Giustizia Penale Internazionale

  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Giustizia Penale Internazionale as PDF for free.

More details

  • Words: 6,566
  • Pages: 13
Giustizia nazionale e crimini internazionali Gli obblighi degli Stati e i crimini internazionali Evoluzione: ritorno alla giustizia nazionale (Convenzioni di Ginevra 1949). Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948): ipotesi di una Corte penale internazionale: rimasta lettere morta. Lasciare ai giudici nazionali: accettano con difficoltà un controllo esterno. La repressione penale presuppone controllo del territorio: autorità nazionali più efficaci. Sistema debole: assenza di strumenti di reazione nell’ipotesi di inattività dei giudici con conseguente impunità. Convenzioni di Ginevra: norme che impongono agli stati di predisporre meccanismi di attivazione della giurisdizione: 1) Obbligo di prevenire commissione di crimini internazionali 2) Obbligo di punire i responsabili 3) Obbligo di prevedere norme nazionali che: a) statuiscano che certi comportamenti sono criminosi -> responsabilità penale individuale b) determinino competenza giudice nazionale c) prevedano sanzioni Principio dell’universalità della giurisdizione: per violazioni più gravi, le convenzioni dispongono l’intervento dei giudici di qualsiasi stato contraente in caso di inattività dello stato. Gli stati si liberano dell’obbligo estradando il presunto responsabile verso uno stato che intende giudicarlo. Tempi recenti: creazione corte penale internazionale; ai giudici nazionali il compito di giudicare e punire, ma si può reagire all’inerzia degli stati.

I criteri di competenza dei giudici nazionali Principio di territorialità: per il diritto penale i giudici di uno stato possono giudicare i reati commessi nel territorio nazionale e i crimini commessi su navi o aeromobili si un certo paese. A volte il criterio è insoddisfacente (es. crimini contro una minoranza). Principio della personalità attiva: legame tra stato e suoi cittadini. Persegue i crimini dei suoi cittadini ovunque siano stati tenuti (processo Stati Uniti ai soldati americani in Vietnam). Criterio della personalità passiva: contro individui che abbiano commesso crimini verso propri cittadini. Non universalmente riconosciuto (gli Stati uniti lo ammettono per il terrorismo). Ad esempio la corte di assise di Roma ha condannato militari argentini per l’uccisione di cittadini che avevano anche nazionalità italiana. In Francia contro alcuni membri dei servizi segreti libici per l’attentato ad un aereo francese (incriminato anche Gheddafi, poi annullata l’incriminazione perché godeva di immunità). Principio dell’universalità della giurisdizione: possibile processare responsabili di crimini gravi indipendentemente dalla loro cittadinanza, dal territorio in cui si svolge il crimini, dalla cittadinanza delle vittime. Carattere universale dei beni protetti. Gli stati tendono a richiedere che sussista un legame.

Il principio di universalità

Permette di esercitare la propria giurisdizione su persone e fatti senza collegamento con il proprio ordinamento nazionale. Spesso restano impuniti. Il conflitto est-ovest bloccò ogni iniziativa. Maggiore attivismo dalla metà degli anni ’90. L’esercizio della giurisdizione penale può far sorgere problemi diplomatici. Spagna: condizione che il presunto responsabile sia presente sul territorio nazionale e che siano rispettate le norme sulle immunità del capo di stato straniero. Belgio: smantellato il sistema di universalità. In molti stati è legittima solo se esiste una norma interna che la autorizza. La dottrina sostiene che il principio vale soltanto per i crimini internazionali, che l’imputato deve trovarsi sul territorio dello stato e che si deve attuare solo in via sussidiaria. Bisogna rispettare l’immunità delle alte cariche. Rischio dell’abbandono del principio: temperamento esistenza della corte penale internazionale che dovrebbe assicurare una reazione.

Immunità, prescrizione, amnistia Tre categoria di ostacoli: l’immunità degli organi stranieri, l’operare della prescrizione, l’esistenza di provvedimenti nazionali stranieri quali amnistia o giudicato (sentenza definitiva di giudice straniero) che possono cancellare la responsabilità.

Immunità. Immunità funzionale: un organo statale non risponde personale. I suoi atti sono imputati allo stato. Immunità personale: protezione di alcuni organi dello stato; la persona che riveste una certa carica è immune per la durata della carica. Necessario tutelare organi per esplicare le loro funzioni. Mentre l’ex presidente cileno Pinochet si trovava in Gran Bretagna per ragioni di salute, arrivò l’ordine dalla Spagna di estradarlo (accuse di crimini contro cittadini spagnoli in Cile). I difensori volevano far valere l’immunità. Si è ritenuto che non responsabilità in quanto individuo non fosse esclusa. Ci si è basato sullo State Immunity Act del 1978 e la Convenzione contro la tortura del 1984 ratificata da tutti e tre i paesi. Non costituisce un limite la carica di senatore a vita. Alla fine per ragioni politiche non è stato consegnato ed il procedimento penale in Cile è stato interrotto per motivi di salute. Un altro caso è stato portato avanti dalla Corte internazionale di giustizia dell’Onu. Fine del 2000, il Congo intenta un procedimento contro il Belgio perché aveva emesso un mandato d’arresto contro il ministro degli esteri Ndombasi, indagato per crimini di guerra e contro l’umanità. Riteneva che avesse violato la sovranità del Congo e le norme sull’immunità dei ministri. Il Belgio si difendeva affermando che l’immunità non opera per i crimini internazionali. Non era più ministro al momento del mandato ma la Corte ha ordinato al Belgio di annullare il mandato affermando che l’irrilevanza delle funzioni per crimini internazionali non è regola fissa ma vale nell’ambito dei trattati in cui è espressamente prevista. Soluzione analoga era stata prospettata dalla giurisdizione spagnola nel procedimento contro Fidel Castro. Il tribunale spagnolo ha affermato che in quanto capo di stato in carica godeva di immunità (solo un tribunale internazionale autorizzato potrebbe giudicarli). L’immunità cessa con la carica. Il fatto che un individuo sia organo dello stato non può impedirgli l’imputazione di un crimine internazionale.

Prescrizione. Allorchè sia passato un lungo lasso di tempo dalla commissione di un crimine, il reato o l’azione penale possono estinguersi. Caso Priebke: accusato di aver preso parte alla strage delle Fosse Ardeatine aveva vissuto indisturbato in Argentina per un cinquantennio. A metà degli anni ’90 fu concessa l’estradizione e fu processato in Italia. La prescrizione è collegata alla pena inflitta per il reato. È previsto che dopo 20 tutti i reati si prescrivano salvo che puniti con l’ergastolo. Nel primo processo i giudici avevano stabilito che il reato era prescritto. L’imputato non era condannabile all’ergastolo quindi il reato era prescritto. La corte di cassazione ha ritenuto che i crimini internazionali sono così gravi da essere imprescrittibili; occorreva far riferimento alla pena prevista dal legislatore e non a quella concreta. Trattandosi di reato punibile con ergastolo, era imprescrittibile: Priebke fu condannato all’ergastolo.

Amnistia, grazia, “ne bis in idem”. Si trova impedimento in presenza di precedenti provvedimenti in genere di stati stranieri che abbiamo amnistiato o graziato i responsabili oppure pronunciato sentenze passate in giudicato su quei fatti. Bisogna vedere fino a che punto costituiscono ostacoli per la giurisdizione di altri stati o di autorità dello stesso stato insediatesi a seguito di una sostituzione di regime. Bisogna valutare la possibilità che lo stato sul cui territorio sono commessi i crimini reagisca con modalità non giudiziarie (es. costituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione oppure adozione di leggi di amnistia o provvedimenti individuali di grazia). Ci possono anche essere processi farsa per salvare il colpevole. Esiste l’interesse alla riconciliazione nazionale ma le autorità non sono del tutto libere. In assenza di vincoli internazionali potrebbero spacciare per esigenze di riconciliazione delle autoassoluzioni senza fondamento. Non è possibile che un regime adotti misure di amnistia per crimini commessi dallo stesso regime (autoassoluzione). Ogni forma di chiusura col passato deve tener conto delle esigenze delle vittime prevedendo risarcimento e una ricostruzione storica puntuale che non lasci dubbi. Non sono ammesse soluzioni che non prevedono meccanismi o esiti differenziati.

I tribunali internazionali “ad hoc” I tribunali di Norimberga e di Tokyo Dichiarazioni di Mosca del 1943 e di Potsdam del 1945 -> alleati: i criminali di guerra saranno puniti in maniera esemplare Accordo di Londra 8 agosto 1945 -> Tribunale di Norimberga Douglas MacArthur -> Tribunale militare per l’Estremo Oriente (Tokyo 1946) Ex post facto, competenza parziale, maggiori responsabili Idee contrastanti:; GB: arrestare e impiccare senza processo; USA: contrari ad esecuzioni sommarie; RUSSIA: favorevoli a processo, solo x determinare grado di responsabilità. Rappresentante del presidente americano, Robert Jackson: creare tribunale internazionale -> legittimità = garanzia processuale. Giudicare: crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini contro la pace. Contestazione: ultime due categorie di nuova creazione -> patto Briand-Kellog (1928): eliminare guerra come strumento politica internazionale. Gli uomini commettono i crimini internazionali e devono risponderne.

Giustizia dei vincitori? Errato prenderli come precedente. Giustizia fatta solo per alcuni crimini. Per la prima volta processati i massimi responsabili statali nel rispetto delle garanzie processuali. I capi: perdono immunità assoluta. I subordinati: non possono farla franca argomentando di aver eseguito gli ordini. I funzionari tedeschi avevano registrato per iscritto tutti gli ordini sui crimini commessi. Hans Kelsen: tribunale deve essere composto da giudici di paesi neutrali Robert Badinter (ministro francese): Norimberga rispetta diritti a un giusto processo, afferma principi giuridici nuovi, tutela valori universali.

I tribunali delle Nazioni Unite per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda Atrocità durante il conflitto in ex Jugoslavia, soprattutto sul territorio della Bosnia Erzegovina: commissione d’inchiesta del consiglio di sicurezza delle NU -> segretario generale istituisce tribunale speciale (1993). 1994 - creazione altro tribunale a seguito del genocidio e la guerra civile in Ruanda. I due tribunali devono essere collegati: il procuratore e la camera d’appello organi comuni. Creazione organi giurisdizionali penali: non è competenza del consiglio di sicurezza -> questione sottoposta alla camera d’appello: la camera di prima istanza ha escluso di poter affrontare il quesito; la camera d’appello: principio della competenza sulla competenza: legittimità secondo art 41 carta ONU: il consiglio di sicurezza può decidere quali misure adottare per dare effetto alle sue decisioni; misura per reagire a minaccia della pace e sicurezza. L’assemblea generale approva annualmente il bilancio dei tribunali.

Sede e composizione. Tribunale per l’ex Jugoslavia: sede a L’Aja (Olanda). Tribunale per il Ruanda: Arusha (Tanzania). Giudici: numero determinato cresciuto nel tempo. Due sezioni: primo grado e d’appello. Formazioni giudicanti sono dette camere. Eletti dall’assemblea generale secondo distribuzione geografica e alta moralità. Una lista di giudici (ad litem) possono integrare: status giuridico diverso, funzioni collegate al caso. Procuratore: eletto dal consiglio di sicurezza. Dirige le inchieste. Il primo è stato Goldstone (giudice corte suprema del sudafrica), succeduta il giudice canadese Arbour, dal 1999 il magistrato elvetico Carla Del Ponte. Procuratore: dal 2003 il Ruanda ne ha uno autonomo, il magistrato del Gambia Jallow. Cancelleria: segretariato e amministrazione dei Tribunali.

Competenza. Tribunale per l’ex Jugoslavia: individui di qualsiasi nazionalità che hanno commesso su quel territorio dal 1991 infrazioni gravi alle convenzioni di Ginevra del 1949, di leggi e consuetudini della guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Esclude persone giuridiche. Tribunale per il Ruanda: crimini di guerra nei conflitti interni, crimini contro l’umanità e genocidio commessi nel 1994 in Ruanda o da ruandesi nei territori confinanti.

La procedura. Alta tecnologia. Processo in 3 lingue: inglese, francese e lingua dell’imputato. Indagini svolte sotto direzione dei procuratore capo, condotte da investigatori dei tribunali con la cooperazione delle autorità nazionali e internazionali. La procura redige l’atto d’accusa che contiene generalità, fatti e qualificazione. L’atto viene presentato al giudice della conferma (o dell’esame) che valuta con un fascicolo contenente gli atti d’indagine a sostegno dell’accusa. L’ udienza è a porte chiuse e non prevede contraddittorio. Il giudice emana le ordinanze del caso (es. mandati di cattura) indirizzati allo stato nel cui territorio si trova l’accusato. Trasmessi alle autorità competenti per darne attuazione. Accusato arrestato -> fase predibattimentale: l’accusa comunica alla difesa gli elementi d’accusa per preparare la difesa. Fase del dibattimento: l’accusa presenta le prove a carico. Poi tocca alla difesa presentare le prove o chiedere subito l’infondatezza per la presunzione di innocenza. Prova testimoniale: cross-examination. Caso Milosevic: poveri contadini che testimoniano tremanti; il presidente serbo si difende e mette in difficoltà i testimoni. Il rappresentante speciale europeo Ashdown gli ricorda di averlo avvertito portandogli un ultimatum che se avesse continuato si sarebbero rivisti a l’Aja e Milosevic accusa il colpo.

Fase della decisione: possono prenderla a maggioranza. Devono sempre motivare. I giudici devono agire con prudentia. Non bisogna addossare responsabilità più ampie. Bisogna tenere presenti le vittime (partecipano solo come testimoni e non possono rivendicare diritto di parola o di risarcimento).

Le pene e la loro esecuzione. Non previsioni specifiche. Le camere dovevano tenere conto delle pene comminate dai tribunali di quei paesi  Difficoltà perché prevista la pena di morte => rinvio alla prassi nazionale meramente indicativo. Pene: dall’ergastolo alla detenzione da 3 a 46 anni. Cooperazioni stati per esecuzione sentenze. I tribunali hanno un carcere per la detenzione cautelare. Dopo la condanna devono essere trasferiti in uno degli stati membri che abbia manifestato disponibilità. La detenzione è determinata dalla legge nazionale del paese in cui bisogna scontare la pena. I tribunali si riservano di poter riprendere il detenuto se le condizioni o la durata non sono soddisfacenti. Il tribunale aveva trasferito in Italia Jelisic, condannato a 40 anni per genocidio e crimini contro l’umanità. La corte di cassazione italiana, su ricorso ha ridotto a 30 anni. I tribunali hanno aperto la via alla creazione di una corte penale internazionale; I fase: lotta per l’esistenza; II fase: razionalizzazione e selezione dell’impegno processuale; III fase: concentrarsi su imputati più importanti. Già processate oltre una quarantina di persone. Sconfitta più bruciante: latitanza di Karadzic (leader dei serbi di bosnia) e del generale Mladic. I tribunali ad hoc cercano di avviarsi verso la chiusura. Nel 2002 Jorda (pres. Trib. Ex Jugoslavia): mandato di redigere progetto per riattribuzione di alcuni procedimenti pendenti ai giudici nazionali. Nel 2003 istituito in Bosnia un tribunale per giudicare crimini del conflitto in ex Jugoslavia. Potrà concludere attività entro 2010.

I tribunali di Norimberga e di Tokyo e quelli delle Nazioni Unite a confronto Tribunali di Norimberga e Tokyo: più efficaci ma più rudimentali. Extra ordinem ed ex post facto. Competenza parziale. Tribunali delle NU: più avanti in termini di garanzia. Grande indipendenza e imparzialità. Non viziato dall’accusa di rappresentare la giustizia dei vincitori. Assenza poteri di polizia. Affidamento sulla cooperazione degli Stati. Difficoltà di accesso alle zone di guerra (es. guerra in Bosnia). -> indagini a grande distanza di tempo: attività di medicina legale di stampo archeologico. Alti costi e lentezza procedimenti. Diritti della difesa non abbastanza garantiti per la difficoltà di svolgere indagini a favore di individui accusati di crimini internazionali in un contesto postbellico. Scarsa capacità di fornire protezione a vittime e testimoni. Incapacità di fare giustizia a 360° (in occasione della guerra del Kosovo, archiviate velocemente notizie sui bombardamenti da parte della NATO sulla Jugoslavia). I tribunali dell’ONU hanno sedi troppo distanti: ma questo rafforza l’indipendenza.

Esperimenti di giustizia penale internazionale Conciliare intervento comunità internazionale ed esigenza di avvicinare processi alle popolazioni. Istituite la Corte speciale per la Sierra Leone (per i crimini commessi durante la guerra civile) e le sezioni specializzate per i crimini internazionali in Kosovo (scontri etnici) e a Timor Est (collegati al conflitto). Le camere speciali per la Cambogia dovrebbero giudicare i responsabili del genocidio del regime dei Khmer rossi; il governo non è pienamente convinto. Questi organi hanno composizione mista : giudici nazionali e internazionali. L’attività si svolge nel territorio in cui sono stati commessi i crimini. Hanno giurisdizione sia su crimini internazionali che interni degli stati per i quali sono stati istituiti. Efficacia: prossimità ai luoghi dei crimini

Imparzialità: giudici internazionali

Fondamentale la cooperazione dello stato interessato o delle autorità che controllano il territorio. Mancanza di un reale sostegno essendo lontani dai centri di potere internazionali. Opportuno che fossero collegati o sottoposti al controllo della Corte penale internazionale.

Il tribunale speciale iracheno Il consiglio provvisorio iracheno aveva approvato l’istituzione di un Tribunale speciale per giudicare i responsabili dei crimini commessi durante il regime di Saddam Hussein. Nel 2004 davanti al tribunale è comparso Saddam: vari crimini di guerra e contro l’umanità. In applicazione della legge irachena può applicare la pena di morte. È composto da giudici di nazionalità irachena e applica il diritto iracheno. Presidente dell’ American society of International law: dovrebbero partecipare almeno un giudice iraniano e uno kuwaitiano (coinvolgere vittime della violenza). -> Un tribunale composto da vittime non presenterebbe imparzialità. Un dato positivo sarebbe una partecipazione più ampia della comunità internazionale.

Il futuro della giustizia penale internazionale La corte penale internazionale come pungolo per gli Stati Prime esperienze: processati a livello internazionale solo i leader; lasciati alle autorità nazionali i processi per gli esecutori materiali e i responsabili di livello intermedio. Trattato di Versailles: punizione imperatore davanti al tribunale internazionale. Tribunali di Norimberga e Tokyo: maggiori responsabili. Tribunale per ex Jugoslavia e Ruanda: possibilità di procedere nei confronti di chiunque. Grande quantità di procedimenti. Rischio di bloccare attività dei tribunali. -> il procuratore ha limitato gli atti d’accusa ai responsabili più alti e ritirato alcuni atti d’accusa. Concentrarsi sui processi più importanti per poter ultimare la propria attività entro il 2010. 2004- il tribunale per l’ex Jugoslavia ha modificato il proprio regolamento attribuendo al Bureau (organo con il presidente) il potere di respingere un atto d’accusa. La giustizia nazionale si è messa in moto. In Ruanda più tempestiva. In ex Jugoslavia il Tribunale stesso ha chiesto alla Bosnia Erzegovina di riappropriarsi della sua giurisdizione penale nei confronti dei responsabili dei crimini commessi in Bosnia dal 1991 (istituita la War Crimes Chamber per la Bosnia Erzegovina). Con la Corte penale internazionale, il ruolo del giudice è diverso dalle esperienze precedenti: a metà strada tra Norimberga e i Tribunali ad hoc. Non era sufficiente processare a livello internazionale solo i leader ma nemmeno ragionevole pensare di realizzare un meccanismo internazionale per processare tutti i responsabili di crimini internazionali. Poiché l’ossatura fondamentale è costituita dagli stati, spetta ad essi il compito di prevenire e reprimere anche le violazioni più gravi del diritto internazionale. Necessario che siamo processati anche i soldati e i piccoli criminali. Deve fungere da pungolo per gli stati. Alle autorità nazionali spetta il compito di reprimere le violazioni. Modifica solo sotto il profilo dei valori tutelati. Sotto il profilo pratico, degli strumenti di attuazione dei valori tutelati dall’ordinamento internazionale, non vi è stata rivoluzione. Rimane prerogativa degli stati: solo nell’ipotesi di defaillance del sistema statale la Corte penale internazionale è chiamata ad intervenire. L’intervento adesso pur rimanendo eventuale avviene ad opera di un organo giurisdizionale non costituito ex post facto né ad hoc, con maggiore imparzialità ed efficacia dissuasiva (maggiore effettività della prevenzione generale).

L’istituzionalizzazione della giustizia penale internazionale Fine allo spirito di creazione di organi internazionali sempre costituiti in fretta e furia sulla base di esigenze storiche. Dovevano sostituirsi o affiancarsi a sistemi giudiziari nazionali in crisi. Una delle caratteristiche è stata applicare le norme penali in violazione del principio di legalità.

Con la Corte: meccanismo permanente per salvaguardia diritti umani e del diritto internazionale umanitario utilizzando gli strumenti del diritto penale. Organo giurisdizionale con competenza predeterminata e predefinita.; rimane anche flessibile contenendo elementi di apertura a futuri sviluppi: possibilità di esaminare situazioni relative a stati non parti dello statuto; possibilità che uno stato aderisca con una dichiarazione ad hoc relativa a una determinata situazione. Riscontro nel dibattito sul tema della giustizia internazionale (settembre 2003 presso la sede ONU di NY): stati a favore di utilizzare le strutture della Corte in tutti i casi di crimini internazionali. La corte può diventare punto di riferimento di ogni iniziativa in materia di giustizia penale internazionale, funzione parallela a quella dell’ ONU. Potrebbe diventare l’organizzazione leader nel campo del diritto penale internazionale. Il profilo istituzionale andrebbe rafforzato attribuendo ulteriori competenze: potere di risoluzione dei conflitti positivi di giurisdizione tra gli stati parte, potere di giudicare tutti gli appelli contro le sentenze di primo grado dei tribunali internazionalizzati, potere di decidere sulle eccezioni pregiudiziali quali le decisioni sul difetto di giurisdizione. Gettare le basi per un reale sistema di giustizia internazionale penale; possibilità di allargare la competenza ai crimini di terrorismo internazionale.

Politica e giustizia: la corte e le grandi potenze Molte speranze della comunità internazionale. Rischio di tradire queste speranze. La corte ha anche molti nemici. Ci sono stati che non vogliono entrare a far parte per il suo carattere di controllo della genuinità e dell’adeguatezza. Gli Stati Uniti d’America non vogliono ratificare lo statuto di Roma e prendono iniziative per impedire alla corte di esercitare la sua giurisdizione nei confronti di cittadini americani. Premessa che è illegittimo che la corte eserciti la sua competenza su cittadini di stati che non hanno aderito allo statuto. Non esiste nell’ordinamento internazionale una riserva di giurisdizione in favore dello stato di nazionalità del presunto autore di un reato; non esiste per i reati di diritto comune quindi ancora meno fondata per i crimini internazionali, che toccano valori universali. Problematico accettare che possa valere solo per pubblici funzionari; il suo effetto non potrebbe essere di determinare una giurisdizione esclusiva per lo stato nazionale ma soltanto una priorità nell’esercizio della giurisdizione. Se lo stato non procede adeguatamente non si esclude l’intervento di giudici di altri stati o della corte penale. Gli stati uniti hanno sfruttato l’art 16 dello statuto con consente di sospendere i procedimenti per un anno; hanno convinto il Consiglio di Sicurezza a sospendere a priori i poteri della corte a procedere in relazione a casi in cui è coinvolto personale americano impegnato in missioni di pace. Poi hanno tentato di concludere con il più alto numero di stati parte allo statuto, accordi che garantiscono ai cittadini americani l’esenzione dalla giurisdizione della corte. Cercano di inibire il meccanismo di attribuzione dei procedimenti alla corte sottraendo allo stato sul cui territorio sono commessi i crimini, la possibilità di trasferire alla corte i cittadini americani. Lo stato può processare direttamente o consegnarli alle autorità americane. La corte è un meccanismo di sorveglianza sull’operato degli stati nella repressione dei crimini internazionali. Se uno stato contraente che ha la possibilità di processare un imputato, lo trasferisce agli Stati Uniti, vìola gli obiettivi del trattato istitutivo adottando un comportamento che contraddice lo scopo dello statuto. I criteri di attribuzione della competenza sono la nazionalità o il territorio. Un cittadino statunitense non potrebbe essere giudicato dalla corte per crimini commessi sul suolo americano né sul territorio di uno stato non parte dello statuto. Ma potrebbe essere processato dalla cpi se il crimine fosse commesso nel territorio di uno stato parte. Gli stati europei hanno partecipato attivamente allo statuto e lo hanno ratificato. Il confronto politico europa – stati uniti si svolge anche su questo piano. Altri stati importanti si stanno tenendo fuori: Russia, Cina, India, Pakistan e gran parte del mondo arabo. Interessanti sviluppi. Occorrerebbe introdurre qualche elemento di apertura nei confronti delle istanze degli altri stati; ad esempio una norma che garantisce al personale impegnato in operazioni di mantenimento della pace un’ampia immunità; prevedere di procedere contro organi di vertice degli stati solo se vi sia una decisione convergente della pre-trial chamber e del consiglio di sicurezza.

Tirando le somme

Su alcuni punti gli stati sono d’accordo: valori universali, inderogabili. I valori più importanti di ogni ordinamento vengono tutelati con norme che impongono il processo, l’accertamento della responsabilità individuale e la punizione dei responsabili. Alcuni effetti: -

Fornita una tutela rafforzata per un nocciolo duro di valori condivisi indiscutibili (prendono corpo le norme di jus cogens)

-

Partecipazione alla comunità internazionale implica la condivisione di quei valori fondamentali tutelati attraverso le norme sui crimini internazionali

-

I crimini internazionali sono gravissime violazioni del diritto internazionale che comportano la responsabilità penale individuale

-

Non vi può essere impunità per crimini internazionali

-

Il fatto di rivestire funzioni ufficiali o obbedire ad ordini superiori non esime da responsabilità

-

I superiori rispondono anche delle azioni dei subordinati (command responsibility)

Anche gli stati rimasti fuori non si oppongono all’esistenza di organi di giustizia penale internazionale ma contestano l’eccessiva autonomia. Divergenze sull’ampiezza dei poteri. Spetta alla Corte ridurre le divergenze e diffidenze agendo in maniera tempestiva, indipendente e imparziale.

La Corte penale internazionale L’istituzione della Corte XXI secolo: istituzionalizzazione del sistema di giustizia penale internazionale. Creazione della Corte penale internazionale. Competenza per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, contro la pace e genocidio. Per i crimini contro la pace solo in linea di principio: vincolato a una definizione soddisfacente in seno all’Assemblea degli stati parte. Esclusi terrorismo, tortura e i c.d. crimini transnazionali. Può giudicare solo persone fisiche che hanno commesso crimini internazionali purchè abbiano nazionalità di uno stato parte al trattato istitutivo o il crimine sia commesso sul territorio di uno stato parte. Eccezioni: stato non parte che presta il suo consenso sulla base di una dichiarazione ad hoc oppure se il Consiglio di sicurezza chiede alla Corte di intervenire. Non è di attivazioni immediata (principio di complementarietà): interviene solo se gli Stati non abbiano la capacità o la volontà di procedere. Reazione all’inattività.

L’ adozione dello Statuto di Roma 17 luglio 1998, Roma: dopo 5 settimana di negoziati, la Conferenza diplomatica convocata dall’Onu adottò lo Statuto della Corte penale internazionale. È una corte permanente per giudicare i responsabili dei crimini internazionali. Il trattato di Roma è entrato in vigore il 1 luglio 2002 dopo la sessantesima ratifica. Nel 2004 più di 90 stati fanno parte del sistema della corte penale internazionale. Nonostante l’assenza di stati importanti, sembra avviata ad operare. Febbraio 2003: eletti i 18 giudici della corte; hanno prestato giuramento ed eletto il presidente e i due vicepresidenti. È stato eletto il primo procuratore della Corte (un ex magistrato argentino, già pubblico ministero nel proprio paese). In estate è stato eletto il cancelliere della corte.

I tratti fondamentali dello Statuto

Solo gli stati che fanno parte del trattato assumono gli obblighi da esso derivanti. L’adesione massiccia mostra la volontà degli stati di sostenere i principi fondamentali dello statuto che assume il ruolo di codificazione di norme consuetudinarie. I principi consuetudinari si possono riassumere così: 1) Violazioni gravissime del diritto internazionale danno luogo alla responsabilità penale individuale dei responsabili 2) Obbligo agli stati di prevenire e reprimere violazioni o collaborare alla repressione 3) Delineati gli elementi essenziali dei crimini internazionali 4) Il fatto di agire come organo dello stato non esime dalla responsabilità penale 5) L’obbedienza agli ordini del superiore gerarchico non esenta da responsabilità penale 6) Estensione al processo internazionale delle garanzie giurisdizionali e della piena tutela dei diritti di difesa per crimini internazionali Chi processare e per quali crimini? C’è chi suggeriva alla Corte un’ampia competenza che includesse anche il traffico di droga e armi, il terrorismo, il mercenarismo. Dall’altra c’è chi suggerisce di restringere ai crimini più gravi. Per alcuni paesi era impensabile che la corte potesse processare cittadini di uno stato che non avesse aderito al sistema; altri stati sostenevano che non vi è un diritto esclusivo dello stato di processare i propri cittadini, anzi la priorità è dello stato in cui è stato commesso il crimine. Alcuni stati avevano una posizione ancora più estrema: i crimini internazionali comportano l’istituzione di procedimenti in qualsiasi stato (principio di universalità). Prevale la soluzione di compromesso: la corte ha giurisdizione sulle persone fisiche purchè lo stato di nazionalità o lo stato territoriale siano parti dello statuto. Non esiste un diritto esclusivo dello stato nazionale. Lunghe discussioni sull’inclusione dell’aggressione; non si è trovato un accordo chiaro e si rinvia la definizione al negoziato in seno all’Assemblea degli stati parte. Problematico il ruolo da riconoscere al Consiglio di sicurezza delle NU che qualifica una data situazione come aggressione e interviene. Questione difficile: che deve iniziare il procedimento penale internazionale. Secondo alcuni stati solo il Consiglio di sicurezza. L’attribuzione al procuratore di un’autonoma iniziativa lo avrebbe dotato di un potere suscettibile di abuso. Rischio di apertura di procedimenti privi di fondamento e oggetto di strumentalizzazioni politiche che avrebbero messo a rischio la pacifica convivenza internazionale. Si contrapponeva chi riteneva di affidare solo al Consiglio di sicurezza: un organo politico si sarebbe assunto il compito di prospettare valutazioni che attenevano l’individuazione di fattispecie criminose. Inoltre l’efficacia della Corte è molto limitata poiché sottoposta alla possibilità del diritto di veto. Le decisioni di merito del Consiglio di Sicurezza devono essere adottate con una maggioranza di 9 voti su 15 con la non opposizione di membri permanenti. Tale potere non poteva essere incondizionato: previsti alcuni contrappesi al potere del procuratore di avviare indagini.

L’attivazione della corte Tre modalità: -

Potere a tutti gli stati parte dello statuto di chiedere alla Corte di indagare su ipotesi nelle quali vi possa essere stata la commissione di crimini

-

Il Consiglio di sicurezza può richiedere alla Corte di indagare su una situazione

-

Il procuratore della Corte può aprire procedimenti di propria iniziativa

I crimini attribuiti sono di solito commessi da individui-organi (persone che ricoprono cariche pubbliche) che possono operare a tutti i livelli e tali crimini sono normalmente perpetrati nel quadro di situazioni di crisi. Nel caso della Corte, l’attribuzione ad un organo sottratto ad ogni controllo politico avrebbe potuto presentare l’inconveniente che l’apertura di indagini finisse per aggravare le situazioni in conflitto. Si è deciso di assegnare al procuratore il potere

subordinandolo a un controllo giurisdizionale da parte della Camera preliminare (3 giudici); dovrà convincere la Camera preliminare che merita l’intervento della Corte. Sistema di controllo giurisdizionale e non politico. Meccanismo temperato: salvaguardare le attribuzioni del Consiglio di Sicurezza. Subordinata al fatto che nessuno stato voglia esercitare la propria giurisdizione e al riconoscimento del potere al Consiglio di disporre la sospensione dei procedimenti a qualsiasi stadio. Il procuratore deve notificare a tutti gli stati l’intenzione di aprire le indagini con riferimento a una situazione nella quale sarebbero stati commessi crimini rientranti nella giurisdizione della Corte. Obbligo di portare a conoscenza della comunità la situazione sulla quale ritiene di aprire le indagini; successivamente potrà procedere con le indagini. Lo statuto contiene elementi di flessibilità che consentono di utilizzare le strutture approntate anche per situazioni che non ricadrebbero nella competenza della Corte. Il potere del Consiglio di attivare la giurisdizione della Corte potrebbe rafforzare i meccanismi di repressione dei crimini.

L’ammissibilità del caso Lo statuto richiede che vada previamente valutata l’ammissibilità del caso. La camera preliminare accerta che il caso non sia già oggetto di procedimento. I giudici devono valutare se il procedimento nazionale non sia stato aperto solo per sottrarre la persona al processo davanti alla Corte, quanto tempo sia passato dall’apertura e che tipo di misure siano state adottate dalle autorità nazionali. La camera preliminare esclude la competenza della Corte quando la persona sia già stata giudicata per lo stesso fatto o ritenga che il caso non sia sufficientemente grave. La corte è vincolata dall’esistenza di un giudicato statale con due eccezioni: procedimenti nazionali esperiti per proteggere l’accusato e il caso in cui al contrario non sono stati rispettati i diritti della difesa. Se la Camera preliminare ritiene che le condizioni di ammissibilità sono soddisfatte, il procedimento internazionale può proseguire.

Gli attori del processo internazionale Struttura triadica: due parti si confrontano davanti a un giudice. Anche le vittime hanno facoltà processuali per il riconoscimento dei propri diritti. Processo accusatorio: nasce dall’accusa privata. Contrapposizione di due contendenti davanti a un giudice. La fase delle indagini rimane al di fuori del procedimento: la polizia indaga. Il prosecutor (una specie di avvocato dell’accusa) decide se portare le accuse davanti a una giuria, alla quale saranno presentate in aula, nel corso del dibattimento, le prove a carico dell’imputato. L’imputato è presunto innocente e libero durante il processo (eventualmente a seguito di una cauzione). La giuria potrà dichiararlo colpevole se riterrà la sua colpevolezza dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. L’accusato può non fare nulla ma nel sistema processuale anglo-americano la difesa deve svolgere indagini, individuare testimoni e così via. Carattere orale, ampio spazio alla testimonianza come mezzo di prova, verdetto non motivato. Processo inquisitorio: indagine nelle mani di un magistrato (giudice istruttore) che raccoglie le prove in modo indipendente e imparziale sia contro che a favore dell’accusato, interroga i testimoni. Le dichiarazioni rese al giudice nel segreto, sono tradotte in verbali che costituiscono prove. Il fascicolo viene trasmesso ad un collegio di altri giudici che dovrà pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato. Il dibattimento serve a verificare che il fascicolo non contenga difetti. I testimoni sono sentiti in aula, in pubblico, per accertare se confermano le deposizioni rese al giudice istruttore. Sul fascicolo i giudici formano il loro convincimento. L’imputato è in detenzione. È considerato portatore di un dato storico certo che gli va strappato.

Il processo penale internazionale ha accolto elementi di derivazione inquisitoria. Il procuratore deve istruire anche a favore dell’imputato e può essere ricusato dalla difesa. Possibilità di acquisire prove prima dell’apertura del dibattimento, poi introdotte a dibattimento sottoforma di verbali di udienza. Ruolo più attivo per i giudici: obbligo di ricercare la verità, chiedere acquisizione di certi elementi di prova, chiamare a deporre certi testimoni. Principi: contraddittorio, oralità, pubblicità, massimo rispetto per i diritti degli imputati. Il procuratore eletto dall’Assemblea rappresenta la pubblica accusa e dirige l’ufficio della procura. Non è necessario che sia sempre lui a presentarsi in udienza; vi sono anche viceprocuratori e altri sostituti. Il coordinamento e la raccolta delle prove devono essere svolti da personale della Corte (funzionari internazionali della procura che hanno formazione investigativa e il compito di raccogliere le prove). Direzione delle indagini al procuratore assistito da un capo delle investigazioni; coordina i funzionari che si occupano delle investigazioni. La difesa è fondamentale. Può essere articolata in vari modi: diritto dell’imputato a difendersi da sé oppure ad essere difeso da un avvocato a sua scelta o beneficiare di un difensore d’ufficio. Organi giudicanti suddivisi in 3 sezioni: la sezione preliminare ( Pre-trial section) fino alla fase dei rinvio a giudizio; la sezione del processo (Trial section) o del dibattimento davanti alla quale si svolge il processo di primo grado; la sezione d’appello (Appeal section) davanti a cui si svolge l’eventuale appello. La vittima gode di uno statuto più rafforzato; non corrisponde a quello della parte civile presente in alcuni sistemi processuali nazionali.

Lo svolgimento del procedimento Indagini. Necessaria cooperazione tra organi internazionali e autorità nazionali. Autorità di diversi paesi coinvolte: testimoni possono essersi rifugiati in altri stati, risorse di intelligence, adeguata protezione testimoni. L’esecuzione del mandato di arresto spetta alle autorità nazionali. Una volta raccolte le prove e che la Procura ritenga sufficienti gli elementi, viene stilato l’atto d’accusa che contiene una sintesi dei fatti. Gli elementi per la prova dei fatti contestati sono raccolti in un fascicolo allegato contenente ogni documento a sostegno dell’atto di accusa, portato davanti alla Camera preliminare per l’udienza di conferma che si svolge in contraddittorio tra le parti. La Camera preliminare decide se ci sono elementi sufficienti per passare alla fase del giudizio. Criterio di valutazione: esistenza di prove sufficienti. È sufficiente un principio di prova e non un’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Udienza di conferma: l’imputato può optare per l’ammissione di colpevolezza (passaggio dalla fase predibattimentale alla determinazione della pena, saltando il dibattimento). Non vi è in questo caso un vero e proprio diritto ad ottenere un beneficio ma l’imputato con l’ammissione ottiene qualche beneficio.

Giudizio. Dopo conferma atto d’accusa -> fase del giudizio: l’accusa porta le prove della colpevolezza, la difesa controbatte e il giudice si pronuncia. Prima del dibattimento la Procura comunica all’accusato tutti gli elementi a carico in modo che possa preparare la propria difesa. Dichiarazioni introduttive: opening statements. L’onere della prova grava sulla Procura: è proibita ogni inversione dell’onere. Anche la difesa rende il suo opening statement e può fare le proprie dichiarazioni sia all’inizio del dibattimento sia alla fine. Le parti sono il motore del dibattimento. I giudici hanno un potere di intervento non indifferente. Le parti presentano le loro conclusioni e i giudici devono determinarsi. Criterio: prova al di là del ragionevole dubbio. Il giudice deve razionalmente poter escludere che i fatti siano andati in maniera diversa da come ricostruiti dall’accusa. Se ritiene che vi sia una ragionevole possibilità che la sequenza sia stata differente deve assolvere l’imputato. Compito non assegnato ad una giuria ma ai giudici della Camera di prima istanza.

Determinazione della pena. È rimessa ai giudici. Scissione tra accertamento della responsabilità e determinazione della pena: più tutelate le esigenze della difesa. Nei sistemi in cui avvengono nella stessa fase si costringe la difesa ad argomentare in subordine dando per scontato che sarà condannato. Una tale strategia di presentazione delle circostanze attenuanti rischia di indebolire la richiesta di assoluzione.

Pena: pena detentiva fino ad un massimo di 30 anni o l’ergastolo per i crimini più gravi e la possibilità che la Corte proceda per il risarcimento dei danni. Rigettata l’idea di dare indicazioni sulle pene. Durante la conferenza diplomatica gli stati si sono scontrati sulla questione del tipo di pena applicabile. Alcuni volevano l’esclusione della pena di morte. Temevano che nei loro sistemi nazionali non avrebbero potuto applicarla. Compromesso: l’esclusione della pena di morte dal sistema della Corte non ha influenza sul diritto nazionale. La giurisprudenza provvederà ad elaborare criteri precisi, una sorte di griglia delle sanzioni previste. La disparità di trattamento sanzionatorio dei Tribunali delle NU fa sorgere dubbi sulla possibilità di riscontrare una razionalità nel sistema.

Impugnazioni. Due tipi: appello e revisione. Appello: strumento ordinario nei confronti della sentenza di primo grado per rimediare ad errori di fatto o di diritto. Revisione: strumento di impugnazione straordinario da usare in ipotesi eccezionali: per ribaltare una sentenza definitiva passata in giudicato solo se sono emersi fatti nuovi non conoscibili al momento del processo; oppure nel caso in cui la sentenza definitiva abbia dato luogo a un mascarriage of justice (diniego di giustizia). Si può fare appello contro il verdetto o contro la sentenza. Scissione tra l’affermazione di colpevolezza e la determinazione della pena. Diritto d’appello: fa parte delle garanzie fondamentali. Prima dei tribunali ad hoc era dibattuta l’opportunità di prevedere un secondo grado di giudizio. Più discussa l’opportunità di attribuire un potere analogo all’accusa. Nel sistema di common law il giudizio di primo grado è definitivo e non c’è appello contro l’accertamento dei fatti operato dalla giuria. Nel sistema della Corte maggior potere d’impugnazione al procuratore; il giudizio d’appello è giudizio di secondo grado.

Il principio di complementarietà La corte può intervenire solo quando nessuno stato abbia manifestato la volontà di procedere o non sia in grado in relazione a situazioni di crimini internazionali. È una novità. I tribunali per l’ex jugoslavia e per il ruanda sono dotati di supremazia di giurisdizione rispetto ai giudici nazionali e possono avocare a sé ogni procedimento nazionale. Alla Conferenza di Roma gli stati hanno voluto il principio di complementarietà. Rafforzamento dell’obbligo degli stati di portare in giudizio i responsabili e limitazione della giurisdizione della Corte alle ipotesi più gravi. Corte: organo di controllo che deve vigilare a che gli stati non si sottraggano all’obbligo di reprimere le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritto umani. Ruolo sussidiario: non meno importante ma incentivo per gli stati. Principio di complementarietà: - effetto di porre gli stati sotto il controllo della Corte caso per caso; gli organi vigileranno affinchè le autorità nazionali procedano in modo indipendente e imparziale -

Impone indirettamente agli stati di adeguare il proprio ordinamento alle esigenze di repressione dei crimini internazionali

Il principio vale sia rispetto agli stati membri sia nei confronti degli stati terzi. Possibile che uno stato terzo chieda di esercitare la giurisdizione in relazione a un dato crimine perché commesso da un suo cittadino o nel suo territorio. La

corte dovrà svolgere un giudizio relativo all’idoneità del sistema nazionale. Gli stati non parte sono sottratti agli obblighi di cooperazione. Se uno stato non parte, arrestato l’imputato, finisce per non processarlo, la Corte avrà pochi strumenti per reagire. La corte potrebbe interpretare restrittivamente il trattato e pronunciarsi contro il trasferimento ad uno stato non parte oppure stipulare un accordo con lo stato terzo che prevede l’obbligo di consegnare l’accusato alla Corte qualora essa lo decide.

Related Documents