Accesso All' Informazione - Partecipazione Pubblico

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Accesso all'informazione, partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale • Per quel che riguarda le direttive europee, gli stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) •

Aarhus • Anche la convenzione Aarhus recepita dallo Stato Italiano come legge 108 del 2001 dà il diritto di partecipazione. • L'art 1 cita: Al fine di contribuire a proteggere il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, di vivere in un ambiente adatto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere, ogni Parte garantisce i diritti di accesso all'informazione sull'ambiente, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso alla giustizia in materia di ambiente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Aarhus • • • • •

Articolo 6 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ PARTICOLARI 1. Ogni Parte : Applica le disposizioni del presente articolo quando si tratti di decidere o no di attività proposte del tipo di quelle enumerate nell’allegato I ; • Applica le disposizioni del presente articolo, conformemente al diritto interno, anche quando si tratti di prendere una decisione in merito ad attività proposte non enumerate nell’allegato I che possano avere un effetto importante sull’ambiente. Le Parti determinano in ogni caso se l’attività proposta ricade nell’ambito di tali disposizioni.

Allegato I LISTA DELLE ATTIVITA’ CITATE AL PARAGRAFO1 a) DELL’ARTICOLO 6 • 5. Gestione dei rifiuti : • - Impianti per l’incenerimento, la valorizzazione, il trattamento chimico e la messa in discarica di rifiuti pericolosi ; • - Impianti per l’incenerimento di rifiuti comunali, di capacità superiore a 3 tonnellate l’ora ; • - Impianti per l’eliminazione di rifiuti non pericolosi, di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno ; • - Discariche che ricevano più di 10 tonnellate al giorno o di capacità totale superiore alle 25.000 tonnellate, escludendo le discariche di rifiuti inerti.

[20] Direttiva 2003/4/CEE: gli Stati Membri dovranno dare attuazione entro il 14 febbraio 2005; inoltre entro il 2009 dovranno redigere un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva • • •



SINTESI L'accesso alle informazioni relative all'ambiente, in possesso delle autorità pubbliche, è la condizione primordiale che permette di rafforzare l'applicazione e il controllo del diritto comunitario dell'ambiente. L'esistenza di disparità fra le normative vigenti negli Stati membri in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente di cui dispongono le autorità pubbliche può creare una situazione di disuguaglianza nella Comunità per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e le condizioni di concorrenza. Si intende per informazioni relative all'ambiente qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi comprese misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.

Direttiva 2003/4/CEE • La direttiva ha l'obiettivo di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente disponibile e comunicata al pubblico. L'informazione comprende almeno: • i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti l'ambiente; • le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; • le relazioni sullo stato dell'ambiente (da pubblicare come minimo ogni 4 anni); • dati sulle attività che incidono sull'ambiente; • le autorizzazioni e gli accordi in materia di ambiente; • gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi.

articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006 • • • • • • • • • • • • •

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006 le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. Le modalità della partecipazione del pubblico sono indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del suddetto articolo. Per quanto riguarda la Commissione, la comunicazione «Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» (5) definisce disposizioni generali in merito.

• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005

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