COME FUNZIONA LA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO Ecco un sunto in attesa della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sul 55% Il decreto anticrisi ha introdotto alcune novità con riferimento alle spese per interventi di risparmio energetico sostenute a partire dal 1 gennaio 2009. I contribuenti che richiedono l’agevolazione dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. I termini e le modalità verranno stabiliti con un provvedimento della Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere emanato entro il 28 febbraio 2009. Non è più necessario inviare l’istanza preventiva come previsto nella prima versione del decreto. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 la detrazione del 55% dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo . È confermato che l’agevolazione si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010. CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti, residenti e non, a prescindere dalla tipologie di reddito di cui sono titolari. In particolare: persone fisiche; artisti, professionisti e associazioni tra professionisti; imprese, società di persone e società di capitali; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Attenzione: poiché si tratta di una detrazione dalle imposte Irpef e Ires, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta, quindi un soggetto che non ha debiti d’imposta sul reddito non potrà sfruttare questa detrazione. Condizioni Il soggetto che richiede la detrazione deve effettivamente sostenere le spese e queste devono rimanere a suo carico. Chi richiede la detrazione deve possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo: proprietà, nuda proprietà, un diritto reale, contratto di locazione anche finanziaria, comodato. Quando l’immobile è in leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Particolarità. Il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro secondo grado possono fruire della detrazione a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In questo caso la detrazione è limitata esclusivamente agli immobili utilizzati come abitazione, non si applica quando i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. La convivenza deve sussistere sin dall’inizio dei lavori. Edifici interessati L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavori effettuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e compresi quelli strumentali. N.B. L’ agevolazione non compete per lavori effettuati su edifici di nuova costruzione. In particolare : gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento; nelle ristrutturazioni nelle quali è previsto il successivo frazionamento con l’aumento di unità immobiliari, il beneficio si applica solo nel caso in cui venga realizzato un impianto termico centralizzato; nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione l’agevolazione compete soltanto nel caso di fedele ricostruzione, ne sono esclusi i lavori di ampliamento. Limiti massimi di detrazione Ogni tipologia di intervento ha un proprio limite massimo di spesa ammissibile: riqualificazione globale energetica su edifici esistenti (articolo 1 comma 344 legge 296/2006). Gli interventi devono conseguire un risparmio annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione massima è di € 100.000, corrispondente ad una spesa di € 181.818,20. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1 comma 345 legge 296/2006). Devono essere effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari e riguardare strutture opache orizzontali (coperture parimenti), verticali (pareti esterne), finestre (infissi compresi), che rispettano i requisiti indicati nella tabella E, allegata al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I nuovi valori sono individuati dal D.M. 11 marzo 2008.
Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università (articolo 1 comma 346 legge 296/2006). I requisiti tecnici che le installazioni devono rispettare per conseguire l’agevolazione sono dettati dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007. Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1 comma 347 legge 296/2006). Gli impianti esistenti devono essere sostituiti da impianti dotati di caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. N.B. È agevolata la sostituzione di impianti esistenti e non la realizzazione di impianti ttalmente nuovi. Il valore massimo della detrazione è di € 30.000 corrispondente ad una spesa di € 54.545,45. Spese ammesse alla detrazione Oltre alle spese dirette per la realizzazione e l’installazione dell’impianto, sono detraibili le spese per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e le spese per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Adempimenti Per ottenere l’agevolazione è necessario:che un tecnico abilitato attesti la corrispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge; ottenere la copia dell’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica emesso dal tecnico abilitato, acquisire la scheda informativa relativa interventi realizzati redatta secondo gli schemi del D.M. 19 febbraio 2007; trasmettere all’Enea tutta la documentazione in via telematica (www.acs.enea.it) o per raccomandata indirizzata a Enea, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 90 giorni dalla fine dei lavori; se privati effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nel quale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. Per i titolari di reddito d’impresa la detrazione segue i criteri di imputazione per competenza dei relativi costi; conservare tutti i i documenti: asseverazione, ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, fatture e ricevute dei bonifici da presentare agli uffici finanziari in caso di richiesta. N.B. La detrazione per le spese sostenute nel 2008 può essere ripartita in quote non inferiori a 3 e non superiori a 10 a scelta irrevocabile del contribuente e va effettuata al momento della prima detrazione. Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione del 55% dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo. I limiti massimi di detrazione (€ 100.000, € 60.000 ed € 30.000) si riferiscono all’unità immobiliare sulla quale vengono effettuati gli interventi e non ai soggetti che sostengono la spesa. Ad esempio se due coniugi spendono € 200.000 per riqualificazione globale energetica di un edificio esistenti la detrazione massima complessiva sarà di € 100.000 e non di € 110.000 (55% di 200.000). Questa poi andrà divisa fra i coniugi in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno di loro. Al contrario se i due coniugi dovessero sostenere la medesima spesa di € 200.000 per la ristrutturazione di due edifici diversi loro detrazione massima complessiva può arrivare a € 110.000. La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre e’ compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. In particolare non è cumulabile con la detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 . L’agevolazione in esame non ha alcuna influenza ai fini dell’IVA. Pertanto si applicheranno le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La finanziaria 2009 ha prorogato fino al 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi ad interventi di recupero edilizio realizzati su fabbricati a prevalente uso abitativo privato. Nel caso di trasferimento degli immobili sui quali sono stati effettuati gli interventi agevolati dalla normativa in esame, si applicano le stesse disposizioni che disciplinano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Quindi in caso di vendita dell’immobile su cui sono stati realizzati interventi per il risparmio energetico, le detrazioni non utilizzate dal venditore (ad esempio vendita dell’immobile al terzo anno dalla ristrutturazione) spettano all’acquirente se persona fisica per i restanti periodi d’imposta. Portfolio