Camere Penali Intercettazioni

  • April 2020
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UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE ALFANO SULLA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

DISEGNO DI LEGGE n. 1415 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *** *** ***

Emendamenti aggiuntivi

L’articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente (in grassetto le modifiche rispetto al testo vigente): 103. Garanzie di libertà del difensore. — 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5. Non sono consentiti l’intercettazione né l’ascolto e l’acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore 5 bis In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all’art. 268 comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, alla autorità giudiziaria che procede. 5ter Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in apposito registro le notizie di violazione dei due commi precedenti e le trasmette alle competenti autorità disciplinari 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

Art 35 bis disp. Att. C.p.p.

1. Presso le Procure Generali della Repubblica di ciascun distretto di Corte d’Appello è istituito il registro di cui all’art. 103, co. 5 ter c.p.p. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica ne cura la conservazione e le annotazioni, sotto la sua diretta responsabilità

Le modifiche in questione si rendono necessarie per le ragioni più volte esplicitate dall’UCPI (aggiramento del divieto all’ascolto delle conversazioni fra avvocato e cliente) che hanno determinato parlamentari di tutti gli schieramenti a depositare la proposta di legge elaborata dall’UCPI, che qui viene “trasformata” in emendamento”. Per ogni chiarimento è possibile leggere la relazione ed il dossier predisposti dall’UCPI nelle scorse settimane e trasmessi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Altri emendamenti

§ All’art. 3 del disegno di legge, che modifica in parte l’art. 266 c.p.p., nel comma 2 del nuovo art. 266, inserire l’inciso in grassetto:

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

La formula indicata in grassetto, che è la medesima usata dal disegno di legge nel nuovo testo proposto dell’art. 267 cpp, è diretta ad evitare il più possibile formule di stile circa il “fondato motivo” che nei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa, evadendo di fatto il dettato legislativo.

§ All’art. 4, che modifica abrogazioni/sostituzioni:

l’art.

267

cpp,

sono

previste

le

seguenti

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il pubblico ministero richiede al giudice [al tribunale nella composizione di cui all’articolo 322 bis, comma 1 bis] l’autorizzazione a disporre…”etc.

b) abrogato

Le abrogazioni (e correlative sostituzioni, da inserirsi anche nelle altre parti in cui si prevede l’intervento del Tribunale anziché del GIP) richieste riguardano l’introduzione di un Tribunale collegiale, la cui istituzione presenta problemi di carattere organizzativo e rischia di determinare, comunque, pregiudizi futuri che potrebbero pesare sull’intero procedimento con riguardo ad una decisione sui gravi indizi assunta da un organo collegiale nelle fasi iniziali del procedimento. Le apprezzabili esigenze di sensibilità poste a base della proposta devono allora essere tutelate con una accentuazione del rigore dei controlli da parte del GIP, assicurato dal nuovo articolo 267 con le ulteriori modifiche che si indicano di seguito.

§ All’art. 4, che modifica l’art. 267 cpp, sono previste le seguenti aggiunte all’inizio del nuovo 1 comma dell’art. 267: dopo le parole “…a disporre le operazioni previste dall’art. 266”, il testo così prosegue: “L’autorizzazione è data con decreto motivato, non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento, contestuale e non successivamente modificabile…

**Aggiunta di un comma 1 bis all’art. 267 cpp: “Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti”

Le modifiche in oggetto tendono a rendere più rigorosa la motivazione del giudice, evitando formule di stile e meri richiami acritici per relationem ad altri atti del processo e, d’altro lato, a imporre che il pm trasmetta al GIP tutti gli atti processuali, in modo che il giudice possa valutare nella sua integralità l’indagine prima di accogliere o meno la richiesta, evitando episodi di trasmissioni “limitate” di cui si ha notizia nella prassi

§ All’art. 4, che modifica l’art. 267 cpp, è abrogato il comma 3-bis inserito nel disegno di legge. La disposizione del comma 3 bis è espressione rafforzata del c.d. doppio binario, sintomo di barbarie giuridica in quanto applica regole diverse ai cittadini in materia (fra l’altro) di intercettazioni telefoniche in relazione alla tipologia del reato commesso, escludendo tra l’altro quegli elementi di maggior rigore nella motivazione dei decreti che il disegno di legge prevede. In pratica, si mantiene per certi indagati la disciplina che oggi si critica per gli abusi della magistratura, il che sembra indegno di uno stato di diritto. In subordine, si potrebbe semmai consentire, per questi reati, una durata di 40 invece di 15 giorni, e un tetto massimo non di tre ma di sei mesi in considerazione della maggior complessità d’indagine. Ma sono invece da respingere decisamente le attenuazioni della motivazione anche in materia di proroghe.

§ All’art. 5, lett. c), che modifica l’art. 268 commi 4, 5 e 6 dell’art. 268 cpp, nelle ultime righe del comma 6 sono inserite le seguenti modifiche:

-in luogo della parola “tribunale” inserire la parola “giudice”

-dopo le parole “insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione” sono inserite le parole “ed altresì unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti” -dopo le parole “ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche” sono inserite le parole “ed altresì degli atti di indagine depositati dal Pubblico Ministero” -in luogo della parola “vietato” è inserita la parola “consentito”

Nella procedura che il disegno di legge disciplina all’art. 268 così come riformulato, il non consentire l’estrazione di copia prima della udienza di cui al nuovo articolo 6 ter rappresenterebbe una grave limitazione per la difesa. La difesa, infatti, sarebbe chiamata ad interloquire in stato di manifesto svantaggio rispetto all’accusa circa la valutazione della utilità e rilevanza delle conversazioni intercettate, dovendosi presentare a tale udienza senza una conoscenza adeguata, e dunque effettiva, del materiale (verbali e supporti). Per analoghe ragioni non sembra si possa in alcun modo esercitare il diritto di contraddittorio in punto di irrilevanza /rilevanza manifesta se non alla luce degli atti di indagine compiuti. Eventualmente il limite alla discovery da parte del P.M. potrebbe essere arginato prevedendo una deroga in caso di sussistenza di concrete esigenze di segretezza. Sembra che tale esigenza sia già salvaguardata dal comma 5 (“se dal deposito può derivare un grave pregiudizio…” ecc. ecc..)

§ All’art. 5 lettera e) nella parte in cui sostituisce il 7 comma dell’art. 268 cpp, al terzo rigo si apporta questa modifica:

7. Il giudice [qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere] è tenuto a disporre la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite…”

Una volta che, dopo l’udienza prevista, le conversazioni siano acquisite dal giudice, le stesse dovranno essere trascritte nella forma della perizia, anche per consentire una piena conoscenza delle conversazioni stesse al giudice delle fasi successive (es: gup) che spesso si trova a decidere senza leggere le conversazioni e non avendole mai ascoltate, ma “fidandosi” delle informative di polizia giudiziaria che le selezionano, le riassumono e le interpretano: di qui l’inserimento della trascrizione come un dovere e non una mera facoltà per il giudice

§ All’art. 6, che modifica l’art. 269 cpp, al nuovo comma 1 dell’art. 269 cpp è aggiunto, dopo il comma 1, un comma 1 bis:

“In ogni stato e grado del procedimento, ove necessario per la decisione, il giudice autorizza le parti che lo richiedano a consultare, ascoltare od estrarre copia del supporto di conversazioni in precedenza non acquisite e conservate nell’archivio di cui al primo comma”

Chiusa la procedura di acquisizione di cui all’art. 268 cpp, può tuttavia accadere che nel corso del processo (si pensi a nuove emergenze dibattimentali o a prospettazioni difensive dell’imputato) sopravvenga la necessità di verificare o valutare altre conversazioni, prima ritenute non rilevanti. In tal caso le parti devono poter essere autorizzate, a richiesta, a verificare quelle conversazioni.

Roma, 15 gennaio 2009 UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

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