Responsabilità del Notaio che sbaglia la denuncia di successione: da quando decorre la prescrizione? Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato. Questo il principio di diritto stabilito dalla Sez. III Civile, sent. 22 settembre 2016, n. 18606, con la quale ha accolto il ricorso di un cittadino milanese avverso la sentenza della Corte d’Appello. I fatti. Tizio, alla morte della propria madre, incaricava il notaio Caio di redigere la dichiarazione di successione (in data 14 aprile 1989). Successivamente (in data 13 luglio 1995), l’Agenzia delle Entrate notificava a Tizio avviso di accertamento: in pratica, l’Amministrazione finanziaria contestava a Tizio un’indicazione errata del valore catastale degli immobili ai
fini della determinazione dell’imposta. In data 8 febbraio 2002, Tizio inviava al Notaio Caio lettera di diffida e messa in mora, chiedendo il risarcimento dei danni. Tale atto, ricordiamo, assume notevole importanza, in quanto interrompe il decorso della prescrizione, che, nel nostro caso, così come in quelli di responsabilità contrattuale, è pari ad anni 10, a differenza di quella da sinistro stradale, pari ad anni 2 (salvo l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, nel qual caso all’azione risarcitoria si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato, anche se il processo penale non sia stato promosso). Secondo la Corte d’appello e il Tribunale, la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno doveva considerarsi maturata: in pratica a Tizio non spettava il risarcimento danno, in quanto il diritto era prescritto, considerando come dies a quo (termine di a partire dal quale la prescrizione comincia decorrere) la data della denuncia di successione (14 aprile 1989), contenente l’errata indicazione del valore catastale degli immobili, e non dalla data del successivo accertamento della maggiore imposta (13 luglio 1995). La Cassazione, al contrario, accogliendo il ricorso di Tizio, con la sentenza in commento, ha sancito come termine di decorrenza della prescrizione la data dell’accertamento della maggiore imposta (13 luglio 1995), ossia quella di verificazione del danno, di percezione da parte del danneggiato Tizio, e non quella precedente di denuncia della successione della madre di Tizio. Cos’è la prescrizione civile. L’art. 2934 cod. civ. recita: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Dunque, la prescrizione è una causa di estinzione del diritto determinato dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del suo titolare. La prescrizione per l’azione di responsabilità contrattuale è ordinaria, ossia decennale. Decorrenza della prescrizione. Il problema che si pone nella prassi quotidiana dei vari Tribunali e Corti è quello di stabilire il giorno a partire dal quale la prescrizione incomincia a decorrere, ossia il c.d. dies a quo praescriptionis. La norma di riferimento, l’art. 2935 cod. civ. afferma testualmente: “la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. In giurisprudenza, in particolare quella della Suprema Corte di Cassazione, si sono formati negli anni, due diversi ed antitetici orientamenti. Da una parte, chi sostiene che il dies a quo debba porsi nel giorno del verificarsi del danno conseguente all’inadempimento (spostando, dunque, in avanti il termine); dall’altra chi sostiene, invece, che il dies a quo vada posto nel giorno dell’inadempimento (anticipando, di fatto, il suddetto termine di decorrenza). Maggioritario ed ormai consolidato, il primo orientamento (Cass. 16463/09; 16658/07; n. 10493/06), al quale aderisce la sentenza in commento, a parere del quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso (es. data della denuncia di successione del notaio), bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (es. data di notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia Entrate).
In altra fattispecie, in applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto che, in un’ipotesi di responsabilità professionale per avere l’Avvocato in una causa di risarcimento danni erroneamente evocato in giudizio soggetto diverso da colui che risultava essere il vero responsabile, correttamente il giudice del merito aveva considerato la prescrizione dell’azione nei confronti del suddetto legale iniziare a decorrere dalla notificazione della sentenza del definitivo accertamento giudiziale della carenza di legittimazione del soggetto in quell’altro processo convenuto, quale momento in cui il danno si era manifestato all’esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria (Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sent. 8 maggio 2006, n. 10493) Avv. Angelo Greco (foro di Siena)