASANOVA LONATI CASAPE CASAPESENNA CASAPINTA CASAPROTA CASAPULLA CASARANO CASARGO CASARILE CASARSA DELLA DELIZIA CASARZA LIGURE CASASCO CASASCO D’INTELVI CASATENOVO CASATISMA CASAVATORE CASAZZA CASCIA CASCIAGO CASCIANA TERME CASCINA CASCINETTE D’IVREA CASEI GEROLA CASELETTE CASELLA CASELLE IN PITTARI CASELLE LANDI CASELLE LURANI CASELLE TORINESE CASERTA CASIER CASIGNANA CASINA CASIRATE D’ADDA CASLINO D’ERBA CASNATE CON BERNATE CASNIGO CASOLA DI NAPOLI CASOLA IN LUNIGIANA CASOLA VALSENIO CASOLE BRUZIO CASOLE D’ELSA CASOLI CASORATE PRIMO CASORATE SEMPIONE CASOREZZO CASORIA CASORZO CASPERIA CASPOGGIO CASSACCO CASSAGO BRIANZA CASSANO ALLO IONIO CASSANO D’ADDA CASSANO DELLE MURGE CASSANO IRPINO CASSANO MAGNAGO CASSANO SPINOLA CASSANO VALCUVIA CASSARO CASSIGLIO CASSINA DE’ PECCHI CASSINA RIZZARDI CASSINA VALSASSINA CASSINASCO CASSINE CASSINELLE CASSINETTA DI LUGAGNANO CASSINO CASSOLA CASSOLNOVO CASTAGNARO CASTAGNETO CARDUCCI CASTAGNETO PO CASTAGNITO CASTAGNOLE DELLE LANZE CASTAGNOLE MONFERRATO CASTAGNOLE PIEMONTE CASTANA CASTANO PRIMO CASTEGGIO CASTEGNATO CASTEGNERO CASTEL BARONIA CASTEL BOGLIONE CASTEL BOLOGNESE CASTEL CAMPAGNANO CASTEL CASTAGNA CASTEL COLONNA CASTEL CONDINO CASTEL D’AIANO CASTEL D’ARIO CASTEL D’AZZANO CASTEL DEL GIUDICE CASTEL DEL MONTE CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL RIO CASTEL DI CASIO CASTEL DI IERI CASTEL DI IUDICA CASTEL DI LAMA CASTEL DI LUCIO CASTEL DI SANGRO CASTEL DI SASSO CASTEL DI TORA CASTEL FOCOGNANO CASTEL FRENTANO CASTEL GABBIANO CASTEL GANDOLFO CASTEL GIORGIO CASTEL GOFFREDO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA CASTEL MADAMA CASTEL MAGGIORE CASTEL MELLA CASTEL MORRONE CASTEL RITALDI CASTEL ROCCHERO CASTEL ROZZONE CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIOVANNI

SALDO 2008

PROV.

VA NA BA NA NA VC SV PV RM CE BI RI CE LE LC MI PN GE AL CO LC PV NA BG PG VA PI PI TO PV TO GE SA LO LO TO CE TV RC RE BG CO CO BG NA MS RA CS SI CH PV VA MI NA AT RI SO UD LC CS MI BA AV VA AL VA SR BG MI CO LC AT AL AL MI FR VI PV VR LI TO CN AT AT TO PV MI PV BS VI AV AT RA CE TE AN TN BO MN VR IS AQ GR BO BO AQ CT AP ME AQ CE RI AR CH CR RM TR MN BO RM BO BS CE PG AT BG SA PC

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,7 9000 0,35 0* 0,8 0,6 0,6 10000 0,8 0* 0,2 0,5 * 0,3 0,5 0,4 0,6 0* 0,38 * 0* 0,8 * 0,6 0,2 0,35 0,2 0,7 7000 0,5 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5 0* 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 8000 0,5 12000 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,25 11339,64 0* 0,4 0,8 0,8 0* 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,5 0* 0,2 0,5 10000 0* 0,3 8000 0,5 0,5 0,45 0,6 11500 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0* 0,7 0,8 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,8 7500 0,6 0* 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,6 10000 0,5 0,2 0* 0,4 0,5 0,5 0,7 10000 0* 0* 0,7 0* 0,6 0,1 0,4 0,6 0,7 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0,3 0* 0,8 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2

0,7 9000 0,35 0* 0,8 0,6 0,6 10000 0,8 0* 0,2 0,5 * 0,3 0,5 0,4 0,6 0* 0,38 * 0* 0,8 * 0,6 0,2 0,35 0,2 0,7 7000 0,5 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5 0* 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 8000 0,5 12000 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,25 11339,64 0* 0,4 0,8 0,8 0* 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,5 0* 0,2 0,4 10000 0* 0,3 8000 0,5 0,5 0,45 0,6 11500 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0* 0,7 0,8 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,8 7500 0,6 0* 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,6 10000 0,5 0,2 0* 0,4 0,5 0,5 0,7 10000 0* 0* 0,7 0* 0,6 0,1 0,4 0,6 0,7 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0,3 0* 0,8 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2

C262 C263 C266 C265 C270 C268 C269 C289 C110 C291 C057 C059 C060 C062 C063 C066 C067 C069 C072 C073 C074 C080 C081 C089 C100 C101 C103 C104 C105 C112 C113 C107 C106 C111 C119 C120 C122 C123 C125 C126 C127 C128 C130 C129 C133 C134 C135 C136 C137 C139 C140 C142 C141 C143 C145 C146 C147 C148 C149 C153 C152 C154 C155 C156 C157 C158 C160 C161 C162 C166 C165 C167 C169 C079 C172 C174 C173 C175 C176 C177 B312 C184 C185 C178 C186 A300 C187 C188 C190 C191 C194 C189 C195 C198 C199 C201 C202 C051 C205 C206 C207 C197 C209 C210 C213 C215 C217 C218 C219 C216 C226 C227 C228 C229 C220 C230 C231 C225 C222 C214 C235 C224 C236 C237 C232 C240 C241 C223

- VII -

CASTEL SAN LORENZO CASTEL SAN NICCOLO’ CASTEL SAN PIETRO ROMANO CASTEL SAN PIETRO TERME CASTEL SAN VINCENZO CASTEL SANT’ANGELO CASTEL SANT’ELIA CASTEL VISCARDO CASTEL VITTORIO CASTEL VOLTURNO CASTELBALDO CASTELBELFORTE CASTELBELLINO CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS. CASTELBIANCO CASTELBOTTACCIO CASTELBUONO CASTELCIVITA CASTELCOVATI CASTELCUCCO CASTELDACCIA CASTELDELCI CASTELDELFINO CASTELDIDONE CASTELFIDARDO CASTELFIORENTINO CASTELFONDO CASTELFORTE CASTELFRANCI CASTELFRANCO DI SOPRA CASTELFRANCO DI SOTTO CASTELFRANCO EMILIA CASTELFRANCO IN MISCANO CASTELFRANCO VENETO CASTELGOMBERTO CASTELGRANDE CASTELGUGLIELMO CASTELGUIDONE CASTELLABATE CASTELLAFIUME CASTELL’ALFERO CASTELLALTO CASTELLAMMARE DEL GOLFO CASTELLAMMARE DI STABIA CASTELLAMONTE CASTELLANA GROTTE CASTELLANA SICULA CASTELLANETA CASTELLANIA CASTELLANZA CASTELLAR CASTELLAR GUIDOBONO CASTELLARANO CASTELLARO CASTELL’ARQUATO CASTELLAVAZZO CASTELL’AZZARA CASTELLAZZO BORMIDA CASTELLAZZO NOVARESE CASTELLEONE CASTELLEONE DI SUASA CASTELLERO CASTELLETTO CERVO CASTELLETTO D’ERRO CASTELLETTO DI BRANDUZZO CASTELLETTO D’ORBA CASTELLETTO MERLI CASTELLETTO MOLINA CASTELLETTO MONFERRATO CASTELLETTO SOPRA TICINO CASTELLETTO STURA CASTELLETTO UZZONE CASTELLI CASTELLI CALEPIO CASTELLINA IN CHIANTI CASTELLINA MARITTIMA CASTELLINALDO CASTELLINO DEL BIFERNO CASTELLINO TANARO CASTELLIRI CASTELLO CABIAGLIO CASTELLO D’AGOGNA CASTELLO D’ARGILE CASTELLO DEL MATESE CASTELLO DELL’ACQUA CASTELLO DI ANNONE CASTELLO DI BRIANZA CASTELLO DI CISTERNA CASTELLO DI GODEGO CASTELLO DI SERRAVALLE CASTELLO TESINO CASTELLO-MOLINA DI FIEMME CASTELLUCCHIO CASTELLUCCIO DEI SAURI CASTELLUCCIO INFERIORE CASTELLUCCIO SUPERIORE CASTELLUCCIO VALMAGGIORE CASTELL’UMBERTO CASTELMAGNO CASTELMARTE CASTELMASSA CASTELMAURO CASTELMEZZANO CASTELMOLA CASTELNOVETTO CASTELNOVO BARIANO CASTELNOVO DEL FRIULI CASTELNOVO DI SOTTO CASTELNOVO NE’ MONTI CASTELNUOVO CASTELNUOVO BELBO CASTELNUOVO BERARDENGA CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA CASTELNUOVO BORMIDA CASTELNUOVO BOZZENTE CASTELNUOVO CALCEA CASTELNUOVO CILENTO CASTELNUOVO DEL GARDA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CASTELNUOVO DI CEVA CASTELNUOVO DI CONZA CASTELNUOVO DI FARFA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA CASTELNUOVO DI PORTO CASTELNUOVO DON BOSCO CASTELNUOVO MAGRA CASTELNUOVO NIGRA CASTELNUOVO PARANO

PROV.

SA AR RM BO IS RI VT TR IM CE PD MN AN BZ SV CB PA SA BS TV PA PU CN CR AN FI TN LT AV AR PI MO BN TV VI PZ RO CH SA AQ AT TE TP NA TO BA PA TA AL VA CN AL RE IM PC BL GR AL NO CR AN AT BI AL PV AL AL AT AL NO CN CN TE BG SI PI CN CB CN FR VA PV BO CE SO AT LC NA TV BO TN TN MN FG PZ PZ FG ME CN CO RO CB PZ ME PV RO PN RE RE TN AT SI LO AL CO AT SA VR FG CN SA RI LU RM AT SP TO FR

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,5 0,2 0,4 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,4 0,6 0,5 0,4 0* 0,5 0* 0,2 0,2 0* 0,4 0* 0,4 0* 0,4 0,47 0,4 0* 0,2 0,3 0,45 0,6 0,8 0* 0,6 0,5 0* 0,8 0* 0,4 0,8 0,1 0,2 0,15 0,25 0,3 0,4 0* 0,8 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,63 0,5 0,4 0,6 0,4 0,53 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,35 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,8 0,5 0,5 0,68 0,6 0,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,7 0* 0* 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0* 0,8 0,1 0* 0,5 0,8 0,7 0* 0,2 0,2 0* 0,3 0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 0,2 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6

8000

* 8000 12000

*

* 7500

10000

7500

*

10000

12000

*

8000

8000

0* 0,5 0,2 0,4 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,4 0,6 0,5 0,4 0* 0,5 0* 0,2 0,2 0* 0,4 0* 0,4 0* 0,4 0,47 0,4 0* 0,2 0,3 0,45 0,6 0,8 0* 0,6 0,5 0* 0,8 0* 0,4 0,8 0,1 0,2 0,15 0,25 0,3 0,4 0* 0,8 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,63 0,5 0,4 0,6 0,4 0,53 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,35 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,8 0,5 0,5 0,68 0,6 0,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,7 0* 0* 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0* 0,8 0,1 0* 0,5 0,8 0,7 0* 0,2 0,2 0* 0,3 0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 0,2 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6

8000

* 8000 12000

*

* 7500

10000

7500

*

10000

12000

*

8000

8000

CODICE CATASTALE COMUNE

C242 C243 C244 C245 C246 C247 C248 C250 C251 C254 C267 C271 C272 C273 B968 C274 C275 C181 C278 C276 C279 C280 B129 C200 C284 C283 C286 C287 C288 C290 C292 C293 M288 C318 C319 C308 C302 C301 C304 C296 C306 C309 C310 C312 C303 C297 C299 C313 C314 C315 C298 C316 C300 C317 C307 C321 C322 C323 C325 C324 C327 C329 C330 C331 C332 C334 C335 C336 C337 M261 C338 C339 C340 C341 C108 C343 C344 C345 C346 C347 C348 C349 C351 C352 C353 C354 C357 C356 C285 C359 C361 C360 C362 C363 C364 C365 C367 C369 C370 C372 C374 C375 C376 C377 M308 C378 C380 C381 C382 C383 C384 C385 C387 C389 C390 C392 C393 C394 C395 C396 C398 C400 C404 C405 C406 C407 C409 C408

CASTELNUOVO RANGONE CASTELNUOVO SCRIVIA CASTELNUOVO VAL DI CECINA CASTELPAGANO CASTELPETROSO CASTELPIZZUTO CASTELPLANIO CASTELPOTO CASTELRAIMONDO CASTELROTTO .KASTELRUTH. CASTELSANTANGELO SUL NERA CASTELSARACENO CASTELSARDO CASTELSEPRIO CASTELSILANO CASTELSPINA CASTELTERMINI CASTELVECCANA CASTELVECCHIO CALVISIO CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA CASTELVECCHIO SUBEQUO CASTELVENERE CASTELVERDE CASTELVERRINO CASTELVETERE IN VAL FORTORE CASTELVETERE SUL CALORE CASTELVETRANO CASTELVETRO DI MODENA CASTELVETRO PIACENTINO CASTELVISCONTI CASTENASO CASTENEDOLO CASTIADAS CASTIGLION FIBOCCHI CASTIGLION FIORENTINO CASTIGLIONE A CASAURIA CASTIGLIONE CHIAVARESE CASTIGLIONE COSENTINO CASTIGLIONE D’ADDA CASTIGLIONE DEI PEPOLI CASTIGLIONE DEL GENOVESI CASTIGLIONE DEL LAGO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CASTIGLIONE DI GARFAGNANA CASTIGLIONE DI SICILIA CASTIGLIONE D’INTELVI CASTIGLIONE D’ORCIA CASTIGLIONE FALLETTO CASTIGLIONE IN TEVERINA CASTIGLIONE MESSER MARINO CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO CASTIGLIONE OLONA CASTIGLIONE TINELLA CASTIGLIONE TORINESE CASTIGNANO CASTILENTI CASTINO CASTIONE ANDEVENNO CASTIONE DELLA PRESOLANA CASTIONS DI STRADA CASTIRAGA VIDARDO CASTO CASTORANO CASTREZZATO CASTRI DI LECCE CASTRIGNANO DE’ GRECI CASTRIGNANO DEL CAPO CASTRO CASTRO CASTRO DEI VOLSCI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE CASTROCIELO CASTROFILIPPO CASTROLIBERO CASTRONNO CASTRONOVO DI SICILIA CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA CASTROPIGNANO CASTROREALE CASTROREGIO CASTROVILLARI CATANIA CATANZARO CATENANUOVA CATIGNANO CATTOLICA CATTOLICA ERACLEA CAULONIA CAUTANO CAVA DE’ TIRRENI CAVA MANARA CAVACURTA CAVAGLIA’ CAVAGLIETTO CAVAGLIO D’AGOGNA CAVAGLIO-SPOCCIA CAVAGNOLO CAVAION VERONESE CAVALESE CAVALLASCA CAVALLERLEONE CAVALLERMAGGIORE CAVALLINO CAVALLINO-TREPORTI CAVALLIRIO CAVARENO CAVARGNA CAVARIA CON PREMEZZO CAVARZERE CAVASO DEL TOMBA CAVASSO NUOVO CAVATORE CAVAZZO CARNICO CAVE CAVEDAGO CAVEDINE CAVENAGO D’ADDA CAVENAGO DI BRIANZA CAVERNAGO CAVEZZO CAVIZZANA CAVOUR CAVRIAGO CAVRIANA CAVRIGLIA CAZZAGO BRABBIA CAZZAGO SAN MARTINO

SALDO 2008

PROV.

MO AL PI BN IS IS AN BN MC BZ MC PZ SS VA KR AL AG VA AQ SV AQ BN CR IS BN AV TP MO PC CR BO BS CA AR AR PE GE CS LO BO SA PG GR MN LU CT CO SI CN VT CH TE VA CN TO AP TE CN SO BG UD LO BS AP BS LE LE LE BG LE FR FC FR AG CS VA PA PZ CB ME CS CS CT CZ EN PE RN AG RC BN SA PV LO BI NO NO VB TO VR TN CO CN CN LE VE NO TN CO VA VE TV PN AL UD RM TN TN LO MI BG MO TN TO RE MN AR VA BS

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,2 0,6 0* 0,4 0,7 0,3 0,3 0,4 0,8 0* 0,2 0,5 0,8 0* 0,5 0,1 0,5 0,2 0* 0* 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0* 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0* 0,5 0,4 0,2 0,4 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0* 0,7 0,6 0* 0,1 0,4 0,1 0,2 0* 0,2 0,65 0,65 0,5 0,7 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0,6 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,1 0* 0* 0,2 0,2 0,5 0,8 0,5 0,5 0,2 0,15 0* 0,5 0* 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0* 0,5 0,4 0* 0,2 0,4 0,3 0,5 0* 0,2 0* 0* 0,5 0,7 0,4 0,3 0,8 0* 0,45 0* 0* 0,2 0,5 0,2 0,5 0* 0,6 0,25 0,4 0,5 0,6 0*

* * 8000

10000

8000 10000 8000

10000

8500

10000

7500 *

10000

8000

15000

0,2 0,6 0* 0,4 0,7 0,3 0,3 0,4 0,8 0* 0,2 0,5 0,8 0* 0,5 0,1 0,5 0,2 0* 0* 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0* 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0* 0,5 0,4 0,2 0,4 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0* 0,7 0,6 0* 0,1 0,4 0,1 0,2 0* 0,2 0,65 0,65 0,5 0,7 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0,6 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,1 0* 0* 0,2 0,2 0,5 0,8 0,5 0,5 0,2 0,15 0* 0,5 0* 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0* 0,5 0,4 0* 0,2 0,4 0,3 0,5 0* 0,2 0* 0* 0,5 0,7 0,4 0,3 0,8 0* 0,45 0* 0* 0,2 0,5 0,2 0,5 0* 0,6 0,25 0,4 0,5 0,6 0*

* * 8000

10000

8000 10000 8000

10000

8500

10000

7500 *

10000

8000

15000

C412 C410 C413 C414 C415 C417 C418 C420 C421 C422 C424 C426 C428 C429 C430 C435 C432 C436 C437 C438 C439 C444 C441 C440 C443 C442 C446 C447 C449 C448 C450 M262 C452 C453 C456 C457 C458 C459 C461 C463 C467 C466 C469 C470 C472 C471 C474 C476 C478 C479 C480 C481 C483 C482 C484 C485 C486 C487 C488 C489 C492 C493 C494 C495 C496 C498 C500 C501 C497 C502 C503 C504 C505 C506 C508 C509 C510 C511 C512 C513 C514 C515 C516 A022 C517 C520 C521 C523 C526 C528 C524 C527 C507 C529 C518 C525 C530 C531 C532 C536 C534 C537 C533 C538 C539 C540 C541 C542 C543 C544 C545 C547 C548 C549 C550 C551 C552 C553 C554 C555 C556 C557 C558 C559 C560 C561 C563 C564

- VIII -

CAZZANO DI TRAMIGNA CAZZANO SANT’ANDREA CECCANO CECIMA CECINA CEDEGOLO CEDRASCO CEFALA’ DIANA CEFALU’ CEGGIA CEGLIE MESSAPICA CELANO CELENZA SUL TRIGNO CELENZA VALFORTORE CELICO CELLA DATI CELLA MONTE CELLAMARE CELLARA CELLARENGO CELLATICA CELLE DI BULGHERIA CELLE DI MACRA CELLE ENOMONDO CELLE LIGURE CELLE SAN VITO CELLENO CELLERE CELLINO ATTANASIO CELLINO SAN MARCO CELLIO CELLOLE CEMBRA CENADI CENATE SOPRA CENATE SOTTO CENCENIGHE AGORDINO CENE CENESELLI CENGIO CENTA SAN NICOLO’ CENTALLO CENTO CENTOLA CENTRACHE CENTURIPE CEPAGATTI CEPPALONI CEPPO MORELLI CEPRANO CERAMI CERANESI CERANO CERANO D’INTELVI CERANOVA CERASO CERCEMAGGIORE CERCENASCO CERCEPICCOLA CERCHIARA DI CALABRIA CERCHIO CERCINO CERCIVENTO CERCOLA CERDA CEREA CEREGNANO CERENZIA CERES CERESARA CERESETO CERESOLE ALBA CERESOLE REALE CERETE CERETTO LOMELLINA CERGNAGO CERIALE CERIANA CERIANO LAGHETTO CERIGNALE CERIGNOLA CERISANO CERMENATE CERMES .TSCHERMS. CERMIGNANO CERNOBBIO CERNUSCO LOMBARDONE CERNUSCO SUL NAVIGLIO CERRETO CASTELLO CERRETO D’ASTI CERRETO D’ESI CERRETO DI SPOLETO CERRETO GRUE CERRETO GUIDI CERRETO LAZIALE CERRETO SANNITA CERRETTO LANGHE CERRINA CERRIONE CERRO AL LAMBRO CERRO AL VOLTURNO CERRO MAGGIORE CERRO TANARO CERRO VERONESE CERSOSIMO CERTALDO CERTOSA DI PAVIA CERVA CERVARA DI ROMA CERVARESE SANTA CROCE CERVARO CERVASCA CERVATTO CERVENO CERVERE CERVESINA CERVETERI CERVIA CERVICATI CERVIGNANO D’ADDA CERVIGNANO DEL FRIULI CERVINARA CERVINO CERVO CERZETO CESA CESANA BRIANZA CESANA TORINESE

PROV.

VR BG FR PV LI BS SO PA PA VE BR AQ CH FG CS CR AL BA CS AT BS SA CN AT SV FG VT VT TE BR VC CE TN CZ BG BG BL BG RO SV TN CN FE SA CZ EN PE BN VB FR EN GE NO CO PV SA CB TO CB CS AQ SO UD NA PA VR RO KR TO MN AL CN TO BG PV PV SV IM MI PC FG CS CO BZ TE CO LC MI BI AT AN PG AL FI RM BN CN AL BI MI IS MI AT VR PZ FI PV CZ RM PD FR CN VC BS CN PV RM RA CS LO UD AV CE IM CS CE LC TO

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0* 0,4 0,4 0,6 0,4 0* 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,2 0* 0* 0,5 0,6 0,6 0,2 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,4 0,6 0* 0,5 0,6 0,5 0* 0,4 0,4 0,6 0* 0,8 0* 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0* 0,5 0,4 0* 0* 0,5 0,8 0,2 0,6 0* 0,6 0* 0,5 0,3 0* 0,4 0,2 0* 0,4 0,8 0,2 0,7 0,5 0,5 0,2 0* 0,6 0,3 0,35 0,7 0,5 0,2 0,5 0* 0,2 0,6 0,5 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,8 0* 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0* 0,2 0,5 0,5 0* 0* 0* 0*

7500

7500 8000 * 10000

10000

*

* 11000

12500 10000

5000

5700

10000

0,8 0* 0,4 0,4 0,6 0,4 0* 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,2 0* 0* 0,5 0,6 0,6 0,2 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0,4 0,6 0* 0,5 0,6 0,5 0* 0,4 0,4 0,6 0* 0,8 0* 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0* 0,5 0,4 0* 0* 0,5 0,8 0,2 0,6 0* 0,6 0* 0,5 0,3 0* 0,4 0,2 0* 0,4 0,8 0,2 0,7 0,5 0,5 0,2 0* 0,6 0,3 0,35 0,7 0,5 0,2 0,5 0* 0,2 0,6 0,5 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,8 0* 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0* 0,2 0,5 0,5 0* 0* 0* 0*

7500

7500 8000 * 10000

10000

*

* 11000

12500 10000

5000

5700

10000

CODICE CATASTALE COMUNE

C565 C566 C567 C568 C569 C573 C574 C576 C578 C577 C580 C581 C582 C583 C584 C585 C587 C588 C589 C591 C593 C594 C595 B491 C596 B540 C598 C294 C599 C600 C604 C605 C606 C608 C609 C610 C612 C613 C614 C615 C616 C618 C619 C620 C621 C623 C624 C625 C627 C630 C628 C629 C631 C632 C633 C634 C635 C637 C638 C639 C640 C641 C648 C649 C650 C651 C652 C653 C655 C654 C656 C657 C658 C659 C660 C661 C662 C663 C665 M272 C668 C672 C673 C674 C675 C676 C677 C678 C679 C680 C681 C684 C685 C686 C689 C691 C694 C695 C696 C697 C699 C700 C701 C702 C703 C704 C705 C707 C708 C709 C710 C711 C712 C714 C713 C715 C716 C718 C719 C722 C723 C724 C725 C726 C727 C728 C729 C730

CESANO BOSCONE CESANO MADERNO CESARA CESARO’ CESATE CESENA CESENATICO CESINALI CESIO CESIOMAGGIORE CESSALTO CESSANITI CESSAPALOMBO CESSOLE CETARA CETO CETONA CETRARO CEVA CEVO CHALLAND-SAINT-ANSELME CHALLAND-SAINT-VICTOR CHAMBAVE CHAMOIS CHAMPDEPRAZ CHAMPORCHER CHARVENSOD CHATILLON CHERASCO CHEREMULE CHIALAMBERTO CHIAMPO CHIANCHE CHIANCIANO TERME CHIANNI CHIANOCCO CHIARAMONTE GULFI CHIARAMONTI CHIARANO CHIARAVALLE CHIARAVALLE CENTRALE CHIARI CHIAROMONTE CHIAUCI CHIAVARI CHIAVENNA CHIAVERANO CHIENES .KIENS. CHIERI CHIES D’ALPAGO CHIESA IN VALMALENCO CHIESANUOVA CHIESINA UZZANESE CHIETI CHIEUTI CHIEVE CHIGNOLO D’ISOLA CHIGNOLO PO CHIOGGIA CHIOMONTE CHIONS CHIOPRIS VISCONE CHITIGNANO CHIUDUNO CHIUPPANO CHIURO CHIUSA .KLAUSEN. CHIUSA DI PESIO CHIUSA DI SAN MICHELE CHIUSA SCLAFANI CHIUSAFORTE CHIUSANICO CHIUSANO D’ASTI CHIUSANO DI SAN DOMENICO CHIUSAVECCHIA CHIUSDINO CHIUSI CHIUSI DELLA VERNA CHIVASSO CIAMPINO CIANCIANA CIBIANA DI CADORE CICAGNA CICALA CICCIANO CICERALE CICILIANO CICOGNOLO CICONIO CIGLIANO CIGLIE’ CIGOGNOLA CIGOLE CILAVEGNA CIMADOLMO CIMBERGO CIMEGO CIMINA’ CIMINNA CIMITILE CIMOLAIS CIMONE CINAGLIO CINETO ROMANO CINGIA DE’ BOTTI CINGOLI CINIGIANO CINISELLO BALSAMO CINISI CINO CINQUEFRONDI CINTANO CINTE TESINO CINTO CAOMAGGIORE CINTO EUGANEO CINZANO CIORLANO CIPRESSA CIRCELLO CIRIE’ CIRIGLIANO CIRIMIDO CIRO’ CIRO’ MARINA CIS CISANO BERGAMASCO CISANO SUL NEVA CISERANO

SALDO 2008

PROV.

MI MI VB ME MI FC FC AV IM BL TV VV MC AT SA BS SI CS CN BS AO AO AO AO AO AO AO AO CN SS TO VI AV SI PI TO RG SS TV AN CZ BS PZ IS GE SO TO BZ TO BL SO TO PT CH FG CR BG PV VE TO PN UD AR BG VI SO BZ CN TO PA UD IM AT AV IM SI SI AR TO RM AG BL GE CZ NA SA RM CR TO VC CN PV BS PV TV BS TN RC PA NA PN TN AT RM CR MC GR MI PA SO RC TO TN VE PD TO CE IM BN TO MT CO KR KR TN BG SV BG

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,6 0,25 0* 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,6 0,4 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0,2 0* 0,1 0,8 0* 0,6 0,5 0,5 0,5 0* 0,5 0,5 0,5 0* 0,3 0* 0* 0,4 0,55 0* 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,65 0,6 0,35 0,2 0,4 0* 0,8 0* 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0* 0,4 0,2 0,5 0* 0,7 0* 0,5 0,8 0,3 0,8 0,4 0,7 0,7 0* 0* 0,8 0,8 0,6 0,2 0,8 0,4 0,5 0,3 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,2 0* 0,7 0* 0* 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0* 0,2 0,2 0* 0,6 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,4 0* 0* 0,2 0,5 0,4

8500 10001 9000

10333

10000

10000

7500

12000

8000

10000

0,4 0,6 0,25 0* 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,6 0,4 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0,2 0* 0,1 0,8 0* 0,6 0,5 0,5 0,5 0* 0,5 0,5 0,5 0* 0,3 0* 0* 0,4 0,55 0* 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,65 0,6 0,35 0,2 0,4 0* 0,8 0* 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0* 0,4 0,2 0,5 0* 0,7 0* 0,5 0,8 0,3 0,8 0,4 0,7 0,7 0* 0* 0,8 0,8 0,6 0,2 0,8 0,4 0,5 0,3 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,2 0* 0,7 0* 0* 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0* 0,2 0,2 0* 0,6 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,4 0* 0* 0,2 0,5 0,4

8500 10001 *

10333

10000

10000

7500

12000

8000

10000

C732 C733 C734 C735 C738 C739 C740 C741 C742 C744 C745 C750 C743 C746 C747 C749 C751 C752 C754 C755 C756 C757 C758 C759 C760 C763 C765 C766 C764 C768 C769 C770 C771 C773 C778 C779 C780 C781 C777 C774 C776 C782 C783 C784 C785 C787 C790 C791 C792 C793 C794 C795 C796 C797 C800 C801 C803 C804 C806 C807 C810 C811 C812 C813 C814 C815 C816 C817 C818 C819 C820 C821 C823 C824 C826 C829 C830 C835 C836 C838 C839 C840 C841 C844 C845 C851 C854 C857 C847 C870 C846 C872 C848 C850 C852 C853 C311 C855 C856 C858 C859 C860 C862 C864 C865 C866 C867 C868 C869 C871 C875 C876 C878 C877 C880 C879 C882 C883 C884 C885 C886 C888 C890 C893 C894 C895 C897 C900

- IX -

CISLAGO CISLIANO CISMON DEL GRAPPA CISON DI VALMARINO CISSONE CISTERNA D’ASTI CISTERNA DI LATINA CISTERNINO CITERNA CITTA’ DELLA PIEVE CITTA’ DI CASTELLO CITTA’ SANT’ANGELO CITTADELLA CITTADUCALE CITTANOVA CITTAREALE CITTIGLIO CIVATE CIVENNA CIVEZZA CIVEZZANO CIVIASCO CIVIDALE DEL FRIULI CIVIDATE AL PIANO CIVIDATE CAMUNO CIVITA CIVITA CASTELLANA CIVITA D’ANTINO CIVITACAMPOMARANO CIVITALUPARELLA CIVITANOVA DEL SANNIO CIVITANOVA MARCHE CIVITAQUANA CIVITAVECCHIA CIVITELLA ALFEDENA CIVITELLA CASANOVA CIVITELLA D’AGLIANO CIVITELLA DEL TRONTO CIVITELLA DI ROMAGNA CIVITELLA IN VAL DI CHIANA CIVITELLA MESSER RAIMONDO CIVITELLA PAGANICO CIVITELLA ROVETO CIVITELLA SAN PAOLO CIVO CLAINO CON OSTENO CLAUT CLAUZETTO CLAVESANA CLAVIERE CLES CLETO CLIVIO CLOZ CLUSONE COASSOLO TORINESE COAZZE COAZZOLO COCCAGLIO COCCONATO COCQUIO-TREVISAGO COCULLO CODEVIGO CODEVILLA CODIGORO CODOGNE’ CODOGNO CODROIPO CODRONGIANOS COGGIOLA COGLIATE COGNE COGOLETO COGOLLO DEL CENGIO COGORNO COLAZZA COLBORDOLO COLERE COLFELICE COLI COLICO COLLAGNA COLLALTO SABINO COLLARMELE COLLAZZONE COLLE BRIANZA COLLE D’ANCHISE COLLE DI TORA COLLE DI VAL D’ELSA COLLE SAN MAGNO COLLE SANNITA COLLE SANTA LUCIA COLLE UMBERTO COLLEBEATO COLLECCHIO COLLECORVINO COLLEDARA COLLEDIMACINE COLLEDIMEZZO COLLEFERRO COLLEGIOVE COLLEGNO COLLELONGO COLLEPARDO COLLEPASSO COLLEPIETRO COLLERETTO CASTELNUOVO COLLERETTO GIACOSA COLLESALVETTI COLLESANO COLLETORTO COLLEVECCHIO COLLI A VOLTURNO COLLI DEL TRONTO COLLI SUL VELINO COLLIANO COLLINAS COLLIO COLLOBIANO COLLOREDO DI MONTE ALBANO COLMURANO COLOBRARO COLOGNA VENETA COLOGNE COLOGNO AL SERIO COLOGNO MONZESE COLOGNOLA AI COLLI COLONNA

PROV.

VA MI VI TV CN AT LT BR PG PG PG PE PD RI RC RI VA LC CO IM TN VC UD BG BS CS VT AQ CB CH IS MC PE RM AQ PE VT TE FC AR CH GR AQ RM SO CO PN PN CN TO TN CS VA TN BG TO TO AT BS AT VA AQ PD PV FE TV LO UD SS BI MI AO GE VI GE NO PU BG FR PC LC RE RI AQ PG LC CB RI SI FR BN BL TV BS PR PE TE CH CH RM RI TO AQ FR LE AQ TO TO LI PA CB RI IS AP RI SA CA BS VC UD MC MT VR BS BG MI VR RM

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,3 10000 0,8 0* 0,8 0* 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 11000 0,5 0* 0,5 10000 0,5 0* 0,5 0,4 10000 0* 0,5 0* 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0* 0* 0,8 * 0,8 0,3 0,4 0,2 0,8 0,6 5669,82 0,5 0,4 9000 0,4 0* 0,4 7500 0,5 0 0* 0* 0* 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0,2 0,4 0,6 0,6 0,3 0,5 0,55 13000 0* 0,5 0,1 0,75 * 0,5 0,55 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,8 10500 0,4 0,8 5800 0* 0,8 9000 0,4 0* 0,7 0,2 0* 0,4 0,4 0,5 0* 0,2 0,5 0,6 0,3 0,5 0,8 0,25 0,2 0,5 10000 0,5 0,6 12000 0,5 0* 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0* 0,4 0,45 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0,7 0,4 0* 0* 0,1 0* 0,25 0,45 0,3 0,5 0,2 0,2 0,65 0,4 0,8

0,3 10000 0,8 0* 0,8 0* 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 11000 0,5 0* 0,5 10000 0,5 0* 0,5 0,4 10000 0* 0,5 0* 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0* 0* 0,8 * 0,8 0,3 0,4 0,2 0,8 0,6 5669,82 0,5 0,4 9000 0,4 0* 0,4 7500 0,5 0 0* 0* 0* 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0,2 0,4 0,6 0,6 0,3 0,5 0,55 13000 0* 0,5 0,1 0,75 * 0,5 0,55 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,8 10500 0,4 0,8 5800 0* 0,8 9000 0,4 0* 0,7 0,2 0* 0,4 0,4 0,5 0* 0,2 0,5 0,6 0,3 0,5 0,8 0,25 0,2 0,5 10000 0,5 0,6 12000 0,5 0* 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0* 0,4 0,45 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0,7 0,4 0* 0* 0,1 0* 0,25 0,45 0,3 0,5 0,2 0,2 0,65 0,4 0,8

CODICE CATASTALE COMUNE

C901 C902 C903 C904 C905 C908 C910 C911 C912 C914 C917 C918 C920 C922 C925 C926 C927 C928 C929 C930 C931 C933 C934 C937 C935 C938 C941 C940 C939 C943 C944 C946 C948 C949 C950 C951 C952 C953 C954 C955 C956 C957 C958 C959 C960 C962 C963 C964 C965 C968 C969 C971 C972 C973 C974 C975 C976 C977 C978 C979 C980 C982 C983 C984 C986 C987 C988 C990 C991 C992 C993 C994 C996 C995 C998 C999 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D011 D010 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 B799 D020 D021 D022 D026 D027 D028 D029 D030 D037 D038 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D048 D049 D050 D051 D052 D054 D056 D057 D058 D068 D061 D062 D064 D065 D066 D067 D072 A266

COLONNELLA COLONNO COLORINA COLORNO COLOSIMI COLTURANO COLZATE COMABBIO COMACCHIO COMANO COMAZZO COMEGLIANS COMELICO SUPERIORE COMERIO COMEZZANO-CIZZAGO COMIGNAGO COMISO COMITINI COMIZIANO COMMESSAGGIO COMMEZZADURA COMO COMPIANO COMUN NUOVO COMUNANZA CONA CONCA CASALE CONCA DEI MARINI CONCA DELLA CAMPANIA CONCAMARISE CONCEI CONCERVIANO CONCESIO CONCO CONCORDIA SAGITTARIA CONCORDIA SULLA SECCHIA CONCOREZZO CONDINO CONDOFURI CONDOVE CONDRO’ CONEGLIANO CONFIENZA CONFIGNI CONFLENTI CONIOLO CONSELICE CONSELVE CONSIGLIO DI RUMO CONTESSA ENTELLINA CONTIGLIANO CONTRADA CONTROGUERRA CONTRONE CONTURSI TERME CONVERSANO CONZA DELLA CAMPANIA CONZANO COPERTINO COPIANO COPPARO CORANA CORATO CORBARA CORBETTA CORBOLA CORCHIANO CORCIANO CORDENONS CORDIGNANO CORDOVADO COREDO COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA LIGURE CORENO AUSONIO CORFINIO CORI CORIANO CORIGLIANO CALABRO CORIGLIANO D’OTRANTO CORINALDO CORIO CORLEONE CORLETO MONFORTE CORLETO PERTICARA CORMANO CORMONS CORNA IMAGNA CORNALBA CORNALE CORNAREDO CORNATE D’ADDA CORNEDO ALL’ISARCO .KARNEID. CORNEDO VICENTINO CORNEGLIANO LAUDENSE CORNELIANO D’ALBA CORNIGLIO CORNO DI ROSAZZO CORNO GIOVINE CORNOVECCHIO CORNUDA CORREGGIO CORREZZANA CORREZZOLA CORRIDO CORRIDONIA CORROPOLI CORSANO CORSICO CORSIONE CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A. CORTALE CORTANDONE CORTANZE CORTAZZONE CORTE BRUGNATELLA CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE CORTE DE’ FRATI CORTE FRANCA CORTE PALASIO CORTEMAGGIORE CORTEMILIA CORTENO GOLGI CORTENOVA CORTENUOVA CORTEOLONA CORTIGLIONE CORTINA D’AMPEZZO

SALDO 2008

PROV.

TE CO SO PR CS MI BG VA FE MS LO UD BL VA BS NO RG AG NA MN TN CO PR BG AP VE IS SA CE VR TN RI BS VI VE MO MI TN RC TO ME TV PV RI CZ AL RA PD CO PA RI AV TE SA SA BA AV AL LE PV FE PV BA SA MI RO VT PG PN TV PN TN LU GE FR AQ LT RN CS LE AN TO PA SA PZ MI GO BG BG PV MI MI BZ VI LO CN PR UD LO LO TV RE MI PD CO MC TE LE MI AT BZ CZ AT AT AT PC CR CR BS LO PC CN BS LC BG PV AT BL

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,5 0,4 0,2 0,6 0,5 0,6 0,65 0,2 0,3 0,5 0,5 0* 0,8 0,2 0,4 0* 0,5 0,5 0* 0,2 0* 0,2 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,5 0,6 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,3 0,6 0,5 0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 0* 0,5 0,8 0,1 0,8 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,35 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0* 0* 0,5 0,6 0* 0,8 0* 0,8 0,5 0,35 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,1 0* 0,4 0,4 0,6 0* 0* 0,8 0,5 0,25 0,5 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,1 0,6 0* 0,6 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0* 0,2 0* 0* 0,4 0* 0,2 0* 0* 0 0,8 0* 0* 0* 0* 0,5 0*

13000 9000

9000

12000

6000

8000

9000

4500

10000

0,5 0,4 0,2 0,6 0,5 0,6 0,65 0,2 0,3 0,5 0,5 0* 0,8 0,2 0,4 0* 0,5 0,5 0* 0,2 0* 0,2 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,5 0,6 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,3 0,6 0,5 0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 0* 0,5 0,8 0,1 0,8 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,35 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0* 0* 0,5 0,6 0* 0,8 0* 0,8 0,5 0,35 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,1 0* 0,4 0,4 0,6 0* 0* 0,8 0,5 0,25 0,5 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,1 0,6 0* 0,6 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0* 0,2 0* 0* 0,4 0* 0,2 0* 0* 0 0,8 0* 0* 0* 0* 0,5 0*

13000 9000

9000

12000

6000

8000

9000

4500

10000

D075 D076 D077 D078 D079 D081 D082 D085 D086 D087 D088 D089 D093 D092 D094 D095 D096 D099 D100 D101 D109 D110 D105 D112 D111 D103 D102 D117 D107 D108 D113 D114 D118 D119 D120 D121 D123 D124 D012 D126 D127 D128 D131 D132 D133 D134 D136 D137 D139 D141 D142 D143 D144 D145 D147 D149 D150 D151 D154 D156 D157 D158 D159 D160 D161 D162 D165 D166 D168 D170 D171 D172 D175 C670 D177 D179 D180 D181 D182 D184 D185 D122 D186 D187 D188 D189 D192 D194 D195 D196 D197 D198 D199 D200 D201 D202 D203 D204 D205 D206 D207 D208 D209 D210 D211 B824 D214 D216 D217 D218 D219 D221 D222 D223 D225 D226 D227 D228 D229 D231 D230 D232 D233 D234 D235 D236 D237 D238

-X-

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D. CORTINO CORTONA CORVARA CORVARA IN BADIA .CORVARA. CORVINO SAN QUIRICO CORZANO COSEANO COSENZA COSIO D’ARROSCIA COSIO VALTELLINO COSOLETO COSSANO BELBO COSSANO CANAVESE COSSATO COSSERIA COSSIGNANO COSSOGNO COSSOINE COSSOMBRATO COSTA DE’ NOBILI COSTA DI MEZZATE COSTA DI ROVIGO COSTA MASNAGA COSTA SERINA COSTA VALLE IMAGNA COSTA VESCOVATO COSTA VOLPINO COSTABISSARA COSTACCIARO COSTANZANA COSTARAINERA COSTERMANO COSTIGLIOLE D’ASTI COSTIGLIOLE SALUZZO COTIGNOLA COTRONEI COTTANELLO COURMAYEUR COVO COZZO CRACO CRANDOLA VALSASSINA CRAVAGLIANA CRAVANZANA CRAVEGGIA CREAZZO CRECCHIO CREDARO CREDERA RUBBIANO CREMA CREMELLA CREMENAGA CREMENO CREMIA CREMOLINO CREMONA CREMOSANO CRESCENTINO CRESPADORO CRESPANO DEL GRAPPA CRESPELLANO CRESPIATICA CRESPINA CRESPINO CRESSA CREVACUORE CREVALCORE CREVOLADOSSOLA CRISPANO CRISPIANO CRISSOLO CROCEFIESCHI CROCETTA DEL MONTELLO CRODO CROGNALETO CROPALATI CROPANI CROSA CROSIA CROSIO DELLA VALLE CROTONE CROTTA D’ADDA CROVA CROVIANA CRUCOLI CUASSO AL MONTE CUCCARO MONFERRATO CUCCARO VETERE CUCCIAGO CUCEGLIO CUGGIONO CUGLIATE-FABIASCO CUGLIERI CUGNOLI CUMIANA CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CUNARDO CUNEO CUNEVO CUNICO CUORGNE’ CUPELLO CUPRA MARITTIMA CUPRAMONTANA CURA CARPIGNANO CURCURIS CUREGGIO CURIGLIA CON MONTEVIASCO CURINGA CURINO CURNO CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU. CURSI CURSOLO-ORASSO CURTAROLO CURTATONE CURTI CUSAGO CUSANO MILANINO CUSANO MUTRI CUSINO CUSIO CUSTONACI CUTIGLIANO CUTRO CUTROFIANO CUVEGLIO

PROV.

BZ TE AR PE BZ PV BS UD CS IM SO RC CN TO BI SV AP VB SS AT PV BG RO LC BG BG AL BG VI PG VC IM VR AT CN RA KR RI AO BG PV MT LC VC CN VB VI CH BG CR CR LC VA LC CO AL CR CR VC VI TV BO LO PI RO NO BI BO VB NA TA CN GE TV VB TE CS CZ BI CS VA KR CR VC TN KR VA AL SA CO TO MI VA OR PE TO CR VA CN TN AT TO CH AP AN PV OR NO VA CZ BI BG BZ LE VB PD MN CE MI MI BN CO BG TP PT KR LE VA

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,2 0,4 0,8 0* 0,4 0* 0* 0,8 0,1 0,5 0,4 0,2 0,5 0,575 0,5 0,7 0* 0* 0* 0* 0,2 0,7 0* 0,4 0* 0* 0,35 0,4 0,6 0,1 0,5 0,8 0,6 0,4 0,6 0* 0* 0* 0,4 0,4 0* 0,1 0,2 0,3 0* 0,5 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,15 0,2 0,3 0,8 0,25 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,8 0,2 0,6 0,3 0* 0* 0* 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,7 0,5 0,3 0* 0,4 0* 0,2 0,45 0,5 0,8 0,8 0,5 0* 0,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0* 0,2 0* 0,8 0* 0,4 0,25 0,7 0,8 0,2 0* 0 0,5 0,5 0* 0,5

8000

3000 10000 10000

8500

10000

8000 10000

10500

0* 0,2 0,4 0,8 0* 0,4 0* 0* 0,8 0,1 0,5 0,4 0,2 0,5 0,575 0,5 0,7 0* 0* 0* 0* 0,2 0,7 0* 0,4 0* 0* 0,35 0,4 0,6 0,1 0,5 0,8 0,6 0,4 0,6 0* 0* 0* 0,4 0,4 0* 0,1 0,2 0,3 0* 0,5 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,15 0,2 0,3 0,8 0,25 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,5 0,8 0,2 0,6 0,3 0* 0* 0* 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,7 0,5 0,3 0* 0,4 0* 0,2 0,45 0,5 0,8 0,8 0,5 0* 0,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0* 0,2 0* 0,8 0* 0,4 0,25 0,7 0,8 0,2 0* 0 0,5 0,5 0* 0,5

8000

3000 10000 10000

8500

10000

8000 10000

10500

CODICE CATASTALE COMUNE

D239 D243 D244 D245 D246 D247 D248 D250 D251 D253 D255 D256 D257 D258 D259 D260 D261 D264 D265 D266 D267 D268 D269 D270 D271 D272 D273 D277 D278 D279 D280 D281 D284 D286 D287 D289 D293 D296 D291 D297 D298 D299 D300 D302 D303 D304 D305 D309 D310 D311 D312 D314 D315 D316 D317 D318 D319 D321 D323 D325 D327 D328 D329 D330 D331 D332 D333 D334 D336 D339 D341 D338 D344 D345 D346 D347 D348 D349 D350 D351 D352 D355 D356 D357 D358 D360 D361 D364 D365 D366 D367 D369 D370 D371 D372 D373 D374 D376 D377 M300 D379 D380 D383 D384 D385 D386 C772 D388 D390 D391 D392 D394 D395 D398 D399 D401 D402 D403 D406 D407 D408 C342 D410 D411 D412 D414 D415 D416

CUVIO DAIANO DAIRAGO DALMINE DAMBEL DANTA DI CADORE DAONE DARE’ DARFO BOARIO TERME DASA’ DAVAGNA DAVERIO DAVOLI DAZIO DECIMOMANNU DECIMOPUTZU DECOLLATURA DEGO DEIVA MARINA DELEBIO DELIA DELIANUOVA DELICETO DELLO DEMONTE DENICE DENNO DERNICE DEROVERE DERUTA DERVIO DESANA DESENZANO DEL GARDA DESIO DESULO DIAMANTE DIANO ARENTINO DIANO CASTELLO DIANO D’ALBA DIANO MARINA DIANO SAN PIETRO DICOMANO DIGNANO DIMARO DINAMI DIPIGNANO DISO DIVIGNANO DIZZASCO DOBBIACO .TOBLACH. DOBERDO’ DEL LAGO DOGLIANI DOGLIOLA DOGNA DOLCE’ DOLCEACQUA DOLCEDO DOLEGNA DEL COLLIO DOLIANOVA DOLO DOLZAGO DOMANICO DOMASO DOMEGGE DI CADORE DOMICELLA DOMODOSSOLA DOMUS DE MARIA DOMUSNOVAS DON DONATO DONGO DONNAS DONORI DORGALI DORIO DORMELLETTO DORNO DORSINO DORZANO DOSOLO DOSSENA DOSSO DEL LIRO DOUES DOVADOLA DOVERA DOZZA DRAGONI DRAPIA DRENA DRENCHIA DRESANO DREZZO DRIZZONA DRO DRONERO DRUENTO DRUOGNO DUALCHI DUBINO DUE CARRARE DUEVILLE DUGENTA DUINO-AURISINA DUMENZA DUNO DURAZZANO DURONIA DUSINO SAN MICHELE EBOLI EDOLO EGNA .NEUMARKT. ELICE ELINI ELLO ELMAS ELVA EMARESE EMPOLI ENDINE GAIANO ENEGO ENEMONZO ENNA ENTRACQUE ENTRATICO ENVIE EPISCOPIA ERACLEA ERBA

SALDO 2008

PROV.

VA TN MI BG TN BL TN TN BS VV GE VA CZ SO CA CA CZ SV SP SO CL RC FG BS CN AL TN AL CR PG LC VC BS MI NU CS IM IM CN IM IM FI UD TN VV CS LE NO CO BZ GO CN CH UD VR IM IM GO CA VE LC CS CO BL AV VB CA CA TN BI CO AO CA NU LC NO PV TN BI MN BG CO AO FC CR BO CE VV TN UD MI CO CR TN CN TO VB NU SO PD VI BN TS VA VA BN CB AT SA BS BZ PE NU LC CA CN AO FI BG VI UD EN CN BG CN PZ VE CO

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,2 0* 0,4 0,3 0* 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,5 0,4 0,5 0* 0,2 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0* 0* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,8 0,65 0,5 0,4 0* 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,2 0,5 0* 0,2 0,2 0,4 0* 0,4 0,7 0,2 0,2 0,4 0,8 0* 0,1 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,15 0,2 0* 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,4 0,6 0 0* 0,3 0* 0,4 0* 0,1 0* 0* 0,2 0* 0* 0* 0,5 0,45 0* 0* 0,2 0,5 0,4 0,2 0* 0,5 0,5 0,8 0,1 0,6 0,1 0* 0* 0,2 0* 0,7 0,4 0,3 0* 0,3 0,5 0,6 0* 0,1 0* 0,2 0* 0,4 0,5 0,4

8000

7500

8000 *

8000

9000

10000 7500

10000

8000

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0,2 0* 0,4 0,3 0* 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,5 0,4 0,5 0* 0,2 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0* 0* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,8 0,65 0,5 0,4 0* 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,2 0,5 0* 0,2 0,2 0,4 0* 0,4 0,7 0,2 0,2 0,4 0,8 0* 0,1 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,15 0,2 0* 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,4 0,6 0 0* 0,3 0* 0,4 0* 0,1 0* 0* 0,2 0* 0* 0* 0,5 0,45 0* 0* 0,2 0,5 0,4 0,2 0* 0,5 0,5 0,8 0,1 0,6 0,1 0* 0* 0,2 0* 0,7 0,4 0,3 0* 0,3 0,5 0,6 0* 0,1 0* 0,2 0* 0,4 0,5 0,4

8000

7500

8000 *

8000

9000

10000 7500

10000

8000

10000

D419 D420 D421 D422 H243 D423 D424 D426 M292 D428 D429 D430 D431 D434 D436 D440 D441 D442 D443 D444 D445 D433 D447 D449 D450 D451 D452 D453 D454 D455 D457 D456 D458 D459 D461 D462 D463 D465 D464 D467 D468 D469 D470 D471 D473 D472 D474 D475 D476 D477 D480 D481 D482 D483 D484 D486 D487 D488 D489 D494 D490 D493 D492 D491 D495 D496 D497 D499 D501 D502 D503 D506 D505 D504 D508 D509 D510 D511 D512 D514 D516 D518 D520 D523 D524 D526 D527 D528 D529 D530 D531 D532 D537 D538 D539 D540 D541 D542 D543 D544 D545 D547 D548 D549 D550 D551 D552 D554 D555 D557 D560 D562 D561 D564 D565 D567 D568 D569 D570 B034 D571 D572 D573 D574 D575 D576 D578 D577

- XI -

ERBE’ ERBEZZO ERBUSCO ERCHIE ERCOLANO ERICE ERLI ERTO E CASSO ERULA ERVE ESANATOGLIA ESCALAPLANO ESCOLCA ESINE ESINO LARIO ESPERIA ESPORLATU ESTE ESTERZILI ETROUBLES EUPILIO EXILLES FABBRICA CURONE FABBRICHE DI VALLICO FABBRICO FABRIANO FABRICA DI ROMA FABRIZIA FABRO FAEDIS FAEDO FAEDO VALTELLINO FAENZA FAETO FAGAGNA FAGGETO LARIO FAGGIANO FAGNANO ALTO FAGNANO CASTELLO FAGNANO OLONA FAI DELLA PAGANELLA FAICCHIO FALCADE FALCIANO DEL MASSICO FALCONARA ALBANESE FALCONARA MARITTIMA FALCONE FALERIA FALERNA FALERONE FALLO FALMENTA FALOPPIO FALVATERRA FALZES .PFALZEN. FANANO FANNA FANO FANO ADRIANO FARA FILIORUM PETRI FARA GERA D’ADDA FARA IN SABINA FARA NOVARESE FARA OLIVANA CON SOLA FARA SAN MARTINO FARA VICENTINO FARDELLA FARIGLIANO FARINDOLA FARINI FARNESE FARRA D’ALPAGO FARRA DI SOLIGO FARRA D’ISONZO FASANO FASCIA FAUGLIA FAULE FAVALE DI MALVARO FAVARA FAVER FAVIGNANA FAVRIA FEISOGLIO FELETTO FELINO FELITTO FELIZZANO FELONICA FELTRE FENEGRO’ FENESTRELLE FENIS FERENTILLO FERENTINO FERLA FERMIGNANO FERMO FERNO FEROLETO ANTICO FEROLETO DELLA CHIESA FERRANDINA FERRARA FERRARA DI MONTE BALDO FERRAZZANO FERRERA DI VARESE FERRERA ERBOGNONE FERRERE FERRIERE FERRUZZANO FIAMIGNANO FIANO FIANO ROMANO FIASTRA FIAVE’ FICARAZZI FICAROLO FICARRA FICULLE FIDENZA FIE’ ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN. FIERA DI PRIMIERO FIEROZZO FIESCO FIESOLE FIESSE FIESSO D’ARTICO FIESSO UMBERTIANO

PROV.

VR VR BS BR NA TP SV PN SS LC MC NU NU BS LC FR SS PD NU AO CO TO AL LU RE AN VT VV TR UD TN SO RA FG UD CO TA AQ CS VA TN BN BL CE CS AN ME VT CZ AP CH VB CO FR BZ MO PN PU TE CH BG RI NO BG CH VI PZ CN PE PC VT BL TV GO BR GE PI CN GE AG TN TP TO CN TO PR SA AL MN BL CO TO AO TR FR SR PU AP VA CZ RC MT FE VR CB VA PV AT PC RC RI TO RM MC TN PA RO ME TR PR BZ TN TN CR FI BS VE RO

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,7 0,8 0 0,8 0,19 0,3 0,4 0* 0* 0,5 0,7 0* 0* 0,4 0,4 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,2 0* 0* 0,4 0,15 0,8 0,8 0,2 0,5 0,1 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0,4 0,6 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0,5 0,3 0* 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,6 0* 0,4 0* 0,8 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0* 0* 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,2 0,4 0,6 0* 0* 0,8 0,3 0,3 0,5 0* 0,4 0,6 0,3 0,5 0,8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,2 0* 0* 0* 0* 0,5 0,4 0* 0,3 0,4 0* 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0* 0* 0* 0,6 0,8 0,2 0,5 0,5

7500

4500 10500

12000

8000

8000 10000

10000

10000

7500

12000

8500

10000

0,7 0,8 0 0,8 0,19 0,3 0,4 0* 0* 0,5 0,7 0* 0* 0,4 0,4 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,2 0* 0* 0,4 0,15 0,8 0,8 0,2 0,5 0,1 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0,4 0,6 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0,5 0,3 0* 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,6 0* 0,4 0* 0,8 0,5 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,6 0,6 0,5 0* 0* 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,2 0,4 0,6 0* 0* 0,8 0,3 0,3 0,5 0* 0,4 0,6 0,3 0,5 0,8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,2 0* 0* 0* 0* 0,5 0,4 0* 0,3 0,4 0* 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0* 0* 0* 0,6 0,8 0,2 0,5 0,5

7500

4500 10500

12000

8000

8000 10000

10000

10000

7500

12000

8500

10000

CODICE CATASTALE COMUNE

D579 D583 D582 D586 D587 D588 D589 D590 D591 D592 D593 D594 D595 D596 D597 D599 D600 D604 D605 D606 D608 D607 D609 D611 D612 D613 D614 D615 A310 D617 D619 D621 D622 D624 D623 D627 M297 D628 D629 D630 D631 D634 D635 D636 D637 D638 D639 D640 D641 D643 D644 D645 D646 D649 D650 D651 D652 D653 D654 D655 D656 D660 D661 D662 D663 D665 D666 D667 D670 D671 D668 D672 D673 D674 D675 D676 D677 D678 D679 D680 M309 D681 D682 D683 D684 D685 D686 D688 D689 D691 D693 D694 D695 D696 D697 D700 D701 D702 D704 D703 D705 D706 D707 D708 D709 D710 D711 D712 D713 D714 D715 D718 D719 D720 D725 D726 D728 D727 D730 D731 D732 D733 D734 D735 D736 D738 D740 D741

FIGINO SERENZA FIGLINE VALDARNO FIGLINE VEGLIATURO FILACCIANO FILADELFIA FILAGO FILANDARI FILATTIERA FILETTINO FILETTO FILIANO FILIGHERA FILIGNANO FILOGASO FILOTTRANO FINALE EMILIA FINALE LIGURE FINO DEL MONTE FINO MORNASCO FIORANO AL SERIO FIORANO CANAVESE FIORANO MODENESE FIORDIMONTE FIORENZUOLA D’ARDA FIRENZE FIRENZUOLA FIRMO FISCIANO FIUGGI FIUMALBO FIUMARA FIUME VENETO FIUMEDINISI FIUMEFREDDO BRUZIO FIUMEFREDDO DI SICILIA FIUMICELLO FIUMICINO FIUMINATA FIVIZZANO FLAIBANO FLAVON FLERO FLORESTA FLORIDIA FLORINAS FLUMERI FLUMINIMAGGIORE FLUSSIO FOBELLO FOGGIA FOGLIANISE FOGLIANO REDIPUGLIA FOGLIZZO FOIANO DELLA CHIANA FOIANO DI VAL FORTORE FOLGARIA FOLIGNANO FOLIGNO FOLLINA FOLLO FOLLONICA FOMBIO FONDACHELLI-FANTINA FONDI FONDO FONNI FONTAINEMORE FONTANA LIRI FONTANAFREDDA FONTANAROSA FONTANELICE FONTANELLA FONTANELLATO FONTANELLE FONTANETO D’AGOGNA FONTANETTO PO FONTANIGORDA FONTANILE FONTANIVA FONTE FONTE NUOVA FONTECCHIO FONTECHIARI FONTEGRECA FONTENO FONTEVIVO FONZASO FOPPOLO FORANO FORCE FORCHIA FORCOLA FORDONGIANUS FORENZA FORESTO SPARSO FORGARIA NEL FRIULI FORINO FORIO FORLI’ FORLI’ DEL SANNIO FORLIMPOPOLI FORMAZZA FORMELLO FORMIA FORMICOLA FORMIGARA FORMIGINE FORMIGLIANA FORMIGNANA FORNACE FORNELLI FORNI AVOLTRI FORNI DI SOPRA FORNI DI SOTTO FORNO CANAVESE FORNO DI ZOLDO FORNOVO DI TARO FORNOVO SAN GIOVANNI FORTE DEI MARMI FORTEZZA .FRANZENSFESTE. FORTUNAGO FORZA D’AGRO’ FOSCIANDORA FOSDINOVO FOSSA FOSSACESIA FOSSALTA DI PIAVE FOSSALTA DI PORTOGRUARO

SALDO 2008

PROV.

CO FI CS RM VV BG VV MS FR CH PZ PV IS VV AN MO SV BG CO BG TO MO MC PC FI FI CS SA FR MO RC PN ME CS CT UD RM MC MS UD TN BS ME SR SS AV CA NU VC FG BN GO TO AR BN TN AP PG TV SP GR LO ME LT TN NU AO FR PN AV BO BG PR TV NO VC GE AT PD TV RM AQ FR CE BG PR BL BG RI AP BN SO OR PZ BG UD AV NA FC IS FC VB RM LT CE CR MO VC FE TN IS UD UD UD TO BL PR BG LU BZ PV ME LU MS AQ CH VE VE

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,5 0,7 0,2 0,5 0,4 11071,35 0,15 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 * 0,4 12500 0,6 0* 0,75 0,7 10000 0,6 0,1 0,35 10000 0,4 0,5 0,1 0,5 7500 0,3 0,3 0,5 * 0,6 0,6 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,2 0,6 10000 0,4 0,8 10000 0,6 0,8 0,4 0* 0,2 0,3 0,6 0* 0,3 0,2 0* 0,4 0,8 0,4 0,3 7500 0,6 0,5 0,5 0* 0,8 0,3 0,4 0,3 12000 0,5 0,2 0,2 0,6 0* 0,7 0* 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 10000 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0* 0* 0,4 0,5 0,5 8000 0,5 0,4 0,35 15000 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,4 0,8 0,49 0 0,3 0* 0,8 0,4 0,6 0,5 0,4 0* 0,8 0* 0,7 0* 0,4 0* 0,3 0* 0,5 11000 0,4 0,2 * 0* 0* 0,5 0,8 0,6 0* 0,6 0,6 0,5

0,5 0,7 0,2 0,5 0,4 11071,35 0,15 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 * 0,4 12500 0,6 0* 0,75 0,7 10000 0,6 0,1 0,35 10000 0,4 0,5 0,1 0,5 7500 0,3 0,3 0,5 * 0,6 0,6 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,2 0,6 10000 0,4 0,8 10000 0,6 0,8 0,4 0* 0,2 0,3 0,6 0* 0,3 0,2 0* 0,4 0,8 0,4 0,3 7500 0,6 0,5 0,5 0* 0,8 0,3 0,4 0,3 12000 0,5 0,2 0,2 0,6 0* 0,7 0* 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 10000 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0* 0* 0,4 0,5 0,5 8000 0,5 0,4 0,35 15000 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,4 0,8 0,49 0 0,3 0* 0,8 0,4 0,6 0,5 0,4 0* 0,8 0* 0,7 0* 0,4 0* 0,3 0* 0,5 11000 0,4 0,2 * 0* 0* 0,5 0,8 0,6 0* 0,6 0,6 0,5

D737 D742 D745 D744 D748 D749 D750 D751 D752 D559 D754 D755 D756 D757 D758 D763 D762 D759 D760 D765 D761 D766 D764 D767 D768 D769 D770 D771 D773 D774 D775 D776 D777 D780 D781 D782 D783 D785 D784 D788 D787 D789 D790 D791 D793 D794 D796 D797 D798 D799 D802 D803 D804 D805 D807 D808 D810 D811 D812 D813 D814 D815 D817 D818 D819 D821 D823 D824 D825 D826 D827 D828 D829 D830 D832 D834 D835 D836 D839 D841 D842 D843 D844 D845 D847 D848 D850 D849 D851 D852 D853 D854 D855 D856 D858 D859 D860 D861 D862 D863 D864 D865 D867 D868 D869 D870 D872 D871 D873 D874 D875 D876 D878 D879 D881 D882 D883 D884 D885 D886 D888 D889 D890 D891 D892 D894 D895 D896

- XII -

FOSSALTO FOSSANO FOSSATO DI VICO FOSSATO SERRALTA FOSSO’ FOSSOMBRONE FOZA FRABOSA SOPRANA FRABOSA SOTTANA FRACONALTO FRAGAGNANO FRAGNETO L’ABATE FRAGNETO MONFORTE FRAINE FRAMURA FRANCAVILLA AL MARE FRANCAVILLA ANGITOLA FRANCAVILLA BISIO FRANCAVILLA D’ETE FRANCAVILLA DI SICILIA FRANCAVILLA FONTANA FRANCAVILLA IN SINNI FRANCAVILLA MARITTIMA FRANCICA FRANCOFONTE FRANCOLISE FRASCARO FRASCAROLO FRASCATI FRASCINETO FRASSILONGO FRASSINELLE POLESINE FRASSINELLO MONFERRATO FRASSINETO PO FRASSINETTO FRASSINO FRASSINORO FRASSO SABINO FRASSO TELESINO FRATTA POLESINE FRATTA TODINA FRATTAMAGGIORE FRATTAMINORE FRATTE ROSA FRAZZANO’ FREGONA FRESAGRANDINARIA FRESONARA FRIGENTO FRIGNANO FRINCO FRISA FRISANCO FRONT FRONTINO FRONTONE FROSINONE FROSOLONE FROSSASCO FRUGAROLO FUBINE FUCECCHIO FUIPIANO VALLE IMAGNA FUMANE FUMONE FUNES .VILLNOESS. FURCI FURCI SICULO FURNARI FURORE FURTEI FUSCALDO FUSIGNANO FUSINE FUTANI GABBIONETA BINANUOVA GABIANO GABICCE MARE GABY GADESCO PIEVE DELMONA GADONI GAETA GAGGI GAGGIANO GAGGIO MONTANO GAGLIANICO GAGLIANO ATERNO GAGLIANO CASTELFERRATO GAGLIANO DEL CAPO GAGLIATO GAGLIOLE GAIARINE GAIBA GAIOLA GAIOLE IN CHIANTI GAIRO GAIS .GAIS. GALATI MAMERTINO GALATINA GALATONE GALATRO GALBIATE GALEATA GALGAGNANO GALLARATE GALLESE GALLIATE GALLIATE LOMBARDO GALLIAVOLA GALLICANO GALLICANO NEL LAZIO GALLICCHIO GALLIERA GALLIERA VENETA GALLINARO GALLIO GALLIPOLI GALLO MATESE GALLODORO GALLUCCIO GALTELLI GALZIGNANO TERME GAMALERO GAMBARA GAMBARANA GAMBASCA GAMBASSI TERME GAMBATESA

PROV.

CB CN PG CZ VE PU VI CN CN AL TA BN BN CH SP CH VV AL AP ME BR PZ CS VV SR CE AL PV RM CS TN RO AL AL TO CN MO RI BN RO PG NA NA PU ME TV CH AL AV CE AT CH PN TO PU PU FR IS TO AL AL FI BG VR FR BZ CH ME ME SA CA CS RA SO SA CR AL PU AO CR NU LT ME MI BO BI AQ EN LE CZ MC TV RO CN SI NU BZ ME LE LE RC LC FC LO VA VT NO VA PV LU RM PZ BO PD FR VI LE CE ME CE NU PD AL BS PV CN FI CB

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,1 0,45 0* 0,6 0,8 0,6 0* 0,8 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 0* 0* 0,8 0* 0,6 0,2 0* 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0* 0,2 0* 0* 0,8 0,6 0,8 0,2 0* 0,6 0* 0,8 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5 0* 0,8 0,6 0,2 0,6 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0,7 0,5 0* 0,3 0,5 0,6 0,55 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,8 0,5 0,5 0* 0,7 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,75 0* 0,2 0,2 0,65 0,5 0,8 0,8 0,6 0,2 0* 0,3 0* 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0,8 0,75 0,5 0,6 0,5 0,4 0,55 0,6 0,7 0,5 0,2 0,5 0,8 0,2 0,4 0,2 0* 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0* 0,4 0,3 0,2 0* 0,2 0,3 0,5

*

7000

7000

8000 7000

*

* 10500 11000 10000

8000

7500

10500 10000 10000

9000

0,1 0,45 0* 0,6 0,8 0,6 0* 0,8 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 0* 0* 0,8 0* 0,6 0,2 0* 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0* 0,2 0* 0* 0,8 0,6 0,8 0,2 0* 0,6 0* 0,8 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5 0* 0,8 0,6 0,2 0,6 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0,7 0,5 0* 0,3 0,5 0,6 0,55 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,8 0,5 0,5 0* 0,7 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,75 0* 0,2 0,2 0,65 0,5 0,8 0,8 0,6 0,2 0* 0,3 0* 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0,8 0,75 0,5 0,6 0,5 0,4 0,55 0,6 0,7 0,5 0,2 0,5 0,8 0,2 0,4 0,2 0* 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0* 0,4 0,3 0,2 0* 0,2 0,3 0,5

*

7000

7000

8000 7000

*

* 10500 11000 10000

8000

7500 13000 10500 10000 10000

9000

CODICE CATASTALE COMUNE

D897 D898 D899 D901 D902 D903 D905 D906 D907 D909 D910 D911 D912 D913 D915 D917 D918 D920 D921 D923 D924 D925 D926 D927 D928 D930 D931 D932 D933 D934 D935 D937 D938 D940 D941 D942 D943 D944 D945 D946 D947 D948 D949 D951 D952 D956 D957 D958 D959 D960 D961 D962 D963 D964 D965 D966 D967 D968 D969 D970 D971 D972 D973 D974 D975 D977 D978 D980 D981 D982 D983 D984 D986 D987 D988 D990 D991 D993 D994 D995 D996 D997 D998 D999 E001 E003 E004 E006 E007 E008 E009 E010 E012 E011 E013 E014 E015 E016 E017 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E033 E034 E036 E037 E040 E038 E039 E041 E044 E043 E045 E047 E048 E049 E050 E051

GAMBELLARA GAMBERALE GAMBETTOLA GAMBOLO’ GAMBUGLIANO GANDELLINO GANDINO GANDOSSO GANGI GARAGUSO GARBAGNA GARBAGNA NOVARESE GARBAGNATE MILANESE GARBAGNATE MONASTERO GARDA GARDONE RIVIERA GARDONE VAL TROMPIA GARESSIO GARGALLO GARGAZZONE .GARGAZON. GARGNANO GARLASCO GARLATE GARLENDA GARNIGA TERME GARZENO GARZIGLIANA GASPERINA GASSINO TORINESE GATTATICO GATTEO GATTICO GATTINARA GAVARDO GAVAZZANA GAVELLO GAVERINA TERME GAVI GAVIGNANO GAVIRATE GAVOI GAVORRANO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GAZZO GAZZO VERONESE GAZZOLA GAZZUOLO GELA GEMMANO GEMONA DEL FRIULI GEMONIO GENAZZANO GENGA GENIVOLTA GENOLA GENONI GENOVA GENURI GENZANO DI LUCANIA GENZANO DI ROMA GENZONE GERA LARIO GERACE GERACI SICULO GERANO GERENZAGO GERENZANO GERGEI GERMAGNANO GERMAGNO GERMASINO GERMIGNAGA GEROCARNE GEROLA ALTA GEROSA GERRE DE’ CAPRIOLI GESICO GESSATE GESSOPALENA GESTURI GESUALDO GHEDI GHEMME GHIFFA GHILARZA GHISALBA GHISLARENGO GIACCIANO CON BARUCHELLA GIAGLIONE GIANICO GIANO DELL’UMBRIA GIANO VETUSTO GIARDINELLO GIARDINI-NAXOS GIAROLE GIARRATANA GIARRE GIAVE GIAVENO GIAVERA DEL MONTELLO GIBA GIBELLINA GIFFLENGA GIFFONE GIFFONI SEI CASALI GIFFONI VALLE PIANA GIGNESE GIGNOD GILDONE GIMIGLIANO GINESTRA GINESTRA DEGLI SCHIAVONI GINOSA GIOI GIOIA DEI MARSI GIOIA DEL COLLE GIOIA SANNITICA GIOIA TAURO GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA GIOVE GIOVINAZZO GIOVO GIRASOLE GIRIFALCO GIRONICO

SALDO 2008

PROV.

VI CH FC PV VI BG BG BG PA MT AL NO MI LC VR BS BS CN NO BZ BS PV LC SV TN CO TO CZ TO RE FC NO VC BS AL RO BG AL RM VA NU GR MN VA BG PD VR PC MN CL RN UD VA RM AN CR CN NU GE CA PZ RM PV CO RC PA RM PV VA NU TO VB CO VA VV SO BG CR CA MI CH CA AV BS NO VB OR BG VC RO TO BS PG CE PA ME AL RG CT SS TO TV CA TP BI RC SA SA VB AO CB CZ PZ BN TA SA AQ BA CE RC RC ME TR BA TN NU CZ CO

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0* 0* 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2 0,6 0* 0,8 0* 0,5 0,2 0,2 0* 0* 0,5 0,2 0,5 0* 0,2 0,7 0,5 0,5 0,2 0,5 0,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0* 0,7 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0* 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0* 0,7 0* 0,44 0,6 0* 0* 0,5 0,6 0,7 0* 0* 0* 0,5 0,1 0,4 0,3 0,5 0* 0,4 0,4 0* 0* 0,2 0* 0,5 0* 0,55 0* 0* 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0* 0,8 0,4 0* 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0* 0,3 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 0,7 0,2 0* 0,5 0,1

10000

8000

10000 9000

5000

7500 8000 7500

10000 9000

10500

8000

*

9000

12000 10000 7500 7500

0* 0* 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2 0,6 0* 0,8 0* 0,5 0,2 0,2 0* 0* 0,5 0,2 0,5 0* 0,2 0,7 0,5 0,5 0,2 0,5 0,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0* 0,7 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0* 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0* 0,7 0* 0,44 0,6 0* 0* 0,5 0,6 0,7 0* 0* 0* 0,5 0,1 0,4 0,3 0,5 0* 0,4 0,4 0* 0* 0,2 0* 0,5 0* 0,55 0* 0* 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0* 0,8 0,4 0* 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0* 0,3 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 0,7 0,2 0* 0,5 0,1

10000

8000

10000 9000

5000

7500 8000 7500

10000 9000

10500

8000

*

9000

12000 10000 7500 7500

E052 E053 E054 E055 E057 E056 E058 E059 E060 E061 E062 E063 E064 E065 E066 E067 E068 E069 E071 E072 E074 E078 E079 E081 M274 E082 E083 E084 E086 E087 E085 D585 E088 E089 E090 E091 E092 E093 E094 E096 E098 E101 E102 E100 E103 E104 E106 E107 E109 E111 E113 E114 E115 E116 E118 E120 E122 E124 E125 E126 E127 E128 E130 E131 E132 E133 E134 E135 E136 E138 E139 E141 E142 E143 E144 E145 E146 E147 E148 E149 E150 E151 E152 E153 E154 E156 E155 E158 E159 E160 E161 E163 E164 E165 E167 E168 E169 E170 E171 E172 E173 E177 E178 E179 E180 E182 E184 E185 E187 E188 E189 E191 E192 E193 E195 E196 E199 E200 E201 E202 E203 E204 E205 E206 E207 E208 E209 E210

- XIII -

GISSI GIUGGIANELLO GIUGLIANO IN CAMPANIA GIULIANA GIULIANO DI ROMA GIULIANO TEATINO GIULIANOVA GIUNCUGNANO GIUNGANO GIURDIGNANO GIUSSAGO GIUSSANO GIUSTENICE GIUSTINO GIUSVALLA GIVOLETTO GIZZERIA GLORENZA .GLURNS. GODEGA DI SANT’URBANO GODIASCO GODRANO GOITO GOLASECCA GOLFERENZO GOLFO ARANCI GOMBITO GONARS GONI GONNESA GONNOSCODINA GONNOSFANADIGA GONNOSNO’ GONNOSTRAMATZA GONZAGA GORDONA GORGA GORGO AL MONTICANO GORGOGLIONE GORGONZOLA GORIANO SICOLI GORIZIA GORLA MAGGIORE GORLA MINORE GORLAGO GORLE GORNATE-OLONA GORNO GORO GORRETO GORZEGNO GOSALDO GOSSOLENGO GOTTASECCA GOTTOLENGO GOVONE GOZZANO GRADARA GRADISCA D’ISONZO GRADO GRADOLI GRAFFIGNANA GRAFFIGNANO GRAGLIA GRAGNANO GRAGNANO TREBBIENSE GRAMMICHELE GRANA GRANAGLIONE GRANAROLO DELL’EMILIA GRANCONA GRANDATE GRANDOLA ED UNITI GRANITI GRANOZZO CON MONTICELLO GRANTOLA GRANTORTO GRANZE GRASSANO GRASSOBBIO GRATTERI GRAUNO GRAVEDONA GRAVELLONA LOMELLINA GRAVELLONA TOCE GRAVERE GRAVINA DI CATANIA GRAVINA IN PUGLIA GRAZZANISE GRAZZANO BADOGLIO GRECCIO GRECI GREGGIO GREMIASCO GRESSAN GRESSONEY-LA-TRINITE’ GRESSONEY-SAINT-JEAN GREVE IN CHIANTI GREZZAGO GREZZANA GRIANTE GRICIGNANO DI AVERSA GRIGNASCO GRIGNO GRIMACCO GRIMALDI GRINZANE CAVOUR GRISIGNANO DI ZOCCO GRISOLIA GRIZZANA MORANDI GROGNARDO GROMO GRONDONA GRONE GRONTARDO GROPELLO CAIROLI GROPPARELLO GROSCAVALLO GROSIO GROSOTTO GROSSETO GROSSO GROTTAFERRATA GROTTAGLIE GROTTAMINARDA GROTTAMMARE GROTTAZZOLINA GROTTE GROTTE DI CASTRO

PROV.

CH LE NA PA FR CH TE LU SA LE PV MI SV TN SV TO CZ BZ TV PV PA MN VA PV SS CR UD CA CA OR CA OR OR MN SO RM TV MT MI AQ GO VA VA BG BG VA BG FE GE CN BL PC CN BS CN NO PU GO GO VT LO VT BI NA PC CT AT BO BO VI CO CO ME NO VA PD PD MT BG PA TN CO PV VB TO CT BA CE AT RI AV VC AL AO AO AO FI MI VR CO CE NO TN UD CS CN VI CS BO AL BG AL BG CR PV PC TO SO SO GR TO RM TA AV AP AP AG VT

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 0 0,6 0,4 0* 0,25 0* 0,3 0,2 0,2 0* 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0* 0,6 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,6 0,7 0,2 0,4 0,2 0,1 0* 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,25 0,3 0,4 0,5 0,3 0* 0,5 0,4 0,8 0,7 0,5 0,2 0* 0,2 0,5 0,3 0,5 0* 0,4 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,6 0* 0,6 0* 0,2 0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,6 0* 0,8 0,3 0* 0* 0* 0* 0 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,4 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,7 0,2 0,5 0,5 0* 0,5 0,45 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,65 0,65 0,6 0,5 0,7 0* 0,7

7500

7500

10000

8000 12000 10000

10000

10000 * 7525

18000

8000

9000

10000 11000

5000 8000 7500

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 0 0,6 0,4 0* 0,25 0* 0,3 0,2 0,2 0* 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0* 0,6 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,6 0,7 0,2 0,4 0,2 0,1 0* 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,25 0,3 0,4 0,5 0,3 0* 0,5 0,4 0,8 0,7 0,5 0,2 0* 0,2 0,5 0,3 0,5 0* 0,4 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,6 0* 0,6 0* 0,2 0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,6 0* 0,8 0,3 0* 0* 0* 0* 0 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,4 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,7 0,2 0,5 0,5 0* 0,5 0,45 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,65 0,65 0,6 0,5 0,7 0* 0,7

7500

7500

10000

8000 12000 10000

10000

10000 * 7525

18000

8000

9000

10000 11000

5000 8000 7500

CODICE CATASTALE COMUNE

E212 E213 E214 E215 E216 E217 E219 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E229 E230 E232 E233 E234 E235 E236 E240 E237 E238 E239 E241 E245 E246 E242 E249 E243 E244 E248 E250 E251 E252 E253 E255 E256 E258 E259 E261 E263 E264 E266 E269 E270 E271 E272 E273 E280 E281 E282 E283 E284 E285 E287 E288 E289 E290 E291 E292 E296 E295 E297 E299 E301 E304 E305 E306 E307 E308 E309 E310 E311 E313 E314 E317 E321 E323 E325 E326 E327 E328 E329 E330 E332 E333 E334 E335 E336 E337 E338 E341 E348 E343 E340 E351 E349 E350 E339 E353 E356 E358 E360 E354 E345 E346 E363 E364 E365 E366 E367 E368 E369 E370 E371 E373 E374 E375 E376 E377 E378 E379 E380 E274 E381 E382

GROTTERIA GROTTOLE GROTTOLELLA GRUARO GRUGLIASCO GRUMELLO CREMONESE ED UNITI GRUMELLO DEL MONTE GRUMENTO NOVA GRUMES GRUMO APPULA GRUMO NEVANO GRUMOLO DELLE ABBADESSE GUAGNANO GUALDO GUALDO CATTANEO GUALDO TADINO GUALTIERI GUALTIERI SICAMINO’ GUAMAGGIORE GUANZATE GUARCINO GUARDA VENETA GUARDABOSONE GUARDAMIGLIO GUARDAVALLE GUARDEA GUARDIA LOMBARDI GUARDIA PERTICARA GUARDIA PIEMONTESE GUARDIA SANFRAMONDI GUARDIAGRELE GUARDIALFIERA GUARDIAREGIA GUARDISTALLO GUARENE GUASILA GUASTALLA GUAZZORA GUBBIO GUDO VISCONTI GUGLIONESI GUIDIZZOLO GUIDONIA MONTECELIO GUIGLIA GUILMI GURRO GUSPINI GUSSAGO GUSSOLA HONE IDRO IGLESIAS IGLIANO ILBONO ILLASI ILLORAI IMBERSAGO IMER IMOLA IMPERIA IMPRUNETA INARZO INCISA IN VAL D’ARNO INCISA SCAPACCINO INCUDINE INDUNO OLONA INGRIA INTRAGNA INTROBIO INTROD INTRODACQUA INTROZZO INVERIGO INVERNO E MONTELEONE INVERSO PINASCA INVERUNO INVORIO INZAGO IONADI IRGOLI IRMA IRSINA ISASCA ISCA SULLO IONIO ISCHIA ISCHIA DI CASTRO ISCHITELLA ISEO ISERA ISERNIA ISILI ISNELLO ISOLA D’ASTI ISOLA DEL CANTONE ISOLA DEL GIGLIO ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA ISOLA DEL LIRI ISOLA DEL PIANO ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLE FEMMINE ISOLA DI CAPO RIZZUTO ISOLA DI FONDRA ISOLA DOVARESE ISOLA RIZZA ISOLA SANT’ANTONIO ISOLA VICENTINA ISOLABELLA ISOLABONA ISOLE TREMITI ISORELLA ISPANI ISPICA ISPRA ISSIGLIO ISSIME ISSO ISSOGNE ISTRANA ITALA ITRI ITTIREDDU ITTIRI IVANO FRACENA IVREA IZANO JACURSO JELSI JENNE

SALDO 2008

PROV.

RC MT AV VE TO CR BG PZ TN BA NA VI LE MC PG PG RE ME CA CO FR RO VC LO CZ TR AV PZ CS BN CH CB CB PI CN CA RE AL PG MI CB MN RM MO CH VB CA BS CR AO BS CA CN NU VR SS LC TN BO IM FI VA FI AT BS VA TO VB LC AO AQ LC CO PV TO MI NO MI VV NU BS MT CN CZ NA VT FG BS TN IS NU PA AT GE GR TE FR PU VR PA KR BG CR VR AL VI TO IM FG BS SA RG VA TO AO BG AO TV ME LT SS SS TN TO CR CZ CB RM

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,5 0,3 0,4 0,65 0,5 0* 0,2 0 0* 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0* 0,4 0,5 0* 0* 0,65 0,4 0,2 0* 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0* 0,6 0* 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,1 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,3 0* 0,2 0,8 0,7 0,4 0,7 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,4 0,35 0,6 0* 0* 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0* 0,5 0,4 0,3 0,1 0* 0* 0* 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0* 0,3 0,4 0,8 0,2 0* 0,4 0* 0,15 0,2 0,8 0,5 0,5 0* 0* 0 0,2 0,5 0,7 0 0* 0* 0,5 0,2 0,2 0* 0,2

10500

* 8000

10500 10000

8000

8000 10000 8000 10000

11000 7500

8000

*

5000

8000

13000

12500

0,5 0,3 0,4 0,65 0,5 0* 0,2 0 0* 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0* 0,4 0,5 0* 0* 0,65 0,4 0,2 0* 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0* 0,6 0* 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,1 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,3 0* 0,2 0,8 0,7 0,4 0,7 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,4 0,35 0,6 0* 0* 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0* 0,5 0,4 0,3 0,1 0* 0* 0* 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0* 0,3 0,4 0,8 0,2 0* 0,4 0* 0,15 0,2 0,8 0,5 0,5 0* 0* 0 0,2 0,5 0,7 0 0* 0* 0,5 0,2 0,2 0* 0,2

10500

* 8000

10500 10000

8000

8000 10000 8000 10000

11000 7500

8000

*

5000

8000

13000

12500

E386 E387 E388 C388 E320 E389 E390 E391 E394 E423 E425 A308 E430 E458 E463 E470 E491 E490 E392 E393 E395 E396 E397 E398 E400 M212 E401 E402 E403 E405 E406 E407 E409 E410 E412 E414 E415 E416 E417 E419 E420 E421 E413 E422 E424 E426 E428 M208 E429 E431 E432 E433 E434 E435 E436 E437 E438 E439 E441 C767 E443 E444 E445 E447 E448 E450 A345 E451 E452 E454 E455 M207 E456 E464 E457 E459 E461 E462 E465 E466 E467 E468 E469 E471 E472 E473 E474 E475 E476 E480 E479 E481 E482 E483 E484 E485 E486 E487 E488 E489 E492 E493 E494 E496 E497 E498 E500 E502 E504 E506 E505 E507 E509 E510 E512 E514 E515 E517 E518 E519 E520 E522 E523 E524 E525 E526 E527 E528

- XIV -

JERAGO CON ORAGO JERZU JESI JESOLO JOLANDA DI SAVOIA JOPPOLO JOPPOLO GIANCAXIO JOVENCAN LA CASSA LA LOGGIA LA MADDALENA LA MAGDELEINE LA MORRA LA SALLE LA SPEZIA LA THUILE LA VALLE .WENGEN. LA VALLE AGORDINA LABICO LABRO LACCHIARELLA LACCO AMENO LACEDONIA LACES .LATSCH. LACONI LADISPOLI LAERRU LAGANADI LAGHI LAGLIO LAGNASCO LAGO LAGONEGRO LAGOSANTO LAGUNDO .ALGUND. LAIGUEGLIA LAINATE LAINO LAINO BORGO LAINO CASTELLO LAION .LAJEN. LAIVES .LEIFERS. LAJATICO LALLIO LAMA DEI PELIGNI LAMA MOCOGNO LAMBRUGO LAMEZIA TERME LAMON LAMPEDUSA E LINOSA LAMPORECCHIO LAMPORO LANA .LANA. LANCIANO LANDIONA LANDRIANO LANGHIRANO LANGOSCO LANUSEI LANUVIO LANZADA LANZO D’INTELVI LANZO TORINESE LAPEDONA LAPIO LAPPANO L’AQUILA LARCIANO LARDARO LARDIRAGO LARI LARIANO LARINO LAS PLASSAS LASA .LAAS. LASCARI LASINO LASNIGO LASTEBASSE LASTRA A SIGNA LATERA LATERINA LATERZA LATIANO LATINA LATISANA LATRONICO LATTARICO LAUCO LAUREANA CILENTO LAUREANA DI BORRELLO LAUREGNO .LAUREIN. LAURENZANA LAURIA LAURIANO LAURINO LAURITO LAURO LAVAGNA LAVAGNO LAVARONE LAVELLO LAVENA PONTE TRESA LAVENO-MOMBELLO LAVENONE LAVIANO LAVIS LAZISE LAZZATE LECCE LECCE NEI MARSI LECCO LEFFE LEGGIUNO LEGNAGO LEGNANO LEGNARO LEI LEINI LEIVI LEMIE LENDINARA LENI LENNA LENNO LENO LENOLA LENTA

PROV.

VA NU AN VE FE VV AG AO TO TO SS AO CN AO SP AO BZ BL RM RI MI NA AV BZ NU RM SS RC VI CO CN CS PZ FE BZ SV MI CO CS CS BZ BZ PI BG CH MO CO CZ BL AG PT VC BZ CH NO PV PR PV NU RM SO CO TO AP AV CS AQ PT TN PV PI RM CB CA BZ PA TN CO VI FI VT AR TA BR LT UD PZ CS UD SA RC BZ PZ PZ TO SA SA AV GE VR TN PZ VA VA BS SA TN VR MI LE AQ LC BG VA VR MI PD NU TO GE TO RO ME BG CO BS LT VC

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,5 0* 0,5 0,3 0,8 0,8 0* 0* 0* 0,3 0,2 0* 0,5 0* 0,6 0* 0* 0,8 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,6 0* 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,2 0,2 0,25 0,6 0,2 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,65 0,5 0* 0,5 0,6 0,5 0* 0,6 0,4 0,6 0,5 0* 0* 0,6 0* 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,8 0,55 0,62 0,7 0,6 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0* 0,8 0,7 0,2 0,5 0,8 0,2 0,7 0* 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,2 0,7 0* 0* 0* 0,5 0,3 0* 0,5 0* 0,5 0,5 0,3 0,7 0,5 0* 0,4 0* 0,2 0,4

12000

15000

8000 8000

*

*

10000

15000 9000

10000

10000 10000

13000 10000

*

10500

0,5 0* 0,5 0,3 0,8 0,8 0* 0* 0* 0,3 0,2 0* 0,5 0* 0,6 0* 0* 0,8 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,6 0* 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,2 0,2 0,25 0,6 0,2 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,65 0,5 0* 0,5 0,6 0,5 0* 0,6 0,4 0,6 0,5 0* 0* 0,6 0* 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,8 0,55 0,62 0,7 0,6 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0* 0,8 0,7 0,2 0,5 0,8 0,2 0,7 0* 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,2 0,7 0* 0* 0* 0,5 0,3 0* 0,5 0* 0,5 0,5 0,3 0,7 0,5 0* 0,4 0* 0,2 0,4

12000

15000

8000 8000

*

*

10000

15000 9000

10000

10000 10000

13000 10000

*

10500

CODICE CATASTALE COMUNE

E530 E531 C562 E532 E535 E536 E537 E538 E540 E539 E541 E542 E543 E544 E546 E547 E549 E550 E551 E552 E553 E554 E555 E557 E558 E559 E560 E562 E563 E564 E565 E566 E569 E570 E571 E573 E574 E576 E578 E581 E583 E584 E585 E586 E587 E588 E589 E590 E591 E592 E593 E594 E597 E596 E599 E600 E602 E605 E606 E607 E608 E610 E611 E613 E614 E615 E617 E620 E621 E622 E623 E624 E625 E626 E627 E629 E630 A771 E632 E633 E635 E639 E638 E640 E644 E645 D976 E646 E647 E648 E651 E649 E652 E654 E655 M275 E656 E658 E659 E660 E661 E662 E664 E665 E666 E667 E668 E669 E671 E672 E673 E674 E675 E677 E678 E679 E681 E682 E683 E684 E685 E687 E688 E689 E690 E691 E692 E693

LENTATE SUL SEVESO LENTELLA LENTIAI LENTINI LEONESSA LEONFORTE LEPORANO LEQUILE LEQUIO BERRIA LEQUIO TANARO LERCARA FRIDDI LERICI LERMA LESA LESEGNO LESIGNANO DE’ BAGNI LESINA LESMO LESSOLO LESSONA LESTIZZA LETINO LETOJANNI LETTERE LETTOMANOPPELLO LETTOPALENA LEVANTO LEVATE LEVERANO LEVICE LEVICO TERME LEVONE LEZZENO LIBERI LIBRIZZI LICATA LICCIANA NARDI LICENZA LICODIA EUBEA LIERNA LIGNANA LIGNANO SABBIADORO LIGONCHIO LIGOSULLO LILLIANES LIMANA LIMATOLA LIMBADI LIMBIATE LIMENA LIMIDO COMASCO LIMINA LIMONE PIEMONTE LIMONE SUL GARDA LIMOSANO LINAROLO LINGUAGLOSSA LIONI LIPARI LIPOMO LIRIO LISCATE LISCIA LISCIANO NICCONE LISIGNAGO LISIO LISSONE LIVERI LIVIGNO LIVINALLONGO DEL COL DI LANA LIVO LIVO LIVORNO LIVORNO FERRARIS LIVRAGA LIZZANELLO LIZZANO LIZZANO IN BELVEDERE LOANO LOAZZOLO LOCANA LOCATE DI TRIULZI LOCATE VARESINO LOCATELLO LOCERI LOCOROTONDO LOCRI LOCULI LODE’ LODI LODI VECCHIO LODINE LODRINO LOGRATO LOIANO LOIRI PORTO SAN PAOLO LOMAGNA LOMASO LOMAZZO LOMBARDORE LOMBRIASCO LOMELLO LONA LASES LONATE CEPPINO LONATE POZZOLO LONATO LONDA LONGANO LONGARE LONGARONE LONGHENA LONGI LONGIANO LONGOBARDI LONGOBUCCO LONGONE AL SEGRINO LONGONE SABINO LONIGO LORANZE’ LOREGGIA LOREGLIA LORENZAGO DI CADORE LORENZANA LOREO LORETO LORETO APRUTINO LORIA LORO CIUFFENNA

SALDO 2008

PROV.

MI CH BL SR RI EN TA LE CN CN PA SP AL NO CN PR FG MI TO BI UD CE ME NA PE CH SP BG LE CN TN TO CO CE ME AG MS RM CT LC VC UD RE UD AO BL BN VV MI PD CO ME CN BS CB PV CT AV ME CO PV MI CH PG TN CN MI NA SO BL CO TN LI VC LO LE TA BO SV AT TO MI CO BG NU BA RC NU NU LO LO NU BS BS BO SS LC TN CO TO TO PV TN VA VA BS FI IS VI BL BS ME FC CS CS CO RI VI TO PD VB BL PI RO AN PE TV AR

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,3 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,3 0* 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0* 0,4 0,4 0,6 0,1 0,5 0,5 0,45 0,4 0,5 0,4 0* 0,7 0* 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0* 0 0* 0* 0,7 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,4 0,3 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0* 0,2 0,8 0,2 0* 0,2 0,4 0* 0,5 0* 0,7 0,8 0,4 0* 0,2 0,5 0* 0,8 0* 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0* 0* 0* 0* 0* 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,8 0,4 0,8 0,4 0,5 0,1 0,5

12000

15000 10000 10000

8500

8000

8000 5000

15000 * 7500

15500

0,3 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,2 0,2 0,3 0* 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0* 0,4 0,4 0,6 0,1 0,5 0,5 0,45 0,4 0,5 0,4 0* 0,7 0* 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0* 0 0* 0* 0,7 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,4 0,3 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0* 0,2 0,8 0,2 0* 0,2 0,4 0* 0,5 0* 0,7 0,8 0,4 0* 0,2 0,5 0* 0,8 0* 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0* 0* 0* 0* 0* 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,8 0,4 0,8 0,4 0,5 0,1 0,5

12000

15000 10000 10000

8500

8000

8000 5000

15000 * 7500

15500

E694 E695 E698 E700 E704 E705 E706 E707 E709 E708 E711 E712 E713 E715 E714 E716 E718 E719 E722 E723 E724 E726 E727 E729 E730 E731 E734 E735 E736 E737 E738 E742 E743 B387 E745 E746 E747 E748 E749 E750 E751 E752 E753 E754 E757 E758 E759 E760 E761 E762 E763 E764 E767 E769 E770 E772 E773 E775 E777 E778 E780 E779 E782 E783 E784 E785 E786 E787 E788 E789 E790 E791 E342 E793 E794 E795 E798 E799 E800 E801 E803 E804 E805 E806 E809 E808 E811 E807 E810 E813 E812 E814 E815 E816 E817 E818 E819 E821 E820 E825 E829 E830 E834 E835 E836 E837 E838 E839 E840 E841 E842 E833 E843 E844 E847 E848 E850 E851 E852 E853 E854 E855 E856 E858 E859 E860 E862 E863

- XV -

LORO PICENO LORSICA LOSINE LOTZORAI LOVERE LOVERO LOZIO LOZZA LOZZO ATESTINO LOZZO DI CADORE LOZZOLO LU LUBRIANO LUCCA LUCCA SICULA LUCERA LUCIGNANO LUCINASCO LUCITO LUCO DEI MARSI LUCOLI LUGAGNANO VAL D’ARDA LUGNACCO LUGNANO IN TEVERINA LUGO LUGO DI VICENZA LUINO LUISAGO LULA LUMARZO LUMEZZANE LUNAMATRONA LUNANO LUNGAVILLA LUNGRO LUOGOSANO LUOGOSANTO LUPARA LURAGO D’ERBA LURAGO MARINONE LURANO LURAS LURATE CACCIVIO LUSCIANO LUSERNA LUSERNA SAN GIOVANNI LUSERNETTA LUSEVERA LUSIA LUSIANA LUSIGLIE’ LUSON .LUESEN. LUSTRA LUVINATE LUZZANA LUZZARA LUZZI MACCAGNO MACCASTORNA MACCHIA D’ISERNIA MACCHIA VALFORTORE MACCHIAGODENA MACELLO MACERATA MACERATA CAMPANIA MACERATA FELTRIA MACHERIO MACLODIO MACOMER MACRA MACUGNAGA MADDALONI MADESIMO MADIGNANO MADONE MADONNA DEL SASSO MAENZA MAFALDA MAGASA MAGENTA MAGGIORA MAGHERNO MAGIONE MAGISANO MAGLIANO ALFIERI MAGLIANO ALPI MAGLIANO DE’ MARSI MAGLIANO DI TENNA MAGLIANO IN TOSCANA MAGLIANO ROMANO MAGLIANO SABINA MAGLIANO VETERE MAGLIE MAGLIOLO MAGLIONE MAGNACAVALLO MAGNAGO MAGNANO MAGNANO IN RIVIERA MAGOMADAS MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO .MARGREID AN DE. MAGREGLIO MAIDA MAIERA’ MAIERATO MAIOLATI SPONTINI MAIOLO MAIORI MAIRAGO MAIRANO MAISSANA MAJANO MALAGNINO MALALBERGO MALBORGHETTO-VALBRUNA MALCESINE MALE’ MALEGNO MALEO MALESCO MALETTO MALFA MALGESSO MALGRATE MALITO MALLARE MALLES VENOSTA .MALS. MALNATE

PROV.

MC GE BS NU BG SO BS VA PD BL VC AL VT LU AG FG AR IM CB AQ AQ PC TO TR RA VI VA CO NU GE BS CA PU PV CS AV SS CB CO CO BG SS CO CE TN TO TO UD RO VI TO BZ SA VA BG RE CS VA LO IS CB IS TO MC CE PU MI BS NU CN VB CE SO CR BG VB LT CB BS MI NO PV PG CZ CN CN AQ AP GR RM RI SA LE SV TO MN MI BI UD NU BZ CO CZ CS VV AN PU SA LO BS SP UD CR BO UD VR TN BS LO VB CT ME VA LC CS SV BZ VA

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,4 0,8 0,4 0,3 0,6 0* 0,2 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,2 0,6 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0,3 0,5 0,6 0,8 0,5 0,525 0,3 0* 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,8 0* 0* 0,2 0,6 0,3 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0,2 0,8 0,4 0,6 0* 0* 0,5 0,2 0,3 0,5 0 0,2 0,4 0,4 0,2 0* 0,6 0,4 0,5 0,1 0* 0,2 0,5 0,8 0,5 0 0,1 0,5 0,3 0,6 0* 0,2 0,8 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,6 0,4 0* 0,8 0,8 0,4 0,5 0* 0,6 0,8 0,55 0,4 0* 0,8 0* 0* 0,2 0,8 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0* 0,2 0,2 0,5 0* 0* 0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0* 0,3

11000

3500 11500 13000

9000

8500

8000

10000

10000 12500

7500

7500

12000

10000

20000

12000

0,4 0,8 0,4 0,3 0,6 0* 0,2 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,2 0,6 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0,3 0,5 0,6 0,8 0,5 0,525 0,3 0* 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,8 0* 0* 0,2 0,6 0,3 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,5 0,2 0,8 0,4 0,6 0* 0* 0,5 0,2 0,3 0,5 0 0,2 0,4 0,4 0,2 0* 0,6 0,4 0,5 0,1 0* 0,2 0,5 0,8 0,5 0 0,1 0,5 0,3 0,6 0* 0,2 0,8 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,6 0,4 0* 0,8 0,8 0,4 0,5 0* 0,6 0,8 0,55 0,4 0* 0,8 0* 0* 0,2 0,8 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0* 0,2 0,2 0,5 0* 0* 0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0* 0,3

11000

3500 11500 13000

12500

8500

8000

10000

10000 12500

7500

7500

12000

10000

20000

12000

CODICE CATASTALE COMUNE

E864 E865 E866 E868 E869 E870 E872 E873 E874 E875 E876 E877 E878 B632 E879 E880 E882 E883 E884 E885 E887 E888 M283 E889 E891 E892 E893 E894 E896 E897 E899 E900 E901 E902 E903 E904 E906 E911 E908 E910 E914 E915 E905 E907 E912 E917 E919 E921 E922 E923 E924 E925 E927 E928 E929 E930 E931 E932 E933 E934 E936 E938 E939 E940 E941 E944 E945 E946 E947 E949 E951 E952 E953 E954 E955 E956 E957 E958 E959 E960 E961 E962 E963 E965 E967 E968 E970 E971 E972 E973 E974 E975 E976 E977 E978 E979 E980 E981 E982 E983 E984 E986 E987 E988 E989 E990 E991 E992 E993 E994 E995 B689 E999 E998 E997 F001 F002 M270 F003 F004 F005 F006 F007 F009 F010 F011 F012 F013

MALO MALONNO MALOSCO MALTIGNANO MALVAGNA MALVICINO MALVITO MAMMOLA MAMOIADA MANCIANO MANDANICI MANDAS MANDATORICCIO MANDELA MANDELLO DEL LARIO MANDELLO VITTA MANDURIA MANERBA DEL GARDA MANERBIO MANFREDONIA MANGO MANGONE MANIACE MANIAGO MANOCALZATI MANOPPELLO MANSUE’ MANTA MANTELLO MANTOVA MANZANO MANZIANA MAPELLO MARA MARACALAGONIS MARANELLO MARANO DI NAPOLI MARANO DI VALPOLICELLA MARANO EQUO MARANO LAGUNARE MARANO MARCHESATO MARANO PRINCIPATO MARANO SUL PANARO MARANO TICINO MARANO VICENTINO MARANZANA MARATEA MARCALLO CON CASONE MARCARIA MARCEDUSA MARCELLINA MARCELLINARA MARCETELLI MARCHENO MARCHIROLO MARCIANA MARCIANA MARINA MARCIANISE MARCIANO DELLA CHIANA MARCIGNAGO MARCON MAREBBE .ENNEBERG. MARENE MARENO DI PIAVE MARENTINO MARETTO MARGARITA MARGHERITA DI SAVOIA MARGNO MARIANA MANTOVANA MARIANO COMENSE MARIANO DEL FRIULI MARIANOPOLI MARIGLIANELLA MARIGLIANO MARINA DI GIOIOSA IONICA MARINEO MARINO MARLENGO .MARLING. MARLIANA MARMENTINO MARMIROLO MARMORA MARNATE MARONE MAROPATI MAROSTICA MARRADI MARRUBIU MARSAGLIA MARSALA MARSCIANO MARSICO NUOVO MARSICOVETERE MARTA MARTANO MARTELLAGO MARTELLO .MARTELL. MARTIGNACCO MARTIGNANA DI PO MARTIGNANO MARTINA FRANCA MARTINENGO MARTINIANA PO MARTINSICURO MARTIRANO MARTIRANO LOMBARDO MARTIS MARTONE MARUDO MARUGGIO MARZABOTTO MARZANO MARZANO APPIO MARZANO DI NOLA MARZI MARZIO MASAINAS MASATE MASCALI MASCALUCIA MASCHITO MASCIAGO PRIMO MASER MASERA MASERA’ DI PADOVA MASERADA SUL PIAVE MASI

SALDO 2008

ACCONTO 2009

PROV.

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

VI BS TN AP ME AL CS RC NU GR ME CA CS RM LC NO TA BS BS FG CN CS CT PN AV PE TV CN SO MN UD RM BG SS CA MO NA VR RM UD CS CS MO NO VI AT PZ MI MN CZ RM CZ RI BS VA LI LI CE AR PV VE BZ CN TV TO AT CN FG LC MN CO GO CL NA NA RC PA RM BZ PT BS MN CN VA BS RC VI FI OR CN TP PG PZ PZ VT LE VE BZ UD CR LE TA BG CN TE CZ CZ SS RC LO TA BO PV CE AV CS VA CA MI CT CT PZ VA TV VB PD TV PD

0,5 0,2 0* 0,5 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0* 0,5 0* 0,6 0,8 0,6 0,2 0,5 0,3 0,2 0,635 0,5 0,5 0,1 0,4 0* 0,8 0,5 0* 0 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0* 0,8 0,2 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0* 0,3 0,1 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,6 0* 0,2 0,4 0,2 0,4 0* 0,7 0* 0,5 0* 0,2 0,3 0,4 0,8 0,4 0,4 0,6 0,2 0* 0,1 0,5 0,4 0,2 0,5 0,8 0,5 0* 0,2 0,3 0,6 0,8 0,5 0* 0,8 0* 0,4 0* 0* 0,2 0,8 0,65 0,5 0,8 0,5 0,2 0,7 0* 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0* 0,4 0,7 0,65

SALDO 2008

CATASTALE COMUNE

*

8000

10000

13500

10000

10000

10000

10000

8000

8000

0,5 0,2 0* 0,5 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0* 0,5 0* 0,6 0,8 0,6 0,2 0,5 0,3 0,2 0,635 0,5 0,5 0,1 0,4 0* 0,8 0,5 0* 0 0,4 0,5 0,4 0* 0* 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0* 0,8 0,2 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0* 0,3 0,1 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,2 0,4 0,2 0,4 0* 0,7 0* 0,5 0* 0,2 0,3 0,4 0,8 0,4 0,4 0,6 0,2 0* 0,1 0,5 0,4 0,2 0,5 0,8 0,5 0* 0,2 0,3 0,6 0,8 0,5 0* 0,8 0* 0,4 0* 0* 0,2 0,8 0,65 0,5 0,8 0,5 0,2 0,7 0* 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0* 0,4 0,7 0,65

*

8000

10000

13500

10000

10000

10000

10000

8000

8000

F016 F015 F017 F019 F020 F023 F022 M289 F025 F021 F026 F029 F030 F032 F024 F027 F028 F033 F035 F037 F041 F042 F044 F045 F046 F047 F048 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F058 F059 F061 F063 F064 F065 F066 M271 F067 F068 F070 F074 F073 F078 F080 F081 F082 F083 F084 F085 F086 F087 F088 F089 F091 F092 F093 F094 F095 F096 F097 F098 F100 F101 F102 F104 F105 F106 F107 F108 F109 F111 F112 F110 F113 F114 F115 F117 F118 F119 F120 F121 F122 F123 F125 F126 F127 F130 F131 F132 F133 F134 F135 F136 F138 F139 F140 F141 F144 F145 F146 F147 F148 F149 F151 F152 F153 F154 F155 F156 F157 F158 F161 F162 F164 F165 F168 F170 F167 F171 F172 F173 F174 F175 F176

- XVI -

MASI TORELLO MASIO MASLIANICO MASON VICENTINO MASONE MASSA MASSA D’ALBE MASSA DI SOMMA MASSA E COZZILE MASSA FERMANA MASSA FISCAGLIA MASSA LOMBARDA MASSA LUBRENSE MASSA MARITTIMA MASSA MARTANA MASSAFRA MASSALENGO MASSANZAGO MASSAROSA MASSAZZA MASSELLO MASSERANO MASSIGNANO MASSIMENO MASSIMINO MASSINO VISCONTI MASSIOLA MASULLAS MATELICA MATERA MATHI MATINO MATRICE MATTIE MATTINATA MAZARA DEL VALLO MAZZANO MAZZANO ROMANO MAZZARINO MAZZARRA’ SANT’ANDREA MAZZARRONE MAZZE’ MAZZIN MAZZO DI VALTELLINA MEANA DI SUSA MEANA SARDO MEDA MEDE MEDEA MEDESANO MEDICINA MEDIGLIA MEDOLAGO MEDOLE MEDOLLA MEDUNA DI LIVENZA MEDUNO MEGLIADINO SAN FIDENZIO MEGLIADINO SAN VITALE MEINA MEL MELARA MELAZZO MELDOLA MELE MELEGNANO MELENDUGNO MELETI MELFI MELICUCCA’ MELICUCCO MELILLI MELISSA MELISSANO MELITO DI NAPOLI MELITO DI PORTO SALVO MELITO IRPINO MELIZZANO MELLE MELLO MELPIGNANO MELTINA .MOELTEN. MELZO MENAGGIO MENAROLA MENCONICO MENDATICA MENDICINO MENFI MENTANA MEOLO MERANA MERANO .MERAN. MERATE MERCALLO MERCATELLO SUL METAURO MERCATINO CONCA MERCATO SAN SEVERINO MERCATO SARACENO MERCENASCO MERCOGLIANO MERETO DI TOMBA MERGO MERGOZZO MERI’ MERLARA MERLINO MERONE MESAGNE MESE MESENZANA MESERO MESOLA MESORACA MESSINA MESTRINO META MEUGLIANO MEZZAGO MEZZANA MEZZANA BIGLI MEZZANA MORTIGLIENGO MEZZANA RABATTONE MEZZANE DI SOTTO MEZZANEGO MEZZANI MEZZANINO MEZZANO

PROV.

FE AL CO VI GE MS AQ NA PT AP FE RA NA GR PG TA LO PD LU BI TO BI AP TN SV NO VB OR MC MT TO LE CB TO FG TP BS RM CL ME CT TO TN SO TO NU MI PV GO PR BO MI BG MN MO TV PN PD PD NO BL RO AL FC GE MI LE LO PZ RC RC SR KR LE NA RC AV BN CN SO LE BZ MI CO SO PV IM CS AG RM VE AL BZ LC VA PU PU SA FC TO AV UD AN VB ME PD LO CO BR SO VA MI FE KR ME PD NA TO MI TN PV BI PV VR GE PR PV TN

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0,5 0* 0,1 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,8 0,4 0,3 0,6 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,5 0,8 0,8 0,5 0* 0,5 0,2 0,8 0,4 0,8 0,8 0,2 0,4 0,5 0,7 0* 0,1 0,8 0* 0,3 0,7 0,15 0,3 0,5 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0* 0,4 0* 0,1 0,65 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0,4 0,4 0,8 0,7 0,2 0,1 0,5 0,2 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,1 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 0,25 0,5 0,5 0,6 0* 0,5 0,65 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0*

12000 *

8000 10000

10000

7500 15000 6000

* 10000

*

7500

5000 *

11000

15000 10000 10000 9000

12000

8000

*

0,8 0,5 0* 0,1 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,8 0,4 0,3 0,6 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,5 0,8 0,8 0,5 0* 0,5 0,2 0,8 0,4 0,8 0,8 0,2 0,4 0,5 0,7 0* 0,1 0,8 0* 0,3 0,7 0,15 0,3 0,5 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0* 0,4 0* 0,1 0,65 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0,4 0,4 0,8 0,7 0,2 0,1 0,5 0,2 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,1 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 0,25 0,5 0,5 0,6 0* 0,5 0,65 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0*

12000 *

8000 10000

10000

7500 15000 6000

* 10000

*

7500

5000 *

11000

15000 10000 10000 9000

12000

8000

*

CODICE CATASTALE COMUNE

F181 F182 F183 F184 F186 F187 F188 F189 F190 F191 F192 F193 F194 F196 F198 F199 F200 F201 F202 F203 F205 F206 E618 F207 F208 F209 F210 F213 F214 F216 F217 F218 F219 F221 F220 F223 F224 F225 F226 F229 F230 F231 F235 F232 F233 F238 F239 F240 F241 F242 F244 F243 F246 F247 F248 F249 F250 F251 F254 F256 F257 F258 F259 F261 F262 F263 F265 F266 F267 F268 F269 F270 F272 F274 F275 F277 F276 F278 F279 F280 F281 F283 F284 M255 F286 F287 F288 F290 F293 F294 F295 F297 F301 F304 F305 F306 F307 F308 F309 F310 F311 F312 F315 F313 F316 F317 F318 F319 F320 F322 F323 F324 F325 F327 F326 F329 F328 F330 F332 F333 F335 F336 D553 F337 F338 F340 F341 F342

MEZZEGRA MEZZENILE MEZZOCORONA MEZZOJUSO MEZZOLDO MEZZOLOMBARDO MEZZOMERICO MIAGLIANO MIANE MIASINO MIAZZINA MICIGLIANO MIGGIANO MIGLIANICO MIGLIARINO MIGLIARO MIGLIERINA MIGLIONICO MIGNANEGO MIGNANO MONTE LUNGO MILANO MILAZZO MILENA MILETO MILIS MILITELLO IN VAL DI CATANIA MILITELLO ROSMARINO MILLESIMO MILO MILZANO MINEO MINERBE MINERBIO MINERVINO DI LECCE MINERVINO MURGE MINORI MINTURNO MINUCCIANO MIOGLIA MIRA MIRABELLA ECLANO MIRABELLA IMBACCARI MIRABELLO MIRABELLO MONFERRATO MIRABELLO SANNITICO MIRADOLO TERME MIRANDA MIRANDOLA MIRANO MIRTO MISANO ADRIATICO MISANO DI GERA D’ADDA MISILMERI MISINTO MISSAGLIA MISSANELLO MISTERBIANCO MISTRETTA MOASCA MOCONESI MODENA MODICA MODIGLIANA MODOLO MODUGNO MOENA MOGGIO MOGGIO UDINESE MOGLIA MOGLIANO MOGLIANO VENETO MOGORELLA MOGORO MOIANO MOIMACCO MOIO ALCANTARA MOIO DE’ CALVI MOIO DELLA CIVITELLA MOIOLA MOLA DI BARI MOLARE MOLAZZANA MOLFETTA MOLINA ATERNO MOLINA DI LEDRO MOLINARA MOLINELLA MOLINI DI TRIORA MOLINO DEI TORTI MOLISE MOLITERNO MOLLIA MOLOCHIO MOLTENO MOLTRASIO MOLVENA MOLVENO MOMBALDONE MOMBARCARO MOMBAROCCIO MOMBARUZZO MOMBASIGLIO MOMBELLO DI TORINO MOMBELLO MONFERRATO MOMBERCELLI MOMO MOMPANTERO MOMPEO MOMPERONE MONACILIONI MONALE MONASTERACE MONASTERO BORMIDA MONASTERO DI LANZO MONASTERO DI VASCO MONASTEROLO CASOTTO MONASTEROLO DEL CASTELLO MONASTEROLO DI SAVIGLIANO MONASTIER DI TREVISO MONASTIR MONCALIERI MONCALVO MONCENISIO MONCESTINO MONCHIERO MONCHIO DELLE CORTI MONCLASSICO MONCRIVELLO

SALDO 2008

PROV.

CO TO TN PA BG TN NO BI TV NO VB RI LE CH FE FE CZ MT GE CE MI ME CL VV OR CT ME SV CT BS CT VR BO LE BA SA LT LU SV VE AV CT FE AL CB PV IS MO VE ME RN BG PA MI LC PZ CT ME AT GE MO RG FC NU BA TN LC UD MN MC TV OR OR BN UD ME BG SA CN BA AL LU BA AQ TN BN BO IM AL CB PZ VC RC LC CO VI TN AT CN PU AT CN TO AL AT NO TO RI AL CB AT RC AT TO CN CN BG CN TV CA TO AT TO AL CN PR TN VC

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,2 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,6 0,5 0,4 0,1 0* 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0* 0,8 0,7 0,4 0* 0,4 0,5 0,8 0,5 0,2 0,5 0,8 0* 0,2 0* 0,4 0,5 0,56 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0 0,6 0,6 0* 0,3 0,5 0,42 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0* 0* 0* 0,4 0,1 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0* 0* 0* 0,3 0* 0* 0,5 0,6 0,4 0,2 0,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0* 0,6 0,3 0,7 0,7 0,5 0* 0,5 0,55 0,5 0,8 0,5 0* 0,22 0* 0,4 0,6 0,2 0,7 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 0,46 0,5 0* 0,5 0* 0,5 0* 0*

10000

7500 *

6500 8000 10000

7500

0,2 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,6 0,5 0,4 0,1 0* 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0* 0,8 0,7 0,4 0* 0,4 0,5 0,8 0,5 0,2 0,5 0,8 0* 0,2 0* 0,4 0,5 0,56 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0 0,6 0,6 0* 0,3 0,5 0,42 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0* 0* 0* 0,4 0,1 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0* 0* 0* 0,3 0* 0* 0,5 0,6 0,4 0,2 0,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0* 0,6 0,3 0,7 0,7 0,5 0* 0,5 0,55 0,5 0,8 0,5 0* 0,22 0* 0,4 0,6 0,2 0,7 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 0,46 0,5 0* 0,5 0* 0,5 0* 0*

10000

7500 *

6500 8000 10000

7500

F343 F346 F347 F348 F351 F352 F354 F355 F356 F358 F359 F360 F361 F363 F364 F365 F368 F369 F370 F371 F372 F373 F374 F375 F376 F377 F378 F379 F380 F381 F382 F383 F384 F385 F386 F387 F390 F391 F392 F393 F394 F395 F396 F397 F398 F400 F399 F402 F403 F404 F405 F408 F409 F407 F410 F411 F414 F415 F419 F420 F406 F417 F416 F422 F423 F424 F426 F427 F428 F429 F430 F432 F433 F437 F456 F460 F467 F476 F434 F486 F488 F517 F524 F532 F561 F589 F590 F599 F600 F603 F616 F618 F620 F619 F621 F622 F626 F627 F628 F634 F629 F631 F653 F664 F665 F440 F441 D746 B268 F442 F443 F445 F446 F450 F448 F449 F452 F453 F454 F455 F457 A561 F458 F461 F462 F463 F464 F465

- XVII -

MONCUCCO TORINESE MONDAINO MONDAVIO MONDOLFO MONDOVI’ MONDRAGONE MONEGLIA MONESIGLIO MONFALCONE MONFORTE D’ALBA MONFORTE SAN GIORGIO MONFUMO MONGARDINO MONGHIDORO MONGIANA MONGIARDINO LIGURE MONGIUFFI MELIA MONGRANDO MONGRASSANO MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN. MONGUZZO MONIGA DEL GARDA MONLEALE MONNO MONOPOLI MONREALE MONRUPINO MONSAMPIETRO MORICO MONSAMPOLO DEL TRONTO MONSANO MONSELICE MONSERRATO MONSUMMANO TERME MONTA’ MONTABONE MONTACUTO MONTAFIA MONTAGANO MONTAGNA .MONTAN. MONTAGNA IN VALTELLINA MONTAGNANA MONTAGNAREALE MONTAGNE MONTAGUTO MONTAIONE MONTALBANO ELICONA MONTALBANO JONICO MONTALCINO MONTALDEO MONTALDO BORMIDA MONTALDO DI MONDOVI’ MONTALDO ROERO MONTALDO SCARAMPI MONTALDO TORINESE MONTALE MONTALENGHE MONTALLEGRO MONTALTO DELLE MARCHE MONTALTO DI CASTRO MONTALTO DORA MONTALTO LIGURE MONTALTO PAVESE MONTALTO UFFUGO MONTANARO MONTANASO LOMBARDO MONTANERA MONTANO ANTILIA MONTANO LUCINO MONTAPPONE MONTAQUILA MONTASOLA MONTAURO MONTAZZOLI MONTE ARGENTARIO MONTE CASTELLO DI VIBIO MONTE CAVALLO MONTE CERIGNONE MONTE COLOMBO MONTE CREMASCO MONTE DI MALO MONTE DI PROCIDA MONTE GIBERTO MONTE GRIMANO TERME MONTE ISOLA MONTE MARENZO MONTE PORZIO MONTE PORZIO CATONE MONTE RINALDO MONTE ROBERTO MONTE ROMANO MONTE SAN BIAGIO MONTE SAN GIACOMO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA MONTE SAN GIUSTO MONTE SAN MARTINO MONTE SAN PIETRANGELI MONTE SAN PIETRO MONTE SAN SAVINO MONTE SAN VITO MONTE SANTA MARIA TIBERINA MONTE SANT’ANGELO MONTE URANO MONTE VIDON COMBATTE MONTE VIDON CORRADO MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA MONTEBELLO DI BERTONA MONTEBELLO IONICO MONTEBELLO SUL SANGRO MONTEBELLO VICENTINO MONTEBELLUNA MONTEBRUNO MONTEBUONO MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IRPINO MONTECALVO VERSIGGIA MONTECARLO MONTECAROTTO MONTECASSIANO MONTECASTELLO MONTECASTRILLI MONTECATINI TERME MONTECATINI VAL DI CECINA MONTECCHIA DI CROSARA MONTECCHIO MONTECCHIO EMILIA MONTECCHIO MAGGIORE MONTECCHIO PRECALCINO

PROV.

AT RN PU PU CN CE GE CN GO CN ME TV AT BO VV AL ME BI CS BZ CO BS AL BS BA PA TS AP AP AN PD CA PT CN AT AL AT CB BZ SO PD ME TN AV FI ME MT SI AL AL CN CN AT TO PT TO AG AP VT TO IM PV CS TO LO CN SA CO AP IS RI CZ CH GR PG MC PU RN CR VI NA AP PU BS LC PU RM AP AN VT LT SA FR RI MC MC AP BO AR AN PG FG AP AP AP PV PE RC CH VI TV GE RI PU AV PV LU AN MC AL TR PT PI VR TR RE VI VI

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,2 0,8 0,8 0,7 0,4 0,8 0,2 0,6 0,3 0,6 0,5 0,2 0,5 0,8 0* 0* 0,2 0,6 0* 0* 0,2 0* 0,3 0* 0,4 0* 0* 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,45 0,2 0* 0* 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0* 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,7 0* 0,8 0,8 0* 0,2 0* 0* 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0* 0,2 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,3 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 0,3 0,68 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0* 0,4 0,5 0* 0* 0,8 0,5 0,1 0,2 0,3 0* 0,5 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 0,2 0,8 0,5 0,35 0,7 0,2

15000

8000

7500

10000 10000

12000

10000

8000

7500

8500 12000

10000 7500 10000

7500

14000 8500

8000 15000

0,2 0,8 0,8 0,7 0,4 0,8 0,2 0,6 0,3 0,6 0,5 0,2 0,5 0,8 0* 0* 0,2 0,6 0* 0* 0,2 0* 0,3 0* 0,4 0* 0* 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,45 0,2 0* 0* 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0* 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,7 0* 0,8 0,8 0* 0,2 0* 0* 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0* 0,2 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,3 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 0,3 0,68 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0* 0,4 0,5 0* 0* 0,8 0,5 0,1 0,2 0,3 0* 0,5 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 0,2 0,8 0,5 0,35 0,7 0,2

15000

8000

7500

10000 10000

12000

10000

8000

7500

8500 12000

10000 7500 10000

7500

14000 8500

8000 15000

CODICE CATASTALE COMUNE

F469 F468 F473 F474 F475 F477 F478 F479 F480 F481 F482 F483 F484 F487 F489 F491 F492 F493 F494 F495 F496 F497 F498 F499 F500 F502 F501 F503 F504 F507 F508 F506 F509 F510 F511 F512 F513 F514 F515 F516 F518 F519 F520 F522 F523 F526 F527 F528 F529 F531 F533 F534 F535 F536 F538 F540 F543 F542 F541 F544 F545 F546 F547 F548 F549 F550 F551 F552 F555 F553 F556 F558 F559 F560 F562 F563 F564 F565 F566 F568 F569 F570 F572 F573 F574 F576 F579 F580 F578 F582 F586 F587 F591 F592 F593 F594 F595 F596 F597 F598 F601 F605 F604 F606 F609 F610 F607 F608 F611 F612 F614 F623 F625 F636 F637 F638 F639 F640 F641 F642 F644 F646 F648 F651 F654 F655 F656 F657

MONTECHIARO D’ACQUI MONTECHIARO D’ASTI MONTECHIARUGOLO MONTECICCARDO MONTECILFONE MONTECOMPATRI MONTECOPIOLO MONTECORICE MONTECORVINO PUGLIANO MONTECORVINO ROVELLA MONTECOSARO MONTECRESTESE MONTECRETO MONTEDINOVE MONTEDORO MONTEFALCIONE MONTEFALCO MONTEFALCONE APPENNINO MONTEFALCONE DI VAL FORTORE MONTEFALCONE NEL SANNIO MONTEFANO MONTEFELCINO MONTEFERRANTE MONTEFIASCONE MONTEFINO MONTEFIORE CONCA MONTEFIORE DELL’ASO MONTEFIORINO MONTEFLAVIO MONTEFORTE CILENTO MONTEFORTE D’ALPONE MONTEFORTE IRPINO MONTEFORTINO MONTEFRANCO MONTEFREDANE MONTEFUSCO MONTEGABBIONE MONTEGALDA MONTEGALDELLA MONTEGALLO MONTEGIOCO MONTEGIORDANO MONTEGIORGIO MONTEGRANARO MONTEGRIDOLFO MONTEGRINO VALTRAVAGLIA MONTEGROSSO D’ASTI MONTEGROSSO PIAN LATTE MONTEGROTTO TERME MONTEIASI MONTELABBATE MONTELANICO MONTELAPIANO MONTELEONE DI FERMO MONTELEONE DI PUGLIA MONTELEONE DI SPOLETO MONTELEONE D’ORVIETO MONTELEONE ROCCA DORIA MONTELEONE SABINO MONTELEPRE MONTELIBRETTI MONTELLA MONTELLO MONTELONGO MONTELPARO MONTELUPO ALBESE MONTELUPO FIORENTINO MONTELUPONE MONTEMAGGIORE AL METAURO MONTEMAGGIORE BELSITO MONTEMAGNO MONTEMALE DI CUNEO MONTEMARANO MONTEMARCIANO MONTEMARZINO MONTEMESOLA MONTEMEZZO MONTEMIGNAIO MONTEMILETTO MONTEMILONE MONTEMITRO MONTEMONACO MONTEMURLO MONTEMURRO MONTENARS MONTENERO DI BISACCIA MONTENERO SABINO MONTENERO VAL COCCHIARA MONTENERODOMO MONTEODORISIO MONTEPAONE MONTEPARANO MONTEPRANDONE MONTEPULCIANO MONTERADO MONTERCHI MONTEREALE MONTEREALE VALCELLINA MONTERENZIO MONTERIGGIONI MONTERODUNI MONTERONI D’ARBIA MONTERONI DI LECCE MONTEROSI MONTEROSSO AL MARE MONTEROSSO ALMO MONTEROSSO CALABRO MONTEROSSO GRANA MONTEROTONDO MONTEROTONDO MARITTIMO MONTERUBBIANO MONTESANO SALENTINO MONTESANO SULLA MARCELLANA MONTESARCHIO MONTESCAGLIOSO MONTESCANO MONTESCHENO MONTESCUDAIO MONTESCUDO MONTESE MONTESEGALE MONTESILVANO MONTESPERTOLI MONTEU DA PO MONTEU ROERO MONTEVAGO MONTEVARCHI MONTEVECCHIA

SALDO 2008

ACCONTO 2009

PROV.

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

AL AT PR PU CB RM PU SA SA SA MC VB MO AP CL AV PG AP BN CB MC PU CH VT TE RN AP MO RM SA VR AV AP TR AV AV TR VI VI AP AL CS AP AP RN VA AT IM PD TA PU RM CH AP FG PG TR SS RI PA RM AV BG CB AP CN FI MC PU PA AT CN AV AN AL TA CO AR AV PZ CB AP PO PZ UD CB RI IS CH CH CZ TA AP SI AN AR AQ PN BO SI IS SI LE VT SP RG VV CN RM GR AP LE SA BN MT PV VB PI RN MO PV PE FI TO CN AG AR LC

0,5 0,1 0,7 0,8 0,5 0,7 0,4 0,1 0,6 0,6 0,8 0* 0,1 0,8 0,4 0,2 0,7 0,5 0* 0,2 0,625 0,8 0* 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0* 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,8 0,8 0,8 0,4 0,38 0* 0,4 0,5 0,65 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0,6 0* 0,5 0,6 0,4 0,8 0* 0* 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,5 0* 0,4 0,65 0,2 0,8 0* 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,6 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,2 0,4 0,65 0,6 0,5 0,8 0* 0,2 0,4 0,1 0,8 0,4 0,2 0,5 0,65 0,5 0* 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0* 0* 0,2 0,3 0,8 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,2

SALDO 2008

CATASTALE COMUNE

12500

8000 8500

8000 8000

8000

7500 10000

9000

8000

8000 6800

9000

7500 13000

10000

8500 10000

8000 10000 12000

9000

0,5 0,1 0,7 0,8 0,5 0,7 0,4 0,1 0,6 0,6 0,8 0* 0,1 0,8 0,4 0,2 0,7 0,5 0* 0,2 0,625 0,8 0* 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0* 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,8 0,8 0,8 0,4 0,38 0* 0,4 0,5 0,65 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0,6 0* 0,5 0,6 0,4 0,8 0* 0* 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,5 0* 0,4 0,65 0,2 0,8 0* 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,6 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,2 0,4 0,65 0,6 0,5 0,8 0* 0,2 0,4 0,1 0,8 0,4 0,2 0,5 0,65 0,5 0* 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0* 0* 0,2 0,3 0,8 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,2

12500

8000 8500

8000 8000

8000

7500 10000

9000

8000

8000 6800

9000

7500 13000

10000

8500 10000

8000 10000 12000

9000

F659 F660 F661 F662 F666 F667 F668 F672 F671 F670 F674 F675 F669 F471 F676 F677 M302 F679 F680 F367 F681 F682 F685 F687 F686 F688 F690 F689 F692 F693 F694 F696 F697 F698 F701 F703 F704 F705 F706 F708 F707 F709 F710 F711 F712 F713 F716 F715 F717 F718 F720 F721 F722 F723 F724 F725 F726 F727 F728 F729 F730 F731 D033 F732 F733 F734 F735 F736 F737 F738 F739 F740 F743 F744 F745 F747 F746 F748 F749 F750 F751 F754 F756 F758 F760 F761 F762 F764 F765 F766 F767 F768 M304 F771 F772 F773 F774 F770 F777 F779 F780 F781 F783 F775 F776 B012 F784 F785 F786 F788 F789 F791 F793 F795 F797 F798 F799 F801 F802 F806 F808 F809 F811 F813 F814 F815 F816 F817

- XVIII -

MONTEVEGLIO MONTEVERDE MONTEVERDI MARITTIMO MONTEVIALE MONTEZEMOLO MONTI MONTIANO MONTICELLI BRUSATI MONTICELLI D’ONGINA MONTICELLI PAVESE MONTICELLO BRIANZA MONTICELLO CONTE OTTO MONTICELLO D’ALBA MONTICHIARI MONTICIANO MONTIERI MONTIGLIO MONFERRATO MONTIGNOSO MONTIRONE MONTJOVET MONTODINE MONTOGGIO MONTONE MONTOPOLI DI SABINA MONTOPOLI IN VAL D’ARNO MONTORFANO MONTORIO AL VOMANO MONTORIO NEI FRENTANI MONTORIO ROMANO MONTORO INFERIORE MONTORO SUPERIORE MONTORSO VICENTINO MONTOTTONE MONTRESTA MONTU’ BECCARIA MONVALLE MONZA MONZAMBANO MONZUNO MORANO CALABRO MORANO SUL PO MORANSENGO MORARO MORAZZONE MORBEGNO MORBELLO MORCIANO DI LEUCA MORCIANO DI ROMAGNA MORCONE MORDANO MORENGO MORES MORESCO MORETTA MORFASSO MORGANO MORGEX MORGONGIORI MORI MORIAGO DELLA BATTAGLIA MORICONE MORIGERATI MORIMONDO MORINO MORIONDO TORINESE MORLUPO MORMANNO MORNAGO MORNESE MORNICO AL SERIO MORNICO LOSANA MOROLO MOROZZO MORRA DE SANCTIS MORRO D’ALBA MORRO D’ORO MORRO REATINO MORRONE DEL SANNIO MORROVALLE MORSANO AL TAGLIAMENTO MORSASCO MORTARA MORTEGLIANO MORTERONE MORUZZO MOSCAZZANO MOSCHIANO MOSCIANO SANT’ANGELO MOSCUFO MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER. MOSSA MOSSANO MOSSO MOTTA BALUFFI MOTTA CAMASTRA MOTTA D’AFFERMO MOTTA DE’ CONTI MOTTA DI LIVENZA MOTTA MONTECORVINO MOTTA SAN GIOVANNI MOTTA SANTA LUCIA MOTTA SANT’ANASTASIA MOTTA VISCONTI MOTTAFOLLONE MOTTALCIATA MOTTEGGIANA MOTTOLA MOZZAGROGNA MOZZANICA MOZZATE MOZZECANE MOZZO MUCCIA MUGGIA MUGGIO’ MUGNANO DEL CARDINALE MUGNANO DI NAPOLI MULAZZANO MULAZZO MURA MURAVERA MURAZZANO MURELLO MURIALDO MURISENGO MURLO MURO LECCESE MURO LUCANO

PROV.

BO AV PI VI CN SS FC BS PC PV LC VI CN BS SI GR AT MS BS AO CR GE PG RI PI CO TE CB RM AV AV VI AP NU PV VA MI MN BO CS AL AT GO VA SO AL LE RN BN BO BG SS AP CN PC TV AO OR TN TV RM SA MI AQ TO RM CS VA AL BG PV FR CN AV AN TE RI CB MC PN AL PV UD LC UD CR AV TE PE BZ GO VI BI CR ME ME VC TV FG RC CZ CT MI CS BI MN TA CH BG CO VR BG MC TS MI AV NA LO MS BS CA CN CN SV AL SI LE PZ

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0,2 0* 0,3 0,8 0,6 0,4 0,3 0,48 0,5 0,55 0,5 0,4 0* 0,4 0* 0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 0,8 0* 0,4 0,4 0,5 0,7 0,55 0,65 0,5 0,4 0,2 0,7 0,5 0* 0,4 0 0,5 0,2 0,5 0* 0,6 0,4 0,8 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0,8 0,2 0,5 0,4 0* 0,2 0,6 0,3 0* 0,6 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5 0* 0,5 0,1 0,8 0,5 0,5 0* 0,5 0,6 0,1 0,55 0,7 0* 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0,2 0,4 0,3 0,4 0,55 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,6 0* 0,1 0,5 0,45 0,5 0,2 0,6 0,5 0,4

8500

8000 9000 12500

12000

12000

10000 10000

8000

*

8500 15000 12000 8870

0,8 0,2 0* 0,3 0,8 0,6 0,4 0,3 0,48 0,5 0,55 0,5 0,4 0* 0,4 0* 0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 0,8 0* 0,4 0,4 0,5 0,7 0,55 0,65 0,5 0,4 0,2 0,7 0,5 0* 0,4 0 0,5 0,2 0,5 0* 0,6 0,4 0,8 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0,8 0,2 0,5 0,4 0* 0,2 0,6 0,3 0* 0,6 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5 0* 0,5 0,1 0,8 0,5 0,5 0* 0,5 0,6 0,1 0,55 0,7 0* 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0,2 0,4 0,3 0,4 0,55 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,6 0* 0,1 0,5 0,45 0,5 0,2 0,6 0,5 0,4

8500

8000 9000 12500

12000

12000

10000 10000

8000

*

8500 15000 12000 8870

CODICE CATASTALE COMUNE

F818 F820 F822 F826 F828 F829 F830 F832 F833 F835 F836 F837 F838 F839 F840 F841 F842 F843 F844 F845 F846 F847 F848 F849 F851 F853 F852 F856 F857 F858 F859 F861 F862 F863 F864 F865 F866 F867 F868 F870 F871 F872 F874 F876 F877 F878 F880 F881 F882 F883 F884 F885 F886 F887 F889 F890 F891 F892 F893 F894 F895 F898 F899 F900 F901 F902 F904 F906 F907 F908 F912 F913 F910 F911 F914 F915 F916 F917 F918 F920 F921 F922 F923 F924 F925 F926 F927 F929 F930 F931 F932 F933 F934 F935 F937 F939 F942 F943 F949 F944 F950 A942 F137 F947 F948 F952 F951 F956 F955 F957 F958 F960 F961 F963 F962 F964 F966 F965 F967 F968 F970 F972 F975 F974 F976 F977 F978 F979

MUROS MUSCOLINE MUSEI MUSILE DI PIAVE MUSSO MUSSOLENTE MUSSOMELI MUZZANA DEL TURGNANO MUZZANO NAGO-TORBOLE NALLES .NALS. NANNO NANTO NAPOLI NARBOLIA NARCAO NARDO’ NARDODIPACE NARNI NARO NARZOLE NASINO NASO NATURNO .NATURNS. NAVE NAVE SAN ROCCO NAVELLI NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS. NAZZANO NE NEBBIUNO NEGRAR NEIRONE NEIVE NEMBRO NEMI NEMOLI NEONELI NEPI NERETO NEROLA NERVESA DELLA BATTAGLIA NERVIANO NESPOLO NESSO NETRO NETTUNO NEVIANO NEVIANO DEGLI ARDUINI NEVIGLIE NIARDO NIBBIANO NIBBIOLA NIBIONNO NICHELINO NICOLOSI NICORVO NICOSIA NICOTERA NIELLA BELBO NIELLA TANARO NIMIS NISCEMI NISSORIA NIZZA DI SICILIA NIZZA MONFERRATO NOALE NOASCA NOCARA NOCCIANO NOCERA INFERIORE NOCERA SUPERIORE NOCERA TERINESE NOCERA UMBRA NOCETO NOCI NOCIGLIA NOEPOLI NOGARA NOGAREDO NOGAROLE ROCCA NOGAROLE VICENTINO NOICATTARO NOLA NOLE NOLI NOMAGLIO NOMI NONANTOLA NONE NONIO NORAGUGUME NORBELLO NORCIA NORMA NOSATE NOTARESCO NOTO NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN. NOVA MILANESE NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN. NOVA SIRI NOVAFELTRIA NOVALEDO NOVALESA NOVARA NOVARA DI SICILIA NOVATE MEZZOLA NOVATE MILANESE NOVE NOVEDRATE NOVELLARA NOVELLO NOVENTA DI PIAVE NOVENTA PADOVANA NOVENTA VICENTINA NOVI DI MODENA NOVI LIGURE NOVI VELIA NOVIGLIO NOVOLI NUCETTO NUGHEDU SAN NICOLO’ NUGHEDU SANTA VITTORIA NULE NULVI NUMANA NUORO

SALDO 2008

ACCONTO 2009

PROV.

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

SS BS CA VE CO VI CL UD BI TN BZ TN VI NA OR CA LE VV TR AG CN SV ME BZ BS TN AQ BZ RM GE NO VR GE CN BG RM PZ OR VT TE RM TV MI RI CO BI RM LE PR CN BS PC NO LC TO CT PV EN VV CN CN UD CL EN ME AT VE TO CS PE SA SA CZ PG PR BA LE PZ VR TN VR VI BA NA TO SV TO TN MO TO VB NU OR PG LT MI TE SR BZ MI BZ MT PU TN TO NO ME SO MI VI CO RE CN VE PD VI MO AL SA MI LE CN SS OR SS SS AN NU

0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,3 0* 0,2 0,4 0* 0* 0* 0,4 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0* 0* 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0,6 0 0,8 0,4 0* 0,2 0,4 0,8 0* 0,55 0,5 0,6 0,7 0,8 0,2 0,6 0* 0* 0,6 0* 0,4 0,5 0,8 0,4 0* 0,8 0,2 0,4 0,2 0,6 0* 0,6 0,7 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0* 0,5 0* 0,3 0,7 0* 0,4 0,4 0,5 0,2 0* 0,7 0* 0* 0* 0* 0,2 0,8 0,4 0,8 0,4 0* 0,1 0* 0,5 0,7 0* 0,1 0,8 0,5 0* 0,475 0,6 0* 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0* 0* 0* 0* 0,5 0,4

SALDO 2008

CATASTALE COMUNE

11000

10000

*

10000 10400

* 9000

10000

7500

10000

7500

10500

10000

7500 *

0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,3 0* 0,2 0,4 0* 0* 0* 0,4 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0* 0,5 0* 0* 0* 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0,6 0 0,8 0,4 0* 0,2 0,4 0,8 0* 0,55 0,5 0,6 0,7 0,8 0,2 0,6 0* 0* 0,6 0* 0,4 0,5 0,8 0,4 0* 0,8 0,2 0,4 0,2 0,6 0* 0,6 0,7 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0* 0,5 0* 0,3 0,7 0* 0,4 0,4 0,5 0,2 0* 0,7 0* 0* 0* 0* 0,2 0,8 0,4 0,8 0,4 0* 0,1 0* 0,5 0,7 0* 0,1 0,8 0,5 0* 0,475 0,6 0* 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0* 0* 0* 0* 0,5 0,4

11000

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*

10000 10400

* 9000

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7500 *

F980 F981 F982 F983 F985 F986 F987 F988 F989 F990 F991 F992 F993 F994 F995 F996 F997 F998 F999 G001 G002 G003 G004 G005 G006 G007 G008 G009 G010 G011 G015 G016 G018 G019 G020 G021 G022 G023 G025 G026 G028 G030 G031 G032 G034 G036 G039 G040 G037 G041 G042 G043 G044 G045 G046 G047 G049 G048 G050 G054 G056 G058 G061 G062 G063 G064 G065 G066 G068 G070 G071 G074 G075 G076 G078 G079 G080 G081 G082 G083 G084 G086 G087 G088 G089 G090 D522 M266 G093 G095 G097 G098 G102 G103 G105 G108 G109 G107 G110 G111 G113 G114 G115 G116 G117 G118 G119 G120 G121 G122 G123 G124 G125 G126 G128 G129 G130 G131 G134 G133 G135 G136 G137 G139 G140 G141 G142 G143

- XIX -

NURACHI NURAGUS NURALLAO NURAMINIS NURECI NURRI NUS NUSCO NUVOLENTO NUVOLERA NUXIS OCCHIEPPO INFERIORE OCCHIEPPO SUPERIORE OCCHIOBELLO OCCIMIANO OCRE ODALENGO GRANDE ODALENGO PICCOLO ODERZO ODOLO OFENA OFFAGNA OFFANENGO OFFIDA OFFLAGA OGGEBBIO OGGIONA CON SANTO STEFANO OGGIONO OGLIANICO OGLIASTRO CILENTO OLBIA OLCENENGO OLDENICO OLEGGIO OLEGGIO CASTELLO OLEVANO DI LOMELLINA OLEVANO ROMANO OLEVANO SUL TUSCIANO OLGIATE COMASCO OLGIATE MOLGORA OLGIATE OLONA OLGINATE OLIENA OLIVA GESSI OLIVADI OLIVERI OLIVETO CITRA OLIVETO LARIO OLIVETO LUCANO OLIVETTA SAN MICHELE OLIVOLA OLLASTRA OLLOLAI OLLOMONT OLMEDO OLMENETA OLMO AL BREMBO OLMO GENTILE OLTRE IL COLLE OLTRESSENDA ALTA OLTRONA DI SAN MAMETTE OLZAI OME OMEGNA OMIGNANO ONANI ONANO ONCINO ONETA ONIFAI ONIFERI ONO SAN PIETRO ONORE ONZO OPERA OPI OPPEANO OPPIDO LUCANO OPPIDO MAMERTINA ORA .AUER. ORANI ORATINO ORBASSANO ORBETELLO ORCIANO DI PESARO ORCIANO PISANO ORCO FEGLINO ORDONA ORERO ORGIANO ORGOSOLO ORIA ORICOLA ORIGGIO ORINO ORIO AL SERIO ORIO CANAVESE ORIO LITTA ORIOLO ORIOLO ROMANO ORISTANO ORMEA ORMELLE ORNAGO ORNAVASSO ORNICA OROSEI OROTELLI ORRIA ORROLI ORSAGO ORSARA BORMIDA ORSARA DI PUGLIA ORSENIGO ORSOGNA ORSOMARSO ORTA DI ATELLA ORTA NOVA ORTA SAN GIULIO ORTACESUS ORTE ORTELLE ORTEZZANO ORTIGNANO RAGGIOLO ORTISEI .ST ULRICH. ORTONA ORTONA DEI MARSI ORTONOVO

PROV.

OR NU NU CA OR NU AO AV BS BS CA BI BI RO AL AQ AL AL TV BS AQ AN CR AP BS VB VA LC TO SA SS VC VC NO NO PV RM SA CO LC VA LC NU PV CZ ME SA LC MT IM AL OR NU AO SS CR BG AT BG BG CO NU BS VB SA NU VT CN BG NU NU BS BG SV MI AQ VR PZ RC BZ NU CB TO GR PU PI SV FG GE VI NU BR AQ VA VA BG TO LO CS VT OR CN TV MI VB BG NU NU SA NU TV AL FG CO CH CS CE FG NO CA VT LE AP AR BZ CH AQ SP

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0* 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,7 0,8 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0* 0* 0,285 0,6 0,8 0,2 0* 0,5 0,5 0,2 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0,8 0,2 0,2 0* 0* 0,5 0* 0* 0,8 0,4 0* 0* 0,2 0,5 0,6 0* 0,4 0* 0,5 0* 0* 0* 0* 0,7 0,4 0* 0,2 0* 0,4 0,2 0* 0,2 0,3 0,8 0,7 0,6 0,4 0,8 0,5 0,2 0* 0,6 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,4 0* 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0* 0,4 0* 0,2 0,2 0,8 0,5 0,2 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0* 0,1 0,5 0,5 0,4 0* 0,6 0,2 0,5

12000

8000

8000

9000

9000

12000

8000

10000

10000

0* 0* 0,5 0* 0* 0,3 0* 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,7 0,8 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0* 0* 0,285 0,6 0,8 0,2 0* 0,5 0,5 0,2 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0,8 0,2 0,2 0* 0* 0,5 0* 0* 0,8 0,4 0* 0* 0,2 0,5 0,6 0* 0,4 0* 0,5 0* 0* 0* 0* 0,7 0,4 0* 0,2 0* 0,4 0,2 0* 0,2 0,3 0,8 0,7 0,6 0,4 0,8 0,5 0,2 0* 0,6 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,4 0* 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0* 0,4 0* 0,2 0,2 0,8 0,5 0,2 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0* 0,1 0,5 0,5 0,4 0* 0,6 0,2 0,5

12000

8000

8000

9000

9000

12000

8000

10000

10000

CODICE CATASTALE COMUNE

G144 G145 G146 G147 G148 B595 G149 G150 G151 G152 G153 G154 G155 G156 G157 G158 G159 G160 E529 G161 G163 G164 G168 G165 G167 G166 G169 G170 G171 G173 G178 G179 G181 G182 G183 G184 G185 G186 F401 F581 G187 G188 G189 G191 G192 G190 G193 G194 G195 G196 G197 G198 G199 G200 G201 G012 G202 G203 G205 G204 G206 G207 G209 G208 G210 G211 G212 G213 G214 G215 G218 G221 G220 G217 G222 G224 G225 M301 G226 G227 G228 G229 G230 G232 G233 G234 G237 G238 G240 G241 G242 G243 G247 G248 G249 G250 G251 G252 G253 G254 G255 G257 G258 G259 G263 G262 G260 G261 G267 G268 G264 G266 G270 G271 G272 G273 G274 G275 G276 G277 G278 G280 G281 G283 G282 G284 G285 G286

ORTOVERO ORTUCCHIO ORTUERI ORUNE ORVIETO ORVINIO ORZINUOVI ORZIVECCHI OSASCO OSASIO OSCHIRI OSIDDA OSIGLIA OSILO OSIMO OSINI OSIO SOPRA OSIO SOTTO OSMATE OSNAGO OSOPPO OSPEDALETTI OSPEDALETTO OSPEDALETTO D’ALPINOLO OSPEDALETTO EUGANEO OSPEDALETTO LODIGIANO OSPITALE DI CADORE OSPITALETTO OSSAGO LODIGIANO OSSANA OSSI OSSIMO OSSONA OSSUCCIO OSTANA OSTELLATO OSTIANO OSTIGLIA OSTRA OSTRA VETERE OSTUNI OTRANTO OTRICOLI OTTANA OTTATI OTTAVIANO OTTIGLIO OTTOBIANO OTTONE OULX OVADA OVARO OVIGLIO OVINDOLI OVODDA OYACE OZEGNA OZIERI OZZANO DELL’EMILIA OZZANO MONFERRATO OZZERO PABILLONIS PACE DEL MELA PACECO PACENTRO PACHINO PACIANO PADENGHE SUL GARDA PADERGNONE PADERNA PADERNO D’ADDA PADERNO DEL GRAPPA PADERNO DUGNANO PADERNO FRANCIACORTA PADERNO PONCHIELLI PADOVA PADRIA PADRU PADULA PADULI PAESANA PAESE PAGANI PAGANICO SABINO PAGAZZANO PAGLIARA PAGLIETA PAGNACCO PAGNO PAGNONA PAGO DEL VALLO DI LAURO PAGO VEIANO PAISCO LOVENO PAITONE PALADINA PALAGANO PALAGIANELLO PALAGIANO PALAGONIA PALAIA PALANZANO PALATA PALAU PALAZZAGO PALAZZO ADRIANO PALAZZO CANAVESE PALAZZO PIGNANO PALAZZO SAN GERVASIO PALAZZOLO ACREIDE PALAZZOLO DELLO STELLA PALAZZOLO SULL’OGLIO PALAZZOLO VERCELLESE PALAZZUOLO SUL SENIO PALENA PALERMITI PALERMO PALESTRINA PALESTRO PALIANO PALIZZI PALLAGORIO PALLANZENO PALLARE PALMA CAMPANIA PALMA DI MONTECHIARO PALMANOVA PALMARIGGI PALMAS ARBOREA

SALDO 2008

PROV.

SV AQ NU NU TR RI BS BS TO TO SS NU SV SS AN NU BG BG VA LC UD IM TN AV PD LO BL BS LO TN SS BS MI CO CN FE CR MN AN AN BR LE TR NU SA NA AL PV PC TO AL UD AL AQ NU AO TO SS BO AL MI CA ME TP AQ SR PG BS TN AL LC TV MI BS CR PD SS SS SA BN CN TV SA RI BG ME CH UD CN LC AV BN BS BS BG MO TA TA CT PI PR CB SS BG PA TO CR PZ SR UD BS VC FI CH CZ PA RM PV FR RC KR VB SV NA AG UD LE OR

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,4 0,4 0* 0,8 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0* 0,5 0,4 0,8 0* 0,6 0,5 0,2 0,3 0* 0,2 0* 0,5 0,3 0* 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,6 0,4 0,4 0,75 0,5 0,5 0,7 0,8 0,2 0* 0,8 0* 0* 0,6 0,2 0* 0,2 0* 0,5 0,1 0,4 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0* 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,35 0,5 0,4 0* 0,35 0,6 0* 0* 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,5 0* 0,1 0,6 0,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0* 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,7 0,4 0,6 0,3 0* 0*

10000

10000 10000

7500

7500 9000 8000

8000

12000

9000 12000

10000

*

0,4 0,4 0,4 0* 0,8 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0* 0,5 0,4 0,8 0* 0,6 0,5 0,2 0,3 0* 0,2 0* 0,5 0,3 0* 0,2 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,6 0,4 0,4 0,75 0,5 0,5 0,7 0,8 0,2 0* 0,8 0* 0* 0,6 0,2 0* 0,2 0* 0,5 0,1 0,4 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0* 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,35 0,5 0,4 0* 0,35 0,6 0* 0* 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,5 0* 0,1 0,6 0,65 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0* 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0,7 0,4 0,6 0,3 0* 0*

10000

10000 10000

7500

7500 9000 8000

8000

12000

9000 12000

10000

*

G288 G289 G290 G291 G293 G294 G292 G295 G297 G296 G298 G300 G302 G303 G304 G305 G306 G307 G308 G311 G312 G315 G316 G317 G318 G320 G323 G324 G325 G327 G328 G329 G330 G331 G333 G334 G335 G336 G337 G338 G339 G340 G342 G344 G346 G347 G348 G349 G350 G352 G353 G354 G358 G359 G361 G362 G364 G365 G367 G368 M269 G371 G372 G370 G374 G376 G377 G378 G379 G381 G382 G384 G385 G386 G387 G388 G389 G392 G391 G393 G394 G395 G396 G397 G398 G399 G400 G402 G403 G404 G406 G408 G410 G411 G412 G415 G416 G417 G418 G419 G420 G421 G424 G426 G427 G428 G429 G430 G432 G436 G437 G433 G434 G435 G438 G439 G441 G442 G443 G444 G445 G446 G447 G448 G449 G450 G451 G452

- XX -

PALMI PALMIANO PALMOLI PALO DEL COLLE PALOMBARA SABINA PALOMBARO PALOMONTE PALOSCO PALU’ PALU’ DEL FERSINA PALUDI PALUZZA PAMPARATO PANCALIERI PANCARANA PANCHIA’ PANDINO PANETTIERI PANICALE PANNARANO PANNI PANTELLERIA PANTIGLIATE PAOLA PAOLISI PAPASIDERO PAPOZZE PARABIAGO PARABITA PARATICO PARCINES .PARTSCHINS. PARE’ PARELLA PARENTI PARETE PARETO PARGHELIA PARLASCO PARMA PARODI LIGURE PAROLDO PAROLISE PARONA PARRANO PARRE PARTANNA PARTINICO PARUZZARO PARZANICA PASIAN DI PRATO PASIANO DI PORDENONE PASPARDO PASSERANO MARMORITO PASSIGNANO SUL TRASIMENO PASSIRANO PASTENA PASTORANO PASTRENGO PASTURANA PASTURO PATERNO PATERNO’ PATERNO CALABRO PATERNOPOLI PATRICA PATTADA PATTI PATU’ PAU PAULARO PAULI ARBAREI PAULILATINO PAULLO PAUPISI PAVAROLO PAVIA PAVIA DI UDINE PAVONE CANAVESE PAVONE DEL MELLA PAVULLO NEL FRIGNANO PAZZANO PECCIOLI PECCO PECETTO DI VALENZA PECETTO TORINESE PECORARA PEDACE PEDARA PEDASO PEDAVENA PEDEMONTE PEDEROBBA PEDESINA PEDIVIGLIANO PEDRENGO PEGLIO PEGLIO PEGOGNAGA PEIA PEIO PELAGO PELLA PELLEGRINO PARMENSE PELLEZZANO PELLIO INTELVI PELLIZZANO PELUGO PENANGO PENNA IN TEVERINA PENNA SAN GIOVANNI PENNA SANT’ANDREA PENNABILLI PENNADOMO PENNAPIEDIMONTE PENNE PENTONE PERANO PERAROLO DI CADORE PERCA .PERCHA. PERCILE PERDASDEFOGU PERDAXIUS PERDIFUMO PEREGO PERETO PERFUGAS PERGINE VALDARNO PERGINE VALSUGANA

PROV.

RC AP CH BA RM CH SA BG VR TN CS UD CN TO PV TN CR CS PG BN FG TP MI CS BN CS RO MI LE BS BZ CO TO CS CE AL VV LC PR AL CN AV PV TR BG TP PA NO BG UD PN BS AT PG BS FR CE VR AL LC PZ CT CS AV FR SS ME LE OR UD CA OR MI BN TO PV UD TO BS MO RC PI TO AL TO PC CS CT AP BL VI TV SO CS BG CO PU MN BG TN FI NO PR SA CO TN TN AT TR MC TE PU CH CH PE CZ CH BL BZ RM NU CA SA LC AQ SS AR TN

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,6 0,8 0* 0,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0* 0* 0* 0,5 0* 0,5 0 0* 0,5 0* 0,6 0,4 0,4 0,1 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,65 0* 0* 0,4 0,4 0,4 0* 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,8 0,3 0,5 0,4 0* 0,2 0,4 0,4 0* 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 0,3 0,2 0* 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,2 0* 0 0* 0* 0,4 0* 0,2 0,58 0,1 0,5 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0,2 0* 0,6 0,5 0,7 0,3 0,6 0* 0,6 0,3 0* 0,5 0,7 0,2 0* 0,5 0* 0,5 0,4 0,3 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8 0,5 0* 0,7 0,6 0,4 0,3 0* 0* 0* 0,2 0,6 0,4 0,6 0* 0,8 0*

12000 8000

12000

* 10500

7500 10000

10000

8000

12500

8000

15000 9000

8000

12500

*

0,6 0,8 0* 0,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0* 0* 0* 0,5 0* 0,5 0 0* 0,5 0* 0,6 0,4 0,4 0,1 0,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,65 0* 0* 0,4 0,4 0,4 0* 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,8 0,3 0,5 0,4 0* 0,2 0,4 0,4 0* 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 0,3 0,2 0* 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,2 0* 0 0* 0* 0,4 0* 0,2 0,58 0,1 0,5 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,5 0,2 0,2 0* 0,6 0,5 0,7 0,3 0,6 0* 0,6 0,3 0* 0,5 0,7 0,2 0* 0,5 0* 0,5 0,4 0,3 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8 0,5 0* 0,7 0,6 0,4 0,3 0* 0* 0* 0,2 0,6 0,4 0,6 0* 0,8 0*

12000 8000

12000

* 10500

7500 10000

10000

8000

12500

8000

15000 9000

8000

12500

*

CODICE CATASTALE COMUNE

G453 G454 G455 G456 G457 G458 G459 G461 C013 G463 G462 G465 G469 G471 G474 G475 G476 G477 G478 G479 G480 G481 G482 G483 G484 G485 G486 G487 G488 G489 G491 G492 G494 G493 G495 G496 G497 G498 G499 G500 G502 G504 G505 G506 G508 G509 G510 G511 G513 G512 G514 G515 G516 G517 G518 M281 G519 G520 G521 G522 G523 G524 G525 G526 G528 G529 G532 G535 G534 G536 G537 G538 G546 G552 G542 G543 G541 G547 G549 G551 G553 G555 G556 G557 G558 G559 G560 G561 G564 G565 G568 D546 G570 G571 G572 G574 G575 G576 G577 G582 G580 G579 G583 G587 G588 G589 G590 G591 G592 G593 G594 G597 G596 G598 G600 G601 G602 G603 G612 G605 G619 G606 G607 G608 G609 G610 G611 G613

PERGOLA PERINALDO PERITO PERLEDO PERLETTO PERLO PERLOZ PERNUMIA PERO PEROSA ARGENTINA PEROSA CANAVESE PERRERO PERSICO DOSIMO PERTENGO PERTICA ALTA PERTICA BASSA PERTOSA PERTUSIO PERUGIA PESARO PESCAGLIA PESCANTINA PESCARA PESCAROLO ED UNITI PESCASSEROLI PESCATE PESCHE PESCHICI PESCHIERA BORROMEO PESCHIERA DEL GARDA PESCIA PESCINA PESCO SANNITA PESCOCOSTANZO PESCOLANCIANO PESCOPAGANO PESCOPENNATARO PESCOROCCHIANO PESCOSANSONESCO PESCOSOLIDO PESSANO CON BORNAGO PESSINA CREMONESE PESSINETTO PETACCIATO PETILIA POLICASTRO PETINA PETRALIA SOPRANA PETRALIA SOTTANA PETRELLA SALTO PETRELLA TIFERNINA PETRIANO PETRIOLO PETRITOLI PETRIZZI PETRONA’ PETROSINO PETRURO IRPINO PETTENASCO PETTINENGO PETTINEO PETTORANELLO DEL MOLISE PETTORANO SUL GIZIO PETTORAZZA GRIMANI PEVERAGNO PEZZANA PEZZAZE PEZZOLO VALLE UZZONE PIACENZA PIACENZA D’ADIGE PIADENA PIAGGE PIAGGINE PIAN CAMUNO PIAN DI SCO PIANA CRIXIA PIANA DEGLI ALBANESI PIANA DI MONTE VERNA PIANCASTAGNAIO PIANCOGNO PIANDIMELETO PIANE CRATI PIANELLA PIANELLO DEL LARIO PIANELLO VAL TIDONE PIANENGO PIANEZZA PIANEZZE PIANFEI PIANICO PIANIGA PIANO DI SORRENTO PIANOPOLI PIANORO PIANSANO PIANTEDO PIARIO PIASCO PIATEDA PIATTO PIAZZA AL SERCHIO PIAZZA ARMERINA PIAZZA BREMBANA PIAZZATORRE PIAZZOLA SUL BRENTA PIAZZOLO PICCIANO PICERNO PICINISCO PICO PIEA PIEDICAVALLO PIEDIMONTE ETNEO PIEDIMONTE MATESE PIEDIMONTE SAN GERMANO PIEDIMULERA PIEGARO PIENZA PIERANICA PIETRA DE’ GIORGI PIETRA LIGURE PIETRA MARAZZI PIETRABBONDANTE PIETRABRUNA PIETRACAMELA PIETRACATELLA PIETRACUPA PIETRADEFUSI PIETRAFERRAZZANA

SALDO 2008

PROV.

PU IM SA LC CN CN AO PD MI TO TO TO CR VC BS BS SA TO PG PU LU VR PE CR AQ LC IS FG MI VR PT AQ BN AQ IS PZ IS RI PE FR MI CR TO CB KR SA PA PA RI CB PU MC AP CZ CZ TP AV NO BI ME IS AQ RO CN VC BS CN PC PD CR PU SA BS AR SV PA CE SI BS PU CS PE CO PC CR TO VI CN BG VE NA CZ BO VT SO BG CN SO BI LU EN BG BG PD BG PE PZ FR FR AT BI CT CE FR VB PG SI CR PV SV AL IS IM TE CB CB AV CH

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,6 0,2 0,4 0* 0,2 0,5 0* 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0,7 12500 0,6 9000 0,8 0,8 8000 0,49 15050 0,6 0,2 0,5 0,4 8000 0,5 0,2 0* 0,5 11000 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0 0,6 0,2 0,3 0,8 0,3 0,2 0,5 8000 0* 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,8 8000 0,4 0,5 0,4 0,4 8000 0,5 0,4 0,5 0,5 0* 0,4 10000 0,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,52 11000 0,35 10000 0* 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 10000 0,4 0,4 7000 0,6 8000 0,8 7000 0,3 11071,35 0,4 7500 0,1 0,3 0,6 0,7 0,4 0,6 10000 0,4 0* 0,2 0,7 7500 0,2 0,5 0,7 0* 0,45 0* 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,1 0* 0,6 0,5 0,8 0,5 0* 0,5 0,4 10000 0* 0,2 0,8 7500 0,5 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,6 0,4

0,6 0,2 0,4 0* 0,2 0,5 0* 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0,7 12500 0,6 9000 0,8 0,8 8000 0,49 15050 0,6 0,2 0,5 0,4 8000 0,5 0,2 0* 0,5 11000 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0 0,6 0,2 0,3 0,8 0,3 0,2 0,5 8000 0* 0* 0,5 0* 0,5 0* 0,8 8000 0,4 0,5 0,4 0,4 8000 0,5 0,4 0,5 0,5 0* 0,4 10000 0,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,52 11000 0,35 10000 0* 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 10000 0,4 0,4 7000 0,6 8000 0,8 7000 0,3 11071,35 0,4 7500 0,1 0,3 0,6 0,7 0,4 0,6 10000 0,4 0* 0,2 0,7 7500 0,2 0,5 0,7 0* 0,45 0* 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,1 0* 0,6 0,5 0,8 0,5 0* 0,5 0,4 10000 0* 0,2 0,8 7500 0,5 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,6 0,4

G615 G616 G618 G620 G604 G621 G622 G623 G624 G625 G626 G627 G628 G629 G630 G631 G636 G635 G638 G639 G641 G642 G643 G633 G644 G645 G632 G647 G634 G096 G648 G646 G650 G651 G653 G656 G657 G658 G637 G649 G659 G660 G662 G661 G663 G664 G665 G666 G669 G670 G671 G672 G673 G674 F831 G676 G677 G678 G680 G681 G682 G683 G684 G685 G686 G687 G688 G690 G691 G692 G693 G694 G695 G696 G697 G699 G702 G703 G705 M291 G707 G710 G704 G712 G713 G715 G716 G717 G718 G719 G720 G721 G722 G724 G726 G727 G728 G729 G733 G734 G735 G299 G737 G740 G741 G742 G743 G746 G747 G749 G751 G752 G754 G755 G756 G757 G761 G763 G764 G765 G766 G768 G753 G770 G771 D566 B317 G758

- XXI -

PIETRAFITTA PIETRAGALLA PIETRALUNGA PIETRAMELARA PIETRAMONTECORVINO PIETRANICO PIETRAPAOLA PIETRAPERTOSA PIETRAPERZIA PIETRAPORZIO PIETRAROJA PIETRARUBBIA PIETRASANTA PIETRASTORNINA PIETRAVAIRANO PIETRELCINA PIEVE A NIEVOLE PIEVE ALBIGNOLA PIEVE D’ALPAGO PIEVE DEL CAIRO PIEVE DI BONO PIEVE DI CADORE PIEVE DI CENTO PIEVE DI CORIANO PIEVE DI LEDRO PIEVE DI SOLIGO PIEVE DI TECO PIEVE D’OLMI PIEVE EMANUELE PIEVE FISSIRAGA PIEVE FOSCIANA PIEVE LIGURE PIEVE PORTO MORONE PIEVE SAN GIACOMO PIEVE SANTO STEFANO PIEVE TESINO PIEVE TORINA PIEVE VERGONTE PIEVEBOVIGLIANA PIEVEPELAGO PIGLIO PIGNA PIGNATARO INTERAMNA PIGNATARO MAGGIORE PIGNOLA PIGNONE PIGRA PILA PIMENTEL PIMONTE PINAROLO PO PINASCA PINCARA PINEROLO PINETO PINO D’ASTI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE PINO TORINESE PINZANO AL TAGLIAMENTO PINZOLO PIOBBICO PIOBESI D’ALBA PIOBESI TORINESE PIODE PIOLTELLO PIOMBINO PIOMBINO DESE PIORACO PIOSSASCO PIOVA’ MASSAIA PIOVE DI SACCO PIOVENE ROCCHETTE PIOVERA PIOZZANO PIOZZO PIRAINO PISA PISANO PISCINA PISCINAS PISCIOTTA PISOGNE PISONIANO PISTICCI PISTOIA PITEGLIO PITIGLIANO PIUBEGA PIURO PIVERONE PIZZALE PIZZIGHETTONE PIZZO PIZZOFERRATO PIZZOLI PIZZONE PIZZONI PLACANICA PLATACI PLATANIA PLATI’ PLAUS .PLAUS. PLESIO PLOAGHE PLODIO POCAPAGLIA POCENIA PODENZANA PODENZANO POFI POGGIARDO POGGIBONSI POGGIO A CAIANO POGGIO BERNI POGGIO BUSTONE POGGIO CATINO POGGIO IMPERIALE POGGIO MIRTETO POGGIO MOIANO POGGIO NATIVO POGGIO PICENZE POGGIO RENATICO POGGIO RUSCO POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN VICINO POGGIO SANNITA POGGIODOMO

PROV.

CS PZ PG CE FG PE CS PZ EN CN BN PU LU AV CE BN PT PV BL PV TN BL BO MN TN TV IM CR MI LO LU GE PV CR AR TN MC VB MC MO FR IM FR CE PZ SP CO VC CA NA PV TO RO TO TE AT VA TO PN TN PU CN TO VC MI LI PD MC TO AT PD VI AL PC CN ME PI NO TO CA SA BS RM MT PT PT GR MN SO TO PV CR VV CH AQ IS VV RC CS CZ RC BZ CO SS SV CN UD MS PC FR LE SI PO RN RI RI FG RI RI RI AQ FE MN RI AN MC IS PG

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0,3 0,5 0,8 0,5 0,8 0* 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0,8 0* 0,5 0,2 0,2 0,4 0* 0,5 0,45 0,4 0* 0,5 0,8 0,325 0,59 0* 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,2 0,65 0,5 0,1 0,65 0,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,6 0,3 0* 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,8 0,2 0* 0* 0,4 0* 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0* 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0* 0,65 0,4 0,5 0,65 0,2 0* 0* 0,2 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,5 0 0,8 0,6 0* 0,8 0,2 0,7 0,6 0,6 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2 0,36 0,6 0,8 0* 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5 0,2 0*

* 5000 12000 7000

* * 10000

10000

10000 9000

12.000,01 8000

10500

10500 7500

10000 10000,01

7500

8000 10000

5160

11000

0,8 * 0,3 5000 0,5 12000 0,8 0,5 7000 0,8 0* 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,8 * 0,2 0,8 * 0* 0,5 10000 0,2 0,2 0,4 0* 0,5 0,45 0,4 0* 0,5 0,8 0,325 0,59 0* 0,5 10000 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,2 0,65 0,5 0,1 0,65 10000 0,5 0,8 9000 0,6 0,8 0,5 0,6 0,3 0* 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 12.000,01 0,8 8000 0,2 0* 0* 0,4 0* 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 10500 0,5 0,3 0,2 0,7 10500 0,5 0,3 7500 0,6 0,4 0,5 0,2 0* 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,5 0,6 10000 0,6 10000,01 0,2 0* 0,65 0,4 0,5 0,65 7500 0,2 0* 0* 0,2 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,5 0 0,8 0,6 0* 0,8 8000 0,2 10000 0,7 0,6 0,6 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2 0,36 0,6 0,8 5160 0* 0,6 0,7 0,8 11000 0,4 0,5 0,2 0*

CODICE CATASTALE COMUNE

G760 G762 G767 G769 G431 G772 G773 G774 G775 G776 G777 G779 G780 G782 G783 G784 G785 G786 G787 G789 G790 G791 G792 G793 G794 G795 F567 G796 G797 G798 G799 G800 G801 G802 G803 G804 G805 G806 G807 G808 G809 G811 G812 G813 G814 G815 G816 G817 G818 G820 G821 G822 G823 G826 G825 G545 G827 G833 G842 G844 G846 G830 G829 G847 B662 G851 F941 G855 G856 G831 G834 G836 G837 G838 G839 G840 G843 G848 G849 G850 G852 G853 G858 G859 G860 G861 G862 G864 G865 G866 G867 G869 G870 G854 G871 G873 G872 G874 G875 G877 G878 G879 G881 G882 G886 G888 G889 G890 G891 A558 G894 G895 G900 G902 G903 G904 G905 E680 G906 M263 F299 G917 G919 G920 G921 G923 G924 G907

POGGIOFIORITO POGGIOMARINO POGGIOREALE POGGIORSINI POGGIRIDENTI POGLIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNANO POGNO POIANA MAGGIORE POIRINO POLAVENO POLCENIGO POLESELLA POLESINE PARMENSE POLI POLIA POLICORO POLIGNANO A MARE POLINAGO POLINO POLISTENA POLIZZI GENEROSA POLLA POLLEIN POLLENA TROCCHIA POLLENZA POLLICA POLLINA POLLONE POLLUTRI POLONGHERA POLPENAZZE DEL GARDA POLVERARA POLVERIGI POMARANCE POMARETTO POMARICO POMARO MONFERRATO POMAROLO POMBIA POMEZIA POMIGLIANO D’ARCO POMPEI POMPEIANA POMPIANO POMPONESCO POMPU PONCARALE PONDERANO PONNA PONSACCO PONSO PONT CANAVESE PONTASSIEVE PONTBOSET PONTE PONTE BUGGIANESE PONTE DELL’OLIO PONTE DI LEGNO PONTE DI PIAVE PONTE GARDENA .WAIDBRUCK. PONTE IN VALTELLINA PONTE LAMBRO PONTE NELLE ALPI PONTE NIZZA PONTE NOSSA PONTE SAN NICOLO’ PONTE SAN PIETRO PONTEBBA PONTECAGNANO FAIANO PONTECCHIO POLESINE PONTECHIANALE PONTECORVO PONTECURONE PONTEDASSIO PONTEDERA PONTELANDOLFO PONTELATONE PONTELONGO PONTENURE PONTERANICA PONTESTURA PONTEVICO PONTEY PONTI PONTI SUL MINCIO PONTIDA PONTINIA PONTINVREA PONTIROLO NUOVO PONTOGLIO PONTREMOLI PONT-SAINT-MARTIN PONZA PONZANO DI FERMO PONZANO MONFERRATO PONZANO ROMANO PONZANO VENETO PONZONE POPOLI POPPI PORANO PORCARI PORCIA PORDENONE PORLEZZA PORNASSIO PORPETTO PORRETTA TERME PORTACOMARO PORTALBERA PORTE PORTICI PORTICO DI CASERTA PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA PORTO AZZURRO PORTO CERESIO PORTO CESAREO PORTO EMPEDOCLE PORTO MANTOVANO PORTO RECANATI PORTO SAN GIORGIO PORTO SANT’ELPIDIO PORTO TOLLE PORTO TORRES PORTO VALTRAVAGLIA

SALDO 2008

PROV.

CH NA TP BA SO MI CO BG NO VI TO BS PN RO PR RM VV MT BA MO TR RC PA SA AO NA MC SA PA BI CH CN BS PD AN PI TO MT AL TN NO RM NA NA IM BS MN OR BS BI CO PI PD TO FI AO BN PT PC BS TV BZ SO CO BL PV BG PD BG UD SA RO CN FR AL IM PI BN CE PD PC BG AL BS AO AL MN BG LT SV BG BS MS AO LT AP AL RM TV AL PE AR TR LU PN PN CO IM UD BO AT PV TO NA CE FC RC LI VA LE AG MN MC AP AP RO SS VA

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,8 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3 0* 0,8 0* 0,5 0,7 0,5 0,4 0* 0,8 0,4 0,4 0* 0,2 0,2 0,8 0* 0,8 0,7 0,2 0,5 0,7 0,8 0,5 0* 0,6 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0* 0* 0* 0,7 0,8 0,4 0,1 0,4 0,7 0* 0,2 0,6 0,2 0* 0,5 0* 0,6 0,3 0,55 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,65 0,3 0,8 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,6 0,2 0,5 0* 0,6 0,7 0* 0,1 0,5 0,6 0,2 0,5 0* 0,8 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0* 0,7 0,4 0,5 0,8 0,2 0* 0,8 0,2 0,7 0,8 0* 0,2 0* 0,4

10000

* 11000 8000

7500

* 8000 8000

10000

* 9000 10000 10000

10050 11000 10000 7500 10000

* 8000 12000 8000

0,8 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3 0* 0,8 0* 0,5 0,7 0,5 0,4 0* 0,8 0,4 0,4 0* 0,2 0,2 0,8 0* 0,8 0,7 0,2 0,5 0,7 0,8 0,5 0* 0,6 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0* 0* 0* 0,7 0,8 0,4 0,1 0,4 0,7 0* 0,2 0,6 0,2 0* 0,5 0* 0,6 0,3 0,55 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,65 0,3 0,8 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,6 0,2 0,5 0* 0,6 0,7 0* 0,1 0,5 0,6 0,2 0,5 0* 0,8 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0* 0,7 0,4 0,5 0,8 0,2 0* 0,8 0,2 0,7 0,8 0* 0,2 0* 0,4

10000

* 11000 8000

7500

* 8000 8000

10000

* 9000 10000 10000

10050 11000 10000 7500 10000

* 8000 12000 8000

G926 G909 G910 G912 G913 G914 G916 M257 G922 G925 G927 G929 G931 G932 G933 G934 G935 G936 G937 G939 G940 G942 F632 G943 G944 G945 G947 G949 G950 G951 B914 G953 G954 G955 G960 G959 G957 G961 G962 G963 G964 G966 G965 G968 G969 G970 G973 G975 G976 G977 G978 G979 G980 G981 G982 G985 G986 G987 G988 G989 G993 G992 G994 G990 G991 G995 G997 G999 H004 H002 H001 H007 H006 H008 H010 G974 H011 H014 H015 H017 H018 H019 H020 H021 H022 H026 H027 H028 H029 H030 H033 H034 H036 H037 H038 H039 H040 H042 H043 H045 H046 H047 H048 H050 H052 H055 H056 H057 H059 H062 H061 H063 H068 H069 M279 G698 H070 H071 H072 H073 H074 H076 H078 H077 H081 H083 H085 H086

- XXII -

PORTO VIRO PORTOBUFFOLE’ PORTOCANNONE PORTOFERRAIO PORTOFINO PORTOGRUARO PORTOMAGGIORE PORTOPALO DI CAPO PASSERO PORTOSCUSO PORTOVENERE PORTULA POSADA POSINA POSITANO POSSAGNO POSTA POSTA FIBRENO POSTAL .BURGSTALL. POSTALESIO POSTIGLIONE POSTUA POTENZA POTENZA PICENA POVE DEL GRAPPA POVEGLIANO POVEGLIANO VERONESE POVIGLIO POVOLETTO POZZA DI FASSA POZZAGLIA SABINA POZZAGLIO ED UNITI POZZALLO POZZILLI POZZO D’ADDA POZZOL GROPPO POZZOLENGO POZZOLEONE POZZOLO FORMIGARO POZZOMAGGIORE POZZONOVO POZZUOLI POZZUOLO DEL FRIULI POZZUOLO MARTESANA PRADALUNGA PRADAMANO PRADLEVES PRAGELATO PRAIA A MARE PRAIANO PRALBOINO PRALI PRALORMO PRALUNGO PRAMAGGIORE PRAMOLLO PRAROLO PRAROSTINO PRASCO PRASCORSANO PRASO PRATA CAMPORTACCIO PRATA D’ANSIDONIA PRATA DI PORDENONE PRATA DI PRINCIPATO ULTRA PRATA SANNITA PRATELLA PRATIGLIONE PRATO PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH. PRATO CARNICO PRATO SESIA PRATOLA PELIGNA PRATOLA SERRA PRATOVECCHIO PRAVISDOMINI PRAY PRAZZO PRECENICCO PRECI PREDAPPIO PREDAZZO PREDOI .PRETTAU. PREDORE PREDOSA PREGANZIOL PREGNANA MILANESE PRELA’ PREMANA PREMARIACCO PREMENO PREMIA PREMILCUORE PREMOLO PREMOSELLO-CHIOVENDA PREONE PREORE PREPOTTO PRE’-SAINT-DIDIER PRESEGLIE PRESENZANO PRESEZZO PRESICCE PRESSANA PRESTINE PRETORO PREVALLE PREZZA PREZZO PRIERO PRIGNANO CILENTO PRIGNANO SULLA SECCHIA PRIMALUNA PRIOCCA PRIOLA PRIOLO GARGALLO PRIVERNO PRIZZI PROCENO PROCIDA PROPATA PROSERPIO PROSSEDI PROVAGLIO D’ISEO PROVAGLIO VAL SABBIA PROVES .PROVEIS. PROVVIDENTI PRUNETTO PUEGNAGO DEL GARDA

PROV.

RO TV CB LI GE VE FE SR CA SP BI NU VI SA TV RI FR BZ SO SA VC PZ MC VI TV VR RE UD TN RI CR RG IS MI AL BS VI AL SS PD NA UD MI BG UD CN TO CS SA BS TO TO BI VE TO VC TO AL TO TN SO AQ PN AV CE CE TO PO BZ UD NO AQ AV AR PN BI CN UD PG FC TN BZ BG AL TV MI IM LC UD VB VB FC BG VB UD TN UD AO BS CE BG LE VR BS CH BS AQ TN CN SA MO LC CN CN SR LT PA VT NA GE CO LT BS BS BZ CB CN BS

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0,3 0,5 0,5 0* 0,6 0,8 0,2 0* 0* 0,7 0* 0,6 0,5 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0,8 0,3 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0* 0,3 0,3 0,59 0,6 0,6 0,5 0* 0,1 0,4 0* 0,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0* 0,5 0* 0,5 0,5 0,25 0,3 0* 0,8 0,5 0,4 0,4 0,35 0,2 0,2 0* 0* 0* 0* 0,2 0,3 0* 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,4 0,1 0,5 0* 0* 0* 0* 0,6 0,4 0* 0,1 0,2 0,65 0* 0,2 0,3 0,5 0* 0* 0,2 0* 0,2 0* 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0* 0,2 0* 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0* 0,7 0,6 0,5 0,8 0* 0,4 0,5 0,5 0,6 0* 0* 0,35 0*

8000

8000

9000

7000

10000

*

10000

7500

7500

8000

9000

0,8 0,3 0,5 0,5 0* 0,6 0,8 0,2 0* 0* 0,7 0* 0,6 0,5 0,2 0,2 0,5 0* 0,2 0,5 0* 0,8 0,3 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0* 0,3 0,3 0,59 0,6 0,6 0,5 0* 0,1 0,4 0* 0,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0* 0,5 0* 0,5 0,5 0,25 0,3 0* 0,8 0,5 0,4 0,4 0,35 0,2 0,2 0* 0* 0* 0* 0,2 0,3 0* 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,5 0* 0,4 0,1 0,5 0* 0* 0* 0* 0,6 0,4 0* 0,1 0,2 0,65 0* 0,2 0,3 0,5 0* 0* 0,2 0* 0,2 0* 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0* 0,2 0* 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0* 0,7 0,6 0,5 0,8 0* 0,4 0,5 0,5 0,6 0* 0* 0,35 0*

8000

8000

9000

7000

10000

*

10000

7500

7500

8000

9000

CODICE CATASTALE COMUNE

H087 H088 H089 H090 H091 H092 H094 H095 H096 H097 H098 H100 H101 H102 H103 H104 H106 H107 H108 H109 H110 H114 H117 H118 H119 H120 H121 H122 H124 H126 H127 H128 H129 H130 H131 H132 H134 H140 H143 H145 H146 H147 H148 H150 H151 H152 H153 H154 H156 H157 H159 M287 H161 H162 H163 H166 H168 G654 H171 H173 H174 H175 H176 H177 H180 H182 H183 H184 H185 H186 H187 H188 H189 H192 H194 H195 H196 H198 H199 H200 H202 H203 H204 H205 H206 H207 H210 H211 H212 H213 H214 H216 H218 H219 H220 H221 H222 H224 H223 H225 H227 H228 H229 H230 H233 H235 H236 H238 H240 H242 H244 H245 H246 H247 H248 H250 H253 H254 H255 H256 H257 H258 H262 H263 H264 H265 H266 H267

PUGLIANELLO PULA PULFERO PULSANO PUMENENGO PUOS D’ALPAGO PUSIANO PUTIFIGARI PUTIGNANO QUADRELLE QUADRI QUAGLIUZZO QUALIANO QUARANTI QUAREGNA QUARGNENTO QUARNA SOPRA QUARNA SOTTO QUARONA QUARRATA QUART QUARTO QUARTO D’ALTINO QUARTU SANT’ELENA QUARTUCCIU QUASSOLO QUATTORDIO QUATTRO CASTELLA QUERO QUILIANO QUINCINETTO QUINDICI QUINGENTOLE QUINTANO QUINTO DI TREVISO QUINTO VERCELLESE QUINTO VICENTINO QUINZANO D’OGLIO QUISTELLO QUITTENGO RABBI RACALE RACALMUTO RACCONIGI RACCUJA RACINES .RATSCHINGS. RADDA IN CHIANTI RADDUSA RADICOFANI RADICONDOLI RAFFADALI RAGALNA RAGOGNA RAGOLI RAGUSA RAIANO RAMACCA RAMISETO RAMPONIO VERNA RANCIO VALCUVIA RANCO RANDAZZO RANICA RANZANICO RANZO RAPAGNANO RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME RAPOLLA RAPONE RASSA RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ. RASURA RAVANUSA RAVARINO RAVASCLETTO RAVELLO RAVENNA RAVEO RAVISCANINA RE REA REALMONTE REANA DEL ROIALE REANO RECALE RECANATI RECCO RECETTO RECOARO TERME REDAVALLE REDONDESCO REFRANCORE REFRONTOLO REGALBUTO REGGELLO REGGIO DI CALABRIA REGGIO NELL’EMILIA REGGIOLO REINO REITANO REMANZACCO REMEDELLO RENATE RENDE RENON .RITTEN. RESANA RESCALDINA RESIA RESIUTTA RESUTTANO RETORBIDO REVELLO REVERE REVIGLIASCO D’ASTI REVINE LAGO REVO’ REZZAGO REZZATO REZZO REZZOAGLIO RHEMES-NOTRE-DAME RHEMES-SAINT-GEORGES RHO RIACE RIALTO RIANO

SALDO 2008

PROV.

BN CA UD TA BG BL CO SS BA AV CH TO NA AT BI AL VB VB VC PT AO NA VE CA CA TO AL RE BL SV TO AV MN CR TV VC VI BS MN BI TN LE AG CN ME BZ SI CT SI SI AG CT UD TN RG AQ CT RE CO VA VA CT BG BG IM AP GE CH SI PZ PZ VC BZ SO AG MO UD SA RA UD CE VB PV AG UD TO CE MC GE NO VI PV MN AT TV EN FI RC RE RE BN ME UD BS MI CS BZ TV MI UD UD CL PV CN MN AT TV TN CO BS IM GE AO AO MI RC SV RM

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,4 0,3 0,8 0,4 0,5 0,3 0* 0,5 0,4 0,2 0,6 0,45 0,4 0,5 0,6 0* 0* 0,6 0,7 0* 0,8 0,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,3 0,5 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,8 0,2 0,7 0* 0* 0,8 0* 0,8 0,4 0,4 0* 0,2 0* 0,6 0,5 0,1 0* 0* 0,5 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,8 0* 0,4 0,6 0,5 0* 0,3 0* 0* 0,4 0,8 0* 0,5 0,6 0 0,2 0* 0* 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 0,6 0,3 0,8 0,4 0* 0,2 0,4 0* 0,6 0,5 0,5 0,4 0* 0,8 0,6 0,1 0,2 0,8 0* 0,4 0,1 0* 0,1 0,5 0,4 0* 0,5 0,3 0,5 0* 0,2 0,2 0,8 0,5 0* 0* 0,38 0* 0,8 0,8

10000

8000

10000 10500

8500

7500

7500 10000

9000

9000 8500

8000

10000 10000 15000

15000

15000

*

0,4 0,4 0,3 0,8 0,4 0,5 0,3 0* 0,5 0,4 0,2 0,6 0,45 0,4 0,5 0,6 0* 0* 0,6 0,7 0* 0,8 0,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,3 0,5 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,8 0,2 0,7 0* 0* 0,8 0* 0,8 0,4 0,4 0* 0,2 0* 0,6 0,5 0,1 0* 0* 0,5 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,8 0* 0,4 0,6 0,5 0* 0,3 0* 0* 0,4 0,8 0* 0,5 0,6 0 0,2 0* 0* 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 0,6 0,3 0,8 0,4 0* 0,2 0,4 0* 0,6 0,5 0,5 0,4 0* 0,8 0,6 0,1 0,2 0,8 0* 0,4 0,1 0* 0,1 0,5 0,4 0* 0,5 0,3 0,5 0* 0,2 0,2 0,8 0,5 0* 0* 0,38 0* 0,8 0,8

10000

8000

10000 10500

8500

7500

7500 10000

9000

9000 8500

8000

10000 10000 15000

15000

15000

*

H268 H269 H270 H271 H272 H273 H274 H275 H276 H277 H280 H281 H282 H284 H285 H288 H287 H286 H289 H291 H292 H293 H294 H299 H305 H297 H298 H300 H301 H302 H303 H304 H307 H308 H320 H311 H312 H313 H314 H315 H316 H319 H321 H322 H323 H324 H325 H326 H330 H331 H328 H337 H329 H333 H334 H335 H327 H336 H338 H340 H341 H342 H343 H344 H346 H347 H348 H350 H352 H353 H354 H355 H356 H357 H359 H360 H361 H362 H363 H365 H366 H367 G223 H369 H371 H372 H375 H373 H376 H377 H378 H386 H387 H391 H392 H395 H396 H398 H399 H400 H401 H402 H403 H404 H414 H416 H421 H429 H379 H432 H437 H438 H439 H440 H441 H446 H450 H382 H383 H384 H385 H389 H393 H394 H405 H390 H408 H406

- XXIII -

RIARDO RIBERA RIBORDONE RICADI RICALDONE RICCIA RICCIONE RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA RICENGO RICIGLIANO RIESE PIO X RIESI RIETI RIFIANO .RIFFIAN. RIFREDDO RIGNANO FLAMINIO RIGNANO GARGANICO RIGNANO SULL’ARNO RIGOLATO RIMA SAN GIUSEPPE RIMASCO RIMELLA RIMINI RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH. RIO MARINA RIO NELL’ELBA RIO SALICETO RIOFREDDO RIOLA SARDO RIOLO TERME RIOLUNATO RIOMAGGIORE RIONERO IN VULTURE RIONERO SANNITICO RIPA TEATINA RIPABOTTONI RIPACANDIDA RIPALIMOSANI RIPALTA ARPINA RIPALTA CREMASCA RIPALTA GUERINA RIPARBELLA RIPATRANSONE RIPE RIPE SAN GINESIO RIPI RIPOSTO RITTANA RIVA DEL GARDA RIVA DI SOLTO RIVA LIGURE RIVA PRESSO CHIERI RIVA VALDOBBIA RIVALBA RIVALTA BORMIDA RIVALTA DI TORINO RIVAMONTE AGORDINO RIVANAZZANO RIVARA RIVAROLO CANAVESE RIVAROLO DEL RE ED UNITI RIVAROLO MANTOVANO RIVARONE RIVAROSSA RIVE RIVE D’ARCANO RIVELLO RIVERGARO RIVIGNANO RIVISONDOLI RIVODUTRI RIVOLI RIVOLI VERONESE RIVOLTA D’ADDA RIZZICONI RO ROANA ROASCHIA ROASCIO ROASIO ROATTO ROBASSOMERO ROBBIATE ROBBIO ROBECCHETTO CON INDUNO ROBECCO D’OGLIO ROBECCO PAVESE ROBECCO SUL NAVIGLIO ROBELLA ROBILANTE ROBURENT ROCCA CANAVESE ROCCA CANTERANO ROCCA CIGLIE’ ROCCA D’ARAZZO ROCCA DE’ BALDI ROCCA DE’ GIORGI ROCCA D’EVANDRO ROCCA DI BOTTE ROCCA DI CAMBIO ROCCA DI CAVE ROCCA DI MEZZO ROCCA DI NETO ROCCA DI PAPA ROCCA GRIMALDA ROCCA IMPERIALE ROCCA MASSIMA ROCCA PIA ROCCA PIETORE ROCCA PRIORA ROCCA SAN CASCIANO ROCCA SAN FELICE ROCCA SAN GIOVANNI ROCCA SANTA MARIA ROCCA SANTO STEFANO ROCCA SINIBALDA ROCCA SUSELLA ROCCABASCERANA ROCCABERNARDA ROCCABIANCA ROCCABRUNA ROCCACASALE ROCCADARCE ROCCADASPIDE ROCCAFIORITA ROCCAFLUVIONE ROCCAFORTE DEL GRECO ROCCAFORTE LIGURE

PROV.

CE AG TO VV AL CB RN SP CR SA TV CL RI BZ CN RM FG FI UD VC VC VC RN BZ LI LI RE RM OR RA MO SP PZ IS CH CB PZ CB CR CR CR PI AP AN MC FR CT CN TN BG IM TO VC TO AL TO BL PV TO TO CR MN AL TO VC UD PZ PC UD AQ RI TO VR CR RC FE VI CN CN VC AT TO LC PV MI CR PV MI AT CN CN TO RM CN AT CN PV CE AQ AQ RM AQ KR RM AL CS LT AQ BL RM FC AV CH TE RM RI PV AV KR PR CN AQ FR SA ME AP RC AL

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,8 0* 0* 0,4 0,15 0,1 0* 0,5 0,45 0,2 0* 0,8 0,8 0* 0* 0,8 0,5 0,5 0* 0* 0* 0* 0,3 0* 0,8 0* 0,2 0* 0,2 0,5 0* 0,7 0,7 0,2 0,5 0* 0,4 0,1 0,2 0* 0* 0* 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,8 0,45 0,6 0,8 0,2 0,5 0,5 0* 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0* 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0* 0* 0,5 0,6 0,25 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,35 0,4 0,4 0,3 0,8 0* 0,5 0,3 0,5 0* 0,4 0,4 0* 0,4 0* 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0* 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,8 0,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 0,1 0*

7500

3500

15000 12000

10000 *

7500 10000 7000

11000

10000 7500

7500

0,8 0* 0* 0,4 0,15 0,1 0* 0,5 0,45 0,2 0* 0,8 0,8 0* 0* 0,8 0,5 0,5 0* 0* 0* 0* 0,3 0* 0,8 0* 0,2 0* 0,2 0,5 0* 0,7 0,7 0,2 0,5 0* 0,4 0,1 0,2 0* 0* 0* 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,8 0,45 0,6 0,8 0,2 0,5 0,5 0* 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0* 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0* 0* 0,5 0,6 0,25 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,35 0,4 0,4 0,3 0,8 0* 0,5 0,3 0,5 0* 0,4 0,4 0* 0,4 0* 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0* 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,8 0,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 0,1 0*

7500

3500

15000 12000

10000 *

7500 10000 7000

11000

10000 7500

7500

CODICE CATASTALE COMUNE

H407 H409 H410 H411 H412 H413 H417 H418 H420 H422 H423 H424 H425 H426 H427 H428 H431 H433 H434 H436 H442 H443 H444 H445 H447 H448 H449 H380 H451 H452 H453 H454 H456 H455 H458 H462 H461 H459 H465 H460 H466 H467 H468 H470 H472 H473 H474 H475 H477 H478 H480 H479 H481 H484 H485 H486 H488 H489 H490 H491 H492 H493 H494 H495 H497 H498 H500 H501 H503 H502 H505 H506 H507 H508 H511 H512 H509 H514 H516 H517 H518 H519 H521 H522 H523 H525 H527 H528 H529 H531 H532 H533 H534 H540 H538 H537 H539 H536 H535 H541 H542 H544 H545 H546 H547 H549 M303 H552 H553 H554 H556 H558 H559 H560 H561 H562 H564 H565 H566 H572 F585 H568 H570 H569 H573 H574 H575 H577

ROCCAFORTE MONDOVI’ ROCCAFORZATA ROCCAFRANCA ROCCAGIOVINE ROCCAGLORIOSA ROCCAGORGA ROCCALBEGNA ROCCALUMERA ROCCAMANDOLFI ROCCAMENA ROCCAMONFINA ROCCAMONTEPIANO ROCCAMORICE ROCCANOVA ROCCANTICA ROCCAPALUMBA ROCCAPIEMONTE ROCCARAINOLA ROCCARASO ROCCAROMANA ROCCASCALEGNA ROCCASECCA ROCCASECCA DEI VOLSCI ROCCASICURA ROCCASPARVERA ROCCASPINALVETI ROCCASTRADA ROCCAVALDINA ROCCAVERANO ROCCAVIGNALE ROCCAVIONE ROCCAVIVARA ROCCELLA IONICA ROCCELLA VALDEMONE ROCCHETTA A VOLTURNO ROCCHETTA BELBO ROCCHETTA DI VARA ROCCHETTA E CROCE ROCCHETTA LIGURE ROCCHETTA NERVINA ROCCHETTA PALAFEA ROCCHETTA SANT’ANTONIO ROCCHETTA TANARO RODANO RODDI RODDINO RODELLO RODENGO .RODENECK. RODENGO-SAIANO RODERO RODI GARGANICO RODI’ MILICI RODIGO ROE’ VOLCIANO ROFRANO ROGENO ROGGIANO GRAVINA ROGHUDI ROGLIANO ROGNANO ROGNO ROGOLO ROIATE ROIO DEL SANGRO ROISAN ROLETTO ROLO ROMA ROMAGNANO AL MONTE ROMAGNANO SESIA ROMAGNESE ROMALLO ROMANA ROMANENGO ROMANO CANAVESE ROMANO D’EZZELINO ROMANO DI LOMBARDIA ROMANS D’ISONZO ROMBIOLO ROMENO ROMENTINO ROMETTA RONAGO RONCA’ RONCADE RONCADELLE RONCARO RONCEGNO TERME RONCELLO RONCHI DEI LEGIONARI RONCHI VALSUGANA RONCHIS RONCIGLIONE RONCO ALL’ADIGE RONCO BIELLESE RONCO BRIANTINO RONCO CANAVESE RONCO SCRIVIA RONCOBELLO RONCOFERRARO RONCOFREDDO RONCOLA RONCONE RONDANINA RONDISSONE RONSECCO RONZO-CHIENIS RONZONE ROPPOLO RORA’ ROSA’ ROSARNO ROSASCO ROSATE ROSAZZA ROSCIANO ROSCIGNO ROSE ROSELLO ROSETO CAPO SPULICO ROSETO DEGLI ABRUZZI ROSETO VALFORTORE ROSIGNANO MARITTIMO ROSIGNANO MONFERRATO ROSOLINA ROSOLINI ROSORA ROSSA

SALDO 2008

PROV.

CN TA BS RM SA LT GR ME IS PA CE CH PE PZ RI PA SA NA AQ CE CH FR LT IS CN CH GR ME AT SV CN CB RC ME IS CN SP CE AL IM AT FG AT MI CN CN CN BZ BS CO FG ME MN BS SA LC CS RC CS PV BG SO RM CH AO TO RE RM SA NO PV TN SS CR TO VI BG GO VV TN NO ME CO VR TV BS PV TN MI GO TN UD VT VR BI MI TO GE BG MN FC BG TN GE TO VC TN TN BI TO VI RC PV MI BI PE SA CS CH CS TE FG LI AL RO SR AN VC

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,6 0* 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,1 0,7 0,8 0,1 0,6 0* 0,6 0,4 0,2 0,4 0* 0,4 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,8 0* 0* 0,8 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0* 0,2 0* 0,5 0,4 0,45 0,2 0,25 0,5 0,5 0,2 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,7 0* 0* 0,4 0,65 0,4 0,2 0,3 0,5 0* 0,7 0,5 0,2 0,8 0,5 0* 0,1 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,8 0,5 0,5 0,3 0* 0,5 0* 0,6 0,2 0* 0* 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,4 0* 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,1 0* 0 0,8 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5

10000

8000

10000 10500

8000 12500

10000 * 15000

10000

8000

0,4 0,6 0* 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,1 0,7 0,8 0,1 0,6 0* 0,6 0,4 0,2 0,4 0* 0,4 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,8 0* 0* 0,8 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0* 0,2 0* 0,5 0,4 0,45 0,2 0,25 0,5 0,5 0,2 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,7 0* 0* 0,4 0,65 0,4 0,2 0,3 0,5 0* 0,7 0,5 0,2 0,8 0,5 0* 0,1 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,8 0,5 0,5 0,3 0* 0,5 0* 0,6 0,2 0* 0* 0,5 0,5 0* 0* 0* 0,4 0* 0* 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,1 0* 0 0,8 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5

10000

8000

10000 10500

8000 12500

10000 * 15000

10000

8000

H578 H579 H580 H581 H583 H584 H585 H588 H589 H590 H591 H592 H593 H594 H555 H596 H364 H598 H599 H601 H602 H604 H606 H607 H608 H610 H609 H612 H614 H615 H618 H620 H621 H622 H623 H625 H627 H628 H629 H630 H631 H632 H633 H634 H635 F271 H637 H639 H641 H642 H643 H644 H165 H646 H645 H647 H648 H650 H652 H654 H655 H657 H658 H659 H661 H662 H665 H666 H669 H670 H671 H672 H673 H674 H675 H676 H682 H681 H678 H679 H683 H677 H687 H688 H689 H690 H691 H684 F810 H693 H694 H695 H699 H704 H700 H686 H702 H701 H703 H705 H706 H707 H708 H710 H713 H714 H715 H716 H717 H719 H720 H721 H723 H724 H725 H726 H727 H729 H731 H732 H734 H733 H735 H736 H738 H739 H743 H744

- XXIV -

ROSSANA ROSSANO ROSSANO VENETO ROSSIGLIONE ROSTA ROTA D’IMAGNA ROTA GRECA ROTELLA ROTELLO ROTONDA ROTONDELLA ROTONDI ROTTOFRENO ROTZO ROURE ROVAGNATE ROVASENDA ROVATO ROVEGNO ROVELLASCA ROVELLO PORRO ROVERBELLA ROVERCHIARA ROVERE’ DELLA LUNA ROVERE’ VERONESE ROVEREDO DI GUA’ ROVEREDO IN PIANO ROVERETO ROVESCALA ROVETTA ROVIANO ROVIGO ROVITO ROVOLON ROZZANO RUBANO RUBIANA RUBIERA RUDA RUDIANO RUEGLIO RUFFANO RUFFIA RUFFRE’ MENDOLA RUFINA RUINAS RUINO RUMO RUOTI RUSSI RUTIGLIANO RUTINO RUVIANO RUVO DEL MONTE RUVO DI PUGLIA SABAUDIA SABBIA SABBIO CHIESE SABBIONETA SACCO SACCOLONGO SACILE SACROFANO SADALI SAGAMA SAGLIANO MICCA SAGRADO SAGRON MIS SAINT-CHRISTOPHE SAINT-DENIS SAINT-MARCEL SAINT-NICOLAS SAINT-OYEN SAINT-PIERRE SAINT-RHEMY-EN-BOSSES SAINT-VINCENT SALA BAGANZA SALA BIELLESE SALA BOLOGNESE SALA COMACINA SALA CONSILINA SALA MONFERRATO SALANDRA SALAPARUTA SALARA SALASCO SALASSA SALBERTRAND SALCEDO SALCITO SALE SALE DELLE LANGHE SALE MARASINO SALE SAN GIOVANNI SALEMI SALENTO SALERANO CANAVESE SALERANO SUL LAMBRO SALERNO SALETTO SALGAREDA SALI VERCELLESE SALICE SALENTINO SALICETO SALISANO SALIZZOLE SALLE SALMOUR SALO’ SALORNO .SALURN. SALSOMAGGIORE TERME SALTARA SALTRIO SALUDECIO SALUGGIA SALUSSOLA SALUZZO SALVE SALVIROLA SALVITELLE SALZA DI PINEROLO SALZA IRPINA SALZANO SAMARATE SAMASSI SAMATZAI SAMBUCA DI SICILIA SAMBUCA PISTOIESE

PROV.

CN CS VI GE TO BG CS AP CB PZ MT AV PC VI TO LC VC BS GE CO CO MN VR TN VR VR PN TN PV BG RM RO CS PD MI PD TO RE UD BS TO LE CN TN FI OR PV TN PZ RA BA SA CE PZ BA LT VC BS MN SA PD PN RM NU NU BI GO TN AO AO AO AO AO AO AO AO PR BI BO CO SA AL MT TP RO VC TO TO VI CB AL CN BS CN TP SA TO LO SA PD TV VC LE CN RI VR PE CN BS BZ PR PU VA RN VC BI CN LE CR SA TO AV VE VA CA CA AG PT

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,45 0* 0,6 0,6 0,2 0* 0,6 0,7 0* 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,6 0* 0,8 0,3 0 0* 0,2 0,2 0,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,2 0,2 0* 0,55 0* 0* 0* 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0* 0,8 0,4 0,4 0,7 0,4 0* 0,4 0* 0,6 0,4 0* 0,8 0,3 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0,6 0,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,55 0* 0* 0* 0,7 0,4 0* 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,7 0* 0,4 0,65 0,3 0,6 0* 0,1 0* 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0* 0,2 0,2 0,2 0* 0,3 0,25 0,6 0,55 0,6 0* 0,75 0,5

8000

10000

*

8500 *

10000 10000 7500

8000

8000

10000

10000 *

7500

12000

10000

10000 12000

0,45 0* 0,6 0,6 0,2 0* 0,6 0,7 0* 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,6 0* 0,8 0,3 0 0* 0,2 0,2 0,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,2 0,2 0* 0,55 0* 0* 0* 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0* 0,8 0,4 0,4 0,7 0,4 0* 0,4 0* 0,6 0,4 0* 0,8 0,3 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0,6 0,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,55 0* 0* 0* 0,7 0,4 0* 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,7 0* 0,4 0,65 0,3 0,6 0* 0,1 0* 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0* 0,2 0,2 0,2 0* 0,3 0,25 0,6 0,55 0,6 0* 0,75 0,5

8000

10000

*

8500 *

10000 10000 7500

8000

8000

10000

10000 *

7500

12000

10000

10000 12000

CODICE CATASTALE COMUNE

H745 H746 H749 H013 H752 H753 H754 H755 H756 H763 H764 H760 H765 H766 H767 H768 H770 H772 H769 H773 H771 H774 G566 H775 H777 H780 H781 H778 H779 H782 H783 H784 H785 H786 H787 H789 H790 H791 M264 H792 M295 H793 H794 H795 H796 H797 H798 H800 H799 H801 H803 H804 H802 H805 H806 H808 H807 H809 H810 H814 H811 H812 H816 H815 H818 H819 H820 H823 H822 H826 H825 H827 H824 D324 H830 H831 H834 H836 H838 H833 H835 M277 H839 H840 H841 H842 H843 H844 H845 H846 H847 H850 H856 H857 H858 H859 H860 H862 H863 H861 H865 H867 H870 H868 B952 H873 H875 H876 H892 H880 H881 H890 H894 H891 H893 H885 H883 H895 H886 H896 H897 H882 H898 H888 H878 H889 H887 H899

SAMBUCI SAMBUCO SAMMICHELE DI BARI SAMO SAMOLACO SAMONE SAMONE SAMPEYRE SAMUGHEO SAN BARTOLOMEO AL MARE SAN BARTOLOMEO IN GALDO SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA SAN BASILE SAN BASILIO SAN BASSANO SAN BELLINO SAN BENEDETTO BELBO SAN BENEDETTO DEI MARSI SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO IN PERILLIS SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO ULLANO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO SAN BENIGNO CANAVESE SAN BERNARDINO VERBANO SAN BIAGIO DELLA CIMA SAN BIAGIO DI CALLALTA SAN BIAGIO PLATANI SAN BIAGIO SARACINISCO SAN BIASE SAN BONIFACIO SAN BUONO SAN CALOGERO SAN CANDIDO .INNICHEN. SAN CANZIAN D’ISONZO SAN CARLO CANAVESE SAN CASCIANO DEI BAGNI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA SAN CASSIANO SAN CATALDO SAN CESAREO SAN CESARIO DI LECCE SAN CESARIO SUL PANARO SAN CHIRICO NUOVO SAN CHIRICO RAPARO SAN CIPIRELLO SAN CIPRIANO D’AVERSA SAN CIPRIANO PICENTINO SAN CIPRIANO PO SAN CLEMENTE SAN COLOMBANO AL LAMBRO SAN COLOMBANO BELMONTE SAN COLOMBANO CERTENOLI SAN CONO SAN COSMO ALBANESE SAN COSTANTINO ALBANESE SAN COSTANTINO CALABRO SAN COSTANZO SAN CRISTOFORO SAN DAMIANO AL COLLE SAN DAMIANO D’ASTI SAN DAMIANO MACRA SAN DANIELE DEL FRIULI SAN DANIELE PO SAN DEMETRIO CORONE SAN DEMETRIO NE’ VESTINI SAN DIDERO SAN DONA’ DI PIAVE SAN DONACI SAN DONATO DI LECCE SAN DONATO DI NINEA SAN DONATO MILANESE SAN DONATO VAL DI COMINO SAN DORLIGO DELLA VALLE SAN FEDELE INTELVI SAN FELE SAN FELICE A CANCELLO SAN FELICE CIRCEO SAN FELICE DEL BENACO SAN FELICE DEL MOLISE SAN FELICE SUL PANARO SAN FERDINANDO SAN FERDINANDO DI PUGLIA SAN FERMO DELLA BATTAGLIA SAN FILI SAN FILIPPO DEL MELA SAN FIOR SAN FIORANO SAN FLORIANO DEL COLLIO SAN FLORO SAN FRANCESCO AL CAMPO SAN FRATELLO SAN GAVINO MONREALE SAN GEMINI SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN. SAN GENESIO ED UNITI SAN GENNARO VESUVIANO SAN GERMANO CHISONE SAN GERMANO DEI BERICI SAN GERMANO VERCELLESE SAN GERVASIO BRESCIANO SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE SAN GIACOMO FILIPPO SAN GIACOMO VERCELLESE SAN GILLIO SAN GIMIGNANO SAN GINESIO SAN GIORGIO A CREMANO SAN GIORGIO A LIRI SAN GIORGIO ALBANESE SAN GIORGIO CANAVESE SAN GIORGIO DEL SANNIO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SAN GIORGIO DI LOMELLINA SAN GIORGIO DI MANTOVA SAN GIORGIO DI NOGARO SAN GIORGIO DI PESARO SAN GIORGIO DI PIANO SAN GIORGIO IN BOSCO SAN GIORGIO IONICO SAN GIORGIO LA MOLARA SAN GIORGIO LUCANO SAN GIORGIO MONFERRATO SAN GIORGIO MORGETO SAN GIORGIO PIACENTINO SAN GIORGIO SCARAMPI

SALDO 2008

PROV.

RM CN BA RC SO TO TN CN OR IM BN CO CS CA CR RO CN AQ AP AQ MN CS BO TO VB IM TV AG FR CB VR CH VV BZ GO TO SI FI LE CL RM LE MO PZ PZ PA CE SA PV RN MI TO GE CT CS PZ VV PU AL PV AT CN UD CR CS AQ TO VE BR LE CS MI FR TS CO PZ CE LT BS CB MO RC FG CO CS ME TV LO GO CZ TO ME CA TR BZ PV NA TO VI VC BS CB MN SO VC TO SI MC NA FR CS TO BN PN PD PV MN UD PU BO PD TA BN MT AL RC PC AT

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,5 0,2 0,4 0,4 0* 0,5 0* 0,3 0* 0,6 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,8 0,3 0,4 0,8 0,2 0,62 0,6 0,2 0,3 0* 0,1 0,5 0* 0,4 0* 0,6 0,5 0,8 0* 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,2 0,3 0,6 0* 0* 0,4 0,8 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,4 0,5 0,3 0* 0,5 0,3 0,4 0* 0* 0,4 0,3 0,8 0,4 0,4 0,8 0,25 0,5 0,5 0* 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,6 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0* 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,5 0 0,8 0,8 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,2 0,6 0* 0,6 0,72 0,4 0,6 0,2 0,5 0,5 0* 0,8 0*

5000

10000 8000

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7500

* 10000 10000

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0,5 0,2 0,4 0,4 0* 0,5 0* 0,3 0* 0,6 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,8 0,3 0,4 0,8 0,2 0,62 0,6 0,2 0,3 0* 0,1 0,5 0* 0,4 0* 0,6 0,5 0,8 0* 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,2 0,3 0,6 0* 0* 0,4 0,8 0,4 0* 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,4 0,5 0,3 0* 0,5 0,3 0,4 0* 0* 0,4 0,3 0,8 0,4 0,4 0,8 0,25 0,5 0,5 0* 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,6 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0* 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0* 0,4 0,5 0* 0,4 0,5 0 0,8 0,8 0,5 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,2 0,6 0* 0,6 0,72 0,4 0,6 0,2 0,5 0,5 0* 0,8 0*

5000

10000 8000

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7500

7500

* 10000 10000

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H884 H900 H907 H906 H910 H911 H912 H903 H914 H916 H918 H919 H920 H921 G467 H917 H922 H923 H924 H926 G287 D690 H901 H928 H929 H930 A562 H933 H931 H935 H936 H937 H942 H940 H941 H943 H939 H938 H945 H949 H951 H952 H953 H955 H959 H957 H961 H962 H956 H966 H958 H964 H967 H969 H970 H971 H973 H976 H977 H975 H978 H979 H980 H981 H982 H984 F043 H985 H986 H999 H987 I003 H997 H994 I005 I007 H992 I008 H996 H988 H989 H990 I011 I012 I002 I014 H991 I016 I018 I017 I019 I023 I024 I025 I028 I031 H712 I029 I032 I026 I027 I030 I040 I042 I035 I034 I037 I045 I046 I047 I049 I052 I051 I060 I061 I058 I057 I056 I062 A368 I063 G383 I065 I066 G407 B906 I073 I074

- XXV -

SAN GIORGIO SU LEGNANO SAN GIORIO DI SUSA SAN GIOVANNI A PIRO SAN GIOVANNI AL NATISONE SAN GIOVANNI BIANCO SAN GIOVANNI D’ASSO SAN GIOVANNI DEL DOSSO SAN GIOVANNI DI GERACE SAN GIOVANNI GEMINI SAN GIOVANNI ILARIONE SAN GIOVANNI IN CROCE SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN GALDO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO SAN GIOVANNI IN PERSICETO SAN GIOVANNI INCARICO SAN GIOVANNI LA PUNTA SAN GIOVANNI LIPIONI SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN GIOVANNI ROTONDO SAN GIOVANNI SUERGIU SAN GIOVANNI TEATINO SAN GIOVANNI VALDARNO SAN GIULIANO DEL SANNIO SAN GIULIANO DI PUGLIA SAN GIULIANO MILANESE SAN GIULIANO TERME SAN GIUSEPPE JATO SAN GIUSEPPE VESUVIANO SAN GIUSTINO SAN GIUSTO CANAVESE SAN GODENZO SAN GREGORIO DA SASSOLA SAN GREGORIO DI CATANIA SAN GREGORIO D’IPPONA SAN GREGORIO MAGNO SAN GREGORIO MATESE SAN GREGORIO NELLE ALPI SAN LAZZARO DI SAVENA SAN LEO SAN LEONARDO SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS. SAN LEUCIO DEL SANNIO SAN LORENZELLO SAN LORENZO SAN LORENZO AL MARE SAN LORENZO BELLIZZI SAN LORENZO DEL VALLO SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN. SAN LORENZO IN BANALE SAN LORENZO IN CAMPO SAN LORENZO ISONTINO SAN LORENZO MAGGIORE SAN LORENZO NUOVO SAN LUCA SAN LUCIDO SAN LUPO SAN MANGO D’AQUINO SAN MANGO PIEMONTE SAN MANGO SUL CALORE SAN MARCELLINO SAN MARCELLO SAN MARCELLO PISTOIESE SAN MARCO ARGENTANO SAN MARCO D’ALUNZIO SAN MARCO DEI CAVOTI SAN MARCO EVANGELISTA SAN MARCO IN LAMIS SAN MARCO LA CATOLA SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO SAN MARTINO ALFIERI SAN MARTINO BUON ALBERGO SAN MARTINO CANAVESE SAN MARTINO D’AGRI SAN MARTINO DALL’ARGINE SAN MARTINO DEL LAGO SAN MARTINO DI FINITA SAN MARTINO DI LUPARI SAN MARTINO DI VENEZZE SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN. SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI. SAN MARTINO IN PENSILIS SAN MARTINO IN RIO SAN MARTINO IN STRADA SAN MARTINO SANNITA SAN MARTINO SICCOMARIO SAN MARTINO SULLA MARRUCINA SAN MARTINO VALLE CAUDINA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE SAN MARZANO OLIVETO SAN MARZANO SUL SARNO SAN MASSIMO SAN MAURIZIO CANAVESE SAN MAURIZIO D’OPAGLIO SAN MAURO CASTELVERDE SAN MAURO CILENTO SAN MAURO DI SALINE SAN MAURO FORTE SAN MAURO LA BRUCA SAN MAURO MARCHESATO SAN MAURO PASCOLI SAN MAURO TORINESE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SAN MICHELE ALL’ADIGE SAN MICHELE DI GANZARIA SAN MICHELE DI SERINO SAN MICHELE MONDOVI’ SAN MICHELE SALENTINO SAN MINIATO SAN NAZARIO SAN NAZZARO SAN NAZZARO SESIA SAN NAZZARO VAL CAVARGNA SAN NICOLA ARCELLA SAN NICOLA BARONIA SAN NICOLA DA CRISSA SAN NICOLA DELL’ALTO SAN NICOLA LA STRADA SAN NICOLA MANFREDI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO SAN NICOLO’ DI COMELICO SAN NICOLO’ GERREI SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ. SAN PANCRAZIO SALENTINO SAN PAOLO SAN PAOLO ALBANESE SAN PAOLO BEL SITO SAN PAOLO CERVO

PROV.

MI TO SA UD BG SI MN RC AG VR CR CS CB RN BO FR CT CH VR FG CA CH AR CB CB MI PI PA NA PG TO FI RM CT VV SA CE BL BO PU UD BZ BN BN RC IM CS CS BZ TN PU GO BN VT RC CS BN CZ SA AV CE AN PT CS ME BN CE FG FG PN AT VR TO PZ MN CR CS PD RO BZ BZ CB RE LO BN PV CH AV TA AT SA CB TO NO PA SA VR MT SA KR FC TO VE TN CT AV CN BR PI VI BN NO CO CS AV VV KR CE BN OR BL CA BZ BR BS PZ NA BI

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,2 0,8 0* 0,4 0,5 0* 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,65 0,2 0,36 0* 0,4 0* 0,4 0,2 0,8 0,2 0* 0,2 0,5 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2 0* 0,1 0,6 0,55 0,8 0,2 0* 0,2 0,5 0,6 0,5 0* 0,8 0* 0* 0,4 0,1 0,5 0,7 0,7 0,5 0* 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,6 0* 0,6 0* 0,5 0,7 0,2 0,15 0,4 0,5 0,3 0* 0,6 0,2 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,7 0,35 0,5 0,5 0 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,2 0,3 0* 0,5 0,5 0,8 0* 0* 0,1 0,55 0,5 0* 0* 0,2 0,5 0,1 0,6 0,6 0,2 0,5 0* 0* 0* 0,6 0* 0* 0,6 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,5 0* 0* 0,5 0*

9000

15000 9000 * *

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* 15000

9000 10000

* 15000

0,2 0,8 0* 0,4 0,5 0* 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,65 0,2 0,36 0* 0,4 0* 0,4 0,2 0,8 0,2 0* 0,2 0,5 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2 0* 0,1 0,6 0,55 0,8 0,2 0* 0,2 0,5 0,6 0,5 0* 0,8 0* 0* 0,4 0,1 0,5 0,7 0,7 0,5 0* 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,6 0* 0,6 0* 0,5 0,7 0,2 0,15 0,4 0,5 0,3 0* 0,6 0,2 0,5 0* 0,5 0* 0* 0,7 0,35 0,5 0,5 0 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,2 0,3 0* 0,5 0,5 0,8 0* 0* 0,1 0,55 0,5 0* 0* 0,2 0,5 0,1 0,6 0,6 0,2 0,5 0* 0* 0* 0,6 0* 0* 0,6 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,5 0* 0* 0,5 0*

9000

15000 9000 * *

11500

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12000 11000

10000

* 15000

9000 10000

* 15000

CODICE CATASTALE COMUNE

B310 I072 I071 I076 I079 I082 I084 I085 I086 I093 I092 I089 I095 I096 I098 I088 I102 I103 I105 I108 I109 I110 G788 I107 I114 I115 I113 I116 I117 I090 I119 I120 I121 I125 I123 I124 I122 I126 I128 I130 I129 I131 I132 I133 I135 I136 I137 I138 I139 I140 I142 I143 I147 I144 I145 I148 I151 I150 I152 I154 I153 I157 I156 I158 I162 I163 I164 I165 I166 I261 I328 I329 I347 I376 I377 I381 I382 I384 I390 I388 I389 I391 I402 I403 I404 I394 I396 I392 I405 I401 I407 I400 I393 I408 I409 I414 I412 I415 I416 I417 H757 H821 H829 H851 H852 H855 H872 H877 H944 H974 I048 I053 I054 I059 I155 I168 I171 I170 I169 I172 I176 I175 I174 I173 I178 I179 I181 I177

SAN PAOLO D’ARGON SAN PAOLO DI CIVITATE SAN PAOLO DI JESI SAN PAOLO SOLBRITO SAN PELLEGRINO TERME SAN PIER D’ISONZO SAN PIER NICETO SAN PIERO A SIEVE SAN PIERO PATTI SAN PIETRO A MAIDA SAN PIETRO AL NATISONE SAN PIETRO AL TANAGRO SAN PIETRO APOSTOLO SAN PIETRO AVELLANA SAN PIETRO CLARENZA SAN PIETRO DI CADORE SAN PIETRO DI CARIDA’ SAN PIETRO DI FELETTO SAN PIETRO DI MORUBIO SAN PIETRO IN AMANTEA SAN PIETRO IN CARIANO SAN PIETRO IN CASALE SAN PIETRO IN CERRO SAN PIETRO IN GU SAN PIETRO IN GUARANO SAN PIETRO IN LAMA SAN PIETRO INFINE SAN PIETRO MOSEZZO SAN PIETRO MUSSOLINO SAN PIETRO VAL LEMINA SAN PIETRO VERNOTICO SAN PIETRO VIMINARIO SAN PIO DELLE CAMERE SAN POLO DEI CAVALIERI SAN POLO D’ENZA SAN POLO DI PIAVE SAN POLO MATESE SAN PONSO SAN POSSIDONIO SAN POTITO SANNITICO SAN POTITO ULTRA SAN PRISCO SAN PROCOPIO SAN PROSPERO SAN QUIRICO D’ORCIA SAN QUIRINO SAN RAFFAELE CIMENA SAN REMO SAN ROBERTO SAN ROCCO AL PORTO SAN ROMANO IN GARFAGNANA SAN RUFO SAN SALVATORE DI FITALIA SAN SALVATORE MONFERRATO SAN SALVATORE TELESINO SAN SALVO SAN SEBASTIANO AL VESUVIO SAN SEBASTIANO CURONE SAN SEBASTIANO DA PO SAN SECONDO DI PINEROLO SAN SECONDO PARMENSE SAN SEVERINO LUCANO SAN SEVERINO MARCHE SAN SEVERO SAN SIRO SAN SOSSIO BARONIA SAN SOSTENE SAN SOSTI SAN SPERATE SAN TAMMARO SAN TEODORO SAN TEODORO SAN TOMASO AGORDINO SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE SAN VALENTINO TORIO SAN VENANZO SAN VENDEMIANO SAN VERO MILIS SAN VINCENZO SAN VINCENZO LA COSTA SAN VINCENZO VALLE ROVETO SAN VITALIANO SAN VITO SAN VITO AL TAGLIAMENTO SAN VITO AL TORRE SAN VITO CHIETINO SAN VITO DEI NORMANNI SAN VITO DI CADORE SAN VITO DI FAGAGNA SAN VITO DI LEGUZZANO SAN VITO LO CAPO SAN VITO ROMANO SAN VITO SULLO IONIO SAN VITTORE DEL LAZIO SAN VITTORE OLONA SAN ZENO DI MONTAGNA SAN ZENO NAVIGLIO SAN ZENONE AL LAMBRO SAN ZENONE AL PO SAN ZENONE DEGLI EZZELINI SANARICA SANDIGLIANO SANDRIGO SANFRE’ SANFRONT SANGANO SANGIANO SANGINETO SANGUINETTO SANLURI SANNAZZARO DE’ BURGONDI SANNICANDRO DI BARI SANNICANDRO GARGANICO SANNICOLA SANSEPOLCRO SANTA BRIGIDA SANTA CATERINA ALBANESE SANTA CATERINA DELLO IONIO SANTA CATERINA VILLARMOSA SANTA CESAREA TERME SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE SANTA CRISTINA E BISSONE SANTA CRISTINA GELA SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTINA IN G. SANTA CROCE CAMERINA SANTA CROCE DEL SANNIO SANTA CROCE DI MAGLIANO SANTA CROCE SULL’ARNO

SALDO 2008

PROV.

BG FG AN AT BG GO ME FI ME CZ UD SA CZ IS CT BL RC TV VR CS VR BO PC PD CS LE CE NO VI TO BR PD AQ RM RE TV CB TO MO CE AV CE RC MO SI PN TO IM RC LO LU SA ME AL BN CH NA AL TO TO PR PZ MC FG CO AV CZ CS CA CE ME NU BL PE SA TR TV OR LI CS AQ NA CA PN UD CH BR BL UD VI TP RM CZ FR MI VR BS MI PV TV LE BI VI CN CN TO VA CS VR CA PV BA FG LE AR BG CS CZ CL LE RC PV PA BZ RG BN CB PI

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,2 0,7 0,5 0,4 0,2 0* 0,4 0,4 0,45 0,8 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0,67 0,1 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,4 0,4 0,5 0,5 0* 0,8 0,4 0,5 0,8 0* 0,45 0,4 0,4 0,75 0,8 0,4 0* 0* 0,4 0* 0,2 0* 0,7 0,5 0,5 0,6 0* 0,5 0,6 0* 0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,5 0,5 0,3 0* 0* 0,4 0,3 0,8 0,7 0* 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0* 0,4 0* 0,8 0,8 0* 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,55 0,2 0,45 0,3 0,2 0,45 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,6 0,1 0,58 0,4 0* 0,5 0* 0,3 0,4 0,3 0,4 0* 0,3 0,5 0,2 0,4

10000 7500

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7750 7500

7500 10000

* 10000

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10000

5500 9000

10000 7500

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10000

*

0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,2 0,7 0,5 0,4 0,2 0* 0,4 0,4 0,45 0,8 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0,67 0,1 0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,4 0,4 0,5 0,5 0* 0,8 0,4 0,5 0,8 0* 0,45 0,4 0,4 0,75 0,8 0,4 0* 0* 0,4 0* 0,2 0* 0,7 0,5 0,5 0,6 0* 0,5 0,6 0* 0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,5 0* 0,6 0,2 0,5 0,5 0,3 0* 0* 0,4 0,3 0,8 0,7 0* 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0* 0,4 0* 0,8 0,8 0* 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,55 0,2 0,45 0,3 0,2 0,45 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,6 0,1 0,58 0,4 0* 0,5 0* 0,3 0,4 0,3 0,4 0* 0,3 0,5 0,2 0,4

10000 7500

8000

7750 7500

7500 10000

* 10000

7000

10000

5500 9000

10000 7500

15000

10000 *

10000

*

I183 I184 I185 I187 I188 I203 I205 I206 I207 I217 I220 I221 I219 I226 I224 I230 I225 I232 I233 I234 M284 C717 I238 I237 I240 I242 I243 I244 M273 I247 I248 I249 I251 I253 I254 I255 I291 I301 I308 I310 I309 I311 I312 I314 I316 I315 I182 I189 I191 I197 I198 I192 I199 I193 I201 I190 I202 I196 I208 I209 I210 I213 I214 I215 I216 I258 I259 I256 I262 I263 I266 I265 I264 I271 I277 I278 I280 I279 I273 I281 I282 I283 I275 I285 I286 I287 I288 I289 I274 I276 I290 I284 M209 I292 I293 I294 I296 I300 M276 I302 I305 I304 F557 I306 I307 I326 I318 I317 I319 B466 I320 I321 I324 I327 I330 I332 I333 I335 I336 I337 I339 I341 I342 I344 I365 I367 I368 I357

- XXVI -

SANTA DOMENICA TALAO SANTA DOMENICA VITTORIA SANTA ELISABETTA SANTA FIORA SANTA FLAVIA SANTA GIULETTA SANTA GIUSTA SANTA GIUSTINA SANTA GIUSTINA IN COLLE SANTA LUCE SANTA LUCIA DEL MELA SANTA LUCIA DI PIAVE SANTA LUCIA DI SERINO SANTA MARGHERITA D’ADIGE SANTA MARGHERITA DI BELICE SANTA MARGHERITA DI STAFFORA SANTA MARGHERITA LIGURE SANTA MARIA A MONTE SANTA MARIA A VICO SANTA MARIA CAPUA VETERE SANTA MARIA COGHINAS SANTA MARIA DEL CEDRO SANTA MARIA DEL MOLISE SANTA MARIA DELLA VERSA SANTA MARIA DI LICODIA SANTA MARIA DI SALA SANTA MARIA HOE’ SANTA MARIA IMBARO SANTA MARIA LA CARITA’ SANTA MARIA LA FOSSA SANTA MARIA LA LONGA SANTA MARIA MAGGIORE SANTA MARIA NUOVA SANTA MARINA SANTA MARINA SALINA SANTA MARINELLA SANTA NINFA SANTA PAOLINA SANTA SEVERINA SANTA SOFIA SANTA SOFIA D’EPIRO SANTA TERESA DI RIVA SANTA TERESA GALLURA SANTA VENERINA SANTA VITTORIA D’ALBA SANTA VITTORIA IN MATENANO SANTADI SANT’AGAPITO SANT’AGATA BOLOGNESE SANT’AGATA DE’ GOTI SANT’AGATA DEL BIANCO SANT’AGATA DI ESARO SANT’AGATA DI MILITELLO SANT’AGATA DI PUGLIA SANT’AGATA FELTRIA SANT’AGATA FOSSILI SANT’AGATA LI BATTIATI SANT’AGATA SUL SANTERNO SANT’AGNELLO SANT’AGOSTINO SANT’ALBANO STURA SANT’ALESSIO CON VIALONE SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE SANT’ALESSIO SICULO SANT’ALFIO SANT’AMBROGIO DI TORINO SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO SANT’ANASTASIA SANT’ANATOLIA DI NARCO SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’ANDREA DI CONZA SANT’ANDREA FRIUS SANT’ANGELO A CUPOLO SANT’ANGELO A FASANELLA SANT’ANGELO A SCALA SANT’ANGELO ALL’ESCA SANT’ANGELO D’ALIFE SANT’ANGELO DEI LOMBARDI SANT’ANGELO DEL PESCO SANT’ANGELO DI BROLO SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO SANT’ANGELO IN LIZZOLA SANT’ANGELO IN PONTANO SANT’ANGELO IN VADO SANT’ANGELO LE FRATTE SANT’ANGELO LIMOSANO SANT’ANGELO LODIGIANO SANT’ANGELO LOMELLINA SANT’ANGELO MUXARO SANT’ANGELO ROMANO SANT’ANNA ARRESI SANT’ANNA D’ALFAEDO SANT’ANTIMO SANT’ANTIOCO SANT’ANTONINO DI SUSA SANT’ANTONIO ABATE SANT’ANTONIO DI GALLURA SANT’APOLLINARE SANT’ARCANGELO SANTARCANGELO DI ROMAGNA SANT’ARCANGELO TRIMONTE SANT’ARPINO SANT’ARSENIO SANTE MARIE SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO SANT’ELENA SANT’ELENA SANNITA SANT’ELIA A PIANISI SANT’ELIA FIUMERAPIDO SANT’ELPIDIO A MARE SANTENA SANTERAMO IN COLLE SANT’EUFEMIA A MAIELLA SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE SANT’EUSANIO DEL SANGRO SANT’EUSANIO FORCONESE SANTHIA’ SANTI COSMA E DAMIANO SANT’ILARIO DELLO IONIO SANT’ILARIO D’ENZA SANT’IPPOLITO SANTO STEFANO AL MARE SANTO STEFANO BELBO SANTO STEFANO D’AVETO SANTO STEFANO DEL SOLE

PROV.

CS ME AG GR PA PV OR BL PD PI ME TV AV PD AG PV GE PI CE CE SS CS IS PV CT VE LC CH NA CE UD VB AN SA ME RM TP AV KR FC CS ME SS CT CN AP CA IS BO BN RC CS ME FG PU AL CT RA NA FE CN PV RC ME CT TO VR FR NA PG CZ FR AV CA BN SA AV AV CE AV IS ME PD PU MC PU PZ CB LO PV AG RM CA VR NA CA TO NA SS FR PZ RN BN CE SA AQ TE SA PD IS CB FR AP TO BA PE RC CH AQ VC LT RC RE PU IM CN GE AV

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,8 0* 0,5 0,2 0,7 0* 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,4 0,4 0,75 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,4 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,75 0,5 0,4 0,2 0,7 0,2 0,2 0,8 0,2 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0* 0,2 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0* 0* 0,5 0,53 0,4 0,1 0,2 0* 0* 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,8 0,2 0,4 0,5 0,4 0,8 0,5 0,7 0,2 0* 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0,7 0,4 0,7 0,55 0,5 0,8 0,7 0* 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,5 0,35 0,5 0* 0,6 0,5 0,8 0,7 0,2 0,5 0,2 0,6 0,4 0,6 0,74 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

8000

12000

8000

8500 12000 7500

9000

7000

15000

8000 8500

7500 7500

*

10000

8500

11000

0* 0,8 0* 0,5 0,2 0,7 0* 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,4 0,4 0,75 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,8 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,4 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,75 0,5 0,4 0,2 0,7 0,2 0,2 0,8 0,2 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0* 0,2 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0* 0* 0,5 0,53 0,4 0,1 0,2 0* 0* 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,8 0,2 0,4 0,5 0,4 0,8 0,5 0,7 0,2 0* 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0,7 0,4 0,7 0,55 0,5 0,8 0,7 0* 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,5 0,35 0,5 0* 0,6 0,5 0,8 0,7 0,2 0,5 0,2 0,6 0,4 0,6 0,74 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

8000

12000

8000

8500 12000 7500

9000

7000

15000

8000 8500

7500 7500

*

10000

8500

11000

CODICE CATASTALE COMUNE

C919 I370 I363 I359 I360 I371 I362 I356 I372 I361 I373 I346 I260 I348 I349 I350 I351 I352 I353 I354 I374 I375 I410 I411 I418 I420 I421 I422 I423 I424 I425 I426 I428 I429 I430 I431 I432 I433 I434 I435 I436 I437 I438 I439 I441 I442 I443 I444 I445 I447 I448 I449 I451 I452 I453 I454 I455 I457 G972 I459 I460 I461 I462 I463 G614 I464 I465 I466 I467 I468 I469 I470 I471 I473 I472 I474 I475 I476 I477 I478 I479 H730 I480 I482 I483 I484 I486 I485 I487 I489 I490 I492 I493 I494 I496 B962 I497 I498 I499 I501 I503 I504 M256 I506 I507 I510 I511 I512 I514 I519 I520 I522 I523 I526 I527 I529 I530 I531 I532 I533 I534 I535 I536 D290 I537 I538 I539 I540

SANTO STEFANO DI CADORE SANTO STEFANO DI CAMASTRA SANTO STEFANO DI MAGRA SANTO STEFANO DI ROGLIANO SANTO STEFANO DI SESSANIO SANTO STEFANO IN ASPROMONTE SANTO STEFANO LODIGIANO SANTO STEFANO QUISQUINA SANTO STEFANO ROERO SANTO STEFANO TICINO SANTO STINO DI LIVENZA SANT’OLCESE SANTOMENNA SANT’OMERO SANT’OMOBONO TERME SANT’ONOFRIO SANTOPADRE SANT’ORESTE SANTORSO SANT’ORSOLA TERME SANTU LUSSURGIU SANT’URBANO SANZA SANZENO SAONARA SAPONARA SAPPADA SAPRI SARACENA SARACINESCO SARCEDO SARCONI SARDARA SARDIGLIANO SAREGO SARENTINO .SARNTAL. SAREZZANO SAREZZO SARMATO SARMEDE SARNANO SARNICO SARNO SARNONICO SARONNO SARRE SARROCH SARSINA SARTEANO SARTIRANA LOMELLINA SARULE SARZANA SASSANO SASSARI SASSELLO SASSETTA SASSINORO SASSO DI CASTALDA SASSO MARCONI SASSOCORVARO SASSOFELTRIO SASSOFERRATO SASSUOLO SATRIANO SATRIANO DI LUCANIA SAURIS SAUZE DI CESANA SAUZE D’OULX SAVA SAVELLI SAVIANO SAVIGLIANO SAVIGNANO IRPINO SAVIGNANO SUL PANARO SAVIGNANO SUL RUBICONE SAVIGNO SAVIGNONE SAVIORE DELL’ADAMELLO SAVOCA SAVOGNA SAVOGNA D’ISONZO SAVOIA DI LUCANIA SAVONA SCAFA SCAFATI SCAGNELLO SCALA SCALA COELI SCALDASOLE SCALEA SCALENGHE SCALETTA ZANCLEA SCAMPITELLA SCANDALE SCANDIANO SCANDICCI SCANDOLARA RAVARA SCANDOLARA RIPA D’OGLIO SCANDRIGLIA SCANNO SCANO DI MONTIFERRO SCANSANO SCANZANO JONICO SCANZOROSCIATE SCAPOLI SCARLINO SCARMAGNO SCARNAFIGI SCARPERIA SCENA .SCHENNA. SCERNI SCHEGGIA E PASCELUPO SCHEGGINO SCHIAVI DI ABRUZZO SCHIAVON SCHIGNANO SCHILPARIO SCHIO SCHIVENOGLIA SCIACCA SCIARA SCICLI SCIDO SCIGLIANO SCILLA SCILLATO SCIOLZE SCISCIANO

SALDO 2008

PROV.

BL ME SP CS AQ RC LO AG CN MI VE GE SA TE BG VV FR RM VI TN OR PD SA TN PD ME BL SA CS RM VI PZ CA AL VI BZ AL BS PC TV MC BG SA TN VA AO CA FC SI PV NU SP SA SS SV LI BN PZ BO PU PU AN MO CZ PZ UD TO TO TA KR NA CN AV MO FC BO GE BS ME UD GO PZ SV PE SA CN SA CS PV CS TO ME AV KR RE FI CR CR RI AQ OR GR MT BG IS GR TO CN FI BZ CH PG PG CH VI CO BG VI MN AG PA RG RC CS RC PA TO NA

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,6 0,8 0,5 0* 0,2 0,6 0,4 0* 0,3 0,5 0,5 0,5 0* 0,6 0* 0,1 0,5 0,2 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,3 0,2 0,2 0,7 0,3 0,5 0,6 0* 0,3 0,5 0,7 0,4 0,8 0* 0,45 0* 0* 0,39 0,3 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 0,8 0,5 0,1 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,45 0,4 0,5 0,3 0* 0* 0,8 0* 0,8 0,64 0,2 0,45 0,4 0,7 0,3 0,4 0,8 0,4 0* 0,4 0,33 0,8 0,8 0,2 0,3 0* 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0* 0,55 0,5 0,2 0,4 0,6 0* 0* 0,5 0,5 0,1 0,3 0* 0 0* 0,5 0* 0,8 0,3 0* 0* 0* 0,2 0,6 0,8 0,4 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,6 0* 0,4 0,4

12500

15000

8000

7500

9500

10000

15000 9000 15000

8000 9000 9000

10000

8000 9000 8000

0,6 0,8 0,5 0* 0,2 0,6 0,4 0* 0,3 0,5 0,5 0,5 0* 0,6 0* 0,1 0,5 0,2 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,3 0,2 0,2 0,7 0,3 0,5 0,6 0* 0,3 0,5 0,7 0,4 0,8 0* 0,45 0* 0* 0,39 0,3 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 0,8 0,5 0,1 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,45 0,4 0,5 0,3 0* 0* 0,8 0* 0,8 0,64 0,2 0,45 0,4 0,7 0,3 0,4 0,8 0,4 0* 0,4 0,33 0,8 0,8 0,2 0,3 0* 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0* 0,55 0,5 0,2 0,4 0,6 0* 0* 0,5 0,5 0,1 0,3 0* 0 0* 0,5 0* 0,8 0,3 0* 0* 0* 0,2 0,6 0,8 0,4 0,2 0* 0,4 0* 0,5 0,6 0* 0,4 0,4

12500

15000

8000

7500

9500

10000

15000 9000 15000

8000 9000 9000

10000

8000 9000 8000

I541 I543 I544 I545 I546 I548 I549 I551 I553 I554 I555 I556 I558 I559 I561 I562 I563 I564 I565 I566 I567 I569 I570 I571 I573 I576 I577 I578 I580 I581 I582 I585 I588 I589 I590 I593 I592 I594 I591 I595 I596 I597 I598 I599 I600 I601 I602 I604 I603 I605 I606 I607 I608 I609 I610 I611 I612 I613 I614 I615 I618 I619 I621 I622 I624 I625 I626 I627 I628 I629 I630 I631 I632 I634 I635 I636 I637 I642 I643 I650 I640 I639 I653 I654 I641 I644 I646 I645 I647 F357 I648 I649 I651 I652 I655 I656 I662 I661 I659 I660 I657 I663 I666 I667 I668 I669 I670 I671 C070 I676 I677 I678 I679 E070 I681 I687 I686 I688 I682 I683 I684 I690 I689 I693 I692 I695 I696 I697

- XXVII -

SCLAFANI BAGNI SCONTRONE SCOPA SCOPELLO SCOPPITO SCORDIA SCORRANO SCORZE’ SCURCOLA MARSICANA SCURELLE SCURZOLENGO SEBORGA SECINARO SECLI’ SECUGNAGO SEDEGLIANO SEDICO SEDILO SEDINI SEDRIANO SEDRINA SEFRO SEGARIU SEGGIANO SEGNI SEGONZANO SEGRATE SEGUSINO SELARGIUS SELCI SELEGAS SELLANO SELLERO SELLIA SELLIA MARINA SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD. SELVA DI CADORE SELVA DI PROGNO SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN. SELVAZZANO DENTRO SELVE MARCONE SELVINO SEMESTENE SEMIANA SEMINARA SEMPRONIANO SENAGO SENALES .SCHNALS. SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD. SENEGHE SENERCHIA SENIGA SENIGALLIA SENIS SENISE SENNA COMASCO SENNA LODIGIANA SENNARIOLO SENNORI SENORBI’ SEPINO SEPPIANA SEQUALS SERAVEZZA SERDIANA SEREGNO SEREN DEL GRAPPA SERGNANO SERIATE SERINA SERINO SERLE SERMIDE SERMONETA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA SERNIO SEROLE SERRA D’AIELLO SERRA DE’ CONTI SERRA PEDACE SERRA RICCO’ SERRA SAN BRUNO SERRA SAN QUIRICO SERRA SANT’ABBONDIO SERRACAPRIOLA SERRADIFALCO SERRALUNGA D’ALBA SERRALUNGA DI CREA SERRAMANNA SERRAMAZZONI SERRAMEZZANA SERRAMONACESCA SERRAPETRONA SERRARA FONTANA SERRASTRETTA SERRATA SERRAVALLE A PO SERRAVALLE DI CHIENTI SERRAVALLE LANGHE SERRAVALLE PISTOIESE SERRAVALLE SCRIVIA SERRAVALLE SESIA SERRE SERRENTI SERRI SERRONE SERRUNGARINA SERSALE SERVIGLIANO SESSA AURUNCA SESSA CILENTO SESSAME SESSANO DEL MOLISE SESTA GODANO SESTINO SESTO .SEXTEN. SESTO AL REGHENA SESTO CALENDE SESTO CAMPANO SESTO ED UNITI SESTO FIORENTINO SESTO SAN GIOVANNI SESTOLA SESTRI LEVANTE SESTRIERE SESTU SETTALA SETTEFRATI

PROV.

PA AQ VC VC AQ CT LE VE AQ TN AT IM AQ LE LO UD BL OR SS MI BG MC CA GR RM TN MI TV CA RI CA PG BS CZ CZ BZ BL VR BZ PD BI BG SS PV RC GR MI BZ BZ OR AV BS AN OR PZ CO LO OR SS CA CB VB PN LU CA MI BL CR BG BG AV BS MN LT TV SO AT CS AN CS GE VV AN PU FG CL CN AL CA MO SA PE MC NA CZ RC MN MC CN PT AL VC SA CA NU FR PU CZ AP CE SA AT IS SP AR BZ PN VA IS CR FI MI MO GE TO CA MI FR

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0* 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,3 0,6 0* 0,5 0,3 0,4 0* 0,5 0,2 0,4 0* 0* 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0* 0,2 0,8 0,3 0,3 0* 0* 0,2 0,4 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0,2 0,6 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,2 0,4 0* 0,8 0,3 0,4 0* 0,4 0 0,3 0* 0* 0,65 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,8 0* 0,2 0,7 0,5 0* 0,2 0* 0,7 0,2 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6 0,2 0,8 0,5 0,8 0,6 0,2 0,2 0* 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4 0,8 0,4 0,4 0,6 0* 0,6 0,2 0* 0,3 0,35 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 0,4 0* 0* 0* 0,3

8500

8000 7500

12000

* 10000

9000

9500

*

10000 7500 10000 8000 17500 12000

0* 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0,3 0,6 0* 0,5 0,3 0,4 0* 0,5 0,2 0,4 0* 0* 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0* 0,2 0,8 0,3 0,3 0* 0* 0,2 0,4 0,5 0* 0* 0,5 0* 0,4 0,5 0,5 0* 0,5 0,2 0,6 0,4 0* 0* 0* 0,5 0,2 0,4 0* 0,8 0,3 0,4 0* 0,4 0 0,3 0* 0* 0,65 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,8 0* 0,2 0,7 0,5 0* 0,2 0* 0,7 0,2 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6 0,2 0,8 0,5 0,8 0,6 0,2 0,2 0* 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4 0,8 0,4 0,4 0,6 0* 0,6 0,2 0* 0,3 0,35 0,6 0,4 0,3 0,6 0,2 0,4 0* 0* 0* 0,3

8500

8000 7500

12000

* 10.000

9000

9500

*

10000 7500 10000 8000 17500 12000

CODICE CATASTALE COMUNE

I698 I700 I701 I699 I703 I702 I704 I705 I706 I707 I709 I711 I712 I714 I715 I716 I717 I718 I720 I721 M253 I723 I724 I725 I726 I727 I728 I729 I730 F116 I732 I734 I735 I737 I736 I738 I739 I741 I742 I743 I744 I745 I747 A468 I748 I749 I750 I751 I752 I753 I754 I756 I757 I633 I758 I759 I760 I761 I763 I765 E265 I767 I771 I772 I774 I775 I777 I778 I779 I780 I781 I782 I783 I785 I786 I787 I790 I791 I792 I793 I794 I796 I797 I798 I799 I800 I801 I802 I803 I805 I808 I809 I812 I813 I815 I817 I819 I820 I821 I822 I823 I824 I825 I826 I827 I828 I829 I830 I831 I832 I835 I838 I839 I840 I841 I844 I843 I845 I847 I848 I849 I850 I851 I852 I853 I854 I855 I856

SETTIME SETTIMO MILANESE SETTIMO ROTTARO SETTIMO SAN PIETRO SETTIMO TORINESE SETTIMO VITTONE SETTINGIANO SETZU SEUI SEULO SEVESO SEZZADIO SEZZE SFRUZ SGONICO SGURGOLA SIAMAGGIORE SIAMANNA SIANO SIAPICCIA SICIGNANO DEGLI ALBURNI SICULIANA SIDDI SIDERNO SIENA SIGILLO SIGNA SILANDRO .SCHLANDERS. SILANUS SILEA SILIGO SILIQUA SILIUS SILLANO SILLAVENGO SILVANO D’ORBA SILVANO PIETRA SILVI SIMALA SIMAXIS SIMBARIO SIMERI CRICHI SINAGRA SINALUNGA SINDIA SINI SINIO SINISCOLA SINNAI SINOPOLI SIRACUSA SIRIGNANO SIRIS SIRMIONE SIROLO SIRONE SIROR SIRTORI SISSA SIURGUS DONIGALA SIZIANO SIZZANO SLUDERNO .SCHLUDERNS. SMARANO SMERILLO SOAVE SOCCHIEVE SODDI’ SOGLIANO AL RUBICONE SOGLIANO CAVOUR SOGLIO SOIANO DEL LAGO SOLAGNA SOLARINO SOLARO SOLAROLO SOLAROLO RAINERIO SOLARUSSA SOLBIATE SOLBIATE ARNO SOLBIATE OLONA SOLDANO SOLEMINIS SOLERO SOLESINO SOLETO SOLFERINO SOLIERA SOLIGNANO SOLOFRA SOLONGHELLO SOLOPACA SOLTO COLLINA SOLZA SOMAGLIA SOMANO SOMMA LOMBARDO SOMMA VESUVIANA SOMMACAMPAGNA SOMMARIVA DEL BOSCO SOMMARIVA PERNO SOMMATINO SOMMO SONA SONCINO SONDALO SONDRIO SONGAVAZZO SONICO SONNINO SOPRANA SORA SORAGA SORAGNA SORANO SORBO SAN BASILE SORBO SERPICO SORBOLO SORDEVOLO SORDIO SORESINA SORGA’ SORGONO SORI SORIANELLO SORIANO CALABRO SORIANO NEL CIMINO SORICO

SALDO 2008

PROV.

AT MI TO CA TO TO CZ CA NU NU MI AL LT TN TS FR OR OR SA OR SA AG CA RC SI PG FI BZ NU TV SS CA CA LU NO AL PV TE OR OR VV CZ ME SI NU OR CN NU CA RC SR AV OR BS AN LC TN LC PR CA PV NO BZ TN AP VR UD OR FC LE AT BS VI SR MI RA CR OR CO VA VA IM CA AL PD LE MN MO PR AV AL BN BG BG LO CN VA NA VR CN CN CL PV VR CR SO SO BG BS LT BI FR TN PR GR CZ AV PR BI LO CR VR NU GE VV VV VT CO

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0,5 0,7 0,3 0,8 0,3 0,2 0* 0,2 0,5 0,64 0,5 0,5 0* 0* 0,8 0* 0* 0,4 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,65 0,6 0,6 0* 0* 0,6 0* 0* 0* 0,7 0* 0,3 0,4 0,8 0* 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,2 0,4 0* 0,8 0,5 0* 0* 0,5 0* 0* 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0* 0* 0,5 0,4 0,1 0* 0* 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,75 0,4 0 0,2 0,4 0* 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,8 0* 0,4 0,5 0,3 0,7 0* 0,7 0,6 0* 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,4 0* 0,8 0,8 0*

10000

5000 8000

*

10000

8000

8000 7500

8400

* 8000 8000

10000

8000 10000

8800 10000

0,4 0,5 0,7 0,3 0,8 0,3 0,2 0* 0,2 0,5 0,64 0,5 0,5 0* 0* 0,8 0* 0* 0,4 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,65 0,6 0,6 0* 0* 0,6 0* 0* 0* 0,7 0* 0,3 0,4 0,8 0* 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0* 0,5 0,2 0,4 0* 0,8 0,5 0* 0* 0,5 0* 0* 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0* 0* 0,5 0,4 0,1 0* 0* 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,75 0,4 0 0,2 0,4 0* 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,8 0* 0,4 0,5 0,3 0,7 0* 0,7 0,6 0* 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,4 0* 0,8 0,8 0*

10000

5000 8000

*

10000

8000

8000 7500

8400

* 8000 8000

10000

8000 10000

8800 10000

I857 I858 I860 I861 I862 I863 I864 I865 I866 I867 I868 I869 I871 I872 I873 I874 I875 I876 I877 I878 I879 I673 I880 I881 I884 I885 I886 I887 I888 I889 I891 I892 I893 I894 I895 I896 I898 I899 I901 I902 I903 I904 I905 I906 I907 I908 I909 I910 I911 I912 I914 I916 I917 I919 I921 I922 I923 I924 I925 I926 I927 I928 I929 I930 I932 I935 I936 I937 I938 I939 M298 I941 I942 I943 I945 I946 G887 I947 I948 I949 I950 I951 I952 I953 I954 I955 I956 I959 M290 I960 I962 I963 I964 I965 I968 I969 I970 I973 I974 I975 I976 I977 I978 I979 I980 I981 I982 I984 I985 I986 I990 B014 I991 I992 I993 I994 I995 I996 I997 I998 I804 L002 L003 L004 L006 L007 L008 L009

- XXVIII -

SORISO SORISOLE SORMANO SORRADILE SORRENTO SORSO SORTINO SOSPIRO SOSPIROLO SOSSANO SOSTEGNO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII SOVER SOVERATO SOVERE SOVERIA MANNELLI SOVERIA SIMERI SOVERZENE SOVICILLE SOVICO SOVIZZO SOVRAMONTE SOZZAGO SPADAFORA SPADOLA SPARANISE SPARONE SPECCHIA SPELLO SPERA SPERLINGA SPERLONGA SPERONE SPESSA SPEZZANO ALBANESE SPEZZANO DELLA SILA SPEZZANO PICCOLO SPIAZZO SPIGNO MONFERRATO SPIGNO SATURNIA SPILAMBERTO SPILIMBERGO SPILINGA SPINADESCO SPINAZZOLA SPINEA SPINEDA SPINETE SPINETO SCRIVIA SPINETOLI SPINO D’ADDA SPINONE AL LAGO SPINOSO SPIRANO SPOLETO SPOLTORE SPONGANO SPORMAGGIORE SPORMINORE SPOTORNO SPRESIANO SPRIANA SQUILLACE SQUINZANO STAFFOLO STAGNO LOMBARDO STAITI STALETTI STANGHELLA STARANZANO STATTE STAZZANO STAZZEMA STAZZONA STEFANACONI STELLA STELLA CILENTO STELLANELLO STELVIO .STILFS. STENICO STERNATIA STEZZANO STIA STIENTA STIGLIANO STIGNANO STILO STIMIGLIANO STINTINO STIO STORNARA STORNARELLA STORO STRA STRADELLA STRAMBINELLO STRAMBINO STRANGOLAGALLI STREGNA STREMBO STRESA STREVI STRIANO STRIGNO STRONA STRONCONE STRONGOLI STROPPIANA STROPPO STROZZA STURNO SUARDI SUBBIANO SUBIACO SUCCIVO SUEGLIO SUELLI SUELLO SUISIO SULBIATE SULMONA SULZANO SUMIRAGO SUMMONTE SUNI SUNO SUPERSANO SUPINO

PROV.

NO BG CO OR NA SS SR CR BL VI BI BG TN CZ BG CZ CZ BL SI MI VI BL NO ME VV CE TO LE PG TN EN LT AV PV CS CS CS TN AL LT MO PN VV CR BA VE CR CB AL AP CR BG PZ BG PG PE LE TN TN SV TV SO CZ LE AN CR RC CZ PD GO TA AL LU CO VV SV SA SV BZ TN LE BG AR RO MT RC RC RI SS SA FG FG TN VE PV TO TO FR UD TN VB AL NA TN BI TR KR VC CN BG AV PV AR RM CE LC CA LC BG MI AQ BS VA AV NU NO LE FR

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,4 0,4 0,2 0* 0,15 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0* 0,7 0,4 0,2 0,4 0* 0,475 0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,2 0,5 0,6 0,5 0* 0,2 0,3 0,3 0* 0,5 0,3 0,65 0,5 0,4 0* 0* 0,8 0* 0,5 0,4 0,4 0,5 0,45 0,5 0* 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0* 0,5 0,7 0,4 0,8 0,7 0,4 0,2 0,8 0,2 0,4 0* 0* 0,6 0,1 0,6 0,8 0,2 0,8 0,65 0* 0* 0* 0,8 0,5 0* 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4 0* 0* 0* 0,2 0,5 0* 0,5 0,7 0,2 0,4 0* 0,5 0,1 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 0* 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0* 0,3 0,8 0,4

13000

12000

10000 8000 * 10329

*

* 15050

6000

15000 *

7500

8000

10000 11071,35

4000

7000

0,4 0,4 0,2 0* 0,15 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0* 0,7 0,4 0,2 0,4 0* 0,475 13000 0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 12000 0,5 0,4 0,1 0,2 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,2 0,5 0,6 10000 0,5 8000 0* 0,2 0,3 * 0,3 10329 0* 0,5 0,3 0,65 * 0,5 0,4 0* 0* 0,8 0* 0,5 0,4 * 0,4 0,5 0,45 15050 0,5 0* 0* 0,5 0,4 0* 0,5 0,8 0,6 0,5 6000 0,4 0* 0,5 0,7 15000 0,4 0,8 0,7 * 0,4 0,2 0,8 0,2 0,4 0* 0* 0,6 7500 0,1 0,6 0,8 0,2 0,8 0,65 8000 0* 0* 0* 0,8 0,5 0* 0,8 0,5 10000 0,4 0,6 11071,35 0,4 0* 0* 0* 0,2 0,5 0* 0,5 0,7 0,2 0,4 0* 0,5 0,1 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 0* 0,4 0,2 0,3 0,5 4000 0,5 0,6 0,5 0* 0,3 0,8 7000 0,4

CODICE CATASTALE COMUNE

L010 L011 L013 L014 L015 L016 L017 L018 L019 L020 L022 L023 L024 L025 L026 L027 L030 L032 L033 G736 L034 L035 L036 L037 L038 L039 L040 L042 L044 L046 L047 L048 L049 L050 D024 L055 L056 L057 L058 L059 L060 L061 L062 L063 L064 L065 L066 L067 F260 L069 L070 L071 L073 C698 L074 L075 L078 L081 L082 L083 D292 L084 L085 L086 L087 L088 L089 L090 L093 L094 L096 L097 L100 L101 L102 L103 L104 L105 L106 E548 M282 L107 L108 L109 M210 L111 L112 L113 L115 L116 L117 L118 L120 L121 L122 L124 L125 L126 L127 L123 L131 L132 L134 L136 L137 L138 L139 L140 L142 L143 L144 L145 L146 L147 L149 L150 L152 L153 L154 L155 L156 L157 L158 L160 L162 L163 L164 L165

SURANO SURBO SUSA SUSEGANA SUSTINENTE SUTERA SUTRI SUTRIO SUVERETO SUZZARA TACENO TADASUNI TAGGIA TAGLIACOZZO TAGLIO DI PO TAGLIOLO MONFERRATO TAIBON AGORDINO TAINO TAIO TAIPANA TALAMELLO TALAMONA TALANA TALEGGIO TALLA TALMASSONS TAMBRE TAORMINA TAPOGLIANO TARANO TARANTA PELIGNA TARANTASCA TARANTO TARCENTO TARQUINIA TARSIA TARTANO TARVISIO TARZO TASSAROLO TASSULLO TAURANO TAURASI TAURIANOVA TAURISANO TAVAGNACCO TAVAGNASCO TAVARNELLE VAL DI PESA TAVAZZANO CON VILLAVESCO TAVENNA TAVERNA TAVERNERIO TAVERNOLA BERGAMASCA TAVERNOLE SUL MELLA TAVIANO TAVIGLIANO TAVOLETO TAVULLIA TEANA TEANO TEGGIANO TEGLIO TEGLIO VENETO TELESE TERME TELGATE TELTI TELVE TELVE DI SOPRA TEMPIO PAUSANIA TEMU’ TENNA TENNO TEOLO TEOR TEORA TERAMO TERDOBBIATE TERELLE TERENTO .TERENTEN. TERENZO TERGU TERLAGO TERLANO .TERLAN. TERLIZZI TERME VIGLIATORE TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER. TERMINI IMERESE TERMOLI TERNATE TERNENGO TERNI TERNO D’ISOLA TERRACINA TERRAGNOLO TERRALBA TERRANOVA DA SIBARI TERRANOVA DEI PASSERINI TERRANOVA DI POLLINO TERRANOVA SAPPO MINULIO TERRANUOVA BRACCIOLINI TERRASINI TERRASSA PADOVANA TERRAVECCHIA TERRAZZO TERRES TERRICCIOLA TERRUGGIA TERTENIA TERZIGNO TERZO TERZO DI AQUILEIA TERZOLAS TERZORIO TESERO TESIMO .TISENS. TESSENNANO TESTICO TETI TEULADA TEVEROLA TEZZE SUL BRENTA THIENE THIESI TIANA TIARNO DI SOPRA TIARNO DI SOTTO TICENGO TICINETO

SALDO 2008

PROV.

LE LE TO TV MN CL VT UD LI MN LC OR IM AQ RO AL BL VA TN UD PU SO NU BG AR UD BL ME UD RI CH CN TA UD VT CS SO UD TV AL TN AV AV RC LE UD TO FI LO CB CZ CO BG BS LE BI PU PU PZ CE SA SO VE BN BG SS TN TN SS BS TN TN PD UD AV TE NO FR BZ PR SS TN BZ BA ME BZ PA CB VA BI TR BG LT TN OR CS LO PZ RC AR PA PD CS VR TN PI AL NU NA AL UD TN IM TN BZ VT SV NU CA CE VI VI SS NU TN TN CR AL

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,4 0* 0,3 0,4 0,5 0,3 0* 0,2 0,4 0,35 0,2 0* 0,4 0,5 0,7 0,1 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0,5 0,5 0* 0,6 0,4 0* 0,8 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0* 0,5 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0* 0,4 0,5 0,1 0,8 0,65 0,7 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5 0,8 0,2 0,5 0* 0* 0,8 0* 0* 0* 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0* 0,7 0* 0* 0,2 0,3 0,8 0,4 0,65 0,5 0* 0,5 0,5 0,8 0,8 0* 0,4 0,3 0* 0* 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0* 0,5 0,6 0* 0,7 0,5 0* 0* 0,8 0* 0* 0,6 0,3 0,1 0,25 0,5 0,8 0,5 0,1 0* 0* 0* 0* 0,8

6500 7750

9000

8000

10000

* 9000

10000 8000

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7500

0,4 0* 0,3 0,4 0,5 0,3 0* 0,2 0,4 0,35 0,2 0* 0,4 0,5 0,7 0,1 0,5 0* 0* 0* 0,5 0,4 0,2 0* 0,5 0,4 0,5 0,5 0* 0,6 0,4 0* 0,8 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0* 0,5 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0* 0,4 0,5 0,1 0,8 0,65 0,7 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5 0,8 0,2 0,5 0* 0* 0,8 0* 0* 0* 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0* 0,7 0* 0* 0,2 0,3 0,8 0,4 0,65 0,5 0* 0,5 0,5 0,8 0,8 0* 0,4 0,3 0* 0* 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0* 0,5 0,6 0* 0,7 0,5 0* 0* 0,8 0* 0* 0,6 0,3 0,1 0,25 0,5 0,8 0,5 0,1 0* 0* 0* 0* 0,8

6500 7750

9000

8000

10000

* 9000

10000 8000

8000

7500

L166 L167 L168 L169 L172 L173 L174 L175 L176 L177 L178 L180 L181 L182 L183 L184 L185 L186 L187 L188 L189 L190 L191 L192 L193 L194 L195 L197 L199 L200 L201 L202 L203 L204 D717 L205 L206 L207 L210 L211 L212 L213 L214 L215 L216 L217 L219 L218 L220 L221 L223 L224 L225 L227 L228 L229 L230 L231 L233 L235 L237 L238 L239 L245 L250 L251 L252 L243 L247 L256 L257 L262 L263 L258 L265 L259 L267 L240 L244 L269 L272 L241 L274 L276 L277 L278 L279 L280 L246 L248 L253 L254 L270 L271 L273 M286 L281 L282 L285 L284 L287 L297 L286 I550 L290 L294 L296 L293 L291 L295 L292 L298 L299 L301 L303 L302 A355 L304 L305 L306 L307 L308 L309 L312 L314 L316 L315 L317

- XXIX -

TIGGIANO TIGLIETO TIGLIOLE TIGNALE TINNURA TIONE DEGLI ABRUZZI TIONE DI TRENTO TIRANO TIRES .TIERS. TIRIOLO TIROLO .TIROL. TISSI TITO TIVOLI TIZZANO VAL PARMA TOANO TOCCO CAUDIO TOCCO DA CASAURIA TOCENO TODI TOFFIA TOIRANO TOLENTINO TOLFA TOLLEGNO TOLLO TOLMEZZO TOLVE TOMBOLO TON TONADICO TONARA TONCO TONENGO TONEZZA DEL CIMONE TORA E PICCILLI TORANO CASTELLO TORANO NUOVO TORBOLE CASAGLIA TORCEGNO TORCHIARA TORCHIAROLO TORELLA DEI LOMBARDI TORELLA DEL SANNIO TORGIANO TORGNON TORINO TORINO DI SANGRO TORITTO TORLINO VIMERCATI TORNACO TORNARECCIO TORNATA TORNIMPARTE TORNO TORNOLO TORO TORPE’ TORRACA TORRALBA TORRAZZA COSTE TORRAZZA PIEMONTE TORRAZZO TORRE ANNUNZIATA TORRE BERETTI E CASTELLARO TORRE BOLDONE TORRE BORMIDA TORRE CAJETANI TORRE CANAVESE TORRE D’ARESE TORRE DE’ BUSI TORRE DE’ NEGRI TORRE DE’ PASSERI TORRE DE’ PICENARDI TORRE DE’ ROVERI TORRE DEL GRECO TORRE DI MOSTO TORRE DI RUGGIERO TORRE DI SANTA MARIA TORRE D’ISOLA TORRE LE NOCELLE TORRE MONDOVI’ TORRE ORSAIA TORRE PALLAVICINA TORRE PELLICE TORRE SAN GIORGIO TORRE SAN PATRIZIO TORRE SANTA SUSANNA TORREANO TORREBELVICINO TORREBRUNA TORRECUSO TORREGLIA TORREGROTTA TORREMAGGIORE TORRENOVA TORRESINA TORRETTA TORREVECCHIA PIA TORREVECCHIA TEATINA TORRI DEL BENACO TORRI DI QUARTESOLO TORRI IN SABINA TORRIANA TORRICE TORRICELLA TORRICELLA DEL PIZZO TORRICELLA IN SABINA TORRICELLA PELIGNA TORRICELLA SICURA TORRICELLA VERZATE TORRIGLIA TORRILE TORRIONI TORRITA DI SIENA TORRITA TIBERINA TORTOLI’ TORTONA TORTORA TORTORELLA TORTORETO TORTORICI TORVISCOSA TOSCOLANO-MADERNO TOSSICIA TOVO DI SANT’AGATA TOVO SAN GIACOMO TRABIA

PROV.

LE GE AT BS NU AQ TN SO BZ CZ BZ SS PZ RM PR RE BN PE VB PG RI SV MC RM BI CH UD PZ PD TN TN NU AT AT VI CE CS TE BS TN SA BR AV CB PG AO TO CH BA CR NO CH CR AQ CO PR CB NU SA SS PV TO BI NA PV BG CN FR TO PV LC PV PE CR BG NA VE CZ SO PV AV CN SA BG TO CN AP BR UD VI CH BN PD ME FG ME CN PA PV CH VR VI RI RN FR TA CR RI CH TE PV GE PR AV SI RM NU AL CS SA TE ME UD BS TE SO SV PA

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,4 0,6 0,3 0,3 0* 0,5 0* 0,8 0 0,8 0* 0* 0,5 0,35 0,8 0,375 0,1 0* 0,1 0,4 0,4 0,5 0,725 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0* 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0* 0* 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0* 0,5 0,5 0,7 0* 0,4 0,4 0* 0,6 0,2 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,8 0* 0,2 0* 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0* 0* 0,2 0* 0,3 0,4 0,4 0,8 0,2 0,8 0,6 0,3 0,8 0,3 0,7 0,5 0* 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,3 0,8 0,4 0,5 0* 0,5 0,8 0,2 0,4 0,4 0,8 0,3 0* 0,35 0,2 0,8 0,2 0,5 0,8 0,7 0* 0 0,8 0* 0* 0,2 0* 0,5 0,5

12000

7500

*

9000

10400

7500

7500 11000 12000

7500

12000 7500

12000

6500

9200

0,4 0,6 0,3 0,3 0* 0,5 0* 0,8 0 0,8 0* 0* 0,5 0,35 0,8 0,375 0,1 0* 0,1 0,4 0,4 0,5 0,725 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0* 0* 0* 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0* 0* 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0* 0,5 0,5 0,7 0* 0,4 0,4 0* 0,6 0,2 0,5 0,8 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,5 0,8 0* 0,2 0* 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0* 0* 0,2 0* 0,3 0,4 0,4 0,8 0,2 0,8 0,6 0,3 0,8 0,3 0,7 0,5 0* 0,4 0,3 0,4 0,8 0,2 0,3 0,8 0,4 0,5 0* 0,5 0,8 0,2 0,4 0,4 0,8 0,3 0* 0,35 0,2 0,8 0,2 0,5 0,8 0,7 0* 0 0,8 0* 0* 0,2 0* 0,5 0,5

12000

7500

*

9000

10400

7500

7500 11000 12000

7500

12000 7500

12000

6500

9200

CODICE CATASTALE COMUNE

L319 L321 L322 L323 L324 L325 L326 L327 L328 L329 L330 L331 L332 L333 L334 L335 L336 L337 L338 I236 L339 L342 L345 L346 L340 L347 L348 L349 L353 L354 M280 L355 L356 L357 L359 L361 L363 L364 L366 L367 L368 L369 L371 L372 L375 L377 L378 L379 L380 L381 L382 L383 L384 L385 L386 L388 L389 L390 L392 L393 L396 L397 L398 L399 L400 L402 L401 L403 L404 L407 L406 L408 L409 L411 L410 L413 L414 L415 L416 L418 L419 L420 L421 L422 L423 L424 L425 L426 L427 L428 B915 L429 L430 L431 L432 L433 L434 L435 L436 L437 L438 L439 L440 L444 L445 L447 L448 L449 L450 A705 L451 L452 L453 L454 L455 L457 L458 L459 L460 L461 L462 L463 L464 L466 G507 L469 L470 L471

TRADATE TRAMATZA TRAMBILENO TRAMONTI TRAMONTI DI SOPRA TRAMONTI DI SOTTO TRAMUTOLA TRANA TRANI TRANSACQUA TRAONA TRAPANI TRAPPETO TRAREGO VIGGIONA TRASACCO TRASAGHIS TRASQUERA TRATALIAS TRAUSELLA TRAVACO’ SICCOMARIO TRAVAGLIATO TRAVEDONA-MONATE TRAVERSELLA TRAVERSETOLO TRAVES TRAVESIO TRAVO TREBASELEGHE TREBISACCE TRECASALI TRECASE TRECASTAGNI TRECATE TRECCHINA TRECENTA TREDOZIO TREGLIO TREGNAGO TREIA TREISO TREMENICO TREMESTIERI ETNEO TREMEZZO TREMOSINE TRENTA TRENTINARA TRENTO TRENTOLA DUCENTA TRENZANO TREPPO CARNICO TREPPO GRANDE TREPUZZI TREQUANDA TRES TRESANA TRESCORE BALNEARIO TRESCORE CREMASCO TRESIGALLO TRESIVIO TRESNURAGHES TREVENZUOLO TREVI TREVI NEL LAZIO TREVICO TREVIGLIO TREVIGNANO TREVIGNANO ROMANO TREVILLE TREVIOLO TREVISO TREVISO BRESCIANO TREZZANO ROSA TREZZANO SUL NAVIGLIO TREZZO SULL’ADDA TREZZO TINELLA TREZZONE TRIBANO TRIBIANO TRIBOGNA TRICARICO TRICASE TRICERRO TRICESIMO TRICHIANA TRIEI TRIESTE TRIGGIANO TRIGOLO TRINITA’ TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA TRINITAPOLI TRINO TRIORA TRIPI TRISOBBIO TRISSINO TRIUGGIO TRIVENTO TRIVERO TRIVIGLIANO TRIVIGNANO UDINESE TRIVIGNO TRIVOLZIO TRODENA .TRUDEN. TROFARELLO TROIA TROINA TROMELLO TRONTANO TRONZANO LAGO MAGGIORE TRONZANO VERCELLESE TROPEA TROVO TRUCCAZZANO TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL. TUENNO TUFARA TUFILLO TUFINO TUFO TUGLIE TUILI TULA TUORO SUL TRASIMENO TURANIA TURANO LODIGIANO TURATE TURBIGO

SALDO 2008

PROV.

VA OR TN SA PN PN PZ TO BA TN SO TP PA VB AQ UD VB CA TO PV BS VA TO PR TO PN PC PD CS PR NA CT NO PZ RO FC CH VR MC CN LC CT CO BS CS SA TN CE BS UD UD LE SI TN MS BG CR FE SO OR VR PG FR AV BG TV RM AL BG TV BS MI MI MI CN CO PD MI GE MT LE VC UD BL NU TS BA CR CN SS FG VC IM ME AL VI MI CB BI FR UD PZ PV BZ TO FG EN PV VB VA VC VV PV MI BZ TN CB CH NA AV LE CA SS PG RI LO CO MI

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,1 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0,6 0,7 0* 0* 0,5 0* 0* 0,6 0* 0* 0* 0,5 0,45 0* 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,2 0* 0,5 0,65 0,7 0,38 0,6 0,3 0,8 0,2 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0* 0,3 0* 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,7 0* 0* 0,5 0,2 0,4 0,8 0,4 0* 0* 0,2 0* 0* 0,4 0,45 0,8 0,4 0,2 0,6 0* 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0,6 0,4 0,1 0,8 0,5 0,4 0,28 0,6 0* 0,8 0,4 0* 0,4 0* 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,8 0,65 0,5 0* 0,3 0,4 0 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,6 0,2 0,2 0* 0* 0,2 0,2 0* 0,6 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,5

10000

12000

7500 13000 8000 8500 10000

13000

12000 12000

8000 11350

7500

8000

0,1 0,4 0* 0* 0* 0* 0* 0,6 0,7 0* 0* 0,5 0* 0* 0,6 0* 0* 0* 0,5 0,45 0* 0,4 0,5 0,6 0,2 0* 0,2 0* 0,5 0,65 0,7 0,38 0,6 0,3 0,8 0,2 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0* 0,3 0* 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,7 0* 0* 0,5 0,2 0,4 0,8 0,4 0* 0* 0,2 0* 0* 0,4 0,45 0,8 0,4 0,2 0,6 0* 0,4 0,5 0,4 0,5 0* 0,6 0,4 0,1 0,8 0,5 0,4 0,28 0,6 0* 0,8 0,4 0* 0,4 0* 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,8 0,65 0,5 0* 0,3 0,4 0 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0* 0,4 0,6 0,2 0,2 0* 0* 0,2 0,2 0* 0,6 0,4 0* 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,5

10000

12000

7500 13000 8000 8500 10000

13000

12000 12000

8000 11350

7500

8000

L472 L473 L474 L475 L477 L478 L310 C789 L480 L482 L483 L484 L485 L487 L488 L489 L490 D786 L492 L494 L496 L497 L498 L499 L500 L501 L502 L503 L505 L506 L507 L508 L509 L511 L512 L513 L514 L515 L516 L517 L519 L521 L522 L524 L525 L526 L527 L528 L533 L529 L532 L531 L537 L535 L538 L539 L540 M265 L555 L562 L564 L638 H259 L544 L545 L546 L547 L550 L551 L552 L554 L556 G319 L557 L558 L561 L563 L565 L566 L568 L567 L569 L570 L571 L572 L573 L574 L575 L576 L577 L578 L579 L580 L581 L582 L583 L584 L586 L588 L589 L594 L595 L597 G540 L590 L601 L591 L593 L606 L617 L620 L596 L598 L599 L603 L604 I322 L607 L609 L605 L611 L612 L613 L614 L616 L623 L624 L625

- XXX -

TURI TURRI TURRIACO TURRIVALIGNANI TURSI TUSA TUSCANIA UBIALE CLANEZZO UBOLDO UCRIA UDINE UGENTO UGGIANO LA CHIESA UGGIATE-TREVANO ULA’ TIRSO ULASSAI ULTIMO .ULTEN. UMBERTIDE UMBRIATICO URAGO D’OGLIO URAS URBANA URBANIA URBE URBINO URBISAGLIA URGNANO URI URURI URZULEI USCIO USELLUS USINI USMATE VELATE USSANA USSARAMANNA USSASSAI USSEAUX USSEGLIO USSITA USTICA UTA UZZANO VACCARIZZO ALBANESE VACONE VACRI VADENA .PFATTEN. VADO LIGURE VAGLI SOTTO VAGLIA VAGLIO BASILICATA VAGLIO SERRA VAIANO VAIANO CREMASCO VAIE VAILATE VAIRANO PATENORA VAJONT VAL DELLA TORRE VAL DI NIZZA VAL DI VIZZE .PFITSCH. VAL MASINO VAL REZZO VALBONDIONE VALBREMBO VALBREVENNA VALBRONA VALDA VALDAGNO VALDAORA .OLANG. VALDASTICO VALDENGO VALDERICE VALDIDENTRO VALDIERI VALDINA VALDISOTTO VALDOBBIADENE VALDUGGIA VALEGGIO VALEGGIO SUL MINCIO VALENTANO VALENZA VALENZANO VALERA FRATTA VALFABBRICA VALFENERA VALFLORIANA VALFURVA VALGANNA VALGIOIE VALGOGLIO VALGRANA VALGREGHENTINO VALGRISENCHE VALGUARNERA CAROPEPE VALLADA AGORDINA VALLANZENGO VALLARSA VALLATA VALLE AGRICOLA VALLE AURINA .AHRNTAL. VALLE CASTELLANA VALLE DELL’ANGELO VALLE DI CADORE VALLE DI CASIES .GSIES. VALLE DI MADDALONI VALLE LOMELLINA VALLE MOSSO VALLE SALIMBENE VALLE SAN NICOLAO VALLEBONA VALLECORSA VALLECROSIA VALLEDOLMO VALLEDORIA VALLEFIORITA VALLELONGA VALLELUNGA PRATAMENO VALLEMAIO VALLEPIETRA VALLERANO VALLERMOSA VALLEROTONDA VALLESACCARDA VALLEVE VALLI DEL PASUBIO VALLINFREDA

PROV.

BA CA GO PE MT ME VT BG VA ME UD LE LE CO OR NU BZ PG KR BS OR PD PU SV PU MC BG SS CB NU GE OR SS MI CA CA NU TO TO MC PA CA PT CS RI CH BZ SV LU FI PZ AT PO CR TO CR CE PN TO PV BZ SO CO BG BG GE CO TN VI BZ VI BI TP SO CN ME SO TV VC PV VR VT AL BA LO PG AT TN SO VA TO BG CN LC AO EN BL BI TN AV CE BZ TE SA BL BZ CE PV BI PV BI IM FR IM PA SS CZ VV CL FR RM VT CA FR AV BG VI RM

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,4 0,5 0* 0,4 0,5 0* 0,8 0,4 0* 0,5 0,2 0,8 0,4 0* 0 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,4 0,1 0* 0,6 0* 0* 0* 0,2 0,6 0* 0,3 0,8 0* 0,3 0,5 0,6 0,4 0,8 0,8 0,5 0,3 0,2 0,6 0* 0,3 0,6 0* 0* 0* 0,4 0,8 0,6 0,4 0* 0,8 0* 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,45 0,4 0,6 0* 0,5 0,4 0,8 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0* 0,1 0,5 0,5 0* 0,4 0,1 0* 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,55 0,4 0,5 0,2 0,5 0,8 0* 0,2 0,5 0* 0,5 0,8 0,5 0,4 0,2 0,4 0,1 0* 0,6 0,6

12000

7500

10500

10000

12000

10000

8000

8000

0,4 0,5 0* 0,4 0,5 0* 0,8 0,4 0* 0,5 0,2 0,8 0,4 0* 0 0* 0* 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0* 0,4 0,5 0,2 0* 0,4 0,1 0* 0,6 0* 0* 0* 0,2 0,6 0* 0,3 0,8 0* 0,3 0,5 0,6 0,4 0,8 0,8 0,5 0,3 0,2 0,6 0* 0,3 0,6 0* 0* 0* 0,4 0,8 0,6 0,4 0* 0,8 0* 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0* 0,45 0,4 0,6 0* 0,5 0,4 0,8 0,4 0,2 0,5 0,5 0* 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0* 0,1 0,5 0,5 0* 0,4 0,1 0* 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,55 0,4 0,5 0,2 0,5 0,8 0* 0,2 0,5 0* 0,5 0,8 0,5 0,4 0,2 0,4 0,1 0* 0,6 0,6

12000

7500

10500

10000

12000

10000

8000

8000

CODICE CATASTALE COMUNE

L626 L628 L627 L629 L631 L633 L634 L636 L639 L640 L641 L642 L643 L644 B510 L647 L649 D513 C936 L650 L651 L653 L655 L654 L656 L657 L658 L659 L468 L660 L664 L665 L666 L667 L668 L669 L670 L671 L672 L673 L675 L676 L677 L678 L680 L682 L681 L685 L686 L687 L689 L690 L691 L692 A701 L693 E372 L696 L697 L698 L699 L700 L702 L704 L703 L705 L706 L707 L709 L710 L711 L712 L713 L715 L716 L719 L720 L723 L722 L724 L725 L727 L728 L729 L726 L730 L731 L733 L734 L735 L736 L737 L738 L739 L741 L740 L742 L743 L745 L744 L746 L747 L748 L749 L750 L751 L752 L753 L755 L756 L758 L762 L763 L764 L765 L768 L769 L771 L772 L773 L774 L775 L776 L777 L778 L779 L780 L781

VALLIO TERME VALLO DELLA LUCANIA VALLO DI NERA VALLO TORINESE VALLORIATE VALMACCA VALMADRERA VALMALA VALMONTONE VALMOREA VALMOZZOLA VALNEGRA VALPELLINE VALPERGA VALPRATO SOANA VALSAVARENCHE VALSECCA VALSINNI VALSOLDA VALSTAGNA VALSTRONA VALTOPINA VALTORTA VALTOURNENCHE VALVA VALVASONE VALVERDE VALVERDE VALVESTINO VANDOIES .VINTL. VANZAGHELLO VANZAGO VANZONE CON SAN CARLO VAPRIO D’ADDA VAPRIO D’AGOGNA VARALLO VARALLO POMBIA VARANO BORGHI VARANO DE’ MELEGARI VARAPODIO VARAZZE VARCO SABINO VAREDO VARENA VARENNA VARESE VARESE LIGURE VARISELLA VARMO VARNA .VAHRN. VARSI VARZI VARZO VAS VASANELLO VASIA VASTO VASTOGIRARDI VATTARO VAUDA CANAVESE VAZZANO VAZZOLA VECCHIANO VEDANO AL LAMBRO VEDANO OLONA VEDDASCA VEDELAGO VEDESETA VEDUGGIO CON COLZANO VEGGIANO VEGLIE VEGLIO VEJANO VELESO VELEZZO LOMELLINA VELLETRI VELLEZZO BELLINI VELO D’ASTICO VELO VERONESE VELTURNO .FELDTHURNS. VENAFRO VENARIA REALE VENAROTTA VENASCA VENAUS VENDONE VENDROGNO VENEGONO INFERIORE VENEGONO SUPERIORE VENETICO VENEZIA VENIANO VENOSA VENTICANO VENTIMIGLIA VENTIMIGLIA DI SICILIA VENTOTENE VENZONE VERANO .VOERAN. VERANO BRIANZA VERBANIA VERBICARO VERCANA VERCEIA VERCELLI VERCURAGO VERDELLINO VERDELLO VERDERIO INFERIORE VERDERIO SUPERIORE VERDUNO VERGATO VERGEMOLI VERGHERETO VERGIATE VERMEZZO VERMIGLIO VERNANTE VERNASCA VERNATE VERNAZZA VERNIO VERNOLE VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA VEROLENGO VEROLI VERONA

SALDO 2008

PROV.

BS SA PG TO CN AL LC CN RM CO PR BG AO TO TO AO BG MT CO VI VB PG BG AO SA PN CT PV BS BZ MI MI VB MI NO VC NO VA PR RC SV RI MI TN LC VA SP TO UD BZ PR PV VB BL VT IM CH IS TN TO VV TV PI MI VA VA TV BG MI PD LE BI VT CO PV RM PV VI VR BZ IS TO AP CN TO SV LC VA VA ME VE CO PZ AV IM PA LT UD BZ MI VB CS CO SO VC LC BG BG LC LC CN BO LU FC VA MI TN CN PC MI SP PO LE BS BS TO FR VR

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0,2 0,5 0* 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,7 0* 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0* 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,5 0* 0* 0* 0,1 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,35 0,65 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,1 0,7 0* 0,3 0,4 0* 0,7 0,2 0* 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 0* 0,3 0* 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0* 0,8 0,2 0,5 0,8 0* 0,5 0,5 0,8 0* 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0* 0 0* 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0* 0* 0,2 0,3 0,4 0,4 0* 0,3 0,2 0,5 0,5 0* 0,2 0* 0,6 0,4 0,4 0,8 0,2 0* 0,37 0,3 0,5 0,3 0,8 0,4 0* 0,15 0,5 0,2 0,3

8000

8000

10000

10000

5000 8000

10000

10000

10000

*

12000 *

8500

0,2 0,5 0* 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,7 0* 0,5 0,2 0* 0,4 0* 0* 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,5 0* 0* 0* 0,1 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,35 0,65 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,1 0,7 0* 0,3 0,4 0* 0,7 0,2 0* 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 0* 0,3 0* 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0* 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0* 0,8 0,2 0,5 0,8 0* 0,5 0,5 0,8 0* 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0* 0 0* 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0* 0* 0,2 0,3 0,4 0,4 0* 0,3 0,2 0,5 0,5 0* 0,2 0* 0,6 0,4 0,4 0,8 0,2 0* 0,37 0,3 0,5 0,3 0,8 0,4 0* 0,15 0,5 0,2 0,3

8000

8000

10000

10000

5000 8000

10000

10000

10000

*

13500 *

8500

D193 L783 C282 L784 L785 L788 L787 L792 L795 L797 L798 L799 L800 L801 L802 L804 L805 L806 L807 L808 L809 L810 L811 L812 L813 L814 L815 L817 L816 L821 L819 L820 L823 L826 L827 L828 L829 L830 L831 L833 L834 F537 L835 L836 L837 L838 L840 L548 L842 L845 L843 L841 L846 L847 L850 L851 M259 L854 L856 L857 L858 L859 L860 L864 L866 L865 L868 L869 L872 L873 L874 L876 L878 L880 L879 L881 L882 L883 L885 L886 L887 L888 L889 L890 L893 L903 L892 L894 L896 L897 L898 L899 L900 L904 L910 L912 L913 L917 L919 L920 L922 L926 L928 L929 A215 L933 L934 D801 L907 L936 L908 L938 L937 L943 L956 L957 A081 L844 L969 F804 M006 M018 H913 I118 M019 L905 M021 M022

- XXXI -

VERONELLA VERRAYES VERRES VERRETTO VERRONE VERRUA PO VERRUA SAVOIA VERTEMATE CON MINOPRIO VERTOVA VERUCCHIO VERUNO VERVIO VERVO’ VERZEGNIS VERZINO VERZUOLO VESCOVANA VESCOVATO VESIME VESPOLATE VESSALICO VESTENANOVA VESTIGNE’ VESTONE VESTRENO VETRALLA VETTO VEZZA D’ALBA VEZZA D’OGLIO VEZZANO VEZZANO LIGURE VEZZANO SUL CROSTOLO VEZZI PORTIO VIADANA VIADANICA VIAGRANDE VIALE D’ASTI VIALFRE’ VIANO VIAREGGIO VIARIGI VIBO VALENTIA VIBONATI VICALVI VICARI VICCHIO VICENZA VICO CANAVESE VICO DEL GARGANO VICO EQUENSE VICO NEL LAZIO VICOFORTE VICOLI VICOLUNGO VICOPISANO VICOVARO VIDDALBA VIDIGULFO VIDOR VIDRACCO VIESTE VIETRI DI POTENZA VIETRI SUL MARE VIGANELLA VIGANO’ VIGANO SAN MARTINO VIGARANO MAINARDA VIGASIO VIGEVANO VIGGIANELLO VIGGIANO VIGGIU’ VIGHIZZOLO D’ESTE VIGLIANO BIELLESE VIGLIANO D’ASTI VIGNALE MONFERRATO VIGNANELLO VIGNATE VIGNOLA VIGNOLA FALESINA VIGNOLE BORBERA VIGNOLO VIGNONE VIGO DI CADORE VIGO DI FASSA VIGO RENDENA VIGODARZERE VIGOLO VIGOLO VATTARO VIGOLZONE VIGONE VIGONOVO VIGONZA VIGUZZOLO VILLA AGNEDO VILLA BARTOLOMEA VILLA BASILICA VILLA BISCOSSI VILLA CARCINA VILLA CASTELLI VILLA CELIERA VILLA COLLEMANDINA VILLA CORTESE VILLA D’ADDA VILLA D’ALME’ VILLA DEL BOSCO VILLA DEL CONTE VILLA DI BRIANO VILLA DI CHIAVENNA VILLA DI SERIO VILLA DI TIRANO VILLA D’OGNA VILLA ESTENSE VILLA FARALDI VILLA GUARDIA VILLA LAGARINA VILLA LATINA VILLA LITERNO VILLA MINOZZO VILLA POMA VILLA RENDENA VILLA SAN GIOVANNI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VILLA SAN PIETRO VILLA SAN SECONDO VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI VILLA SANTA MARIA

PROV.

VR AO AO PV BI PV TO CO BG RN NO SO TN UD KR CN PD CR AT NO IM VR TO BS LC VT RE CN BS TN SP RE SV MN BG CT AT TO RE LU AT VV SA FR PA FI VI TO FG NA FR CN PE NO PI RM SS PV TV TO FG PZ SA VB LC BG FE VR PV PZ PZ VA PD BI AT AL VT MI MO TN AL CN VB BL TN TN PD BG TN PC TO VE PD AL TN VR LU PV BS BR PE LU MI BG BG BI PD CE SO BG SO BG PD IM CO TN FR CE RE MN TN RC VT CA AT FR AQ CH

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,5 0* 0* 0,2 0 0,5 0,5 0,15 0,3 0* 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0,5 0,35 0,6 0,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,8 0* 0,5 0* 0* 0,5 0,45 0,5 0,5 0* 0,5 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,6 0,2 0,5 0* 0,5 0,4 0,4 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0* 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0,1 0* 0,7 0,5 0,55 0* 0 0,7 0,5 0,7 0,3 0,7 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,1 0,4 0,5 0* 0* 0,4 0,7 0* 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0,8 0,5 0* 0,4 0,8 0,4 0,8 0,2 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,3 0,2 0* 0,5 0,5 0,1 0* 0,8 0,4 0,4 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,4 0* 0,4

7500

10000 10000

12000 * 7000

10000 10000 10000 7500 5000

8500 7500

11500

10000 8000 10000

11000

10000 12000 8000

10000

10000

0,5 0* 0* 0,2 0 0,5 0,5 0,15 0,3 0* 0,5 0* 0* 0* 0,4 0,5 0,4 0,5 0,35 0,6 0,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,8 0* 0,5 0* 0* 0,5 0,45 0,5 0,5 0* 0,5 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,6 0,2 0,5 0* 0,5 0,4 0,4 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0* 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4 0,8 0* 0,1 0* 0,7 0,5 0,55 0* 0 0,7 0,5 0,7 0,3 0,7 0,4 0* 0,5 0* 0,8 0,1 0,4 0,5 0* 0* 0,4 0,7 0* 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0* 0,8 0,5 0* 0,4 0,8 0,4 0,8 0,2 0,5 0,5 0,5 0* 0,4 0* 0,3 0,2 0* 0,5 0,5 0,1 0* 0,8 0,4 0,4 0,4 0* 0,4 0,5 0* 0,5 0,4 0* 0,4

7500

10000 10000

12000 * 7000

10000 10000 10000 7500 5000

8500 7500

11500

10000 8000 10000

11000

10000 12000 8000

10000

10000

CODICE CATASTALE COMUNE

M023 I298 L909 I364 A609 M034 L915 L916 L923 L924 L931 L939 L906 L942 L945 L949 L946 L947 L948 L944 L950 L951 L952 L953 L958 L959 L961 L963 L964 L965 L966 L967 L968 L970 L971 L978 L982 L975 L983 L984 L973 L985 L977 L979 L988 L974 L972 L989 L990 L980 L991 L986 L987 L992 L994 L995 M278 B903 L998 L999 M007 M013 M014 M015 M002 M003 M004 G309 M009 M011 M016 M017 B738 M025 M026 M027 M028 M030 M031 M032 L981 M043 M041 M042 M044 M045 M048 M050 M052 M053 M055 M057 M058 M059 M060 M062 M063 M065 M067 H123 M069 M070 M071 M072

VILLA SANT’ANGELO VILLA SANT’ANTONIO VILLA SANTINA VILLA SANTO STEFANO VILLA VERDE VILLA VICENTINA VILLABASSA .NIEDERDORF. VILLABATE VILLACHIARA VILLACIDRO VILLADEATI VILLADOSE VILLADOSSOLA VILLAFALLETTO VILLAFRANCA D’ASTI VILLAFRANCA DI VERONA VILLAFRANCA IN LUNIGIANA VILLAFRANCA PADOVANA VILLAFRANCA PIEMONTE VILLAFRANCA SICULA VILLAFRANCA TIRRENA VILLAFRATI VILLAGA VILLAGRANDE STRISAILI VILLALAGO VILLALBA VILLALFONSINA VILLALVERNIA VILLAMAGNA VILLAMAINA VILLAMAR VILLAMARZANA VILLAMASSARGIA VILLAMIROGLIO VILLANDRO .VILLANDERS. VILLANOVA BIELLESE VILLANOVA CANAVESE VILLANOVA D’ALBENGA VILLANOVA D’ARDENGHI VILLANOVA D’ASTI VILLANOVA DEL BATTISTA VILLANOVA DEL GHEBBO VILLANOVA DEL SILLARO VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO VILLANOVA MARCHESANA VILLANOVA MONDOVI’ VILLANOVA MONFERRATO VILLANOVA MONTELEONE VILLANOVA SOLARO VILLANOVA SULL’ARDA VILLANOVA TRUSCHEDU VILLANOVAFORRU VILLANOVAFRANCA VILLANOVATULO VILLANTERIO VILLANUOVA SUL CLISI VILLAPERUCCIO VILLAPIANA VILLAPUTZU VILLAR DORA VILLAR FOCCHIARDO VILLAR PELLICE VILLAR PEROSA VILLAR SAN COSTANZO VILLARBASSE VILLARBOIT VILLAREGGIA VILLARICCA VILLAROMAGNANO VILLAROSA VILLASALTO VILLASANTA VILLASIMIUS VILLASOR VILLASPECIOSA VILLASTELLONE VILLATA VILLAURBANA VILLAVALLELONGA VILLAVERLA VILLENEUVE VILLESSE VILLETTA BARREA VILLETTE VILLIMPENTA VILLONGO VILLORBA VILMINORE DI SCALVE VIMERCATE VIMODRONE VINADIO VINCHIATURO VINCHIO VINCI VINOVO VINZAGLIO VIOLA VIONE VIPITENO .STERZING. VIRGILIO VIRLE PIEMONTE VISANO VISCHE VISCIANO

SALDO 2008

PROV.

AQ OR UD FR OR UD BZ PA BS CA AL RO VB CN AT VR MS PD TO AG ME PA VI NU AQ CL CH AL CH AV CA RO CA AL BZ BI TO SV PV AT AV RO LO PD RO CN AL SS CN PC OR CA CA NU PV BS CA CS CA TO TO TO TO CN TO VC TO NA AL EN CA MI CA CA CA TO VC OR AQ VI AO GO AQ VB MN BG TV BG MI MI CN CB AT FI TO NO CN BS BZ MN TO BS TO NA

ACCONTO 2009

SALDO 2008

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE

CATASTALE COMUNE

0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,2 0* 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,8 0,2 0,8 0* 0,4 0* 0,6 0,1 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,8 0,5 0,2 0,7 0,2 0,4 0,4 0* 0,2 0,6 0* 0* 0,4 0,7 0* 0,3 0,8 0,25 0,1 0* 0,8 0* 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,7 0,3 0,6 0,5 0,35 0,5 0,8 0* 0* 0,8 0* 0,5 0,2 0,5 0 0,7 0* 0* 0,5 0,5 0 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,4 0,7 0,5 0,4 0* 0,5 0,6 0,8 0,4 0,5 0,3 0* 0,2 0,6 0,6 0,4 0,2 0,4

9000 10000 10000

8500

7500

8000 10000

12000 10000 11500 8000

7500

0* 0,5 0,4 0,4 0* 0,2 0* 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,8 0,2 0,8 0* 0,4 0* 0,6 0,1 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0,8 0,5 0,2 0,7 0,2 0,4 0,4 0* 0,2 0,6 0* 0* 0,4 0,7 0* 0,3 0,8 0,25 0,1 0* 0,8 0* 0* 0,5 0* 0* 0,4 0,5 0,2 0,4 0* 0,4 0,7 0,3 0,6 0,5 0,35 0,5 0,8 0* 0* 0,8 0* 0,5 0,2 0,5 0 0,7 0* 0* 0,5 0,5 0 0* 0,5 0* 0,2 0* 0,4 0,7 0,5 0,4 0* 0,5 0,6 0,8 0,4 0,5 0,3 0* 0 0,6 0,6 0,4 0,2 0,4

9000 10000 10000

8500

7500

8000 10000

12000 10000 11500 8000

7500

M073 M077 M078 M079 M080 M081 M082 M083 M085 M086 M088 M089 M090 M091 M093 M092 M094 M096 M095 M098 M100 M101 M102 M103 M104 M105 M106 M108 M109 M110 M111 M113 M115 M116 M118 M119 M120 M121 M122 M125 M123 M124 M126 M127 M131 M130 M132 M133 M136 M138 M139 M140 M141 M142 M143 M144 M145 M147 M267 M150 M152 M153 M156 M158 M160 M161 M162 M163 M165 M166 M167 M168 M169 M170 M171 M172 M173 L848 M174 M176 M177 M178 M179 M180 M182 M183 M184 M185 I345 M187 M188 M189 M190 M194 M196 M197 M198 M199 M200 M201 M202 M203 M204

- XXXII -

VISCO VISONE VISSO VISTARINO VISTRORIO VITA VITERBO VITICUSO VITO D’ASIO VITORCHIANO VITTORIA VITTORIO VENETO VITTORITO VITTUONE VITULANO VITULAZIO VIU’ VIVARO VIVARO ROMANO VIVERONE VIZZINI VIZZOLA TICINO VIZZOLO PREDABISSI VO VOBARNO VOBBIA VOCCA VODO CADORE VOGHERA VOGHIERA VOGOGNA VOLANO VOLLA VOLONGO VOLPAGO DEL MONTELLO VOLPARA VOLPEDO VOLPEGLINO VOLPIANO VOLTA MANTOVANA VOLTAGGIO VOLTAGO AGORDINO VOLTERRA VOLTIDO VOLTURARA APPULA VOLTURARA IRPINA VOLTURINO VOLVERA VOTTIGNASCO ZACCANOPOLI ZAFFERANA ETNEA ZAGARISE ZAGAROLO ZAMBANA ZAMBRONE ZANDOBBIO ZANE’ ZANICA ZAPPONETA ZAVATTARELLO ZECCONE ZEDDIANI ZELBIO ZELO BUON PERSICO ZELO SURRIGONE ZEME ZENEVREDO ZENSON DI PIAVE ZERBA ZERBO ZERBOLO’ ZERFALIU ZERI ZERMEGHEDO ZERO BRANCO ZEVIO ZIANO DI FIEMME ZIANO PIACENTINO ZIBELLO ZIBIDO SAN GIACOMO ZIGNAGO ZIMELLA ZIMONE ZINASCO ZOAGLI ZOCCA ZOGNO ZOLA PREDOSA ZOLDO ALTO ZOLLINO ZONE ZOPPE’ DI CADORE ZOPPOLA ZOVENCEDO ZUBIENA ZUCCARELLO ZUCLO ZUGLIANO ZUGLIO ZUMAGLIA ZUMPANO ZUNGOLI ZUNGRI

PROV.

UD AL MC PV TO TP VT FR PN VT RG TV AQ MI BN CE TO PN RM BI CT VA MI PD BS GE VC BL PV FE VB TN NA CR TV PV AL AL TO MN AL BL PI CR FG AV FG TO CN VV CT CZ RM TN VV BG VI BG FG PV PV OR CO LO MI PV PV TV PC PV PV OR MS VI TV VR TN PC PR MI SP VR BI PV GE MO BG BO BL LE BS BL PN VI BI SV TN VI UD BI CS AV VV

ACCONTO 2009

ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE

0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,5 0,7 0,5 0,1 0* 0* 0,4 0,4 0* 0* 0,5 0* 0* 0,13 0,4 0,5 0* 0* 0,8 0,25 0,6 0,5 0* 0,6 0,5 0,3 0* 0,4 0* 0,6 0,4 0* 0,4 0,2 0* 0* 0* 0,5 0,57 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0* 0,3 0,2 0* 0,2 0,8 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,5 0,8 0,2 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,5 0,3 0* 0,4 0,6 0,4 0* 0,8 0,5 0,1 0* 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0* 0* 0,2 0,7 0* 0* 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5

12500

9000

*

10000

10000

7500

7500

6000

* 10000

9000 8000

0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0* 0* 0,5 0,7 0,5 0,1 0* 0* 0,4 0,4 0* 0* 0,5 0* 0* 0,13 0,4 0,5 0* 0* 0,8 0,25 0,6 0,5 0* 0,6 0,5 0,3 0* 0,4 0* 0,6 0,4 0* 0,4 0,2 0* 0* 0* 0,5 0,57 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0* 0,3 0,2 0* 0,2 0,8 0,5 0* 0* 0,5 0,5 0* 0* 0,5 0,8 0,2 0,6 0* 0* 0,5 0* 0,5 0,3 0* 0,4 0,6 0,4 0* 0,8 0,5 0,1 0* 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0* 0* 0,2 0,7 0* 0* 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5

12500

9000

*

10000

10000

7500

7500

6000

* 10000

9000 8000

PERSONE FISICHE

2009 genzia

Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell’IRPEF

PERIODO D’IMPOSTA 2008

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

ntrate

CODICE FISCALE (obbligatorio)

CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

DATI ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA GIORNO

MESE

ANNO

NOME

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

DA STACCARE E INSERIRE IN BUSTA

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) Stato

Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale. SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA

.....................................................................

Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università

FIRMA

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

.....................................................................

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

.....................................................................

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

FIRMA

........................................................................

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge

FIRMA

.....................................................................

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.



Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. Per le modalità di invio della scheda, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

FIRMA

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