PROGETTO HELIANTHUS II, RIENTRANTE NEL PON, La scuola per lo sviluppo
“Salvare l’arte per salvare l’uomo”
Rionero in Vulture (PZ)
I. Il Patrimonio culturale Patrimonio culturale Beni culturali e beni paesaggistici Codice dei beni culturali Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale Il concetto didattico dei beni culturali Individuazione beni culturali specifici (mostre, gallerie, ville, parchi…) Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
PATRIMONIO CULTURALE Il Patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici BENI CULTURALI: sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà BENI PAESAGGISTICI: sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in in base alla legge
Codice dei beni culturali e paesaggistici Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA: Il seguente decreto legislativo: Art. 1 - 1. E’ approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell’allegato A, vistato dal ministro proponente.
Sommario Disposizioni generali Beni culturali: tutela; vigilanza e ispezione; protezione e conservazione; circolazione in ambito nazionale e internazionale; ritrovamenti e scoperte; espropriazioni; fruizione e conservazione; valorizzazione; consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza. Beni paesaggistici: tutela e valorizzazione; individuazione dei beni paesaggistici; pianificazione paesaggistica; controllo e gestione dei beni soggetti a tutela; disposizioni di prima applicazione e transitorie Sanzioni
Tutela del patrimonio culturale “La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.” CODICE DEI BENI CULTURALI, disposizioni generali art. 3
Valorizzazione del patrimonio culturale “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale” CODICE DEI BENI CULTURALI, disposizioni generali, Art. 6
Il concetto fondamentale è: “I beni culturali, infatti, possono consentire di riannodare il filo della continuità tra passato e presente e di ricostruire la rete di relazioni, oggi compromessa, tra uomo e ambiente, ridando senso ed orientamento al nostro agire” DIDATTICA TRASVERSALE E ORIENTATIVA DEI BENI CULTURALIAMBIENTALI E DEL PAESAGGIO, Luigi DE NICOLA.
Sono beni culturali: •
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Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed altri luoghi espositivi dello Stato; Gli archivi e singoli documenti dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici; Le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato;
Sono altresì beni culturali: •
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Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante non appartenenti allo stato; Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati; Le raccolte librarie, appartenenti a privati; Le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere;
Infine: • • • • • • • • • •
Le cose che interessano la Paleontologia, la Preistoria e le primitive civiltà; Le cose di interesse numismatico; I manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; Le carte geografiche e gli spartiti musicali avente carattere di rarità e di pregio; Le fotografie, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi; Le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico; Le pubbliche piazze, strade, vie di interesse artistico e storico I siti minerari di interesse storico ed etnoantropologico; Le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; Le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quale testimonianze dell’economia rurale tradizionale;
Non sono soggette alla disciplina dei beni culturali:
Le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela: • • • • • • • •
Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici; Gli studi d’arte; Le aree pubbliche; Le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni; Le fotografie e le opere cinematografiche, I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; I beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni; Le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale;
La conoscenza di se stessi non può prescindere dalla conoscenza di chi eravamo, da dove venivamo e cosa facevamo. La nostra storia è la storia di se stessi