Corte Dei Conti

  • June 2020
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Le funzioni della Corte dei Conti

Giovedì 20 novembre 2008

Fonte: M. Virginillo, “La Corte dei conti e le sue “quasi” nuove sfide”; 2008; ed. Kappa 1

INDICE



LE
ORIGINI



L’ORGANIZZAZIONE



LE
FUNZIONI
GIURISDIZIONALI



LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO



LA
FUNZIONE
CONSULTIVA
E
LE
ALTRE
FORME
DI
COLLABORAZIONE



I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I

CONTROLLI
ESTERNI

2

LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

La
Corte
dei
Conti
è
il
risultato
di
una
visione
illuminata
di
Camillo
Benso
conte
di
Cavour,
che
intuì
la necessità
di
una
unitarietà
di
giudizio
entro
cui
si
concentrasse
“il
controllo
preventivo
e
consuntivo”
sui conti
pubblici. La
 Corte
 dei
 conti
 ha
 ereditato
 l’assetto
 organizzativo
 ed
 amministrativo
 della
 Regia
 Camera
 della Sommaria.
 La
 Regia
 Camera
 della
 Sommaria
 
 fu
 fondata
 nel
 1444
 da
 Alfonso
 V
 d'Aragona,
 che, nell'ambito
della
sua
riforma
dell'ordinamento
giudiziario
dell'antico
regime
angioino
operante
nel
Regno di
Napoli,
unificò
due
organi:
la
Magna
Curia
Magistrorum
Rationarum
(Corte
dei
Maestri
Razionali)
e
la Summaria
audentia
rationum

(Camera
dei
Conti)
. Nel
1807,
in
sostituzione
della
Regia
Camera
della
Sommaria,
fu
istituita
la
Regia
Corte
dei
Conti,
da
cui poi
è
derivata,
nel
1862
con
la
Legge
Cavour
n.
800/62,
la
Corte
dei
conti,
che
dunque,
ha
ereditato
sin dalla
sua
istituzione
la
natura
amministrativa,
giurisdizionale
e
consultiva. Con
la
legge
n.
800/62,
per
volere
del
Re
e
del
Parlamento
e
con
la
pubblica
inaugurazione
avvenuta
a Torino
il
1
ottobre
1862,
alla
presenza
del
Ministro
delle
Finanze
Sella,
del
Primo
Procuratore
Generale della
 Corte
 dei
 Conti
 Troglia
 e
 del
 primo
 Presidente
 della
 Corte
 dei
 Conti
 Colla,
 fu,
 dunque,
 istituita quella
che,
ad
oggi,
rappresenta
la
più
antica
magistratura
unitaria
italiana.

3

LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

L’istituzione
della
Corte
dei
conti
era
finalizzata
alla
predisposizione
di
un
corpus
di
controlli
che
avrebbe dovuto
 assistere
 l’amministrazione,
 allora
 afferente
 il
 monarca,
 in
 un’ottica
 di
 regolare
 e
 corretta destinazione
delle
risorse
finanziarie
pubbliche. Il
 corpus
 dei
 controlli,
 così
 come
 pensato
 da
 Cavour,
 individuava
 in
 modo
 univoco
 due
 specificazioni operative: •· una
 di
 controllo
 in
 senso
 stretto,
 identificabile
 un
 controllo
 preventivo
 di
 legittimità
 sugli
 atti,
previsto dall’art.
 13
 della
 L.
 n.
 800/1862,
 secondo
 il
 quale
 “Tutti
 i
 decreti
 reali
 (…)
 sono
 presentati
 alla
 Corte perché
 vi
 si
 apponga
 il
 visto
 e
 ne
 sia
 fatta
 registrazione”,
 e
 un
 controllo
 consuntivo
 sulla
 gestione, disciplinato
ai
sensi
degli
art.
28
e
ss; •· una
giurisdizionale,
finalizzata
all’accertamento
di
responsabilità
di
tipo
contabile
e
delineata
all’art.
33 della
 legge
 Cavour,
 secondo
 il
 quale:
 “La
 Corte
 giudica,
 con
 giurisdizione
 contenziosa,
 sui
 conti
 dei tesorieri,
 dei
 ricevitori,
 dei
 cassieri
 e
 degli
 agenti
 incaricati
 di
 riscuotere,
 di
 pagare,
 di
 conservare
 e
 di maneggiare
danaro
pubblico
o
di
tenere
in
custodia
valori
e
materie
di
proprietà
dello
stato,
e
di
coloro che
 si
 ingeriscono
 anche
 senza
 legale
 autorizzazione
 negli
 incarichi
 attribuiti
 ai
 detti
 agenti.
 La
 Corte giudica
 pure
 sui
 conti
 dei
 tesorieri
 ed
 agenti
 di
 altre
 pubbliche
 amministrazioni
 per
 quanto
 le
 spetti
 a termini
di
leggi
speciali.”

4

LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

La
 L.
 n.
 800/1862
 è
 rimasta
 invariata
 sino
 agli
 anni
 del
 fascismo,
 che
 hanno
 costituito
 un
 periodo
 di rigoglioso
 arricchimento
 del
 panorama
 normativo
 in
 materia
 contabile,
 che
 ha
 portato
 a
 due
 importanti riferimenti,
 tutt’oggi
 significativi,
 e
 cioè
 il
 R.D.
 n.
 1038/33,
 che
 rappresenta
 il
 regolamento
 di
 procedura per
 i
 giudizi
 innanzi
 alla
 Corte
 di
 conti,
 ed
 il
 R.D.
 n.
 1214/34,
 anche
 meglio
 conosciuto
 come
 il
 Testo Unico
 delle
 leggi
 sulla
 Corte
 dei
 conti.
 Per
 ritrovare
 un
 altrettanto
 fervente
 periodo
 di
 innovazione normativa
 sui
 temi
 contabili
 bisogna
 aspettare
 l’assemblea
 costituente,
 la
 quale,
 deliberò
 di costituzionalizzare
 
 le
 attribuzioni
 della
 Corte
 dei
 conti,
 sull’esempio
 di
 quanto
 deciso
 per
 il
 Consiglio
 d Stato
.
Gli
artt.
100
e
103
della
Costituzione,
infatti,
contemplano
entrambe
le
funzioni
giurisdizionali
e
di controllo
 della
 Corte
 dei
 conti,
 funzioni
 successivamente
 integrate
 dalla
 L.
 n.
 259/75
 che
 attua
 le disposizioni
costituzionali. Per
quanto
riguarda
la
funzione
del
controllo,
l’art.
100,
comma
2,
recita:
 “La
Corte
dei
conti
esercita
il

controllo
 preventivo
 di
 legittimità
 sugli
 atti
 del
 Governo,
 e
 anche
 quello
 successivo
 sulla
 gestione
 del bilancio
dello
Stato.
Partecipa,
nei
casi
e
nelle
forme
stabilite
dalla
legge,
al
controllo
sulla
sana
gestione finanziaria
 degli
 enti
 a
 cui
 lo
 Stato
 contribuisce
 in
 via
 ordinaria.
 Riferisce
 direttamente
 alle
 Camere
 sul risultato
del
riscontro
eseguito”. Per
 quanto
 riguarda
 la
 funzione
 giurisdizionale,
 l’art.
 103,
 comma
 2,
 recita:
 “La
 Corte
 dei
 conti
 ha

5

LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

Si
 giunge,
 poi,
 agli
 anni
 ’90,
 che
 hanno
 significato
 un
 periodo
 di
 fiorente
 innovazione
 legislativa
 per entrambe
le
funzioni
della
Corte
dei
conti.
In
particolare,
la
L.
n.
19/94
e
la
L.
n.
20/94
hanno
modificato il
 Testo
 Unico
 delle
 leggi
 sulla
 Corte
 dei
 conti,
 portando
 all’istituzione
 del
 doppio
 grado
 di
 giurisdizione da
 una
 parte
 e
 ad
 una
 profonda
 rivisitazione
 delle
 attività
 di
 controllo
 dall’altra,
 con
 la
 forte
 limitazione del
controllo
preventivo
ed
il
rilancio
del
controllo
successivo
sui
risultati
della
gestione.

6

L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

L’attuale
 ordinamento
 della
 Corte
 dei
 conti
 scaturisce
 dal
 T.U.
 n.
 1214/34,
 modificato
 ed
 integrato
 da varie
leggi
successive
come
la
L.
n.
161/53,
la
L.
n.
1345/61
e
la
L.
259/58,
anche
se
il
corpus
normativo che
regola
l’Istituzione,
oltre
ai
grandi
momenti
di
riforma
normativa
che
si
richiameranno
in
seguito,
si arricchisce
annualmente
con
le
precisazioni
decisionali
e
previsionali
contenute
nel
dettato
della
Legge Finanziaria. In
base
alle
richiamate
disposizioni
di
legge,
l’organico
della
Corte
dei
conti
è
diviso,
tenendo
conto
delle rispettive
funzioni,
in
personale
di
carriera
magistratuale
e
personale
di
carriera
amministrativa. Il
 personale
 di
 carriera
 magistratuale
 comprende
 il
 Presidente,
 i
 
 Presidenti
 di
 sezioni,
 i
 consiglieri,
 il procuratore
generale,
i
viceprocuratori
generali,
i
primi
referendari
e
i
referendari.
Essi
si
occupano
delle attività
giurisdizionali
e
di
controllo
e
ricoprono
tutti
i
livelli
della
governance
della
Corte
di
conti. Il
 personale
 di
 carriera
 amministrativa
 è
 composto
 da
 personale
 dirigente
 e
 da
 personale
 della
 ex carriera
di
concetto,
esecutiva
ed
ausiliaria.
Essi
si
occupano
delle
attività
di
staff
(personale,
contabilità, bilancio,
controllo
interno
e
sistemi
informativi)
e
delle
attività
che
in
linea
generale
appaiono
di
supporto al
personale
di
magistratura. 7

L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

Nelle
strutture
centrali
rientrano: · le
 Sezioni
 riunite
 (articolate
 in
 sezioni
 riunite
 in
 sede
 consultiva
 e
 in
 sede
 di
 controllo,
rappresentano l’organo
 di
 chiusura
 del
 sistema
 di
 giurisdizione
 amministrativo-contabile,
 con
 competenza
 a
 decidere sulle
questione
di
massima
e
sui
conflitti
di
competenza
e
titolare
delle
attività
del
giudizio
di
parificazione del
rendiconto
generale
dello
Stato); · la
 Sezione
 centrale
 di
 controllo
 di
 legittimità
 degli
 atti
 del
 governo
 e
 delle
 amministrazioni
 dello
Stato (articolata
in
5
uffici
centrali
per
i
ministeri
istituzionali
,
per
i
ministeri
economico-finanziari,
per
le
attività produttive,
per
le
infrastrutture
e
l’assetto
del
territorio,
per
i
servizi
alla
persona
ed
i
beni
culturali
e
titolare dell’attività
di
controllo
di
legittimità
preventivo
e
successivo); · la
Sezione
centrale
di
controllo
sulla
gestione
delle
amministrazioni
dello
Stato
(anch’essa
articolata
in
5 uffici
come
la
precedente
sezione
e
titolare
delle
attività
di
controllo
sulla
gestione); · la
 Sezione
 di
 controllo
 sugli
 enti
 (esercita
 il
 controllo
 sulla
 gestione
 finanziaria
 degli
 enti
 cui
 lo
Stato contribuisce
in
via
ordinaria,
previsto
dalla
L.
n.
259/1958,
riferendone
in
Parlamento); 8

L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

· la
 sezione
 delle
 autonomie
 (è
 espressione
 delle
 sezioni
 regionali
 di
 controllo,
 riferisce
 al
Parlamento, almeno
 una
 volta
 l’anno,
 sugli
 andamenti
 complessivi
 della
 finanza
 regionale
 e
 locale
 per
 la
 verifica
 del rispetto
degli
equilibri
di
bilancio
da
parte
di
comuni,
province,
città
metropolitane
e
regioni,
in
relazione
al patto
 di
 stabilità
 interno
 e
 ai
 vincoli
 che
 derivano
 dall’appartenenza
 dell’Italia
 all’Unione
 Europea,
 anche sulla
 base
 dell’attività
 svolta
 dalle
 sezioni
 regionali.
 Esamina,
 a
 fini
 di
 coordinamento,
 ogni
 tema
 e questione
 che
 rivesta
 interesse
 generale
 o
 che
 riguardi
 le
 indagini
 comparative
 su
 aspetti
 gestionali comuni
a
più
sezioni); · la
 Sezione
 di
 controllo
 per
 gli
 affari
 comunitari
 ed
 internazionali
 (riferisce
 almeno
 annualmente
al Parlamento
 sulla
 gestione
 dei
 fondi
 strutturali
 comunitari,
 sull'utilizzo
 di
 altri
 finanziamenti
 e
 programmi comunitari,
sullo
stato
delle
risorse
della
comunità
di
pertinenza
nazionale
e
dei
relativi
sistemi
di
verifica, sulla
 consistenza
 e
 sulle
 cause
 delle
 frodi
 ai
 danni
 della
 comunità
 e
 sulle
 relative
 misure
 preventive
 e repressive).

9

L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

·Nelle
strutture
periferiche
rientrano: · le
21
Sezioni
regionali
di
controllo
,
quante
sono
le
regioni
italiane
(esercitano
il
controllo
di
legittimità
su atti
 e
 il
 controllo
 sulla
 gestione
 delle
 amministrazioni
 dello
 Stato
 aventi
 sede
 nella
 regione;
 verificano
 il funzionamento
 dei
 controlli
 interni
 a
 ciascuna
 amministrazione
 avente
 sede
 nella
 regione,
 esercitano
 il controllo
sulla
gestione
delle
amministrazioni
regionali
e
loro
enti
strumentali,
ai
fini
del
referto
ai
consigli regionali,
nonché
il
controllo
sulla
gestione
degli
enti
locali,
dei
loro
enti
strumentali,
delle
università
e
delle istituzioni
pubbliche
aventi
sede
nella
regione);

10

L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI

11

LE
FUNZIONI
GIURISDIZIONALI

La
Corte
dei
conti,
con
riferimento
alla
funzione
giurisdizionale,
emette
attualmente: · giudizi
 di
 conto
 o
 di
 responsabilità
 ai
 danni
 di
 amministratori
 o
 dipendenti
 pubblici
 che,
nell’esercizio delle
proprie
funzioni,
abbiano
arrecato
danno
erariale
allo
Stato; · giudizi
 in
 materia
 pensionistica,
 per
 l’accertamento
 dell’esistenza
 e
 dell’ammontare
 del
 diritto
alla pensione. Le
funzioni
di
natura
giurisdizionali
hanno,
al
pari
di
quelle
di
controllo,
registrato
una
forte
espansione
per intervento
specifico: · della
L.
n.
231/90
che,
affermando
strumenti
e
moduli
operativi
di
matrice
privatistica
(centrati
sui
criteri fondamentali
 di
 efficienza,
 efficacia
 ed
 economicità),
 ha
 di
 fatto
 allargato
 la
 natura
 oggettiva
 della giurisdizione
 contabile,
 estendendola
 ai
 giudizi
 sulla
 compatibilità
 tra
 le
 scelte
 amministrative
 e
 le
 finalità dell’amministrazione
pubblica; · dalla
 sent.
 n.
 345/04
 della
 Corte
 costituzionale
 che,
 nel
 quadro
 dell’evoluzione
 dell’ordinamento
in senso
 federale,
 ha
 assoggettato
 le
 regioni
 al
 giudizio
 della
 Corte
 dei
 conti
 in
 materia
 di
 responsabilità contabile,
 richiamando
 il
 principio
 unitario
 della
 giurisdizione
 per
 assicurare
 un
 uniformità
 di
 giudizio
 a livello
nazionale.

12

LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO

Il
controllo
di
legittimità

sugli
atti
del
Governo
ha
ad
oggetto
i
singoli
documenti
contabili
e
finanziari
della gestione,
 verificandone
 la
 conformità
 al
 sistema
 giuridico
 e
 potendone
 annullare
 l’efficacia.
 Si
 intendono per
 “atti
 del
 governo”
 i
 documenti
 ufficiali
 emanati
 da
 tutte
 le
 amministrazioni
 pubbliche
 di
 derivazione statale
 
 e
 come
 tali
 in
 posizione
 di
 dipendenza
 rispetto
 all’esecutivo.
 Esso
 ha
 ad
 oggetto
 documenti amministrativi
 prevalentemente
 preventivi.
 Esiste,
 infatti,
 una
 prerogativa
 di
 controllo
 di
 legittimità
 su documenti
 di
 natura
 consuntiva,
 che,
 in
 allargamento
 rispetto
 ad
 un’interpretazione
 restrittiva
 del
 dettato dell’art.
100
della
Costituzione
Italiana,
interessa
alcune
marginali
fattispecie. Il
 controllo
 di
 legittimità
 sugli
 atti
 di
 natura
 preventiva
 non
 giudica
 sulla
 regolarità
 del
 contenuto
 ma
 si espleta
in
modo
generico
come
condizione
di
efficacia
preventiva
dell’atto
che
esamina. Il
controllo
successivo
sulla
gestione,
per
il
quale
si
rimanda
alle
note
che
seguono,
è
di
tipo
collaborativo, ha
carattere
empirico

ed
è
rivolto
ad
accertare
la
“rispondenza
dei
risultati
dell’attività
amministrativa
agli obiettivi
stabiliti
dalla
legge.

13

LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO

Esso
 valuta
 comparativamente
 costi,
 modalità
 e
 tempi
 dello
 svolgimento
 dell’azione
 amministrativa”
 e confronta
“la
situazione
effettivamente
realizzata
con
l’attività
amministrativa
e
la
situazione
ipotizzata
dal legislatore
come
obiettivo
da
realizzare,
in
modo
da
verificare,
ai
fini
della
valutazione
del
conseguimento dei
 risultati,
 se
 le
 procedure
 ed
 i
 mezzi
 utilizzati,
 esaminati
 in
 comparazione
 con
 quelli
 apprestati
 in situazioni
 omogenee,
 siano
 stati
 frutto
 di
 scelte
 ottimali
 dal
 punto
 di
 vista
 dei
 costi
 economici,
 della speditezza
 dell’esecuzione
 e
 dell’efficienza
 organizzativa,
 nonché
 dell’efficacia
 dal
 punto
 di
 vista
 dei risultati”
. Il
controllo
finanziario
ricomprende
le
categorie
di
attività
che
si
elencano
e
descrivono
nel
seguito: · i
giudizi
di
parificazione
sul
rendiconto
generale
dello
Stato; · il
controllo
sulla
copertura
finanziaria
delle
leggi
di
spesa; · la
certificazione
finanziaria
dei
contratti
collettivi
nazionali
di
lavoro; · i
referti
sulla
finanza
regionale
e
locale; · le
verifiche
rivolte
agli
enti
sovvenzionati. Il
giudizio
di
parificazione
del
rendiconto
generale
dello
Stato,
previsto
dall’art.
n.
39
del
Regio
Decreto
n. 14

1214/34
 ,
 è
 il
 giudizio
 espresso
 dalla
 Corte
 dei
 conti
 per
 accertare
 la
 conformità
 dei
 risultati
 di
 bilancio (iscritti
nel
conto
del
bilancio
e
nel
conto
del
patrimonio)
dello
Stato
alla
Legge
di
Bilancio.

LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO

Sistema dei controlli della Corte dei conti

Controllo sulla gestione

Controllo finanziario

Ulteriori forme di collaborazione

Stato

Governo

Enti Locali

Aziende ed amministrazioni statali autonome

Stato



Regioni

Enti pubblici non economici

Enti Locali

Regioni

Enti pubblici non economici

Enti Locali

Aziende sanitarie

Gestioni fuori bilancio

Enti sovvenzionati

15

LA
FUNZIONE
CONSULTIVA
E
LE
ALTRE
FORME
DI
COLLABORAZIONE

Come
ulteriore
sfida
richiesta
dal
legislatore
del
2003
(L.
n.
131/03,
comma
8
),
tale
funzione
si
configura nella
rinnovata
facoltà
di
disporre“
ulteriori
forme
di
collaborazione”,
con
le
autonomie,
nonché
di
emettere “pareri”
 in
 materia
 di
 contabilità
 pubblica
 ,
 finalizzati
 alla
 regolare
 e
 sana
 gestione
 finanziaria,
 dietro formale
richiesta
delle
amministrazioni
beneficiarie. In
 un
 contesto
 costituzionale
 rinnovato
 in
 conseguenza
 dell’emanazione
 della
 L.
 costituzionale
 n.
 3/01, dove
si
è
sancita
l’equiordinazione
degli
enti
territoriali
allo
Stato
e
l’abrogazione
di
ogni
forma
di
controllo amministrativo
 esterno
 sulle
 Regioni,
 sulle
 Province
 
 e
 sui
 Comuni
 (art.
 9,
 L.
 costituzionale
 n.
 3/01),
 è facilmente
 comprensibile
 la
 volontà
 del
 legislatore
 di
 permettere
 agli
 enti
 territoriali
 di
 avvalersi
 della collaborazione
della
Corte
dei
conti. Se
 per
 quanto
 riguarda
 le
 ulteriori
 forme
 di
 collaborazione
 ,
 il
 legislatore
 non
 specifica
 altro
 se
 non
 le finalità
 ,
 per
 la
 funzione
 consultiva,
 invece,
 la
 Corte
 dei
 conti,
 con
 un
 documento
 adottato
 dalla
 specifica Sezione
 delle
 autonomie,
 nell’adunanza
 del
 27
 aprile
 2004,
 ha
 disciplinato
 la
 funzione
 consultiva, armonizzandone
contenuti,
strumenti
e
modalità. In
 particolare,
 la
 richiesta
 di
 parere
 consultivo
 è
 circoscritta
 agli
 enti
 previsti
 dalla
 L.
 n.
 131/05
 ed
 è 16

accettabile
 se
 presentata
 dal
 Consiglio
 delle
 Autonomie
 Locali
 
 e
 dagli
 organi
 rappresentativi
 dei
 singoli enti
 (Presidente
 della
 Giunta
 regionale
 e
 provinciale,
 Sindaco
 o
 Consiglio
 regionale,
 provinciale
 e

LA
FUNZIONE
CONSULTIVA
E
LE
ALTRE
FORME
DI
COLLABORAZIONE

Tutte
le
funzioni
esercitate
dalla
Corte
dei
conti
sono
coerenti
con
il
suo
ruolo
essenziale
e
caratterizzante di
ausilio
al
Parlamento,
previsto
dalla
Sezione
III
“Gli
organi
ausiliari”
della
Costituzione. Vi
 sono,
 infine,
 attività
 specificatamente
 attivate
 su
 richiesta
 del
 Parlamento,
 come
 l’ormai
 consolidata tradizione
 di
 audire
 la
 Corte
 dei
 conti,
 in
 occasione
 della
 presentazione
 da
 parte
 del
 Governo
 del Documento
 di
 Programmazione
 Economica
 e
 Finanziaria
 e
 del
 disegno
 di
 Legge
 Finanziaria,
 per
 avere valutazioni
 neutrali
 sugli
 andamenti
 complessivi
 della
 finanza,
 nonché
 sulla
 coerenza
 e
 congruità
 della manovra
 stessa
 con
 gli
 obiettivi
 perseguiti,
 o
 le
 audizioni
 su
 ogni
 altro
 tema
 al
 cui
 approfondimento
 la Corte
dei
conti
possa
fornire
un
qualificato
contributo
.

17

I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI

Per
quanto
riguarda
 il
 rapporto
 con
 i
 revisori
 dei
 conti,
 la
 Legge
 Finanziaria
2006
ha
 previsto
 l’obbligo
di invio
 alla
 Corte
 dei
 conti
 delle
 relazioni
 dei
 revisori
 in
 ordine
 ai
 bilanci
 di
 previsione
 e
 di
 rendicontazione già
approvati
dagli
enti.
Anche
qui
si
rientra
nell’ottica
collaborativa
di
rafforzamento
tra
controllo
esterno
e sistema
 dei
 controlli
 interni,
 ritenendosi
 che
 l’invio
 di
 tali
 relazioni
 debbano
 prioritariamente
 essere finalizzate
 a
 segnalare
 alle
 Sezioni
 regionali
 di
 controllo
 sintomi
 di
 “irregolarità
 gravi”
 ,
 tali
 da
 porre
 in pericolo
gli
equilibri
di
bilancio.
Esse,
dunque,
dovranno
essere
rilevate
nell’ottica
degli
effetti
sulle
poste
di bilancio
e
sull’incidenza
negativa
 che
 quantitativamente
 rischia
 di
 essere
esercitata
sul
bilancio
dell’ente. L’intervento
della
Corte
dei
conti
dovrebbe,
perciò,
essere
interpretato
come
di
supporto
alle
verifiche
dei revisori
dei
conti
e,
in
tale
luce,
volte
ad
assicurare
un
“avviso”
all’amministrazione
sui
possibili
o
potenziali rischi
 economico-finanziari.
 Avviso
 che,
 come
 è
 ovvio,
 non
 verrà
 formulato
 in
 caso
 non
 emerga
 nessun elemento
di
preoccupazione.

18

I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI

In
 realtà,
 tale
 previsione
 normativa
 investe
 direttamente
 solo
 gli
 enti
 locali,
 che
 la
 recepiscono introducendo
 nel
 D.Lgs.
 n.
 267/00
 (Testo
 Unico
 delle
 leggi
 sull’ordinamento
 degli
 Enti
 Locali
 ,
 d’ora
 in avanti
anche
solo
TUEL)
l’art.
198
bis,
che
recita:
“nell’ambito
del
sistema
del
controllo
di
gestione
di
cui agli
art.
196,
197
e
198,
la
struttura
operativa
alla
quale
è
assegnata
la
funzione
del
controllo
di
gestione fornisce
la
conclusione
del
predetto
controllo,
oltre
che
agli
amministratori
ed
ai
responsabili
dei
servizi
ai sensi
di
quanto
previsto
dall’art.
198,
anche
alla
Corte
dei
conti”. I
limiti
del
dettato
di
tale
norma
sono
evidenti:
coinvolge
solo
gli
enti
locali
e
fa
riferimento
al
solo
controllo di
 gestione
 che,
 come
 recita
 il
 D.Lgs.
 n.
 286/99,
 rappresenta
 una
 delle
 4
 componenti
 del
 sistema
 dei controlli
interni
di
una
amministrazione
pubblica.

19

I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI

Sistema dei controlli della Corte dei conti

Controllo sulla gestione

Controllo di legittimità

Controllo finanziario

Ulteriori forme di collaborazione

Governo

Stato

Governo

Parlamento

Stato

Aziende ed amministrazioni statali autonome

Stato

Enti Locali

Regioni e Province Autonome

Regioni e Province Autonome

Enti pubblici non economici





Enti Locali

Regioni e Province Autonome

Enti pubblici non economici

Enti Locali

Aziende SSN

Enti sovvenzionati

20

I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI

Al
 revisore
 pubblico,
 pertanto,
 è
 richiesto
 un
 ruolo
 collaborativo/partecipativo
 che
 non
 è
 ancora presente
nel
sistema
dei
controlli
di
tipo
privatistico. Da
quanto
esposto,
il
revisore
pubblico
prende
le
distanze
dal
revisore
interno
in
quanto,
da
una
parte, sembrerebbe
 partecipare
 al
 sistema
 dei
 controlli
 che
 costituisce
 l’oggetto
 teorico
 delle
 verifiche
 della revisione
 interna,
 dall’altra,
 assumerebbe
 una
 valenza
 molto
 più
 incisiva,
 condividendo
 i
 processi decisionali
 con
 il
 management.
 Il
 revisore
 pubblico
 non
 assume
 la
 posizione
 di
 staff
 al
 management, ma
risiede
in
posizione
di
controllo
del
management
a
tutela
del
pubblico
risparmio. A
tale
riguardo,
è
forse
possibile
provare
ad
abbozzare
l’ipotesi
secondo
cui
non
è
significativo
parlare di
 revisione
 esterna
 e
 revisione
 interna
 nelle
 amministrazioni
 pubbliche,
 bensì
 di
 controllo
 esterno
 e revisione
 pubblica,
 dove
 la
 prima
 associa
 in
 sé
 le
 attività
 di
 controllo
 contabile,
 di
 controllo sull’amministrazione
 e
 di
 verifica
 sul
 sistema
 di
 controllo
 interno
 e
 la
 seconda
 diviene
 l’oggetto
 degli organi
interni
di
controllo
contabile
e
finanziario
(revisori
dei
conti
e
sindaci). Dunque,
 il
 concetto
 di
 revisione
 si
 evolve
 nel
 contesto
 pubblico,
 fino
 a
 mutare
 le
 proprie
 specifiche concettuali
 e
 trovare
 nuove
 configurazioni
 che
 meglio
 soddisfano
 i
 complessi
 assetti
 di
 interesse
 che gravitano
intorno
ad
un’amministrazione
pubblica.

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