Rotondi Natura Contractus Div.pdf

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  • Pages: 110
BULLETTINO OELllSTimO

DI

DIRITTO

PUBBLICATO PER CURA DEL SEGRETARIO PERPETUO

TITTORIO SCIALOJA PKOF. DI DIRITTO ROMANO NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ANNO XXIV

ROMA ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO presso la Facoltà Giuridica della R. Università

1911

m .>

'^/Jno

-

7 1969

NATURA CONTRACTUS 0)

TToaa ouvaTat twv ouvaXXa'yu.àTtov

(Amblich. ap. Steph, in Hb.

Sommario:

2.

r,

cpudt;'

601).

Le indagini del Longo sulla natura acUonis, e la formola parallela 2. N. contractus nelle fonti giustinianee (Codice - Isti-

1.

della n. contractics.

tuzioni - Novelle).

3.

significato

testi interpolati

La

negli scolii dei Basilici: elenco dei riferimenti ai

principii generali.

:

misura o l'oggetto § 4). 8.

e.

al

4.

zantino dei pacta

I

N.

Natura nelle fonti classiche: testi ctìe possono ridursi normale. 5. La formola della n. e. in rapporto collo schema

singoli istituti.

Applicazione

6.

della responsabilità:

natura depositi

:

teoria generale in D.

7. o

(D. 16.

2. 14.

9.

patti che alterano la

la figura propria dell'istituto.

e

3. 24)

7 § 5-6.

:

bi

natura mandati

(D. 19. 5. 5

Risultati esegetici e dogmatici

della ricerca.

1.

Nei due studi sul « Criterio giustinianeo della natura actionis »

e sulla « Natura actionis nelle fonti bizantine » strato l'esistenza di

una natura

borata dalle scuole bizantine e giustinianei

:

la

actionis

Longo ha dimo-

2) il

come formola dogmatica

formola sta ad indicare

determinare ora

zione dell'azione medesima.

messo da un

la struttura giuridica positiva

il

LMndagine

lato la determinazione di

gettare

dell'azione

nuova luce

ha subito nel

del

Lonqo mentre

una

sullo spostamento che

diritto giustinianeo.

in

quanto

è

strumento

gli

ha per-

serie di testi classici in

di tutta

intorno ad essa che la dottrina

il

ha giovato

diritto clas-

l'elemento - per dir

V evoluzione giuridica, elabora

figura dei singoli istituti, nel diritto giustinianeo è

il

man mano

per

In Studi

2)

In BIDR.., XVII, 34.

V. Scialoja

I,

607 (Milano 1904).

la

rapporto giuri-

dico sostanziale quello che omai passa in prima linea e a cui 1)

dal-

concetto classico

Mentre nel

sico l'azione, nei suoi singoli tipi autonomi, è

COSI - fondamentale, e lo

come

contenuto, ora la legittima-

cui questa formola è stata sicuramente interpolata, l'altro a

ela-

largamente applicata dai compilatori

delFazione nei suoi elementi sostanziali, e serve nei singoli casi criterio decisivo per

i)

si

ri-

BULLETTINO DELL ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

6

volge direttamente Tattenzione del giurista e del legislatore. Se ancora, per

un

ricordo storico, le trattazioni si intitolano all'azione di

comodato, di deposito, di mandato

e così via, la figura del contratto,

noii deirazione, sta dinanzi ai compilatori il

mezzo processuale per

desume

essa

rapporto;

razione non è ornai che

:

far valere quel diritto che si sostanzia nel

sue norme

le

e

i

suoi elementi sostanziali

dall'istituto materiale alla cui difesa si applica.

Così, di fronte alla caratteristica individualità dei singoli judicia

del

diritto classico, la

gran passo verso

La fa

natura actionis giustinianea rappresenta un

la generalizzazione del tipo delPazione.

n. actionis^ salvo le applicazioni

strettamente processuali, non

che rispecchiare la struttura giuridica positiva deir istituto a cui

si riferisce

:

la esistenza

è quindi

si

la portata di

e

una

parallela

mente questa formola non abbraccia che di

natura ad una

ma

i)

naturalmente indotti

a ricercare nelle fonti

natura contractus. Vera-

le applicazioni del

concetto

ristretta categoria di negozi giuridici obbligatori,

poiché manca, com'è noto, nella terminologia romana una for-

mola che corrisponda a porto giuridico

come formola

»,

quella, creata dalla dottrina odierna, di « rap-

mi sarà permesso servirmi

cazione larghissima anche fuori del

mi propongo

Io

nianei -



di «

natura contractus »

generale, colFespressa avvertenza che essa trova appli-

campo

contrattuale.

anzitutto di passare in rassegna

questo concetto è applicato

ai

singoli istituti

:

testi giusti-

indi di mostrare, sulla

scorta dei Basilici e specialmente degli scolii antichi, - forse

i

del Codice e delle Novelle che delle Istituzioni - in cui

anche più che non

la n. actionis - fosse la

come largamente formola della na-

tura contractus diffusa nella terminologia giuridica delle scuole zantine: poi, prendendo in naturalis, naturaliter^

si

esame trovano

i

testi delle riferiti in

Pandette

genere

al

in cui

contratto o in

ispecie a singoli negozi giuridici, rilevare caso per caso

espressioni vi abbiano

il

bi-

natura^

se quelle

senso normale genuino o quello caratteri-

stico della formola in questione, e se - in tal caso - vi siano elementi

formali o sostanziali per ritenerle inserite dai compilatori.

Messa

in chiaro

la larga

applicazione prettamente bizantina di

quella formola, sarà facile rilevare la sua importanza dogmatica in ') ;,

lui

Già

,k.vo

vi il

accennava con8i{?lio

il

Lonoo, chiudendo

il

primo degli accennati

ad intraprendere la presente ricerca.

scritti:

ed

NATURA CONTRACTUS ordine alla disgregazione subita dal sistema contrattuale romano, in

quando

ispecie

la

consideri nel suo intimo rapporto colla teoria

si

bizantina dei pacta,

È

2.

naturale che

concetto della natura contractus ricorra con

il

particolare insistenza in quegli istituti che furono oggetto di speciali

riforme giustinianee.

Oggetto riforma

profonde innovazioni fu - com' è noto - la dote.

di

saliente

piìi

questo campo

Giustiniano -

di

formalmente

si riferisce

alle « azioni » dotali: egli abo-

lisce V actio rei uxoriae trasfondendone

nutazione che conserva

ha

mira

di

il

a.

ex

530 (C.

praestita».

[5.

E

13]. 1):

il

che, riformando le

titolo stesso della

«de

rei

notevoli in

stipulatu: ina le espres-

rapporto materiale di cui

regime giuridico: così l'

di àctio

requisiti più

i

lasciano chiaramente vedere

sioni usate egli

nome

il

La

« legislator uxorius » - in

il

si

azioni,

vuol trasformare

il

famosa costituzione del-

uxoriae actione

et

de natura dotibus

nel testo, quasi a giustificare la singolarità di quella

sua actio ex stipulatu resa indipendente dalla stipulazione, parla di

una nuova natura §

2.

.

conferita da lui alla stipulatio de dote:

sed etsi non ignoramus ex stipulatu actionem stricto iure

.

esse vallatam et

a natura e § 2 a. ...et

rei

non ex bona

accomodetur

fide descendere,

uxoriae etiam bonàe

fidei

ei

beneficium.

omnes quidem eventus quos dos ex stipulatu habet, ma-

neat prò sui natura exercens. Qui, si

come

già in

avrebbe secondo

tura»

di

un

il

istituto

tema

di n.^ actionis

era rilevato dal

pensiero di Giustiniano

ad un

altro, nel

un innesto

abolisce, quasi utilizzando

Che «natura»

struzione.

sia

legislatore, è fuori di dubbio:

quella stipulazione tacita che perfino

')

quando

Per

il

il

materiale vecchio

come intendere si

altro

che

altrimenti, ad esempio,

reputa esistere sempre dote (§

Longo,

(§ 13 b. loc. cit.),

1 a;

carattere formalmente procedurale della riforma cfr.

un

per la nuova co-

qui una natura positiva, imposta dal

vi è costituzione reale di

ferenza della n, actionis:

i),

senso che alla struttura giuri-

dica deir istituto nuovo concorrono elementi propri di si

Longo

della « na-

Crit, giust.y p. 6 estr.

si

I

b; 13 b.)?

parla però di pre-

BULLETTINO DELL ISTITUTO

8

DI DIRITTO

ROMANO

Altra delle più note riforme è quella relativa al costituto. C.

(4.

18)2

pr.

Imp. lustinianus A. luliano P.P.: Recepticia

soUemnibus verbis composita inusitato

actione cessante, quae

necessarium nobis visum est magis pecuniae

recessit vestigio,

constitutae e §

1

.

suis

.

naturam ampliare, tamen naturalibus

privilegiis

L' imperatore opera qui la fusione tra

il

minime

defraudata.

constitutum e

argentanorum, integrando Funo con elementi

il

receptum

tratti dall'altro :

il

testo

è notevole per lo stretto parallelismo che rivela tra la n. actionis la n. contractus l'

a.

2)

:

che

quisiti

si

tema

In

la figura giuridica del costituto; e

enumerano sono norme

liberalitates,

quarum

tatem non excedunt,

in

Qui, a mio

et

modo

in

unum

il

masi

intellegantur et singulae

monumentorum di vedere,

:

le

Si

praedicto

et introducere

devocentur, sed e

secundum

sui na-

observatione non indigeant

3).

natura non indica semplicemente, obbiettiva delle singole do-

come elemento

donazioni sopra o sotto

Per la n. actionis jìec. constitutae 1

et

di esse, ossia per Fapplicabilità o

l'obbligo della insinuano

1)

coadunare

considera questa individualità

regime giuridico

32 sch.

compositae

et in irritum

in bocca a Giustiniano, la individualità

nazioni;

:

eandem personam multas

videntur et maioris esse quantita-

modos, per quos non convaleant contrario et plures

diritto sostanziale.

singulae quidem legitimam quanti-

non videatur eas oportere

turam obtineant

in

unum autem

modo exaggeratae redundare tis,

re-

i

che vanno esenti da insinuazione.

autem per diversa tempora

faciat

veramente

Imp. lustinianus A. Demostheni P.P.

C. (8. 53) 34 § 3

quis

positive di

trovo pure natura nella costituzione del-

di donazioni

Ta. 529 sul limite delle donazioni

e.

e

Giustiniano, in correlazione còlla cessazione del-

recepticia dice di voler riformare non Vactio constitutae pecuniae

ma, direttamente,

per

i)

cfr.

Lonoo, Fonti

il

decisivo

meno

del-

limite legale

biz., p. iTestr. (Hb. 4. 577

DoROTH.).

*) Il costituto non è un contratto, ma un patto munito d'azione: v. peraltrc genericamente Giustiniano stesso in Ed. 9 e. 5 xatà -z^t cpùoiv twv ouix^oXaiwv [<= eecundum contractuum naturamj cfr. 1. cit. § 1 pecunia constituta pure con-

tracta. ")

Cfr. le slesse parole in

Hb.

4.

589 sch. IsinoRi.

.

NATURA CONTRACTUS hanno quindi una diversa natura

in

quanto vanno soggette a un

di-

verso trattamento positivo. I testi si

nei quali

modo

rivela nel

criterio giustinianeo della

il

forse più tipico sono in

tema

natura contractus fedecom-

di legati e

messi. C. (6. 43)

Dopo aver

1

§

Imp. lustinianus A. Demostheni P.P.

1

(a. 529;.

rilevato gli inconvenienti delle distinzioni fra le quattro ca-

tegorie classiche di legati e di quella tra legati e fedecommessi, ecco

come enuncia

la duplice riforma:

Rectius igitur esse censemus in rem quidem missionem pe-

tam legatariis quam fìdeicommissariis unam naturam imponere et non solum personalem actionem praestare nitus aboleri et

sed etiam in

rem

.

.

Altrove, ribadendo la

perfetta equiparazione tra

legati

e fede-

commessi, qualunque sia l'espressione usata dal testatore: 2 §

1.

1 ibid.

Idem

luliano P.P.

(a.

531): Sit igitur

quod diximus ex omni parte verborum non

secundum verba

secundum

inefficax

voluntas

fldeicommittentis et omnia, quae

legantis vel

naturaliter insunt legatis, ea et fideicommissis inhaerere intellegantur, et e contrario, quidquid fideicommittitur, hoc intelle-

gatur esse legatum... «

Quae naturaliter insunt

legatis » sono, in questo caso, le con-

seguenze giuridiche proprie dell'istituto del legato, quale

mato

dalla legislazione positiva

Di

nuovo

al

§ 2

:

è confor-

i).

ubi autem aliquid contrarium in legatis et

fideicommissis eveniat, hoc fldeicommisso quasi

humaniori ad-

gregetur et secundum eius dirimatur naturam.

1)

Analogamente

si

parla di una natura delle disposizioni testamentarie a

cui l'erede deve conformarsi: Nov.

IviauTOU u-£Tà

'7rpo(;£Xeua'.v

1

e.

4 pr.

xai xà T^psa^sfa

àvà-^jcviv

:

IttitiSjsvts?

JcaTajSàXXetv

^axà

)caì



ttòcvto);

utcò

staw

tou oiaSrs-

t-àv lauTwv cpuatv jtaì iràvra irpàTTSiv, ó'aa imponentes omnino intra annum post aditionem et legata solvere et a testatore relieta implere secundum suam naturam, qui peraltro cpuat? potrebbe anche et omnia facere quaecumque antea diximus] prendersi nel senso più normale.

u.s'vou

)taTaX£Xeiu.u!.eva irXvipouv

su-TTsoaSev

£lpr>caa£v [= necessitatem

:

BULLETTINO DELL'^ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

10

E

modo anche

in

C.

51)

(6.

più generale in una costituzione del 534:

§ 11

1

Imp. lustinianus A. Senatui urbis Con-

b.

stantinopolitanae et urbis Romae. -

.

.

,

cum huiusmodi

legata-

riorum avaritia varia mente suscepit, in uno tantummodo genere

eam

legati

respuendam esse existimans, nos

accipiens, in aliis

autem omnimodo repellimus, imam omnibus naturam

legatis et

fideicommissis imponentes, et antiquam dissonantiam

in

unam

trahentes concordiam.

La riduzione dei legati e dei

di tutti

legati ad

i

«unam naturam»,

naturale, la

medesima formola

tori delle Istituzioni riferiscono la (2.

20) §

2:

ossia

una

medesime norme

giuridica, sottoponendoli alle

I.

tipo, e le

equiparazioni

fidecommessi, consiste, nel pensiero di Giustiniano,

nelFaver dato loro

Com'è

un unico

ricorre

riforma

identica struttura

di diritto positivo.

quando

i

compila-

:

quam cum magna

Nostra autem constitutio

fecimus lucubratione, defunctorum voluntates validiores esse cupientes et non verbis sed voluntatibus

ut

omnibus

derelictum

legatis sit,

una

modum

perpensum

faventes, disposuit

aliquid

non solum per actiones

per hypothecariam: cuius

ex ipsius tenore perfectissime

Sed non usque ad eam constitutionem

3.

standum esse existimavimus. quidem

eorum

quibuscumque verbis

per in rem et

accipere possibile est. §

legata

et,

liceat legatariis id persequi

personales, sed etiam constitutionis

natura,

sit

Cum

enim antiquitatem invenimus

concludentem, fideicommissis autem, quae

stricte

ex voluntate magis descendebant defunctorum, pinguiorem na-

turam indulgentem fideicommissis

quod deest et, si

;

necessarium esse duximus omnia legata

exaequare, ut nulla

legatis,

ea

sit inter

diff'erentia,

ut

hoc repleatur ex natura fideicoìnmissorum

quid amplius est in legatis, per hoc crescat /ideicommissi

natura.

E

di

nuovo, e qui lavorando del proprio:

(3.

27) § 7 ... nostra

omnibus 1)

autem

Rispettivamente la Parafrasi

tivai «p'jatv

(ed.

constitutio,

legatis et fideicommissis indulsit

Ferrini,

p. 207,

1.

:

woxe

18);

Tràai

tsi;

.

cum unam naturam .

.

^)

•ye^eai

irXatJTepav e^jvTa

t«Sv

XTi-j^àTwv

cpuaiv (208. 1);

èie

aia^<

Tr;

NATURA CONTRACTUS

naturam indulgere

«

Il

ponere

» delle Istituzioni,

una natura creata dal

legislatore

:

come

«

il

naturam im-

evidente che

delle Costituzioni, è T indice più

»

11

si

concetto classico di elemento o di conformazione « naturale

In materia contrattuale

come

applicato,

vedrà, nei Basilici, è scarsissimo nei testi di Giu-

si

La formola generica

stiniano.

».

natura, cosi largamente

criterio della

il

tratta di

netta antitesi logica col

la piìi

« natura contractus »

si

tema

trova, in

di vendita, in

C.

(7, 17)

2 §

Imp. lustinianus A. lohanni P.P.

l

richiama alla riforma giustinianea

(1.

h.

1

sertor Uòertatis: nel regime anteriore -

si

t.

a.

prò Uàerlate,

il

531).

Essa

si

Vad-

osserva - se Vadsertor mo-

riva in pendenza di giudizio, questo si proseguiva

era

(a.

528) che abolì

e,

se la sentenza

compratore convenuto aveva regresso contro

il

venditore,

ut quasi liberae personae venditor reddat

id,

quod emptionali

instrumento continebatur vel natura contractus exigebat.

Fu

osservato

buone

espressioni si

ai patti speciali o alla

ispecie,

il

evizione

natura del contratto, per la qui, delle obbligazioni -

complesso degli elementi -

il

diritto positivo attribuisce a

il

con

solo per la vendita: la responsabilità del venditore

valuta in base o

quale va inteso

che

che Giustiniano riferisce qui una questione che

facevano in ordine alla mancipatio e air auctoritas

classici

i

i)

ciascuna figura contrattuale. In

riferimento alla natura venditionis della responsabilità per ritroverà nei bizantini.

si

Di una natura societatis parlano invece le Istituzioni, in testo che

ha particolare interesse per

un giureconsulto I. (3.

25)

riferimento che vi è fatto a

classico.

§2: De

illa

sane conventione quaesitum

et Seius Inter se pacti sunt,

tineant,

il

un

damni

tertia,

est, si

Titius

ut ad Titium lucri duae partes per-

ad Seium duae partes damni, lucri

tertia,

an rata debet haberi conventio? Quintus Mucius extra naturam

Twv fideicommisstov

àvaTrXripcoSTl''at

(r ToS rjxsTSoou paaiXs(o; ^)

e (19.

LoNGO, Fonti 1)

Il

§

l.

otàra^i?)

biz., p. 43,

cpóoco)? Xr^-j-ocTOt;

(208. 4);

ts

>tat

ótcÓts

jAtav

cpuat**

fldeicommissoi?

óiptas

(374. 20).

ribadendo T interpolazione delle leggi D.

(21.2) 60

12

IH

LLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO pactionem esse existimavit,

societatis talem

et

ob

non esse

id

ratam habendam. Servius Sulpicius, cuius sententia praevaluit,

quorundam

contra sentii, quia saepe

iustum

societate, ut eos

mitti^

nam

pecuniam

commune

et ita coiri

sit

pretiosa est opera

in

posse bocietatem non dubitatur, ut alter

conferat, alter sit,

ita

meliore condicione in societatem ad-

non conferat

et

tamen lucrum

inter eos

quia saepe opera alicuius prò pecunia valet, et adeo

contra Quinti Mucii sententiam optinuit, ut illud quoque constiterit

posse convenire, ut quis lucri partem

quod

neatur,

quod tamen

et

Serviiis

damno non

ferat,

convenienter

allatum

sit,

te-

existimavit:

sibi

ita intellegi oportet, ut, si in aliqua re

damnum

aliqua

ipsum

lucrum, in

compensatione facta solum quod

superest intellegatur lucri esse.

mi par chiaro che

Anzitutto, qui

diverso da quello che è consueto per infatti se

non

almeno equa

non può essere

giustinianei:

struttura giuridica della

la

far ritenere invalido

parità - o

società, colla

proporzionalità - di rapporti

che può

soci, quella

natura non ha un valore

la

i

che

il

la

legge esige fra

patto di cui

si

i

discute.

Piuttosto, che dire del l'attribuzione di questo concetto a Q. Mucio?

Sarebbe - già a priori - inverosimile che ad esso risalisse questa

formola della altri

contractus che, estranea

n.

giureconsulti classici, fiorisce solo

come

manca l'argomento diretto. La un testo del Digesto:

per fortuna non

si

vedrà a

nelle scuole

tutti gli

bizantine:

ma

decisione di Q. Mucio

è riferita da Paolo in

D.

(17. 2) 30.

quarto decimo

damni aliam ait

Paulus libro

scribit

lucri

partem socius

nec posse societatem

legitur nisi

i)

;

sit



societatem

Mucius

coiri,

ut

libro

aliam

ferat: Servius in notatis

Mucii

ncque enim lucrum

intel-

ita contrahi,

omni damno deducto, ncque

deducto sed potest in societate

ad Sabinum.

6"

non posse

damnum

coiri societas ita, ut eius lucri

omni damno deducto, pars

damni, quod similiter relinquatur, pars

alia

nisi

omni lucro

quod reliquum feratur, et eius

alia capiatur.

>) MoMMSE.N propone di leggere « probe » solo cosi sarebbe netta rantitesi tra Mucio e Servio: ad ogni modo il «non v>robe» non dovrebbe significare i>eró una :

semplice riprovazione morale.

.

NATURA CONTRACTUS Mucio crede che non

13

possa pattuire che fra

si

soci lucri e danni

i

abbiano a ripartirsi secondo diverse proporzioni: Servicelo riprende

osservando che

lucro o

il

il

già dedotte

le

delle entrate

:

danno rappresentano che non

l'esercizio sociale, nel senso

si

la risultanza del-

può parlare

di lucro se

non

spese né, viceversa, di perdita se non tenuto conto

Mucio che pro-

perciò è inesatta Fespressione usata da

spetterebbe un'ipotesi assurda; mentre invece, secondo Servio, sarebbe valido

patto che attribuisce ad

il

tuale in caso di

A

utili,

una natura

pensano. Ora

in esso di

loro: é infatti

il

modo

loro scuole

delle

testo, già

natura non

conoscenza

di

nota

compilatori delle Istituzioni

ai

Gaio

:

sia introdotta

da

per essi più ovvio per esprimere col linguaggio

Una seconda

i).

questa controversia era per

rispondente di

Pandette, e poiché

le

deve credere che

pensiero di Mucio

il

altra in caso di perdita.

da loro escerpito per

parla, si

si

una determinata percen-

socio

Mucio né Servio non accennano né

societatis né

la controversia era

appunto da questo

un

una determinata

e

ma

fonte per la

compilatori

i

il

passo cor-

esso presenta disgraziatamente qui appunto

una lacuna. Gai

3. 149:

Magna autem

societas, ut quis stet.

Quod

Q.

Mucius

Incontra

Sed Servius Sulpicius, coiri

il

cuius']

naturam

perchè

2)

lasciarne traccia.

ita

possit

coiri

prae-

societatis esse existimavit.

etiam praevaluit sententia, adeo ita .

.

una lacuna da Q. Mucius a etiam ': non ma, come rilevo dalla splendida riprodu*

'

copista

il

ha

saltato tutto

La integrazione adottata da

base del corrispondente passo

*

non ha nessuna base sicura quanto

come

é

seguono

il

loro

Cfr. la Parafrasi (360. 22)

ó

corre

paragrafo

modello nel concetto

stano continuamente nell'espressione

fAsv

;

inciso senza

quanto

al

alle espressioni: sia perché,

agevole riscontrare, in tutto questo

di Giustiniano

un

tutti gli editori sulla

delle Istituzioni, se

senso,

1)

an

minorem damni

testo sia illeggibile

zione fototipica

cpinatv

fuit,

lucretur,

posse societatem existimavit ut

codice Veronese ha

Il

perché

quaestio

maiorem partem

sia

le Istituzioni

ma

se ne sco-

anche perché non risulta

Quintos Miicios t^

cpuaei

tx;

xotvtovta?

IvavTcouaSai...

2) Gai codex rescriptus: riprod. fototipica, Lipsia lortunatamente abbastanza ben conservato.

1909;

f.

17

recto:

il

foglio è

BULLETTINO DELL ISTITUTO DI DIRITTO ROMAXO

14

di

che precisa lunghezza fosse T inciso che

copista ha omesso. Base

il

migliore ad una integrazione - sempre dubbia del resto,

mativa - sarebbe Tespressione

modo, per

Sempre

un

natura contractus

la questione della

non I.

tema

di enfiteusi,

tendenza

la

introdurre la formola prediletta dove in

se ne parlava affatto.

§

(3. 24)

Sed

3:

talis

existimabatur

:

contractus

quibusdam

veteres dubitabatur, et a ditio

testo va eliminato.

quanto serve a dimostrare

altro testo caratteristico in

origine

il

nelle Istituzioni giustinianee si ha, in

costante dei compilatori a

e approssi-

Mucio conservata da Paolo. In ogni

di

(d'enfiteusi), quia

inter

quibusdam ven-

locatio, a

Zenoniana lata est quae emphyteuseos

lex

contractui propriam statuii naturam, ncque ad locationem ncque

ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus fulciendam, et si

quidem

pactum

aliquid

esset contractus, sin

tunc

...

fuerit,

autem

hoc

ita optinere

nihil de periculo

autonomo T

istituto giuridico

naturalis

i)

pactum,

Zenone che regolò come

enfiteusi, togliendo

suo riguardo nella dottrina: ora

agitate a

costituzione, che Istituzioni

si

2;.

Si allude alla costituzione dell'imperatore

erano

ac

rei fuerit

-

inserita nel Codice

(4. 66.

avevano sottocchio, non parla punto

contì^actus\ vi

-

1)

di

le

dispute che

il

testo di

i

si

quella

compilatori delle

natura, naturalis

dice solo questo jus separato dagli altri contratti,

si

« conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse va-

lidumque contractum»: sono così la struttura giuridica

legge

al

rapporto

giustinianei che al solito esprimono

i

positiva data con un' espressa

enfiteutico, struttura

norma

di

che prende norma dalla vo-

lontà delle parti in quanto alle loro pactiones la legge riconosce efficacia. Il

testo

mi verrà opportuno

di

nuovo nelFesaminare

il

rap-

porto tra la formola della natura contractus e lo svolgimento della teoria dei pacta. Altri testi giustinianei in

cui

si

parla di

una natura giuridica

positiva di singoli istituti sono:

»)

Forse naturale contractus

•)

Analogamente

TOUTO ìxaXsTSv,

la

i

V. più avanti, a proposito dei patti.

Parafrasi: « rxi; (la const. Zenoniana)

\K:6Xo'jfj(XH

aùxw ^uatv ÈTrivoraaca

» (Ed.

Ferr.

"

èacpÙTeuffiv

"

358. 25, cfr. 359. E).

NATURA CONTRACTUS C.

(3.

33) 15 § 2

15

Imp. lustinianus A. luliano P.P

(a.

530). Si ri-

solve Tantica controversia sulle conseguenze delPalienazione parziale di

un servo

rispetto alF usufrutto acquistato per

mezzo suo: Giusti-

niano accoglie Fopinione di Giuliano:

Nobis autem haec decidentibus placuit Salvii Juliani admitti sententiam, et aliorum qui in eadem fuerunt opinione, quibus

humanius visum esse, sed

est

non interemptionem ususfructus studiosam

magis retentionem, quatenus,

etsi

pars servi alienetur,

tamen nec pars ususfructus deperèat, sed maneat secundum suam

naturam

integer atque incorruptus

fìxus est, ita conservetur ex

et,

quemadmodum

et

ab

initio

huiusmodi casu nullo deterioratus

modo. L'inciso, di carattere pleonastico,

per la formola, che

si

inserisce

mostra

la

simpatia bizantina

anche dove proprio non ce ne sarebbe

bisogno. C.

Cum

(3.

13

33)

pr.

Imp. lustinianus A. luliano P.P.

quidem

cui similis est,

utrumne usui

eorum, sed ius proprium

autem

habitatio, postea

dem

(a.

530).

antiquitas dubitabat usufructu habitationis legato, et primo

locare vel

si

dominium

i)

vel usui fructui an neutri

specialem naturam sortita est

et

possit

is

cui habitatio legata est ean-

sibi vindicare,

cidentes compendioso responso

auctorum iurgium de-

omnem huiusmodi

dubitationem

resecamus. Si disputava se la habitatio sia

da riassumersi sotto V usus o sotto

V ususfructus: Giustiniano decide che

noma;

è quindi

la

struttura giuridica propria, C. (6. 51)

1

tratta di

una

«

natura specialis

una figura auto-

le attribuisce

Romae

(a.

534): Libertatibus

procul dubio

praesentem sanctionem propier sui naturam, quae

tionem heredis exspectat, ab adita hereditate una servis in testamento

1)

una

».

§ 6 Imp. lustinianus A. Senatui urbis Constan-

tinopolitanae et urbis et post

si

sua statuizione positiva che

Cfr. Inst. (2. 5) § 5

manumissis

vel

quasi proprium aliquod

cum

aliis legatis

ius.

aliis

adi-

quae

relieta sunt,

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

16

competentibus. 6

Excepto etiam usufructu, qui sui natura ad

a:

heredes legatari! transmitti non patitur, et usqiie a morte testa-

ncque ab adita hereditate, quantum ad transmissionem, dies

toris

eius cedit.

Queste due regole sono in rapporto colla riforma operata da Giustiniano in questa costituzione per cut, tornandosi al regime anteriore

Papia Poppaea,

alla lex

ma

delle tabulae

però fatta per

mento, per

il

i

morte del de cuius,

che se

i)

il

non più coirapertura

Una prima eccezione è uno schiavo manomesso o legato nel testa-

legati a

motivo

dies legati cedit

il

morte del

colla

testatore.

la cessio diei avvenisse al giorno della

legato andrebbe a favore dell'attuale padrone

perchè -

dello schiavo, ossia dell'erede

il

principio

si

richiama alla

natura, ossia alla propria configurazione ed efficacia giuridica della

manomissione testamentaria solo dal giorno dell'adizione

per esso non

- le

libertà

testamentarie competono

Quanto poi all'usufrutto

fondamentale della diei cessio, in quanto

l'effetto

si

osserva che

né dall'adizione né dalla morte del testatore,

si verifica,

si

tratta di

un

di-

per sua natura » intrasmissibile.

ritto «

Analogamente, in modo generico,

si

allude a una natura patro-

natus in C.

7)

(7.

1.

§ 6

a.

Imp

lustinianus A.

... Si

rint,

luliano P.P.

(a.

530):

tamen sub obtentu

libertatis et ipsi

ad haec prosilue-

tunc iudicem competentem omnes compellere sine pretio

libertatem

A

un servo comune:

proposito della manomissione di

eis

imponere: peculio quidem in omnes secundum par-

tem dominii distribuendo, jura autem patronatus secundum sui naturam omnibus qui libertatem imposuerunt aequaliter habentibus.

La le

diversità di trattamento tra

quote di comproprietà,

mando

e

la speciale « natura »

divisioni

prò quota,

ma

i

il

diritti di

2)

peculio, che si divide secondo

patronato

si

giustifica richia-

di quest'ultimo, per cui esso

spetta

ai

singoli

ex-condomini

non in

soffre

misura

uguale. Ulpiano

»

Cfr.

2)

Cfr. § 3 della stessa costituzione

l''*'*""'^t''

D. (36.

pfo suo ordine.

2) 7

§ 6;

8.

ove

si

parla dell'attribuzione dei diritti di

NATURA CONTRACTUS

17

Genericamente ancora a una natura debiti in C.

solve

(5. il

Imp. lustinianus A. lohanni P.P.

11) 7 pr.

dubbio dei veteres se

deva ritenersi fatta sui bona materna o

tualmente debitore verso

(a.

531). Si ri-

dote fatta dal padre

la costituzione di

even-

altri di cui egli risulti

la figlia:

Dubitabatur apud veteres, utrum ne videatur pater ex ipso debito dotis vel ante nuptias donationis fecisse promissionem vel

dationem, ut sese ab huiusmodi nexu

remanet in sua natura,

liberalitas

liberet,

an debitum quidem

autem paterna dotem

vel ante

nuptias donationem dare suggessit

La

sua individualità giu-

((.natura debiti» è qui in generale la

con tutto

ridica,

complesso dei rapporti giuridici ad essa

il

relativi:

quello stesso che al § 2 è chiamato «figura debiti» {debito in sua

figura remanente). Nella costituzione C. P.P.

531)

a.

(7.

natura iudicati

54) 3 pr. (Imp. lustinianus A. è

il

lohanni

complesso delle conseguenze giuri-

diche che la legge positiva attribuisce alla sentenza: nella specie, quella di conferire

diritto

il

Sancimus, ut

eum

iudicati

usure

le

legali:

quis condemnatus fuerit, post datas a nobis

si

quadrimenstres indutias

naturam

ad esigere

centesimas quidem usuras secundum

tantummodo

compelli solvere, sed

non usurarum, quae ex pristino contractu

et

in

sortis,

condemnationem

deductae sunt. Nella Novella 22

44 §

e.

condizione di vedovanza disposizioni date in

8,

dopo aver ammessa

apposta a

per inadempimento della

8vjXa5yj £7i'

aùxalg

fortuiti

xcóv

della le

antecedenza sul regime giuridico da applicarsi

in caso di perimento fortuito delle cose

plessivamente

la validità

volendo richiamare

liberalità,

che

si

vogliono rivendicare

condizione, Giustiniano le

richiama com-

:

xuxr^pwv

vó|jioug hià xcóv

Tisptaxdascov

Sóascóv xs

casus secundum

%axà

v.otX

éauxwv

xvjv

àvaSóoewv

suam naturam

cpuacv

i)"S(!)pou[JLéva)v.

et leges

de

iis

xaì

xoùg

[scilicet

(latas) et in

dationibus et in restitutionibus considerandis.J.

Per

altri testi

più generici in cui «natura'f>, pur non avendo la

caratteristica portata della formola in esame, è certo

Bullettino dell'Istituto di Diritto

Romano

-

ben lontana dal

Anno XXIV.

2

BULLETTJNO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

18

genuino valore classico, basti l'accenno: così natura casus 1

§

I

;

natura causae

C.

59) 2

(2.

ministrationis Nov. 20. 7; 25

Per natura rei in

(4.

I.

v.

natura legum, in cui pur sempre

come

positiva:

in C. (4.

35)

-23

Nov.

83 praef. §

C.

47)

(7.

natura ad-

1,

natura dubitationis ìsoy 106

pr.;

1.

§ 31

6)

i):

pr.

.

già

Longo

il

rivela

si

pr. ...

il

e lo stesso

2),

per

struttura

significato di

Sed cum

3)

qui circa lites

hi,

morantur, eandem piam dispositionem [la constitutio Anasta-

remanere minime concesserunt

siana] in sua natura

Nov.

136, e. 5 pr. ...xyjv y.aO-óXou

Tanta § 15 {aliam naturam inducere)

Cost.

tura utriusque iuris cognita)

la struttura propria,

3.

della

A

:

naturae, jus

classico lex

mira

twv vójìwv twv

4);

f^iisTépwv auv-

[universam legum nostrarum naturam conturbari].

xapà^ai... 5)

dal

cpóoiv

dimostrare

la

testi tutti in

cui

(2.

I.

;

si

naturale etc, bensì

20) § 3 {na-

è affatto lontani si

ha sempre

di

l'organismo del diritto positivo.

simpatia di Giustiniano

natura confractus bastano

i

testi

per questa formola

ma

qui ricordati:

la

dimostra-

zione che quei testi non rappresentano che singoli spunti di una ten-

denza generale, largamente

difi'usa nelle

scuole bizantine deirepoca,

si

raggiunge solo attraverso Pesame del copiosissimo materiale che

ci

forniscono in proposito

tichi,

Basilici. Gli scoliasti - e sono, quelli

i

an-

maestri contemporanei o di poco posteriori a Giustiniano -

si

servono costantemente di quella formola per indicare sia la struttura concreta data dalla legge a un determinato rapporto, ossia

complesso degli elementi

autonoma,

positivi che servono a dargli

sia quegli stessi elementi

determinano

meno

essi siano o

singolarmente

contenuto del rapporto

il

suscettibili di

e,

il

una figura

presi, in

quanto

specialmente, in quanto

una modificazione per volontà

delle

parti.

Non

pare - o almeno

Hb.

»)

Cfr.

2)

Fonti

3)

lùid., p. 26, n.

*)

Cfr.

Hb.

5)

Cfp.

Hb.

Hb.

2.

y,aì

Tfl

non ne trovo traccie

-

che

i

bizantini

306. 20.

1.

biz., p. 15.

2.

1.

151 sch.

2.

1

(lacunoso).

Ricordo anche, per non avermi a ripetere in seguito: 2. 627 sch. 15 Steph. [ad D. (12. 1) 31 § IJ: àxoXouSta tou Ssaato; òl-ko^Xì^olì |= et naturae et conse-

740 sch. 20.

586 fSTEPH. cpuaei

io

xac

(juenii.'ie llieniaiis

ad -zf,

Ut. D. (12. 1)];

respiciens].

NATURA CONTRACTUS

19

usino la n. contractus come criterio d'aggruppamento dei vari

schema

contrattuali nel quadruplice



tradizionale.

ciò è

tipi

senza una

ragione: la tendenza sistematica, cosi largamente esplicata in tema scuole bizantine, a cui

d' azioni dalle

actionis -

come

il

Longo ha

criterio

il

appunto della natura

rilevato - serve ad inquadrare le singole

forme processuali nel quadro complesso tracciato nelle Istituzioni, invece quasi nulla rispetto trattuali.

Qui

sico

come

1)

e,

al

raggruppamento

è

delle varie figure con-

assiste piuttosto alla disgregazione del sistema clas-

si

vedrà in seguito, precisamente

si

criterio della na-

il

tura contractus cooperò in misura notevole alla evoluzione della teoria contrattuale in questo senso.

Raccolgo qui formola fanno

più notevoli applicazioni che di questa

le singole

bizantini ai singoli istituti, rimettendo al seguito le

i

considerazioni d'ordine più generale.

Un

istituto a cui riguardo gli scoliasti

concetto della natura contractus è

larmente quella figura anomala che è

Le la

recenti indagini del

Naber

2)

operano assai spesso col

contratto di deposito, e partico-

il

cosidetto deposito irregolare.

il

e del

Longo

hanno dimostrato

3)

elaborazione bizantina dell'istituto, che rappresenta una profonda

deviazione dal regime classico del deposito, e la corruzione subita dai tre testi classici fondamentali -

(16.3) di Papiniano

niano

chiaro da d'

26 §

l

e 29 § *)

1

di

un

di testi

lato che essi

dei Basilici

ammettono

Paolo;

1.

24

h.t.

che anche con Giusti-

come una

deposito irregolare è sempre considerato

il

anomala. Ora, una serie

messo

1.

pur riconoscendo però

-

figura

mette precisamente in

la concessione iniziale del per-

usare, e la conseguente restituzione del tantundem^ e la pre-

stazione delle usure dall'altro

ex pacto, che

che questo patto

è

si

possono esigere coWa. depositi;

sempre considerato come

fuori della na-

tura, ossia della struttura giuridica legislativa del contratto di deposito. Così

due

scolii alla

famosa legge

di Papiniano (16.3) 24 in cui

1) Già nel Corpus iuris, del resto, lo schematismo è quasi esclusivamente rappresentato dalla quadruplice distinzione delle Istituzioni, modellata - colle oppor-

tune integrazioni

sempre

di

-

sul noto

Gaio - nel

dente dei Basilici

titolo

(52. 1) ci

schema gaiano, e da scarsi accenni - i principali fondamentale del Digesto (44. 7) del titolo corrispon:

mancano

gli scolii.

Mnemosyne baiava

2)

Observatiunculae in

8)

Appunti sul deposito irregolare

*)

Longo, op.

cit., p.

135.

in b.

i.

34 (1906) 59 sg. d. r.

18 (1906) 121 sg.

BULLETTIXO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO RO,A[ANO

20

è detto che

patto di restituire

il

notissimos terminos

Hb

53 (Bas. 13.

2.

xoòg

'EtieiStt)

^

cpuoig

òpoxic,

2.

24 sch.

tantundem « egreditur depositi

3)

Enantiophanis.

ÒTCsp^atvsi xou Sstiooitou' touto

ouvaXXdYfiaxog, aùxà

Tou

il

».

yàp

àvaSiSóvat

èxslva

SyjXoI y.aì ^oóXsxat

eXa^ev ó 5£7io-

ócTisp

oiTocpios-

[quoniaxn fines egreditur depositi: hoc enim significat et vult illa reddi quae accepit depo-

natura (huius) contractus, eadem sitarius].

Hb.

52 (Bas

2.

però riferisce ... sì

èax:v

si

B'inxi

Ss

le

à

sTrcig,

24 sch.

13. 2.

È

1).

oxi

SsTroatxdpiog,



aòxà

xoaauxa, Ttapsgspxsxat

eadem

[si dixerit depositarius,

àxpt^etav

e

et

xou

x^g SsTióaixt

.

reddo, depositum est:

tantundem, egreditur naturam depositi,

et

SsTióatxóv

àTxoStStojJit,

XPW^'^^

xtjv

àTcatxslxai xóxog àTiò |xópag xac aujicptóvou 5ià

mora

Nomophylax, che

recente, di

parole di Cirillo.

SsTioaixou, xal .

.

si

vero dixerit:

exiguntur usurae ex

ex pacto actione depositi].

Ó3S èvavxtoìixa'. xyj

xaX^

Tt^axsi

xal 1% cpóast

x-^g

SsTióotxi

vj

xcóv xóxcov

àTiaiXYjatg.

[quod contradicit bonae

rarum

fidei et depositi [actionis]

naturae usu-

petitio].

Se nel deposito irregolare V utilitas è del depositario,

ciò è contro

la n. depositi:

Hb.

2.

590 (Bas. 23.

1.

4 = D. [12. 1] 4 pr.) sch. [Anonymi] alle

parole «periculo est eius qui suscepit».

'Eyw yàp

dxpeXoOiiai Ttapà xyjv xaO-óXou xtjj jiapaxaxaO^xyjc cpóaiv.

[Ego enim utilitatem sentio extra generalem depositi naturam]. Speciale interesse ha

Hb. - Si

2.

601

(Bas. 23.

commenta

il

1.

9 = D. [12.

1]

paragrafo d'Ulpiano

-

9 § 9) sch. 25 Stephani.

fondamentale per

la teoria

classica:

deposui apud te decem, postea permisi

tibi uti

:

Nerva Proculus

etiam antequam moveantur, condicere quasi mutua

tibi

haec posse

.

NATURA CONTRACTUS [me] aiunt,

verum, ut

et est

21

videtur: animo enim

et Marcello

ad eum, qui

coepit possidere. ergo transit periculum rogavit, et poterit Sxscp. ToQt' soTtv,

XoiTcòv

èizi

01)

{Jtóvov

xòv SsTcootxàpiov,

mutuam

condici.

ei

SsoTtoTsia xaì

àXXà %aL

>caì

vo^iy]

xJvSuvog xa^O-taxaTat

ó àTxò Savscou Xoiuòv àpjióxxst xovStxxi-

xtog, d)S xou ouvaXXocYiiaxog à|iei9'9-svxog* xaXcog ouv xat àpfioSócog &v xi? xoO 75p(i)og

'AfJtpXtxoo

{jiàxcov

-^

cpóois*

xsxpYJliévog

w

Tióaa

XP'^oat fisxapépXTjvxa'.

[Hoc

est,

^T^iiaoiv

sittoi,

^yjiiaxt,

SsoTioxe'.a,

Ttóaa Sóvaxai

voiiy],

xwv aovaXXay-

auvccXXaYJJ-a, xiv§i)vog, àyiùyri.

et possessio et

apud depositarium, sed

periculum consti-

de cetero condictio ex

et

competit, quasi contractu mutato. Recte igitur et apte

Quanta natura contractuum

verbis egregii Amblichi dicetquis:

potesti quanta " uti "

w

èvòg [jL£xaax>]|xàxtoxat ^igixaxog- ^Tiavxa yàp x(p [xou]

non solum dominium

tuitur deinceps

mutuo

8t,'

uno verbo transformantur

!

omnia enim verbo

mutantur, dominium, possessio, contractus, periculum,

actio]

Il

una forma

testo è notevole anzitutto perchè riferisce, in

esplicita e quasi enfatica Tattestazione di

un

antico -

Amblico

-

così

dimo-

strando come la teoria della natura contractus aveva profonde radici nelle scuole bizantine del periodo pregiustinianeo. Notevole in secondo

luogo in quanto Amblico e Stefano riconoscono che colla concessione del permesso di usare - xS [xoù]

(patto è

pili

ex

inteì^vallo) si

deposito

ma

muta

xp'^i'^ai

il

^Yjiiaxt

- dato

successivamente

contratto e Fazione,

il

mutuo. Tornerò altrove su questo

mentale per r intimo rapporto che esso lumeggia tra n. contractus e la teoria dei

la

rapporto non scolio, fonda-

formola della

pacta in continenti o ex intervallo.

Più frequente ancora è l'applicazione della formola in relazione alla diversa Il

misura

di responsabilità del depositario e del comodatario.

parallelismo tra questi due

fonti classiche ziale, nella

trovando

la

istituti,

per quanto non estraneo alle

sua base, oltre che in un'affinità sostan-

analogia dello svolgimento procedurale

larmente caro

De-Ruqgiero.

ai bizantini, 2)

Il

i),

è però partico-

come venne recentemente dimostrato

punto su cui

1) Sono i due casi tipici (Gai 4.47) due formole, in ius e in factum. 2) Depositum vel commodatum in

si

insiste di

del singolare

b.

i.

dal

preferenza è la nota

fenomeno

d. r. 19, p, 5 sg.

dell'esistenza di

ROMANO

BlILLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO

22

due

diversità dei

quanto

istituti

misura della responsabilità: ac-

alla

canto alla responsabilità del comodatario che arriva alla culpa levis^ quella del depositario limitata al dolo salta agli occhi dei bizantini

come una

degna

particolarità

ogni volta rilevata, come

di essere

il

contrassegno più saliente della loro diversa struttura giuridica positiva.

Altro punto spesso trattato è la possibilità di alterare per patto

quella misura normale.

Hb.

1.

'ExdtoTfp

561 (Bas.

7 = D. [2.14] 1 pr.) sch.

10. 1.

Twv ouvaXXaYfidcTwv

SsTióaiTO xòv

XOì'jaotfASVOv, tiXyjv



cpóoiv è^

xo|i|JLo5aTO xò

SóXov, xqi jiyj

8iaT!,|jL>]0-iv

sTiixeO-sixao'.

àpxyÌQ

7civ5uv£ust,v

ijlyj

upóxspov

[Stephani]

1

èSóO-yj

èni

zolz

:

ol co'fol, xcp

xòv

TUX>]potS

aùxcp xò xP'y30'9-sv xécog

8è 6x1 xux'yìpolc o^x ònóxsixat, /caxà cpóaiv xoD auvaXXocyfiaxog 6 xP>]oajxsvog,

[Unicuique contractui naturam ex dentes, deposito dolum,

commodatum

qui

turam contractus si

concetto che hanno

initio

ut non subiaceat periculo

ita

qui

is

commodatum

is

secundum na-

accepit].

potrebbe desiderare una prova i

imposuerunt pru-

ne periculum praestet

id,

accepit, nisi prius aestimata tradita sit ei res

commodata: tamen

DiflBcilmente

commodato

piìi

convincente del

natura Se anche,

bizantini della

in ipotesi,

i

giureconsulti classici volessero parlare di una natura del contratto,

questa non potrebbe rappresentare che

gli

elementi talmente

nella struttura obbiettiva delP istituto da potersi in certo

insiti

modo

rite-

nere congeniti, e indipendenti quindi dall'arbitrio del legislatore:

che

la

natura contractus

prudentes,

sia foggiata dai

i

ma

quali stabili-

scono, caso per caso, la misura della responsabilità, è tale concetto

che non poteva affacciarsi se non Riferisco,

alle

anche per dimostrare

menti bizantine.

la persistenza della teoria,

uno

scolio recente:

Hb.

30 (Bas. 13

2.

Si spiega sabilità per

il

2.

1

= D. [16. 3]

§ 14) sch.

1

18.

diverso trattamento del pupillo in ordine alla respon-

comodato

e deposito

:

*aiaèv ouv 6xt ex TioXXtóv atx-.wv èni xoO Sstioo'Ixou svoxog ytvexat 6 avyjpog, ob

jjièv

ègàxxaiJL

èrti

xo|i|io8òtxou' Tiptoxa

CtXtyévTiaiJi, Tiapà

xòv àvy^^ov, xaì xaóxr/v,

y)

|iév,


èni

6xi

èox-.v,

xoQ

Ivox©'*'

èTttiisXsaxclxou

xo(jl|jlo8(Ìxoo,

yi^sad-ot-i

ònsp ccpsJXet

xòv àvyjpov

àvSpóg, otiouJyjv

9]

àTiatxsloO-ai.

elvat

'Eni

NATURA CONTRACTUS

23

5è xoO tBKOoiiou, 8ÓX0U àTcà'.TOufiévoo, sìxóxwg svoxog sì

già

TCXyja'.d^si t"^ Tj^tj,

xscp. pnO-'. xou y'.

"C'-x.

xòv SsTCXixòv 80X00

xaxà

tooxe

xoD

yi"^^"^^^

zoùxou ó àvyjPos,

-oòq zoioùxodq àvT^Pou^ 8óXou àvéxso^ai,

"cò

P'. Pip.

àXXà %aì xò

àvTjPov TtapaO-TQxyjv

cpuaiv à7iaixoo[iévoi> stcL xou

Ig-^s ^'éM-a

Xa^óvxa

cpYjot,

vtscp.

àTiò 8óXou.

èvéx.saO'ai

cpvjaiv

Sstcooìxou

tòg

xou ;ipoxei}isvou

svo^og etxóxcog ó xoioOxo^

àvTQPos Yìvexai.

Ldicimus igitur quod ex multis causis depositi tenetur impubes,

non autem commodati: primum quidem quod

exactam diligentiam, ultra naiuram

exigit

aut esse impuberem, et eandem

quam [quae

rito tenetur ex eo impubes,

sequens thema

depositum acceperit de dolo

me-

exigit,

teneri, ut merito

tit.

doli

3 §

Sed

2.

capacem qui

huiusmodi impubes

secundum naturam exigitur

in deposito].

carattere positivo e legislativo della natura contractus è posto

da un' altra serie

in chiaro

Hb. "•E^

189

ait e.

impuberem

dicti capitis ait

teneatur [de eo] quod Il

dolum

appropinquat pubertati, quia huius-

si

modi impuberes de dolo tenentur, ut et

impuberem,

est] diligentissimi

diligentiam exigi. In deposito vero, quod

viri

quod

in comnaodato,

est teneri

7 (Bas. 13.

2.

àgyjiz sItis

vó}JLq)

èuL

Tiapà

cpóatv



ixyj

s^

aóyx.povà

|iYj

cpYjaì

xcp

yàp ó xavwv xà Tiapà àywyYjv

yàp ì^youv

X!,v8uv£Ósxai-

8sa7T;óx'^

[isxà xò TiapaXyjcpO-^vat

au|icp(ovou|Jisva,

sìat,

6.

xò au{icpwvov* cpóast

cpóatv slvac

xà xuxvjpà

àXXà

^9Tf\<=,i

oò8èv ìax.ósr

oi)|jLcpa)vyj^£vxa

p,axos, sì

Sta xò xcapà

TrapaxaxaO-vjXYjiS

xriz

di scolii più tardi.

5 - D. [13. 6] 5 pr.) sch.

1.



xyjv

cpuaiv





TcapaO-iìX7jv

xou ouvaXXày-

xìxxouotv,

àXXà

Tia-

paypacpi^v.

[Ab

initio dixit,

nam ex natura

quia pactum est extra naturam contractus:

sive lege in deposito

periculum pertinet ad do-

minum. Pacta autem extra naturam quae non ab susceptum depositum

fiunt,

non

valent. Ait

quae sunt extra naturam contractus^

aem non Si noti

pariunt, sed exceptionem].

V«ex natura

initio sed

post

enim regula: pacta

nisi sincrona sunt, actio-

i).

sive lege»: è la legge che fissa la natura

deir istituto.

1)

v. Hb.

In senso analogo, 2.

Il

e con

più largo svolgimento della teoria dei patti,

sch. 27 che riporto altrove.

BOLLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

24

Hb. Kal

5.

[lYjv

442 (Bas. 60. oxsSòv Tcavxóxs

àjjLsXsiag èvéxsxat,

16 = D. [13. 1] 16) sch.

10.

y.aì

xaxà

qìóoiv xoù

Tispaixépa) xfjg

%opi|io8ctxoi)

xat &xpav ànaixsìxai èTiifiéXeiav

Xsxai &nb xwv xu^i'iP®^ ^ à'^ò

3.

Ss [làXXov èvé-

OTravicog

sTitfxsXsiag {xóvyjj.

jJtéoyj^

[Atqui fere semper et secundum naturam commodati ultra

culpam tenetur

magna ab

et

eo diligentia exigitur

;

autem

rarius

tenetur ex casu fortuito vel ex gola media diligentia]. In particolare sul patto iniziale che altera la

misura della respon-

sabilità:

Hb.

1.

amplifica

il

66

(Bas.

2. 3.

23 = D. [50. 17] 23).

testo riproduce ed

Il

noto passo di Ulpiano - che del resto è già un raffazzo-

namento bizantino,

difficilmente sanabile

i)

- in cui è fatta la

merazione dei diversi contratti in ragione del diverso grado

wg

'EoO-' 6x£ SóXog iJLÓvog èv xoìg ouvaXXocYiiaot sTiiCiTjxslxat,

so^

paxaxaOigxr^g xat xou xaxà TiapdxXTjatv xf/€ èvxoX-^g

oxs

xaì,

Sóosoog, xat

èntxpoTt-^g

X'^g

àXXoxp'lcov TrpayiJLÒtxcov èv xoóxotg 5s xat è7ii|jLéXsta*

djxéXetav

etcì

SóXog xat

'AXXà xauxa, Sxs

àTratxst.

T^xxov

EÌoctYov xà yàp èv àpx"^

|iaaiv,

sg>3p7]|iévou

xou

|j.7j

|iyj

s^

dpx'^S

xat -r]

xi

ouiicptovelv sTtt

x^g

wj;

jitaO-caoscDg,

Stotxéasiog

xf^g

ua-

xwv

5è xotvwvia 5óXov xat ouvecpcDvì^O-yj,

ou|jLcpovoup.eva cpuatv gt5óaot

5uvaa^at

i%q,

^qcO-uiiia,

xat xou sìg XP^^^"^ SsSofxévou, Tipdaswc, èvexópou,

èxjiioO-woeoDg, Txpotxòg

HY]

respon-

che importano.

sabilità

ìtzI

di

enu-

:rspl

uXéov

r^

ouvaXXocy-

xoTg

7:apaxaxa^r/xr/f,

àTcatxsIoO-at 5óXov, xxX.

[Interdum dolus solus sito et precario: et

interdum

in contractibus quaeritur, ut in depo-

et dolus et neglegentia, ut in

commodato, venditione, pignore, conductione,

mandato

locatione, dotis

datione, et tutela, et gestione alienorum negotiorum

:

in his au-

tem, et diligentia: sed societas dolum et neglegentiam exigit. Haec

autem,

cum ab initio nihil

quae enim

initio

convenerit quod plus aut minus inducat:

pacta sunt, naturam dant contractibus, excepto

quod non possit conveniri

in

[actioné] depositi ne dolus prae-

stetur etc.].

>)

f,

V. la restituzione tentata

Olerk*„

p, 38 eslr.). sui

da Kùbler (Das UtUitàtsprinztp

ecc. in

Festgabe

cui jìresupposti non sai>rei consentire del tutto.

NATURA CONTRACTUS Hb.

26 (Bas

2.

HapaO-ép-svog

= D. [16. 3]

13. 2. 1

sytb

Tcpayiia

xtvt

^qc^ujitag xpaxslo^ai. ìo^ósi xò

xou xpónou

[lou.

Et 8s

Xa|jL^avovxa xò SsTróaixov, oùx

toòxov

y.cd.^

oófjtcpoovov x-^

Touxo

2xscf>.

xwv póva

cplSs

ày^^T^"^

ouvaXXàyfJLaxog, xal

^sxat

"^^^

xyjv

xod xolg

Titaxsi,

SóXou

aitò

t^^v

xaxéxsoO-ai xòv

|iy]

iictx.sxai

XP'"]'^'^'^^'^

uccxxa

è^ xovxivévxt

xpÓTXoig.

yéyovsv xal yàp cpóaiv

xyjv

à|xstp£t-

xw

[isxaxuiror ixapaypacpYjv 8è

àytoyYjv

yàp xò xo-

aujicptovov svavxiooxai

s^ xovxtvévxt xò aóficpwvov

"^ÓTiGov, sv'^-a

aùxou

x'^g SsTióoixi xyjv cpuoiv è^

Saxs

s^^wxat, xò

wots aùxòv %at ànò

sTroiYjoa,

oó|jLcp(i)vov

tcccxxov Y^vYjxat,

Stephanl

§ 6-7) sch. 7-8

1

uotxxov augst

25

^étp

stcì

xoQ

x^'P^'

1).

[Cum rem apud aliquem

pactum

deposui,

feci

ut

ille

ex neglegentia teneretur. Pactum valet; auget depositi

naturam

[F inciso s^ aùxou-|jiou, verosimilmente corrotto, è in-

....

comprensibile]. Sed

non teneatur ex

pactum bonae Steph. in

bona

etiam

[actionis']

si

pactum factum pactum non

dolo,

fìdei, et

Hoc

depositum

adversatur enim tale

repugnat bonis moribus.

intellige, si

fide actionibus

est ut accipiens

valet;

ex continenti pactum factum est

:

pacta quidem ex continenti naturam

nam mu-

tant contractus et actionem transformat; exceptionem vero reo largiuntur].

Nello stesso ordine dì idee è Teofilo, dove, a proposito della legittimazione attiva dell' <2c^^o vi honorum, raptorum, nota che la responsabilità del depositario può venire elevata per patto:

Par?phr. £i(o9-8v

4. 2.

àjisipstv

2 (ed. Ferrini,

Il

397,

1.

9)

xà? xcóv ouvaXXayiiaxwv cpóastg

[pacta enim facta solent

1)

p.

.

.

xà yàp ytvófisva :idxxa

.

2)

mutare contractuum naturas].

anche Hb. 2. 6 sch. 5 Steph. e gli Longo, Fonti biz., p. 38 sg. estr. lo scolio ad h. 1. edito da Ferrini in « Memorie del R. Ist. Lomb. -

rifei'imento è fatto alla n. actionis: v.

altri testi in 2)

Cfr.

Classe di lettere" e se. stor. e morali

paSuatav

àu,6Xr,CT(o

deposi tàrios, w?

8V2)^6Tai

ó

6ià

prSàv



IvTauSa 08 5ià

TOUTO

ISriXtóTSV,

yàp

pàcton]. [=

pactnm

est:

nam

xaì si

sItts

paSuaw

oTi ó

ó'rt

»,

xarà tò

slaàyetv

àirò

28 (1891) p. 58:

rà yàp

auacpwv-SJsv. 'ExètTOtye

irpoXaPwv, xaì

TrapaSoù? TvàjtTOU

xò )cat

oÙjc

lauxou

kizo

ytvóasva] 'Eàv yàp àirò 6óXou p.óvou

paSuata;

Trpàyy.a

a'jw.cp(óvou



t^?

f,

lauxòv

diligentias,

alTiàdSw.

paSuata;

yó'yovs*

IvaXXayr t^ cpuast tou oÙNaXXàyaaTo; [5tà tò per neglegentiam praetermisero agere secundum id quod yeyovsv

quandoquidem ex dolo

solo tenetur depositarius, ut supra dicit, nec

BULLETTJXO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

26

Riporto qui, da scolii tardi, dae

altri casi in cui la varia

della responsabilità è richiamata espressamente alla

Hb.

455 (Bas. 60.

5.

natura contractu s.

12 - D. [47. 2] 12 pr.) sch.

12.

misura

1

(tardo).

Parlando della responsabilità normale dei fullones e sarcinatores, si

può venire elevata per patto:

dice che -xaxà

yàp

cpùo'.v

[iéayjv

xpswcjxouaiv

£7ct[ji£X£tav

o^òxoi.

[nam secundum naturam mediam diligentiam Hb.

418-419 (Bas,

5.

60. 9. 1

modum

che

la

4

[11. 6] 1 pr.) sch.

Hagiotheod.

V a.praetoria in factum, contro

Si fa la distinzione tra

qui falsum

- D.

debent].

il

mensor

ex locato conducto, e si osserva mensor non è da considerarsi come mer-

dixerit e V a.

rimunerazione data

al

cede, perchè Toùxo oùSè cpóostós

T/v

ri

t^g àvdy-xvjs xoù ouvaXXayjjiaxog, àXXà

xf^c,

s[if^g

Tipoaipéoewg.

[hoc nec naturae erat nec necessitatis contractus, sed

meae

ele-

ctionis].

La legge

positiva

non considera

senziale del rapporto: essa

la

rimunerazione come elemento

può esservi

ma non

es-

entra nella natura

contractus.

Hb.

5.

421 (Bas. 60.

9.

3 = D. [11. 6J 3 § 6) sch.

12

Hagiotheo-

DORITAE.

Nel

testo,

Ulpiano esamina la responsabilità del dominus

il

cui

servus abbia, come mensor, recato danno: Servi tere

autem nomine magis noxale quam de peculio compe-

quamvis

ait,

civilis actio

La massima enunciata nel deìV actio contro

il

de peculio competat.

testo è fondata sul carattere penale

mensor: T inciso Anale

i)

è spiegato dallo scoliaste:

vero ex neglegentia vel diligentia, propter dicium quod negligenti relinquens

suam

ipsius rem, sibi imputet.

Hoc casa autem demonstravit quod ex pacto

vel

conventione illud neglegentiae nascitur, et propterea evenit tmctatio naUivae con* tractus per pactuni], »)

Sebbene non

lo trovi lìnora sospettato,

non

cium ad

actio

berlinese

s. v.

Miouy^n

,f^iifi

;

ad attribuirlo a Tribo-

esito

niano: ne è indizio formale la sconcordanza, per cui

il

discorso passa da iudi-

sostanziale la menzione strana, e unica nel digesto

civiUs) di ypftj).

una

civilis actio

nell'a. depositi in

de peculio:

Arch. yiur. 83

cfr.

già

il

mio

(cfr.

Vocab.

scritto sulla

(1910), p. 37, n. 3 estr.

NATURA CONTRACTUS sTiei

8è {iia9-a)atg

èaxt,

27

io ouvàXXaYM'*» xt-vsìxat Xoctòv xaxà

Twv ouvaXXaxTÓvxtóv SoóXwv 9Óatv xaxà xou bsaizóxou

xyjv >taO-óXoa

xovSorjxxt, 5à ttìsxouXio.

[quoniam autem locatio-conductio est contractus, agitur deinceps secundum generalem servorum contrahentium naturam in do-

minum

conducti de peculio]

se cioè fosse intervenuto

de peculio,

la

sch. 13;

cfr.

un contratto

di locazione, si

avrebbe Vactio

quale ha la sua base nelle norme di diritto positivo

che stabiliscono in quali casi

e

dentro quali limiti

il

paterfamilias

risponde delle obbligazioni assunte dai servi; e questa è per

lo sco-

natura servorum contrahentium.

liaste la

Nel mutuo,

Pomponio

parla in genere dei suoi requisiti naturali. Così

si

(D. [12. 1.] 3) vuole osservare

che non

è necessario con-

venire espressamente la restituzione di cose d'uguale bontà:

nam

contrahendo quod agitur prò cauto habendum

agi in-

eiusdem generis

telligitur ut

tum

est, id

eadem bonitate

et

autem

in

qua da-

solvatur,

sit.

I Basilici

'Ev

(23.

§avs'lq)

x(p

3.

1.

Hb.

ai(i)7i7]p(ì)s

2.

589) riassumono:

aoficpwvstxat xò

SoO-sv

àTioSo^Tjva-.

xoQ

aùxou

Ysvoug xal xxs aùx^g xaXXovyjs.

mutuo

[In

tacite convenit id

quod datum

est reddi

eiusdem

generis et eiusdem bonitatis].

E Stefano

{sch.

Syjiistwaat xyjv

ìtzI

1.

x(p

Hb. 2 590) che commenta Foriginale: Savsócp

xpaxouaav

ouvaXXaynaxi usptxxòv

p£7ió|i£va xq)

[isv

7ipóXy]c|;iv,

xat oxi xà cpóasi

èaxt sxcptovslv, oò ^^ctTixsi,

izol-

xaxà tòv

xavóva Xsyovxa superflua non nocent.

[Nota praesumptionem quae in mutuo obtìnet, et supervaca-

neum

esse ea

quae naturaXiter contractum sequuntur exprimere,

secundum regulam: superflua non nocent].

sed non nocere,

Solo implicitamente è richiamato lo stesso concetto in Hb.

(Bas 23.

1.

2 = D. [11.

'E;ii xoij

Savsiou

2.

589

2]. 2 § 5) sch. 15 Cyrilli.

aioDTivjpó&s

SYXsixat, xf;g

aòxYjs

xaXXov^s

>taì

xoì»

aòxou

yévo'JS àva5i8oa0-ai xò 7rpày[xa.

[In

mutuo

reddi rem].

tacite inest

eiusdem bonitatis

et

eiusdem generis

BULLETTINO DELL' ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

28

Al mutuo

è inerente la facoltà di poter esigere la restituzione in

qualunque tempo: Hb.

1.

il

556 (Bas.

Savetaag

Eì Sé xaì

1.

4-

ooi

waxe xaxà

Xtopig atpéaecoc,

5x8 pouXojiat,

patto in contrario ne trasforma la natura.

11.

oujiqjcovT^aa)

D. [2. 14] 4) sch.

vojitojiaxa cpuoiv xou

5é,

SiSovxai, xò oóficpcDvov èvouxai

x'^



et si

mutuatus

tibi

àvotScotv

xaOxa,

à7ia'.xf/aai

jjls

xs(pocXaiov, ècp' 6oov ol xóxot

ènepwxi^ast xal }xsxa[X£iP£t

xou féoo

è; xovxivévxi r/xot oóyxpo'^'ov 6v, èn' wcpsXstqc

[Nam

os tyjv xoùxodv

èTispcoxr^oa)

Savstou 8óvaaO-aC

àTcatxsTv

{Jtìrj

8.

nummos

"J^xoi

xìrjv

aòx^g,

qjóotv

xou svaYOjiévou.

stipulatus sim a te

eorum

secundum naturam mutui quando velim; paciscar autem ne sortem petam

restitutionem absque electione, ita ut

possim patere

quamdiu usurae ìiaturam eius, In

uno

aliud prò

continenti

scolio di Stefano

alio,

come

si

"Onsp

àvàyy.Tj yCvsoO-at, el v.cd

STil

àvO''

éxépoo

àxtvr^xcDV eì yàp |i6

xaxaPaXetv

stiL

1)

xwv àXXwv

èkI

fieri



1]

Saveicp SoO-ìj

esset

et

mutai

mutuo,

e della conse-

di esso a cose fungibili.

sxTiotTfjootfisvov

[Quod necesse

mutuum, puta

inest stipulationi in utilitatem rei].

parla della possibilità di restituire

588 (Bas. 23. 1.2.-D. [12.

2.

olov

fiat,

criterio caratteristico del

guente limitazione dell'oggetto Hb.

pactum

solvantur,

si in

jioi

sch. 7 [Steph.]. flyso^cci

sino[isw Sscvetov,

àxivr/xov, àvocYxv] soxLv Sxspov

xaxà xou Savetou Xóyov xò

si et

in aliis consistere

nam alio me

in rebus immobili bus;

res immobilis necesse est aliud prò

si

mutuo

solvere

si

àxtvvjxov.

diceremus milii detur

alienavero

secundum naturam mutui rem immobilem]. La versione dell'Heimbach xaxà è letterale;

ma

in sostanza - qui -

- Xóyov = il

giuridica positiva del contratto di mutuo, di

una

facoltà derivante

chiamate

»)

rew

tradere

alla

et

le

i).

due obbligazioni fondamentali

del venri-

natura contractus.


etcì

tou

òavsiou

tòi;

àTra-

naturalius enim in mutuo numeratioues spectamus] mi

pare che, in correlazione col concetto che eòéytJr = benigne

naturam non

promittere dupla^n - sono costantemente

In Hb. 2. 122 sch. 4 [Steph.]: ^uoiKwrepov ^ào

ft:S{Aroci(

-

non essendo qui a parlare

da convenzione espressa

Nella compra-vendita, ditore -

secundum

Xóyog xoO Savsiou è la struttura

receptum

est),

si

tratta di spiegare (cpiXa^àSio? 6è

naturaliter possa avere

il

significato genuino.

NATURA CONTRACTUS Hb.

629 (Bas.

1.

11.

1.43-D.

nsTcpaxé xig àypóv, xaì

"^v

[2.

14]43) sch.

f\

upocxY]?» 'ta^

Tcotouvxog

oax'.acpaxxov

1

[Steph.]. upaoscog. taiisv 8é,

X7]S

sui x^g àypcccpou Tipstascog

ttjJLYj|Jia

xaxapaXóvxog Trpóxspov xò

xtjiYjjia

dtvaYxd^sxat xpaStxsùaai xò Tipàyiia

SoÓTiXav xouxo yàp sòpììosig

XYjv

•9-^vai



{xéxptC au|J.cpa)vou

òv. ÙTib {jLÓvou xoO auvO-éoO-at %at ópiaat xò

svoxóg èaxiv ó

29

èv X(p

%aL

óuóxs >caxà

svsaxi xauxa xcp auvaXXayiiaxi, oò yàp Sóvaxat sìttsIv ò Tipaxyjg* où 00'.

xpaStxeuoat xò

upayiia

tj

a/

cpuaiv

auvsO-éjj.'yjV

SouT^Xav auvscpcóvvjas yàp

xyjv

STispcDxyj'S-f^vai

sTiispcoxYj-

xcóv §è fépoug ^i^. xix.

yj.'

XPS'-? ou[icp(óv(Dv ìSlxwv, iva YévYjxat, xauxa,

8tY« ^*«' ^o'^ 0'^

xoO àyopagxou

STiag, xaì ópìoag xò x[[iYj|ia ouxtos sSogs oujjl^wvsIv. olSag tiou XP^'-a Jxotxxtov ìSixtóv, }xaxi.

6xav

xt •9-sXì^aa)

TcaxxsOoat, ÓTisp oùx

olov TiposfXyjTtxat nspL xotg vófiot^^ XP^"^*^

''^^"^

paax-^ TtapaSiSóvat, xoO usTipajiévoo voin^v. où XP^^^^

axoXaiav TiapaSoO-^vac SoO-^vat XTjv

vofjtigv,

àXXà xoòvavxiov,

oùx àvaYxalov.

XoiTtòv xi cpyjatv xò xou StY- ^'>T^óv),

XI Txapsxsiv ó Ss^ixcop

xaì sTXspiDxaoO'a!,

Kai

r\io\.

xai 8so7ióxy]v xouxou xòv TtSTipaxóxa

xóxo'jg,

xaxà

>^ai

jiy]

uapa-

xwv àYopaaiwv xoivuv (6pa

Yj

ouv, slpyjxai,

oxoXaiav uapaStSóvac òcpsiXst,

tcoisìv,

"iap.sv,

[xèv

àYopaoiag oovaXXdYIJLaxt,

ó Jipdxr^s, xo\iXo Ss xai ó àYopaaxT^g

xwv xaxà

vo|ngv.

olov xaxapdXXstv xò

xaì xoùg otuò [lópag 5t8óvat

cpóatv TcapsTisxat xq) x-^g Tipccascog '^«^

èv xcp ouvaXXdYM'axt. ÒTis^irjpYjxai xt xpì^

àY©-

cpuotv xq) aovaXXocY-

xwv àYopaaiwv

stiì

ex xou èvavxiou uapéxstv

xaì àTiaixsi xauxa xouto

^^o'T^à

xcp

oójxcpcovov,

y^'^''']'^°'^

-'^°'

poùXsxat oxoXaiav

'Etiì

xyjv Ttspi èxvtxTQOscos SouTiXav,

5x1 ó àYopaaxY]?

oxoXatav

ò Tipdxyjs òcpsiXst,, xouxéaxt, xpaSixeusiv xò TtpàYfia

xc[XYj[ia,

|jiaxt,

si

ouvaXXotY-

cpuatv xtp

upctxTjv

°'J'^>

xps^'^ au|icpa)vou i5ixou. xcx y^'P

voiiì^v,

|iaxi TiapsTió|xsva Tiaxxsóstv

Yàp

xaxà

§axi

cpóoiv TcapsTCOjiévwv xcp

:

si {Jisvxo!,

oovaXXccY-

XOUXO TiapacpoXàxxsO'S-at.

[Vendidit quis agrum, et fuit usque ad conventionem venditio.

Scimus autem quod ex

solo consensu et pretii definitione

in venditione sine scriptis obligatus est venditor, et solvente antea

pretium emptore vel satisdationem faciente, cogitur tradere rem et promittere tit.

1

dig.

ut haec

1 1

duplam. Hoc enim

reperies.

fiant,

sic

et

8

eorum quae de rebus

est specialibus

sunt,

conventionibus

quando secundum naturam haec insunt contractui.

Neque enim venditor

rem

lib.

Neque opus

dicere potest:

non consensi tecum tradere

promittere duplam: semel enim convenit, et pretio definito

convenire videtur. Nosti, quando necesse

si scilicet

pacisci quid velim,

sit

specialibus pactis,

quod secundum naturam contractui

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

30

non

Verbi gratia legibus praesumitur debere venditorem

inest.

vacuam possessionem necesse ut

fiat

contrarium,

si velit

ventione opus

rei

Non

venditae emptori tradere.

est igitur

conventio de vacua possessione tradenda, sed per

est.

non vacuam

De

bis

tradì possessionem speciali con-

enim quae secundum naturam con-

tractum sequuniur pacisci non

emptionibus igitur

est necesse. In

(ceterum enim vide quod in textu digesti dicatur) in emptionibus

dictum

igitur

est.

scimus, quid debjtor sive venditor praestare

debeat, hoc est tradere

rem

et promittere circa

evictionem du-

plam, vel vacuam tradere possessionem. Et quod per contrarium

emptor praestare debet, velut pretium solvere facere venditorem, et usuras ex

naturam connexum

est

mora

dominum

et

secundum

praestare, hoc

contractui venditionis et

eius

emptionis, et

si tamen in contractu secundum naturam annexum,

haec partim venditor partim emptor exigit;

exceptum

sit

aliquid contractui

debet etiam hoc servari]. Si tratta di elementi inerenti alla struttura giuridica del contratto di

compravendita, e che non hanno perciò bisogno di essere espres-

samente

SI TI

[in

che sarebbe invece necessario se

pattuiti: ciò

elementi estranei.

E

Tiapà 9U01V Tou ouvaÀXdtyiJtaTOg

emptionibus

vatur]

si

quid extra naturam contractus convenit ser-

^).

gli scoliasti

plam

una

è inerente

un

costituire

trattasse di

cpuXdcxxsxat.

au{JLcpa)VYjO-'^,

In particolare per la responsabilità per evizione, per

si

seguita Cirillo:

distinzione:

alla

mentre l'obbligo

natura contractus, non

fideiussore

ad

è di

di

lo è

prammatica

promittere du-

invece quello di

hoc, e questo perciò deve essere espres-

samente pattuito.

»)

Cfr.

parallelamente Hb.

naturaliter

2. 320.

35 [= D.

(21. 2)

ex empto, mentre il testo aliud convenit ». V. anche Steph.

all' a.

« oportet, nisi

...ouveSocev tòv TTpàrrv ^vt iTrepwTTiS^-vai

rrjv

d'

37 §

1]

ove

si

parla di inesse

Ulpiano dice semplicemente

in Hb.

2.

oourXav,

634 [sch. a D. ó'-rrep

(2. 14)

r ^uat;

ey^et

40]:

tou

xatà cpuatv rfi è; su,i7to -Trapa-TreTTTi'jfev [convenit venditorem non repromittere duplam, qiiod natura haf>^'t '^ìt^-nrtv.'! et quod secundum naturam actioui ex empto inest]. auvaXXà-Yy.aTo;, xaì

ó'irep

NATURA CONTRACTUS Hb.

38 (Bas.2. 1.26 = D.

1.

àytoyat, atxtveg sxouo'.

Eto'. xivsg TTpòcot,?

xaxà

xai

àyopaota

"fi

cpuoiv

[1.

T^

è^

Anonymi.

cpuaixwg

xiva

napà,

TipctxYjv

tStxwg vojioO-exYjO-èv Kccpà xòv xaO-óXou

saxi xóvxpa XéyB\i xò ouiicpwvov è^ ìSixoQ

'f]

xyic,

taxóeu

yàp

ta.'

xscp.

xò Ss

[3/

rcpaaswg xavóvag èoxt* 'Kaì



aoficptovvjO-^,

oùx

xupouxau

vÓ{jlou

actiones quae nonnulla habent

[Quaedam sunt

§7ró{isva* olov

xccòxccic,

tO-/ xix.

ptp.

TtapaTréixYjysv, &c,

èyyufixr^y èui x^ 5oó;tXqc 5i5óvai xòv tiXyjv

3] 16) sch. 2

sxet tò èTispwràoO-at ttqv SouuXav. toOto yàp

cpuaty.à)g

s[ìtzxo

31

quae eas natu-

raliter sequuntur: ut puta emptio et venditio naturaliter habet

duplam

stipular!

convenit, ut

hoc enim secundum naturam actioni ex empto

:

19

lib,

mine fideiussorem

11

tit.

cap.

A

2.

venditore autem duplae no-

pactum contra legem non

convenit,

verum

dari extra venditionis regulas est:

specialiter constitutum sit contra ius

commune,

est,

nam

valet: et

si

si

id

lege speciali con-

firmatur].

Lo

scolio è alla legge di Paolo che

dà la definizione del jus

sin-

gulare, e T esempio fatto era quello corrente nelle scuole, tanto lo si

trova ripetuto.

gicamente

trappone ciò che

È

Il

rilevato,

poi notevole

il

è

carattere positivo della n. contractus vi è ener-

perchè all'obbligo che naturaliter sequitur extra venditionis regulas, contra jus

e la n. contractus. Si

lare del rapporto materiale i): la stipulatio

duplae

Lo

2.

632 (Bas. 23.

1.

due punti

42 - D. [12.

Olov TtapaTTÉTCYjYS xaxà cpuatv xcp

xal x% sg XY]v

lo

poi entra subito a par-

^W actio

è naturalis

è inerente alla natura contractus.

stesso scambio dei

Hb.

commune.

passa indifferentemente dall'una all'altra:

ma

quanto

con-

perfetto parallelismo, anzi Y intreccio tra la n. actionis

scoliaste comincia sulla base delP azione

in

si

s(ji7rxo

xò xòv

Tipocxyjv

di vista trovasi in 1]

40) sch.

xr^z Tipctascos

Stephani

1

.

xal àyopaafag auvaXXdy[iaxi

srcspwxaoO-ai xyjv SoÓTcXav, oò

[xyjv

xaì syyurj-

ènt x^ sTisptoxì^ast x^g SoÓTiXag xòi Vjyopaxóxi TipoaxaO-taxt^v.

[Qualiter insitum est

secundum naturam

et venditionis et [actioni]

mittere,

non autem

et fideiussorem stipulationis

emptori constituere]. 1)

Per la n.

a. v.

contractui emptionis

ex empto venditorem duplam repro-

Hb. 1.561 sch. Steph.

duplae nomine

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

32

Ancora, con riferimento però solo all'azione, Hb. 1.656 (Bas.

11.

74 -C. [2.3] 13) sch.

1.

2.287 (Bas. 19.8. 323 (Bas.

2.

Anche

19.

1

testo = D. [19. 1]1I § 1)

11

1.

56 testo = D. [21. 2] 60).

rispetto ad altri elementi

formalmente -

1

il

riferimento è fatto - almeno

alla n. aclionis: così

Hb. 2.541 (Bas 22.5. 13 = D. [12.2] 13 § 3-4) sch. 8 [Steph.]. A'.à 5a)ot,v

xoùzo èvxaùO-a

tyjv èl B\nixo

tyjv

y.cd

s^

psvSixo xaì tyjv Ttpò aóxio òi-

èni xoO ;rpox£tp,évou ^éiiOLXOQ, stisiSyj cpóaiv s^oDat >taì

auvtOTOcvai,

v.ot,i

oò Séovxai cpccxtou

xivòg

stg

cjjtX'Q

xò ouax'yjvai, zw/bv

ouvaivéoet

àvapi6-

x'^^

[Propterea hic (actionem) ex empto et ex vendito et prò socio

dat in proposita specie quia contraili et

non egent

naturam habent

et

nudo consensu

facto aliquo ut constituantur, verbigratia

numeratione].

Qui

si

vuole giustificare

grammaticalmente lo scoliaste

il

-

la

concessione delP azione ma, sebbene

i^uatv lyoxìoi -

vada

riferito al sottinteso àYcoy*^»

pensa alla struttura giuridica positiva del rapporto, non

dell'azione: la distinzione tra consensuali e reali, a cui qui s'allude, è propria dei rapporti materiali,

Una

serie di testi si

non

delle azioni.

raggruppa intorno all'obbligo

di prestare le

usure.

Hb.2.648 (Bas. Kivelxai...

-fi

xyjv ìSiav cpóatv

23.

1.50 = C. [4.2] 6) sch.

xaxà

èg pévStxo

xóxov

xtjv IStav

5.

(póotv ìw.

xwv

xòv xaxà

xiiayjiidxcov,

sTC'.^yjxouoa.

[Movetur... actio ex vendito

secundum propriam naturam

ad pretium, usuram exigens secundum propriam naturam].

È

nella

«natura»

dell' a.

ex vendito esigere

le

usure:

ma

bligo di prestazione delle usure è invece direttamente riferito

sua alla

triplice

forma

di

usure ex pacto, ex mora, ex versione in

natura sostanziale dei contratti

Hb.2.53 (Bas. *óoig 5è aùxoìc cpwvoo,

rj

|iópag

vi

13. 2.

(i

di

T ob-

- nella

usum

-

buona fede:

25 = D. (16 3)25§1) sch. 3 Stephani.

contratti di

ouyxP^^^'sioc.

buona

fede) xóxov

àrtatxsìv

ano

o\ì\x-

NATURA CONTRACTCS [Natura

est

(b.

illis

33

contractibus) iisuras exigere vel ex

f.

pacto, vel ex mora, vel ex iisu].

Manifestamente

Ancora Hb.

2.

Atacpopa

la

natura

solito

il

673 (Bas.

san xwv

è

anche qui una creazione positiva.

scambio tra

23. 3.

òcpcpixicp

contractus

n. actionis e n.

= D. [22.

1

1] 1 pr.) sch.

ha

si

in

3.

xon Stvtaaxoì» àTcaixoupiévfov xó/cwv xal xwv xaxà

quae

[Differentia est inter usuras officio iudicis petitas et eas

petuntur secundum naturam actionis]; e poi .

.

ó 5s ±Tib aoYXP"'Ì^-'^S

.

[usurae ex usu sunt

s'^t^'-

<5

xaxà

cpóaiv xYjg

secundum naturam

àYwy^g.

actionis]

mentre poco

;

dopo Ss

01

xaxà

ouvaXXdY(iaxo$

xoO

cpóaiv

xóyoi,

à7catxou|i,Evot.

xàv

"^

Tipoxó-

àYcoyYj xaxsvs/.O-:^ stg StxaaxTìpiov 8ià xò xscpccXaiov sitspcoxYjO-yjvai, §u-

x'jrcos

vavxat Sia

aùxvjs àYtoY"^? àTiaixslo^ai.

x-^g

[Usurae autem secundum naturam contractus petitae, principalis actio deducta sit in iudicium

per

eandem actionem

circa sortem, possunt

peti].

Nel mandato, come già nelle fonti classiche anche per tini si

presenta specialmente la

rapporti giuridici affini

per

i

bizantini ciò

si

licet

(locazione, deposito,

bizan-

contratti innominati);

sempre nelP indagine

risolve

i

questione della sua delimitazione dai

:

quali elementi

costituiscano la natura mandati, ossia quali siano gli elementi onde il

diritto positivo caratterizza

Hb. 2.68 (Bas.

14.

1. 1

Nel testo classico Paolo

mandatum

nisi

questo

= D. [17. (1.

1]

32

di fronte agli altri istituti. 1

§4) sch. 5 Stephani.

ad edictum) osservava:

gratuitum nullum

nam

est:

originem ex

atque amicitia trahit, contrarium ergo (vero?) est

officio

officio

merces

:

interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem

potius respicit. S7j|j,sta)3at, Sxi

xoD {xavSaxou

xaxà x^ptv

xyjv

cpóatv

sxspov 8é saxtv,



skì xoóxotg

|i.svsi

Y^P

slvat,

xaì noisl

òzi xò [iavSocxov [ito^òg

Xoy.dxoy

aaXolpiov èxop7ìY>]<3sv à svxsiXdfjisvog fi

xoù

[lavSccxoi)

Bultettino delc'Jsiituto ai Diritto

y^P

svxsO-sìg àp,sipst

%al vcovSouvtxov xò oovàXXaYfJia. r]

àvxtSwpov SsScoxsv

cpóatg ènl ax^jiaxo^ aco^oiisvY], vtaì

Romano

-

Anno XXIV.

3

oùx

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

34

Sia Tou

à|jL£iP£xai

wg

oa?.apiou,

SsSoiJiévou

xoDxo

Tiapóvxos xiz. 9>]aiv, sv9-a

y.aì

Ópio9-évxog aaXaptou, èv

ou}i|isxpóv soxiv.

q)

ó OùXiciavòg

TcpoaxiO-Yjaiv,

èv

xtp

xs^. xou

o.'

xò* xyjv àTiaiXTjatv sxsi xou

sgxpa 6pSiv£|i Ss aóxò dcTratxsloBai

cpr/Otv.

[Nota quod gratuitum debet esse mandatum; merces enim interveniens mutai mandati catio et conductio

naturam

remunerationem

praebuit, aut

et efficit ut contractus lo-

Aliud autem est

fiat.

dedit:

salarium mandans

si

cum

bis

enim manet man-

dati natura in suo statu salva, et per salarium tatur, ut Ulpianus

6 huius

e.

definitum peti posse,

tit.

ubi et hoc adiicit, salarium

sit.

Extra ordinem autem

modicum

si

datum non mu-

ait,

illud

peti ait]. II

mandato

ne altera

è di

da Giustiniano

- nella

Ancora per Hb.

2.

6 h.

1.

14.

1.

una rimunerazione non

quale è fissata da Ulpiano - o meglio t.

la gratuità del

75 (Bas.

ma

sua natura gratuito,

la figura giuridica

6 = D.

mandato:

[17. 1]

'Ev xoùxoi^ TiapaPalvEi xou [xavSdxo'j

6 § 6) sch. 12 Stephani. cpuoig,

r/

sTrs'.Syj

ypa'coóixov elvat

|iyj

5oxsI xò jjLav5dxov, ixet Sé xépSog èvxau'9-a... [...

mandatum non

excedit natura mandati in bis, quia

gra-

tuitum esse videtur, babet autem lucrum tum ...]*).

Genericamente 1

§

e

il

jussus.

1

Hb.

si

2.

256 (Bas.

Mr; vó|ii^e

natura mandati

ricorre alla

D. 15. 4 in cui si vuol

1.

18. 8.

1

= D. [15. 4]

1

§

1)

sch.

aòxò à7ioxéXea|ia xéXsuaiv xaL

Xeuoev ó SsoTióxyjg, Sóvaxat, ò xsàeuoO-sìc

in

uno

distinzione tra

chiarire la

1

scolio alla il

mandato

2).

{jiavSdxov.

TiXrjpàJoai



svO-a

{lèv

yàp sxésvO-a

xsXsua'9'év.

èvxsXXójievog èTC£xps4;sv, ou Sóvaxat TiapaixsIaO'at xò tpdxxov

ij

&na.l xaxaSegdjJisvog, 8:à xtjv xaO-oXtXYjv xou fiavSdxou cpuotv. xò fièv

Xeueiv, Jeo^óxou

ri

Jtaxpóg* xò 5è xsXsusoO-at,

SoóXou

[Ne putes eandem esse vim iussus iussit

1)

Cfr.

dominus, potest LONOO, Fonti

is

mandati

:

spec. Hb. coli'

condicticia. «)

Cfr. sch.

Cyrill. in Hb.

5.

yàp xe-

ulou.

mandati.

Nam cum

qui facere iussus est iussum implere.

biz., p. 50 sg.

razione della natura actionis

et

Tj

Ss

xò [lavSaxov,

Sitppl. 253.

2.

611 sch. 5 Steph.,

per

l'alte-

intrusione di elementi propri della

NATl'RA CONTRACTUS

35

Verum ubi mandans iniunxit, non potest recusare factum vel mandatum quod semel suseepit, propter generàlem ìnandatorum

Nam

naturam. servi vel

iiibere

quidem domini

vel patris est, iuberi vero

filii].

Secondo Celso

7 digestorum:

(1.

1.

48 §

17. 1), i)

D.

1

contrarre mutui attivi ad arbitrio, restando solo

r incarico, è « extra mandati

Stefano

di

Hb. eì

2.

si

128 (Bas.

14.

1.

48 = D. [17. 1] 48 §

Savstoiijg,

-S-éXigg,

xat aoi

jxóvog 8è ó xivSuvog Big èfis cpépTjTat,

óuèp

est

mentre nello

cpóot^.

npot-x^"^,

xal xoòg TÓxoug

XocpYig,

cpuotv èoxi x-^g èvxoXf;^.

ttjv

negotium geras,

tibi

me

usuras recipias, solum vero periculum ad

turam



1):

ut cui volueris credas, et

[Si vero,

T incarico di

rischio a chi

espressione che neir indice

;

trasforma in quella solita della

tv' (pxtvt

8è,

formam »

il

et

pertineat, ultra na-

mandati];

Stefano torna

sch. 5 (Hb. ibid.) lo stesso

alla termi-

nologia del digesto: ÓKspPaivssi xoìixo xou {lavSctxi xòv xóuov.

[egreditur hoc

mandati formarn\.

In societate coeunda - osserva Paolo

6

(1.

ad Sabinum:

1.

17 §

1

D. 17.2) - nihil attinet de renuntiatione caverà, quia ipso iure socie-

intempestiva renuntiatio in aestimationem venit. Ecco ora come

tatis

rendono

i

Basilici:

Hb. 1.735(Bas. 'Ev x^ auaxctast veìv.

xaxà

cpóatv

12.

xfjg

yàp

17 = D. [17. 2]

xoivtoviag

X"^?

[In societate nire:

1.

17§

oùSsv Ssl

1)

[index Anon.]:

Tispl

x'^g

àTcaYopsuasa)^

auficpco-

xoivwviag ó y.axà xatpòv àTiayopsóaag své^stai.

coeunda

nam ex natura

nihil

attinet

de renuntiatione conve-

societatis qui intempestive renuntiavit tene-

tur]:

r ipso iure è reso con « ex natura societatis »

:

è infatti ciò

che per

statuizione del diritto positivo è inerente alla struttura giuridica dell'

istituto.

1)

Non possono

interessare qui, se non indirettamente, le sottili indagini

tuite su questo testo dal B.

I.

Bortolucci (StvcM

D. R. 20 [1908], p. 27 sg.).

critici

isti-

e giuridici sul digesto in

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO UOMANO

36

Hb. Tò TYJg

783 (Bas.

12.

yàp

XWV

T-^g

cpap,.

zorìxópou\x povópou[i

xrj

èXTÒg

TipOOO-r^XYjS

^YJIJld-CWV

SaTiavigiJiaxa

xaTa^oy^^exat

xcp

STÙ

Stephani: "xo'.vtovìqt

d)g

y.oivcovq),

syvwg èv

haec verba adiecta non

et si

pendia in societate

xqi

XO-'.

biy.

omnium bonorum

eiusmodi im-

sint,

socio imputantur, ut dig. 39

fam. ere. parte de judiciis didicisti]:

tit.

richiama alla natura della societas

omnium bonorum

per cui spese ed introiti vanno ugualmente ripartiti fra

pendentemente da patto Per la

«

citato in materia

1.

di

tema

di

a.pro socio,

75 -752 sch. 1

gli scoliasti

ma

cfr.

Hb.

2.

241, già

compravendita.

6. 8. 9) relativi all'

responsabilità in base b\V aestimatio

rapporto:

socii, indi-

speciale.

Alla natura delF azione vanno invece

fano (Hb.

principia

il

i

natura » consensuale del contratto di società, addotta

criterio di decisione in

anche



-xoivcov'lag

quod secundum naturam sequitur societatem omnium

honorum: nam

come

xaì tau-

cpr/OÌv

TOUXÓpOUfl

épx. xò)v 8è touSixi'.g.

[Ait id

si

71 = D. (17. 2] 73) sch. 2

1.

-xaxà cpuaiv Itcójisvov

TOiaDxa xoO

1.

:

in

riferiti

alcuni scolii di Ste-

aumento

tema

della

misura della

di responsabilità infatti

hanno, di regola, di mira più V azione che non

il

delF elemento materiale erompe di

la considerazione

tratto in tratto:

sch. 6: 5sl xoivuv eìSévat,

dn

-fi

aìoxtfiaxìtóv x'^ cpóoet

xoD oovaXXctyiJtaxog

npooxid^a',.

[oportet igitur scire

quod aestimatio naturae contractus adiicit] ;

sch. 8: 8el xoivuv eìSévat, oxi

-}]

SiaxiixYjotg x-^

^óoet xou

aovaXXdtYliaxog

7ipoaxt6-y]Ot.

[oportet igitur scire

Le varie

figure di

quod aestimatio naturae contractus stipulatio

adiicitj.

hanno una propria «natura» spe-

ciale.

Così è nella natura della stipulazione alternativa Tesservi facoltà di scelta tra T

una o

Teophilus Paraphr. .

.

,

XYjv

èTiiXoYr^v, f^v

[electionem,

l'altra delle prestazioni 4. 6.

-f]

33

d. (ed.

cpóotg

Ferrini,

dedotte in obligatione:

p. 439,

1.

1

1)

x^^ STxspwxr^oewg aoi Tiapéxet

quam natura

:

.

stipulationis tibi praebet];





NATURA CONTRACTUS e

(1.

26)

sTXtXoYììv, tìv

[electionem,

cpóatg aòxcp

fi

quam natura

Una

òiboxcci x-^s sTcspcoxr^oswg.

stipulationis ei dat]

Più interessanti sono alcuni lana.

testi in

i).

materia di stipulazione aqui-

regola fondamentale di questo istituto è quella data da

Papiniano (D.

[2. 15] 5):

cacia alle

alla cui transazione si pensa, e

che

.37

liti

le parti

che cioè la

non avevano preso

espressamente Papiniano

precisa: per

i

bizantini è

si

È

la

sua

effi-

applica a quelle stata - osserva

prudentium che,

restrin-

la portata della stipulazione concepita

ha eliminato

avrebbe altrimenti portato.

non

in considerazione.

- la interpretatio

gendo con un processo logico in termini generali,

aquiliana limita

slip,

le

conseguenze eccessive che essa

La massima ha quindi

un elemento

della

un'origine storica

«natura»

positiva dello

istituto.

Hb. 1.62I(Bas. 11,1.35=:D. ...cpuot,g

dy^yr^v,

(lèv

rcspt

[2.

yàp 1% 'AxoutXtav^

d)v

ol

xìrjv

14]35)sc/i.

Steph.

l

ó|ioà&Y'-^> {J-óvcov èy.s'.vwv y,axaQjép£iv xvjv

SiccXoatv tistioiyjxóxss èv£0-u{X7^0-r/aav.

[natura enim (haec est) Aquilianae stipulationi, earum tantum

rerum actionem deducere, de quibus

illi

qui transactionem fece-

runt, cogitaverant].

e Hb. 1.684 (Bas. 11.2. 9 = D. [2.15] Et ydp

xig nolXàc,

xwv àycoYwv, %at HYj

£vO-u}iY]'9-£Tat,

s^wv àycoyà?

si

scTi.

4

Stephani.

5iaXóay^xat, et y.od

p-Tj

Tiaowv

èv£'9"U|iVì'9-y3

'AxoutXiavYj Tipo-^XS-sv ófioXoyta, xò àTióVwptxov ly^st

xaxà

xyjv

ixstvag 5a7:av(^ xàg àywyoc?,

[nam

9§2)

x^g 'AxootXtav^g

cpóoiv Tispì

wv

èvS'S-ujiig'S-ìrjoav

xot?

èrct

ó|xoXoytag, T^xtg

{lóva^

ot 5iaXooòtji£vot.

quis multas habens actiones transegit, et non de

om-

nibus actionibus cogitaverit, et Aquiliana stipulatio intervenerit,

integrum habet de

ram

iis

de quibus non cogitavit, secundum natu-

Aquilianae stipulationis^ quae

illas solas

consumit de quibus

cogitaverint transigentes].

Consunzione generale non può quindi esservi se non con una chiarazione espressa, che amplia

i

« naturali » confini della

liana:

')

Le Istituzioni parlano qui del genius

stii-)ulationis.

stip.

di-

Aqui-

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

38

Hb.

1.

670 (Bas.

6x£ Toivuv al

1

1.

2.

4 = D.

Steph.

1

àycoyaL xaxà

èvS-UjJiYjO-sloat

|iY]

sch.

[2. 15] 4)

->pùaiv

zric,

'AxouiXtav^g

ó|io-

Xoyiag iSixwg svxdtxxovTai.

[quiim igitur actiones de quibus non

naturam aquilianae stipulationis Ancora in tema di stipulazione: Hb.

2.

684 (Bas. 23.

'AXXà xal xaxà

XYjv

fi

ìS'lav

3.

4 = D. [22.

xaxà

ÈTÙ x^ npAoei

cpóoiv y^M-và^exai,

1)

i^

cogitatum secundum

Nicaei

4 pr.) sch. 4

jiexot^sotv

àXXà

xaì xauxa àTiaixelv Sóvaxai, 6aa xaL

sit

specialiter inseranturj.

xyjv

è^

upopatvouaa è^

zy]c,

sjjltixo

:

èTispcbxYjotg oi>

Sóvafiiv bnotÒBXcciy

sjjltixo

5uvaxai.

[Sed et stipulatio novandi animo interposita ex causa em-

non secundum naturam suam exercetur, sed vim actionis

ptionis,

ex empto assumit, et per eam peti possunt quaecumque per ac-

tionem ex empto petuntur] la stipulatio

:

novandi animo ex causa emptionis perde

tura » assumendo quella delFa. ex empto

guardo I)

BXs'-Jre

l^eariv

alla funzione processuale

anche Hb. xw; àòtaaTiXTO);

osservi

Si

"j^àp, y,y.Tv

cpaxtévSo

vóao;

àvrì tt? è^

xiNStoSai TÒv xovoixTtxiov, xaSò r ÈaT'v.

Twv

-yàp ouvaXXa-j'aàTwv

ì^

ó

aaxaptTTic >5v

su.'ttto

jasv Iv cpaxti'NÒo

ttii»

con

ri-

1)

9

pi".]

sch. 3

Steph.

:

Xe^y^v, àirò Travrò? ayNaXXd"][^L«.aTOC

o

àvTÌ t^? In

cprai'v, (xt^ts

à-^opaaTri;

STrepcÓTTat;

tì aèv xaxà ouaiv :-^xepTa

cpaxievoo ÈTreptoTrast;, xà 6= 6cà

pwxà rà

9 = D. (12.

1.

iTrtcpépei

xeoto); xiveiv. ©eocptXo; u.svtoi

IxepwTyjasd);, arTS

la propria « na-

è detto qui

i).

595 [Bas. 23.

2.

ó

natura

:

Suvarai xiveTv,

xaTà

cp'jcjiv

l-yxspTa

w; rà;

elvai cprai^J,

ouvaXXaaaóv-cov à-^votav, w; I^Sa

ti;

tv

Itts-

T^ xi^orw* xaì lirì aèv twv xaxà cpuotv l-yxspxwv ou cprai xtvetaSat Èttì 6è Twv oca ay; xaxà cpuaiv, àXXà 6ià ttìv à-^voiav twv au-

TÒv x5v6iXTÌxtoV vaXXav

laxìv

t-j^xspTa,

xaXco; Xs-yei al Tràper

àXXà

xtveìaSai cprai xòv xovotxxtxiov

6às6. out6

-yàp

àvà*j'XYi

xòv

-TrpàTr"'

lireior,

ó

SecrirÓTTiv

à-yopaoTTi;

xòv

Troietv

aùxw xpaSiTSueiv àva-^xàJ^exat xò TreTrpa'Yu.evov, xaì lirepwxaoSat xicv irepì èxvixi^ffsa); SouTrXav. raura u.èv ouv, w; elrov, OedcptXo? ó {xaxapìxT,?. [Observa enim quomodo lex indistincte dicat: ex omni contractu licet nobis condicere. Theophilus tamen beatae memoriae ait, uec prò stipulatione quae in faciendo consistit, uec prò actione ex empto qua emptor uti polest, condictionem intendi posse, quatenus stipulatio quae in faciendo consistit, incerta est. Contractuum enim quosdam secundum naturam incerta esse ait, ut stipulationes in faciendo, quosdam propter contrahentium ignorantiam, ut cum quis stipuletur quae in arca sunt. Et in bis quidem qui secundum naturam incerti sunt^ ait cessare condictionem, in his autem qui non sectindum naturaìn sed à^opaaxT^v,

y.óvoN

propter contrahentium ignorantiam incerti sunt, ait condictionem intendi actione autem ex empto emptor recte dicit:

si

:

in

paret dare. Neque enim vendi tor

NATURA CONTRACTUS

39

In tema di dote, la nota distinzione fatta dai classici, secondo la

sua provenienza, in profettizia ed avventizia, ha un intimo nesso r ordinamento giuridico positivo

secondo

quar

norme

tipi le

347 (Bas. 29,

3.

TrpocpsxxtTOoc £(7Ttv

r,

1

1.

quanto variano

dell' istituto dotale, in

regolatrici.

Ecco perchè

posta semplicemente da Ulpiano

è

Hb.

Trpot;

due

i

alla distinzione

Bizantini soggiungono

i

= D. [23. 3] 5 pr.) sch.

col-

:

Stephani.

1

àÒSsvTiT^toc.

vj

enim dos aut

[Observa. Duplex omnis dotis natura; omnis profecticia est aut adventicia].

principe per cui

Il

gli

immobili dotali devono

subito allo scioglimento del matrimonio, e

una statuizione

i

mobili entro V anno, è

positiva che corrisponde nel diritto giustinianeo alla

distinzione classica tra la restituzione

immediata

delle cose infungi-

È

quella delle fungibili in tre termini annali.

bili e

essere restituiti

quindi necessità

intendere nel senso di « struttura giuridica positiva » i

bizantini riferiscono quella

norma

alla

natura

di quello successivo

Hb.

1.

603 (Bas.

Kxv yxp olxst'oc;

yotp

[2.

oòx

co;

zoteiv ys.lpovx,

D

giudicando,

termini di resti-

termini legali:

i

14] 27. § 2) sch. 15.

s^sffTt

Ivra-jOa

xxt

i

ty)

Y'jvatxt,

tzoisXv

tt.v

ycipova

xi^s.ri'.v

aòrrjV

tt);

(Soxsi

ysX^ov sivac tÒ aer' Ivta'jxov àv3cSo6r,va'. Tr,v TrpoTxot toZ Trapocu-

àXX'

Ti'xx),

27 -

1.

laTtv 6 Xt'ywv

Trpotxò;

Ttc.

11.

che ripristina

testi nei quali

dotis,

sulla base di questo criterio, del patto che altera

tuzione

i

iTTctor,

Decesse habet

aaXXov

toZ-o

emptorem dominum

h

^6\mc,

tiOetx'.

facere, sed

xat

o-jg-u

IttI

tt,;

tantum rem vendi tam tradere

compellitur et evictionis nomine duplam promittere. Haec, ut dixi, Theophilus

beatae memoriaej. - Alla regola cere, si osserva

vera: e

si

eoe

otnnl contraclu

da Stefano sulla scorta

distinguono

i

di Teofllo

contratti in incerti

o propter ignorantiam: la condictio certi, lo

può

Cfr.

nei secondi

ancora Hb.

2.

;

si

p.aTO? àSioXdv lariv,

Anon.

w? tw

:

dice,

tò 5à t-^xsprov x

elpniAeva) Seu-art,

Il

(jcarà cpuaiv)

non può esperirsi nei primi, le

stipulationes in faciendo.

Isc

t^? (puasto? tou auvaXXà'Y-

r 1^ à-yvciac twv auvaXXacraÓNToìv.

fincertum autem vel ex natura contractus incertum ignorantia contrahentium].

nobis certuni condi-

secundum natura^n

esempio della prima classe sono 596 sch.

licei

che in alcuni casi essa non è

est,

ut dieta specie, vel ex

senso di «natura» qui però s'accosta a quello ge-

nuino, perchè la prestazione dedotta nella stipulatio in faciendo è per natura obbiettiva delle cose tale da non poter essere pretesa mediante condictio: a ogni

modo

il

testo

rimane una prova

della simpatia bizantina per questa terminologia.

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

40



Trpotxò;

|j.£t'

xò Trpwrov

xvatpo^c-a Tr,v

èvìxutÒv

TTpoTxa,

xoct

[Licet

nem

zy.^yj.vr-y.

ffUjA^wvov,

ffuaotovouo'a tojto

enim

sit

oò yzicovx TrjTv;v

g-tcsosg-Oxi,

Iv to

Trapxuxixa

G-jtxTrs'Yjy.e

rrotsT,

àva8o07,vai

asx' Iviauròv ytVEcOat.

quis dicens qiiod non licet mulieri condicio-

tum

dotis suae facere deteriorem, et

(nam quibusdam videtur deterius

eam deteriorem annum dotem reddi

facere

esse post

quam statim). tamen quia hoc lex sancii, et est natura dotis post annum res mobiles reddi, non facit eam deteriorem mulier quae

tollit

pactum quo convenit statim reddi dotem,

prius

annum

paciscitur id post

Hb.

1.

602

yxp

ouT£

et

i) ;

Cyrilli. nelF identica ipotesi:

(ibid.) sch. 8

ystptov

Y''v£Tat

fieri]

Trpocxò;

Tr,c

r^

aVpsct;,

ore

tt,

Iòta

cpÓTSt

aTToSiooTat,

[ncque enini deterior

fit

dotis condicio,

cum suae naturae

red-

ditur].

e

Hb.

565 (Bas.

1.

11. 1. 7 - D.

ócàxt; Y^tp Tipo;

14] 7 § 3) sc/i. 10

[2.

Tr,v olxsiav cpjctv

Trpotc

Vj

Enantiophanis.

àvarps/ct, yci'ptov

xtpss'.;

r,

auTr,c oj ooxeT yiveTOat.

[quotiens enim

È

ad 5wam naturam

non videtur

eius

dos redit^ deterior condicio

fieri].

lo stesso principio a cui in

una specie analoga, sempre

di restituzione, si richiama, parlando dell' azione,

Hb.

3.

479 (Bas. 29.

Oioac 0£ aaOcov Ix tou TCpÒc

TY|V

OtXElXV

ooxs" -/eipo)v

-?;

autem ex

condicio mulieris

*)

oty.

Cp'JG-lV

toj oì Tràxxt;, ori, TTEpi

TTpOtxò;

I;

"^jVixa

tema

Steph.

32 pr.) sch. toùto

[23. 4]

•?;

in

in

a6a:pwvov

aTtTrOuXxTOU,

O'J

YivecOat xr,; yuvatxo;.

ad suam naturam

La

y.^'.

l7:aV£p/£Tat

.oc'ipEcrt;

[Didicisti

30 = D.

5.

Stefano

dig. 27

tit.

de pactis quod

cum

redit (actio) ex stipulatu de dote,

per

pactum

non videtur

fieri deterior].

donafii) mortis

causa

si

revoca se

il

donante guarisce o

Nel testo classico Paolo dice che in tal caso dos redit

ad ins sinim

poi, col solito trapasso all'azione, prosegue interpolato col dire che l'arco

torna alla natura assegnatale dalla legge:

cfr.

Loxoo,

:

il

ma

de dote

Crii. gWst., \\ 7 estr.

NATURA COXTRACTrS donatario

premuore

gli

dualità giuridica; per

Hb. Tote

oi OytavavTo;

xrv

too

XsurrjG-avTo;

Òtopsà, oxav

xocuG-a

19 =

1.

xx\

D

[12. 1]

[tum vero cuna convaluit donator mortuo eo qui donationem

cum

donatio,

tou ^wp'/jTaasvo'j,

àvaxaXcTtrOoci

slXvj'spOTo;,

tStxto; a-uvscpcov7]6-/i,

(jltjSsv

».

19 pr.) sch. 4 Stephani.

txsTaasXr/Jsv-o;

Sojpsàv

della sua indivi-

la caratteristica

bizantini la sua « natura

i

616 (Bas. 23

2.

questa

è

:

41

àXXà xaxà

cum

et

Suvocxat

ttcots-

y,

aopxt;

v,

aopxt;

xv;;

cpuo-tv

aut prae-

poenituit,

acceperit, revocari potest mortis

causa

secundum naturam

nihil specialiter convenit, sed

mortis causa donationis].

È degno

d'

essere ricordato

un

testo in cui

il

solito concetto della

« natura » è inserito dai bizantini in una costituzione di Giustiniano

non

in cui

Chi recede dal contratto dopo aver versato

espresso

è

un' arra, deve perderla

rispettivamente, paga

e,

il

doppio chi V ha

cevuta: ecco la costituzione relativa di Giustiniano, in

che

s'

ri-

cui è certo

introduce una riforma nel regime precedente, sebbene di por-

sempre controversa i).

tata

C.

(4.

21) 17 § 2

.

.

Illud etiam adiicientes, ut et in posterum,

quae arrae super facienda emptione cuiuscumque

si

scriptis sive sine scriptis, licet

sunt, sive in

adiectum quid super isdem oporteat,

tamen

sit

datae

rei

specialiter

non procedente contractu

vendere pollicitus

ef qui

duplum

sans in

arris

non

eas reddere cogatur,

est,

fieri

venditionem recu-

qui emere pactus est,

et

ab emptione recedens datis a se arris cadat,

repetitione

earum

deneganda.

Ed

ecco

Hb. ,.

Vva,

.

.

2.

come riproduce

502 (Bas. 22.

KcXc-JSt 0£

£CX£

b

8£0(oxò);

xwv àp^aSomov,

^)

Cfr.

xotl

eixe

tji-);

5

1.

xo-j;

la costituzione

àpSal^cóva;

7:Xr,poT

Xaritov

Girard, Manicale

bòi

Taleleo:

Ì6).

xo

[xr,

outcv

s/£',v

cjvàXXaYjjia,

7:X-/]poT,

r.y.Gi

citoTTTipw;

Traci

xpoTrot;

xpoTTOt;

xo'.a-jxvjv ]'?

IxTrtTTxv]

ótTrXào-cov

t.-tzo-

BILLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

42

[iubet autem, arrhas tacite is,

cadat; sive la costituzione

is

qui accepit non impleat,

non parla

legge tra riga e riga

2.

ut,

sive

quale di nuovo

3.

155 (Bas. 28.

della « natura tacita » delF arra,

reddat]:

ma

Taleleo

trova in

si

dal Prochiro

1:

1.

omnimodo duplam

solito concetto delle scuole.

il

Il

Hb.

naturam habere eiusmodi,

qui dedit, contractum non impleverit, omnibus modis arrhis

tit

2 § 2:

cfr.

Harmenop. 4

senza corrispondente nel Corpus luris):

1:

TrapatTrjTSTai,

BtTrXdcTtov

o-jTisp

aTrooco.

ilx'is.w

[arrha naturam habet talem, ut

qui arrham accepit recu-

si is

duplum

saverit (implere contractum)

eius

quod accepit reddat].

Dalla folla di testi in cui la consueta formola della natura con-

tractus è sporadicamente applicata ad altri istituti giuridici in scolii

che non ne

a testi classici

hanno

ricordo

traccia,

solo

più sa-

i

lienti.

Hb. .

.

.

2.

614 (Bas. 23.

xzt XotTiòv

1.

18

-D.

[12.

auro a'JveXOovxojv

el; -zo

T£ta otx TY]; TrapotSofTsoic. TOUTO yàp

natura della traditio è per

a trasmettere tale nel

il

Nicaei:

mcpto, tASTaTiOsTat

r,

o£(77:o-

Tri; TrxpaooTsto;,

c&'jat;

consentiunt, est

transfertur domi-

natura traditionis]:

commentatore

di

poter servire

dominio: è T efficacia giuridica generale riconosciu-

il

regime giustinianeo.

Teofilo nella Parafrasi introduce querela

18) sch.

xocì

lo-rt

[et denique cum in idem ambo nium per traditionem: hoc enim

la

1]

un punto

inofficiosi^ in

I.

(2.

18)

§ 3

.

.

.

in cui

sin vero

la

solita

manca

Ibrmola, in

tema

di

nelle Istituzioni:

quantacumque pars

hereditatis vel

res ei fuerit relieta, de inofficiosi querela quiescente id

quod

eis

deest usque ad quartam legitimae partis repleatur, licet non fuerit

adiectum boni

viri arbitratu

E, quasi colle stesse parole, l'

anno

531, ricordando

debere

eam

repleri.

una costituzione

una precedente

del 528:

di Giustiniano del-

NATURA CONTRACTUS Scimus ante constitutionem

C. (3. 28) 36pr.

qua cautum

pleri

minorem

pater

est, si

omnimodo,

liquisset,

non

etsi

fecisse

Teofilo

della costituzione con « wg

4,

cpuas-,

enim quamvis non ac

cipit

boni

si

198,

(p.

Tiaps^ófisvov ».

una natura ususfructus nella Paraph.

hG-zT^Gexxi

Tic,

yf ;£Ttio

r,

otvo'j

y.X'/ipovouov, Xv]Y0CT£"JO-7i OS aoi x'

ixs

IXatou

ri

/tXiwv

7)

[xoottov ctitou

<7'j

Tr,V

TOU USUfrUCtU. Ó yòcp USUfrUCtOS XOCTX

XrjvaTapio; -ì vouiio-ixaTa

i

[Si igitur quìa tibi

aureorum

M

moriens

M

vel

frumenti usumfructum,

rum

fies

2.

:

XmSàvwv 'yJ<7'.V

senza bisogno

23) rende T « ipso iure»

1.

sua natura consequatur~\.

Exv Y^p TcXsuTtov voataaarwv

arbitratu re-

viri

adiectum ipsa constitutio perinde ac-

sit

stesso Teofilo parla di

2 (p. 125)

t.),

debita portionem Alio suo re-

adiiciatur

È una conseguenza implicita, che deriva dalla legge

Lo

30 h.

attamen ipso iure inesse eandem repletionem.

filio,

di espressa convenzione.

[id

(1.

.

.

.

,

v-'v-r,

tg'Jtojv

usufructon, TiXcà.

oscttot-/;;

àXXoxptac

0£C77rOT£''a;

me beredem instituerit,legaveritautem

sextariorum vini vel

cum

olei, vel

M modiorum

tu legatarius acceperis aureos

.

.

.

eo-

dominus cantra ususfructus naturam, ususfructus enim

in re aliena consistiti-

non ha corrispondente

L' inciso

Una

Hb

664 (Bas. 60. 30.

5.

Zr,T£i

8t^.

otoà<7xo'j<7Xv

{xaTtx(o;

TTOXc

nelle Istituzioni.

serie di scolii va riferita a rapporti di diritto criminale.

x£cp. xO'. 6£(x.

7rXaT£W<;

\x6'^ov

xx'.ti.oi,

io'.

tAvj

xtvETxat,

xa'.

[Quaere

1

TTOXi lib,

oux

14

tantum intendatur

o.

[47. 20]

/coà

Tr,v cpóatv

ttots

piane omnino docet

= D.

t->,v

determinazione degli

ìy.=X

tardo:

7:apaYp3ccp>,v

tou axEXAcovàTO'j;, xoà

Bè xaà -/p'/iaaxtxw;

xal

zoZ Stccìocvo-j -r^ó-t

l^xX-/]-

syxXrjaocxtxio;,

xoù

ocxtaoi.

e.

29 th. 4 et

naturam et

quando

elementi

ibi

adnotationem Stephani, quae

stelUonatus, et

quando criminaliter

civiliter et criminaliter, et

infamet et quando non infamet] la

1) sch. 1

quando

:

per cui

quella

vaga figura

cri-

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

44

minale, che è lo stellionato dà luogo a un' azione ora solo criminale,

ora anche civile, è prettamente positiva

Alla conseguenza

Hb. oò

243 (Bas.

5.

xxTa

TTiV

ULr,v

dell'

60.

infamia

i).

si riferisce

16 = D. [48. 16] 1 pr.) sch. 3 tardo:

1.

7:ocp£770u.£V/]v àrtaiocv toTc o'/;[j.071oi; £YXAr,axo'tv

cp"j(7tv

àTTOcSsvvjst.

[non autem infamiam, quae secundum naturarti publica

cnmina

sequUur, extinguit]:

non

la remissione concessa dal Principe la costruzione dell'

giustinianea: solo cosi

singole azioni

può

si

- anzi,

2)

toglie

V infamia

:

si

noti che

infamia come istituto giuridico è sostanzialmente dire essere la « natura » positiva delle

meglio, dei singoli istituti - che porta seco

quella conseguenza.

La

particolarità processuale della litiscrescenza che

si verifica in

talune azioni in base alF infitiatio è espressamente dichiarata essere

indipendente dalla natura delieti:

Hb.

324 (Bas. 60.

5.

riotvr,

yàp

7.W

zr/j.y.r'..

ic,

1;

61 = C. [3

3.

opxou oùx aTTOctTsTTat

35] 4) sch.

ixr,

xarà

4.

o'jfftv

TTpoco^ca reo àaac-

àpvr,(7£to;.

[Poena enim ex iure iurando non petitur, quae secundum

natura delie fo non inhaeret, sed ex

infitiatione]

3).

Di una natura damnationis parla Talelko in

Hb.

5.

875 (Bas.

60. 51.

60 = C.

[9.

47] 23) y.axàTtóSag:

crÒEvrac...

[omnes quos damnationis natura diversis

^)

cfr.

Per la natura

Hb. 2)

2. 117

Cfr.

sch. 16

Hb.

2.

dell'a. stellionatus,

Steph.:

.

.

.] ;

con riferimento alle identiche distinzioni,

Steph. in Longo, Fonti

255 sch. 3

exiliis destinatos

biz., p. 8 e 21.

le azioni si

considerano famose o no per

natura. 8) 1.

Analogamente per la n. actionis Hb. 2. 554 sch. 2 5. 3 V. LoNOO, Crit. giust. p.20. Sul giuramento,

20 § 4 D.

ad pop. Antioch. de

statuis)

15

rifer. in

Bas.

22. 5.

1

e

2.

cfr.

[Hb.

555 sch. 3:

per la

Curysost. {Homil. 2.

527 sch. 1]): oùx

oò^ outw? àvaipef p.àxai?a w? ó'py.5u irXTì'yT [non ita pungit ensis sicut iuramenti natura; non ila lacerat gladius sicut iura.

&Gtci>;

xevTEi

menti plaga].

^ìcpo;,

w; cpxou


NATURA CONTRACTUS mentre

la costituzione originale, di

22 = C. (9

47) 23 parla di

una

Onorio e Teodosio

< damnationis condicio

condanna nel genere

versità della

45

e nel

Th

C.

II,

40)

(9.

ossia la di-

»,

grado delle pene da essa ap-

plicate.

Per la « natura probationum » (Bas. 22.

C

45 =

5.

Ix



-v;;j.tUocr3ct

T'jyòv OVTt, /.XTX

T7\q

Tr,v

Starà^stoc, ori

TWV

Cp'JO-tV

opxw, àÀXà txzxx

Taleleo

vedasi

ÒcXXlOV

oòx

Ì\s.(jTi

to')

negligenti

licet indici,

rere iuriiurando, sed post rei perscrutationem]

è

óxvv]p(o

£7ri5pXU.£~V TO)

xou TrpaYaaxo; Sao-avov.

secundum naturam aliarum probationum

fortasse,

567

2,

Stxao-TTj

STTtCpSpOaSVtO

X'IZOÙzi^S.Oyj

autem ex constitutione quod non

[nota

Hb.

in

IJ 3):

[4.

delato occur-

:

regime giuridico proprio dei singoli mezzi probatori! nel sistema

il

processuale.

Ancora un esempio a prima vista

il

atto a dimostrare

come

meno

rere quello genuino, o per lo

anche dove

talvolta

significato di « natura » nei testi

bizantini

incolore, lo scrittore lo

può pa-

lumeggia

ispirandosi al solito concetto dogmatico delle scuole:

Hb.

1.

Tcov

254 (Bas.



xccpaXaiojv

xò TrXsTfTxov

l-rrl

7. 2.

ixsv

Stacps'pouo'tv

oXto;

£7:txotvojvouvxoct

xtvo;

£vo~vxat

21 - D.

xarà

[4.

cpóaiv

8] 21 pr.) sch. sav Tcspt ttoXXcov.

xotvojvou(7tv

àXXìqXojv, (XTravtoj;

àXXyjXocc,

àXXà

Trdtvxw;

Ss

àXXrjXo'.;*

xotvtovot3(7t.

$t£<7X7]xoxa

Si

8c

tb<;

[/.y)8'

xXXv^Xtov

otó,

a"j[ji.|Ìavxo;'

[Controversiarum quaedam secundum naturam

communes

quaedam vero ut plurimum inter se distant, percommunes sunt: quaedam vero non omnino communes sunt,

sunt invicem raro

xà xà

sed prorsus

:

disiuncta

inter

se,

ex quodam accidenti coniun-

guntur].

La connessione a

si

ha •

di

xat

mira una analogia xaxà

cpuaiv

a£Vo; xt; aTi' xal

cui qui

puramente obbiettiva,

essere

XY)

Trepl

Ijjlou

«xev

allude genericamente potrebbe anche il

seguito dello scolio dimostra che

di struttura giuridica:

xotvojvoucrtv,

SsvSpov

ixt<76oW£Oj;

si

ma

StacpOsi'pv),

segue

infatti:

w; oxav àypòv ataOojxtxw; IxXaBoIvaYsxai

xat xto àxouiXuo*

ixot

atxtvE;

x^

Tiept

SsvSpou

sTctxotvwvouat

xou.r,

ttocvxoì;

BULLETTIXO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

46

àXÀr,Xtov, co;

ÒTt

^i^.

t^c

xtvouae'vr^;

TtT. e. xscp.

x3'.

[xta;

f,

Irspa

Gsaart

y.6'.

àvxtpsTTXt,

s'.

to'jtwv yàp xoivcovoj(7t,

secundum naturam quidem communes

[et

me

praedium a

condiixerit,

tìo

ixovto

Itti

TreptTTio

sunt, ut

cum

quis

si

<70-

arborem corruperit, tenetur mihi de

arboribus succisis et lege Aquilia; quae (actiones) omnino com-

munes sunt invicem, ut lib. 22 tit. 15 e. 29 thema 5. In hoc enim communes sunt quod altera mota altera consumitur, salva tantum

in eo

r analogia a cui è una

quod plus

s'

est]:

quod

allude - «

mota

altera

altera

consumitur » -

particolarità del regime processuale positivo.

« obligatio

a

Riferito

per lo più anche nei Basilici si noti

però

Hb

il

« natura

parola

significato che

ha

« naturalis

»,

ha

»,

romane

nelle fonti

i)

:

:

288 (Bas. 28. 8 61 =

3.

EipTjTat

Sta Tou

la

»,

yxp

ui.5'.

S'.fi.

xtr.

^'.

D

64 § 9)

[24. 3]

x^. ort lav

otv.

Anonymi:

3

sch.

xar' oìxsixv

\x\

cp'jccv

fio-/;OojvTX'..

vouLO'j

[Dictum

enim

est

lib

44,

tit.

7,

non secundum propriam naturam

Obligationes quae

dig. 27.

consisiunt,

nec per iudicem,

nec per praetorem, nec lege adiuvari]. Per commentare T inciso in

:

quibus igitur casibus lex

deficit,

non

erit

nec

utilis actio

danda,

1)

Hb.

1.

Cfr. p. es.

lyyjaai cpuauriv 1.

Hb.

70: cpuai5cw5

553 sch.

XdcTTetv

1



custodire?].

1.

CU

sch. 2;

91 sch.

2.

1

;

2.

y^peoxjTsf [naturaliter debetj;

Só-jiv

Steph.:

ti

à-yw-yà;... -j^àp

Trày-Ta; [quid

Natura

outco

[actiones... Sixatov xat

584 sch. 1.

1; 5.

419 sch.

4.

E ancora

777 sch. 20 Cyrill.: ...rà?...

naturalem dationem habentes]; aùr^ -TrpsVov Tf5 cpuaEi, (ó; tò cpu-

tani aequum et naturae conveniens, quam pacta prettamente oggettivo non è, ben inteso, raro: talora

enim

in senso

anche introdotto dai bizantini

(cfr.

Hb.

1.

739 sch. 5 6ià tt^v toC 5rpi6u

cpiicriv:

nel corrispondente D. [17. 2J 29 § 2. ma cfr. D. [9. 2] 2 § 2): per lo più come semplice traduzione dell'espressione usata dal giureconsulto classico che si com-

manca

menta: del che

è superfluo

addurre esempi: basta confrontare

i

numerosi

classici in proposito cri testo dei Basilici corrispondente e gli scolii.

testi

NATURA CONTRACTUS

rAnonimo

fa

richiamo a Papiniano (D.

che

neque

iudicis

confirmantur

107 (Bas. 52.

5.

A'

xa-' oixsiav

u.->,

27) che scrive:

consistunt, neqiie

imperio neque legis potestate

praetoris

:

mancano

testo dei Basilici -

il

Hb.

[44. 7]

non propriis viribus

Obligationes qiiae officio

47

rende appunto:

scolii -

26):

1.

cpóciv

cruvcc-ràasvat ivoyy).

8ià Trpoc'xtopo; ours oiì voaou SoTjGouvTai

q-'jte

§tx ocxacrTOu, q-jze

:

r«obligatio quae non propriis viribus consistit» è quella a cui manca

un elemento che

è

positivamente considerato come essenziale alla sua

esistenza giuridica: per l'Anonimo,

Senza insistere

mi

seriori,

conduce

-

un elemento

che sarebbe superfluo

limito a ricordare

alla cpuatg Twv

àywTwv

che lo

la

-

della sua « natura».

su altre fonti bizantine

Synopsis di Psellus, come

schema

delle

azioni (v. 57)

frequentemente parla della « natura » sostanziale di singoli

i),

ri-

cosi

istituti o

disposizioni. Così V.

787 a proposito del contenuto della lex Falcidia: vojxo;

6

[lex V.

827:

o\

l/st

TO'.aJxrjV

cpjctv

vouLOt

twv Trpaixwpoiv

[xovóyoo^oi Tr,v

c&'jccv

praetorum annuae natura];

1104: DvSuOspt'a

[liberatio

il

aXxioto;

autem Falcidia talem habet naturam];

[leges V.

o' t

idem

xr,

ooo-et

est natura

xotòxòv cpucst

cum

solutione]

;

carattere positivo di questa « natura » è poi ribadito air evidenza

dove, ponendo a suo

modo

la distinzione tra ius

tium, riferisce a quest'ultimo

tractuum

1)

Cfr.

V. 1075 sg.:

le

norme

naturale e ius gen-

relative

alla

natura con-

:

LONGO, N.

a. nelle

fonti

bizantine, p. 23 estr.

àXXy) p.£v laxi xx; à-yw-^r; r àXXvi oe lari

:

v.

per questo anche

cp-jat;,

xr? irapa-^pacpr; TràXtv.

[alia est actionis natura, alia est rursus (natura) exceptionis].

15ULLBTT1XO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

48

io aiv Yxp irspì o'ja-txtov TrpxyaxTOiv ooYuaTi^ov,

78 sg.

V.

C"jXX'^'|i£0)c,

votJLttxov



o' el;

auii.^oXata o'jai;

TWV Xa6'

TlàvTtOV SITCETv

(juvatcpstx;,

Icxt, cpucrixòv o' szt

Yevtxw(;

JÌXettov

G-ysasw;,

Y£vvrj(7£0i;,

-^rjXX;

votxtaov i^viy.óv Igti, oùyì ro

XOlVoiv TToXtTEJOaXTOJV, [iocp^aptóSs;,

tÒ yxp Tou ibvo'jz ovoaa, voutxw; ^(EVOìV

O-'jXXtITTTIXOV

IffTt

[Quod de rebus naturalibus appetita, coitu, hoc vel

VOU-Ot;

sipvjixc'vov,

JTTOXS'.ac'vWV.

statuii,

conceptione, nativitate,

nudo negotio,

ilio

aspouc.

(TuvaXXocYaxTOJv,

ius in genere est, in

quod vero spectat ad conventiones, wa^wras contractuum, omnium scilicet quae ad commuuem nostram societatem

specie naturale;

spectant, est ius gentium;

non tamen barbaricum: nomen enim

dictum secundum

« gentis »

ius,

comprehendit (solum) gentes

legibus subditas]:

r antitesi tra

i

due

significati di «

natura » non potrebbe essere più

chiara.

4.

Gli esempi addotti sia dalle Costituzioni giustinianee che dagli

scolii dei Basilici

della

dimostrano T esistenza di una formola dogmatica

natura contractus o

- in

genere - natura del rapporto giuridico,

radicata e largamente applicata nelle scuole bizantine e parallela a

quella della natura actionis.

Rimangono ora

a trarre le conseguenze che più direttamente in-

teressano dal punto di vista

dogmatiche: da un lato riti

si

romanistico. Conseguenze esegetiche e

tratta di esaminare

e vedere caso per caso se natura abbia in essi

che ha per dizi

i

bizantini e - in quest'

di singoli istituti,

quel

valore tecnico

ultima ipotesi - ricercare gli indall'altro esaminare

d'una possibile interpolazione;

di quella formola, o - per

testi classici inse-

i

una natura

nelle Pandette in cui si parla di

meglio dire -

la

portata

la portata

delle

tendenze

che quella formola rappresenta, sullo svolgimento del sistema contrattuale

classico neir età bizantina.

Nelle fonti giuridiche

romane

-

come, del

resto,

anche nelle

terarie - le parole natura^ naturalis, naturaliter, esprimono

let-

sempre.

NATURA C0NTRACTU8 in varie sfumature,

49

concetto fondamentale che risponde al valore

il

etimologico della parola: cioè quello che

od acca-

ritiene esistere

si

indipendentemente dall'opera delT uomo. Cosi, nelF accezione

dere

materiale più semplice, naluralis è una formazione tanea, in antitesi al manufatto

zione fisica di carattere

il

individuo

un oggetto dell'

natura

e

costumi

i

genere o in ispecie

in

come congenito

naturale,

spon-

è la struttura, la configura-

o T indole e

2),

uomo

considerato

4),

i)

un animale

d'

di

in antitesi

3),

un determinato facoltà ac-

alle

quisite.

Da un punto

ampio, natura (rerum natura) è la

più

di vista

legge suprema regolatrice delP universo,

dente dair arbitrio degli uomini: possibilità naturalis, per noi -

logica

motus;

n.

39.3)

quanto essa

in

questo senso

secondo

si

è

indipen-

parla di un'im-

casi - impossibilità fisica o

i

5).

Paul, naturalis agger;

D. (39. 3) 2 § 5

1)

PoMP.

in

Paul, naturalis causa

Mi limito

1

§ 8

Ulp.

(41. 1) 7 § 5

cursus;

u.

(43. 12)

1

qui,

come

stillicidii

;

(39. 1)

5

§9 Ulp.

Gai. n. alveus;

Ulp.

§ 5

n.

(8. 2)

(8.2) 28

causa nella operis novi nunciatio.

n.

ad alcuni esempi più caratteristici

nelle note successive,

7

rigor cursus;

«opere facto»;

e 15 Ulp. naturaliter decurrere, in antitesi a

§ 10

1

(43. 13)

tratti

dal Digesto, dove le espressioni «natura» «naturalis» ricorrono con grande fre-

quenza. Assai più raro è «natura» nel Codice: lo spoglio delle Costituzioni antegiustinianee

mi dà quaranta

tutti nei vari significati

casi,

«n. actionis» interpolata nella cost.

11 e.

normali, tranne la

4.24: ben più frequenti (110 volte) sono

quelle parole nelle Istituzioni: prova della preferenza giustinianea, sebbene- natu-

grande maggioranza rispecchi il vaChe la spiccata simpatia dei bizantini per questa espressione molte volte non esca dal significato normale classico, è un fatto di cui è superfluo dare la dimostrazione: si veda,

ralmente - tranne

i

casi sopra ricordati, la

lore normale: molti anzi sono desunti direttamente da Gaio.

p. es., l'insistenza

con cui Teofilo

§ 11 sg.)

(2. 1

naturali e civili d'acquisto della proprietà. 2)

D.

(43. 20)

6

Nerat. natura aquae

n. fluminis; (39. 3) 2 pr. (18, 1)

Paul

Gai.

;

D. (9.2) 2 § 2 Gai.; (41.

*)

D. (16. 3) 32 Cels. n.

Ulp.

(46 3) 31

RENT.

(43. 20)

1

cfr. (39. 3)

§ 3

Ulp.

§ 10

1

Ulp.;

n.

sexus;

30 § 2

(41. 1)

n. loci; (39.3) 2 § 6

anche

Paul.

(6.

1)

Pomp.

n. agri;

3 § 2

Ulp.;

3. 193.

3)

1

;

ferma sulla distinzione dei modi

35 § 2 Gai. d. nocendi, propria di talune cose. Cfr.

(32) 78 § 4

33 §

Paul.

si

.

1)

5 § 5-6 Gai,;

hominum

(49. 16) 4

pr.

1

§ 7 e 10

Scaev.;

Ulp.

Paul.;

(24. 1)

fisica;

Ulp. natura et ingenium;

n. facultas; (5.2) 15 pr.

(9. 1)

Menano, habitus naturae = conformazione

cfr. (12.

(,18. 7)

Papin.

1)

38

(5-1) 12 § 2

5 Papin. naturalis intellectus;

(1.5)4Flo-

n. caritas,

(1. 1) 3 Florent.; (1. 5) 15 Tryph,; 1)28§5PAUL.;(5. 3)21 Gai.; (7. 7) IPaul,; (12.6)32 pr. Iulian (15. 2) 3 Pomp. (16. 3) 14 § 2 Gai. 5) 16 § 3 Ulp. (18. 4) 1 Pomp. (19. 1) 55 Pomp. emeud. Mo.); (25. 2) 17 § 2 Ulp.; (26. 7) 61 Pomp.; (30) 16 e 24 pr. Pomp.; (30) 69 5)

Cosi, in svariatissimi atteggiamenti, D,

(1,5) 26 IULiAN,;(5. (13.

(ex

;

;

;

Ballettino dell'Istituto di Diruto

;

Eomano

;

-

Anno XXIV.

4

BL'LLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

50

Nel campo del diritto Tantitesi

pone

si

norme fondamentali comuni, che sembrano stanti ed immutabili, e quelle in

Ad

della legislazione positiva.

quentissime

nelle

jus naturale;

Tantitesi tra natura e lex

i)

naturalis e civilis

a

3).

quest' ultima

nM

espressioni, fre-

aequitas,

particolarmente fra

e

2),

richiamano

si

w*

leoc,

modo

in

parti-

colare le espressioni: naturalis pater, fllius ecc. per indicare

concetto di obligatio naturalis e

il

;

naturaliter teneri, debere perfette

^)

108 § 10

(36. 2) 22

;

pr.

Paul.;

(41. 2) 3 § 5

Afric.

Pomp.;

espressioni correlative

ecc., in antitesi alle

obbligazioni civilmente

;

(32)

(50.

37 § 3 Scaev.;

(38. 16)

7 Cels.; (40.

220 Callistr.; (50.

16)

cum

causa;

Ulp.;

Pomp.:

7

17)

1

Paul.

;

1)

Cels.

1

Ulp.: la

§ 6

1 Tryph. ordo natuMaecian. Assis. distrib.

28 §

(28. 2)

80 (78) § 10

17) 188 §

(50.

(21. 1)

:

natura inflnitain partiendi praestet facultatem:

rei

(36. 1)

(40. 7) 20 § 5

83 § 5 Paul.; (45.

(45. 1)

134 naturalis sigrniflcatio; nello stesso senso

4.

(50.

Maecian.;

135

17)

malattia è un habitus corporis contra naturani; 26:

54

Ulp.: l'ostentum è un fatto contra naturarli;

Cfr. (50. 16) 38

ralis; Gai.

Pomp.;

(33. 2) 6

5)

2 Paul.; (44. 2) 3 Paul.;

(42. 5) 12 §

Venul.;

137 § 4 e 6

ci-

le

quello di possessio naturalis, e rispettivamente natura-

;

§ 5 Gai.; (30)

ScAEv.

vin-

il

meramente

colo naturale della generazione in antitesi a rapporti vili 4)

le

rivela più chiaro Tarbitrio

si

riferiscono le

si

naturalis ratio,

di

fonti,

cui

essa

più delle volte tra

il

rispecchiare esigenze co-

cfr.

naturalis

81

è naturaliter un'incompatibilità tra la successione

vi

testamentaria e quella ab intestato. Si confronti anche Y uso più frequente negli scrittori filosofici 2.

:

per Cicerone

cfr.

Merguet, Lex.

[Philosophische Schriften

Cic.

633 sg.].

Gai.

1)

9 Gai;

1

Gai

(9.2) 4 pr. (30)

1; 1. 89;

1.

(2. 14)

Ulp.; ;

69 § 5 Gai.;

158;

1.

(4. 4)

(12.6) 14

1

1.

Pomp.;

(37. 4) 8 §

§

1

1

Ulp.;

(13.5)

pr. Ulp.; (13.6) 18

1

(43. 26)

Paul.;

(49. 15) 19 pr.

2.79;

5) 8 Gai,; (7. 5) 2 §

(4.

7 Ulp.; (37.5)

7 § 7; 9 § 3 Gai; (43.18) 2 Gai.; (47.4)

189: 2.65; 2.66; 2.69; 2.73;

pr. Ulp.;

1

§2

3.

Gai.;

1

10

(50. 17)

(44.7)

§ 9

1

Paul.;

2) 8

Gai.; (19.2)

pr. Ulp.; (38.8) 2 Gai; (41.

2§2Ulp.;

154; D. (8.

1)

Paul.;

pr; 3 §

Gai; (47.2)

(50. 17) 66

1

(1. 1)

Gal; 1

;

Paul.;

1

Iulian.;

(50. 17)

206 Pomp. ecc. 2)

D.

3)

Gai.

12 § 2

(5. 1)

Paul.: tra ins e natura

pr. e 14 §

(11. 1) 13

Iavol.

1

;

(50. 16)

Ulp.

195 § 2

D

(45. 1)

83 § 5 Paul.; (46.3) 107

Pomp.;

42 Ulp.;

(50. 16)

(50. 16)

49 Ulp.;

3. 194. *)

17 §

Ulp. Reg. 7.9; 28.3; D.

Coli. 4.12.1; 16.2.1; 16.3.4;

Ulp.;

1

(4.5) 7 pr.

Paul.;

Ulp.; (35.2) 63 Paul.; (38.2) 42 pr. Papin (40. 1) 19 Papin.; (40.5) 40 pr. Paul. ecc. 6)

D. (5.3) 31 §

8 1-2

Afric;

Ulp.;

(35. 1)

1

Paul.;

(23.2) 14 § 4 ;

(28. 2)

(38.6) 7 §

Ulp.; (12.2) 42 pr. Pomp.; (12.6)

59 Papin.; (13.5)

1

40 § 3 Iavol.; (35.2)

§ 6 1

Ulp.;

§ 17

(14. 6) 10

Paul.; 56

13

1

Papin.;

Paul.;

Afric;

(46.8) 8 §

1

Venul.;

(50. 17) 84

(1. 7)

(38. 10) 5

19 pr.

§7

Paul.;

Pomp.; 38 pr.

18

cian.; 49 Pomp.; 61 Paul.; (41.7) 14 Ulp.; (45.1) 126 § 2 Paul.; 21 § 2-3

Iavol.:

cfr. (37.4) 8

Venul.; (20. 1) 14 § 1 Marcell.; (36. 1) 66 pr. Mae-

Paul.;

§ 3

(1,7) 16

23Papin.

Paul.; Gai.

3.

(46. 1) 16 § 3-4

119 a.

Iul.;

NATURA CONTRACTUS liter

acquirere, retinere

possessionem

ecc.

alla possessio qualificata

da requisiti

51

i),

famosa

nella

antitesi

civili.

Questa sommaria esposizione dei vari atteggiamenti che assume natura

nelle fonti classiche la parola

opportuna prima

un

e

interesse diretto

:

riferiti

gine,

anche dal lato puramente formale,

spinosa

:

è

parsa offrire

natura o naturaliter

quelli cioè in cui

vano

ad

mi

che possono

suoi derivati

i

di procedere all'esame dei testi

non già che tra

il

significato

si

presenta particolarmente

genuino classico

non sempre

si

formola

e la

ma

bizantina non vi sia una differenza netta e profonda, della distinzione concettuale

si tro-

Qui F inda-

giuridici o a singoli loro elementi.

i.stituti

la

evidenza

trova nettamente rispec-

chiata nelle singole applicazioni concrete, e di fronte a più d'un testo si

può rimanere

perplessi. Infatti

bene indicare, anche per

quanto

la si

i

natura, naturaliter, ecc. possono

classici, la struttura di

come creazione

consideri

un

istituto,

non

in

del diritto positivo, bensì in

quanto essa risulta cosi configurata obbiettivamente, per necessità materiale o logica. Qui, secondo l'antitesi tra ciò che è imposizione arbitraria della legge e ciò che è

natura

il

e naturale,

rapporto quale risulta ineluttabilmente

è la costituzione del

non già come per

dal complesso degli elementi,

plesso delle regole che

conseguenza spontanea

legislatore gli

i

ha imposto,

bizantini, e

il

il

davvero non naturale appare anche più patente quando se ne nosce

1)

la libera alterabilità

Fr. Vat. 258 =

(10. 2)

ad arbitrio delle parti

35 Papin.

3 § 3 e 13 Paul.; 12 pr. Ulp.;

1

§

1

;

(10.4) 3 §

Paul.,

IbULP.;

com-

cui carattere rico-

2).

(22.1) 38 § 10

(41.5) 2 § 1-2 Iul.; (43. 16)

Paul.; (41.2) 1

§ 9

Ulp.

Anche quando richiamano alla naturalis ratio il regime introdotto ex novo dal legislatore per un dato rapporto (cfr. per Pacquislo del tesoro §39 I. 2. 1) il punto di vista dei classici è sostanzialmente diverso: per essi la n. ratio é l'elemento che ha mosso l'opera legislativa, non la formola che designa il contenuto di questa. Non è raro il caso che i giuristi classici vogliano designare il regime giuridico positivo proprio d'un istituto: ma - a parte il fatto che ad essi sono del tutto estranee le discussioni che abbiamo viste cosi frequenti nei bizantini in questo campo - si servono a ciò di espressioni varie, non mai di «natura». Il larghissimo significato di «causa» torna anche in questo caso: cosi l'espressione assai frequente alia causa est per dire « altro tipo, altro regime giuridico da applicarsi» (Gai 3. 103 a.; 131; 4.64; 105; 108: cfr. 2. 289 quamvis longe latior sit causa fldeicommissorum = «il trattamento giuridico», quello stesso che le Istituzioni giustinianee chiamano natura). Ma causa è appunto il rapporto giui'idico considerato nella sua obbiettività (causa emptionis, locationis, mandati ecc.). Cfr. Ulp. (39.5) 19 § 1 (43.19) 3 § 10; Paul. (19.2) 45; Pomp. (50.16) 121. 2)

.

;

. .

BULLETTINO DELLLSTITL TO DI DIRITTO ROMANO

52

come

Ciò premesso, è facile mostrare dei testi classici natura, dici

non hanno nulla a vedere

Cosi, anzitutto,

una

eum

in questione.

di servitù.

compilazione - edito i)

- dice

non possunt nam earum usus :

:

connexus

ita

partiatur, naturafn eius corrumpat.

È manifesto che cetto

alla

un manoscritto ora perduto

et servitutes dividi

ut qui

tema

in

Pomponio estraneo

di

nel XVI secolo di su

est,

colla formola bizantina

frammenti

serie di

Un frammento

grande maggioranza

nella

naturaliter riferite a singoli istituti giuri-

tratta di

si

medesimo svolto da Paolo

una

indivisibilità naturale

è

:

ad Sabinum) ancora

{l. 12'^

con-

il

in

tema

di servitù:

D. (45.

1)

2 §

1

:

Et harum omnium [stipulationumj quaedam

cum decem

partium praestationem recipiunt. veluti

lamur

:

quaedam non

non admittunt, partis

veluti

recipiunt, ut in his

cum viam

iter

quidem dationem natura

stipulationi satis

non

fit,

ecc.

dari stipu-

quae natura divisionem

actum stipulamur: quaedam

recipiunt, sed nisi tota dantur,

:

sua natura perchè è mate-

la servitù di passaggio è indivisibile per

rialmente impossibile un passare a metà.

Ancora: D.

(33.2) 13

Paulus

l.

fructus alternis annis legatur, non

Aliud est in servitute aquae

unum

et viae

:

viae

quia natura sui habet intermissionem

non

è certo la legislazione positiva

ad Plautium.

13°

Cum

usus-

sed plura legata sunt.

enim servitus una

est,

:

che ha assegnato

alla servitus

viae questa particolarità di essere discontinua, in quanto ce ne ser-

viamo soltanto ad

intervalli

D. (8.1) 15 §

non ea natura

1

est,

:

ciò è nella

PoMPONius

l.

natura delle cose.

33 ad Sabinum. Servitutium

ut ahquid faciat quis, veluti viridia

tollat,

aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat sed ut aliquid patiatur aut non faciat:

questo principio, altrimenti formulato dalla nota massima « servitus in faciendo consistere nequit », è insito nel concetto

M

I,KNKi. Paling.

Pompon,

n. 372; cfr.

Girard, Textes^

romano

p. 201.

della ser-

53

NATURA COXTRACTUS vitù e constantemente applicato, tranne oneris ferendi

mente

non

:

caso famoso della servitus

un regime giuridico

tratta tanto di

si

il

quanto del contenuto obbiettivo che

stabilito,

positiva-

la servitù

può

avere.

Ancora ad una

caratteristica inerente per necessità di cose alla

non potersi considerare isolatamente, separata dal riferisce - allude Giuliano (l. 7 digestorum D. (8. 2)

servitù - quella di

fondo a cui

32 §

si

in fine) col dire

1

natura

.

.

:

servituHum ea

.

est ut possideri

non

possint, sed intelle-

gatur possessionem earum habere qui aedes possidet. In tema di compravendita due testi sostanzialmente corrispondenti rilevano quegli inganni

siano

leciti

Paulus

D. (19. 2) 22 § 3 in

che

necessità commerciali esigono

le

ad un contraente a danno delPaltro.

emendo

et

l.

34 ad edictum. Quemadmodum

vendendo naturaliter concessum

minoris emere, quod minoris

est

quod

pluris sit

pluris vendere, et ita invicem

sit

quoque

se circumscribere, ita in locationibus

et conductionibus

iuris est.

D.

(4. 4)

ait in pretio

Ulpianus

16 § 4

l.

il

ad edictum. Idem Pomponius

emptionis et venditionis naturaliter licere contra-

hentibus se circumvenire.

Questa latitudine concessa

delle libere contrattazioni

col

mezzo straordinario

del

male

:

ma ognuno

mento proprio che

la

della

legge assegna

brogliarsi a vicenda

:

il

a tutto van-

parti contraenti,

alle

taggio di chi è più accorto a far valere

il

suo interesse,

diritto la tollera

perchè

della rescissione sarebbe

il

è

un'esigenza

suo intervento

un rimedio peggiore

vede che sarebbe un assurdo dichiarare

ele-

natura emptionis ossia della struttura positiva al

contratto di compravendita, la facoltà di im-

i).

1) Non mi pare però da escludere che i bizantini potessero trovare qui dentro come uno spunto deUa loro formola prediletta. Uno scoliaste incerto alla 1. 31 D. 2. 14 (Hb. 1. 619 sch. 1) in cui Ulpiano ammette la possibilità di patti contro

l'editto edilizio, osserva: òo-^aa lariv, Iv rat; à-^opa(jtat; Su^^aoSai irspfypàcpsffSJac

àXXr.Xou?

à)^pi

(juac5<«)vx(jo)y.sv,

[Regula

est, in

tou u,y;

r.u.i'jnù^'

làv 6è Iv

t5

6à oXo); irspf^pdcpeaSat

xaipfÒ

rr;;

àXX^Xou; f

à'yopaCTia; )caì ÓTrèp

ti

u.£Tà rauTOc

tò Tiatdu, IppwTai.

emptionibus licere se circumscribere invicem usque ad dimidium

:

BALLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

54

Anche

in altri casi appare evidente

il

significato

meramente ob-

biettivo, materiale della natura. Li enumero brevemente.

D. (46. 5)

1

Ulpianus

§ 4

70 ad edictum. Dopo aver

l.

fatto la

triplice distinzione delle stipulazioni pretorie (judiciales-cautionales-

communes) osserva

:

Et sciendum

est

omnes

stipulationes natura sui cautionales

hoc enim agitur in stipulationibus, ut quis cautior

esse:

sit et

securior interposita stipulatione.

Egli vuole precisamente distinguere diritto positivo - e qui in particolare

stipulano secondo

casi,

i

il

da quella che

le

varie funzioni a cui

il

diritto pretorio - destina la è la

sua funzione fondamen-

tale e congenita.

D. (44.7) 44 §

1

Paulus

l.

74 ad edictum. Tratta

delle obbliga-

zioni a termine:

Circa diem duplex inspectio est:

Ex

pulati© aut confertur in diem. dari spondes? tur.

É,

Ad diem

diremmo

»,

cuius natura tiaec

nam

vel ex die incipit

sti-

die veluti « Kalendis martiis est,

ut ante

diem non exiga-

autem... ecc.

noi, la portata,

cita e logica diQÌVobligatio

significato, la

il

ex die

conseguenza impli-

non diventare

di

esigibile

che alla

scadenza: la legge positiva potrà, nei casi singoli ammettere o non

ammettere

la costituzione di rapporti giuridici di

non può senza un controsenso dar D. (45.

I)

139

Venuleius

loro

l.

un valore

questo genere,

ma

diverso.

6 stipulationum.

Cum

ex causa

duplae stipulationis aliquid intendimus, venditoris lieredes in

solidum omnes conveniendi sunt, omnesque debent subsistere, et quolibet in

si

eorum defugiente

ceteris subsistere nihil prodest, quia

solidum defendenda est venditio, cuius indivisa natura

est.

vero tempore emptionis vel postea pacti simus ne omnino nos circumscii-

bamus,

vel

etiam ultra dimidiuni,

valet].

sava alla regola enunciata nei due scolii:

Hb.

1.

509;

2.

349)

testi

Se,

com' è verosimile,

lo scoliaste pen-

riferiti (e riportati nei Basilici,

parrebbe che intenda

il

naUiraliter licere

senza

come un

elemento della strattura del contratto, che vale ope legis lino a patto contrario. Usi a lavorare sulla formola dogmatica dt^lla natura conn-arti'.^, (orse la trovano anche dove non e' è.

NATURA CONTRACTUS

A parte

forti

i

dubbi che possono sorgere sulla genuinità del fram-

mento, non è manifestamente una norma positiva che abbia assegnato

una natura indivisa:

alla vendita

tratto di

non

può scindere,

si

questo genere non

è piuttosto

una necessità che

il

con-

quindi - nella specie - un contraddittorio

legittimamente istituito se non di fronte a tutti

è

venditore, perchè

del

eredi

gli

e

diritto positivo

il

deve conformarsi

alla logica delle cose.

Che

natura negotii

la

in D. (22 5) 21 § 3 sia

non esige dimostrazione

tiva, di fatto,

cavillationis in D. (50. 16) 177

D.

(7.

tuario di

69 PoMPONius

1)

l.

=

:

una natura obbietper la natura

lo stesso dicasi

65

(50. 17)

5° ad Sabinum. Si parla

un gregge che sostituisce

dell'

usufrut-

capi di bestiame morti coi nuovi

i

nati.

Et sicut substituta statim domini

natura fructus desinunt eius esse •

La

decisione di

Sabino e Cassio

che

cum

fructuarii est, et

i

fetus

nani alioquin quod nascitur

:

Pomponio va intesa

in relazione colFopinione di

da Ulpiano nel frammento che precede

riferita

air usufruttuario,

capi venuti

i

quoque ex

substituit, desinit eius esse.

pecorum spettano

a supplire con essi sostituiti

fiunt, ita priora

a

passa dalP usufruttuario

mancare

:

dominus

al

(68 § 1)

quale è però tenuto

il

la proprietà dei capi (cfr.

la

1.

70 h.

t.)

e

viceversa quella dei capi eliminati passa alF usufruttuario, in quanto colla sostituzione egli

scartati

un

ha reintegrato

non sono più parte

il

gregge nella sua unità

principio di diritto positivo

ma

:

i

capi

Pomponio non richiama qui

del gregge.

giustifica la

sua affermazione sulla

base della funzione economica delF istituto, che non è creazione della legge bensì

il

substrato obbiettivo delle

D. (33. 8) 6 §

1

Ulpianus

tum peculium non deducto gatura

sit,

l.

norme

legislative.

25 ad Sabinum. Et

si fuerit

lega-

aere alieno, verendum, ne inutile le-

quia quod adicitur cantra naturam legati

sit.

Sed

puto verum hanc adiectionem non vitiare legatura, sec nihil adicere

:

ei

nec enira potest crescere vindicatio peculii per hanc

adiectionera.

Ulpiano il

si

propone

il

caso che

peculio colFaggiunta che

non

il

dorainus abbia legato

se ne

al

servo

deduca Vaes alienum. Ora

è

BULLETTIXO DELL'ISTITUTO

56

noto che

cosidetti debiti del servo

i

ipso iure

peculio

il

essi

:

DIRITTO ROMANO

DI

verso

padrone diminuiscono

il

hanno una esistenza propria

peculio rappresenta un' unità patrimoniale autonoma,

il

sono semplici partite di giro. Lasciare

in legato

aere alieno » può parere per conseguenza

un punto

veduta

è

si

in alcuni

può pensare

il

dubbio diUlpiauo. È

natura legali legislativa che

interessare

:

il

quanto Vadiectio sembra contraddire

al

il

legato di peculio,

concetto stesso di peculio,

Del resto Ulpiano riconosce che Vadiectio non vizia il

al legatario di farlo valere,

qualora egli

può

opponendo Texc^

-

il

legato: e se,

rigore formale della procedura impedisce

in sede di rivendicazione,

tero,

non

dubbio proviene dalla confi-

gurazione speciale che assume in quest'ipotesi in

e cosi - da

caratteristici testi giustinianei: essa qui

menomamente

potrebbe

alla

nella realtà

peculio « non deducto

un controsenso

di vista formalistico - si giustifica

ben chiaro che non si

il

quanto

solo in

ma

si trovi

già in possesso deirin-

doli all'erede - ottenere

cuzione alla volontà del testatore. Se poi

il

completa ese-

testatore avesse pensato

a formulare la sua volontà altrimenti, dichiarando per esempio di non avere crediti col legatario e di rimettergli quanto esso

gli deve,

nessun

dubbio sorge più sulla piena validità della disposizione.

Ulpianus

D. (46.1) 5

mento

debitore,

l.

46 ad Sabinum.

Giuliano secondo cui

di

rimane

lui

soria si estingue, principale,

riferisce

Si

obbligato in via principale, e la obbligazione acces-

rimane

obbligato e

altro reo

duabus causis, non essendovi un

quale delle due obbligazioni

analogamente nel caso inverso

di

un

ì'eus

si

cri-

debba estinguere

:

stipulandi che succede a

altro reus stipulandi. Però si osserva :

piane

si

ex altera earum egerit, utramque consumet, videlicet quia

natura obligationum duarum^ quas haberet, ea tera

earum

Dal punto

in

di vista sostanziale

solo creditore

le caratterizza e

non so escludere ficare

il

esset, ut,

cum

al-

iudicium deduceretur, altera consumeretur.

zioni solidali attive Tessersi

un

Finsegna-

fideiussore che diviene erede del

mentre se un reo principale succede a un

terio per decidere

un

il

non può

il

testo è semplice: nelle obbliga-

entrambe

le azioni

che costituisce la natura in

modo

cumulate

in testa a

alterare la reciproca interdipendenzn che di quelle obbligazioni. Io

assoluto che qui natura non possa signi-

regime giuridico positivo

fatto dalla legge alle obbligazioni

NATURA CONTRACTUS l'inciso -

solidali;

un'aggiunta logicamente non necessaria

anche dare luogo a sospetto, sebbene

modi deponga per

e dei

57

ma

la classicità:

può

-

tempi

la esatta consecutio dei

che

è forse più probabile

davvero Ulpiano volesse qui alludere alla struttura sostanzialmente

natura anche qui non

identica delle due obbligazioni in parola, e che si

discosti dal suo valore genuino.

Una

conclusione analoga è forse parimenti da preferire in D. (45.2) 9 §

Papinianus

1

l.

27^ quaestionum. Sed

deponendo penes duos paciscatur, ut ab

in

si

quis

quoque

altero culpa

praestaretur, verius est non esse duos reos, a quibus impar su-

scepta est obligatio.

Non idem probandum

culpam promisissent,

si alteri

cum duo quoque

est

postea pacto culpa remissa

sit,

quia

posterior conventio, quae in alterius persona intercessit, statum

naturam

et

obligationis,

quae duos

initio reos fecit,

mutare non

potest.

Nel principio del testo Papiniano aveva osservato che

deposito

il

presso due persone a pari condizioni genera una obbligazione dale

1)

:

la pattuizione di

facendo venir

la solidarietà i

coobbligati

a favore

di

non

:

un

obbligazione

una diversa misura

:

l'identità dell'obbligazione per tutti

esclude invece la riduzione accordata ex post

la

solo,



meno

soli-

esclude

di responsabilità

perchè non

altera la struttura originaria della

si

bisogno di pensare ad una struttura imposta

c'è

dalla legge positiva.

Per tutti

i

testi

qui ricordati

^),

un elemento non

trascurabile,

per quanto insufficiente considerato isolatamente, a favore del significato classico di natura, naturaliter ecc., è

vedere queste espres-

il

sioni afiatto trascurate dagli scoliasti bizantini: testi classici,

1)

cui è costituito

di

Questo mi sembra

il

anche

testo dei Basilici,

le

somme

per

lo

dei

più le

testo più notevole in favore della regola generale della

solidarietà fra più deposilarii: v. l'actio depositi in

il

Arch. giur, 83

il

mio

\diVOvo

Misura

(1910) p, 27 estr.

L'

della responsabilità nel-

accenno al comodato e la

successiva esemplificazione sono interpolati. 2)

Per

le

fonti

antigiustinianee

negativo: in Gaio l'unico testo p. 70)

il

'cfr. il

risultato

dell'

indagine è assolutamente

vocabolario dello Zanzucchi

che potrebbe dar luogo a dubbi è la natura actionum

è occupato (3. 149) V.

il

LoNGO

{Criterio giustinianeo^ p. 4 estr.)

retro nel testo.

:

per

la

s. v.

natura

(4.33) di cui già si

natura

societatis

HULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

58

mola

La simpatia

i)

omettono

non avrebbe ne fossero

spiccata che hanno

i

bizantini per la for-

natura contractus nel suo valore dogmatico giustinianeo

della

permesso

loro

stati

essi vi si

:

di trascurare degli spunti classici, se

ve

sarebbero piuttosto soffermati con insistente

compiacenza, precisamente come rispetto ad alcuni pochi

altri testi

- che ora vedremo - nei quali viceversa la formola è già opera loro. Io ritengo interpolata la formola

natura contractus

in tre soli

testi:

D.

14.

2.

3.

16.

19. 5

7 § 5 (Ulpianus) natura contractus; 24 (Papinianus) natura depositi;

5 § 4

(Paulus) natura mandati.

Poiché in questi luoghi la

la

formola è usata in quella che è forse

come criterio per deun patto aggiunto, mi pare necessario, anche

più notevole delle sue applicazioni bizantine,

cidere della efficacia di

per evitare delle ripetizioni, esaminare qui, e da un punto di v'sta

rapporto intimo che intercede tra la formola di cui mi

generale,

il

occupo e

la teoria bizantina &qì pacta. Il copiosissimo materiale

che

forniscono, nei Basilici, gli scolii antichi di vari autori permettono di

documentare esaurientemente questo punto, tale sia per la dimostrazione

della

di

importanza fondamen-

non genuinità

dei testi classici

accennati, sia per la luce che può gettare sulla evoluzione subita dal

regime classico dei contratti.

5.

Già da un efsame anche sommario dei Basilici risulta in

evidente la speciale importanza che danno

sviluppo che per conseguenza

pacta e

lo

tazioni.

Nei Basilici

Hb. 1.553

sg.) è fra

e preziose citazioni

1)

2 §

(45. 2)

i

titolo

de pactis

assegnano nelle loro

le

(11.

modo

bizantini alla teoria dei

1

nspl tcocxtcdv

trat-

rixoi aujjLcpwvwv

più ricchi di scolii, per la più parte antichi:

heroes antegiustinianei

2)

dimostrano che

le teorie

Dei testi citati, le espressioni natura, naturaliter sono riferite nel testo

dei Basilici solo in e

il

i

In

1:

Hb.

due

casi, dei più

e nessuno scolio 1.

646 sch.

1

li

manifestamente insospettabili; D.

(22. 5) 21 §

3

illustra.

Tautxv Taleleo riferisce l'osservazione di Patricio come pure aveva tentato

essere impossibile fare un elenco dei patti centra legem, Cirillo

Twv

(l'antico)

SecpiviTuv

-verosimilmente

in

un

titolo «

[commentarium definitionumj:

ricordato anche in Hb.

1.

cfr.

de pactis

» del

Hb. Manuale,

649 sch. per essersi occupato della

1.

suo 'jiroavyjaa p. 9.

9 r.

2.

Patricio è ^.

XATl-RA CONTRACTUS

59

relative erano largamente trattate in quelle scuole - particolarmente in quella di Berito

- da cui uscirono

i)

La elaborazione bizantina

dei

compilatori del Corpus luris.

i

pacta

schiettamente teorica anche

è

:

illustrando casi singoli gli scoliasti raramente trascurano di risalire

schema

a quel loro sione

si

D

Protheoria a

fettamente [Hb.

scolastico che con

trova esposto da (12.

1)

Stefano

40 [Hb.

in

maggiore larghezza

nella

corrisponde

per-

quale

633], alla

2.

commentario d'autore ignoto ad Ulpiano D.

il

Risparmiando tralciati di

esempi

di riferire integralmente e di richiami,

tica che lo scoliaste fa dei patti

due

i

ne estraggo

5

secondo

passi, prolissi e in-

la indicazione

schema-

vari punti di vista.

i

Rispetto al soggetto dell'azione a cui vantaggio

1.

(2. 14)

557].

1.

rivolto

e preci-

un punto fondamentale,

patto è

il

:

prò reo TjTTOovxat,

prò actore. Hb.

o



oì...

Itt' ojcpsXsta

in utilitatem rei formantur,

2.

633:



a-utxcpojvsTTat

quaedam

asv...

Iti' wcpsXsc'a

loZ ocxTopo;.

tou

fso'j

[Quaedam...

vero... in utilitatem paciscuntur

actoris]. Cf. 1. 557:

vel

reum

r,

xòv Ivocyovtoc

adiuvantia]:

1.

r,

xòv Iv^yotAsvov tocpsXo^Jvxa. [Vel actorem

563 sch.

Ancora sotto questo punto

2.

tenuto del contratto

ixs'.ioxixà.

di vista,

ma

1.

557 e

2.

633:

xhlr^-ziy.x

il

patto

si

stringe,

in rapporto

al

del contratto a cui si aggiunge: o

ex intervallo

Hb.

2.

633:

ÉTxtv i; xovx'.vsvxt, xo^x' Ecxtv fv àpyTÌ yivovxac I;

al con-

[augentia vel minuentia].

ex continenti

Oc

con riferimento

:

Rispetto al tempo in cui

3.

tempo

3.

augent vel minuunt contractum. Hb.

vel r,

cfr.

IvxccSàXXo, xo~x'

sax'.v

Tcov

xoi;

Tràxxtov

xà asv

o-'JvaXXocvaaxo;,



asxà xò o-jvàXXaYaa. [Pactorum

sunt ex continenti, hoc est in

initio fiunt

quaedam contractus; quaedam vero

ex intervallo, hoc est post contractum],

il

') Insegnavano a Berito Cirillo l'antico ePatricio; verosimilmente Taleleo e suo probabile discepolo Stefano. L'attività dei beritesi sui libri di Ulpiano ad

ErMctum,

la fonte principale in tema di patti, fu rilevata dal Ferrini (^Sull'esistenza della formola proibitoria ecc. nel volume perl'S» centenario dell' Univ. di Bologna [1888], p. 85).

BULLETTINO DELL'ISTITUTO

60

ROMANO

DI DIRITTO

Rispetto air efficacia processuale:

4.

vel transformant actionem, vel gignunt, vel tollunt

[et

modo

Rispetto air alterazione che

5.

modo

transformantia actionem,

parientia,

Hb.

modo

1.

557:

tollentia].

patto produce sulla natura cori'

il

tractus:

vel

naturam contractus transmutant,

mutantia. Hb. TUYXE'.v-at

1.

TouTw

557:

r,

lAexaTJTtoufftv

àvaXóovra auro.

ar,

iry

E, per

tura actionis e la natura contractus, Hb. ayioyr^Vj

xr.v

y,y.\

actionem

et

c-j^tv

iu.s.(po\j<7i

to^

too <7UvaXXàYU.XTo;,

di

r,

solito nesso tra la na-

il

633:

2.

ixsTocT'jTrouc-t

c-jvaXXàYu.aTO;.

ttv

[transformant

naturam mutant contractus]. due elementi del

L'efficacia processuale poi è determinata dai

tempo

illam non

vel ei insunt

^'J7tv

che

e della parte

si

avvantaggia, congiuntamente al carattere

buona fede o meno del negozio

che è costantemente richiamato r

^^'"'"^

i)

principale, secondo e che giova

iiidicia b. fidei

Una.

)

transformant actionem [=

striata

uno schema

riferire.

-tant n™

c"1

\

EX CONTINENTI ) f

2i''0

Ciud. actoreH

b.

transformant actionem

fìdei

[iiid. stricta

Patta

[=

non transformant gignunt exceptioneml

<

!iìtd.

transformant actionem

b. fldei

non ti'ansformant actionem

iud. stricta

EX INTERVALLOl

\

iud. stricta

)

in questa specie di chiave pratica

schemi generali che nei si

)

>non transformant actionem

prò actorel (

Anche

ixid. b. fldei

richiamano

i

testi

che ricorre tanto negli

innumerevoli ove, facendo casi singoli,

principi fondamentali della teoria,

si

ha

il

solito acco-

stamento della «trasformazione dell'azione» alla «alterazione della struttura positiva del rapporto

»:

e della

consueta tendenza bizantina

a passare dal punto di vista processuale a quello del diritto materiale,

questa

è

senza dubbio la specie più notevole

si

per la ricchezza di

esempi che per l'importanza dogmatica per la dottrina dei pacta. Anzitutto, delle varie distinzioni poste da Stefano, alcune hanno »)

Steph.

1

557; 2.633;

anox. 2.634 e passim

nel titolo,

ad ogni occasione.

NATURA CONTRACTUS

la

base classica, altre sono T indice delle nuove vedute delle

loro

un sommario esame.

scuole bizantine; basta, per rilevarlo,

È

noto che, disgraziatamente, nei testi delle Pandette

de pactis

U) ha come base

(2.

il

integrato normalmente con quello 7 di Ulpiano -

modo

Paolo

di

ma

2):

un punto sicuramente

che per

è certo però

all'editto

runico testo

è nel

di

Il titolo i),

- la

suo complesso

interpolato

Ad

3).

ogni

giuristi classici la teoria dei patti è presa

i

sempre da un punto

in considerazione

La

commento d'Ulpiano

che dia una trattazione generale

sospetto e in più di

fatti

tema

in

non c'è molto materiale sicuro per una teoria generale.

patti

1.

61

di vista processuale.

particolare posizione dei pacta nel diritto

romano dipende

in-

dalla struttura del sistema contrattuale classico, rappresentato

com'è noto da una mitate che

serie di singole figure (causae)

corrispondono

ai

quali la semplice convenzione

singoli

iudicia;

non ha

efficacia.

nettamente

deli-

schemi fuori dei

di

La giurisprudenza im-

comune

periale pare sia arrivata presto a riconoscere che substrato e necessario di ogni contratto è l'accordo delle parti

4),

ma

la evo-

luzione del sistema contrattuale fino al tardo riconoscimento, formal-

mente sempre incompleto, scere che in essi sussiste è

nuda,

ma

in

quanto cioè

si

è finito per ricono-

una causa, che per essa

la

conventio non

habet in se negotium aliquod^).

Di fronte

prende

avvenne

dei cosidetti contratti innominati

sempre su una base oggettiva,

contratti civilmente riconosciuti

ai

nudo;

la qualifica di patto

e la

il

semplice patto

massima fondamentale,

ripe-

tuta ad ogni occasione nei testi classici e ribadita colla solita abbon-

danza dai bizantini

1)

Libro quarto

:

i)

Libro terno:

1.

3)

Cfr.

-»)

Pedio

5)

D. (19.5) 15.

innominati «)

1.

cit.

cfr.

I,

1, 5,

7,

St.

patto

il

10,

2, 4, 6, 11,

Perozzi in

nesi per Moriani,

è che

6)

12, 13,

14.

195 sg. Cfr.

Mi pare superfluo

I

Longo

in St. Se-

177;

patto nudo e

il

i

contratti

(STìu-etcoaai) e 651 sch. 3.

riferire scolii che

cipii generali. In essi è esaltato

Tenuto

19, 21, 23, 25, 27.

(D. romano), p. anche più innanzi al § 8. v.

da Ulpiano li. t. 1 § 3. Per l'antitesi, su questa base, tra

Hb. 1.650 sch. 2

azione.

16, 22, 26, 29.

15, 17,

per Schupfer,

nudo non genera

il

non fanno

se

valore generale di

non

illustrare questi prin-

pactum

((Tuu.cp(i)vov)

come

sinonimo di qualunque accordo, specie nel campo delle obbligazioni dei patti, alcuni «transenni in speciale nomen contractus», oppure sono contratti ma innominati (Hb. 1. 559 sch. 1 cfr. 554; 162 Cyrill e Anon.), cosicché il patto nudo riesce :

definito per esclusione (1.560 cfr. 565 sch. 6 tardo)

BULLBTTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

62

fermo

il

valore generale di

pacium, come sinonimo

r antitesi fondamentale è quindi tra habet in se negotium aliquod

il

patto

di conventio

«nudo»

e quello

i),

«quod

ossia le varie figure contrattuali rico-

»,

nosciute: a queste sono poi da aggiungere quelle convenzioni a cui fu riconosciuta piena efficacia obbligatoria dal pretore {paclapraetoria)

o dalle costituzioni imperiali {pacta legitima)

2):

solo

trattuale impedì che esse vi venissero inquadrate.

questi ultimi tipi quelli a cui nella 4* delle

ritardo della

il

schema con-

loro evoluzione di fronte alla precoce fissazione dello

Sono propriamente

allude Stefano col dire che alcuni patti generano azione

patto nudo

Il

accennate

distinzioni

3).

non da azione: ha però una

(4^tXòv Tcdxxov)

efficacia

processuale negativa. In una clausola inserita nelT editto in epoca, a

'quanto pare, abbastanza antica,

il

pretore dichiarava

7 § 7)

(h.t.

«pacta

conventa quae ncque dolo malo, ncque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, ncque quo fraus cui eo-

rum

erunt, servabo

fiat facta

ha reso

azionabili

i

Con essa

».

come

patti

zione del sistema contrattuale -

non concederà

il

il

pretore naturalmente

ma

rivolu-

soccorso della sua giurisdizione a chi vuol far valere

accampa una pretesa a

;

se

l'azione paralizzata dal primo,

si

ma

al patto

ridico principale a cui linerisce,

Considerato nel suo contenuto,

accessorio di

al

È

patto

un negozio giu-

pactum adiectum il

non

si riferisce

al

ripristinato

concede all'attore la replicatio.

come il

concede

si

un patto successivo ha

quindi un'efficacia negativa e indiretta,iChe isolatamente preso,

cosi ae Fattore

:

cui aveva rinunciato per patto,

convenuto V exceptio pacti

È rimasta

non

limitato a dichiarare che egli

si è

pretese che siano in contraddizione con accordi presi

')

una

tali - che sarebbe stata

della dottrina.

patto aggiunto rappresenta

una

teoria iugegnosamente sostenuta dal Manenti (in nuovo in bidr. 18.223) per cui pactum sarebbe proconvenzione diretta ad elidere l' azione, e per conseguenza Vexce27tio isolata la

St. senesi^ voi, 7 e 8: cfr. di

priamente la non sarebbe già

il

minimum

normale. V. nel senso

dell'

di efficacia consentito al patto

Per la deflnizione di Paolo (h. t. 1. 6) cfr. Ferrini 1. nice in ZSSt., 9, 198. Cfr. pure Hb. 1.558 sch. 6; 586 sch. 3. -)

»)

Non è esclusa (Ferrini,

1.

cit., p. 88)

la

mine

I,

148)

ma di

regola

di

17 (1892) 65.

contro Per-

pacta data alla

(cfr.

Mitteis,

Róm.

quella denominazione generica ricorre quando manca' il ter-

specifico, per cui (7 §

tractus.

la sua efficacia

cit., p. 85,

denominazione

convenzione principale, civilmente riconosciuta: Privatrecht,

ma

opinione dominante Ferrini in Filangieri

1

h. t.)

il

patto transit in 2>f'ojìrium no7nen con-

NATURA CONTRACTUS

G'à

dichiarazione accessoria di volontà: di queste, solo alcune

condizione,

il

termine,

la cui costruzione

il

A

modo.

dogmatica

si

prestano

com'è noto,

ad essere raggruppate sotto categorie speciali: sono,

la

prescindere da quest'ultima figura,

del resto, più romanistica che romana,

è,

credo importante notare che condizione e termine hanno in

comune

la particolarità di essere elementi, per dir così, accidentali per loro

natura, in quanto implicano di necessità si riferiscono:

o

un negozio

principale a cui

sono inconcepibili, come rapporti giuridici, una condizione

un termine isolatamente

presi senza

un corrispondente negozio con-

dizionato o a termine. Di più la loro efficacia, considerata in rapporto

a quelle altre « dichiarazioni accessorie di volontà » che

complessivamente come « patti aggiunti che

F esecuzione

affetta

»,

ha questo

e l'esistenza stessa del

negozio

si

designano

di particolare,

ma

non

la

sua

struttura organica: questa, a mio avviso, può essere la ragione per cui l'apposizione di condizioni o di termine tesi generale, difficoltà

non potè incontrare,

basate sul rigido schematismo contrattuale

per lo meno, le difficoltà furono minori e più presto superate fronte a queste figure speciali, delle altre

può

dire solo in

misura

le

modo

i).

convenzioni accessorie

in o.

Di si

generico che esse tendono ad alterare in varia

conseguenze normali del negozio a cui sono aggiunte. Pro-

cessualmente, esse manifestano la loro efficacia coir elidere Fazione del negozio in tutto o in parte, o col modificarne la portata. Perciò,

dato

il

carattere negativo della clausola edittale ricordata, è fonda-

mentale vedere se

il

patto sia a favore delF attore o del convenuto,

perchè solo in questo secondo caso quella difesa negativa sarà nor-

malmente

sufficiente.

Questa prò reo punto

e

è la

prima

delle accennate distinzioni di

prò actore; ed

è

di vista classico, ed è

Stefano: pacta

certamente quella più importante dal

puramente processuale,

in

quanto può

dipendere da circostanze estrinseche alla struttura del negozio giuridico

il

farsi attrice

una parte piuttosto che F altra, quando dal negozio

1) Cfr. Girard, Manuale, 484, n. 5 per i dubbi che si sarebbero agitati, ancora epoca relativamente avanzata, in ordine all'apponibilità di condizioni a contratti non formali. Però Gaio 3.146 non mi pare accenni all'esistenza di dubbi positivi: nella Cost. 6 C. 4.37 il dubbio credo dipenda dalla natura particolare del rapporto di società, in ordine al quale il problema veramente e' è, e grave

in

:

cfr.

De Francisci

in bidr., 22, 204 sg.

BULLETTINO DELL'ISTITUTO

G4

nascano due azioni

un

criterio

Ma

i).

DIRITTO ROMANO

DI

quasi costantemente

bizantini preferiscono

i

ma

che praticamente coincide con questo, che

ziale: invece di dire

di diritto sostan-

patto è a favore dell'attore o del reo essi

il

considerano la relazione che passa tra del rapporto ed osservano che

il

patto e

contenuto normale

il

patto ora lo aumenta, ora lo dimi-

il

nuisce: vel auget vel minuit contractum. Io non credo di escludere in

modo

assoluto che

giureconsulti classici

i

questo punto di vista; che cioè, considerando

ad alterare -

non

in

meno

più od in

al

:

una

«

un

istituto,

dimostrazione pu-

la

elassici

non partono mai dal con-

natura » legislativa.

Ma non

meno di osservare meno che quello sopra preferito, come lo è invece

testi relativi

accennato non era

il

parole, che in

punto

loro

un

testo di

di vista

Papiniano

^)

può anche sospettare

di cui si

gcUio in due altri soli testi estranei al

tracium manca

posso a

prova per

lo

nettamente, quell'antitesi non è

gli scoliasti:

SCEVOLA

di

i

che la scarsità dei

per

regime normale

il

mio assunto basterebbe

ramente negativa che anche qui cetto di

patto in quanto tende

appunto come aumento o diminuzione del rap-

lo qualificassero

porto fondamentale

-

ponessero mai da

si

il

ma

fatta,

su cui tornerò, 3):

tema

affatto nelle fonti classiche,

augere

è riferito

dei patti*):

come

con altre

e in

uno

di

ad obli-

augere con-

rilevo dal

Vocabo-

lario berlinese.

L'altra distinzione a cui s'è accennato, e che dogmaticamente

maggiore importanza

in

quanto non rappresenta

biettiva del genere d'efficacia che

il

patto ha,

la

ma

ha

enunciazione ob-

un

criterio per de-

cidere se e quale efficacia esso possa avere, è quella in ragione del 1) Se come opina il Lenel {E. P. ^ p. 61, n. 6) il frammento di Ulp. iu D. (44. 1) va riferito a questo punto di vista, se ne argomenta che a questa distinzione

classici si 2)

i

attenevano ben rigidamente.

D. (18.1) 72.

I

pacta «quae detrahunt emptioni» iusunt

«quae adiiciunt», non 3)

1

D. (22. 2; 5 §

1.

insunt.

E questo mi par

genuino.

la his

autem omnibus

et

augendam obligationem che precede.

Il

titolo

al

contratto: quelli

pactum sine stipulatione ad mal collegata col passo

prodest. Aggiunta generica e

corris^iondente dei Basilici

(53.

F>)

quale

ci

é conservato

non ha questo frammeuto, ma Cuiacio (Obs. IX. 28) ne riferisce una versione greca (secondo Heimb. 1. cit. n. 2 l' indice di Stefano o di Doroteo) da uu ms. ora perduto. L' inciso è reso cosi: irci toùtwv ^àp tò TràxTov xaì X'^P'?

(Hb.

5.

117)

ÈTrepcoTraetó!; *)

xXaTuvei fh^ evo^rv.

Aggravamento

della posizione del fideiussore per fatto del debitore prino di quella di chi ha prestato la stip. damni inf per

cipale (AFRICANO D.

1.13.4] 8);

aver poi acquistato

la

quota dell'altro condomino (Paul.

D. [39. 2] 18 §

5).

NATURA tempo

in cui

patto

il

fa

si

tervallo. L'antitesi, che

:

65

CONTRACTi:.S

pacta ex

continenti e pacta ex in-

[in]

bizantini riportano costantemente colla sem-

i

plice trascrizione della terminologia

latina (il xovxivévxt, o sg

Ivxsp-

yXXXo) salvo aggiungere la spiegazione (ouyj^povov, sv àpx^ o sg

^9yj\c,

xoù a'JvaÀXocyiiaxog

y.axà

;

xoD a.; Tiapa^p^fia: contrapp. xò {isxays-

y^pó'^o^f

véoxspov aóixcpwvov), è frequente nelle fonti classiche applicata a rap-

porti svariati

come F espressione ex

^ì,

generico di «subito, senza indugio»

portanza

fonda,

si

quanto

in

il

continenti nel senso

[o in]

In tema di patti la sua im-

2).

com'è noto, sul concetto stesso

di

«patto aggiunto»,

patto conchiuso nell'atto stesso della convenzione prin-

cipale si trova con essa in

un rapporto più intimo

e

:

praticamente

essa rileva più che altro nel caso di patti prò actore. Per essi infatti, a cui non è sufficiente la efficacia negativa riconosciuta in generale al patto, è

decisivo Tessere conclusi in continenti, perchè allora - nei

giudizi di

buona fede - danno azione anche all'attore

dire gli consentono di ottenere coli' azione del contratto

stazioni accessorie -

che

sabilità -

egli

segnatamente quella

per meglio

anche

le pre-

una maggiore respon-

di

abbia pattuito. Precisamente a «pacta in continenti

prò actore» va riferita nella più parte dei casi la denominazione speciale di lex

leges contractus in quanto, in materia di contratti,

lex quando non indica

redazione formale

contratto preso nel suo complesso, nella sua

il

indica la singola clausola pattuita nel contratto

3),

quanto emana dalla parte che

in

(venditore, locatore

quest'espressione - a parte tuali'*)-

Valens

1)

licet,

si

ma

vi

occupa

applica sempre a giudizi di buona fede: D.

(35. 1)

89 in

solo ex continenti

tema (=

preminente

notevole che

compra ven-

di legati; Ulp, D. (43. 16) 3 § 9: vini vi repellere

confasti m), non ex intervallo;

spetto all'atto di costituzione; D. (44.5)

1

ma

D. (2-1.3)

solo ex e,

29 pr.

non ex

oneri imposti al liberto in

§ 6:

:

il

int., rie.

o

int.

In continenti: Ui.p. D.

2/

cfr.

Paul.

Venul. 61

È

suoi riferimenti a negozi non contrat-

i

pater familias può stipulare per sé l'azione dotale ex

la posizione

ed è accettata dall'altra.

ecc.)

i5

1; 3)

D. (40.12) 44 pr.;

Ulp. D.

*)

24 (23) §

cfr.

Alfen.

1

[testo della lex Julia

4

Paul.

D. (40.5)

D. (35.2)

42.

Ex

1

§ 8;

de adulleriis:

Afric.

J).

{46. 3)

39;

continenti: Scaev. D. (44 .7)

§ 7; (14.5) 4 § 4.

(18. 1)

40 pr.; Labeo(19.

1)

53§

1;

Procul.

(19.5) 12;

V. per questi concetti da ultimo. Mitteis,

Roem.

Cosi alla mancipatio (regolarmente itp. con traditio): cfr. Procul.

(50. 16)

(18. 1)

Privatrecht,

126;

Maecian.

(40.5) 37; (47.4)

Capitolato:

Marcell.

('18.5)

Coli. 4. 2. 3-4]; D. (29. 3) 2 § 7;

AFRic.

I,

60; Ulp.

(2. 4) 10.

149 sg.

(8.3) 33; (40.7) 15;

Ulp.

(8.4) 6 pr.

Biillettino dell'Istituto di Diritto

;

(8.2) 17 § 3.

Bomano

-

Anno XXIV.

5

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

66

dita

che

1),

è

sarebbe una di i

un

caso

il

ria; locazione

piìi

frequente, specie per la cosidetta lex commisso-

mandato

2),

deposito

3),

prò reo

lece

5); e

indirizzo contrario

*):

la regola

6),

pel

mutuo V unico

testo relativo

veramente, nonostante qualche spunto

che nei giudizi di stretto

diritto

anche ex continenti, a favore deirattore, non danno azione,

patti,

riman sempre vera non solo

in diritto classico

ma

anche nello schema

dei bizantini.

Ma

r importanza dogmatica

es.,

il

questa

precedenti distin-

e delle

'^)

pure Papin., Vat.,

D. (18.3) e altrove passini: v.

1)

sono, p.

di

3; 4;

11; 14.

Altre specie

divieto di manomissione o d'esportazione nella vendita di schiavi

(Gai. (17.1) 21 § 1; Papin. (18.7) 6; (40.1) 20 § 2-3; (18.7) 5-7; Vat. 6; 56; (18.7) 3 e 9; (40,1) 10; Ulp. (4.4) § 15); la clausola « si

quid

sacri... est,

espressione generica «excipere

Labeo

(19.1) 53 §

20 pr. §

(8. 5)

1

(18.1)

eius nihil venit» (Ulp.

22 e 24)

(18. 2)

cfr. la

:

riservare] in venditione» (Aquilius cit. in Ulp.

[=

1 Alfen, (19. 1) 21 Pompon. (7. 1) 32; african. venditionis a favore del compratore io trovo solo di prova

17 § 6;

(19.1)

ScAEV.

Paul.

(40.1) 9; 23; 38 § 1; (40.9) 30; (29.5) 3

11 § 1;

Iavol. (18.1) 77;

§ 6; (8.3) 30;

;

205 « recipere

(50. 16)

;

in

Alfen.

»).

Una

lex

52 § 3 (riserva

(9, 2)

.

2)

In genere: Gai. (19.2) 25 § 3; Ulp. (43.9)

conductionis]

:

SCAEv.

(46.1) 44;

1

§ 3; (50.8) 2;

per clausole singole: Alfen. (19.2) 29; 30 § (20.1) 31; Gai.

3.

Papin.

145;

219;

(50. 16)

1;

(19.2)

15 §

Iavol. (19.2)

Paul.

(19. 2)

[lex

1

51 pr.;

24 pr.;

Ulp.

(19.2) 13 § 10. 8)

Ulp.

*)

Papin. Vat. 257; Ulp.

(46.3) 108;

(16.3)

(16.3)

1

§ 34.

Genericamente lex obligationis

lex contractus in Papin. Vat. 8; (19.5)

MoDESTiN.

6)

§ 12, sospetto.

1

(22.1) 41 § 1:

mutuo con

in

Paul.

8.

facoltà di restituzione parziale. In

T'i.p.

hac lege» mi pare affatto generico e con senso non tecnico. 6) Cfr. Girard, Manuale, p. 6i3 ove si adduce, oltre la motivazione generale di Paul. (12. 1) 40, un testo di Ulpiano, (12. 1) 7, in cui veramente si allude a una (14. 1) 1 § 9, «

stipulatio condizionale; e

una costituzione

C. (2,30) 10 di A.

Severo

in cui

si

ac-

corda una condictio utilis. Non credo perciò accettabile l'opinione espressa dal Perozzi (Istituì., 2, 296 sg.) che tende a escludere, da questo punto di vista, ogni distinzione tra giudizi stretti e di buona fede: come pure non saprei e ncordare con

opposizione all'opinione, sostenuta particolarmente dal Per-

lui nella recisa

nice, Labeo, 22, si sia

i, 183)

che la massima

«

pacta conventa inesse

b.

f.

iudiciis» non

affermata che in eia relativamente tarda.

"')

Che anche

diano importanza

classici

i

o no risulta da una serie di

testi,

exordio e. sive postea) 14; 17 = (22. 1) 18 POMP. (18.1) 6 § 2 (in initio e); Ulp. (2. 14)

(in

al fatto dell'essere il

anche fuori del Corpus

;

patto iniziale

iuris: cfr. Papin. Vat. 9

pr.; (39.6) 42 pr. (lex in exordio data): 7 § 5 (in

iugressu e);

(50. 17) 23,

pero

pacta ex continenti nelle costituzioni antigiustinianee del Codice cfr. specialmente 0. (5. 14) 1 Sever. ei Antonin.; (2.3) 13 Maximìn.; (4.34) SGordian.; dubbi. Per

(2. 3)

v.

27

;

anche

i

(4. 58;

3 §

1

;

(4. 64)

8

;

(4-

distinzione ha per

i

65) 27

;

(5. 12)

24

;

(8.

53 [54]

)

22 pr. DiocL. et

Max.

greca anonima. Ma, comesi osserva in seguilo, bizantini una portata notevolmente diversa.

(4.65) 34, costituzione

:

la

NATURA CONTRACTUS schema

zioni poste nello

messa

in rapporto

appunto

oóYv-sivTai, ToÓTtp

denti, in cui

{isTatuTioùaiv

ri

tyjv

cpuaiv

A

illum non dissolventia],

ei

quando

sia

schiettamente bizantina; quella xoù

ouvaXXdyiJiaxos,

vj

naturam contra-

differenza delle prece-

patto è considerato in se stesso, nel suo contenuto o

il

in cui è fatto, questa vuol determinare F efficacia

tempo

nel

è

àvaXóovxa aùTÓ [vel transmutant

jjLTj

ctum, vel insunt

rivela nella debita luce solo

con V ultima, che che

patti

di

si

67

che

il

patto ha sul contratto a cui inerisce, e determinarlo servendosi della prediletta formola della natura.

che

Si è detto

la

natura contractus rappresenta per

la struttura giuridica positiva

che

la

legge attribuisce

i

bizantini

ai singoli isti-

struttura considerata sia nel complesso sia nei singoli elementi

tuti,

costitutivi. Ora,

parlando

di «

non

del negozio giuridico,

si

elementi » del contratto, o in generale

può a meno

di

ricordare qui la trico-

tomia, divenuta di prammatica nelle scuole del diritto comune, di

elementi essenziali, naturali e accidentali, tanto più che la base esegetica ne è appunto

un

testo delle Pandette

latori sotto l'influenza del loro concetto di

manipolato dai compi-

naturai):

ma

questa

di-

stinzione corrisponde piuttosto alla nota teoria aristotelica, fatta propria dalla filosofia medioevale, tra ciò che è essenziale^ proprio (o naturale) e accidentale

2).

Nella dottrina bizantina

vece di una dicotomia, tali,

e cioè

si

avrebbe a parlare in-

elementi naturali e elementi acciden-

perchè elementi « naturali » sono tutti quelli

a formare

una determinata figura

caso per caso se e in qual misura In

tema

di patti,

il

fissati dalla

legge

giuridica, salvo a doversi poi vedere li

si

possano alterare.

concetto della natura contractus viene in con-

siderazione anzitutto per la massima, più volte formulata, che non è

necessario

un patto per

tura». Le

fonti

ti

Ulp. D.

gli

elementi che sono già contenuti nella « na-

classiche parlano di elementi (obbligazioni, garan-

(19.1) 11 § 1: cfr.

per Tiuterpolazione Longo, Criterio giustin. ecc.,

p. 28 estr. -}

Sulla tripartizione s'è trovato molto a ridire: e veramente per le esigenze

può sembrare preferibile l'antitesi tra elementi essenziali e elementi accidentali, siano poi questi ultimi modellati caso per caso dalle parti o,

della sistematica

Ma poiché, anche ora che si è spezzato rigido schematismo di un tempo, la dottrina continua a studiare singoli «tipi» di contratto, bisogna pure integrare lo scheletro, per dir così, delle norme essen-

nel loro silenzio, predisposti dalla legge. il

ziali

con quelle altre che completano la figura normale e tradizionale; e queste

sono appunto

i

«

naturalia » delle scuole.

lU'LLETTlNO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROM .\NO

68

che «tacite insunt contractui»: cosi nella compravendita la

zie, ecc.)

i)

garanzia per evizione

compratore 2); così

e

principio per cui

il

tema

gali sulla renuntiatio in

vanno

società lucri e perdite

di società

è superfluo

gli è

periculum passa

al

norme

le-

Se

5).

perchè, dicono gli

e

*),

il

le

criterio per cui nella

quote uguali, salvo patto che

divisi in

proporzioni diversamente ecc.

le

il

garanzia degli illata^t invectaS);

la

il

patto in questi e simili casi

scoliasti

bizantini, si tratta di

eletìlenti « naturali ».

come

Cosi, 1.

73 D.

17.

-TEO. Tò Y.X:

vtac



XO'.

o'.y.

(Hb

J.783

yJTcv iTToasvov

/.Dcxà

TrjTr,; v7.p

tTJ!:

^VjUlxtwv

tcov

e.

TO'JTopo'ja [iovopo-ju

t7,

ootu..

[Ait id

societatem:

TÌov

Ipx.

':rpo<70-/,x*/;c

ixTÒ;

tw

£7:1

y,0'^iMvi'JL

Y/;a''v

TO'JTopoua xoivto-

xo'.vwvT), co;

svvtoc Iv

t(~)

Oc lo'joixtt;.

quod secundum naturam sequUur omnium honorum

nam

nium (honorum)

etiam absque hac adiectione verborum in om-

huiusmodi impendia imputantur

societate

ut didicisti in dig. 39 E, nel

la

71 sch. 2).

TO'.xuTX 8a7r3cvr,axTX xaTxXoy'Ì^STat

TOJ

Stefano commentando

già altrove s'è ricordato,

2 di Ulpiano

commento

un

a

socio,

fam. ere. librorum de iudiciis].

tit

di

testo

Pomponio

in

tema

di

mutuo

(D. 12. 1.3) ove è detto esser superfluo pattuire espressamente la re-

stituzione di cose di uguale bontà, osserva in generale (Hb.

2.

590

e.

3

sch. 1):

[Steph.]

TX

2;-/)a£io)(7Dct

TrapSTTOIXgVa Toi

0-JC7£t

xotTx TÒv

flXàTiTst,

i-\ To> oxvsito Y.pxzd^irjxv Tip&Xr/j/tv, xai OTt

T>,v

aUVxXXxYJ^^'^^

TTcptTXÒv

aSV

ifjTl

non nocent

xavovx li^j^zy. « superflua

[Nota in mutuo obtinentem praesumptionem,

et

SXOtOVsTv,

O'J

».

quod ea quae

naturaliter sequuntur contractui superfluum quidem est expri-

mere, non tamen nocent, secundum regulam dicentem flua

1)

Ulp.

31 § 20 (quia

17 = D. (22.

assidua

1)

est

8)

Ulp. (18.8) 1 pr. § 4. Nerat. (20.2) 4 pr.; Paul.

*)

Paul. (17.2) 65 § 5 e

2)

« super-

non nocent»].

Papin. Vat.Scfr.

(21. 1)

:

(2.

18;

Pompon.

D.

(18, 1)

66 pr.; Paul. (2L

2)

56:

duplae stipulatio). 14; 4;

Tlp. (20.2)

(3.

9.

8) Gal 3.50; I. (3.25) § 1; D. (17.2) 29; lationi» in Afric. (20.4) 9; 46 § 3; 38 pr.

cir. 60

e

SO. CJr. il

«tacite ines.se slipu-

NATURA C0NTRACTU8

E sch.

neir indice alla

1)

.

.

.

OJ'JtV

43 D.

1.

2.

14 già altrove riferito (Hb.

Kaì

yzziy,

O'j

"ZXJ-y,

[...

G-jac*tóv(ov

iotx.oiv,

questo

c'va

^^ivr-yj.

43

Hb

11.

1.

X7.0'

6

lys'.

j

est specialibus pactis ut flant liaec,

xy.t

7 =

7§5

D. 2. 14) sch. 13:

5va TjacptovcTv

t'/

ojcriv

/.y.T'>.

/.al

àXXà to'.òTv,

y.òstav

|

xàv te

'.òitoTtxo^J, J^r,T£C

tÒv ocÒtoj tvocxa y.vxyy.yXov ovra...

m

[Quomodo

gemus

quando

contractui].

xàv T£ ar/ Irt ol toìv Ttapà ouGtv OcoaóOx ttxxtou y.'''.

ottots x'/tx

-zTjzy.,

£-1 Toiv /.ara ojg-ìv ou osoasOa -'//.tou louor'.xoUj

Ilto;

xs'i/.

e.

richiama con maggiore ampiezza

si

Hb. 1.568 (Bas.

QsXr,,

629

TuvaXXàvy.y.Tt.

T(~)

Neque opus

secundmn natiiram insunt haec

suppl.

1.

:

SVcG-Tt

A

09

(/lis

secundum naturam non

g'w^e swn^)

indi-

pacto speciali, sed quisque facultatem habet (de bis) quae

secundum naturam sunt paciscendi etiam nolit; in

-eaque faciendi sive velit sive

vero quae) eoclra

(his

naturam

(sunt)

ìndìgemws

pacto speciali, quaere cap. 43 et eius indicem necessarium...].

Analogamente Hb. citato

1.

735 [Bas.

12.

1.

17 =D.^ (17. 2)

17 § 2], già

:

[Anon.J 'Ev csuG-cto;

^'jG-zÌGs.1

x7^

T'jjxcitovsTv.

y,yzy.

TT,;

o'jciv

xocvtoviot;

yàc

o'jòcv

xotvtovta;

tt,;

i

ov.

TTspt

t"^;

XTrayo-

Traci xatcòv àrravo-

CcU^a; hzyzzy.. [In contrahenda societate nihil oportet de renuntiatione con-

venire

nam

e.r

natura societatis

is

qui intempestive renuntiavit,

teneturj. Il

« y.axà

cpu-iv

» corrisponde

ipso iure del testo classico (Paul.

all'

[17.2] 17 §2).

E Teofilo zo^TO yàp

(2.

y.y?.

18.3 ed. Ferrini y.r

7:po;xct'a£vov

r^

p.

aòrr,

198

1.

20):

ò'-àrac'.; toc

o'j^sj

Ttacs-Troasvov

Ò£;^£Ta:.

[hoc enim etsi non adiectum, ipsa constitutio quasi naturae in-

haerens si

riferisce a

cui di «

accipit]:

una costituzione

natura »

non

si

parla.

di

Giustiniano (C.

3. 28.

30

cfr.

36 pr.) in

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

70

Per contrario

il

patto occorre - salvo poi a vederne F ammissi-

quando

bilità e la varia efficacia -

si

tratta di convenire qualche cosa

che non inest secundum naturam. Così r indice di Stefano, al passo dianzi citato (Hb. 1.629): .

.

.

otoa;, TTOu ypst'a ttxxtwv

quando necesse

[Nosti,

OTav

iStxoiv,

OcXrjTto

Tt

est specialibus pactis,

r:xy.Tt\JGXi

quando

OTrsp

(scilicet)

quid velim pacisci quod non inest secundum naturam contractui] e

poco oltre: sì {lèvxci

xq)

£v x(p o'JvaXXdyiJiaxt ÒTrs^TjpYjxai ti

auvaXXayiiaxi, xp^ì [si igitur in

annexum

twv xaxà

cpóaiv TtapSTioiisvwv

xoOxo TiapacpuXàxxsoO-at.

"/-s^-

contractu exceptum

aliquid

sit

contractui, oportet et hoc servare]

secundum naturam :

e Cyrill. (ibid.): £v xalg àycpaaca'.g, €i xi Tiapà xyjv cpóa-.v xou aovaXXocyfxaxos aoia^cDvyjtì-^ yiveoO-ai, qpuXctxxsxai.

emptionibus

[in

1"

Cf.

Rat

si

quid extra naturam contractus convenerit

servatur].

fieri,

Anonimo: Hb. 2.26(Bas.

13.2.

1

= D. [16. 3] 1§6. 7) sch. 8:

vip xat f,TTOv rtov 7:po;ovT(ov toTc Bovx

TcXc'ov

'yt'òs

àyoyaTc Iv

àp/r, 0'jvàu,£6a T-jjxotovsTv.

[Nam

minus quam

et plus et

inest b.

f.

actionibus ab initio

pacisci possumus].

quando non

Sicché,

tratto è perfetto %axà

Hb. 1.568 cBas. ...Ittc

xàv £v

rr,

Ttov xaXr,

àp/v,

xat

si

è pattuito nulla èvavx-lov

11.

1.

7-

Triarst xv)

D. [2.

14]7§6)

f.

.sc/i.

a'jvxXXayfAcitxtov, oiov

G-jcxà(7£t

to-j

Evavxtov xr,; xoo TuvaXXàyaaxo; '^jTEto;,

[in b.

xyjg cp-jascog, il

con-

cpóaiv.

16:

Trpàasw^ xxt àyopaaia;,

G-jvxXXxyaaxo; oò àz'/ipTio-Oy}

auvc^ptovr/Jv)

xojxo xxxà

contractibus, veluti emptione et venditione,

cipio et initio contractus nihil convenerit

tractus^ contractus perfectum est

xt

xr,v toi'av

si in

prin-

adversus naturam con-

secundum propriam naturamj.

NATURA CONTRACTUS

problema fondamentale consiste nella determinazione dei modi

Il

e dei limiti

entro

quali è possibile al patto alterare la natura del

i

un

contratto: e qui occorre tener conto da

meno

gabile

norme

delle

lato del

carattere dero-

costituenti la natura^ dall'altro della

cacia diversa che può avere si

71

momento

in cui

di vista che,

com'è

patto a seconda del

il

forma o del rapporto a cui inerisce: due punti

effi-

chiaro, si integrano a vicenda.

Per

primo,

il

punto

il

che

zantini, nel senso

vi

di

comune

partenza è

sono

classici e ai bi-

ai

norme

in ogni negozio giuridico delle

inderogabili, contro cui nulla vale la contraria dichiarazione di vo-

lontà delle parti: lo dichiarano

i

torum pactis mutari non potest», non derogat

»,

di cui forse

eccessivamente

inteso T ius

È specialmente

publicum si

che contraddicono

in quel

suo valore più generale

è voluto dubitare.

in materia di patti dotali che

hanno più frequente occasione

sici

al

regime inderogabile

dell' istituto

marito

i

non agire de moribus

o di cetto

medesimo

ne dolus praestetur »

patti illeciti: così - nelle fonti

distingue

i

i)

6).

bizantine -

cui

come

le

d'altra parte ^)

al con-

per negare la va-

si fini

scolio.

e si

2),

spese necessarie

Di qui tutta

uno

la pos-

o di accor-

ob res donatas vel amctasS):

massima con

ispira la

si

lidità del patto «

o

nega

si

quelli legali

frutti in dote 3);

non esigere

:

dolo

al

dargli per la restituzione termini più lunghi di

è dichiarata la illeceità del patto di

giureconsulti clas-

i

escludere la validità di patti

di

sibilità di limitare la responsabilità del

dubita sul patto di convertire

publicum priva-

noti aforismi «ius

« privatorum conventio iuri publico

..

la teoria dei

alla

1

61 D.

2.

14

patti privi di efficacia in illegali, ossia contrari alle leggi,

impossibili per natura, immorali e ridicoli:

Hb. voay. lì io;

639 sch. 2: ...xwv

1.

auToi to) voato

r'-ro'.

brjLv-ziy.

xoT;

cujx'^tóvcov

tx asv

Ivavrtoóasvx, xà

àyaCoT; xpo-ot;, xà ùì

iti

io;

co;

siccv tTJ

òcxupa,

cpuo-s»

io;

Trapà-

xSuvara,

xòc

xaxy-YsXao-xa.

[Pactorum quaedam invalida sunt ut legibus contraria, quae1)

Ulp.

"-)

lULIAN. (23.4)

3)

Ulp.

(23. 4) 6. 18.

(23. 4) 4.

*)

Paul.

(23. 4)

5)

Paul.

(23.4) 5 pr. cfr.;

«)

Paul.

(13. 6)

5 §

2.

17 pr.;

Sch. Siuait.

(2. 14)

9.

27 § 3: Ulp. (50

17)

23.

BL'LLETTIXO DELL'i.STITITO DI DlUiTTO KO.MANO

72

dain ut natura impossibilia,

quaedam

E siccome gli

quaedam ut

contraria bonis moribus,

ut ridiculaji). nel concetto della natura contractus rientrano tanto

elementi derogabili che gli inderogabili

2),

non mancano

casi in

cui la illeceitk obbiettiva del patto è richiamata air antitesi in cui

si

trova colla natura: cosi nel testo, già altrove ricordato, delle I^tituz. 3.25. §

2,

il

dubbio

Q Mucio

di

è

considerato dai bizantini in rap-

porto ad una eventuale contrarietà colla natura societatis: « Q. Mucius

contra naturam societatis talem pactionem esse existimavit » -

Teoph. ad. h

l.

«...x^

cfòosi èv(x.vxiouo^o(.i

.

. .

Bisogna però riccnoscere che nella gran massa dei tini la

testi bizan-

natura contractus viene in considerazione non come limite

obbiettivo alla liceità dei

patti,

ma come

complesso

di

norme che

dai patti possono venire modificate e variamente configurate, ciò si riconosce in generale la validità di patti n. e.

3),

anzi

i

bizantini

non

si

359

1.

2),

spiegando

il

per-

e,

che vanno contro

peritano ad affermare che la n.

scende dal patto: così esplicitamente Teofilo (3.24. 3: p.

cfr.

[natw^ae repugnare].

ed.

la di-

e.

Ferrini

testo delle Istituzioni, altrove riferito, in

tema

d'enfiteusi:

[natura

»)

sit

enim contractui pactum].

Quest'ultima categoria va

fatta nel testo che si scolio - recente 3)

-

riferita, nel concetto dello scoliaste, alla specie

commenta: per l'evoluzione

posteriore al riguardo v

lo

che segue.

Cfr.'LoNGO, Criterio giustinianeo ecc.,

p.

28 estr.;

.V.

a. nelle fonti

bic,

Però è da tener presente che nella più parte delle specie di fatto la n. e. è dichiarata inderogabile non per il carattere « iuris publici » degli elementi clie la costituiscono, ma perchè il patto è «ex intervallo», ossia perchè la volontà p. 41 estr.

non è intervenuta a tempo. che solo con una certa improprietà si rende col latino «contra naturam» il greco -Trapà cpuaiv. Il significato fondamentale di rrapà seguito dall'accusativo è. com'è noto, quello di «oltre», «al di là», «al di delle parti 3)

Si osservi del resto

fuori »: se, parlando di disposizioni coattive, oltrepassare (Trapa^aiNeiv, trausgredi)

corrisponde all'andar contro (al comando o al divieto), Trapà cp'Jatv nell'uso comuDe è semplicemente l'andare al di là della Jiatura, ossia convenire qualclie cosa che essa normalmente non contiene; e veramente il caso tipico è quello dei patti «quae augent naturam». Per l'oscillazione del significato di ra;à tra

contra e exl7'a

cfr.

già

Seork

in liJDR. 19. 227 in nota.

NATURA CONTRACTUS

Quando

secondo dei punti

al

dire in generale trattarsi di

zione classica tra patti

compenetrata è

per

bizantini

i

la

« natura

della

possa

si

distin-

della

ex intervallo, intimamente

continenti e

in

concetto

col

credo

di vista accennati, io

una esaltazione bizantina

La natura contractus

».

configurazione giuridica positiva che

rap-

il

porto assume all'atto della sua formazione, rappresentata dal com-

norme

plesso delle

impone

inderogabili che la legge

le parti

possono liberamente includere od escludere:

di dire,

un materiale fluttuante che viene

il

contratto

momento lora si

compenetrano nella struttura

si

sarei tentato

è,

momento

assume

che nasce. Al-

del negozio

sua natura, e conseguentemente all'azione

la

assegna quel contenuto maggiore o diverso che corrisponde

su cui essa

porto di diritto sostanziale

non

degli scolii

in cui

forma, sicché le convenzioni accessorie fatte in quel

si

contratto

il

fissato al

che

e di quelle

c'è

rap-

al

modella. Nella gran massa

si

che l'imbarazzo della scelta per

riferire

più

i

tipici.

pacta ex continenti nei giudizi di buona fede - è

I

la teoria si applica in tutta la

nuova natura: Theoph.

[i^CLctCi

sua larghezza

2 (ed. Ferrini, p. 397,

[X£v

Ì7:\

ftovx

zuiTZTO

y,7.~y.

r^

o\y,z''yv

àvtoyrjv.

OS xai

i-zX

cTTpi'xT-a;

TO^JTO

òourXa;

cpjTcv

aumento che

Tvy

t(m

iyojo"'/;;,

ar,

o'J7tv,

ouct'.v

oryjT-'ky.v,

r,yopaxoTt

s7:£p(OTr,0r,vy.t

Tr,v

y.al

r,

1.

ocOto

C7'j-

touto

hfM^%z. Oiov xocpaKsV/iys

a-},v

xovTtvsvrt ooj-Xy.v.

é;

in dimi-

40 D. 12.

àasiBcG-Oat xoo

/.y).

TrpocxaOtcrTav.

s;

g"ju!.oo)vov



1.

OetAaTiao) oi cot

xaì y^^ocy.Gixc T'jvy.XXy.vay.Tt

vJTt; .toj G-jvy.XAàytji.aTOc jia8''^£t

t/,v

ìn-zi

-zi

t-),v

iTTcCtoTaTOa'.

tÒv T.ci'T^v

t'Ó^TS

aàOc,



T7ÌC Trca-TEw;

TT,;

patti sia in

ai

asTOtTUTTO^aOat

cpiOc,

7:p7,T-/;v

ETrspoìTr^Tct

ITO);

/.al

cp'JTiv reo

tÒ tÒv

caso in cui

il

contratto una

9).

1.

nella Protheoria già ricordata alla

Tsw;

633):

2.

vaXXaYaaTo;,

XXT7.

al

enim facta solent mutare contractuum naturasi;

Stefano

(Hb.

danno

così in generale:

4, 2.

e con riferimento più completo

nuzione,

-

£ii,':rTO

/,y),

-zr^

I; i'aTrxo

svyjrjTr.v

To^xo

ysysvviTat

Tr\

iizì

oì ttj;

I;

i/.£to)Ttxov,

'EvxauOo. y^-P

àjj.£''8£Ta''

XotTròv o'JX£Tt

xaxà

Tr,v

oùoi tÒv Trcàrviv iTrsotoTrjOvìvai rrv oo\3'n:Xav à7ratT£T.

IJULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIU1TT(J IKJ.MANU

74

Rai TÒ hyy-iov

aàXtcTX T(o



^'.

I;

d

-ttxX'.v,

X'j;-/;t'.xÒv

y.x>.

0£ £; cov 5 O'jXTctxvò;

oty.

Ix.

too Ilxztavou

ToZ oè zàxTt;. Ojtco; asv

TXXTa

xovTtVc'vTt

Tràxrov ^iV/irat, óicrs tj/ov 7:pò;

[XìTaTUTrooo-t

Itti

àvx'^spet

Tr,v àycoy/iV xocl

Iv

^saTrovo-ojv

TUvaXXaYaxrcov

t(ov Bova ot'òs

t;|V cp'jTtv

àtv-sirio'JTt

Tou G-jvxÀXàyaxTo;.

[Interim autem disce gtttd et

transformari actionem.

quam

in stricto.

se^

naturam contractus mutari,

Exponam

tibi

hoc tam

in b.

f.

indi ciò

Ecce insitum est secundum naturam emptionis ex empto, venditorem repro-

et venditionis contractui, et actioni

mittere duplam, non autem et fideiussorem duplae stipulationis

nomine emptori

constituere.

Hoc actione ex empto secundum na-

turam habente, pactum ex continenti factum

est

minuens (con-

Tunc enim mutatur

tractum), ne venditor repromittat duplam.

quodammodo natura contractus et actio ex empto iam non cundum propriam naturam ambulat, neque exigit venditorem

du-

pactum factum

sit

plam repromittere. Rursus per contrarium

si

se-

augens (contractum), puta praeter stipulationem duplae etiam fideiussorem emptori dari, rursus natura contractus mutatur, et actio ex

empto iam

in

augmentum

fideiussorem, ut licet aliunde

quae Ulpianus ex Papiniani

quidem

Ita

transformatur, et exigit et

disci,

potissimum autem ex his

refert responsis in dig. 7

in bonaefldei contractibus pacta

formant actionem

et

Tx;

1.

9 = D. [19. 2] 9 pr.) sch.

rtov o-jvxXXotYaxTfOV età

'yó^rstc

[nam mutare naturas contractuum per pacta Cf.

Hb.

1.

66 (Bas. 2

de pactis.

naturam contractus mutani].

e lo stesso altrove: Hb. 2. 337 (Bas. 20.

...àasifisiv Y^cp

tit.

ex continenti trans-

3.

c-'j|j/^:Óv(ov

1

:

£;£(7Tcv.

licet].

23 testo), in tema di misura di respon-

sabilità :

[Anon.] ...tÌ

Y'^-p

^^

^P/,?i

0"w';/-90)vo'j|X£va

'^jo-tv

Ziòoxai

vy.ÀÀaY;j(.a<7'.v...

[pacta enim initio facta

naturam dant

contractibus].

toT;

(7u-

75

NATURA CONTRACTUS Sono

determinano, definiscono,

patti iniziali quelli che

i

con-

il

tenuto dei contratti-, cosi ancora: [Steph.] Hb. 1.561 (Bas. 'ExsTva

rry

T.o\)<7:

.

.

xat

.

oiCpsXsi'oc

Hb.

cfr.

56

1.

3

y^'vstoci.

;

sch. 3 (tardo).

scambio

tra contratto e azione, e rilevando che

aumento che

SI in

male, Steph.

contractus fiunt]

est, initio

E, col solito

patto giova

ixsTaru-

opov xtvà 'KV.pÉyouGi t(o

a-jisp

TOU (7uv3cXXàYa.aTO<;

xp/_r,

xai

(juvaXXàYjjiaTt

toì

lv£t(7t

7 §5).

2. 14.

quae de/initionem quandam praebent con-

in iitilitatem actoris,

hoc

-D.

pacta insunt contractui, et transfornaant actionem

[illa...et sola

tractui,

7

tou òcxTopoc,

£v xTj

T0'JT£(7Ttv,

G"JvaXXàYu>.ocT'.,

1.

ajacptova

«jlovoc

Itti

ÒL^[0)-'[ry

II.

26 (Bas. 13.

2.

2. 1

in

il

diminuzione della «natura» nor-

= D. [16. 3]

1

§ 6-7) sch.

8,

già altrove

riferito;

[Id] 1.574 (Bas. 11. 1.7 = D. OTt

Eip-/,xa|j(.£V,

Tit;

xcov

aYWYwv

otà xcov

7 §13-16) sch. 36:

[2. 14]

c-uijt.cpwv(ov

ttXxt-jvscv

>cotì

y.yX

tjLsto^jv

xà?

cpó-

O'jvaxov ìaii.

[diximus quod per pacta

augere

et

et

minuere naturas actionum,

possibile est]; cfr.

1.

656 (Bas.

'Et:!

xiov xxXtj

aYtoY**!, oxocv

£;

f.

a'jvxXXaYJxàxiov xoxe xuTTOuxat x-kq (jujjicpwvou

Trio-xst

xocxà ypovov xou a-uvaXXàYfJt.axo(; ysTriron xò

tvxspSàXXo [in b.

74 = C. [2.3] 13) testo:

11. 1.

^fÉvr^xxi

toZto, oòx

h^oò^^r^^^

fit

pactum

:

r ampio scolio

Hb.

si

Y»^p

Y-^^?-

cum tempore

enim ex intervallo factum

si

actionem sed exceptionem

Teodoro

o"jtj!,cp(iivov

nT.px^fp'X'j^ry

contractibus tunc formatur ex pacto actio,

contractus

e

àXXà

sit,

non

parit],

anonimo {"O-mg

xsxavóviaxai

.

.

.)

e

il

seguente

di

:

1.

657 (ibid.):



acxax'jTTOo^t xr,v àY^Y'^v,

I; xovxtvsvx'.



Ss

[Pacta ex continenti in

nem: ex

Tràxxa

I; IvxepSocXXo

b.

f.

ÌtzÌ

xwv

fiova cptos

aY^Y^^^

TiapXYpoccpr.v xt'xxo'jat.

actionibus transformant actio-

intervallo exceptionem gignunt].

liULLETTINO DELL'ISTITITO DI DIRITTI) ROMANO

76

Un

ultimo

riferito

Hb. 1.565(Bas. EI

TX

xott

Ta

l'vx,

0T£ a£v £x

14] 7

[2.

7:ocp£-/£t, (o;

Tixpsacpuxsvxt

£7:1

n'ffTSt



xy^ìY^Tc

XUXÒV

YOVXO;, OO O'JVXXat £Up''(7X£XXt

7ja-

oj

àvoìvr.v xa\

co;-

toT;

v]to'.

àXXx touto

0"jvaXXxY;j.X'7tv

o'jtw ypr,

vocTv,

TTapxy pvjax IttxxoXo'jOt, to) cuvaÀXaYiJ.XTt xà «ruaoojvx,

Tot>

a£xa7cor/i(70£io-/i; aòxo) xr,c xywy^.;-

asxx ypovov xou T'JVxXXaYW-xxo;

Ei u.£Vxot

sc/i. 8.

TO)V xxXy, rt'c-Tst T'JvaXXy.vaaTwv.

0-jii.owva.

xox£ xai 5 IvxYOJV Iv xoóxot; w'^£X£Txat,

0"ju.^oivx

§3-6)

Tuacpoìva ttco; toxctÒv i^oy7\^

Y'juLvy.

suóOaasv yàp XsYStv, xaTc xaXr, IvsTvxt xat wiTiep

rilevo dalle espressioni,

tuttoT Tr,v asOvXouG'xv TixTs^rOy-t

ò'xe

STspav auTT,

come

per la particolare chiarezza:

1.7=D.

11.

u.'ikiGXOL

SxXXsTai, oao); saO' TTsp lAop^vv

per quanto tardo,

scolio,

merita di essere

X7:ò

'i/tXoii

£V£i7xt

xoTc

tO'^£X£Tv

CUULC&WVO'J



XtXXOULEV/)

(7UVxXXxY[Ji-XCtv^

OCX

cjaooivr/Jr, 'jtteo

xt

-ZOlO^lTO'^f

o-'JijLcptovov

IxcTvX Y^-^

y.^fOÌVY^.

Tipìv

xou Ivx-

IvxYOvxx,

•'^z^'^rfìnf\V7.i

xx;

£7:£'.0->,

XrXx XX XY^YX;

TUULTrEOióvriXXt, xxl o'?7r£p v6\xov xtvx xatvòv xaTc xywyxT; rxpEyo'j^rtv,

to;

Iv àpyr, xo~ tjvxÀXxyixxxo; ^rzv6[xtvx,

[Quamvis plerumque nuda pacta ad procreationem non

quasi aliam formain ei praebent^ ut in

mus euim

actionis

tamen jnterdum formant nascituram actionem

prosint,

dicere

b.

f.

b.

f.

et

contractibus. Sole-

actionibus sive contractibus inesse et quasi

adnasci pacta. Sed hoc ita oportet intelligere ut

si

quidem ex

continenti subsecuta sint contractui pacta, tunc et actor ex ipsis

adiuvatur, transformala ei actione. Si vero post tempus contractus

quid convenerit prò actore, non potest tale pactum ipsum acto-

quoniam videtur ex nudo pacto nata actio. Illa enim nuda pacta insunt contractibus quae antequam nascantur actiones paciscuntur, et veluti legem quandam novam actionibus

rem

adiuvare,

praebent, quippe 4nitio contractus facta].

Il

caso tipico

è,

come

s'è detto, quello dei giudizi di

buona

fede:

nei giudizi stretti l'efficacia del patto va solo a favore del convenuto,

in quanto appunto

ma

anche qui

i

non

si

manifesta che sotto la forma

à' exceptio'.

bizantini ci tengono a ravvisare la trasformazione

deirazione che avviene attraverso la mutazione della natura contractus: e ciò sempre poiché

il

patto è iniziale.

Cosi Stefano, nella Protheoria già citata a D.

(12. 1) 40.

NATURA CONTRACTUS Hb.

iXc-aT'JTTo'ijTXt

G-TO'.'xTwv

Tou

[j.vnoi

£'^'



ocrov

633 (Bas. 23.

2.

£V XOVTtVc'vTt

V£VOa£VOV

w; eaTt

7:xpa<7X£ux^£c,

O'JATrtavou

5'.

tA/-'.:.

ò'-Y-

[Disce,

toxo'j;

to-jc

TYjV

aaO£Tv

initio

^so;,

6

Cp'JO-tV

àytoY'/i,

xt;

TOU

t(ov

IttI

£x TrXs'jpou

Ttvi Troupo);

to^ìto

àTcaciTTiOYivxf

{xr,

àjXEl^Et

ro)

Iv

ttw;

<7UVaXXàY|Jl.0CTOC»

asTaTUTroT xat xtp£T'.xr,v

7rpoavDC7:£cpwv-/i|j.£V(p

tct.



àviTO).

quemadmodum

transformatur per pacta ex

in strictis

continenti actio, ex parte scilicet

ut supra diximiis. Stipu-

rei,

quidam pure mille aureos,

latiis est

r,

'ETrspojTviae ^)

xal TTpixrviv I; g-tittouXÌtou

xxi -rrv -rroopàv t£ £Tva:

otà Toiv £; xovTtvsvTt TcaxTOiv

xoctocSÌXti

àiXc'aTTTtoc

40): ...M-iOs,

1]

xaOòc cpOào-avrs; siTToasv.

^so'j,

G"J|JI.O(OVOV

42: D. [12.

1.

pactum factum

et

est in

contractus (ut) donec sponte solveret usuras reus, [sors]

non peteretur: hoc pactum ex continenti factum naturam mutai

puram

contractus^ et

et strictam

format et condicionalem esse titulo

Cfr.

ex stipulatu (actionem) transut disci potest in supradicto

efficit,

de pactis dig. 4 Ulpiani].

Hb 2.634 ...O'JTto;

vaÀXàYaxTOi;



[X£V

7rapayp7,[ji,oc

cut/.cpojvouu.Eva



a£xxx'j7:oT, xr,v

[Ita

(ibid.) sch. xou Avodvuijlou:

xovtcvevtc rfcoi Iv t7ì xpyrj rou 0"j-

ì\

Tj

Trdcxxa x/,v

(Txptxxxv Ix

fiova

[/.èv

7rX£'jpo"'j

àyojYyiV àStotcxi'xxo)^

cpiSfi

xo^ p£OU.

pacta quae statim sive ex continenti, id est in initio

contractus paciscuntur bonae

actionem sine distinctione

fidei

transformant, strictam autem ex parte rei]

2).

1) 11 caso a cui allude qui Stefano è quello; fatto in D. (2. 14) 4 § 3 da Paolo, con richiamo a Giuliano: è 1' unica specie classica, e pare una novitcà di Giuliano (diversamente Perozzi, Istit., 2, 296, n. 1); del resto si noti, dal punto di vista classico, che qui non si trattava di alterare la struttura positiva, ossia il contenuto

dell'a.

ex stipulatu

ma

fosse stata condizionale.

solo di differirne la esperi bilità,

Sempre a questa

fanno l'ipotesi di pacta ex continenti prò reo:

Hb

2.

Itti

twv

2)

635 sch. 8 Cfr. llb.

jcaSapw? u.'h

1.

Steph.;

657 (Bas.

ì\ xovtinìvti j5

voatafxara,

554. 4 sch. 11. 1.

iraxxwv Ix scp' i'aov

[2.

u.-'pou;

ày.e'fXTTTco;

Touto

tò -r;v

aùxo'v.

se la stipulano

cfr., oltre

quelli citati nel testo,

1.

74 = C.

ou^aX^à-yy-aTo;, xaì

àTraiTinS^vat

ày-£'3£i TOU

1.

come

fattispecie si riferiscono gli scolii che

13]

tou

13)

sch.

xaTaPàXXst

cuy.cpwvov,

y.aSapàv

1.

ha^oiJ.i^ou.

sv

>caì

toì»?

àpj^^ {jTpl)tTav

IzXyj.v.

twv orpixTM'^

'E[it's]p(ÓTY)(js

to'xouì;

b

'^i^tó^.t'iO'i, sjc

xt;

xtvà

ha'^óij.z^oqy tyIv

axiTrouXaTOU

cpùatv yitoi

BULLETTINO DELL ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

78

E uno

scoliaste tardo ribadisce

nare in appresso

concetto - su cui

il

che Fexceptio è

-

si

dovrà

tor-

che insunt contractui

di quelle

e trasformano l'azione:

Hb.

1.

563 (Bas. 11.1.5 = 0.

OJV TWV

è-1 {X£V

àywYì^v, [oT£ TO'JTto

u.£Tau.op'spwcat

TO^;

£/.

[in strictis igitur

actionem (cum

TTiV

la teoria dei

« patti nudi

Cosi

rei

[Steph.] ...tÒ àytoYriV

ypo^fó'^

lari

.

..

fit,

dat exceptionem, qiiae

et

quo

invenies...].

le

semplici ragioni processuali,

e

è

che

essi,

come

quindi non giovano all'attore.

y^^P

slvai

i^-'h

eoe

[2.

14] 7 pr. § 2) sch. 1.

|i.£TaTU7iot3c6at 8tà

tou

twv

ixTopoc, touto

Eipr^xat, ttocxtov

twv

i; ivxEpjiàXXo

iràxTOìv

coa.oXoY>;[A£VO)V

ÌgtÌ

aETaTUTToT iry xy^yt^jV, ote cóy-

<7'jvaXXàY;j(.aTt.

to')

àiraÌTraiv

atpsTtJCT^v

1.7 = D.

11.

oV^eXeix

Itti

Tote ojv io voZ^ov,

TTcv

£'jprja£'.;

:

Hb. 1.560 (Bas.

Tr.v

oO

pacta ex intervallo è imperniata sulla natura

non generano azione

»,

7r£pt

regime più rigoroso. La regola

loro

il

àytoy-i^v,

actionis, de

contractus e questa appunto, non più giustifica

Tr,v

pactum ex continenti factum tum transformat

in) utilitatem

ex transformatione

et inest

Anche

TO G"jyyp0V0V 7ra,XT0V TOT£ aeTaTUTToT

«TTpi'xTtOV

toosXsta tou ^iou ysvyjTat, xal Si'owci xxi TrapavpoccpriV

Itti]

ivo\)(jXv

14] 5) sch. 3.

[2.

tyim

I^

iTrepwri^asw;

TrapaCTxeuà^et,

xaè

auacptóvou

)caì

twv

to'xwv

àTTOxpiaso);

eùyvo'xóvw?

aeTaroist, xaì

oiòotxsvwv

àpY^ì^ r

àTTaiTTot; aÙTwv.

[Exemplum pactorum ex continenti ex parte rei in strictis (actionibus). esl quidam pure C numraos, ne, quamdiu sponte solverei usuras debitor, exigeret ab eo. Hoc pactum initio factum naturam mutat contractus^ et puram et strictam ex stipulatu actionem, id est petitionem ex inStipulatus

terrogatione et pacti responsione, transformat, et condicionalem usuris sine

Ho

mora

solutis cessat petitio

efficit, et

earumj.

trascritto questo scolio - che la forma stessa dimostra recente - perchè ha singolarmente frainteso tutto quanto il problema. Lo scoliaste infatti non rileva che il dubbio nasceva unicamente dal fatto che la clausola - relativa al pagamento delle usure e correlativo impegno a non chieder la restituzione non era stata dedotta in stipulazione. Lasciamo stare la singolare definizione, di cui ha sentito il bisogno, dell' a. ex stipulatu e la infelice formulazione finale, ove pare voglia dire che cessa la petitio delle usure (aoTwv), e non quella della 6ors! Cosi almeno nella lezione dell' Heimbach; il Fabroto ha diverse varianti cfr. Ilb. 1. cit. n K e sg.) che rendono il testo più ragionevole, ma che non so quanto siano fondate sui mss.

esso

-

NATURA COXTRACTUS

[

.

.

nam

.

actionem non transformari

per pacta ex intervallo

Tane

utilitatem actoris, hoc certuni est.

nudum pactum mutat

79

dictum

igitur, ut

in

est,

quando eodem tempore cum

actionem

contractu initum est]; Id. in

cfr.

Hb. 1.561, già più volte ricordato,

Hb

Cyrill.

M

asTaT'JTroT,

1.

562: ...si)... asTa rrv TrpxTiv auv£owvv]67i

7rapaYcacpr,v

format, exceptionem

autem

Hb.

633 sg.

2.

c-uacj-tovoc,

[aèv

xwv

xr,v

àvo^Y'/jv,

fiova

:

cxpi'xxtov

àytovcov

irapaypotcprv

cruv£Oo;£, xòv

Iv

àpy7, ytvoasva

ouxs xr,v ci xatt

T'jvaÀXayay.xwv,

o''o£

ar

el

7rpàxr,v

utlv

xoj G-jvaXXàyjxaxo;, xat 07r£p xaxà oùv a£ttoxtxà

a.£V

c»U(7'.v

xr,v

oix£i'xv

-TTp-y-xr^v

xoivov àa£''^£i

£1

cpUG-cv

5c

co;

£'7:ov,

xtVETxat,

o-jx£

aò;r,xixov Icxt

xr.v

aTratXET

ouxs

xòv

xr.v

61;

£ir(

y.yo)yr,y

XoittÒv

xou (TuvaXXàyaaxoc, oòSi

Ypacprv 0£

-/api'^£xa'.

xoo xtavjaaxo;, svv'jrixrv

IttÌ

xoi

àvxtxiO'/]fftv

xr,;

a"j;£i

àyopao-xr,, xai

aòxo)

l7:£po)X7^(7£o>;

[In contractibus

xauxa xyj;

r,

in

xaxà

oxt

xrv

c"jV£Oo;£ xòv

xr.v

jjlIv

.

.

cp-jctv

.'

£i

oux

;x£xax'J7:oT xr.v

I;

£tjt,7:xo,

irapa-

Iva/ Or,

I;

[ifivStxo

yàpiv

làv

xr,

à7:atx£Tv xxì xà, o-jvSEOoyaEva, xat

SouttXoc;

aòxio 7:apa(7/r,0r,vxt, xxX.

pacta ex intervallo

fiunt in initio contractus,

xrv

xy.\

oòxExt

£7r£pcox-/]0r,va'.

yàp,

xò auacpojvov xò I; IvxEp^àXXo,

cpufft;

f,

xal lyv'jrjxrv Ttapac-ysTv £-1 xr,; £7r£pwxrjG-£{o; xvì; oo'JTrXa; au;-/)xtxòv

xtov

Ss

Itti

TrapaTrETr'/jysv

£u.7rxo

7rpàx-/iv

(7UvaXXocYjji.axo;'

Itti

(/.sxax'JTro^Jat

Soo-reXav, 07:£p

laTixo

£;

ivxspSàXXo vtvo-

ì\

(7uvaXXàY[j.axo;,

xou o"jyaXXàYfa,axo;' Oc;

u.£xaxu7rouc-t Vj

gli

:

-/jxpiJ^ovxat.

xy; IH

cp'jcitv

xou a'JvaXXàyaaxo;, xat

àa£''Bo'ja't

oojttXxv.

scrxtv,

scxt

l7r£ptox'/]07ivai

ox'.

£1

^sio

a£t(oxc/.y.

£'/£'.

X7.

xo^)

àti-stliouG-Tv,

ci-óaiv

aovov xo)

yàp,

tjLy,

ncque trans

est,

Stefano

T-jvaXXayaàxtov

xtov

...'Etti

xov;x' scxt,

ven-

ex intervallo, perchè

p.

i

exceptio. Così, nella solita Protheoria,

1'

naturam

parit].

Al convenuto invece giovano anche

tx£vx

nudum

hoc non parit actionem, quia

ditionis^

-rrapà

t'.

xixxst.

Ss

post venditionem convenerit aliquid extra

[si)...

danno

e

strictis

facta,

idest

quae non

quidem actionibus neque

naturam mutant neque trans formant actionem, sed exceptionem dumtaxat reo indulgent. In contractibus autem bonae fidei, si quidem contractum minuentia sunt: pone enim convenisse ven-

lULLKTTlXO DELL'lSTlTrTO

80

DllUTTO IIOMAXO

IJI

ditorem duplam non repromittere, quod tamen natura liabet con-

secundum naturam

tractiis et

empto

actioni ex

inest: si igidir,

ut dixi, contractum minuant, transformant actionem et naturavn

mutant contractu^,

ex empto deinceps non secundum pro-

et actio

priam naturam movetur neque exigit venditorem repromittere duplam. Si vero (pactum) augeat contractum

pone enim convenisse

;

venditorem etiam fideiussorem duplae nomine praebere, igitar

:

si

ram

contractus neque auget aut transformat actionem ex empto,

sed

exceptionem emptori

largitur, et si conveniatur actione ex

vendito pretii nomine opponit

(venditori)

ei

placuerunt, et fideiussorem duplae e

...

augeat contractum pactum ex intervallo, non mutat natu-

se

nomine

ea

petere quae

sibi praeberi

.

.

.]:

TAnonimo: Hb.

634

2.

[xsTaT'JTToT-

T'jroT, xoti <7y7;|xaT'.

...Tà

(ibid.):

OS fiovx

T'),v

cpi'oc

TuvyojpsT, 'Tzy.cxypy.'^)^ oi [.

.

.

hm^'iiXlo x)y \xh ^rpt'xTav ojò

I;

7rapaYpxcp-/v

Tt'xTSt

£vo^)(7ocv

U

7^Jz;r^'zv/J/.

/.xì

aoV/;v

oì ovt'/

as'vc'.v

ySj-ry Itti

y7.c,<Xs.-y.'..

Pacta autem ex intervallo strictam (actionem) nullo

transformant

bonae autem

;

actionem,

fidei

trahant contractui transformant,

autem

inest; sin

oaco;

txstwTtxà jxcv ovxa Tot3 'T'jvaXXxYaocTo; ixsxa-

adiiciant,

si

modo

quidem pacta

de-

exceptionem pariunt quae

et

ipsam manere

suo statu sinunt, et

in

exceptionem solam indulgentj. Cfr. 1.

anche Hb.

657 (Bas.

...lì aaTOc,

£::i

11.



il

roiv

1.

yxpiJ^ETOCt.

056. 74, testo e seolio già citati; [2.

13] 13) sch.

lvT£p[i-xXXo, r-TOt £lp-/)a£Vtov

c-uvocXXàYaxTo;, o-jte ^£(0

1.

74 = C.

«TTpi'xTtov

a£TaT"j':ro^;a-iv

'AXX' ot£

TOVTOU TOU TUacpióvOU

TX

|/.r|

ar,

tardo.

lv àp/r,

àywywv y.òzry,

£Ùpy;OYÌ

1,

vivoasva zoZ 7jvy.ÀXÌY-

ojt£

xrv

-rrxpXYp^'f/.v

£V'/Yoa£Vo;,

ojgt'.v

os xx-

à;i.£t3£t

too

aov7;v to)

àXX' ev^ycov, oOos

£x

O)'.p£Xrj07^'7£TXt.

[Pacta autem ex intervallo, sive non in exordio contractus facta, in supradictis strictis actionibus

neque naturam contractus

mulant, neque transformant actionem, sed exceptionem tantum reo praestant. Sed

cum non

ex hoc pacto adiuvabitur].

inveniatur conventussed agens, neque

NATURA CONTRACTUS

regola generale negativa è formulata da uno scoliaste tardo,

La in

Hb.

yzovv.

2.

7 (Bas. 13.

.

.

un

nella stessa sede,

fede,

(p. es.

£iT£ I;

ab

[et sive

riduzione

non

v,

della

la

natura

responsabilità,), allora

anche F

initio convenerit,

tou <7uvocXXàYji.aTo;

nam

utroque

pactum

sit].

buona fede

sforma l'azione né intacca contractui

la

e di stretto diritto.

come

nei stricta iudicia invece F exceptio

quando

è

la

f.

iudicia questa

da mutarne

la

natura:

natura contractus solo

generata da un patto ex continenti.

come

Perciò,

ho

muta

tra-

patto « detrahit

il

ma nei b.

insita nel contratto, e tale

bi-

i

In entrambe le

quod auget contractum » non

natura: se invece

esso genera sempre V exceptio,

>,

è considerata

Iv

lvouvà[i.o)c,

effectu trans formatur, si

sivepostea, nihil refert,

cum

patto ex intervallo «

il

es-

ohùh Iixttoowv

Ta'uxa,

ìkztt.

[/.ETOCTUTTOurat

questi scolii risulta la differenza che corre qui, secondo

categorie

di

contenuto: se invece mira a

il

£ct£

(T'jixcptovviO^,

cpuGt;

zantini, tra giudizi di

rezza,

sch. 27) riba-

1 1

fa differenza:

tempore natura contractus

prò reo initum

2.

nisi syn-

;

non vale a trasformare

aumentarne

ad

àpyj^?

£xaT£pto yàp xatpto

Da

TrapocYpacpvìV.

da Stefano, rilevando che nei giudizi

patto ex intervallo

il

sere ex intervallo

y-'A

altro scolio recente (Hb.

poste

contractus se mira

diminuirlo

àXXà

àytoy/.v oò Ttxxouatv,

actionem non pariunt sed exceptionem]

sint,

disce le distinzioni

buona

5 § 2) sch. 6:

[13. 6]

enim regula: Pacta extra naturam contractus,

ait

chrona e,

5 - D.

1.

<7'jjx'^tovo'ju.£va,

£i(7t

[.

81

s'

è già visto nello

fatto precedere, si

ha che

schema la

che, per

maggior chia-

mutazione della natura con-

tractus, e conseguente trasformazione delF azione, avviene prò actore solo

quando

prò reo, se

si tratti di

si

patto iniziale e di giudizio di

tratta di patto iniziale,

vallo, solo nei b.

f.

sempre

:

:

iudicia. L' alterazione per patto iniziale è la con-

seguenza normale della teoria bizantina per cui BuUeUino

buona fede

se di patto ex inter-

dell' Istituto di Diritto

Romano

il

patto fissa e con-

- Anno XXIV.

6

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

82

creta, per cosi

dire,

contenuto

il

deir azione

i)

più interessante è

:

vedere come la natura sia mutata anche dal patto ex intervallo prò

Dal punto di vista classico,

reo.

abbiano

come

parte integrante

che per loro

non

che ex intervallo,

iniziali

punto

è sufficiente. Dal

iudiciis »; quelli prò reo

b. f

di vista

ma

prettamente processuale

è più

normale delFexceptio

buona

ex intervallo trasforma

da cui

scolii

trariis: cfr. specialmente Hb.

634 sch. xoD

11 sch. 27;

scolio: Hb.

Vi

si fa

1

.

566 (Bas.

1

1

1.

560 sch.

l

;

561

7 - D. [2. 14]

"^Ocrat

aèv

ojv

si

aTtò ToiV ì\ XOVT[V£VTt T£/6£T(7at

o"jjxìpoiVO)v,

vxXXxyaàTtov.

£X6£

y^p

CUJXCpWVWV TlXTO[X£Vat xoù.

a£TaTUT:ou<7[v

yapi^oijLEvat

auTaì

T7;v

^"^M^rv.

a con7 sch. 7;

exceptiones quae

le

secondo quelle che escludono

(?)

slccv,

oux

slcìv

tou

T.V.p'Xyp'X.Zi'Xi

£7rt

al

io;

toìv olt.o

Xaxà tÒ

(j'jvxW'kyiJ.'X'zoc,

io;

Tracrxi

at

"Og'XI OS ÙZyO'JTOil

G-J|X'.i.WVO)V.

7rpoy.£ta£VOV.

'^^

TTJTX

cp-jo-tv

o 2.

primo caso quelle che

TroXsaouct, Ivoucai

£vo\3(7at

^'^'^

{X£Tà

3;

sch. 136 éTcspwxr.aas.

à7io)6ouvTat Se Tr,v xovosavxTiovx,

TYiv IvTEVTiova,

ivTspjiotXXo

al

al

5c/i.

segue:

ivtsvtiovi

t'^

patto

trovo solo in uno

la

dapprima una distinzione pratica tra

escludono direttamente Fintentio,

(JLEV

563

;

7§3-6)

insunt e quelle quae non insunt, riferendo

solo la condemnatio. Poi

il

indiscutibile

direttamente

Contraddetta

'Avovup,. .

anche

massima mi pare

la si evince,

1.

qui la diflferenza

di

pone Stefano nella nota Proteoria,

di fronte alla chiarezza con cui la e ad una serie di

importa vedere

sostanziale,

fede. In queste,

natura: la

la

invece, che

bizantino

quale efficacia abbiano sulla natura contractus, e rilevata tra azioni strette e di

considerare

applicazione della

in

'efficacia

l

possa

li

concluso,

nota massima « pacta conventa inesse

hanno, sia

giudice

il

negozio

del

prò actore perchè, onde

patti

i

che

necessario

è

efficacia,

la distinzione tra patti iniziali e po-

fondo solo per

steriori interessa in

at

olizo

toìv I;

xaXr, ttittsc <7u-

twv

I;

x.ovTtv£VTt

£V0V £;£Tà^OVTat,

os'JTspav

wcTTEp

aOroi

cp-jatv.

[Quae igitur intentioni repugnant, insunt, ut omnes actiones (7^ecte

exceptiones)

ex pactis ex continenti

autem intentionem quidem »)

Così, per

recipiunt,

factis natae.

Quae

condemnationem autem

r inammissibilità del patto « ut societas ad heredes transeat (D. insistono nel far notare che il patto non vale neppure

17.2] 59 pr.) gli scoliasti

se iniziale: cfr. Hb.

1.

762-63 sch.

1.

2.

NATURA CONTRACTUS

83

excludunt, ut quae ex pacto ex intervallo

insunt b

contractibus.

f.

hae non

nascuntur,

Accede enim ad

quod propositum

id

Exceptiones quae ex pactis ex continenti factis postea na-

est.

scuntur quia insunt contractibus considerantur et naturam con-

secundam quasi naturam

tractus transformant,

Pare che qui

si

neghi esplicitamente che

saprei

testo

come

la natura, e

conciliarlo colle chiare affermazioni in contrario. Il

lare concezione delle exceptiones nate tinenti, delle quali

compravendita

exceptiones nate da

le

del resto, anche altrimenti problematico

è,

tribuentes].

ne mutino

patti ex intervallo siano insite al contratto e

non

ei

re

i):

si

noti la singo-

ex intervallo da patti ex con-

V esempio avrebbe ad esser quello del recesso dalla

nondum

secuta, dove

veramente

si

tratta

di

un

patto ex intervallo.

Altre contraddizioni alla

Quanto

alla

massima

sua giustificazione,

in parola

sono solo apparenti

credo non la

io

si

che in quelP aforisma « pacta conventa inesse bonae di cui

i

bizantini

:

le parti,

ma

fede è tale da esservi

zione - in meno,

s'

contractus

ancora che

la

come virtualmente

intende, - che le

quella

2.

punto

14, il

ove

si

richiama

il

parti

dalla

buona

di

già contenuta ogni altera-

pattuiscano in seguito. 1.

7 § 5-6

compravendita che

è ap-

caso usualmente richiamato dagli scoliasti a questo proposito.

Per ciò che riguarda, in

recesso

il

configurazione che

natura dei contratti

Suir argomento converrà del resto tornare a proposito della D.

colla

pare cioè che essi ritengano non solo che

patto iniziale dà alla natura

vogliono

iudiciis »

fidei

hanno esaltato F importanza, compenetrandolo

teoria della « natura »

2).

possa trovare altro

aumento,

infine, l'alterazione della

la regola posta nello

natura contractus

schema subisce una eccezione

in

Verosimilmente ciò dipende dalla singolare struttura del frammento d' Ulsi commenta, che i compilatori hanno dovuto rimaneggiare da cima a fondo, e tutt'altro che felicemente, per innestarvi la loro teoria. 1)

piano che

2) Cosi in Hb. 1. 657 sch. 1 o-nep /.e^cavoviciTai, verso la fine: può far sorgere dubbio l'espressione usata (rà 1^ IvTepSàXXo... si pièv tAsta>Tt)cà lativ... oOy^ waauTw; ueTaruiroì) ma il pensiero è chiarito dal contesto nel senso normale. Quanto ad Hb. 1. 557 sch. twv auacpwvwv, tardo e che manifestamente si ispira alla Proteoria di Stefano, è evidentemente dovuta a un equivoco la integrazione

proposta

dall'

Hb. a

p. 558, lin. 1

corrispondente scolio in Hb.

va integrato con

à[u.stpouatv

1.

con

aù^YiTtjcà,

563 (sch.

3)

che sconvolgerebbe

mostra che

(t^? à-^wyr;)]

Triv

cpuatv.

1'

il

senso:

il

à... conservato nel ms.

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

84

quanto, sulla base dei

criterii

sopra accennati,

bizantini riconoscono

i

r efficacia di un patto ex intervallo anche « ad

nem

»,

quando con esso non

un rapporto scoliasti

meno

alterati - in

hanno dinanzi

diversi punti di vista

considerano

primo patto,

il

da cui

il

medesimo

al beneficio del

tipico, quello fatto in

Che

il

:

poi,

In Paolo

alla teoria dei patti,

tollera di venir alterato a

danno della moglie.

non

fatto

scemino

una « deterior condicio

Ma

si

osserva che in

donna non

» perchè la

privilegi normali

;

che

poi, ottenutine altri in più, vi si

rinunci, questo ricade nell' ambito della libertà delle parti.

invece hanno trasportato

la

questione sotto

natura delF azione e del rapporto dotale: la

natura delP

a.

dotale,

quindi niente di nuovo

Enantioph.

cfr. 3.

:

il

2).

al re-

che non

è fissato dalla legge. All' interesse pubblico basta i

ex

regime della dote che non

che rinunciare a un favore affatto speciale, ritornando

gime quale si

tratta di

si

di fronte al

beneficio del termine.

il

dubbio sorgeva non già di fronte

ma

ha

compilatori bizan-

per V annua bima trima

gli si rida

continenti o ex intervallo,

realtà

due

termine annale per la restituzione delle

con un secondo patto,

il

i

ha

egli

:

marito ha rinunciato, con un

caso. Il

cose mobili dotali (la solita interpolazione dies)

Longo i)

testo rappresenta la fusione dei

giurista classico e

ma-

«natura actionis »

Ivi la

è stato dimostrato dal

pure felicemente osservato che

tini

un caso

D. (2. 14) 27 §2.

una intrusione tribonianea

sia

obligatio-

« naturalia » di

i

- da un patto precedente. Al solito gli

agli occhi

da Paolo in

teria di dote

augendam

che ripristinare

si fa

il

il

punto

I

bizantini

di vista della

primo patto aveva mutato

secondo la ripristina e non rappresenta Così Hb.

602

1.

5c/i.

SCyrilli; 1.565

479 sch. xouxo [Stefhani], già

riferiti

5c/i.

nella

10

prima

parte: cosi ancora

Hb.

1.

xocrà Tr,v il

y.p'/r\c,

àvotxaivi'^exat

f,

27 - D.

[2. 14J

27 § 2) sch. 8:

il

i^uatv xr,; il (jtitzo'jUtou.

xpaxsT to\jto xò

o"jijL',pcovov,

601 (Bas. 11.

cpóat; xyì;

1.

il axiTTOuXàxou

[secundum naturam ex stipulatu

2-^

patto è

xotxà xò 7rpo;civ auxy) il

actionis. Valet

xal

y-p'/r^c,'

hoc pactum, et

natura ex stipulatu actionis instauratur secundum

id

quod ab

initio ei convenit].

»)

Crit. giust., p. 8 estr.

2)

Per

il

concetto del «deteriorem facere» che va considerato di Cronte allo

tato iniziale, cfr. anche Hb. 1.G16 (Bas.

11.

1.

29 = D. (5.1-1] 29) sch.

2.

NATURA CONTRACTrS

La massima che

i

finito

air di

anche qui per

esame due

di

svisarla. Si noti

imminueret

stione era tale ut

giurista classico, che passava

il

che

nuncia

ai

-

termini

(|j.sLooTtxóv)

punto

il

che

e quindi, di fronte

c'era ragione di dubitare: aspetto da cui

L'

Paolo

regime dotale dà a

(aùgr/xcxóv),

il

il

alla

secondo

è

pura teoria dei

alla

moglie

primo patto -

una

ri-

ridu-

non

patti,

dubbio sorgeva soltanto sotto quell'altro

il

esamina

lo

il

che compete

i)

inverte:

di vista si

un aumento

è

que-

in

solo in quanto considera la dote dal

questione alP azione dotale

per la restituzione,

primo dei patti

il

di vista del marito, ossia dei diritti

lui: riferita la

6.

:

di notare

questione specifica, hanno

la

questa specie dopo aver studiato in generale Tefficacia

patti consecutivi, poteva dire

punto

zione

normale: non posso però a meno

è affatto

inquadrando a loro modo

bizantini,

85

e lo risolve.

importanza della dottrina ha

sua riprova nelle applica-

la

zioni pratiche.

Delle alterazioni pattizie della natura contractus le

sono quelle che

si

riferiscono

alla

aumentarla o diminuirla. L' ammissibilità risale

senza dubbio

al diritto classico

nerica deir intentio nelle formole dei b.

:

f.

e

apprezzamento che

che

ofi're

per tutto

il

il

la respon-

abbiano convenuto; digiudice

il

azione. Nel deposito che,

diritto classico

A» A«

giudice una libertà di

al

le parti stesse

maggior rigore delF

redazione ge-

iudicia (quidquid N"^ N'"

versamente da quanto può avvenire quando colato al

frequenti

questo genere

la

prima linea nel valutare

esplica in

si

di patti di

veramente

dare facere oportet ex fide bona) consente

sabilità entro quei limiti

piti

misura della responsabilità, per

singolare

si

trova vin-

com'

è

noto,

fenomeno della

persi-

stenza di due formole, V una in factum e V altra in ius, è anche per-

messo distinguere possibilità di

il

diverso

un aumento

trattamento sotto

dosi di deposito, non è a parlare - dovè essere e negata nella prima,

in cui compilatori

1)

Veramente V

questo rapporto: la

di responsabilità - di diminuzione, trattan-

come

si

ammessa

può evincere dai

nella seconda

testi delle Pandette,

hanno operato una non sempre perfetta fusione

inciso

quod

- potest pare anche al

Longo

sospetto (loc.

2).

cit.,

p. 7, n. 1). -}

L'aumento

della responsabilità per patto è riconosciuto

padre, citati da Nerazio d.

(17, 1) 39

che, accanto

all' a.

da Aristone

e

Celso

mandati, pensava

all' a.

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

86

Anche

nelle fonti bizantine - che interessano qui

massima, quanto per

la questione di

tura contractus -

il

deposito, in ragione appunto della limitatissima

il

responsabilità normale, è

il

caso in cui più frequentemente la

corrisponde un'alterazione

natura,

della

del



si

quando siano

alterata per patto: a ciascuno di questi patti,

l'

non tanto per

riferimento formale alla na-

trova

iniziali,

contratto che del-

azione.

Così Stefano, dopo avere, in diversa « natura > positiva che

i

un

testo già riferito, osservato la

« prudentes »

gnato a ciascun contratto e in particolare

al

(ol oocpoi)

hanno

asse-

deposito e al comodato,

ripiglia

Hb.

1.

561 (Bas.

IL

1.

7 = D.

[2.

14] 7 § 5):

[Steph,] 'Eàv ojv TrpaYixa TrxpaTtOeasvoc SiXtYSVTtav

[Ò7rox£~c-6at], xai

ev

xovTtVc'vTt

àyoì^^r,.

£t



y^TQpòv

£<7Tt

^^"^^

[f-'h

eli

3tXtY£VTiav £7riTi6'/)cri

SsTToaiTàptov

r\

<7'JYX_povov,

ijLETaT'JTtwctv oltzxitsX

xtv^uvov

[Si igitur is

toT;

y]

xt/pwv

TuyrjpoTc

W(;t£

cru{Acpo)vrja"/;,

ròv

ypr,(7àa£VOV

o-jy/povov rio auvaXXàYJxart xò TràxTOv, T0'JT£<7Ttv,

àp/^ Y£voa£vov Tou

xocì

Y£Y0V£v y^ó'^ov, TToaiTt

xòv

ocpeiXetv

r,

qui

(7uvaXXdtY[/.aT0i:,

u.etv.t'jt.o'^zxi

àXX' il IvT£p|iàXXo, to'jtegtiv, [jlev

àYo^Y^i?

tov OcTroatTapiov,

(mett.

o^ (7'ju.^xXXsTat, o'jts o'joe

to')

-?,

tivx Se-

'?ì

ypì^o-xasvo) xòv tu-

xotxaooaTt.

rem deponit

vel

commodat pactus

erit

ut

diligentiam deberet depositarius vel ut periculis commodatarius (subiaceat), et est

sincronum contractui pactum, hoc

tinenti et in initio

contractus

est,

factum, transformatur

vero non est sincronum, sed ex intervallo, hoc est post

tempus factum

est,

ex con-

actio.

Si

quoddam

ad transformationem actionis non prodest,

nee depositi actio diligentiam exigit a depositario, nec commoda-

periculum casuale imponit actio commodati].

tario

Qui è

lo scoliaste sta dal

punto

neppure nominata, sebbene

il

di vista deir azione, e la cpóoig

contesto

non

che precede e che segue

da Papiniano D. (45. 2)9 e in una costituzione Diocleziano {Coli. X. 5) mentre verosimilmente lo negava - riferendosi all'a. in factum - Pomponio citato da Ulpiano D. (2. 14) 7 § 15, a cui i compilatori hanno fatto dire il contrario inserendo una doppia negazione. Cfr. il mio scritto su La misura della responsabilità nell'a. depositi in Arch. Gixir. 83 (1910) depositi in ius: é riconosciuto pure

genuina

di

estr. p. 31.

;

NATURA CONTRACTUS dimostri che

pensiero

il

si

87

svolge intorno ad essa. Alla « natura con-

una

tractus » è però fatto espresso riferimento in

che già ho citato altrove: 2.

26 sch. 7 e 8 [Steph.J 11 (Bas. 13.

2.

'ETTstor,

(j'JvaXXdtYaaTo;

sttI

tco

xoct

ooXov

1.

xxkr^ kÌgts.i

a'j;v;Tixòv

ov.

[Quoniam

in b.

f.

si

illic

ab actore (convenerat enim

nam

si

il

initio

illam augeant: non

stare depositarium, qui alias

Nel comodato

xoct

oòx

a-uv£owvr,Oyi,

ab

iudiciis pacta

tervallo fiunt, nisi detrahant: ideo

initio:

ar,v

yàcp

(Gr'JV£'0(ovri67)

yàp fxzxx raura

£t

tractus trans formante

sit

Tràxrot Tr,v

il ip/Jli

ovxa TauTT)?* oò

cj^ucrtv

xx

[mext.

à;jt.£X£[ocv

tÒv TTapocOrjXxptov, xat xtjxt. aovov 8oXov ypzoìaxoZvxx)

'jZc'/E'.v

tÒ I; àp/vìc.

ab

xx

O(.^(or((jiv

Ivxyoyxoq

Tou

ÒTTO

7rpo5£T£0r,

auctus

7 sch. 6;

2.

specialmente

:

lASTaTUTuoiJfftv, aò^vjxixà

(7'jvxXXdtY[jt.0CTt

serie d'altri passi

66 testo [Anon.J;

5 = D. [13. 6] 5 § 14) sch. 27:

1.

tiov

Itti

xd\j

Hb.

cfr. p. es.,

et

autem quae ex

cum

culpam

(b;

naturam con-

facta

quidem,

dolum solum

l'p^toTat,

dolum

et

prae-

additum

praestat)

in-

(contractus)

est

ex intervallo conveneri t, non valet, quia auget].

patto iniziale « auget

naturam contractus » quando

induce una responsabilità maggiore della normale: « detrahit naturae contractus

»,

scema quella misura,

se

e in questo caso

patto può

il

essere anche ex intervallo.

Hb.

Cfr. n. a. 2.

561 [Stephani],

1.

7 (Bas.

13. 1.

...ouvoctÒv 0£ TU/-/;poTc, T'.T. o'j

;o

.

otax.

XOaaoÒXT:

1)

lo-Ttv,

oc'jtÒv

tÒv

"/

prj<7àtX£V0v

iàv rotourov yivr^xxi (rótxcpwvov, oc

.

ixzx'/.x'j-zo\>xx'.

'^-JCCV

(Bas. 13.

1 ;

D.

ancora per la

w;

àytOY-r,

àui.£l8£t,

Iti'

oy^eksix

W; àvWT£pw

- il

13. 6)

deposito (Bas.

(per le ragioni

xo\J

^i^.

dello

(§ 3-4 I. 3. 14)

D.

16. 3)

Tr,v

70t

viene dopo

spostamento It,

l'ordine è

cfr.

il

xótc,

^evÓiì.zvo'^, ItteT

oòZì

0£7rO(7lTl

xotl

o. tou xojS.

o'.x£iotv

-?)

TrOCpOCOEOOTOCt

che seguono anche qui l'ordine

13. 2;

alla storia del contratto di deposito, in R.

anche nelle Istituzioni

ocxropo?,

IttI Xr^q

^)

:

Xc'ycOj ÒTroXiTo-Oat

àvìqv£XTOct

0£aàTt(7OV Se xò aóuicptovov i^ xovTiVEVxt i^

Si nei Basilici che nelle Pandette -

l'editto giuliane©

poco sopra;

citato

5 - D. [13. 6] 5 § 2) sch. 7 [Steph.J

il

del-

commodato

mio Contributo

Se. giur. v. 45 (1909), p. 44 estr.) tale.

.

:

L'espressione usata qui da

Stefano fa supporre che egli avesse invece parlato del deposito prima che del

comodato; volendo avanzare un'ipotesi

si

può pensare che Stefano

il

quale, a

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

88

[Possibile est periculis, si

const.

1.

mutatur

ipsum commodatarium dico

pactum

tale

ut

fiat,

refertur

lib.

Cod.

4

Finge autem pactum ex continenti factum

altrove - p. es in Hb.

natura contractus:

cfr

2. 11

:

64,

tit.

postea non

nee propriamnaturatn tran-

actio in utilitatem hctons,

sformata ut supra de aetione depositi

ma

- subiacere etiam

tibi

traditum est]

;

sch. 27 (tardo) citato sopra - ritorna la

anche Hb.

442 sch. 3 (tardo). E qui non credo

5.

fuor di proposito un' osservazione generale. Negli scoliasti antichi

due formole della natura actionis si

può

e della

le

natura contractus ricorrono,

dire, di pari passo: talora si insiste suir una, talora sull'altra

spesso,

come

vide da molti esempi,

si

differentemente nello

stesso

passa dalP una air altra

si

contesto.

Negli scoliasti tardi - tale è

almeno V impressione fattami dallo spoglio del materiale contractus prevale:

si

direbbe che

sempre più allontanata dal punto

:

in-

la

natura

elaborazione dogmatica

la

di vista processuale,

si

è

proseguendo

queir indirizzo - direi - sostanziale, che del resto già caratterizza il

diritto giustinianeo di fronte al classico.

Ancora per si

scolio - già citato - in materia di

lità dei fallones (Hb. 5. 455)

:

giustificata nel solido 2.

337 (Bas.

modo

20.

[Steph.] 'Eàv àypov làv T'jy/;px cetc-ijt.o),

(^r,(ji

wcTE

ni

'louXtavo;.

Tot

TrspKTTàcet

riv.

responsabi-

locazione la validità del

fortuito

viene da

Stefano

:

[19. 2]

ataOt-Wto,

à7:oX'/;-:at

xtvo-jvsjsiv

di

caso

il

9 = D.

1.

tema

in

patto di accollare al conduttore

Hb.

misura della responsabilità

l'alterazione pattizia della

può ricordare uno

tÒv

r,

9) sch. 2.

olxiav,

rauroCj

oiov

uLtcOtoa-rnsvov,

àasi^stv yàp Tac cpjcstc

zpò;

r7'jaa.wvwv

yicaxTt, IpàtoTat

to

twv T'jvaXXotyaàTtov

7£, tvx,

£u.7:p'/;(7u.(~),

T.y.y,TOv,

yj

to:

otà Tua'^wvtov

e^ecTiv.

fundum tibi locavero, vel domum, pactus cum te, ut si casu quodam fortuito ea perierint, quale chasmate, incendio vel [Si

quanto sembra (Heimb. Man. Basii. 50) non commentò tutto il Digesto ma solo i libri che si spiegavano nelle scuole (Tà irpaTTÓasva ^i^Xia) aì)bia esposto - e pubblicato - il commento al tit. del comodato dopo di quello sul deposito. O anche che non si tratti qui dell' ivot; ma di qualche scritto speciale: è noto che l'accostamento caro ai bizantini è «depositum vel commodatum >», non viceversa, o in quest'ordine compaiono le due azioni nel libello de actlonibns.

NATURA CONTRACTUS

conductorem periculum pertineat, valet pa-

terrae motu, ad te

ctum. ut

lulianus

ait

89

naturas enim contractuum mutare pactis

:

licet].

Già più complessa tractus quando

è Talterazione

convenzionale della natura con-

non

tratta di modificare

si

la

misura

ma

V oggetto

su cui verte la responsabilità, o in genere V obbligazione del con-

Qui

traente.

ralmente il

solito

si

trasforma, in più o in

meno; natu-

criterio per decidere della efficacia del patto è

il

schema: a questi

che sono

una alterazione più

contrattuale subisce

la figura tipica

intima, e la natura contractus

tema

fatti in

anche qui

esempi più

casi anzi si riferiscono gli

salienti,

di compravendita, relativamente all'obbligo del

La

venditore di prestare garanzia per l'evizione.

popolarità - per cosi

dire - di questi esempi presso gli scoliasti deriva, oltre che dal trattarsi di casi frequenti,

r intimo rapporto

Fermandoci

in cui è colla

stiniano se

Papiniano 7 § 5-6 D.

1.

ammette

:

la esclusione

il

col

De Medio

preferisco, a scanso

i)

dovuta a quest' ultimo

la

A

che

l'ecce-

parte questa limitazione,

non ha nulla a vedere

e

patto è valido ed è -

che trasformano si

2. 14,

contem-

72) del quale, per

l'ammetteva anzi in misura più assoluta che non Giu-

si ritiene

che poggia su ragioni etiche, cpóots,

quelli già 1.

per patto della responsabilità

zione fatta pel caso del dolo del venditore.

della

(D. 18.

ipotesi - pacta prò reo - è pacifico

prima

alla

diritto classico

per evizione

di

rimandare Tesarne.

di ripetizioni,

il

anche dall'essere appunto

un passo

plati nel digesto in

col

concetto

dice degli scoliasti - di quelli

si

natura del contratto e delPazione; F

foggia in maniera da non dar più

al

compratore

il

a.

ex empto

diritto di esi-

gere la garanzia.

Così Stefano nel passo corrispondente - che riferisco - della più volte citata Proteoria alla ...7:ocpa7r£7:r,Y£

aart

xat

To~TO

tyj

I;

xarà

Si xr,; I; hxTZTO

y.[j.zi^ii-yJ.

1)

Il joatto

16. 5 sq.

ttco;

di

oóo-tv

40 D. to')

12.

r,

xaxà

xòv

cp'jctv

t.^x-zt^^ì

o-JTt;

non prestare

xoo

1

(Hb.

Tr,c Trpàirsw;

laTiTO xò tov 7rpàT'/)v

vrjxxt a£t(.)xt/.ov, (ocx£

yòcp

1.

633)

xat àYopao-ia; T'JvxXAày-

STTspojTaaOat

iyo'jar^z.^

[j.r,

2.

Tr,v

SouTTAav

£-£po)xr/Jr,voct xr.v oouTrXav.

T'JvaXXaYy-axo;, xaì

l'e'-i^ione e

il



o-jacpcovov ì\ xovxivsvxt y£V£-

r,

£;

'EvxauOo,

Iijlttxo

dolo del venditore, ecc. in

Xoi-zhv

BIDR.

.

.

BrLLETTINO DELL'ISTITUTO

90

xxTX

oùxsTi

Tr,v

twv

...'Etti

Ttyiv

!i»u
£(7Tt

TOÌ>

oiXii'ocv

.

Tr,v

o'jatv

x^



Osì;

oov37rXav, OTTsp

i\

£?

ItXTTXO

xov TipàxrjV [.

.

XotTTÒV

xocl

x->,v

xaxì

O'JXEXt

cpios

Ì7:£ptOTrj6r,V0tt

tov

G'jvs'So^s

si

oó^tv

X7,V

ouv

tj-iv

7rpàT-/]v

astojxtxx

xou

àjjt.£t^ouc-t

OlX£''av

.

.

.

s-^rspojTrj-

xaxà

o-rrsp

w;

saxiv,

.

li.stwTtx'x

.

[xr,

sittov,

(7'JV3tXXàY!J.axoc, xoct

XtV£~XXt^

VJCTtV

t>,v

(róaoojvx

^^ivóit-z^x

(ruvocXXaYJJi.ÌT(ov, si

ayet xou cuvaXXaYULaTo;, xat

Trapx-rrsTrvjYsv,

£i/,7:xo

IvTspSxXXo

I;

ò'xt

yàp,

cpuct;

^}^

[ASxaxuTcouat xr,v àYO)Yr|V •f,

xx

ini t(ov ^ova

. .

tÒv ttcÌttiv

O'joÌ

'^'jo-'.v,

o-uva,AXayu.7,Twv

aixet^SoufftvJ

(7UvaXXàYtji.aTo;

6r,vat

^^xo<Xs.i

ROMANO

DI DIRITTO

àTTXtXEt

o'jX£

xrv oouTrXav.

£7r£po)X'/;6r,vxt

naturaliter inhaeret contractui emptionis et venditionis, et

.

(actioni) ex

habeat

a.

empto, venditorem duplam repromittere

.

.

.

Cum

hoc

ex empto secundum naturam, pactum ex continenti

factum est minuens, ne venditor duplam repromitteret. Tunc enim

mutatur quodammodo natura contractus,

ex empto iam

et a.

non secundum propriam naturam ambulata neque torem duplam repromittere.

.

In contractibus pacta ex intervallo facta. contractus).

.

.

in b.

f.

exigit vendi-

contractibus

si

.

.

(mutant naturam

quidem detrahant

contractui.

Pone enim convenisse ne venditor duplam repromittat, quod habet natura contractus

et

quod secundum naturam

empto

actioni ex

inhaeret. Si igitur detrahant^ ut dixi, transformant actionem et

naturam contractus mutant,

ex empto iam non secundum

et a.

propriam naturam movetur^ neque

exigit venditorem

duplam

repromittere].

É

quindi indifferente, per Talterazione della natura contractus,

che questo patto sia 1.

656 (Bas.

11. 1.

iniziale o posteriore

74 = C. [2. 3J 13) sch.

1,

siero, e talora le espressioni stesse di

...Toj

TipxYI-'-^txo;

Ixvtx&ixó'vo'j

àpy?) xov a'jvaXXàYlJ-axo;, tvx TOvJ

(TUjxcptóvo'j

xat

laEtcóOv),

...Tx TClCTEt,

£; £t

a£X'/)XXàY''0

'f'^ci?

xat oùx àvaYxà^sxai

Ivxep^àXXo tJlèv

''j

txrj

-/(xot

fJ,£lO)Xlxà

xoivjv,

Tr,c

lo stesso è rilevato in

Stefano £1

iTrEptox'/jOrj

£7r£piox-/;6vìvai Itti

il

Hb. pen-

:

(7'jacptovov



-^éypxizTXi

S'.-rjXàcrcov

£tp7]a£V/)5

xà a£xx xauxa

£7XtV TOZ

:

tardo, che riproduce

ifO)y%c

i

Iv x7i

Trpàxrj;,

xr,;

il

8tà

£a7txo,

xò otxXàatov 6 Ttpixv];.

xoiv a'jx(ov v;xot xojv xaX?)

G'J'JxXXi.yfXXTOq

(Os? Y^P'

'^"^^

T'JVEOO^e

NATURA CONTRACTUS

XdtYU-aTO; xat TrapaTTSTTìQYS

xai oòx aTratxsT xòv

xò oi-kIÌgiov.

àvi\ii[2i.Ta.TQ^vom\iievQì^

imminuta

dictae actionis ex empto, et ditor

duplam

illis,

scilicet b.

repromittere.

.

est, et

quidem detrahant con-

quod convenerit ne venditor duplam repro-

quod natura habet contractus

empto) non eodem

non cogitur ven-

Pacta ex intervallo^ sive postea

.

contractibus, adiecta si

f.

tractui (pone enim, mittat,

rjx>,v

jj,£xax'j7roT

pactum scriptum sit initio contractus per pactum mutata est natura

si

re,

warjxto;

oùy^

£iji.7rxo)

£^

l7repojx-/]6^vai

7rpdtx7]v

[Evicta igitur

ne vQn&iioT

x^

91

ex

inhaeret actioni

et

modo ipsam transformant, neque exigunt

ven-

ditorem duplam repromittere].

Genericamente V Anonimo Hb.

yap xai

...xoc'.



ixEto^Iv

[.

.

e

Hb.

TTOcp'

nam

.

ab

631 (Bas. 11.

1.

et

xat

Tipax-/)

x(o

£T:ocp£tXo;x£va

38 (Bas.

2. 1.

Papiniano nella

1.

72 D.

18,

aTio

il

i

xoi3

xtx.

tit.],

i).

»

il

caso tipico

venditore

si

è,

ancora

obbliga a prestare

la specie è classica

citata, e la

richiamano più volte

:

la fa altri

anzi dalle espressioni da essi usate è lecito argomentare che

:

quel patto era usuale: tanto usuale che v'era una tendenza cui

crutjicptovou

E anche qui

1

:

ex pacto minuere ea quae

licet

26 sch.) già riferito

fideiussor duplae nomine.

£^?axtv

aYopX'JX'^i

augendam obligationem

in materia d'evizione, quello per cui

giuristi

14] 46) sch. 5 xou 'Avovjtx.

yivEa-Ooct, io; x£',i. ixa'. xo'Jxo'j

emptori et venditori

Dei patti « ad

un

[2.

praestari debent, ut cap. 41 huius

iis

1.

xco

aòxwv

:

45 = D.

1.

giuiisti insorgono, a ritenerlo addirittura sottinteso.

contro

2),

Come

patto

« quod auget contractum » apposto a un negozio di buona fede, lo

1)

Per

patti, si iniziali

i

che ex intervallo, escludenti la responsabilità del

venditore per vizi redibitori! xaxri wvin

-

cfr.

relative, cfr. -)

Hb.

1.

619 sch.

De Medio

in

1

BIDR.

cosidetta venditi©

la

(Cyrill.): per

hanno rivelato 7r(oXr,Ty,;

/.ai

usi

i

È noto

del resto che in

locali (cfr. D. [21. 2] 6 Gai.) e,

la pratica costante di fare intervenire

^spaKOTr?)

j

simplaria, à-jrX^ wvvi, o

testi classici, e le interpolazioni

28 sgg.

16.

Cfr. D. (21. 2) 4 pr.; 37 pr.; 56.

molto era lasciato agli

si

cfr.

spec.

Denisse

in

NRH.

un



materia d'evizione

per l'Egitto,

i

papiri

come garante

(irpw-

1892, 683.

.

BULLETTINO DELL' LSTITITO

92

inquadra secondo

DIRITTO ROMANO

DI

schema:

solito nello

il

.

Stefano

così

nella solita

Protheoria:

(Hb.

634): (per

2.

patto iniziale) ...Rai tò

il

xat aòr/^TixGv TiàxTOv ysV/irat, co;t£ 'r:\xz

xai

<7uvaXXctY{jLaT0c,

aTratTsT

Tr,v

I;

Xoìt.ov

Ìu.tzzo

cpr^aiv

£t

oÒx

'yjtiv

rAli\>,

TrxXtv

iizì

cpuci;

'?j

si

ooó-

àasifisTai toj

acTXTUTrouTai, xxt

y.ùlr^Gs.i

...

wc

So'JTrXac,

TT,;

evictionibus |j.£V

wvo'jasvco,

g-jv£Oo;£ tov 7:pxT'/]v

61; yàp, ort

Tr,v

tco

patto ex intervallo) ...Et oì

il

pwT-/;(7£w;

I;

Yj

tov iy^ur,Tr,v,

xotì

(per

oo6r,vx[

lYyjvjTr.v

y.xi

Ivxvtiov

'zvyhv Tipo; rr, Itzs^oìtt^gsi xr,;

xxì

lYY'jr;Tr,v 7:xpxc"/£~v

06X7:txvòi;

6

toivuv au^'/jTtxòv

luLXTO, 7rapXYpacpr,v

£V

tw

to

£tr,

o'.

ò£ yapiT£Ta'.

[Et per contrarium, si pactum

factum

£;:£-

xJls.1

sit

.

de

rò 1^ IvxEp^xXXo,

auii-cptovov

àvopacTr,,

to')

tt,;

Itti

xxì X^'. oty. tou

cuvxXXxyaxTOc, oòoì

Tou

àu.£''S£i

Igti a'j^jy.Aliyu.y.'zoz'

xò;'/it'.x&v

r,

ix£txt'J7:oT

.

quo d auge at, puta

ut praeter duplae stipulationem et fideiussor emptori detur rursus

natura contractus mutatur,

et

ex empto in augmentum trans-

a.

formatur, et exigit et fideiussorem, Si vero

...

.

.

pactum augeat contractum, puta enim convenisse

ut venditor et fideiussorem duplae nomine praebeat, ut ait

pianus dig.

1.

4 et 37

tit.

de evictionibus;

inteì^allo augeat contractum,

si

igitur

CJl-

pactum ex

non mutat naturam contractus

ncque auget ncque transformat actionem ex empto, exceptionem vero emptori largitur.. ]; e

il

medesimo Hb.

TTjV

1.

in

561 (Bas.

11. 1. 7

= D. [2. 14] 7 § 5)

:

...6 TTpxTrjC ETrepcoTacOat ò'^vXzi. -zry

T.s.p\

0£ TiapE^ElV

OO'JTtXxc

£711

TT,

oOv TY); il EIXTTTO XXTX

pàXXo

£7r£pOJTrj(7£t Cp'JGTCV

YEvrjxai, toutectiv,

xpàTr,v xxì £Yyu7;Tr,v xaTa(7Tr,<7at,

Itzì

àpx £p^o)Tat

TOUTO TTXXTOV

{XT,

TTOtEÌV

|/.£tx

to

TT^C jXr,

xat

S'JVXaEVr,;, £1

TrapEzoixEvoìv

0"JaCp(OVOV

I;

tVT£p-

tìo

tov

àYopxTTr, irpo;-

àTrExpivxxo FlaTrtavo?, tò |jL£TaY£V£«7T£pov

[XETaTUTTOJV tT)? £^ lu-TrTO

àratTETv, otà to roXXxxt; T£/Or, àytovr,.

oouttXocv, lyyj-/;-

àvXyXXvETXt. TOUTO

tÒ Tta'/;aa, w;t£

tt,; 8o'J7rXac

T->,V

àYopa
vo'Jòou TTXXTO'j

O'JX

xxTariX'/i6r,vxt

tt, £7r£ptoTr,<7£t ;

lxvtxrj(7£to;

S.'J
aìTjTE

O'JVXcGx'.

xxtx

'vJtiv

tt,

£'.p'/;|j.£vov

Xoyicrao'v,

tvx

I;

TÒV

sarTO

av-,

xrrò

93

NATURA CONTRACTUS Venditor promittere debet duplam

[...

nomine,

evictionis

fideiussorem autem dare super duplae stipulationem non cogitur.

Hoc

empto secundum naturam facere non va-

igitur actione ex

lente,

pactum ex

si

solutum

est,

postquam

ut venditor etiam fideiussorem

super du-

factum

intervallo

pretium,

sit

plae stipulationem emptori praestaret,

hoc

sit,

num

valet? et respondit

Papinianus hoc posterius pactum non transformare actionis

eco

empto naturam^ ncque posse emptorem, agentem ex empto, plus

quam quod secundum naturam actionem ex empto

petere

sequitur,

propter saepe dictam rationem, ne ex nudo pacto nascatur actio],

dove

vedere la teoria della « natura » posta direttamente

è singolare

bocca a Papiniano, che non

in

anche

657 (Bas.

1.

/.ari

ar,

TAnonimo

qui, oltre

Hb.

11. 1.

Icxìv

cpóoriv

in

Hb.

74 = C.

pensava menomamente. Ricordo

vi

1.

TTpàcsf

xr^

anche

38,

13] 13)

[2.

ÒT.r^v(x%

olov

Tou otuXou xxt i^^uriTr^v Bouvai iTispwTyiOT^, Tou

y.-KÒ

TOto'JTOU

a'jjjicptóvou,

xat

tju^vjcs

x^

izpoq

TixXtv

ISo'j

tt^v

tardo in

lo scolio

:

cpuatv

iTrsptorvjo-sc

r,tji,£tcp67]

ìtzì

r^

I; Ijxttto

Trapo^Yj

tv)

totj

|vvur,TOJ. .

ozi

.

.

EI



ocO^rjTtxà

tÒv

'7uv£Oo;£

otzXxciO'j, 07:£p



(7'jui.cpojvov,

TOU

I; laTTxo

-?,

ouo£

oc'j^Et

a-uvaXXàY|i.ocTo;

xai ly^j'/iTTiV

TrpdcTriv

Y)

xocxà

cpóo-tv

ixcTax'JTToT

Tpacta ex interv.) (Oi; yap,

-Kxpxc/fiv

XV];

oòx £/£t) oux

£7C£p(0X-/]a-£0J;

àiji,£i3£t

aòxv]v 7:apaypacpr,v

xou

xotJxo

oc'Jxr,v

/xp'Xexy.i

xoi

r,YOpxxoxi.

[A6?

augendam vero oàligalionem

pacti sunt

gratia dari

quod secundum naturam venditioni non

inest: verbi

quando praeter duplae stipulationem etiam fideiussorem

pactum

ecce rursus mutata est actio empti ex hoc naturam datione fideiussoris.

sit,

pacto, et auxit ...

ipsi in initio contractus

Si vero (pacta eoe interv.')

augeant contractum (pone enim

convenisse ut venditor etiam fideiussorem duplae nomine praestaret,

quod

mutai

eam

actio

ex empto secundum naturam non habet) non

hoc pactum^ ncque

tionem largitur emptori]

')

di

Gli stessi

EusTAZio

eam auget

coucetti, a proposito del

(Tit, 45 § 12:

aut transformat

:

excep-

i).

medesimo esempio, trovo

Zachariae, Ius graeco-romanum,

1.

213):

nella Ilbipa

ma

uè qui

BULLETTINO DELL'ISTITUTO

94

Come

esempio di applicazione

altro

possono servire due

(Ulpiano D.

DIRITTO ROMANO

DI

14] 7 § 5

[2.

casi,

altri

Paolo D.

;

medesimi

di questi

anch'' essi

fatti

ibid. Ti

%2):

il

criteri

classiche

nelle fonti

patto di prestare

usure maggiori delle legali nella actio tutelae e quello di immediata restituzione della dote

:

entrambi, come patti prò actore, quae augent

contractum, ,non valgono a mutare

non siano

ab

fatti

initio, ossia

la

natura positiva del rapporto se

rispettivamente prima che

esca di tutela e prima che sia sciolto

miando

citare

di

nuovo alcuni

di

il

pupillo

matrimonio. Così - rispar-

il

che ho dovuto nominare

scolii

addietro - ricordo

Hb.

1.

603 (Bas.

11. 1.

STTSior,



[2.

14] 27

§ 2) sch. 14:

patto di immediata restituzione della

il

« costante matrimonio »

si

27 = D.

7:ptv

T£/Or,vxt -cry £v xr, Trpotxì

asTX Xjctv ToZ

TTjV Y'^vxixx,

dote vale solo se fatto

:

^y.ii.ou

tÒ toioutov

àywyrjV,

ifi'^s.TO

cjacptovov,

yc'vrjTat

.

si

post solutum

w'^c^sT

asxà ypóvov,

r,i:o>.

non prodest

mulieri,

est.

matrimonium eiusmodi pactum factum sit, ncque potest transformare formam a con-

stitutione tributam dotis exactioni,

post tempus, factum est] il

oòx

quia priusquam nasceretur de dote actio pactum factum

.

Quod

e

G"ju,cptovov,

oùoì o'jvaxat jjLexaaopcpwcat xòv SsBofxsvov Ix xr,? 8taxà;£to;

XUTTOV xr, XTjC Tzpoixhz à7rx'.xr,c£t, STretor, ì^ IvxspSàXXo,

[.

to

(cfr.

Hb.

quoniam ex 1.

650 sch.

1

intervallo,

sive

e 2);

patto di esigere dal tutore usure maggiori non giova al pupillo

se già uscito di tutela: oùy,

i(7/'j£i

ToZzo xò

G"jacptovov,

oòòì

[xsxaaopcpoT xr,v

olxEiav o'Jdtv Y£vv/;6£~(7av xo'jx&OvX; àytoYrjV, Vvx

£x xoj

(7'JUL'.po)vo'j

<7uvaXXàYJi.a(Ttv,

x'.xxotjLEv/;-

ò'a-x

£X£~v3t

Tipiv Y£vv-/;6r,vxt

VOU.OV xtvì xatvòv xaT;

tjLr,

aTix;

E'jprjOr,

xxtvr,

y^p àuXw; XX cja^tovx xx? ày^Y^?

y.'^'orfy~c T.y.zzyo'jTV/, (o;

xaxà

o-utxcpojvsTxxt,

xyo)yy\

lv£G-xt xoci

xr,v

xoT;

w^rsp

£v àpyr, xovi ffuvaXXxY'J-Otxo;

Yivótxeva.

- che però ho spogliato limitatamente ai punti presumibilmente più interessanti - non ho riscontrato la cpuai;, forse per il loro carattere più elementare. Per Psello v. reti'O al § 3 in line.

né nelle altre fonti tarde

NATURA CONTRACTU.S

95

[non valet hoc pactum, neqiie transformat tutelae actionem, iam

semel partam secundum propriam naturam, ne inveniatur nova actio ex pacto nata

:

ea enim simpliciter pacta insunt contractibus

quae priusquam actiones nascantur paciscuntur,

quandam legem 7.1 casi

-non ho

et quasi

citato che

i

più salienti - in cui la mutazione

una

della natura contractus per effetto del patto è riferita ad zione, in più

in

novam

actionibus praebent, ut initio contractus facta].

meno, della misura

altera-

oppure

di responsabilità,

alla

esclusione o inclusione di determinate obbligazioni accessorie, provano carattere

il

l'importanza che ha in materia

e

Un'importanza, come

in esame.

quelle due serie di casi infatti

i

si

di patti

la

formola

vede, essenzialmente formale: in

bizantini

non fanno,

in sostanza, se

non ridurre sotto una formola dogmatica generale dei principi già in

buona parte riconosciuti

nella dottrina classica, salvo che questa si

limitava a formularli nei casi concreti e collegarli immediatamente alla struttura obbiettiva del rapporto, o meglio delF azione, di cui questione.

Il

è fin qui, in fondo, che

un

interpolazioni caratteristiche

Corpus luris

faceva

indice di quella tendenza sistematica e

generalizzatrice tanto spiccata nei bizantini, e di cui di

si

largo uso che gli scoliasti fanno di questa formola non

i).

Perciò, se

il

hanno

Digesto

numerose

lasciato la traccia

ci offrisse

serie

anche nel

dei testi nei quali alte-

razioni pattizie del genere di quelle rilevate fossero

richiamate alla

natura contractus, V interpolazione del lato formale dovrebbe ritenersi sicura,

ma

potrebbe mancare per avventura

il

sussidio - bene spesso

più direttamente persuasivo - del criterio sostanziale. Fortunatamente invece nei pochi testi in cui quella formola ricorre V

r altro

si

tratta, a

mio

Di fronte

al

diritto classico e

e si

e,

dal punto di vista classico, eccessive.

contenuto normale di una di quelle. figure che, nel

formalmente ancora nel Corpus

singoli «contractus», Tefiìcacia del patto 1)

criterio

appunto

avviso, di casi in cui la formola fu condotta ad appli-

cazioni avanzate

i

un

possono vantaggiosamente cumulare perchè

IurÌ3, costituiscono

può essere triplicemente

La simpatia bizantina per le forme introdotte dal ni^i (nisi specialiter conactum est ecc.) - per cui cfr. sopratutto Eisele in ZSSt.

venit; nisi in contrariiim 10 (1889) 296 sg. - è

il più delle volte da ricondurre a questo punto di vista, in compilatori devono approfittare del caso speciale per esporre la regola generale e avvertire della possibilità di eccezioni.

quanto

i

BILLETTINO DELL ISTITliTU DI DIRITTO ROMANO

91)

Bisogna osservare anzitutto

limitata.

come

tale, ossia

i'

che esso può avere

efficacia

indipendentemente dal contenuto materiale, e cioè a

seconda del momento

in cui è fatto, della qualità delF azione

che esso

tende a modificare, della parte processuale a cui favore è rivolto

:

e

rieccoci qui alle distinzioni tra patti in continenti o ex intervallo, patti nei giudizi di

buona fede

o in quelli di stretto diritto, patti prò

actore o prò reo. Poi, considerando

il

contenuto materiale, bisogna

vedere se non vi sia una ripugnanza generale all'ordine giuridico, in

quanto cioè

Da

si

un patto centra leges

risolva in

ultimo bisogna vedere in quanto

o contra bonos mores.

contenuto materiale del patto,

il

pur non essendo per se stesso antigiuridico, non ripugni però configurazione specifica di quel negozio a cui lo lo

schematismo

non consente che

la volontà, delle parti

trattuali in una, o inserire in

repugnanza nel io

diritto giustinianeo è

esempio

tipico, e

la

dopo

meno

nuova

compare proprio nel Papinianus lutem.

e del

9**

epistola

manu mea

può ormai Ivi la 1.

24 D.

16.

actore, esse

scripta tibi

die

commendasti mihi, adnu-

apud me, ut notum haberes, hac

notum

facio

:

quae quando

1)

voles,

numerabo». Quaeritur propter usu-

locum habere

quam deponere? Quod

est,

depo-

3:

depositi actionem

actum

».

natura contractus

rarum incrementum. Respondi,

si,

il

ritenersi acqui-

quid est enim aliud commendare

nam

è

quaestionum. «Lucius Titius Sempronio sa-

et ubi voles, confestim tibi

est, si id

Se questa

teoria della « natura

Longo.

Centum nummos, quos hac

merante servo Sticho

:

distinti,

sentita e talora superata

testo fondamentale, la

l.

i).

che interessa anche testualmente,

Naber

ricerche del

le

nettamente

di un'altra

sito irregolare, la cui derivazione giustinianea

sita

e

alla

vuole aggiungere

possa fondere due figure con-

una elementi

credo non sia a ciò estranea

Un

autonomi

classico, fatto di tipi

si

ut corpora

nummorum eadem

ita

;

verum

redderentur;

ut tantundem solveretur, convenit, egreditur ea res depo-

È questo uqo

dei difetti pratici più gravi del

pretesa non può essere riconosciuta se non vi

si

non corrisponda

al

tutte le volte che la pretesa

riconosciuta, o non

sembra

tale

regime

classico.

Poiché una

adatta una tìgura tipica d'azione,

contenuto normale

di

una figura

da potervisi aggiungere con un patio ex conti-

non si ha altra via che di darle l'efficacia formale della stipulazione. Si veda un caso tiiàco fatto da Giavoleno (D. 18. 1.79): alcuni negavano l'n. ex vendita per l'adempimento del patto; altri arrivavano a concederla ritenendo che

nenti,

(iiit^li'adrimpimento fosse parte del corrispettivo: cfr.

1.

75 h.

t.

NATURA CONTRACTL'S notissimos terminos. In qua quaestione,

siti

quum

teneat,

bonae

facile

iudiciis,

fidei

possit offlcium iudicis

fidem

dicendum

quantum

naturam

et depositi

tamen ab

initio

Et est quidem constitutum

est.

quod ad usuras

attinet,

stipulatio

ut

tantundem

sed contra

;

bonam

usuras ab eo desiderare temporis

est,

moram, qui beneficium

ante

non

depositi actio

si

convenit tantundem, non idem reddi, rationem usu-

rarum haberi non in

97

in

suscipienda pecunia dedit;

si

de usuris praestandis convenit, lex contractus

servabitur.

Non credo

necessario fermarmi sui singoli punti di questo fram-

mento, tanto battagliato nelF antica e nella moderna esegesi, né in particolare sulla divergenza d'opinioni manifestatasi, riguardo

misura

dell'

interpolazione, tra

aderito sostanzialmente

occorre al problema in fatto osservare

alla

Sbgré 2) al quale ha il Longo e Kubler 3): basta fissare quel tanto che esame. Merito del Longo è anzitutto di aver i)

il

il

chePapiniano in questa gw^es^eo trattava un caso pratico

dove non aveva ragioni

di dilungarsi a prospettare ipotesi diverse

da

quella sottopostagli; e questa è la ragione d'indole generale, a parte le altre,

per cui non può essere suo V inciso quod ita -

Longo

essere tribonianeo.

questa ipotesi pare sia

il

La ragione intima dell'opposizione vedere qui riconosciuto che

irregolare » excedit depositi notissimos terminos:

che ciò non avrebbero potuto dire

infatti

potevano tini 5)

:

e lo

d'

dovevano

dire,

V aver riconosciuto

sia per loro

usare, e

dicendum

che una nota di Ulpiano o Paolo, ritengo anch'

che, meglio

il

come

lo

i

il

Giustinianei

dicono

il

Kììbler ;

fatta a

«deposito *)

osserva

in realtà

lo

difatti gli scoliasti bizan-

deposito irregolare non toglie che esso

ancora una figura appunto irregolare;

il

permesso

patto di usure, conferiscono al deposito

il

est,

io col

iniziale

una natura

diversa della normale.

Meno

ancora, di fronte alla specialità del caso a cui Papiniano

pensa, può essere suo

1)

BIDR.,

18, p.

^)

BIDR.,

19,

')

l'

inciso finale « si

tamen

-

servabitur » dove è

131 Sg.

p 209 sg. Griechische Thatbestànde in den Werhen der hasuistischen Literatur,

in ZSSt., 1908, 204 sg. *)

Ibid., p. 205.

^)

Cfr.

Hb.

2.

52,53 sch. a questa legge, già riferiti.

BiUlettino dell'Istituto di Diritto

Romano

-

Anno XXIV.

7

IJLXLETTINO DELL'ISTITITO DI DIRITTO ROMANO

98

tutta la teoria della natura contractus applicata alla specie. Propende

come sostenne

a ritenerlo interpolato,

il

Longo, anche

il

Kììbler

i)

pure tentando, in via subordinata, un' altra spiegazione poco persua-

Segré

siva, ed

anche

punto

fulcro della

il

il

riconosce strano

*)

nuova

r«a6

tutta r importanza del testo sta neir inciso finale il

initio», che è ap-

dottrina. Di fronte alla quale :

veramente

come precisamente

pensiero di questa ipotesi, per cui Ta. depositi ampliatasi (TiXaxuvO-sìaa)

contiene anche la petitio delle usure, spiega ciso precedente

L'eliminazione del periodo quod ita

più logico

il

perchè V «

nesso fra

et

« non facile » dell' in-

il

s).

due

le

quidem

-

dicendum

est

rende poi anche

parti del testo papinianeo, tra cui fu intruso,

» apre benissimo

il

ragionamento sul problema

che fu proposto (quaeritur propter usurarum incrementum) mentre

ognun vede che dopo dicendum

parole « rationem

le

usurarum haberi non

vorrebbe essere introdotta logicamente con un « enim Il

quidem

periodo ei est

critica interpolazionistica

e,

- dedit

non

il

è direttamente aggredito dalla

modo

Il

alterazione. Il

problema

contratto in questione desse o no diritto

air attore di esigere le usure, e

ramente negativa.

».

a mio credere, può risalire sostanzial-

mente a Papiniano, non senza però qualche sottoposto a Papiniano era se

facile

una soluzione, Fosservazione seguente

est», che sono già

Is

risposta è implicitamente

giureconsulto

ma

chia-

dopo aver dichiarato

infatti,

in

generale che dal contesto delFobbligazione risulta trattarsi di

deposito (quid enim aliud est

commendare quam deponere ?), sogla domanda di usure

giunge che potrebbe perciò sembrare accoglibile perchè V

a.

depositi è di

buona

fede, e nei b.

f.

iudicia vale la

sima che «tantum potest officium judicis quantum stipulatio guardo

alle

usure

*)

ma, soggiunge subito, questo officium

:

deve manifestarsi appunto ispirandosi r azione

;

la facoltà del

1)

p. 206.

*)

Loc,

niano

cit., p. 225.

(D. 19. 5. 8;

Vat.

alla

ma

a parte

il

ri-

che informa

è espressione propria di Papi-

valore molto relativo di questo tenue

dizio formale di fronte alle gravi ragioni di contenuto, i

fides

»

iudicis

giudice di condannare alle usure è un mezzo

È vero che lex contractus 8)

bona

mas-

si

in-

può sempre pensare che

compilatori abbiano utilizzato un'espressione del contesto genuino che noi igno-

riamo. »)

Cfr. schol. in

*)

Cfr. D.

(3. 5)

Hb.

2. 53.

6 Paulus.

NATURA CONTRACTUS con cui

egli arriva

ad assicurare air attore

99

tema tesi -

che qui sono estranee

porto non tollera che chi

per di più pagare desiderare

le

[temporis

si

i)

-

la

esempio del Digesto,

unico

ma

bonam fidem felice

moram

Papiniano non aveva bisogno di pensare, e

che

è

compilatori;

la

Papiniano

di

buona fede

è

in

suscipienda

beneficium, dare-y^^

io

»

:

all'

è fatto del

naturam

bona

avesse voluto ricorrere

fides nel caso speciale all'

il

« contra n.m c.us »

assume

il

rare ab initio »,

se

due

i

cri-

suo valore tecnico, per cui

riconosce a poche righe di distanza che questa natura

tura

:

argomento della natura

uno. Mentre per contrario è solo nella costruzione giustinianea

del testo che si

ra-

il

:

punto di vista generale dei giudizi

del contratto, l'avrebbe fatto direttamente, senza cumulare teri in

mora

ipotesi della

credo che l'abbiano inse-

contila depositi

il

e delle esigenze della

- in ipotesi - egli

<ìì

danaro deva

sostanza del periodo mi pare genuina. Quello

manifestamente superfluo

gionamento di

ma

il

ipo-

al rap-

con maggior ragione appuntare come

fuor di posto r inciso « temporis ante

i

In

est usuras ab eo

moram] qui beneficium e

due

fuori di queste

è prestato alla custodia del

usure: contra ante

:

buona fede che presiede

pecunia dedit. Si può forse trovare poco

rita

bona).

di deposito sarà quindi giustificata su questa base la condanna

usure ex mora o per uso indebito

alle

dovutagli

la prestazione

nella sua interezza (quidquid dare facere oportet ex fide

:

si

può

alte-

cosa che Papiniano, se avesse anche parlato di « na-

non poteva pensare

di certo. Cosicché, più

interpolazione formale della natura contractus,

per le sue altre alterazioni sostanziali, la teoria bizantina della

il

ancora che per

la

frammento interessa

come esempio

pratico del

natura contractus abbia presieduto

-

dire - alla costruzione della figura del deposito irregolare.

lumeggiare brevemente sotto questo punto di vista

gli

come

per cosi

Giova

ultimi risul-

tati della dottrina in proposito.

Sono soltanto le usure ex pacto quelle che ripugnano al concetto di depoquanto presuppongono il permesso di usare, colla restituzione del tantundem. Fuori questo patto, io non trovo col Segré (p. 217) che Pap. non potesse ravvisare nella specie un deposito vero e proprio: l'essere il deposito aperto adnumerante; monerabo) non implica necessariamente la restituzione del tantundem A casi di permesso di restituzione del tantundem ma senza patto d' usure - come pensa Stefano nello sch. 3 alla 1. 25 (Hb. 2. 53) concedendo solo le usure ex mora io non trovo che le fonti accennino, ed è anche naturale. Per i giureconsulti classici si aveva allora un mutuo, e, non esigendosi usure, cessava per il creditore 1)

sito, in

l'interesse principale a voler agire coli' a, depositi.

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

100

Il

punto

rappresentato dai

di vista classico è

testi in cui è dichia-

rata espressamente la incompatibilità del permesso di usare, e corri-

spondente prestazione delle usure, col deposito di dare al rapporto la veste di contratto di

guenza

stato per essi

L'utilità pratica fede, colla conse-

non ha

ad uno strappo cosi grave quale sarebbe

classici

i

il

buona

esigere le usure in base a semplice patto

di poter

potuto indurre

i).

riconoscere al patto T efficacia di fondere in una due

figure contrattuali diverse, o meglio di versare, se cosi può dirsi, nel-

Tuna

contenuto delP altra. È

il

per sé non illecito

negozio: non

si

ma

il

un

caso tipico di

incompatibile

può raggiungere

patto di contenuto

come aggiunto

a

un determinato

scopo pratico del mutuo attra-

lo

verso un deposito alterato nella sua funzione caratteristica.

Per

bizantini

i

matismo

punto

il

mutato:

di vista è

classico è per loro poco più che

un

rigore dello sche-

il

ricordo: la fusione di

più rapporti in uno, l'innesto degli elementi dell'uno sul tronco di

un

altro

è,

nel

campo

non meno normale

del diritto sostanziale,

quello che non lo sia per le azioni. Posto che

non ha

in sé nulla d'illegale,

ossia applicando lo schema.

questa

- é

i

bizantini lo trattano alla solita stregua,

patto di prestare le usure nel deposito

Il

un giudizio

buona

di

muta

Né deve

se ex intervallo.

riconoscano senza difficoltà che

usure sia contro

l'esigere le bito

che precisamente Di qui

se

il

quaPé

un patto prò

la

muta

fare meraviglia

patto di restituire

il

la

sua

che

il

efficacia

se é iniziale,

bizantini

i

tantundem,

e

natura depositi, perché osservano su-

la

patto trasforma la natura.

il

valore che ha la

stessa rappresenta

fede:

schema:

sulla natura contractus? Risponde lo la

di

patto in questione

la caratteristica del deposito irregolare - è

actore aggiunto ad

non

il

il

1.

9 § 9 D. 12.

1.

che,

mentre presa

in

pensiero genuino di Ulpiano, nel sistema

giustinianeo rispecchia l'indirizzo nuovo. S'era fatto un deposito e in

seguito dato

1)

D. (12.

1)

il

permesso

9 § 9; (16.

Coli. 10. 7. 9, di cui la

LoNoo ha dimostrato come osserva sempre

1.

3)

1

29 §

di usare:

Ulpiano dichiara che

§ 34; cfr. (17. 1) 34 pr.; (45.2) 24 § 2; 1

D. 16. 3

L.,

che se

le

usure

si

missibilità del deposito è più che certa. Nei

è notevole l'assenza di patti d'usure: in (P. Jlamb.

un

I,

iTTtTtaov

n.

2)

è fissato

un termine

diVs del capitale: e

si

deposito

(13. 7)

6 § 1;

uon è che una manipolazione, come

all'evidenza. Cosi nella il

il

1.

7§2

D. 16.3

il

fossero pattuite e.

il

vel postea prova,

ab

initio, la

inam-

di deposito conservati nei papiri

uno - finora

il

più antico

alla restituzione, e le

-

del 59 p. C.

usure ex mora, e

dichiara trattarsi di irapaSrxin.

NATURA CONTRACTUS si

trasforma in mutuo:

caso di un permesso iniziale egli non pensa,

al

poteva sorgere ombra di dubbio



gli

in

mutuo,



ha un mutuo ab

si

pensano

il

deposito

cambia

si

deposito non c^è da

patto avvenuto «in seguito»

il

bizantini a importanza fondamentale: a ragione - essi

i

Ulpiano afferma che quel patto non lascia sussistere

-

deposito e il

se qui

:

initio, e di

parlare. Invece l'accenno dell' essere

assorge per

101

il

trasforma in mutuo, perchè fu un patto ex intervallo:

lo

secundum suam naturam

deposito era costituito ab initio «

r azione era nata col suo contenuto normale

:

» e

patto posteriore, che

il

sarebbe di quelli «quae augent contractum » non la può più intaccare. I

due punti

appaiono quindi, a chi ben guardi, diame-

di vista

tralmente opposti: ad Ulpiano deposito sembrerebbe

come che

questo

di

nell'ipotesi di

come vero

deposito: per

un deposito

contratto può rimanere

il

un patto posteriore,

possa pensare che lasci sussistere la figura

si

contrattuale sorta ab initio contrario

T ammissibilità di un simile

infatti

meno assurda

zione fu convenuta tra le parti air atto stesso in cui è formato: se dopo,

in

modo

il

inalterabile e

bensì fa che

nuovo patto non

il

un esempio migliore

desiderare

« pacta initio facta

contratto

il

contenuto della figura contrattuale

cada nell'orbita

si

bizantini al

i

solo se queir altera-

di

un

di

può aggiungere

vi

altro istituto.

Non

si

si è fissato

si

nulla,

potrebbe

applicazione delia formola che

naturam dant contractibus

».

Qui

si

nuovo

rivela di

l'importanza del testo, già altrove menzionato ove Stefano, com-

mentando sch.

la

25):

mutuo

1.

riferisce le parole di

cit.

di

usare

al debitore, e

il

d'aumento nel suo contenuto: che

era iniziale,

il

TTÓaa SuvaxaL

xwv

Il

19.

1)

auvaXXay|Jiotxa)v

secondo testo in cui

Hb.

l.

si

5"

601

se invece

il

non

è più

permesso

che

permette

si

y]

cpóotg

»

«6

!

trova la natura contractus è la

1.

5 § 4

quaestionum): testo che ha dei precedenti molto

2. 121 (sch.

-Tràvra? toò; vov.cx.ou;

una somma,

e l'azione

deposito restava, colla sua nuova natura: davvero

5 (Paulus

Cfr.

2.

rapporto fu già costituito

forma normale (secundum naturam)

suscettibile

D.

(Hb.

deposito in

il

alFa. depositi subentra la condictio: tutto

perchè quel permesso fu dato quando nella sua

Amblico

ha cambiato

(xpTjaat)

conseguente passaggio della proprietà, del possesso, del

col

1),

periculum

9 § 9 D.

permesso

il

ad si

1.

34 pr. D.

17.

1)

ove è detto essere pacifico xarà

ha un mutuo quando, dopo aver dato

di usarne.

in deposilo

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

102

gravi dal punto di vista interpolazionistico, essendo, in blocco, tutto sospetto,

come

1)

factum actionibus

È

sospetto è tutto

de praescr. verbis et in

titolo «

il

» in cui si trova.

peccato che del titolo corrispondente dei Basilici

(20. 4)

non

un

siano conservati gli scolii: essi sarebbero assai verosimilmente

materiale prezioso per la dimostrazione del lavorio col quale

hanno racimolato

stinianei

e raffazzonato

quella teoria dei contratti

anche per

dogma

il

reali

contratti

Lbnbl

di.

n.

buona

1322

502 [D.

943; forse anche

n.

era forse invece in

prov.: L.

n.

244;

cfr.

Ulp. 31°

23

1.

(1.

num

L. n. 93); deposito

§ 14);

19

comodatoci

ad Edictum:

acZ

1

(18.

Ulp.

4:

1.

tema

dato

1

compilatori hanno costruito

i

1)

30^'

1];

una o

air

compravendita

fede:

cfr.

(1.

20: Ulp.

1.

ad Sabinum:

di società); locazione

Alfen

Edictum: L. (1.

18

n. 915;

Ulp. 30° ad Edict

E

confini tra le azioni relative, che

i

a parlare di quelle specie per cui sati

da

i

il

ad edictum:

L. n. 2747,

22 Gai.

L.

che però

10**

ad Ed.

epit.: L. n, 56);

man-

:

L. n. 890; cfr. [16. 3]

n.

151;

1.

17

Ulp.

i

28<>

varie

requisiti caratteristici

giurista veniva naturalmente

requisiti

far dubitare suir accordare o

quaestionum:

era neir esaminare le

difatti

-

24 Afric. 8° quaestio-

1.

Papin. 8° quaestion. L.

L. n. 804 e 806).

Lenel

figura di

altra

5''

32*»

(1.

a Paulo

3° dig.

all'

Paul

5:

figure e nel determinare, com' era necessario, e

ben questa una

dato rilevare dalla Palingenesi del

è

buona parte dai commentarii

tratti in

testi classici per costruire-

i

della natura contractus sarebbe

come

-

giu-

i

innominati che è opera loro: e

2)

delle sedi più adatte. I testi con cui

questo titolo sono

ci

normali erano cosi

svi-

no l'azione corrispondente, o

di

cui poteva esser dubbio a quali di due o più figure affini fossero da riferire:

il

« praescriptis verbis agore» fu

com'è noto,

Tuno

la soluzione

o T altro

dubbio non po-

di vista classico: tradotta nel

linguaggio delle

pratica trovata per quei casi per cui

teva avere risposta.

Questo era

il

punto

scuole bizantine, la questione generale ')

tla

Bene osserva

il

Naber

(in

Mnemosijne

vertere sul quanto vi sia di interpolato,

si

dovrebbe porre così: fino

34 (1906) 61)

ma

che la disputa non ha

piuttosto se ci sia rimasto qual-

che cosa di genuino. 11 Naber non appunta i^erò la genuinità della natura. 2) «Reali» non sono chiamati nella compilazione, ma è il concetto che presiede al loro regime: espressamente li colloca al posto dovuto il Hrachylogus (3. 3.

§ 3-4): « re contractus est

cum

res inlercedit ad

Iluius ppftoies sunt duae: alius enini

nominatus

contrahendam obligationem.

est alius

innominatus».

NATURA CONTRACTUS

103

a che punto la natura del rapporto è alterabile pur restando entro figura contrattuale

limiti di quella

i

determinata, e per conseguenza

restando esperibile l'azione che da quel rapporto nasce?

Nel caso, sopra ricordato, del deposito irregolare,

geva tra due contratti nominati,

il

deposito e

distinguevano obbiettivamente

classici

hanno ammesso che

il

permesso

Tun

il

dubbio sor-

mutuo,

il

mentre

e

caso dall'altro,

i

bizantini

i

pure esorbitando dai

iniziale d'usare,

confini normali del deposito, e alterandone la natura,

lascia che

il

rapporto rimanga un deposito, e che rimanga - conseguenza pratica a cui

voleva arrivare - la corrispondente azione di buona fede. Nel

si

caso della

5 § 4 D. 19. 5

1.

dubbio sarebbe tra

il

il

mandato

e

una

delle figure di contratto innominato, quella « facio ut facias ». Paolo,

che nella prima parte del libro 5° quaestionum trattava di compravendita

nel testo in

1),

esame studiava

caso della convenzione di

il

manomettere rispettivamente uno schiavo, ritiene

Gbadenwitz

il

2),

e solo

generale dei contratti innominati nei quattro ut facias (§

2),

facio ut des (§ 3)

che qui interessa,

parte

nella

Gradenwitz

è

è salvato

unicamente perchè

forse

punti che fanno al suo scopo',

ma

dalla

davvero

non il

Ecco

testo

§

...

recipit.

insiste se

4.

Sed

Nam

si

facio ut facias,

quodammodo

Romae,

haec species tractatus plures

[vel ut tu in

meo, ego in tuo solo aedi-

2)

Cfr.

Lenel, Paling. ad

43;

(19. 1)

Interpolationen,

p. 131. Si

Paul.

tura

opina, incidentalmente,

et

impendia sequantur, tamen

h. 1.; v. (2. 14) 43; (18. 4) 6; (18. 5) 7; (18. 7) 9; (40.8)

45; (21.2) 70; (21.

lina.,

1)

57.

discorda sulla misura

Girard, Manuale, p. 601, n. 1), testo non sia largamente corrotto. Cfr. Naber, 1. cit., »

mandatum

intervenisse videtur, sine quo exigi pecunia alieno

nomine non potest: quamvis enim

1)

excedere

sumus, ut tu a meo debitore Carthagine

pacti

si

ficem, et ego aedificavi et tu cessas, in priorem speciem]

')

non sui

§ 4 presenta più d'una

:

exigas, ego a tuo

9; (19.

4,

possa difendere.

si il

§

demolizione del

traccia di tribonianismi, e segnatamente V inciso potest -

non credo

il

do

preoccupandosi solo

egli, »,

(§ 1),

Se

4).

come

la teoria

do ut des

tipi,

ut facias (§

e facio

si

problema del « praescr. verbis agere

del

compilatori,

i

ne hanno approfittato per dare

n. 1322;

il

Segrè

in

BIDR.

dell' itp. (cfr.

ma p.

19. 209.

Lenel, Pa-

nessuno dubita che il 61 che sia itp. la « na:

lìULLETTIXO dell'istituto DI DIRITTO ROMANO

104

mutuum

officium praestamus et potest

mandatum

e pacto

etiam

naturam suam excedere (possum enìm Ubi mandare ut et custodiam mihipraesteset nonplus impendasinexigendoquam decem): eandem quantitatem impenderemus,

et si

autem

i),

alter fecit

ut et hic

nulla dubitatio est

mandatum

Sin

intervenisse videatur,

quasi refundamus iuvicem impensas: neque enim de re tua

mando. [Sed tutius

erit et in insulis fabricandis et in

tibi

debitoribus

exigendis praescriptis verbis dari aetionem, quae actio similis ,

erit

mandati

actioni,

quemadmodum

in superioribus casibus Io-

cationi et emptioni].

Non

serve insistere sulF interpolazione delP inciso finale « sed tu-

tius» ecc.

2)

da espressioni caratteristiche [tutius

rivelata

superioribus casibus; in debitoribus exigendis

mato

al solito

come Ta.

s]

:

concetto della natura, solo di fronte

praescr. v. è qui simile alFa.

ipotesi era simile

gono entrambe come esempio

meo

al

quale

si

"*)

Mi fermo

presso

debitore Carthagine exigas, ego a tuo

ut tu a

p)

ut tu in meo, ego in tuo solo aedificem.

due

un

quanto fattura dei compilatori,

ipotesi.

Osservo

tica - la manifesta

J)

omogeneo

carattere più

MoMMSEN

prima pon-

si

del « facio ut facio »; e sono:

a)

sia tutto

in

capisce

alla

esaminate due ipotesi che

Io avanzo qui anzitutto l'ipotesi che Paolo - posto che

non

erit;

ritengo infor-

mandati come nelle precedenti

locati o all'ex empto.

all' a.

parte, in cui sono parallelamente

io lo

i

- facesse

Romae;

il

testo

quali gli avrebbero im-

soltanto la prima delle

senza pretendere a una dimostrazione apodit-

-

asimmetria della prima parte del periodo: r«et

supplisce

:

quod

se

aediflcaturum recepii, alter non

fecit, ilein

aediflcare cogetur qui non fecit: Tediz. italiana accenna in nota l'emendazione

da Ferrini, di fecit in aedi/lcavit, aorgiungendo che del resto ci dev'esuna lacuna. 2) Gradenwitz, p. 131. 3) Della forma debitorem exigere, da cui deriva il gerundivo, trovo nel Digesto un sol caso (Ulp. D. [34.3] 15), che mi è sospetto, di fronte ai numerosi (15, di cui 5 di Ulpiano) del normale exigere a debitore. pi'oposta

sere

*)

Cfr.

specialmente Hb.

xivouaevyi rrv cpuotv

2.

117 sch. 16: iraaa

àvaSey^etat tx? à-yiD-y^?

f^;

"yàp

actio quae alia actione defl diente inovptnr, natì'ram deficiente movetur).

b.^tù'^^

ì\ àrovia; à-yw-j'r;

rf àTOvia xiveTrat (omnis enim reripit ariin.nv ,.in^

mh-,

NATURA CONTKACTtIS

105

ego aedifìcavi et tu cessas » non ha corrispondente nella prima ipotesi, il

che

tanto

è

notevole in quanto tatto

piìi

problema dei contratti

il

innominati verte appunto, com'è noto, sulle conseguenze dell'inadempienza unilaterale. Di più,

primo

considerazioni di Paolo, che vertono sul

da un « in priorem speciem

La lacuna

l'accusativo è strano.

come

le

caso, sono fatte precedere

passasse

si

ma

secondo caso,

al

non permette

del testo

si

convengono tutte molto meglio

si

è

al

il

dove

»,

vedere

di

fatto è che le parole di

Paolo

primo, mentre è sul secondo che

imperniata la teoria del « facio ut facias » che

compilatori vo-

i

gliono illustrare e nell'inciso finale, che è opera loro, questo piglia il

primo posto. L'interpolazione

da vel ut tu

Quanto

prima

alla

si

estenderebbe quindi, a mio avviso,

priorem speciem.

ecc. a in

che difficilmente,

ipotesi -

interpolata di sana pianta

ritenere

«mandatum quodammodo guenza per

potest),

(sine

credo,

si

potrà

un mandato

:

mandati. Egli osserva anzitutto che

un proprio debitore implica per

quo exigi pecunia alieno nomine non

ma

che non risolve

il

a.

riscuotere da

un mandato

necessità

Paolo

io

vi ravvisa

intercessisse videtur», e decide in conse-

l'esperibilità dell'

l'incarico ad altri di

-

semplicemente pone

la

questione la

quale consiste appunto nel vedere se sia o no ammissibile un mandato di questo genere. dire che

«,

quamvis

praestamus»:

un

officium,

fatto

et

Il

dubbio

è poi

risolto

mutuum

mandato,

la caratteristica propria del

un

affermativamente col

impendia sequantur, tamen

offlcium

di rappresentare

servizio che si rende gratuitamente,

non

è lesa dal

che l'incarico dato sia tale che importi delle spese per eseguirlo.

Nel caso di due mandati reciproci - che è l'unico di cui

occupa

spese siano da

il

testo si

più semplice, da questo punto di vista, è che le

- l'ipotesi

ambo

le

parti

uguali: e a

me

pare verosimile che

eandem quan-

Paolo, ripigliando subito dopo « praestamus

»,

titatem impenderemus, nulla dubitatio est

voleva appunto accennare

»,

con «

etsi

a quest'ipotesi più semplice per poi nel seguito - ora corrotto

mediabilmente aventi

-

irri-

parlare dell' obbligo di rifusione nel caso di spese

un importo

diverso.

Il

testo invece insiste genericamente sulla

mandatum ex pacto etiam naturam suam excedere », e la relativa esemplificazione: un inciso per lo meno inutile, che turba il filo del ragioammissibilità del mandato in quest'ipotesi coir inciso « et potest

namento,

e

rappresenta una di quelle osservazioni di carattere gene-

BULLETTIXO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

106

non richieste dal caso concreto, con cui

rale,

di

un caso

bizantini approfittano

i

una

speciale per formulare tutta

Qui

teoria.

hanno

essi

trovato la sede opportuna per osservare che le norme, di diritto positivo, costituenti

regime giuridico del mandato sono

il

almeno - derogabili per virtù dell'accordo

un excedere naturam mandati

loro

a introdurre la formola prediletta

i

due esempi

mandatario « custodiam praestet»: uno dei casi più

visto, di patti prò actore che, trattandosi di

un

b.

è

clausola « non plus impendas in exigendo collegarsi

formalmente

il

tipici,

addotti,

patto che

come

s'è

iudicium, muta,

f.

se iniziale, la natura contractus, e trasforma Fazione

sembra

parte

prestava egregiamente

si

Si osservino

ugualmente compilatorii: Tuno

anch'essi, io ritengo, il

caso

il

:

i).

- in

delle parti; e questo è per

2):

F altro - la

quam decem »

-

mentre

alla fattispecie di Paolo, è forse F indice

più chiaro delF interpolazione perchè la semplice lettura fa risaltare la

sconcordanza con

che immediatamente segue

ciò

che è

e precede,

tutto imperniato sul regime di due mandati reciproci, con conseguenti

una

spese hinc inde, in rapporto colla gratuità del mandato, non con ipotetica predeterminazione unilaterale del

La formola generale

8,

tutta la teoria relativa, di

Ulpiano

(4°

si

maximum

« natura contractus

anzi

»,

trova in un ultimo testo, la

ad Ed): F unico

1.

un

in cui sia svolta

delle spese

3).

uno spunto

di

7 § 5-6 D.

po'

2.

14

ampiamente

quella dottrina generale dei patti che s'è veduta costituire uno dei

luoghi comuni dei maestri bizantini

da cima a fondo: dal Perozzi

non

quanto

in

vi è

conservato

l'

cagionatovi dalle interpolazioni, di « facio ut facias »

mandati.

-

Si

Longo

compete T

cfr. invece, p. es.,

sono già state

380)

nou

offre speciale inte-

e,

semplificato

il

-yàp

tt^v

testo dal groviglio

limita a dichiarare che in quelle due specie

si

a.

2.

dire sospetto

vi

5)

accenno alla natura (SjvaTÒv

Tx; £"VTeXx? airi (juacpoSvou Trape^tsvat)

cpua'.v

può ben

testo si

II

e dal

quale è riprodotto nei Basilici (Hb.

Il testo,

')

resse se

4)

praescriptis verbis, che è simile, qui,

Celso D,

(17. 1.) 48 §

1,

all' a.

classico nel concetto e

neir espressione.

dubbio di Pomponio ivi riferito. il problema dell'eccesso di mandato, nota controversia relativa, recentemente studiata dal Pampaloni in BIDR.,

2) Cfr. 8)

e la

L'LP. D. (16). 3)

La quale

1

§ 12 e

il

piuttosto interesserebbe per

20, 210 sg. *)

b.

f.

In Studi

per Schupfer

(1898),

voi.

I,

D.

romano,

p.

177: § 6

(ceterisque

iudiciis). *)

In St.

ceodum).

per MorianU

I.

1^'^ § ^

(quod

«^t

in

omnibus;

b.

f.

imii'-'-^

'^v't

'ii-

NATURA CONTRACTUS dovute

rilevate alcune interpolazioni

101

tendenza generaliz-

alla solita

zatrice dei compilatori giustinianei: e la prova fu raggiunta il

confronto con un passo di Papiniano (D.

piano manifestamente

si

18.

Già su questa base

ispira.

dubitava in complesso della genuinità del § 6

e,

mediante qui Ul-

72) a cui

1.

i)

Pernice

il

completamente

credo,

a ragione.

Ulpiano commenta qui

la

massima

« pacta conventa inesse b.

f.

judiciis», ponendola in rapporto colla distinzione fondamentale dei

ex continenti

patti

e

ex intervallo, ed ha chiarito, nella parte che

precede, questa seconda ipotesi coi due esempi - divenuti, visto, tradizionali nei

commenti

restituzione della dote, per

un

Il

quale

si

richiama l'autorità

come

s'è

immediata di Marcello,

della prestazione di usure maggiori delle legali

e di quello tutelae.

il

bizantini - del patto di

nelPa.

caso del patto ex intervallo post emptionem rappresenta

terzo esempio parallelo, e per esso Ulpiano

mente a Papiniano. E poiché

il

richiama espressa-

si

testo di Papiniano ci è conservato,

giova anzitutto porli entrambi a riscontro.

Papinianus 18. 1.

1.

postea

facta

detrahunt

aliquid

emptioni, contineri contractui

vi-

dentur: quae vero adiiciunt, cre-

dimus non

Ulpianus

10 Quaest. (D.

72 pr.) Pacta conventa quae

Quod locum

inesse.

habet in his quae adminicula sunt emptionis, veluti ne cautio duplae praestetur aut ut cum fideiussore cautio duplae praeste-

Sed quo casu agente emptore non valet pactum, idem vires ha-

tur.

14 § 5-6 ...ea

1.



ad Ed.

(D.

2.

enim pacta insunt,

quae legem contractui dant, id est quae in ingressu contractus facta sunt. Idem responsum scio a Papiniano, et

si

post

emptionem

ex intervallo aliquid extra naturam contractus conveniat, ob hanc causam agi ex empto non posse propter eandem regulam, ne ex pacto actio nascatur. Quod et in

omnibus

b. f.

iudiciis

erit

ditore. An idem dici posset aucto postea vel deminuto pretio, non

dicendum. Sed ex parte rei locum habebit pactum, quia solent et ea pacta, quae postea interponuntur,

immerito quaesitum est, quoniam emptionis substantia consistit ex

tem bonae

bebit iure exceptionis agente ven-

pretio.

Paulus tegris

!)

omnibus inmanentibus de augendo notat:

si

ZSat., 9 (18S8) 212, n.

1.

6.

Adeo au-

fldei iudiciis

exceptio-

parere exceptiones. §

nes postea factae quae ex eodem sunt contractu, insunt, ut constet in

emptione ceterisque bonae fidei

BULLETTINO DELL ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

108

deminuendo

•vel

pretio

nondum secata posse ab emptione. Si igitur in totum potest, cur non et pars eius pactione mutari potest? et haec ita Pomponius libro sexto ad edictum scribit Quod cum est, etiam

rursum

iudiciis re

convenit, recessum a priore contractu et nova

abiri

emptio interces-

sisse videtur.

ex parte

agentis

locum

pactio

habet, ut et ad actionem proficiat

nondum

Nam

si

non

re secuta,

eadem

potest tota res

ratione.

tolli,

cur

reformari? ut quodamquasi renovatus contractus

et

modo

Quod non

videatur.

insuptiliter

dici potest.

Il

confronto fra

portanza se

due

i

Ulpiano nel Digesto

assume, a mio credere, maggiore im-

testi

considera che

si

carattere generale che ha

il

è frutto di interpolazioni. Papiniano,

della compravendita, tratta delP efficacia dei patti tervallo » e fa la distinzione tra

adiiciunt emptioni

i

base della distinzione da lui posta è evidentemente

può avere che P

esempi addotti sono dai bizantini,

il

due che

i

efficacia

si

aggiunti « ex in-

secondi no Egli ha

presente la nota massima « pacta conventa inesse

posteriore non

passo di

pacta che detrahunt e quelli che

i

primi insunt al contratto,

i

:

il

occupandosi

son

negativa

visti così

b.

f.

iudiciis », e la

la solita:

patto

il

dell' exceptio.

Gli

largamente sfruttati

cum

patto ne cautio duplae praestetur e quello ut

fideiussore cautio duplae praestetur: questo secondo, in quanto adicit

aliquid contractui,

non dà azione

al

compratore:

egli

può però

valer-

sene come eccezione se convenuto colFactio ex vendite Che, obbiet-

tivamente considerati, patti simili siano compatibili colla compravendita, è fuori di contestazione, poiché

non

reconsulto con espressione caratteristica

L'espressione, non

»)

Giustiniano

comune

(5.3) 7 § 2; (41.2) 13 § 1;

nelle fonti letterarie e usata qualche volta da

T volte: (2. 38)

(7.42)

1

Theod.

et

[26. 7]

una Marciano, 1

Garin, et Numerian.:{12.57

tratta che di alterare

»,

(C. [4. 18] 2 § 1; [5.59] 5 pr.; [7. 40J 3 § 2)

la usa 'Papiniano un'altra volta (D.

trovo altre

i).

si

come li chiama il giuDonde nasce ora il dubbio.

elementi accidentali, « adminicula emptionis

non mi pare però sospetta: Ulpiano; (7. 6) §

39 § 9); tre volte

citato in C. (9.38) 2 § 1;

1

1

;

nel Codice la

Sever. et Antonin.; (4. 15) 1 Gordian.; (4.20) 4 Carls 1 Constantius et Constans; (7. 07)2 s 1 Ulian.

[58] 2 §

Valentinian.;

;

(5.27) 7 § 3

Iustinus.

109

NATURA CONTKACTL'S

a cui Papiniano accenna, se gli stessi principii possano applicarsi a

un patto con cui

si sia alterato,

niam emptionis substantia di

in più o in

consistit

meno,

il

prezzo? «Quo-

ex pretio»: qui non

tratta più

si

elementi accidentali e di importanza secondaria bensì di un ele-

mento

sostanziale: alterare

prezzo vuol dire mutare

il

contratto

il

nella sua essenza. I

Paolo il

compilatori fanno seguire al dubbio così formulato la nota di

non

:

si

quale forse

può quindi argomentare che cosa pensasse Papiniano, diflPondeva a esaminare

si

chiamava opinioni

diverse, che

per arrivar subito alla conclusione Paolo, apponendo

meno

si

est).

Paolo riconosce che

il

mutuo contemporanea formazione di un senta lo scioglimento, per

alterare tratto

il

mi par

si

di vista diverso:

dubbio (non immerito quae-

ma non

Nei Basilici

il

prima vendita

dissenso, della

Che

contratto nuovo.

il

e la

punto di

ma come un

patto « aggiunto »

sostituisce air antico

testo,

sulla solita

aggiunti, bensì in quanto rappre-

:

è

un caso

desunto dal Tipucito, (Hb.

riassumendo, trascura completamente

2.

con-

del recesso dalla

compravendita per mutuo dissenso, « re nondum secuta »

1)

modo che

ogni

chiaro: Paolo considera la convenzione di

come un

prezzo non

nuovo che

il

patto è valido,

criterii di efficacia dei patti

vista sia diverso,

ri-

un'opinione divergente da

ponga da un punto

mentre Papiniano riconosceva fondato situm

problema, forse anche

E sembra ad

i).

la sua nota, manifesti

quella del testo, o per lo

base dei

il

compilatori potrebbero aver soppresso

i

267 cfr.

2).

5.

Ora

è sin-

suppl. p. 260)

dubbio di Papiniano alla distinzione tra i patti che insunt e che non insunt segue senz'altro l'accenno allo scioglimento della compravendita per contrario consenso, re nondum secuta. Mancano scolii. -)

Era, com'è noto,

(Girard, Manuale,

il

modo

il

:

più pratico per dar valore

all'

accordo posteriore

p. 613). Cfr. D. (2. 14) 27 § 2; 58; (13. 7) 9 § 3; (18.5) 2; 3; 5.

Queultimo testo potrebbe far sorgere sospetto per la natura che vi ricorre. Giuliano (15 Dig.) fa il caso che il recesso dalla compravendita sia avvenuto nelle

st'

forme

di un'acceptilatio

Cum emptor

;

(18.5) 5 pr.

:

venditori vel emptori venditor acceptum faciat, voluntas

utriusque ostenditur id agentis, ut a negotio discedatur, ac perinde habeatur, ac si convenisset inter eos, ut neuter ab altero quicquam peteret, sed ut evidentius appareat acceptilatio [accedat: itaque acceptilatio suppl. Mo.] non sua natura sed potestate conventionis valet. L'acceptilatio ha carattere rigidamente formale, ed è

obbligazioni verbali (Gai.

3.

170; Inst. 3. 29 § l):

trattandosi di un'acceptilatio inutilis, non coU'acc. le parti

hanno manifestato

l'

si

il

modo

di estinguere le

poteva quindi dubitarsi che qui,

sia fatto nulla. Giuliano osserva

che

intenzione di discedere a contractu, e ciò

BL'LLETTIXO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

Ilo

come

golare

a ritroso:

nel testo di Ulpiano

compravendita per ad minus,

iore

ex intervallo ovvero

il

con una specie di ragionamento a ma-

inferirne,

possibilità di

la

mediante patto

alterazioni parziali

Questa singolare inversione era

i).

opera dei compilatori?

è

processo logico vada precisamente

parte dalla riconosciuta ammissibilità del recesso dalla

si

Non credo

ci

fatta già

da Ulpiano,

siano elementi sicuri

per decidere la questione esegeticamente: è a lamentare che non

possa confrontare

testo

il

di

cui pure Ulpiano allude, giacché, com' è noto,

ponio alPeditto

ci è

contemporanea formazione, dava modo

di

i

il

commento

di

Pom-

conservato nel Digesto solo in citazioni di seconda

mano. Mi pare però che dal punto per raggiungere

si

Papiniano con quello di Pomponio, a

di

di vista

classico

un nuovo contratto

risultati a cui la teoria dei patti

arrivare,

non già un caso

d'

recesso

il

e la

uno spediente

era

ex intervallo non

applicazione di questa

teoria.

La prima parte ispira al

frammento

contractus

mente

del

testo di Ulpiano - che più direttamente si

di Papiniano - parla

Di ciò Papiniano

».

agli «

adminicula emptionis »

basta: naturalmente, jaggiunge,

«potestate conventionis

Paul.

testi:

altri

non parla

(3

(48 Sab.) (46. 4) 8 pr. «

di patti

«-extra

naturam

egli -

sempre

limitata-

:

- si attiene alla distinzione

qui l'acc. non vale

come

tale (sua natura)

che

ma

Dal lato sostanziale la stessa decisione è ripetuta in

».

Ed.) D.

an

2)

(2.

Ulp.

14) 27 § 9;

inutilis stipulatio utile

(2

regni.)

(46. 4)

habeat pactum

»

:

19 pr. efr.

In.

dal lato formale

non trovo elementi di sufficiente gravità per dubitarne: «natura» qui infatti rappresenta non tanto il contenuto e l'efficacia positiva che la legge riconosce alPacceptilatio - che anzi, da questo punto di vista, e data la soluzione affermativa della questione, i compilatori avrebbero fatto dire a Giuliano che Tace, assume qui una nuova natura, la natura di una semplice conventi©, o giù di li - quanto piuttosto la struttura intima, e considerata 1)

Questo è

il

sch. 2; 600 e sgg.; 637 sch. 1; 657. Qui pure

patti consecutivi prevale 1.

655 sch.

2. 346):

1

a

come

originaria, di questa solennità.

pensiero appunto dei bizantini:

C. (2.

3)

il

12;

si

secondo, s'intende spec.

Epit.

11

e'

cfr.

richiama

come

p. es. il

Hb.

1.

567. 68;

585

principio che di due

fonte d'eccezione:

cfr.

Hb.

(Zachariae, Ius graeco-rotnanion,

Tà aeTa-jevÉaTepa Trarrà, rnoi auacpwva, tax^poTepa twv TrpcjfeveaTepwv

8Ì(TtV. *) Faccio osservare che non è dato supporre che la «natura contractus» di Ulpiano equivalga alla «emptionis substantia» del testo di Papiniano: anche senza ricorrere alla documentazione con cui ho in questo scritto mostrato il valore che

ha per i bizantini - e per essi soli - quella prima formola, basta osservare che i due punti di vista sono diversi: Papiniano riconosce senza difficoltà l'efficacia dei patti che sono fuori della « sostanza », mentre nel testo d' Ulpiano l'essere «extra n. e. » è causa di un trattamento più rigoroso.

NATURA CONTKACTUS

111

processualmente importa, tra patti in diminuzione

dedurne

la rispettiva efficacia sia per

Nel frammento nologico: il

criterio

il

di

Ulpiano

reo sia per Fattore.

considera anzitutto l'elemento cro-

si

che decide

il

legem dant contractui

»,

ficacia positiva è invece

negata

Che cosa

mente

]'

unica volta in tutto

quelli che «

«natura».

il

Qui troviamo

non insunt », messa

Si noti

in cui

che già per

patti sono

i

classici,

per così

-

ef-

ma

infatti -

patti

ed

che «insunt» e

dire - in

funzione della

almeno nell'ultima

classici,

i

i

fase,

il

conclusi importa per l'applicazione della

che trattandosi

b.

di

f.

un

iudiciis «, la quale voleva dire, b.

iudicium

f.

stessa concezione generale della formola (quidquid ob A*'

V

Digesto - posta in bocca ad un giurecon-

formola « pacta conventa inesse i

:

» quando siano

significhi questa formola difficil-

sulto classico la distinzione dei bizantini tra

per

linea Tessere

patti « insunt »

i

arriverebbe a comprenderlo dal testo preso isolatamente,

si

tempo

allora

ex intervallo

ai patti «

risalta chiaro attraverso la teoria bizantina.

è

;

siano o no « extra n. contractus »

« extra n. contractus

».

prima

dell' efficacia è in

patto avvenuto « in ingressu contractus »

e «

aumento, per

e in

A° dare facere oportet ex

il

index, per la

eam rem

N'" N"'

fide bona), è autorizzato a tener

conto

indipendentemente da un

delle pattuizioni intervenute tra le parti,

espresso invito fatto dal pretore nella formola stessa, e sia che

il

patto

giovi al convenuto oppure all'attore.

Dai bizantini la stanziale:

giuridico, alla pari delle parti

è -

si

massima medesima

è intesa

cogli

dà norma

elementi

al contratto in

stabiliti

dalla legge:

1).

In questo

senso

volontà

vanno intese quelle formole generali

- tutte, si noti, già sospette - in cui è affermato

« legem dat contractui »

1)

la

concorso colla volontà della legge;

potrebbe dire - la lex privata parallela e concorrente colla lex

publica

Il

con valore più so-

patti iniziali entrano a formare la struttura del rapporto

i

che

il

patto iniziale

2).

patto ex intervallo, che ha, cronologicamente, un'esistenza auCfr.

Hb.

1.

38 sch. 2 Anon., parlando del

plae nomine: ...ow lari Ko'vTpa

[non est contra legem

(la

Xs-^sy.

patto di dare un fideiussor du-

tò duacptóvov- il ISdcou -^àp

legge positiva che fissa

i

vou.o'j

xupouTat

naturalia del contratto),

nam

lege speciali (la espressa volontà delle parti) confìrmatur].

hoc servabitur quod initio convenit (legem enim contractus contractus enim legem ex conventione accipiunt; ibid. 24: si ab initio... convenit, lex contractus servabitur. 2)

D. (50. 17) 23

dedit); (16.

3)

1

:

§ 6:

.

. .

HILLBTTINO DELL'ISTITUTO

112

DIRITTO ROMANO

DI

tonoma, non può per questo partecipare della completa tutela giuridica che ha

il

rapporto contrattuale a cui

negativa

la difesa

dell'

r importanza classica della distinzione tra patti prò reo Trasportata, anche

- quelli che diminuiscono

sun elemento nuovo

i),

il

contratto, e così

e patti «

non

quae sunt extra

cioè

aggiungono qualche elemento nuovo

cosi

può essere spiegata

la struttura

al

n.

«quae insunt»

contractus » - che

contenuto normale. Solo

logica del frammento, riferito

naturam contractus cadono

inefficacia positiva (ne

che

« insunt si

», e

vede,

voli

ma

i

ex inter-

patti

sotto la regola generale del-

ex pacto nascatur

pure ex intervallo,

patti,

i

punto di

il

aggiungono nes-

gli

ad Ulpiano, in esame, che, dopo aver dichiarato che

l'

prò actore.

e

qui, dai bizantini la questione sotto

vista sostanziale, si introduce la distinzione tra patti

vallo extra

non ha che

si riferisce, e

exceptio: di qui, e quindi solo in via indiretta,

ammette

actio),

in seguito

che « ex eodem sunt contractu

quindi « etiam ex parte agentis locum habent

».

È,

»,

come

principio elaborato dai commentatori bizantini più autore-

il

specialmente la Protheoria di Stefano, più volte citata) per

(cfr.

cui nei b.

iudicia

f.

il

patto anche ex intervallo

«mutat naturam»

e

« transformat actionem » se è di quelli che « detrahunt contractui »

contratto

del

commento il

di

giureconsulto

parve vero

ai

occupava della questione da un punto

si

non

« natu-

di vista

fossero le solite applicazioni concrete,

a quest'uopo

il

testo classico in

esattamente determinabile appunto perchè

viso, di

i

Trovando nel

un

non

compilatori di inserirvi almeno un abbozzo della loro

teoria, alterando

è

eliminando un patto anteriore.

Ulpiano air editto de pacHs un passo in cui forse già

po' più generale che

non

che ripristina semplicemente

Tou auvaXXotYiJtaToc;) o

(|jL£t(i)Tiy.à

ralia»

un rimaneggiamento generale:

della « natura contractus

^>

certo la

una misura che

si tratta,

a mio av-

menzione

esplicita

va ritenuta Y indice più sicuro di corru-

zione.

9.



Esaurita

l'analisi, in cui

e possibilmente completo, a costo

mi

feci lo

anche

punto prolisso, giova dare uno sguardo dimostrato che negli scarsi 1)

lezioni

In questo senso

meno

testi in cui

scrupolo di essere chiaro

di riuscire forse in ai risultati. Io

compare

la

formola della na-

va inteso r « exceptiones postea factae» del

attendibili

emendano

in « pactiones

».

qualche

credo d'aver

§ 6,

che a torto

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