ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA All’Ill.mo Sig. Procuratore Della Repubblica ESPOSTO La sottoscritta Dott.ssa Caroli Adele, espone alla S.V. Ill.ma quanto segue. Nelle consultazioni elettorali amministrative svoltesi nelle date del 13 e 14 aprile 2008 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pescara, l’esponente si presentava come candidata alla carica di consigliere comunale nella lista del PDL - Il Popolo delle Libertà. Esaurite le operazioni di scrutinio, in base ai voti di preferenza assegnati, sono stati proclamati eletti nelle liste del PDL alla carica di consigliere i seguenti candidati in ordine di proclamazione: (1) Testa Guerino, (2) Verì Nicoletta, (3) Pagano Nazario, (4) Antonelli Marcello, (5) Renzetti Roberto, (6) Sospiri Lorenzo, (7) Cerolini Forlini Guido, (8) Catone Giampiero, (9) Pastore Andrea. La scrivente, in virtù dei voti conseguiti, risultava non eletta alla carica de quo per un distacco di 225 voti di preferenza rispetto all’ultimo dei designati. In seguito ed all’esito di lunghe, serie, accurate e capillari verifiche effettuate presso i propri elettori, l’esponente giungeva alla conclusione che lo svolgimento delle operazioni elettorali, nel loro complesso, dallo scrutinio dei voti, all’assegnazione delle preferenze, nonché alla dichiarazione delle schede bianche e/o nulle, fosse stato viziato da numerose illegittimità, anomalie ed errori per violazione e falsa applicazione della normativa che presiede l’espletamento delle procedure elettorali. Oltre alle summenzionate ricerche effettuate dall’esponente con l’ausilio del proprio staff operativo presso i propri elettori, in virtù di quanto riferito dai rappresentanti di lista, nonché di ciò che risultava dal verbale di proclamazione degli eletti, era stato possibile accertare che lo scrutinio per le votazioni elettorali si era svolto con modalità estremamente frettolose tant’è che i dati riportati nei singoli verbali di varie sezioni avevano dato luogo a necessità di rettifica poiché errati, incongrui e contraddittori, per stessa ammissione dell’Ufficio Centrale Elettorale. La medesima esponente aveva avuto occasione di constatare personalmente lo scorretto modo di procedere allo spoglio dei voti in varie sedi visitate durante le operazioni svoltesi dopo la chiusura dei seggi. In seguito a tutto ciò sin qui succintamente riferito, in data 10 giugno 2008, la sottoscritta Adele Caroli, depositava ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione distaccata di Pescara, contro gli eletti Pastore Andrea, Catone Giampiero, Cerolini Forlini Guido, Cellini Massimo, e nei confronti del Comune di Pescara in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenere la riforma del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale (Doc. n° 1). Con sentenza depositata in cancelleria il 25 luglio 2008, l’On.le Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, disponeva inoltre”…l’acquisizione delle schede elettorali delle sezioni specificate alle pagg. 7/8 del ricorso…per verificare…gli errori, per confusione dei nomi, di attribuzione del voto tra i seguenti candidati: Caroli Adele, Catone Giampiero, Cerolini Forlini Guido e Cellini Massimo … le schede nulle riferite alla ricorrente Caroli Adele” (Doc. n° 2). In seguito alle operazioni di verifica ordinate dal TAR Abruzzo che hanno interessato complessivamente n° 120 sezioni su n°170 totali, l’esponente si vedeva riconosciuta l’attribuzione, in aggiunta ai 233 voti che costituivano il personale risultato elettorale, di un esiguo numero di ulteriori preferenze tuttavia inspiegabilmente non assegnate a fine elezioni.
Ma questa circostanza appare ad oggi del tutto irrisoria rispetto alla gravità dei fatti che la sottoscritta ha avuto modo di riscontrare con l’assistenza del proprio legale di fiducia, Avv. Fernando Fiori, durante l’apertura delle schede, e che sono le ragioni che spingono la stessa a rivolgersi alla S.V. Ill.ma per riferire con la maggior chiarezza possibile tali numerose illegittimità, anomalie ed irregolarità, in palese violazione della complessa e minuziosa normativa di settore (Vedi fra le altre T.U. n°570/1960; D.P.R. n°132/1993; L. n°29/1948; D.P.R. n°361/1957). La sottoscritta, che con onestà ed autentica passione ha intrapreso la carriera politica, non può non sottolineare il ruolo di salvaguardia e garanzia della legalità, trasparenza e correttezza della funzione elettorale, quale inviolabile diritto-dovere del cittadino al rispetto della propria volontà di esprimersi politicamente, nonché indefettibile dovere dello Stato. Ci si consenta l’ardire di richiamare l’attenzione della S.V. Ill.ma su alcune fra le più note ed emblematiche disposizioni in materia, soprattutto per ciò che interessa quanto personalmente osservato di assolutamente contrario ai dettati normativi. E’ fatto notorio che le schede elettorali, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell’Interno stampate su carta speciale dal Poligrafico dello Stato che ha sede in 100 città italiane e recapitate direttamente da queste ultime ai seggi elettorali. Così come è sovente ribadita l’opportunità che nel periodo di tempo occorrente per la stampa delle schede elettorali gli stabilimenti andrebbero sorvegliati dalle forze di P.S. in modo da evitare qualsiasi trafugamento della carta destinata per le schede, nonché di quelle già pronte. Effettuato poi l’impacchettamento per ciascuna sezione, il restante quantitativo deve essere destinato a titolo di scorta ai Comuni ed alla Prefettura nella misura preventivamente stabilita. Le schede assegnate al Comune quale scorta devono essere confezionate in un pacco con chiara ed inequivocabile destinazione, che potrà essere aperto solo in caso di necessità per l’integrazione delle schede di qualche sezione la cui normale dotazione dovesse risultare insufficiente. Di tal chè le schede avanzate o il pacco intatto, qualora non si fosse verificata la necessità di aprirlo, dovrà essere rimesso dopo l’elezione dal Comune alla Prefettura unitamente al bollo della sezione ed alle matite copiative residue. Occorre poi, ovviamente, che per ciascuna sezione sussista la corrispondenza numerica fra il numero degli elettori e le schede scrutinate, nonché fra le varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e di quelle contenenti voti contestati. Sono nulli, fra gli altri, i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia inteso far riconoscere il proprio voto, come ovviamente quelli contenuti in schede che non risultino conformi al tipo originale, o che non rechino la firma o il bollo richiesti. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla formazione del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi, di quello contenente le schede deteriorate, e di quello contenente le schede corrispondenti ai voti nulli e bianche. I plichi vengono poi sigillati con apposte le indicazioni sulla sezione, il bollo dell’Ufficio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori. Dopo questa riassuntiva panoramica sulla normativa recante disposizioni per il corretto svolgimento delle procedure elettorali, vorremmo soffermarci altrettanto brevemente sul noto concetto di “broglio elettorale”.
Molti si chiedono se con questa locuzione oramai divenuta di uso comune si voglia alludere ad una categoria di sintesi, oppure ad un contenitore senza fondo. In realtà è un modo come un altro per indicare una delle tante manifestazioni dell’agire penalmente illecito, che va a ferire un settore delicato e costituzionalmente fra i più rilevanti. Sarebbe impossibile dar conto in questa sede dei molteplici modi con i quali esso si manifesta nella realtà concreta, pur tuttavia l’esperienza ha reso possibile in base al funzionamento dei vari sistemi elettorali, non solo italiano, ma anche dei paesi esteri, nei diversi modelli assunti e regolati, di ritagliare e configurare, per così dire, alcune fra le più note “fattispecie sintomatiche”. I brogli elettorali possono così consistere nella “rivotazione” delle schede bianche durante lo spoglio elettorale, oppure nella sostituzione di schede votate regolarmente con altre che arrivano al seggio già compilate, ovvero ancora nel furto di schede elettorali le quali, con la complicità dei membri del seggio, sono compilate all’esterno ed inserite in un secondo momento nelle urne. Ma al di là di queste evidenti ipotesi di illeciti penali, sussistono alcune circostanze, che pur riposando ancora nell’ambito della legalità, tendono a favorire in vari modi il verificarsi di brogli elettorali. Ad esempio l’assenza di scorta nelle fasi di trasporto del materiale elettorale fra uffici comunali e seggio rappresenta un fattore di insicurezza e di potenziale rischio per i furti di schede bianche o già votate ad opera di terzi o degli stessi presidenti di seggio incaricati della consegna, ai quali l’occorrente per le votazioni è preventivamente assegnato dall’ufficio elettorale del comune. Come si ricorderà ai sensi del D.P.R. n°361/1957, come integrato dall’art.12 1° comma della L.n°15/1992, le persone incaricate del trasporto degli atti e dei documenti sono personalmente responsabili del recapito degli stessi, ed è loro vietato qualsiasi stazionamento o tramite non previsti dalle disposizioni di legge. I mezzi di trasporto dovranno essere convenientemente scortati, così come per il successivo transito delle schede valide dall’Ufficio Centrale del Comune alla Prefettura. In proposito poi della vexata quaestio del mancato sbarramento delle schede bianche o nulle, la regola così imporrebbe: è obbligatorio per entrambe le categorie sia la vidimazione nel retro con il bollo della sezione che la controfirma del presidente e di due scrutatori. Si rende opportuno, tuttavia, giunti a questo punto della trattazione, affrontare il tema centrale della vicenda che ha indotto l’esponente a rivolgersi alla S.V. Ill.ma. E per far ciò occorre tornare alle operazioni di verifica delle schede nelle sezioni autorizzate dal TAR in seguito alla pronuncia positiva del ricorso presentato dalla scrivente. Il primo motivo di doglianza consiste in ciò: l’esame delle prime 84 sezioni è avvenuto con modalità tali da impedire all’interessata, e cioè la sottoscritta con l’assistenza del proprio legale di fiducia, di giungere ad una verifica seria e puntuale di tutte le schede visionate. E questo poiché gli addetti dell’Ufficio Elettorale, per velocizzare la procedura e ridurre al minimo il dispendio di tempo, hanno ripartito i compiti fra tre e a volte quattro incaricati. Questa circostanza ha costituito un indubbio ostacolo per il raggiungimento di un sufficiente livello di chiarezza e trasparenza nell’indagine, tanto che nel prosieguo, l’esponente, su propria iniziativa nonché su consiglio del proprio legale, ha preteso di procedere alla verifica “ a due mani “,
riuscendo in tal modo ad identificare diversi elementi di irregolarità ed anomalie che in precedenza non era stato possibile mettere in luce. Possiamo iniziare con il riferire che in generale, in gran parte delle sezioni fra quelle esaminate abbiamo riscontrato l‘esistenza di schede annullate senza alcun plausibile elemento di irregolarità (Cfr. sez. n° 80 – 131 – 134 – 135 – 138 – 141 – 144 – 157), il che vale a dire che le schede realmente nulle erano in numero granché inferiore a quello complessivamente indicato. Al contrario, in molte altre sezioni, sono state rinvenute numerose schede computate fra quelle valide che recavano elementi e segni di incontrovertibile irregolarità, tali da necessitare un loro annullamento: tentativi di cancellazione della croce sul simbolo prescelto, con un secondo sbarramento di un altro simbolo dello schieramento opposto; cancellature evidenti con reiscrizione della preferenza; presenza di croci equidistanti fra due simboli differenti. Inoltre i plichi corrispondenti ad alcune fra le singole sezioni, in luogo di pervenire nella sede di verifica in condizione di perfetta integrità e sigillo, sono giunti in alcuni casi con totale assenza di firme nella zona corrispondente alla chiusura con il nastro da imballaggio (Cfr. ad es. sez. n°138 – 152), mentre in altri casi apparivano evidentemente manomessi tanto da non essere stati poi nuovamente sigillati. Per non parlare della circostanza che tutti i bustoni contenenti i verbali delle sezioni esaminate, lungi dal recare i necessari, come di norma, sigilli, timbrature e firme, erano chiusi con il solito nastro da imballaggio siglato con un segno corrispondente più o meno ad una V, assolutamente inidoneo, inutile dirlo, a qualsiasi tentativo di identificazione o provenienza. Del resto la medesima esponente ed il proprio legale, una volta effettuata la verifica di tutto il materiale elettorale, hanno personalmente assistito all’introduzione del medesimo all’interno di bustoni di plastica chiusi con nastro adesivo classico o con sopra denominazione SIVA, in assoluta assenza di qualsiasi firma a garanzia di eventuali nuove e successive aperture. Numerose sono poi le anomalie riscontrate in merito alle schede bianche ed a quelle nulle, sovente mescolate insieme invece di essere state confezionate separatamente come doveroso. Ma non solo. In alcuni casi le schede bianche erano nientemeno che catalogate fra quelle nulle, mentre parecchie di loro sono state lasciate “immacolate”, senza alcuna vidimazione o firma ad opera del Presidente di seggio, o chi per lui, con tutti gli evidenti pericoli in ordine ad un loro potenziale riutilizzo per fini di illegale manipolazione dei risultati elettorali. A proposito delle preferenze si è avuto modo di rilevare l’identità di calligrafia e modalità di scrittura fra alcune schede che esprimevano lo stesso voto, come fossero state vergate dalla stessa mano. Ancora per quel che concerne le schede, ci accingiamo in conclusione, nell’ordine di esposizione ma nient’affatto in grado di rilevanza, a riferire quanto segue. Moltissime delle schede visionate appartenenti alle varie sezioni, in particolare la n° 142, ma anche altre, si presentavano, ictu oculi, differenti per gamma di gradazioni e tono di colore: dal bianco candido, al color panna, al crema chiaro. Stesse considerazioni valgono per la colorazione azzurra.
E ciò ad onta dell’ovvia regola che impone l’utilizzo per ogni circoscrizione elettorale di schede provenienti dalla medesima tipografia, e che presentino lo stesso tipo e consistenza cartacea, nonché ovviamente identicità di colore. Molte delle circostanze riferite risultano inserite nel verbale relativo all’incontro di verifica del giorno 16/10/2008, avvenuto come gli altri nella sala riunioni della Prefettura , alla presenza dei funzionari incaricati ed a firma di tutti i presenti, compresi la sottoscritta Dott.ssa Adele Caroli ed il proprio legale Avv. Fernando Fiori (Doc. n°3). Tanto sopra descritto, premesso e riferito, la scrivente presenta formale ESPOSTO nei confronti del Comune di Pescara, nella persona del Sindaco pro-tempore, per tutte le ipotesi di reato che la S.V. Ill.ma Vorrà ravvisare nei fatti esposti, chiedendo di essere avvisati in caso di archiviazione da parte del P.M., con istanza di punizione degli eventuali responsabili. Si produce: 1. Copia Ricorso al TAR depositato in data 10/06/2008; 2. Copia Sentenza TAR del 25/07/2008; 3. Copia Verbale di Verifica del 16/10/2008. Pescara, 27 Ottobre 2008 Con osservanza Dott.ssa Adele Caroli