Le funzioni della Corte dei Conti
Giovedì 20 novembre 2008
Fonte: M. Virginillo, “La Corte dei conti e le sue “quasi” nuove sfide”; 2008; ed. Kappa 1
INDICE
•
LE
ORIGINI
•
L’ORGANIZZAZIONE
•
LE
FUNZIONI
GIURISDIZIONALI
•
LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO
•
LA
FUNZIONE
CONSULTIVA
E
LE
ALTRE
FORME
DI
COLLABORAZIONE
•
I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI
2
LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
La
Corte
dei
Conti
è
il
risultato
di
una
visione
illuminata
di
Camillo
Benso
conte
di
Cavour,
che
intuì
la necessità
di
una
unitarietà
di
giudizio
entro
cui
si
concentrasse
“il
controllo
preventivo
e
consuntivo”
sui conti
pubblici. La
Corte
dei
conti
ha
ereditato
l’assetto
organizzativo
ed
amministrativo
della
Regia
Camera
della Sommaria.
La
Regia
Camera
della
Sommaria
fu
fondata
nel
1444
da
Alfonso
V
d'Aragona,
che, nell'ambito
della
sua
riforma
dell'ordinamento
giudiziario
dell'antico
regime
angioino
operante
nel
Regno di
Napoli,
unificò
due
organi:
la
Magna
Curia
Magistrorum
Rationarum
(Corte
dei
Maestri
Razionali)
e
la Summaria
audentia
rationum
(Camera
dei
Conti)
. Nel
1807,
in
sostituzione
della
Regia
Camera
della
Sommaria,
fu
istituita
la
Regia
Corte
dei
Conti,
da
cui poi
è
derivata,
nel
1862
con
la
Legge
Cavour
n.
800/62,
la
Corte
dei
conti,
che
dunque,
ha
ereditato
sin dalla
sua
istituzione
la
natura
amministrativa,
giurisdizionale
e
consultiva. Con
la
legge
n.
800/62,
per
volere
del
Re
e
del
Parlamento
e
con
la
pubblica
inaugurazione
avvenuta
a Torino
il
1
ottobre
1862,
alla
presenza
del
Ministro
delle
Finanze
Sella,
del
Primo
Procuratore
Generale della
Corte
dei
Conti
Troglia
e
del
primo
Presidente
della
Corte
dei
Conti
Colla,
fu,
dunque,
istituita quella
che,
ad
oggi,
rappresenta
la
più
antica
magistratura
unitaria
italiana.
3
LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
L’istituzione
della
Corte
dei
conti
era
finalizzata
alla
predisposizione
di
un
corpus
di
controlli
che
avrebbe dovuto
assistere
l’amministrazione,
allora
afferente
il
monarca,
in
un’ottica
di
regolare
e
corretta destinazione
delle
risorse
finanziarie
pubbliche. Il
corpus
dei
controlli,
così
come
pensato
da
Cavour,
individuava
in
modo
univoco
due
specificazioni operative: •· una
di
controllo
in
senso
stretto,
identificabile
un
controllo
preventivo
di
legittimità
sugli
atti,
previsto dall’art.
13
della
L.
n.
800/1862,
secondo
il
quale
“Tutti
i
decreti
reali
(…)
sono
presentati
alla
Corte perché
vi
si
apponga
il
visto
e
ne
sia
fatta
registrazione”,
e
un
controllo
consuntivo
sulla
gestione, disciplinato
ai
sensi
degli
art.
28
e
ss; •· una
giurisdizionale,
finalizzata
all’accertamento
di
responsabilità
di
tipo
contabile
e
delineata
all’art.
33 della
legge
Cavour,
secondo
il
quale:
“La
Corte
giudica,
con
giurisdizione
contenziosa,
sui
conti
dei tesorieri,
dei
ricevitori,
dei
cassieri
e
degli
agenti
incaricati
di
riscuotere,
di
pagare,
di
conservare
e
di maneggiare
danaro
pubblico
o
di
tenere
in
custodia
valori
e
materie
di
proprietà
dello
stato,
e
di
coloro che
si
ingeriscono
anche
senza
legale
autorizzazione
negli
incarichi
attribuiti
ai
detti
agenti.
La
Corte giudica
pure
sui
conti
dei
tesorieri
ed
agenti
di
altre
pubbliche
amministrazioni
per
quanto
le
spetti
a termini
di
leggi
speciali.”
4
LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
La
L.
n.
800/1862
è
rimasta
invariata
sino
agli
anni
del
fascismo,
che
hanno
costituito
un
periodo
di rigoglioso
arricchimento
del
panorama
normativo
in
materia
contabile,
che
ha
portato
a
due
importanti riferimenti,
tutt’oggi
significativi,
e
cioè
il
R.D.
n.
1038/33,
che
rappresenta
il
regolamento
di
procedura per
i
giudizi
innanzi
alla
Corte
di
conti,
ed
il
R.D.
n.
1214/34,
anche
meglio
conosciuto
come
il
Testo Unico
delle
leggi
sulla
Corte
dei
conti.
Per
ritrovare
un
altrettanto
fervente
periodo
di
innovazione normativa
sui
temi
contabili
bisogna
aspettare
l’assemblea
costituente,
la
quale,
deliberò
di costituzionalizzare
le
attribuzioni
della
Corte
dei
conti,
sull’esempio
di
quanto
deciso
per
il
Consiglio
d Stato
.
Gli
artt.
100
e
103
della
Costituzione,
infatti,
contemplano
entrambe
le
funzioni
giurisdizionali
e
di controllo
della
Corte
dei
conti,
funzioni
successivamente
integrate
dalla
L.
n.
259/75
che
attua
le disposizioni
costituzionali. Per
quanto
riguarda
la
funzione
del
controllo,
l’art.
100,
comma
2,
recita:
“La
Corte
dei
conti
esercita
il
controllo
preventivo
di
legittimità
sugli
atti
del
Governo,
e
anche
quello
successivo
sulla
gestione
del bilancio
dello
Stato.
Partecipa,
nei
casi
e
nelle
forme
stabilite
dalla
legge,
al
controllo
sulla
sana
gestione finanziaria
degli
enti
a
cui
lo
Stato
contribuisce
in
via
ordinaria.
Riferisce
direttamente
alle
Camere
sul risultato
del
riscontro
eseguito”. Per
quanto
riguarda
la
funzione
giurisdizionale,
l’art.
103,
comma
2,
recita:
“La
Corte
dei
conti
ha
5
LE
ORIGINI
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
Si
giunge,
poi,
agli
anni
’90,
che
hanno
significato
un
periodo
di
fiorente
innovazione
legislativa
per entrambe
le
funzioni
della
Corte
dei
conti.
In
particolare,
la
L.
n.
19/94
e
la
L.
n.
20/94
hanno
modificato il
Testo
Unico
delle
leggi
sulla
Corte
dei
conti,
portando
all’istituzione
del
doppio
grado
di
giurisdizione da
una
parte
e
ad
una
profonda
rivisitazione
delle
attività
di
controllo
dall’altra,
con
la
forte
limitazione del
controllo
preventivo
ed
il
rilancio
del
controllo
successivo
sui
risultati
della
gestione.
6
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
L’attuale
ordinamento
della
Corte
dei
conti
scaturisce
dal
T.U.
n.
1214/34,
modificato
ed
integrato
da varie
leggi
successive
come
la
L.
n.
161/53,
la
L.
n.
1345/61
e
la
L.
259/58,
anche
se
il
corpus
normativo che
regola
l’Istituzione,
oltre
ai
grandi
momenti
di
riforma
normativa
che
si
richiameranno
in
seguito,
si arricchisce
annualmente
con
le
precisazioni
decisionali
e
previsionali
contenute
nel
dettato
della
Legge Finanziaria. In
base
alle
richiamate
disposizioni
di
legge,
l’organico
della
Corte
dei
conti
è
diviso,
tenendo
conto
delle rispettive
funzioni,
in
personale
di
carriera
magistratuale
e
personale
di
carriera
amministrativa. Il
personale
di
carriera
magistratuale
comprende
il
Presidente,
i
Presidenti
di
sezioni,
i
consiglieri,
il procuratore
generale,
i
viceprocuratori
generali,
i
primi
referendari
e
i
referendari.
Essi
si
occupano
delle attività
giurisdizionali
e
di
controllo
e
ricoprono
tutti
i
livelli
della
governance
della
Corte
di
conti. Il
personale
di
carriera
amministrativa
è
composto
da
personale
dirigente
e
da
personale
della
ex carriera
di
concetto,
esecutiva
ed
ausiliaria.
Essi
si
occupano
delle
attività
di
staff
(personale,
contabilità, bilancio,
controllo
interno
e
sistemi
informativi)
e
delle
attività
che
in
linea
generale
appaiono
di
supporto al
personale
di
magistratura. 7
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
Nelle
strutture
centrali
rientrano: · le
Sezioni
riunite
(articolate
in
sezioni
riunite
in
sede
consultiva
e
in
sede
di
controllo,
rappresentano l’organo
di
chiusura
del
sistema
di
giurisdizione
amministrativo-contabile,
con
competenza
a
decidere sulle
questione
di
massima
e
sui
conflitti
di
competenza
e
titolare
delle
attività
del
giudizio
di
parificazione del
rendiconto
generale
dello
Stato); · la
Sezione
centrale
di
controllo
di
legittimità
degli
atti
del
governo
e
delle
amministrazioni
dello
Stato (articolata
in
5
uffici
centrali
per
i
ministeri
istituzionali
,
per
i
ministeri
economico-finanziari,
per
le
attività produttive,
per
le
infrastrutture
e
l’assetto
del
territorio,
per
i
servizi
alla
persona
ed
i
beni
culturali
e
titolare dell’attività
di
controllo
di
legittimità
preventivo
e
successivo); · la
Sezione
centrale
di
controllo
sulla
gestione
delle
amministrazioni
dello
Stato
(anch’essa
articolata
in
5 uffici
come
la
precedente
sezione
e
titolare
delle
attività
di
controllo
sulla
gestione); · la
Sezione
di
controllo
sugli
enti
(esercita
il
controllo
sulla
gestione
finanziaria
degli
enti
cui
lo
Stato contribuisce
in
via
ordinaria,
previsto
dalla
L.
n.
259/1958,
riferendone
in
Parlamento); 8
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
· la
sezione
delle
autonomie
(è
espressione
delle
sezioni
regionali
di
controllo,
riferisce
al
Parlamento, almeno
una
volta
l’anno,
sugli
andamenti
complessivi
della
finanza
regionale
e
locale
per
la
verifica
del rispetto
degli
equilibri
di
bilancio
da
parte
di
comuni,
province,
città
metropolitane
e
regioni,
in
relazione
al patto
di
stabilità
interno
e
ai
vincoli
che
derivano
dall’appartenenza
dell’Italia
all’Unione
Europea,
anche sulla
base
dell’attività
svolta
dalle
sezioni
regionali.
Esamina,
a
fini
di
coordinamento,
ogni
tema
e questione
che
rivesta
interesse
generale
o
che
riguardi
le
indagini
comparative
su
aspetti
gestionali comuni
a
più
sezioni); · la
Sezione
di
controllo
per
gli
affari
comunitari
ed
internazionali
(riferisce
almeno
annualmente
al Parlamento
sulla
gestione
dei
fondi
strutturali
comunitari,
sull'utilizzo
di
altri
finanziamenti
e
programmi comunitari,
sullo
stato
delle
risorse
della
comunità
di
pertinenza
nazionale
e
dei
relativi
sistemi
di
verifica, sulla
consistenza
e
sulle
cause
delle
frodi
ai
danni
della
comunità
e
sulle
relative
misure
preventive
e repressive).
9
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
·Nelle
strutture
periferiche
rientrano: · le
21
Sezioni
regionali
di
controllo
,
quante
sono
le
regioni
italiane
(esercitano
il
controllo
di
legittimità
su atti
e
il
controllo
sulla
gestione
delle
amministrazioni
dello
Stato
aventi
sede
nella
regione;
verificano
il funzionamento
dei
controlli
interni
a
ciascuna
amministrazione
avente
sede
nella
regione,
esercitano
il controllo
sulla
gestione
delle
amministrazioni
regionali
e
loro
enti
strumentali,
ai
fini
del
referto
ai
consigli regionali,
nonché
il
controllo
sulla
gestione
degli
enti
locali,
dei
loro
enti
strumentali,
delle
università
e
delle istituzioni
pubbliche
aventi
sede
nella
regione);
10
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA
CORTE
DEI
CONTI
11
LE
FUNZIONI
GIURISDIZIONALI
La
Corte
dei
conti,
con
riferimento
alla
funzione
giurisdizionale,
emette
attualmente: · giudizi
di
conto
o
di
responsabilità
ai
danni
di
amministratori
o
dipendenti
pubblici
che,
nell’esercizio delle
proprie
funzioni,
abbiano
arrecato
danno
erariale
allo
Stato; · giudizi
in
materia
pensionistica,
per
l’accertamento
dell’esistenza
e
dell’ammontare
del
diritto
alla pensione. Le
funzioni
di
natura
giurisdizionali
hanno,
al
pari
di
quelle
di
controllo,
registrato
una
forte
espansione
per intervento
specifico: · della
L.
n.
231/90
che,
affermando
strumenti
e
moduli
operativi
di
matrice
privatistica
(centrati
sui
criteri fondamentali
di
efficienza,
efficacia
ed
economicità),
ha
di
fatto
allargato
la
natura
oggettiva
della giurisdizione
contabile,
estendendola
ai
giudizi
sulla
compatibilità
tra
le
scelte
amministrative
e
le
finalità dell’amministrazione
pubblica; · dalla
sent.
n.
345/04
della
Corte
costituzionale
che,
nel
quadro
dell’evoluzione
dell’ordinamento
in senso
federale,
ha
assoggettato
le
regioni
al
giudizio
della
Corte
dei
conti
in
materia
di
responsabilità contabile,
richiamando
il
principio
unitario
della
giurisdizione
per
assicurare
un
uniformità
di
giudizio
a livello
nazionale.
12
LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO
Il
controllo
di
legittimità
sugli
atti
del
Governo
ha
ad
oggetto
i
singoli
documenti
contabili
e
finanziari
della gestione,
verificandone
la
conformità
al
sistema
giuridico
e
potendone
annullare
l’efficacia.
Si
intendono per
“atti
del
governo”
i
documenti
ufficiali
emanati
da
tutte
le
amministrazioni
pubbliche
di
derivazione statale
e
come
tali
in
posizione
di
dipendenza
rispetto
all’esecutivo.
Esso
ha
ad
oggetto
documenti amministrativi
prevalentemente
preventivi.
Esiste,
infatti,
una
prerogativa
di
controllo
di
legittimità
su documenti
di
natura
consuntiva,
che,
in
allargamento
rispetto
ad
un’interpretazione
restrittiva
del
dettato dell’art.
100
della
Costituzione
Italiana,
interessa
alcune
marginali
fattispecie. Il
controllo
di
legittimità
sugli
atti
di
natura
preventiva
non
giudica
sulla
regolarità
del
contenuto
ma
si espleta
in
modo
generico
come
condizione
di
efficacia
preventiva
dell’atto
che
esamina. Il
controllo
successivo
sulla
gestione,
per
il
quale
si
rimanda
alle
note
che
seguono,
è
di
tipo
collaborativo, ha
carattere
empirico
ed
è
rivolto
ad
accertare
la
“rispondenza
dei
risultati
dell’attività
amministrativa
agli obiettivi
stabiliti
dalla
legge.
13
LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO
Esso
valuta
comparativamente
costi,
modalità
e
tempi
dello
svolgimento
dell’azione
amministrativa”
e confronta
“la
situazione
effettivamente
realizzata
con
l’attività
amministrativa
e
la
situazione
ipotizzata
dal legislatore
come
obiettivo
da
realizzare,
in
modo
da
verificare,
ai
fini
della
valutazione
del
conseguimento dei
risultati,
se
le
procedure
ed
i
mezzi
utilizzati,
esaminati
in
comparazione
con
quelli
apprestati
in situazioni
omogenee,
siano
stati
frutto
di
scelte
ottimali
dal
punto
di
vista
dei
costi
economici,
della speditezza
dell’esecuzione
e
dell’efficienza
organizzativa,
nonché
dell’efficacia
dal
punto
di
vista
dei risultati”
. Il
controllo
finanziario
ricomprende
le
categorie
di
attività
che
si
elencano
e
descrivono
nel
seguito: · i
giudizi
di
parificazione
sul
rendiconto
generale
dello
Stato; · il
controllo
sulla
copertura
finanziaria
delle
leggi
di
spesa; · la
certificazione
finanziaria
dei
contratti
collettivi
nazionali
di
lavoro; · i
referti
sulla
finanza
regionale
e
locale; · le
verifiche
rivolte
agli
enti
sovvenzionati. Il
giudizio
di
parificazione
del
rendiconto
generale
dello
Stato,
previsto
dall’art.
n.
39
del
Regio
Decreto
n. 14
1214/34
,
è
il
giudizio
espresso
dalla
Corte
dei
conti
per
accertare
la
conformità
dei
risultati
di
bilancio (iscritti
nel
conto
del
bilancio
e
nel
conto
del
patrimonio)
dello
Stato
alla
Legge
di
Bilancio.
LE
FUNZIONI
DI
CONTROLLO
Sistema dei controlli della Corte dei conti
Controllo sulla gestione
Controllo finanziario
Ulteriori forme di collaborazione
Stato
Governo
Enti Locali
Aziende ed amministrazioni statali autonome
Stato
…
Regioni
Enti pubblici non economici
Enti Locali
Regioni
Enti pubblici non economici
Enti Locali
Aziende sanitarie
Gestioni fuori bilancio
Enti sovvenzionati
15
LA
FUNZIONE
CONSULTIVA
E
LE
ALTRE
FORME
DI
COLLABORAZIONE
Come
ulteriore
sfida
richiesta
dal
legislatore
del
2003
(L.
n.
131/03,
comma
8
),
tale
funzione
si
configura nella
rinnovata
facoltà
di
disporre“
ulteriori
forme
di
collaborazione”,
con
le
autonomie,
nonché
di
emettere “pareri”
in
materia
di
contabilità
pubblica
,
finalizzati
alla
regolare
e
sana
gestione
finanziaria,
dietro formale
richiesta
delle
amministrazioni
beneficiarie. In
un
contesto
costituzionale
rinnovato
in
conseguenza
dell’emanazione
della
L.
costituzionale
n.
3/01, dove
si
è
sancita
l’equiordinazione
degli
enti
territoriali
allo
Stato
e
l’abrogazione
di
ogni
forma
di
controllo amministrativo
esterno
sulle
Regioni,
sulle
Province
e
sui
Comuni
(art.
9,
L.
costituzionale
n.
3/01),
è facilmente
comprensibile
la
volontà
del
legislatore
di
permettere
agli
enti
territoriali
di
avvalersi
della collaborazione
della
Corte
dei
conti. Se
per
quanto
riguarda
le
ulteriori
forme
di
collaborazione
,
il
legislatore
non
specifica
altro
se
non
le finalità
,
per
la
funzione
consultiva,
invece,
la
Corte
dei
conti,
con
un
documento
adottato
dalla
specifica Sezione
delle
autonomie,
nell’adunanza
del
27
aprile
2004,
ha
disciplinato
la
funzione
consultiva, armonizzandone
contenuti,
strumenti
e
modalità. In
particolare,
la
richiesta
di
parere
consultivo
è
circoscritta
agli
enti
previsti
dalla
L.
n.
131/05
ed
è 16
accettabile
se
presentata
dal
Consiglio
delle
Autonomie
Locali
e
dagli
organi
rappresentativi
dei
singoli enti
(Presidente
della
Giunta
regionale
e
provinciale,
Sindaco
o
Consiglio
regionale,
provinciale
e
LA
FUNZIONE
CONSULTIVA
E
LE
ALTRE
FORME
DI
COLLABORAZIONE
Tutte
le
funzioni
esercitate
dalla
Corte
dei
conti
sono
coerenti
con
il
suo
ruolo
essenziale
e
caratterizzante di
ausilio
al
Parlamento,
previsto
dalla
Sezione
III
“Gli
organi
ausiliari”
della
Costituzione. Vi
sono,
infine,
attività
specificatamente
attivate
su
richiesta
del
Parlamento,
come
l’ormai
consolidata tradizione
di
audire
la
Corte
dei
conti,
in
occasione
della
presentazione
da
parte
del
Governo
del Documento
di
Programmazione
Economica
e
Finanziaria
e
del
disegno
di
Legge
Finanziaria,
per
avere valutazioni
neutrali
sugli
andamenti
complessivi
della
finanza,
nonché
sulla
coerenza
e
congruità
della manovra
stessa
con
gli
obiettivi
perseguiti,
o
le
audizioni
su
ogni
altro
tema
al
cui
approfondimento
la Corte
dei
conti
possa
fornire
un
qualificato
contributo
.
17
I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI
Per
quanto
riguarda
il
rapporto
con
i
revisori
dei
conti,
la
Legge
Finanziaria
2006
ha
previsto
l’obbligo
di invio
alla
Corte
dei
conti
delle
relazioni
dei
revisori
in
ordine
ai
bilanci
di
previsione
e
di
rendicontazione già
approvati
dagli
enti.
Anche
qui
si
rientra
nell’ottica
collaborativa
di
rafforzamento
tra
controllo
esterno
e sistema
dei
controlli
interni,
ritenendosi
che
l’invio
di
tali
relazioni
debbano
prioritariamente
essere finalizzate
a
segnalare
alle
Sezioni
regionali
di
controllo
sintomi
di
“irregolarità
gravi”
,
tali
da
porre
in pericolo
gli
equilibri
di
bilancio.
Esse,
dunque,
dovranno
essere
rilevate
nell’ottica
degli
effetti
sulle
poste
di bilancio
e
sull’incidenza
negativa
che
quantitativamente
rischia
di
essere
esercitata
sul
bilancio
dell’ente. L’intervento
della
Corte
dei
conti
dovrebbe,
perciò,
essere
interpretato
come
di
supporto
alle
verifiche
dei revisori
dei
conti
e,
in
tale
luce,
volte
ad
assicurare
un
“avviso”
all’amministrazione
sui
possibili
o
potenziali rischi
economico-finanziari.
Avviso
che,
come
è
ovvio,
non
verrà
formulato
in
caso
non
emerga
nessun elemento
di
preoccupazione.
18
I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI
In
realtà,
tale
previsione
normativa
investe
direttamente
solo
gli
enti
locali,
che
la
recepiscono introducendo
nel
D.Lgs.
n.
267/00
(Testo
Unico
delle
leggi
sull’ordinamento
degli
Enti
Locali
,
d’ora
in avanti
anche
solo
TUEL)
l’art.
198
bis,
che
recita:
“nell’ambito
del
sistema
del
controllo
di
gestione
di
cui agli
art.
196,
197
e
198,
la
struttura
operativa
alla
quale
è
assegnata
la
funzione
del
controllo
di
gestione fornisce
la
conclusione
del
predetto
controllo,
oltre
che
agli
amministratori
ed
ai
responsabili
dei
servizi
ai sensi
di
quanto
previsto
dall’art.
198,
anche
alla
Corte
dei
conti”. I
limiti
del
dettato
di
tale
norma
sono
evidenti:
coinvolge
solo
gli
enti
locali
e
fa
riferimento
al
solo
controllo di
gestione
che,
come
recita
il
D.Lgs.
n.
286/99,
rappresenta
una
delle
4
componenti
del
sistema
dei controlli
interni
di
una
amministrazione
pubblica.
19
I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI
Sistema dei controlli della Corte dei conti
Controllo sulla gestione
Controllo di legittimità
Controllo finanziario
Ulteriori forme di collaborazione
Governo
Stato
Governo
Parlamento
Stato
Aziende ed amministrazioni statali autonome
Stato
Enti Locali
Regioni e Province Autonome
Regioni e Province Autonome
Enti pubblici non economici
…
…
Enti Locali
Regioni e Province Autonome
Enti pubblici non economici
Enti Locali
Aziende SSN
Enti sovvenzionati
20
I
CONTROLLI
INTERNI
ED
I
CONTROLLI
ESTERNI
Al
revisore
pubblico,
pertanto,
è
richiesto
un
ruolo
collaborativo/partecipativo
che
non
è
ancora presente
nel
sistema
dei
controlli
di
tipo
privatistico. Da
quanto
esposto,
il
revisore
pubblico
prende
le
distanze
dal
revisore
interno
in
quanto,
da
una
parte, sembrerebbe
partecipare
al
sistema
dei
controlli
che
costituisce
l’oggetto
teorico
delle
verifiche
della revisione
interna,
dall’altra,
assumerebbe
una
valenza
molto
più
incisiva,
condividendo
i
processi decisionali
con
il
management.
Il
revisore
pubblico
non
assume
la
posizione
di
staff
al
management, ma
risiede
in
posizione
di
controllo
del
management
a
tutela
del
pubblico
risparmio. A
tale
riguardo,
è
forse
possibile
provare
ad
abbozzare
l’ipotesi
secondo
cui
non
è
significativo
parlare di
revisione
esterna
e
revisione
interna
nelle
amministrazioni
pubbliche,
bensì
di
controllo
esterno
e revisione
pubblica,
dove
la
prima
associa
in
sé
le
attività
di
controllo
contabile,
di
controllo sull’amministrazione
e
di
verifica
sul
sistema
di
controllo
interno
e
la
seconda
diviene
l’oggetto
degli organi
interni
di
controllo
contabile
e
finanziario
(revisori
dei
conti
e
sindaci). Dunque,
il
concetto
di
revisione
si
evolve
nel
contesto
pubblico,
fino
a
mutare
le
proprie
specifiche concettuali
e
trovare
nuove
configurazioni
che
meglio
soddisfano
i
complessi
assetti
di
interesse
che gravitano
intorno
ad
un’amministrazione
pubblica.
21