Dlg. 276/03
Somministrazione di Lavoro
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276
LEGGE BIAGI
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LEGGE “BIAGI” PRINCIPALI DEFINIZIONI(ART. 2) • • • • • • • • • • •
INTERMEDIAZIONE RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE SUPPORTO NELLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO BORSA CONTINUA DEL LAVORO ENTI BILATERALI LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO LAVORATORE LAVORATORE SVANTAGGIATO ASSOCIAZIONI DI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO
INTERMEDIAZIONE z
ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO ANCHE PER LAVORATORI SVANTAGGIATI: – – – – – –
RACCOLTA CURRICULA; PRESELEZIONE E COSTITUZ. BANCA DATI; PROMOZIONE E GESTIONE INCONTRO DOM.-OFF. LAVORO; ORIENTAMENTO PROFESSIONALE; PROGETTAZ. ED EROGAZ. FORMAZIONE PER INSERIMENTO; EVENTUALE GESTIONE COMUNICAZIONE PER CONTO AZIENDA CHE ASSUME (SU SUA RICHIESTA).
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RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DIREZIONALE FINALIZZATA ALLA RISOLUZ. DI UNA SPECIFICA ESIGENZA DELL’ORGANIZZAZ. COMMITTENTE ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE IDONEE A RICOPRIRE UNA O PIU’ POSIZIONI LAVORATIVE IN SENO ALL’ORGANIZZAZ. MEDESIMA, SU SPECIFICO INCARICO DELLA STESSA. – – – – – – – –
ANALISI CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL COMMITTENTE; INDIVIDUAZIONE ESIGENZE DEL COMMITTENTE; DEFINIZIONE PROFILO IDEALE; PIANIFICAZ. E REALIZZAZ. ATTIVITA’ DI RECLUTAMENTO; VALUTAZ. CANDIDATURE INDIVIDUATE; FORMAZIONE ROSA CANDIDATURE PROGETTAZ. ED EROGAZ. FORMAZIONE PER INSERIMENTO; VERIFICA E VALUTAZ. DELL’INSERIMENTO DEI CANDIDATI.
AUTORIZZAZIONI
SUPPORTO RICOLLOCAZ.PROFESSIONALE (OUTPLACEMENT) z
ATTIVITA’ SU SPECIFICO ED ESCLUSIVO INCARICO DELL’ORGANIZZAZ. COMMITTENTE, ANCHE IN BASE AD ACCORDI SINDACALI, FINALIZZATA ALLA RICOLLOCAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI PRESTATORI DI LAVORO, SINGOLARMENTE O COLLETTIVAMENTE CONSIDERATI. – – – – –
PREPARAZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO; FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO; DEFINIZIONE PROFILO IDEALE; ACCOMPAGNAMENTO DELLA PERSONA; AFFIANCAMENTO DELLA PERSONA NELL’INSERIMENTO NELLA NUOVA ATTIVITA’.
AUTORIZZAZIONI
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AUTORIZZAZIONE z
PROVVEDIMENTO MEDIANTE IL QUALE LO STATO ABILITA OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI, DI SEGUITO DENOMINATI “AGENZIE PER IL LAVORO”, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI: – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO; – INTERMEDIAZIONE; – RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE; – SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE.
ACCREDITAMENTO z
PROVVEDIMENTO MEDIANTE IL QUALE LE REGIONI RICONOSCONO AD UN OPERATORE, PUBBLICO O PRIVATO, L’IDONEITA’ AD EROGARE I SERVIZI AL LAVORO NEGLI AMBITI REGIONALI DI RIFERIMENTO, ANCHE MEDIANTE L’UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE, NONCHE’ ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA RETE DEI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SERVIZI DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA.
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ENTI BILATERALI z
ORGANISMI COSTITUITI A INIZIATIVA DI UNA O PIU’ ASSOCIAZIONI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE, QUALI SEDI PRIVILEGIATE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO.
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO z
LIBRETTO PERSONALE DEL LAVORATORE IN CUI VENGONO REGISTRATE LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO, LA FORMAZIONE IN CONTRATTO DI INSERIMENTO, LA FORMAZIONE SPECIALISTICA E LA FORMAZIONE CONTINUA SVOLTA DURANTE L’ARCO DELLA VITA LAVORATIVA ED EFFETTUATA DA SOGGETTI ACCREDITATI DALLE REGIONI NONCHE’ LE COMPETENZE ACQUISITE IN MATERIA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE, PURCHE’ RICONOSCIUTE E CERTIFICATE.
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LAVORATORE z
QUALSIASI PERSONA CHE LAVORA O CHE E’ IN CERCA DI UN LAVORO.
LAVORATORE SVANTAGGIATO z
QUALSIASI PERSONA APPARTENENTE AD UNA CATEGORIA CHE ABBIA DIFFICOLTA’ AD ENTRARE, SENZA ASSISTENZA, NEL MERCATO DEL LAVORO. – – – – – – – – – – –
GIOVANE < 25 ANNI NON ANCORA ASSUNTO REGOLARMENTE; LAVORATORE MIGRANTE ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’; MEMBRO DI MINORANZA ETNICA DI UNO STATO MEMBRO; DISOCCUPATO DA 24 MESI; PERSONA ADULTA SOLA CON UNO O PIU’ FIGLI A CARICO; PERSONA PRIVA DI UN TITOLO DI STUDIO DI LIV. SECONDARIO SUP. DISOCCUPATA O IN PROCINTO DI; PERSONA SUPERIORE AI 50 ANNI DISOCCUPATA O IN PROCINTO DI; DISOCCUPATO DI LUNGO PERIODO (12 DI 16 O 6 DI 8 SE < 25 ANNI) PERSONA AFFETTA DA UNA DIPENDENZA; PERS SENZA IMPIEGO DOPO PENA DETENTIVA O SANZ. PENALE; DONNA DI UN’AREA GEOGRAFICA SVANTAGGIATA.
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ASSOCIAZIONI DI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO z
ORGANIZZAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE.
LEGGE BIAGI-DIRITTI DEL LAVORATORE. TUTELE SUL MERCATO DEL LAVORO DIVIETO DI INDAGINI SULLE OPINIONI E TRATTAMENTI DISCRIMINATORI (ART. 10) z
z
E’ VIETATO FARE INDAGINI E PRESELEZIONARE I LAVORATORI IN BASE ALLE CONVINZIONI PERSONALI…… A MENO CHE NON SI TRATTI DI CARATTERISTICHE CHE INCIDONO SULLA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ LAVORATIVA O CHE COSTITUISCONO UN REQUISITO ESSENZIALE E DETERMINANTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA. E’ VIETATO TRATTARE DATI PERSONALI DEI LAVORATORI CHE NON SIANO STRETTAMENTE ATTINENTI ALLE LORO ATTITUDINI PROFESSIONALI E AL LORO INSERIMENTO LAVORATIVO.
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DIVIETO DI ONERI IN CAPO AI LAVORATORI (ART. 11)
z
E’ VIETATO AGLI OPERATORI AUTORIZZATI/ACCREDITATI DI ESIGERE O COMUNQUE DI PERCEPIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPENSI DAL LAVORATORE.
z
I CCNL A LIVELLO NAZIONALE O TERRITORIALE POSSONO STABILIRE CHE IL PRECEDENTE DIVIETO NON TROVI APPLICAZIONE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI ALTAMENTE PROFESSIONALIZZATI O PER SPECIFICI SERVIZI OFFERTI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI/ACCREDITATI.
DIRITTI DEL LAVORATORE FORMAZIONE FONDI PER LA FORMAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEL REDDITO (ART. 12) z z
4% DELLA RETRIBUZIONE DEGLI ASSUNTI A TEMPO DET. PER FORMAZIONE E MISURE DI CARATTERE PREVIDENZIALE. 4% DELLA RETRIBUZIONE DEGLI ASSUNTI A T. INDET. PER – – – –
z
INTEGRAZIONE DEL REDDITO IN CASO DI FINE LAVORI; EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE E CONTRASTO AGLI APPALTI ILLECITI; INSERIMENTO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI; FORMAZIONE. (FORMATEMP)
INTERVENTI STABILITI NEL CONCRETO DAL CCNL DELLE IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE E GESTITI DALL’ENTE BILATERALE, SOTTO LA VERIFICA DEL MINISTERO CHE POTRA’ TRA UN ANNO RIDURRE LE %.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NOZIONE z
LA FORNITURA PROFESSIONALE DI MANODOPERA, A TEMPO INDETERMINATO O A TERMINE, AI SENSI DELL’ART. 20 (ART.2).
z
IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PUO’ ESSERE CONCLUSO DA OGNI SOGG. - UTILIZZATORE -, CHE SI RIVOLGA AD ALTRO SOGG. - SOMMINISTRATORE - A CIO’ AUTORIZZATO AI SENSI ART. 4-5 (ART.20).
z
PER TUTTA LA DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE I LAVORATORI SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA’ NELL’INTERESSE E SOTTO LA DIREZIONE E IL CONTROLLO DELL’UTILIZZATORE (ART.20).
DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO
z
SOSTITUISCE LA NOZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (L.196/97).
z
LA SOMM.NE E’ IL CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE UNA PARTE SI OBBLIGA, VS. IL CORRISPETTIVO DI UN PREZZO, A ESEGUIRE, A FAVORE DELL’ALTRA, PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE DI COSE (CC n.1559-1570)
z
HA STRUTTURA TRIANGOLARE: UN’IMPRESA AUTORIZZATA ALLA SOMMINISTRAZIONE (SOMMINISTRATORE) METTE A DISPOSIZIONE DI UN’ALTRA IMPRESA (UTILIZZATORE) UN LAVORATORE ASSUNTO DALLA PRIMA.
z
LA SOMM.NE RICHIEDE LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI DUE DISTINTI RAPPORTI CONTRATTUALI: – –
IL CONTRATTO DI SOMM.NE TRA SOMM.RE ED UTILIZZATORE DI NATURA COMM.LE (VENDITA DI UN SERVIZIO); IL CONTRATTO DI LAVORO TRA SOMM.RE E LAVORATORE, DI NATURA GIUSLAVORISTICA.
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I SOGGETTI DEL CONTRATTO Agenzia del Lavoro (soggetto somministratore)
Lavoratore
Impresa utilizzatrice
L’Agenzia del Lavoro assume il lavoratore che va a prestare la propria attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE z
LA SOMM.NE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E’ AMMESSA A FRONTE DI RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO O SOSTITUTIVO, ANCHE SE RIFERIBILI ALL’ORDINARIA ATTIVITA’ DELL’UTILIZZATORE (ART.20 C.4).
z
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI DI CUI SOPRA IL CONTROLLO GIUDIZIALE E’ LIMITATO SOLO ALL’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DELLE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA SOMM.NE E NON PUO’ SINDACARE IL MERITO DELLE SCELTE TECNICHE, ORGANIZZATIVE O PRODUTTIVE SPETTANTI ALL’UTIL.RE (ART.27 C.3)
z
LE CLAUSOLE DEI CCNL STIPULATE PER REGOLAMENTARE LE IPOTESI DI UTILIZZO DEL LAVORO TEMPORANEO, VIGENTI ALLA DATA DEL 24-10-2003, MANTENGONO IN VIA TRANSITORIA E SALVE DIVERSE INTESE LA LORO EFFICACIA FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEI CCNL, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZ. PER VIA CONTRATTUALE DELLE ESIGENZE DI CARATTERE TEMPORANEO CHE CONSENTONO LA SOMM.NE A TERMINE (ART.86 C.3).
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LIMITI QUANTITATIVI I LIMITI QUANTITATIVI DEVONO ESSERE DETERMINATI DAI CCNL DEGLI UTILIZZATORI IN CONFORMITA’ CON L’ART.10 DEL D.Lgs.368/01. SONO IN OGNI CASO ESENTI DA LIMITAZ. QUANTITATIVE I CONTRATTI CONCLUSI: –
NELLA FASE DI AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ PER I PERIODI CHE SARANNO DEFINITI DAI CCNL ANCHE IN MISURA NON UNIFORME CON RIFERIMENTO AD AREE GEOGRAFICHE E/O COMPARTI MERCEOLOGICI;
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PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO, O DI STAGIONALITÀ, IVI COMPRESE LE ATTIVITÀ GIÀ PREVISTE DAL DL N.1525/63;
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PER L'INTENSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO;
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PER SPECIFICI SPETTACOLI O SPECIFICI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI;
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PER I CONTRATTI STIPULATI A CONCLUSIONE DI UN PERIODO DI TIROCINIO O DI STAGE, PER FACILITARE L’INGRESSO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO, OVVERO STIPULATI CON LAVORATORI DI ETÀ > 55 ANNI;
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PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO DEFINITI O PREDETERMINATI NEL TEMPO AVENTI CARATTERE STRAORDINARIO O OCCASIONALE;
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PER I CONTRATTI DI DURATA NON > 7 MESI (PROROGA COMPRESA) O NON > ALLA DURATA MAX STABILITA DAI CCNL PER AREE CON SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ OCCUPAZIONALE. ( SE NON SONO CONTRATTI RIPETUTI DA MENO DI 6 MESI).
DIVIETI (ART.20 C.5)
z
IL CONTRATTO DI SOMM.NE DI LAVORO E’ VIETATO: – –
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PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN SCIOPERO; PRESSO UNITA’ PRODUTTIVE E RIGUARDO A MANSIONI INTERESSATE DA LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEI 6 MESI PRECEDENTI, O PER CUI SIA OPERANTE UNA SOSPENSIONE DEI RAPPORTI O UNA RIDUZIONE DELL’ORARIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI; PER QUELLE IMPRESE CHE NON ABBIANO EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL’ART.4 L.626/94 E SUCC.MOD.
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FORMA DEL CONTRATTO (ART. 21) IL CONTRATTO DEVE CONTENERE IN FORMA SCRITTA LE SEGUENTI INFORMAZIONI PENA NULLITA’ DEL CONTRATTO O PASSAGGIO DEL LAVORATORE ALLA CONDIZIONE DI DIPENDENTE DELL’ AZIENDA UTILIZZATRICE: – – –
– – – – – – –
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IL NUMERO DEI LAVORATORI DA SOMMINISTRARE; I CASI E LE RAGIONI DI UTILIZZO; L’INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI EVENTUALI RISCHI PER L’INTEGRITA’ DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREV. ADOTTATE (L.626/94); LA DATA DI INIZIO E LA DURATA PREVISTA DEL CONTRATTO DI SOMM.NE; MANSIONI E INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI; LUOGO, ORARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE; OBBLIGO DEL SOMM.RE A PAGARE RETRIBUZ. E CONTRIBUTI; OBBLIGO DELL’UTILIZZATORE DI RIMBORSARE RETRIB. E CONTRIB.; OBBLIGO DELL’UTIL.RE DI COMUNICARE LE RETRIBUZ. COMPARABILI; OBBLIGAZ. IN SOLIDO DELL’UTIL.RE AL PAGAMENTO DI RETRIBUZ. E CONTRIBUTI SALVO DIRITTO DI RIVALSA VS. IL SOMM.RE; EVENTUALI CONTENUTI PREVISTI DAI CCNL.
IL RAPPORTO DI LAVORO-SOMMINISTAZIONE A TEMPO DETERMINATO
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L'APPOSIZIONE DEL TERMINE, NEL CASO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, È’ PRIVA DI EFFETTO SE NON RISULTA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA ATTO SCRITTO NEL QUALE SONO SPECIFICATE LE RAGIONI (ART.1 DLGS 368/01). COPIA DELL'ATTO SCRITTO DEVE ESSERE CONSEGNATA DAL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE ENTRO CINQUE GIORNI LAVORATIVI DALL'INIZIO DELLA PRESTAZIONE (ART.1 DLGS 368/01). LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO DI SOMM.NE, NONCHE’ LA DATA DI INIZIO E LA DURATA PREVEDIBILE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO L’UTIL.RE, DEVONO ESSERE COMUNICATE PER ISCRITTO AL LAVORATORE DA PARTE DEL SOMM.RE ALL’ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO OVVERO ALL’ATTO DELL’INVIO PRESSO L’UTIL.RE (ART.21 C.3). IL PERIODO DI PROVA RIMANE PER ORA INVARIATO ESSENDO STABILITO DAL CCNL IN VIGORE. IN CASO DI SOMM.NE A T.DETERMINATO E’ NULLA OGNI CLAUSOLA DIRETTA A LIMITARE, ANCHE INDIRETTAMENTE, LA FACOLTA’ DELL’UTILIZZATORE DI ASSUMERE IL LAVORATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO DI SOMM.NE, TRANNE CHE AL LAVORATORE SIA CORRISPOSTA UNA ADEGUATA INDENNITA’ STABILITA DAL CCNL DEL SOMM.RE (ART.23 C.8-9)
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INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ z
IN CASO IL RAPPORTO TRA SOMM.RE E LAVORATORE SIA A T. INDETERMINATO, NELLO STESSO E’ STABILITA LA MISURA DELL’INDENNITA’ MENSILE DI DISPONIBILITA’, DIVISIBILE IN QUOTE ORARIE, PER I PERIODI IN CUI IL LAVORATORE RIMANE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE (ART.22 C.3).
TRATTAMENTO ECONOMICO/PREVIDENZIALE z
z z z
z
I LAVORATORI DIPENDENTI DAL SOMM.RE HANNO DIRITTO A UN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI DI PARI LIVELLO DELL’UTIL.RE A PARITA’ DI MANSIONI SVOLTE L’UTIL.RE E’ OBBLIGATO IN SOLIDO CON IL SOMM.RE A CORRISPONDERE AI LAVORATORI RETRIBUZ. E CONTRIBUTI (ART.23). I DIPENDENTI DEL SOMM.RE HANNO DIRITTO DI FRUIRE DI TUTTI I SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI DI CUI GODONO I DIPENDENTI DELL’UTIL.RE. SE VARIA LE MANSIONI L’UTIL.RE DEVE INFORMARE SUBITO IN FORMA SCRITTA IL SOMM.RE. CON COPIA AL LAVORATORE, ALTRIMENTI DEVE PAGARE AL SOMM.RE LA DIFFERENZA O RISPONDERE DEL DANNO DERIVANTE DALLA ASSEGNAZIONE A MANSIONI INFERIORI. I CONTRIBUTI SONO A CARICO DEL SOMM.RE CHE E’ INQUADRATO NEL SETTORE TERZIARIO.
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DIRITTI SINDACALI ART (24) z z z z
AI LAVORATORI DEL SOMM.RE SI APPLICA LO STATUTO DEI LAVORATORI (L.20/05/70 N.300). IL LAVORATORE PUO’ ESERCITARE I DIRITTI DI LIBERTA’ E DI ATTIVITA’ SINDACALE E A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DEL PERSONALE DELL’UTIL.RE. AI LAVORATORI DEL SOMM.RE PRESSO DIVERSI UTIL.RI SPETTA UNO SPECIFICO DIRITTO DI RIUNIONE. L’UTIL.RE COMUNICA ALLA RSU O AI SINDACATI: – –
NUMERO E MOTIVI DEI LAVORATORI DA SOMM.NE PRIMA DELL’INIZIO DEI CONTRATTI O AL MASSIMO ENTRO 5 GG. DOPO. OGNI 12 MESI NUMERO E MOTIVI DEI CONTRATTI DI SOMM.NE CONCLUSI, LA DURATA DEGLI STESSI, NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI INTERESSATI.
LEGGE “BIAGI” SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO VARIE z
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z
IN CASO DI SOMM.NE IL LAVORATORE NON E’ COMPUTATO NELL’ORGANICO DELL’UTIL.RE PER L’APPLICAZ. DI TUTTE LE LEGGI/CCNL FATTE SALVE QUELLE RELATIVE ALL’IGIENE E ALLA SICUREZZA (ART. 22 C.5). IL SOMM.RE INFORMA E FORMA IL LAVORATORE SUI RISCHI RELATIVI ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE. IL CONTRATTO DI SOMM.NE PUO’ PREVEDERE CHE TALE OBBLIGO SIA ADEMPIUTO DALL’UTIL.RE. IN TAL CASO CIO’ VA INDICATO NEL CONTRATTO CON IL LAVORATORE (ART.23 C. 5) AI FINI DEL POTERE DISCIPLINARE, CHE E’ RISERVATO AL SOMM.RE, L’UTIL.RE COMUNICA GLI ELEMENTI OGGETTO DELLA CONTESTAZ. CHE VERRA’ FATTA DAL SOMM.RE (ART. 23 C.7)
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PRESTATORI LAVORO TEMPORANEO
SCHEDE SINTETICHE
Art 15 C.C.N.L. prevede il seguente
inquadramento Gruppo A : lavoratori di elevato contenuto professionale (dirigenti, quadri e impiegati direttivi)
Gruppo B : lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cd categorie intermedie con mansioni con autonomia operativa
Gruppo C : lavoratori qualificati e d’ordine anche “qualifiche di esiguo contenuto professionale”(finanziaria 2000)
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PROVA Art. 18 C.C.N.L. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
1 giorno lavorativo ogni 10 di calendario, comunque non inferiore a 2 giorni e non superiore a 10 giorni Se il lavoratore effettua successive prestazioni intervenute entro entro 6 MESI dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa stessa Impresa Utilizzatrice e con le medesime mansioni - NON E’ E’ CONSENTITO APPORRE IL PERIODO DI PROVA.
Il periodo di prova è di giorni di lavoro effettivo
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
Gruppo A = 6 mesi di calendario Gruppo B = 50 gg di servizio effettivo Gruppo C = 30 gg di servizio effettivo I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi
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Diritti del prestatore di lavoro pagamento retribuzione Pagamento contributi Art. 4 comma 2 = al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice
Svolgimento prestazione pattuita nel contratto Il lavoratore ha diritto a svolgere la prestazione indicata nel contratto di assunzione L’impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro a mansioni superiori , deve darne immediata comunicazione scritta all’ agenzia del lavoro , consegnandone copia al lavoratore medesimo Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso
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Svolgimento attività sindacale ( art. 7 ) A) diritti di libertà e di attività sindacale Al personale dipendente delle agenzie del lavoro si applicano i diritti sindacali previsti dalla L. 20 maggio 1970 n° 300 (statuto lavoratori) art. 10 ccnl sflt : Diritto di riunione - durante orario di lavoro - per discutere problemi di ordine sindacale.Dove ? : Sedi Impresa fornitrice o locali messi a disposizione disposizione - i locali devono essere idonei sul piano logistico e distanza da luogo lavoro.
B) possibilità di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici (art. 10 C.C.N.L. Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo) Art. 12 C.C.N.L. prevede la trattenuta del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta
Informazioni su attività pericolose e tutela sicurezza (art. 6 ) Comma 1 prevede l’obbligo di informazione dell’impresa utilizzatrice nel caso in cui le mansioni a cui sia adibito il lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale o che comportino rischi specifici
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Diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva (art. 6 c. 4 ) NO diritti condizionati all’iscrizione ad associazioni o società cooperative NO anzianità di servizio
DOVERI DEL LAVORATORE Seguire istruzioni, direttive dell’impresa utilizzatrice con osservanza di tutte le norme di legge e di C.C.N.L. applicate ai lavoratori dipendenti
Rispetto dell’orario di lavoro indicato nel contratto, con consegna settimanale dei bollettini dell’orario nella filiale di riferimento
In caso di assenza il lavoratore deve avvisare immediatamente L’agenzia del lavoro precisando la durata dell’assenza
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Doveri dei lavoratori In caso di malattia il lavoratore deve fornire all’agenzia entro e non oltre Le 48/h un certificato medico Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha obbligo di dare notizia della propria assenza alla alla società società fornitrice NELLA GIORNATA IN CUI SI VERIFICA L’ L’ EVENTO, TRASCORSE 24 ORE DALL’ DALL’INIZIO DELL’ DELL’ASSENZA, L’ L’ASSENZA E’ E’ CONSIDERATA INGIUSTIFICATA. In caso di infortunio, anche di lieve entità, sul posto di lavoro il lavoratore deve immediatamente avvisare l’agenzia Il lavoratore ha l’obbligo di riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza nel corso della sua attività presso l’azienda utilizzatrice.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA UTILIZZATRICE - Obbligo comunicazione RSA/OO.SS del numero lavoratori somministrati e delle motivazioni del loro utilizzo - Obbligo risarcimento a terzi per i danni provocati dal somministrato nell’esercizio della propria mansione (art 6)
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Obblighi impresa Fornitrice Art. 1 ccnl (2002) Sistemi di relazioni sindacali Diritto di informazione - Le società del lavoro si impegnano a dare informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie della stipulazione di contratti di consistenza numerica pari o superiore a 30 lavoratori. La comunicazione andrà effettuata entro 15 gg. della stipulazione. .
Termine a difesa Il lavoratore ha diritto a 5 giorni dalla ricezione della contestazione per esporre le proprie difese
Processo disciplinare •1 fase CONTESTAZIONE •2 fase
TERMINE A DIFESA
•3 fase (eventuale ) SANZIONE DISCIPLINARE
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FONTI •Art. 7 L. 300 del 20 maggio 1970 (statuto dei lavoratori) •Art. 4 comma 4 L. n° 196/97 •Dl 276/03 •Regolamenti e C.C.N.L. Imprese Utilizzatrici
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