Costituz Privata Di Assoc. Culturale Musicale

  • May 2020
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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE - ONLUS

L’anno …………….., il giorno …………….. in . …………………… si sono costituiti: -

Cognome, nome, professione, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale

-

……………………………………………………………………..

-

…………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………

che dichiarano di essere cittadini ( nazionalità ) e di convenire con il presente atto, quanto segue: I)

E’

costituita tra i predetti, un’associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE CULTURALE ……………………. - ONLUS”.

II)

L’associazione ha sede in ……………………………..

III)

Lo scopo dell’associazione è dettagliatamente descritto all’art. 2 dello statuto che, composto da 15 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale.

IV)

L’Associazione è retta dallo statuto innanzi allegato, dal regolamento interno e dai regolamenti e convenzioni che si sottoscriveranno con enti pubblici, enti locali ed enti privati per il raggiungimento delle scopo sociale.

V)

A

comporre il

Comitato Direttivo per il primo triennio

vengono all’unanimità nominati……………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

1

…………………………………………………………………… ………………….. dei quali: •

…………………….. Presidente



………………………………….. Segretario

• •

…………………………………… Tesoriere ……………………………………… Vice Presidente

i quali a loro volta nomineranno al loro interno un direttore tecnici per ogni ramo di attività svolto dall’associazione, ed un coordinatore generale (direttore artistico) e/o un comitato esecutivo. VI)

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’associazione durante il primo anno viene determinata in euro …………………………………………

VII)

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’associazione presso le Autorità competenti e quelle intese

all’acquisto

da

parte

dell’associazione

della

personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità. Il presidente ed il Tesoriere vengono altresì autorizzati, sia congiuntamente che disgiuntamente, ad aprire conti correnti bancari, postali, depositi a risparmio ecc., sia ordinari che”internet”. VIII)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/………..

2

IX)

La variazione della sede sociale non comporta modifica dell’atto costitutivo.

Le spese del presente atto sono a carico dei costituiti, i quali invocano tutte le agevolazioni previste da: -

Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997

-

c. 3 art. 113 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art. 35 della finanziaria 2002

-

art. 10 D.Lgs 368/98 introdotto dall’art. 33 lettera b-bis della finanziaria 2002.

I comparenti, dopo lettura dell’allegato statuto sociale, lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente al presente atto costitutivo. Data………………… ……………………………………. ……………………………………… …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………..

3

STATUTO di ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE ARTICOLO 1 E’costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., una Associazione denominata “Associazione Culturale ……………… ONLUS ” (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ARTICOLO 2 L’associazione,

senza

fini

di

lucro,

intende

promuovere

esclusivamente d’incontro per la crescita e formazione artistica di giovani

e

stimolare

la

loro

socialità

promuovendo

prevalentemente attività artistico – musicali. Il suo scopo è eminentemente educativo, culturale e ricreativo e verrà perseguito attraverso l’insegnamento ed il godimento delle arti musicali, figurative, letterarie, teatrali in tutte le sue forme, ma anche attraverso il semplice dialogo costruttivo e attraverso la promozione di ogni attività musicale, artistica, di cinematografia, letteraria e di poesia intrapresa dagli aderenti all’associazione, nell’interesse e a favore di terzi ed anche dei soci. L’associazione si propone prevalentemente di: -

Gestire in concessione i servizi delle attività culturali degli enti pubblici e degli enti locali;

-

Gestire in affidamento diretto e/o partecipazione diretta con enti pubblici ed enti locali, i servizi culturali del tempo libero, di sostegno ed assistenza;

4

-

promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni

della

musica

e

della

cultura

popolare

tradizionale mediante studi, ricerche e pubblicazioni varie; -

collaborare con la scuola, gli enti e gli istituti italiani e stranieri che si interessano di musica e cultura popolare e tradizionale;

-

promuovere e gestire corsi professionali e/o dilettantistici inerenti le arti e la musica;

-

organizzare gruppi di animazione culturale e musicale;

-

organizzare corsi individuali e di gruppo volti al recupero ed all’uso di strumeti antichi anche con tecniche moderne ed informatiche;

-

promuovere l’attività dell’associazione e di quelle affini mediante la creazione di un proprio giornale e/o periodico, sia interno che di diffusione.

L’Associazione potrà perseguire gli scopi sociali anzidetti mediante l’organizzazione di attività artistiche culturali comunque intese, anche in forme consortili fra associazioni ed altre organizzazioni non aventi scopo di lucro. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero commerciali e d’impresa, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre

1997

n.

460/1997

e

successive

modifiche

e

integrazioni.

5

ARTICOLO 3 L’Associazione ha sede in …………………………….. ed agisce sul territorio nazionale ed estero. ARTICOLO 4 La durata dell’associazione è illimitata. PATRIMONIO ARTICOLO 5 Il patrimonio è formato: a) dal patrimonio iniziale di euro …………………………..;

b) dalle quote sociali, fissate annualmente dal C.D. e da eventuali contributi volontari degli associati; c) dai contributi di enti ed organismi pubblici e privati; d) da eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti; e) da eventuali proventi di gestione. ASSOCIATI ARTICOLO 6 Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che condividono integralmente e prevalentemente le finalità di cui al precedente art. 2, previa domanda scritta motivata, da sottoporre al Comitato Direttivo dell’Associazione. Il C.D. delibera l’ammissione a socio dei richiedenti, secondo i criteri dettati dal regolamento interno, nel rispetto della 460/97. In caso di associazione partecipata da ente pubblico e/o affidamento diretto di servizi culturali il C.D. delibera l’ammissione a socio con il

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parere favorevole dell’organo di indirizzo costituito dell’ente partecipante o affidante. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annulamente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci si distinguono in fondatori, sostenitori ed

ordinari, tutti con diritto di voto. Sono soci fondatori quelli che aderiscono

all’Associazione

entro

180

giorni

dalla

sua

costituzione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ARTICOLO 7 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assemblari o dal Comitato Direttivo. Tale provvidemento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale

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comunicazione,

può

ricorrere

all’assemblea

mediante

raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. ARTICOLO 8 Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci, Il Comitato Direttivo, Il coordinatore Generale o Comitato esecutivo, I direttori tecnici e artistici Il Presidente,

Il Collegio dei Revisori dei Conti e l’organo di

indirizzo. ASSEMBLEA ARTICOLO 9 Gli associati formano l’Assemblea; la quale costituisce l’organo deliberante per eccellenza dell’associazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presente o rappresentanti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nle caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Pe le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole da almeno due terzi degli associati. L’Assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito: -

all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

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-

alla nomina del Comitato Direttivo;

-

alla nomina del Collegio dei Revisori;

-

all’approvazionee alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

-

ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea è convocata mediante avviso inviato a ciascun assiociato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare

più di altri due

associati.Ciascuno associato ha diritto ad un voto. AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 10 Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a quindici. Dura in carica tre anni e suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente il Coordinatore generale ed i direttori tecnici e/o il comitato esecutivo. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione

inerenti

la

gestione

dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto

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riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative

e stabilsce le

modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’ Associazione che dovrà essere sottoposto all’ Assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggiranza assoluta dei suoi membri;è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. PRESIDENTE ARTICOLO 11 Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 12 Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui

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funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. In caso di associazione partecipata da ente pubblico o ente locale lo stesso sarà preposto all’indirizzo delle finalità sociali educative e di obiettivo nel rispetto del D.Lgs 460/97 BILANCIO ARTICOLO 13 L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli

eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati

eslusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte dlla medesima ed unitaria struttura. ARTICOLO 14 L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27c.c. :

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’art.27 c.c.. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di

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utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. NORMA DI CHIUSURA ARTICOLO 15 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

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