COMUNICATO MINISTERO LAVORO SU CONTINUITA’ TRA CIGO E CIGS Si segnala che in data 16.6.2009 il Ministero del Lavoro ha emesso apposito comunicato per confermare che , consumato il periodo massimo di 52 settimane ammesso dalla normativa vigente sul ricorso alla integrazione salariale ordinaria,alle imprese è consentito,senza soluzione di continuità ,permanendo le generali condizioni di depressione della domanda globale ,richiedere la cigs per crisi aziendale per evento imprevisto ed improvviso,disciplinato dall’art.1 comma 1 lettera e) D M n .31826 del 18.12.02 . Il comunicato ministeriale prosegue precisdando che la domanda della cigs,facendo uso dell’apposita modulistica CIGS-Solid,acquisibile sul sito lavoro.gov.it sezione ammortizzatori sociali,non necessita della ricognizione di specifiche ragioni aziendali,nè obbliga a presentare piani di risanamento ed indicare lavoratori in esubero. Le indicazioni ministeriali si concludono riportandosi alla recente interpretazione ,diffusa d’intesa con l’Inps, sul calcolo per giorni e non per settimane della cigo,che,essendo valida per i periodi successivi alla adozione del nuovo indirizzo interpretativo ed all’intero trimestre nell’ambito del quale lo stesso risulta adottato, comporta un significativo ampliamento della durata dell’integrazione guadagni ordinaria.