COMUNE DI MEDIGLIA
(Prov. MILANO) LA GIUNTA COMUNALE
Su conforme proposta del Sindaco Premesso che: - da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n° 50 del 23/03/2006, avente ad oggetto: “Nuovo accordo sostitutivo di convenzionamento con Mediglia Servizi Ecologici S.p.a. per il periodo 01/02/2006 – 31/01/2008” è stata prorogata convenzione concernente l’esercizio dell’impianto che la MSE ha realizzato e gestito nel territorio del Comune di Mediglia, frazione Bustighera, svolgendo operazioni di trasbordo della Forsu, di tritovagliatura di Rsu, di trasbordo Rsu e rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani; - in forza di detta convenzione, il Comune di Mediglia conferiva nell’impianto suddetto i rifiuti solidi urbani prodotti nel proprio territorio, pari a circa 3.200 tonnellate annue, al prezzo simbolico di 1 Euro per tonnellata e percepiva, a titolo di ristoro ambientale, € 1,00 (uno) per ogni tonnellata di rifiuti conferiti nell’impianto da tutti gli altri utenti della MSE, con una garanzia di contributo minimo annuale pari a € 50.000,00 (cinquantamila); - in data 20 giugno 2007 si è verificato un incendio che ha coinvolto il suddetto impianto sito in frazione Bustighera; - tale incendio ha causato la sospensione dell’esercizio dell’impianto, con conseguenze negative per il Comune a seguito del venir meno delle condizioni favorevoli di cui all’accordo sostitutivo citato, e precisamente per la necessità di affrontare il costo per lo smaltimento dei rifiuti presso impianti diversi e per la sospensione degli introiti derivanti dal conferimento dei rifiuti nell’impianto da parte degli altri utenti; - la Provincia di Milano in data 21.06.2007, con Disposizione Dirigenziale n. 252 e successiva rettifica (D.D. n. 259 del 26.06.2007), ha disposto la sospensione dell’attività di Mediglia Servizi Ecologici S.p.a. presso l’impianto della frazione Bustighera; - a seguito di ciò, il Comune di Mediglia, con comunicazione del 2 luglio 2007 - Prot. n. 8613, e successiva del 2 agosto 2007 Prot. n. 10081, ha attribuito alla MSE la responsabilità dell’incendio e, di conseguenza, ha chiesto alla stessa MSE il risarcimento dei danni subiti, che - riservandosi di quantificarli meglio in seguito - provvisoriamente quantificava in € 630.000,00; - la MSE, con raccomandata del 28 agosto 2007, ha respinto ogni addebito in merito alla eccepita propria responsabilità per l’evento incendiario ed ha, di conseguenza, declinato la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Comune di Mediglia, ritenendola del tutto infondata; - MSE deve realizzare nel sito in Frazione Bustighera l’impianto - già autorizzato dalla Provincia di Milano con provvedimento del 19 dicembre 2006 n. 545/2006 - per il Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di rifiuti organici (circa 200 ton/giorno) con la trasformazione in compost di qualità, e per il trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani (circa 800 ton/giorno), da cui deriveranno 650-700 ton/giorno di CDR (Combustibile derivato da rifiuti), con il recupero di metalli e residui di lavorazione;
- in data 24.07.2007, con Disposizione Dirigenziale n. 299, la Provincia di Milano diffidava la Società Mediglia Servizi Ecologici S.p.a., dall’iniziare i lavori di cantierizzazione per la realizzazione del nuovo impianto TMB di cui all’autorizzazione Dirigenziale n. 545/2006 del 19.12.2006 e le imponeva lo svolgimento di indagini ambientali per l’accertamento di eventuali inquinamenti causati dall’incendio; - con nota dell’11 dicembre 2007, prot. 15465, l’ARPA - dipartimento provinciale di Milano - ha evidenziato come dalle indagini ambientali svolte presso le aree dell’impianto incendiato non si siano riscontrate contaminazioni con superamento di limiti di cui al D.lgs 152/06 riconducibili all’incendio, ricordando altresì che l’utilizzo dell’area è comunque vincolato al completamento degli interventi di bonifica già autorizzati dal Comune con Determinazione dirigenziale n° 19 del 23/05/2007 avente ad oggetto “Conferenza di servizi progetto bonifica Mediglia Servizi Ecologici S.p.a.”; - in data 11 dicembre 2007 si è tenuta la conferenza di servizi, indetta dalla Provincia di Milano in data 23/11/07 con prot. 14750, finalizzata all’accertamento dell’ottemperanza, da parte della MSE, delle prescrizioni di cui alla Disposizione provinciale dirigenziale n° 299/2007. Nel corso della conferenza è stato accertato che le condizioni ambientali dell’insediamento non sono difformi da quelle precedenti l’incendio, per cui non sono stati rilevati elementi pregiudizievoli alla ripresa delle attività di realizzazione dell’impianto autorizzato; - di conseguenza, con Disposizione Dirigenziale n. 461/2007 del 21/12/2007 la Provincia di Milano disponeva la ripresa dell’efficacia dell’Atto Dirigenziale n. 545/2006 del 19/12/2006 di “Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di trattamento e valorizzazione degli R.S.U. e della frazione secca residuale e compostaggio della frazione organica da R.D. e verde in Comune di Mediglia, ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 a favore dell’impresa Mediglia Servizi Ecologici S.p.A. con sede legale ed impianto in Comune di Mediglia, loc. Bustighera”. Con la stessa disposizione si è preso atto che il periodo di sospensione dell’efficacia della citata disposizione dirigenziale di autorizzazione, che va dal 24 luglio 2007 al 21 dicembre 2007, viene scorporato dal termine di un anno prescritto per l’inizio dei lavori; Ciò premesso l’Amministrazione Comunale, in considerazione della validità dell’importante ed innovativo progetto industriale che la MSE intende realizzare, e dei conseguenti benefici - in termini economici e di rispetto ambientale - che ne deriveranno a favore dello stesso Comune e dei suoi cittadini a seguito della prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti nel pieno rispetto delle più recenti normative nazionali ed europee, in tema di valorizzazione energetica dei rifiuti, e dell’incasso di contributi di ristoro ambientale più consistenti di quelli riscossi precedentemente all’incendio, è interessato a definire con MSE un accordo transattivo che, da un lato, riconosca al Comune di Mediglia un risarcimento per i danni dallo stesso subiti in conseguenza dell’incendio e, all’altro, consenta al Comune medesimo di incassare anticipatamente una quota sui contributi di ristoro ambientale relativi all’esercizio del nuovo impianto ricompreso nel progetto industriale di cui sopra; Considerato che, al fine di addivenire ad un accordo che prevenga ogni forma di lite e controversia in ordine alle cause dell’incendio ed agli eventuali danni e riconosca al Comune i benefici di cui sopra, le parti hanno avviato trattative preliminari;
Considerato che, a fronte della rinuncia da parte del Comune di Mediglia alle richieste di risarcimento dei danni di cui alle comunicazioni sopra citate, MSE si impegna a corrispondere i seguenti importi: • entro il 31/12/2208, l’importo complessivo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i seguenti titoli: a. quanto a Euro 300.000,00 (Trecentomila/00) a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dal Comune in relazione ai presunti danni patiti a seguito dell’incendio del 20 giugno 2007 e la conseguente interruzione dell’esercizio dell’impianto in frazione Bustighera; b. quanto ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di anticipazione dei contributi di ristoro ambientale che saranno stabiliti con l’apposita convenzione che verrà stipulata per l’esercizio del nuovo impianto. Detto importo, come sopra anticipato, sarà recuperato dalla MSE nella misura di Euro 50.000,00 annui per quattro anni - con decorrenza dalla data di effettivo avvio dell’esercizio dell’impianto. • a decorrere dal mese di gennaio 2009 e fino a quando tale impianto non sarà avviato, la MSE riconoscerà al Comune - a titolo di anticipazione dei contributi di ristoro ambientale che saranno stabiliti con l’apposita convenzione che verrà stipulata per l’esercizio del nuovo impianto di cui alle premesse l’importo di Euro 40.000,00 (Quarantamila/00) mensili, da versarsi entro i primi dieci giorni del mese di riferimento Vista la bozza di accordo inviata dalla Mediglia servizi Ecologici il 17/04/2008, prot. 5002. allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati e del Direttore/Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000, allegato sub 1); Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; DELIBERA 1. Di approvare la bozza di accordo inviata dalla Mediglia Servizi Ecologici il 17/04/2008, prot. 5002, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, tra Comune e Mediglia Servizi Ecologici, che sarà stipulata dalle parti al fine di prevenire ogni forma di lite e controversia circa le cause dell’incendio ed agli eventuali danni e di riconoscere al Comune i benefici di cui ampiamente in premessa. 2. Di dare mandato al Direttore/Segretario generale per la sottoscrizione dell’accordo transattivo. 3. Di dare mandato al Responsabile del Settore competente affinché provveda a dare esecuzione alla presente. 4. Di dare atto che, in considerazione della data della presente approvazione, la data di versamento della prima rata di cui al punto 4 del dispositivo della bozza di accordo approvata, è il 31/07/2008 anziché il 31/05/2008. E, quindi, con separata votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano DELIBERA
Di disporre che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.