Statuto Di Associazione Culturale Popolare

  • May 2020
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1 STATUTO di ASSOCIAZIONE DENOMINAZIONE

OGGETTO

SEDE

ARTICOLO 1 E’costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., una Associazione denominata “……………………………………… -

Associazione Culturale”.

ARTICOLO L’associazione,

senza

fini

di

2 lucro,

intende

promuovere

occasioni d’incontro per la crescita e formazione di giovani ed

individui

in

genere

e

stimolare

promuovendo prevalentemente attività

la

loro

socialità

culturali ricreative ed

artistiche. Il suo scopo è eminentemente culturale-educativo e ricreativo e verrà perseguito attraverso l’insegnamento ed il godimento delle arti musicali, figurative, letterarie, teatrali in tutte le

sue

forme,

costruttivo musicale, poesia,

e

ma

anche

attraverso

artistica, di

danza

e

di di

attraverso la

il

promozione

semplice di

cinematografia, moda

ogni

dialogo attività

letteraria

intrapresa

dagli

e

di

aderenti

all’associazione, nell’interesse e a favore di terzi ed anche dei soci. L’associazione si propone prevalentemente di: -

Gestire in concessione i servizi delle attività culturali ricreative e dello spettacolo degli enti pubblici e degli enti locali e dei privati imprenditori;

-

Gestire in affidamento diretto e/o partecipazione diretta con enti pubblici ed enti locali, i servizi culturali del tempo libero, di sostegno ed assistenza;

-

promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni

della

musica

e

della

cultura

popolare

e

tradizionale mediante studi, ricerche, pubblicazioni varie, manifestazioni in piazza ed in ogni luogo predisposto per legge

ad

accogliere

le

manifestazioni

musicali

ed

artistiche in genere; -

collaborare con la scuola, gli enti e gli istituti italiani e stranieri interessati a promuovere la cultura e le arti

2 in

genere,

e

la

musica

e

la

cultura

popolare

e

tradizionale in particolare; -

promuovere

e

gestire

dilettantistici

inerenti

letteratura,

la

musica

corsi le il

professionali

arti teatro,

e/o

figurative

e

la

la

e

gli

danza,

spettacoli artistici in genere; -

promuovere

organizzare

dilettantistici

e

enogastronomia,

per

e

gestire

corsi

manifestazioni valorizzare

professionali

pubbliche i

e

prodotti

private

delle

e/o di

culture

locali in genere;

- promuovere e gestire attività volta alla produzione di

-

spettacoli e programmi musicali, teatrali, cinematografici e di prosa con l’intervento o meno di attori , su pellicola o videotape per la produzione diretta in sale cinematografiche o per la trasmissione in televisione ed alla radio, produzione, in uno studio cinematografico o in laboratori speciali per film di animazione, di lungometraggi, cortometraggi ecc. a fini di intrattenimento, pubblicitari, di istruzione, di formazione e di diffusione di informazioni, per la rappresentazione in pubblici e privati ritrovi; Organizzare manifestazioni della cultura, della musica e delle arti in genere di qualsiasi tipo, per conto proprio e di terzi, anche mediante la fornitura di servizi di consulenza organizzativa come segreteria artistica e pubbliche relazioni, nonché noleggio di mezzi ed attrezzature idonee alla fornitura del servizio, proprie e di terzi in sub-appalto

-

organizzare gruppi di animazione culturale e musicale;

-

organizzare corsi individuali e di gruppo volti al recupero ed all’uso di strumenti antichi anche con tecniche moderne ed informatiche;

-

promuovere la collocazione nel mercato del lavoro artistico in genere e musicale in particolare mediante la messa in agibilità genere,

dei

propri

avendone

i

iscritti requisiti,

e

di ne

ogni

artista

faccia

che

richiesta

in al

Comitato Direttivo; -

promuovere l’attività dell’associazione e di quelle affini mediante la creazione di un proprio giornale e/o periodico, sia interno che di diffusione;

3 -

promuovere l’attività dell’associazione e di quelle affini mediante

l’organizzazione

di

corsi

di

informatica

e

di

lingue straniere al fine di migliorare il grado di contatto e

comunicabilità

tra

soci

e

terzi

e

per

applicare

le

conoscenze informatiche alle arti in genere. L’Associazione potrà perseguire gli scopi sociali anzidetti mediante

l’organizzazione

di

attività

artistiche

culturali

comunque intese, anche in forme consortili fra associazioni ed altre organizzazioni non aventi scopo di lucro. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle

istituzionali,

ovvero

limiti consentiti dal

commerciali

e

d’impresa,

nei

D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460/1997 e

successive modifiche e integrazioni. ARTICOLO

3

L’Associazione ha sede legale in ………………………………………. VIA ………………………………………. ed agisce sul territorio nazionale ed estero e domicilio fiscale

in………………………….……….. VIA ……………………………

……………………….. e potrà aprire sedi secondarie e sedi operative in Italia ed all’estero e trasferire la sede legale, senza che ciò comporti modifica dello statuto sociale ARTICOLO La durata

4

dell’associazione è illimitata. PATRIMONIO ARTICOLO 5

Il patrimonio è formato: a) dal patrimonio attuale di euro ……………..; b) dalle quote sociali, fissate dal C.D. per i soci; c) da contributi di enti pubblici e privati e persone fisiche; d) da eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti; e) da eventuali proventi di gestione. ASSOCIATI ARTICOLO 6 Possono

essere

giuridiche,

soci

organismi

dell’Associazione pubblici

e

persone

privati,

enti

fisiche

e

italiani

e

4 stranieri che condividono integralmente e prevalentemente le finalità di cui al precedente art. 2, previa domanda scritta motivata,

da

sottoporre

al

Comitato

Direttivo

dell’Associazione. Il C.D. delibera l’ammissione a socio dei richiedenti,

secondo

i

criteri

dettati

dal

regolamento

interno, nel rispetto della 460/97. In caso di associazione partecipata

da

ente

pubblico

e/o

affidamento

diretto

di

servizi culturali il C.D. delibera l’ammissione a socio con il parere

favorevole

dell’organo

di

indirizzo

costituito

dell’ente partecipante o affidante. All’atto di ammissione gli associati

verseranno

la

quota

di

associazione

che

verrà

annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci si distinguono in fondatori, sostenitori ed ordinari, tutti con diritto di voto. Sono soci fondatori quelli che aderiscono

all’Associazione

entro

180

giorni

dalla

sua

costituzione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo esclusa

e

la

delle

modalità

temporaneità

associative.

della

E’

espressamente

partecipazione

alla

vita

associativa. ARTICOLO 7 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in

contrasto

ovvero

o

qualora

concorrenza il

socio

con

non

quella ottemperi

della alle

Associazione, disposizioni

statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dal Comitato Direttivo.

5 Tale

provvedimento

dichiarato

dovrà

decaduto

comunicazione,

il

essere

quale,

può

comunicato

entro

ricorrere

trenta

all’associato

giorni

da

all’assemblea

tale

mediante

raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. ARTICOLO 8 Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea coordinatore

dei

Soci,

Generale

o

Il

Comitato

Comitato

Direttivo,

esecutivo,

tecnici, operativi, artistici, Il Presidente,

I

Il

direttori

Il Collegio dei

Revisori dei Conti e l’organo di indirizzo in quanto presente. ASSEMBLEA ARTICOLO 9 Gli

associati

formano

l’Assemblea;

la

quale

costituisce

l’organo deliberante per eccellenza dell’associazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presente o rappresentanti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel

caso

di

seconda

convocazione,

l’Assemblea

sarà

valida

qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a

maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole da almeno due terzi degli associati. L’Assemblea

si

radunerà

almeno

due

volte

all’anno.

Spetta

all’Assemblea deliberare in merito: -

all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

-

alla nomina del Comitato Direttivo;

-

alla nomina del Collegio dei Revisori;

-

all’approvazione ed

alla modificazione dello statuto e di

regolamenti; -

ad

ogni

altro

argomento

intendesse sottoporre.

che

il

Comitato

Direttivo

6 L’Assemblea associato

è

convocata

almeno

otto

mediante

giorni

avviso

prima

di

inviato quello

a

ciascun

fissato

per

l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare associati. Ciascuno

più di altri due

associato ha diritto ad un voto. AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 10

Il

Comitato

Direttivo

è

composto

da

un

numero

di

membri

variabile da tre a quindici. Dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente il Coordinatore generale ed i direttori tecnici e/o il comitato esecutivo. Qualora

un

membro

del

Comitato

Direttivo

presenti

le

dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato. Il

Comitato

Direttivo

è

investito

di

tutti

i

poteri

di

ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto

riservano

bilancio

preventivo

all’approvazione associative fondi

all’Assemblea. e

bilancio

Provvede

alla

consuntivo

e

dell’Assemblea.

stesura li

Determina

del

sottopone le

quote

e stabilisce le modalità per il reperimento dei

necessari

per

le

spese

ordinarie

e

straordinarie

di

gestione, delibera circa l’apertura di conti correnti bancari e postali. Il

Comitato

Direttivo

potrà

compilare

un

regolamento

per

disciplinare e organizzare l’attività dell’ Associazione che dovrà

essere

sottoposto

all’

Assemblea

per

la

sua

approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite

7 lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. PRESIDENTE ARTICOLO 11 Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente, ha la legale

rappresentanza

dell’

ente

di

fronte

ai

terzi

e

in

giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 12 Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione

è

controllare

la

correttezza

della

gestione

in

relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

In

caso

di

associazione

partecipata

da

ente

pubblico o ente locale lo stesso sarà preposto all’indirizzo delle finalità sociali educative e di obiettivo nel rispetto del D.Lgs 460/97 BILANCIO ARTICOLO 13 L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo

di

ciascun

all’Assemblea

il

anno,

il

bilancio

Comitato

Direttivo

consuntivo

sottoporrà

relativo

all’anno

precedente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli

eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati

esclusivamente

per

la

realizzazione

delle

attività

di

cui

all’art. 2. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita

dell’Associazione,

salvo

che

la

destinazione

o

distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate

8 a

favore

di

altre

associazioni

che

per

legge,

statuto

o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 14 L’Associazione all’art.

si

estingue,

secondo

le

modalità

di

cui

27c.c. :

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’art.27 c.c.. In

caso

di

scioglimento

dell’Associazione,

per

qualunque

causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa

o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo

di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. NORMA DI CHIUSURA ARTICOLO Per

tutto

quanto

non

previsto

15 dal

presente

statuto

riferimento alle norme del codice civile e alle materia.

si

fa

leggi in

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