1 STATUTO di ASSOCIAZIONE DENOMINAZIONE
OGGETTO
SEDE
ARTICOLO 1 E’costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., una Associazione denominata “……………………………………… -
Associazione Culturale”.
ARTICOLO L’associazione,
senza
fini
di
2 lucro,
intende
promuovere
occasioni d’incontro per la crescita e formazione di giovani ed
individui
in
genere
e
stimolare
promuovendo prevalentemente attività
la
loro
socialità
culturali ricreative ed
artistiche. Il suo scopo è eminentemente culturale-educativo e ricreativo e verrà perseguito attraverso l’insegnamento ed il godimento delle arti musicali, figurative, letterarie, teatrali in tutte le
sue
forme,
costruttivo musicale, poesia,
e
ma
anche
attraverso
artistica, di
danza
e
di di
attraverso la
il
promozione
semplice di
cinematografia, moda
ogni
dialogo attività
letteraria
intrapresa
dagli
e
di
aderenti
all’associazione, nell’interesse e a favore di terzi ed anche dei soci. L’associazione si propone prevalentemente di: -
Gestire in concessione i servizi delle attività culturali ricreative e dello spettacolo degli enti pubblici e degli enti locali e dei privati imprenditori;
-
Gestire in affidamento diretto e/o partecipazione diretta con enti pubblici ed enti locali, i servizi culturali del tempo libero, di sostegno ed assistenza;
-
promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni
della
musica
e
della
cultura
popolare
e
tradizionale mediante studi, ricerche, pubblicazioni varie, manifestazioni in piazza ed in ogni luogo predisposto per legge
ad
accogliere
le
manifestazioni
musicali
ed
artistiche in genere; -
collaborare con la scuola, gli enti e gli istituti italiani e stranieri interessati a promuovere la cultura e le arti
2 in
genere,
e
la
musica
e
la
cultura
popolare
e
tradizionale in particolare; -
promuovere
e
gestire
dilettantistici
inerenti
letteratura,
la
musica
corsi le il
professionali
arti teatro,
e/o
figurative
e
la
la
e
gli
danza,
spettacoli artistici in genere; -
promuovere
organizzare
dilettantistici
e
enogastronomia,
per
e
gestire
corsi
manifestazioni valorizzare
professionali
pubbliche i
e
prodotti
private
delle
e/o di
culture
locali in genere;
- promuovere e gestire attività volta alla produzione di
-
spettacoli e programmi musicali, teatrali, cinematografici e di prosa con l’intervento o meno di attori , su pellicola o videotape per la produzione diretta in sale cinematografiche o per la trasmissione in televisione ed alla radio, produzione, in uno studio cinematografico o in laboratori speciali per film di animazione, di lungometraggi, cortometraggi ecc. a fini di intrattenimento, pubblicitari, di istruzione, di formazione e di diffusione di informazioni, per la rappresentazione in pubblici e privati ritrovi; Organizzare manifestazioni della cultura, della musica e delle arti in genere di qualsiasi tipo, per conto proprio e di terzi, anche mediante la fornitura di servizi di consulenza organizzativa come segreteria artistica e pubbliche relazioni, nonché noleggio di mezzi ed attrezzature idonee alla fornitura del servizio, proprie e di terzi in sub-appalto
-
organizzare gruppi di animazione culturale e musicale;
-
organizzare corsi individuali e di gruppo volti al recupero ed all’uso di strumenti antichi anche con tecniche moderne ed informatiche;
-
promuovere la collocazione nel mercato del lavoro artistico in genere e musicale in particolare mediante la messa in agibilità genere,
dei
propri
avendone
i
iscritti requisiti,
e
di ne
ogni
artista
faccia
che
richiesta
in al
Comitato Direttivo; -
promuovere l’attività dell’associazione e di quelle affini mediante la creazione di un proprio giornale e/o periodico, sia interno che di diffusione;
3 -
promuovere l’attività dell’associazione e di quelle affini mediante
l’organizzazione
di
corsi
di
informatica
e
di
lingue straniere al fine di migliorare il grado di contatto e
comunicabilità
tra
soci
e
terzi
e
per
applicare
le
conoscenze informatiche alle arti in genere. L’Associazione potrà perseguire gli scopi sociali anzidetti mediante
l’organizzazione
di
attività
artistiche
culturali
comunque intese, anche in forme consortili fra associazioni ed altre organizzazioni non aventi scopo di lucro. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali,
ovvero
limiti consentiti dal
commerciali
e
d’impresa,
nei
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460/1997 e
successive modifiche e integrazioni. ARTICOLO
3
L’Associazione ha sede legale in ………………………………………. VIA ………………………………………. ed agisce sul territorio nazionale ed estero e domicilio fiscale
in………………………….……….. VIA ……………………………
……………………….. e potrà aprire sedi secondarie e sedi operative in Italia ed all’estero e trasferire la sede legale, senza che ciò comporti modifica dello statuto sociale ARTICOLO La durata
4
dell’associazione è illimitata. PATRIMONIO ARTICOLO 5
Il patrimonio è formato: a) dal patrimonio attuale di euro ……………..; b) dalle quote sociali, fissate dal C.D. per i soci; c) da contributi di enti pubblici e privati e persone fisiche; d) da eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti; e) da eventuali proventi di gestione. ASSOCIATI ARTICOLO 6 Possono
essere
giuridiche,
soci
organismi
dell’Associazione pubblici
e
persone
privati,
enti
fisiche
e
italiani
e
4 stranieri che condividono integralmente e prevalentemente le finalità di cui al precedente art. 2, previa domanda scritta motivata,
da
sottoporre
al
Comitato
Direttivo
dell’Associazione. Il C.D. delibera l’ammissione a socio dei richiedenti,
secondo
i
criteri
dettati
dal
regolamento
interno, nel rispetto della 460/97. In caso di associazione partecipata
da
ente
pubblico
e/o
affidamento
diretto
di
servizi culturali il C.D. delibera l’ammissione a socio con il parere
favorevole
dell’organo
di
indirizzo
costituito
dell’ente partecipante o affidante. All’atto di ammissione gli associati
verseranno
la
quota
di
associazione
che
verrà
annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci si distinguono in fondatori, sostenitori ed ordinari, tutti con diritto di voto. Sono soci fondatori quelli che aderiscono
all’Associazione
entro
180
giorni
dalla
sua
costituzione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo esclusa
e
la
delle
modalità
temporaneità
associative.
della
E’
espressamente
partecipazione
alla
vita
associativa. ARTICOLO 7 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in
contrasto
ovvero
o
qualora
concorrenza il
socio
con
non
quella ottemperi
della alle
Associazione, disposizioni
statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dal Comitato Direttivo.
5 Tale
provvedimento
dichiarato
dovrà
decaduto
comunicazione,
il
essere
quale,
può
comunicato
entro
ricorrere
trenta
all’associato
giorni
da
all’assemblea
tale
mediante
raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. ARTICOLO 8 Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea coordinatore
dei
Soci,
Generale
o
Il
Comitato
Comitato
Direttivo,
esecutivo,
tecnici, operativi, artistici, Il Presidente,
I
Il
direttori
Il Collegio dei
Revisori dei Conti e l’organo di indirizzo in quanto presente. ASSEMBLEA ARTICOLO 9 Gli
associati
formano
l’Assemblea;
la
quale
costituisce
l’organo deliberante per eccellenza dell’associazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presente o rappresentanti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel
caso
di
seconda
convocazione,
l’Assemblea
sarà
valida
qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a
maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole da almeno due terzi degli associati. L’Assemblea
si
radunerà
almeno
due
volte
all’anno.
Spetta
all’Assemblea deliberare in merito: -
all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-
alla nomina del Comitato Direttivo;
-
alla nomina del Collegio dei Revisori;
-
all’approvazione ed
alla modificazione dello statuto e di
regolamenti; -
ad
ogni
altro
argomento
intendesse sottoporre.
che
il
Comitato
Direttivo
6 L’Assemblea associato
è
convocata
almeno
otto
mediante
giorni
avviso
prima
di
inviato quello
a
ciascun
fissato
per
l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare associati. Ciascuno
più di altri due
associato ha diritto ad un voto. AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 10
Il
Comitato
Direttivo
è
composto
da
un
numero
di
membri
variabile da tre a quindici. Dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente il Coordinatore generale ed i direttori tecnici e/o il comitato esecutivo. Qualora
un
membro
del
Comitato
Direttivo
presenti
le
dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato. Il
Comitato
Direttivo
è
investito
di
tutti
i
poteri
di
ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto
riservano
bilancio
preventivo
all’approvazione associative fondi
all’Assemblea. e
bilancio
Provvede
alla
consuntivo
e
dell’Assemblea.
stesura li
Determina
del
sottopone le
quote
e stabilisce le modalità per il reperimento dei
necessari
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
di
gestione, delibera circa l’apertura di conti correnti bancari e postali. Il
Comitato
Direttivo
potrà
compilare
un
regolamento
per
disciplinare e organizzare l’attività dell’ Associazione che dovrà
essere
sottoposto
all’
Assemblea
per
la
sua
approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite
7 lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. PRESIDENTE ARTICOLO 11 Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente, ha la legale
rappresentanza
dell’
ente
di
fronte
ai
terzi
e
in
giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 12 Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione
è
controllare
la
correttezza
della
gestione
in
relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
In
caso
di
associazione
partecipata
da
ente
pubblico o ente locale lo stesso sarà preposto all’indirizzo delle finalità sociali educative e di obiettivo nel rispetto del D.Lgs 460/97 BILANCIO ARTICOLO 13 L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo
di
ciascun
all’Assemblea
il
anno,
il
bilancio
Comitato
Direttivo
consuntivo
sottoporrà
relativo
all’anno
precedente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli
eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente
per
la
realizzazione
delle
attività
di
cui
all’art. 2. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell’Associazione,
salvo
che
la
destinazione
o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
8 a
favore
di
altre
associazioni
che
per
legge,
statuto
o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ARTICOLO 14 L’Associazione all’art.
si
estingue,
secondo
le
modalità
di
cui
27c.c. :
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’art.27 c.c.. In
caso
di
scioglimento
dell’Associazione,
per
qualunque
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. NORMA DI CHIUSURA ARTICOLO Per
tutto
quanto
non
previsto
15 dal
presente
statuto
riferimento alle norme del codice civile e alle materia.
si
fa
leggi in